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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/12/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 878/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 878/2025 R.G. promossa da: (c.f. ), nato a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente con gli avv.ti Gianella Alberto e Fontana Andrea del Foro di Vercelli RICORRENTE
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente con gli avv.ti Teglia Enrico e Deangelis Sara del Foro di Vercelli RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e , coniugati in regime di CP_1 Parte_1 separazione dei beni, autorizzando i medesimi a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed a entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso il padre, con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli.
3. Prevedere che i figli ed trascorrano, ogni settimana, i giorni di lunedì e martedì Persona_3 Per_2 con la mamma ed i giorni di mercoledì e giovedì con il papà, nonché - a settimane alterne - con la madre
o il padre il weekend dal venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina successivo.
4. Le parti prevedono espressamente che anche nei weekend di spettanza paterna, qualora il signor sia impegnato in turno lavorativo, i bambini trascorrano il sabato pomeriggio, dalle 12.30 alle Pt_1
21.00 con la mamma, e che anche nei weekend di spettanza materna, qualora la signora sia CP_1 impegnata in turno lavorativo, i minori trascorrano la giornata di domenica, dalle ore 9.00 alle ore
18.00 con il papà.
5. Prevedere che durante le vacanze estive i minori trascorrano con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi: a tal fine le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore il periodo di ferie di cui usufruiranno entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
6. Prevedere che durante le vacanze natalizie i Minori trascorrano, ad anni alterni, con un genitore il periodo 23 dicembre-30 dicembre, e con l'altro il periodo 31 dicembre-6 gennaio, salvo diverso accordo tra i coniugi, e che durante le vacanze pasquali i bambini trascorrano tre giorni con un genitore e tre con l'altro, da concordarsi di anno in anno. Per quanto concerne i "ponti" e le altre festività, prevedere che ne fruisca il genitore cui spetta il weekend ad esse collegato, o - in caso di festività di un solo giorno infrasettimanale - cui spetta il giorno settimanale corrispondente.
7. II predetto calendario relativo alle vacanze estive, natalizie, pasquali potrà essere introdotto con gradualità considerata l'età dei bimbi nel rispetto dei tempi e delle esigenze degli stessi.
pagina 2 di 6
8. Disporre l'assegnazione della casa coniugale e dei mobili in essa contenuti al signor (salvo il Pt_1 purificatore d'aria SO ed il televisore del salotto che la signora potrà prelevare e tenere per CP_1 sé).
9. Stabilire che ciascuno dei coniugi mantenga direttamente i figli per il tempo che Per_3 trascorreranno presso di sé e che di essi sostenga inoltre nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli, per l'individuazione e concertazione delle quali i coniugi si richiamano a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018, con la sola eccezione delle spese per la mensa scolastica, che saranno da ricomprendersi tra le spese straordinarie da dividere al 50%.
10. Stabilire che l'assegno unico familiare sia percepito dal padre nella misura del 100%, Parte_1
e che invece entrambi i genitori usufruiscano delle detrazioni fiscali per i figli nella misura del 50% ciascuno.
11. Dare infine atto che entrambi i genitori sono economicamente indipendenti e che, pertanto, rinunciano reciprocamente al mantenimento.
Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Vercelli in data 05/12/2020. Parte_1 CP_1
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nato il [...]) e (nata l'[...]), Per_1 Per_2 entrambi minorenni.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha chiesto la separazione con addebito alla resistente ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso di sé e assegnazione della casa coniugale, l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e un contributo al mantenimento dei figli non inferiore ad euro 300,00 mensili per ciascun figlio da porsi a carico della resistente, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la convenuta, aderendo alle domande di separazione, di affido condiviso dei minori e di assegnazione della casa coniugale al ricorrente, ma chiedendo che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori nei periodi di permanenza presso si sé, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico familiare percepito interamente dal ricorrente.
pagina 3 di 6 In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo e hanno depositato note scritte autorizzate, rassegnando conclusioni congiunte.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio assegna la casa coniugale ex 337 sexies c.c. al ricorrente, compresi i mobili in essa contenuti (salvo quanto le parti hanno pattuito venga prelevato).
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, i figli minori ed verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con residenza anagrafica presso il padre e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli.
Il diritto di visita sarà esercitato secondo il calendario concordato dalle parti, come da conclusioni congiunte depositate in atti. In particolare, i minori trascorreranno, ogni settimana, i giorni di lunedì e martedì con la mamma ed i giorni di mercoledì e giovedì con il papà, nonché - a settimane alterne - con la madre o il padre il weekend dal venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina successivo.
Le parti prevedono espressamente che anche nei weekend di spettanza paterna, qualora il signor Pt_1 sia impegnato in turno lavorativo, i bambini trascorrano il sabato pomeriggio, dalle 12.30 alle 21.00 con la mamma, e che anche nei weekend di spettanza materna, qualora la signora sia impegnata in turno CP_1 lavorativo, i minori trascorrano la giornata di domenica, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con il papà.
pagina 4 di 6 Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi: a tal fine le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore il periodo di ferie di cui usufruiranno entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie i Minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo 23 dicembre-30 dicembre, e con l'altro il periodo 31 dicembre-6 gennaio, salvo diverso accordo tra i coniugi;
durante le vacanze pasquali i bambini trascorreranno tre giorni con un genitore e tre con l'altro, da concordarsi di anno in anno. Per quanto concerne i "ponti" e le altre festività, ne fruirà il genitore cui spetta il weekend ad esse collegato, o - in caso di festività di un solo giorno infrasettimanale - cui spetta il giorno settimanale corrispondente.
II predetto calendario relativo alle vacanze estive, natalizie, pasquali potrà essere introdotto con gradualità considerata l'età dei minori nel rispetto dei tempi e delle esigenze degli stessi.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della prole durante i periodi di permanenza presso di sé, e che ciascuno di essi sostenga nella misura del 50% le spese straordinarie relative ai figli, con richiamo a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli, con la sola eccezione delle spese per la mensa scolastica, che saranno da ricomprendersi tra le spese straordinarie da dividere al 50%.
L'assegno unico familiare sarà percepito dal padre nella misura del 100%, mentre entrambi i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali per i figli nella misura del 50% ciascuno.
Si dà atto che entrambi i genitori dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, pertanto, rinunciano reciprocamente al mantenimento.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 878/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 5/12/2020 a Vercelli, con atto trascritto al n. 50
[...]
Parte I anno 2020.
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Vercelli affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) ASSEGNA la casa coniugale ex 337 sexies c.c. al ricorrente , compresi i mobili in Parte_1 essa contenuti;
4) DISPONE l'affidamento dei figli ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli;
5) DISPONE che il diritto di visita sia esercitato secondo il calendario concordato dalle parti, come da conclusioni di cui in epigrafe;
6) DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della prole durante i periodi di permanenza presso di sé, e che ciascuno di essi sostenga nella misura del 50% le spese straordinarie relative ai figli, con richiamo a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli, con la sola eccezione delle spese per la mensa scolastica, che saranno da ricomprendersi tra le spese straordinarie da dividere al 50%; l'assegno unico familiare sarà percepito dal padre nella misura del 100%, mentre entrambi i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali per i figli nella misura del 50% ciascuno.
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Minuta redatta in collaborazione con l'AUPP dott.ssa Eleonora Tocco.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 878/2025 R.G. promossa da: (c.f. ), nato a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente con gli avv.ti Gianella Alberto e Fontana Andrea del Foro di Vercelli RICORRENTE
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente con gli avv.ti Teglia Enrico e Deangelis Sara del Foro di Vercelli RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e , coniugati in regime di CP_1 Parte_1 separazione dei beni, autorizzando i medesimi a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed a entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso il padre, con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli.
3. Prevedere che i figli ed trascorrano, ogni settimana, i giorni di lunedì e martedì Persona_3 Per_2 con la mamma ed i giorni di mercoledì e giovedì con il papà, nonché - a settimane alterne - con la madre
o il padre il weekend dal venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina successivo.
4. Le parti prevedono espressamente che anche nei weekend di spettanza paterna, qualora il signor sia impegnato in turno lavorativo, i bambini trascorrano il sabato pomeriggio, dalle 12.30 alle Pt_1
21.00 con la mamma, e che anche nei weekend di spettanza materna, qualora la signora sia CP_1 impegnata in turno lavorativo, i minori trascorrano la giornata di domenica, dalle ore 9.00 alle ore
18.00 con il papà.
5. Prevedere che durante le vacanze estive i minori trascorrano con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi: a tal fine le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore il periodo di ferie di cui usufruiranno entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
6. Prevedere che durante le vacanze natalizie i Minori trascorrano, ad anni alterni, con un genitore il periodo 23 dicembre-30 dicembre, e con l'altro il periodo 31 dicembre-6 gennaio, salvo diverso accordo tra i coniugi, e che durante le vacanze pasquali i bambini trascorrano tre giorni con un genitore e tre con l'altro, da concordarsi di anno in anno. Per quanto concerne i "ponti" e le altre festività, prevedere che ne fruisca il genitore cui spetta il weekend ad esse collegato, o - in caso di festività di un solo giorno infrasettimanale - cui spetta il giorno settimanale corrispondente.
7. II predetto calendario relativo alle vacanze estive, natalizie, pasquali potrà essere introdotto con gradualità considerata l'età dei bimbi nel rispetto dei tempi e delle esigenze degli stessi.
pagina 2 di 6
8. Disporre l'assegnazione della casa coniugale e dei mobili in essa contenuti al signor (salvo il Pt_1 purificatore d'aria SO ed il televisore del salotto che la signora potrà prelevare e tenere per CP_1 sé).
9. Stabilire che ciascuno dei coniugi mantenga direttamente i figli per il tempo che Per_3 trascorreranno presso di sé e che di essi sostenga inoltre nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli, per l'individuazione e concertazione delle quali i coniugi si richiamano a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018, con la sola eccezione delle spese per la mensa scolastica, che saranno da ricomprendersi tra le spese straordinarie da dividere al 50%.
10. Stabilire che l'assegno unico familiare sia percepito dal padre nella misura del 100%, Parte_1
e che invece entrambi i genitori usufruiscano delle detrazioni fiscali per i figli nella misura del 50% ciascuno.
11. Dare infine atto che entrambi i genitori sono economicamente indipendenti e che, pertanto, rinunciano reciprocamente al mantenimento.
Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Vercelli in data 05/12/2020. Parte_1 CP_1
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nato il [...]) e (nata l'[...]), Per_1 Per_2 entrambi minorenni.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha chiesto la separazione con addebito alla resistente ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso di sé e assegnazione della casa coniugale, l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e un contributo al mantenimento dei figli non inferiore ad euro 300,00 mensili per ciascun figlio da porsi a carico della resistente, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la convenuta, aderendo alle domande di separazione, di affido condiviso dei minori e di assegnazione della casa coniugale al ricorrente, ma chiedendo che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori nei periodi di permanenza presso si sé, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico familiare percepito interamente dal ricorrente.
pagina 3 di 6 In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo e hanno depositato note scritte autorizzate, rassegnando conclusioni congiunte.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio assegna la casa coniugale ex 337 sexies c.c. al ricorrente, compresi i mobili in essa contenuti (salvo quanto le parti hanno pattuito venga prelevato).
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, i figli minori ed verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con residenza anagrafica presso il padre e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli.
Il diritto di visita sarà esercitato secondo il calendario concordato dalle parti, come da conclusioni congiunte depositate in atti. In particolare, i minori trascorreranno, ogni settimana, i giorni di lunedì e martedì con la mamma ed i giorni di mercoledì e giovedì con il papà, nonché - a settimane alterne - con la madre o il padre il weekend dal venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina successivo.
Le parti prevedono espressamente che anche nei weekend di spettanza paterna, qualora il signor Pt_1 sia impegnato in turno lavorativo, i bambini trascorrano il sabato pomeriggio, dalle 12.30 alle 21.00 con la mamma, e che anche nei weekend di spettanza materna, qualora la signora sia impegnata in turno CP_1 lavorativo, i minori trascorrano la giornata di domenica, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con il papà.
pagina 4 di 6 Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi: a tal fine le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore il periodo di ferie di cui usufruiranno entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie i Minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo 23 dicembre-30 dicembre, e con l'altro il periodo 31 dicembre-6 gennaio, salvo diverso accordo tra i coniugi;
durante le vacanze pasquali i bambini trascorreranno tre giorni con un genitore e tre con l'altro, da concordarsi di anno in anno. Per quanto concerne i "ponti" e le altre festività, ne fruirà il genitore cui spetta il weekend ad esse collegato, o - in caso di festività di un solo giorno infrasettimanale - cui spetta il giorno settimanale corrispondente.
II predetto calendario relativo alle vacanze estive, natalizie, pasquali potrà essere introdotto con gradualità considerata l'età dei minori nel rispetto dei tempi e delle esigenze degli stessi.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della prole durante i periodi di permanenza presso di sé, e che ciascuno di essi sostenga nella misura del 50% le spese straordinarie relative ai figli, con richiamo a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli, con la sola eccezione delle spese per la mensa scolastica, che saranno da ricomprendersi tra le spese straordinarie da dividere al 50%.
L'assegno unico familiare sarà percepito dal padre nella misura del 100%, mentre entrambi i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali per i figli nella misura del 50% ciascuno.
Si dà atto che entrambi i genitori dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, pertanto, rinunciano reciprocamente al mantenimento.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 878/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 5/12/2020 a Vercelli, con atto trascritto al n. 50
[...]
Parte I anno 2020.
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Vercelli affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) ASSEGNA la casa coniugale ex 337 sexies c.c. al ricorrente , compresi i mobili in Parte_1 essa contenuti;
4) DISPONE l'affidamento dei figli ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli;
5) DISPONE che il diritto di visita sia esercitato secondo il calendario concordato dalle parti, come da conclusioni di cui in epigrafe;
6) DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della prole durante i periodi di permanenza presso di sé, e che ciascuno di essi sostenga nella misura del 50% le spese straordinarie relative ai figli, con richiamo a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli, con la sola eccezione delle spese per la mensa scolastica, che saranno da ricomprendersi tra le spese straordinarie da dividere al 50%; l'assegno unico familiare sarà percepito dal padre nella misura del 100%, mentre entrambi i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali per i figli nella misura del 50% ciascuno.
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Minuta redatta in collaborazione con l'AUPP dott.ssa Eleonora Tocco.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 6 di 6