Art. 6. Oggetto del contratto di concessione 1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto:
a) l'attivita' di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale;
b) in relazione ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), posti a base di gara, la progettazione di fattibilita' tecnico-economica, per gli aspetti di cui all' articolo 41, comma 6, lettere b) , c) , d) , e) , f) e g), del codice dei contratti pubblici , la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento.
2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, lettera a), il concessionario assicura le condizioni di sostenibilita' delle aree di servizio mediante la gestione diretta dei servizi comuni condivisi, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell' articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , modificato, da ultimo, dall'articolo 16, comma 3, della presente legge.
3. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, sono a carico del concessionario i rischi operativi di cui all' articolo 177 del codice dei contratti pubblici .
4. Tra i lavori e le opere di cui al comma 1, lettera b), sono compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi del citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 .
5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b), il concessionario e' autorizzato a espropriare in nome e per conto dell'ente concedente le aree di sedime necessarie, come individuate in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere sono effettuate a cura del concessionario a valere sul quadro economico dell'opera. Il rischio espropri, connesso a ritardi imputabili al concessionario o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione imputabile al concessionario, e' posto a carico del concessionario.
6. Le opere realizzate ai sensi del comma 1, lettera b), sono trasferite gratuitamente, libere da gravami, in proprieta' all'ente concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale, ai sensi dell' articolo 822 del codice civile , all'esito della verifica da parte del concedente della corretta esecuzione dei lavori e del collaudo. Il trasferimento di cui al primo periodo avviene tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera. Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 6, lettere b), c), d), e), f) e g), del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 :
«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). - (Omissis)
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
(Omissis)
b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
(Omissis).».
- Per il testo dell' articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si veda nelle note all'art. 16.
- Per il testo dell' articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta l' articolo 822 del Codice civile :
«Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.».
a) l'attivita' di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale;
b) in relazione ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), posti a base di gara, la progettazione di fattibilita' tecnico-economica, per gli aspetti di cui all' articolo 41, comma 6, lettere b) , c) , d) , e) , f) e g), del codice dei contratti pubblici , la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento.
2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, lettera a), il concessionario assicura le condizioni di sostenibilita' delle aree di servizio mediante la gestione diretta dei servizi comuni condivisi, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell' articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , modificato, da ultimo, dall'articolo 16, comma 3, della presente legge.
3. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, sono a carico del concessionario i rischi operativi di cui all' articolo 177 del codice dei contratti pubblici .
4. Tra i lavori e le opere di cui al comma 1, lettera b), sono compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi del citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 .
5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b), il concessionario e' autorizzato a espropriare in nome e per conto dell'ente concedente le aree di sedime necessarie, come individuate in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere sono effettuate a cura del concessionario a valere sul quadro economico dell'opera. Il rischio espropri, connesso a ritardi imputabili al concessionario o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione imputabile al concessionario, e' posto a carico del concessionario.
6. Le opere realizzate ai sensi del comma 1, lettera b), sono trasferite gratuitamente, libere da gravami, in proprieta' all'ente concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale, ai sensi dell' articolo 822 del codice civile , all'esito della verifica da parte del concedente della corretta esecuzione dei lavori e del collaudo. Il trasferimento di cui al primo periodo avviene tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera. Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 6, lettere b), c), d), e), f) e g), del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 :
«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). - (Omissis)
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
(Omissis)
b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
(Omissis).».
- Per il testo dell' articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si veda nelle note all'art. 16.
- Per il testo dell' articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta l' articolo 822 del Codice civile :
«Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.».