Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 07/05/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati LO NO Presidente MA de LC UD HE IN UD - relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74823 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di DEL CI ZI ([...]) nato a [...] il 15.1.1958 e residente in [...],
rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Napolillo
([...]), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino (AV), alla via Due Principati n. 161, pec emenuele.napolillo@avvocatiavellinopec.it;
Visti l’atto di citazione e gli altri atti del giudizio;
uditi nell’udienza del giorno 24.3.2026, con l’assistenza del Segretario dott. Andrea De Cicco, il relatore HE IN, il rappresentante 116/2026 del Pubblico Ministero il SPG Flavia DE Grosso e per il convenuto l’avv. Chiara Imbimbo per delega orale dell’avv. Emanuele Paolillo.
Fatto e Diritto 1. Con atto depositato in data 23 settembre 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio l’odierno convenuto per chiederne la condanna al risarcimento in favore della Provincia di Avellino del pregiudizio erariale della complessiva somma di € 1.070,73 oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio, a titolo di danno diretto pari alla retribuzione indebitamente percepita e di danno all’immagine, a seguito di condotte di ingiustificato assenteismo nel periodo intercorrente tra le ore 8:50 alle 11.30 del 19 dicembre 2018.
2. Nella comparsa di costituzione del 5.1.2025 la difesa del convenuto chiedeva la definizione del giudizio con il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. attraverso il pagamento dell’intero danno patrimoniale e del 50% del danno all’immagine, per un importo complessivo pari a €
570,73.
3. Con la nota del 22.1.2025 la difesa del convenuto depositava il parere della Procura Regionale che riteneva ammissibile l’istanza di rito abbreviato atteso che quanto proposto era risultato congruo perchè volto a reintegrare in toto il danno patrimoniale (€ 70,73) e al pagamento del 50% del contestato danno all’immagine.
4. Con il Decreto n. 2 del 2 febbraio 2026 questa Sezione accoglieva la richiesta di rito abbreviato, determinando in € 570,73 la somma complessivamente dovuta per la definizione del giudizio e fissava il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento per tale adempimento; contestualmente fissava al 24 marzo 2026 la data dell’udienza in Camera di consiglio per l’accertamento del pagamento.
5. Con la nota del 11.3.2026 la difesa di DE IO depositava la quietanza di pagamento della Provincia di Avellino di avvenuta ricezione del versamento della somma di € 570,73 costituente il pagamento integrale del quantum ritenuto congruo da questa Sezione con il Decreto n. 2/2026.
6. All’odierna udienza del 24.3.2026, verificati gli atti e udite le parti, la Sezione ritiene di potere pervenire a una pronuncia di definizione del presente giudizio ai sensi dell’art. 130 comma 8 c.g.c.
Infatti, va rammentato come detta norma abbia introdotto il rito abbreviato in funzione “deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario”. Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Nell’ambito di tale giudizio l’organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent. n.
142/2018).
Nel caso di DE IO sussistono tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione dell’accordato rito premiale in quanto risultano regolarmente versate le somme determinate con il decreto n. 2/2026 di questa Sezione.
7. Va conseguentemente disposta la cancellazione della causa dal ruolo non avendo la Procura attrice manifestato alcun ulteriore interesse ad agire mentre, per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, queste devono essere poste a carico del convenuto, anche in base al principio della soccombenza virtuale, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, definisce il presente giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto da parte del convenuto DEL CI ZI
([...]) in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta nel presente giudizio.
Dispone la cancellazione della relativa controversia dal ruolo.
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 24.3.2026.
Estensore Presidente
HE IN LO NO
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno Il Direttore della segreteria
IZ NZ
(firma digitale)
07/05/2026