Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'8.04.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 5015/2024 R.G.
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Teotino, Persona_1 C.F._3
presso il cui studio elettivamente domiciliano;
OPPONENTI
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2024, gli opponenti in epigrafe indicati – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso a seguito di domanda per l'accertamento dell'indennità di frequenza – deducevano di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del CTU dott. Per_2
all'udienza dell'8.04.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127
[...]
ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
L'opposizione è fondata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al D.M. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la gravità della patologia da cui è affetto il minore.
Il CTU, dott. ha così riferito in ordine alla esistenza dei presupposti per il Per_2 riconoscimento dell'indennità di frequenza: “ , sulla scorta della Persona_1 documentazione sanitaria presente in fascicolo e dell'esame obiettivo, risulta essere affetto dalle seguenti infermita' a carattere permanente: Immaturità psico-affettiva in soggetto con deficit intellettivo QI 63. Per la valutazione del quoziente intellettivo e' stato utilizzato il WISC
–r WISC-R: scala di intelligenza Wechsler per i bambini riveduta (1986) Misura l'intelligenza in bambini tra 6 anni e 16 anni e 11 mesi. È costituita da 12 subtest (10 regolari e 2 supplementari somministrati solo in casi particolari).: metà appartengono alla scala verbale e metà alla scala di performance. La WISC-r fornisce inoltre quattro quozienti di deviazione fattoriale (QDF): Comprensione verbale (CV). Organizzazione percettiva (OP). Velocita' di elaborazione (VE). Libertà dalla distraibilità (LD) QI TOTALE Inferiore a 70 nel Ritardo
Mentale e nella maggior parte delle persone con autismo. Nei disturbi dell'apprendimento il
QIT è generalmente normale o lievemente ridotto Nei disturbi della sfera emozionale il livello del QI può essere molto al di sotto di 70 solo nelle psicosi di tipo deficitario QI VERBALE
Misura l'abilità di recepire, elaborare e immagazzinare informazioni ed è frutto delle acquisizioni estrapolate dal contesto educativo e scolastico. Nelle persone con autismo in genere il QIV < QIPNelle persone con disturbi dell'apprendimento (di tipo verbale) in genere il QIV < QIP di 10 punti o più QI PERFORMANCE Misura l'abilità di operare mentalmente con informazioni e dati visivi al fine di risolvere problemi spaziali, meccanici o pratici Nelle persone con disturbi dell'apprendimento (di tipo non verbale) in genere il QIP < QIV di 10 punti o più Nel caso in esame e' stato ottenuto un punteggio di 63 per QI verbale, con ulteriore deficit per i risultati del test adattivo. A fronte di cio' dobbiamo prendere in considerazione anche altri parametri. Nel caso in esame il minore ha difficoltà nel comprendere il valore del denaro, nel conoscere l'orologio, presenta un linguaggio caratterizzato da: Ecolalia.
L'ecolalia è un disturbo del linguaggio che consiste nel ripetere involontariamente, come un'eco, parole o frasi pronunciate da altre persone o dal soggetto stesso (autoecolalia o palilalia) Il disturbo è presente fino al 75% nelle diagnosi di autismo, ma è anche presente nella sindrome di Tourette, nella schizofrenia e, occasionalmente, in altre forme di psicopatologia. Quando il fenomeno si presenta involontariamente è considerato un tic. È caratteristico dei bambini, che tendono ad apprendere i vocaboli per imitazione. Prosodia peculiare: La prosodia (dal latino prosōdĭa, termine che deriva dal greco προσῳδία, composto di πρός 'presso' e ᾠδή 'canto') è la parte della linguistica che studia l'intonazione, il ritmo
(isocronia), la durata (quantità) e l'accento del linguaggio parlato. Le caratteristiche prosodiche di un'unità di linguaggio parlato (sia essa una sillaba, una parola o una frase) sono dette tratti soprasegmentali, perché simultanee ai segmenti in cui può essere divisa quell'unità; idealmente le si può infatti rappresentare come 'sovrapposte' ad essi. Alcuni di questi tratti sono la lunghezza della sillaba, il tono, l'accento Tale tipo di prosodia si associa spesso a disturbi dello spettro autistico. L'immaturità emotiva nei bambini si manifesta attraverso una serie di comportamenti e reazioni inadeguate rispetto alle circostanze e alle esperienze vissute.
I bambini con immaturità emotiva possono essere più suscettibili a frustrazione, avere difficoltà nel controllare le proprie emozioni e manifestare comportamenti impulsivi. Questo può influire negativamente sulle interazioni sociali, l'apprendimento e il benessere generale del bambino”.
Il CTU ha quindi concluso affermando che “Per quanto descritto, riteniamo, tenendo anche conto che il minore risulta in terapia (Psicoterapia) presso un Centro Convenzionato, con autorizzazione ASL, che siano soddisfatti i requisiti medico legali per il riconoscimento della indennità di frequenza, presentando il minore difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. La decorrenza del beneficio può essere retrodatata all'epoca della revisione (15/11/2022). Occorre prevedere una revisione sanitaria al settembre 2025, in CP_1
considerazione dei possibili ed auspicabili miglioramenti conseguenti alla psicoterapia in corso”.
La CTU appare ampiamente e correttamente motivata e può essere condivisa, del resto nel corso del procedimento non sono pervenute ad opera delle parti osservazioni critiche alla stessa.
Il ricorso va quindi accolto e dichiarato il diritto di all'indennità di frequenza Persona_1
con decorrenza dal 15 novembre 2022 (data della visita di revisione), con revisione al settembre
2025.
Quanto al capo della domanda con il quale la parte ricorrente chiede la condanna al pagamento dei relativi ratei si ritiene si aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 9755/2019.
La Corte operando una complessiva ricostruzione del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. ha affermato che: “l'ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l'evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;
viceversa, stante l'obbligo generale del giudice di pronunciare su
«tutta» la domanda (art. 112 cod.proc.civ.), non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l'accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l'accertamento degli altri fatti costitutivi. Ciò a meno che, come
è nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa
(v., in termini, Cass. n.27010 del 2018). E ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo così come le spese per la CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
a) in accoglimento della opposizione, dichiara il diritto di all'indennità di Persona_1
frequenza con decorrenza dal 15 novembre 2022 e revisione al settembre 2025;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.600,00 oltre CP_1
iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, 14.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori