Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/05/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 07-05-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8892 dell'anno 2024
OGGETTO
Ripetizione indebito
TRA
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Raffaele Di Tella (C.F.: ) congiuntamente e disgiuntamente CodiceFiscale_2 all'Avv. Francesco Di Tella (C.F. come da mandato C.F._3
rilasciato su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, elett.te dom.ta presso il loro studio. ricorrente
E
(c.f. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Ida Verrengia (c.f. ) in virtù di procura generale C.F._4
notarile in atti. resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 07-12-2024, la ricorrente in epigrafe indicata, titolare di indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, esponeva: di aver presentato, in data 28.05.2021 domanda di aggravamento volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che con verbale definito in data
30.06.2021, la Commissione Medica Superiore dell' di Caserta la riconosceva CP_1
"invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di
1
Osservava l'istante che in data 26-04-2023, l' inviava comunicazione di CP_2
riliquidazione con la quale, oltre a sospendere i pagamenti delle prestazioni assistenziali, la informava che aveva maturato un indebito pari ad €.11.848,29 di cui
€.7.353,24 per conguaglio dell'indennità di accompagnamento ed €.4.495,05 per conguaglio dell'assegno mensile di invalidità.
Deduceva la la legittimità della determinazione dell' Parte_1 CP_2 limitatamente alla ripetizione dell'indennità di accompagnamento, atteso che, con riguardo alla prestazione dell'assegno di invalidità civile, essa era in possesso del requisito reddituale sia con riguardo all'anno 2022 che in relazione all'anno 2023, sicchè essa era tenuta alla sola restituzione della indennità di accompagnamento percepita indebitamente, pari a complessivi €.7.353,24.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiarare dovuta all' la minor CP_1
somma di €.7.353,24 in luogo dell'importo di €.11.848,29 richiesto con comunicazione del 13 Aprile 2023; per l'effetto, ordinare all' il ripristino dell'assegno mensile di CP_1 invalidità civile e quindi condannare l' convenuto al pagamento dei ratei maturati CP_2
e non riscossi della suddetta prestazione assistenziale a partire dal mese di Giugno 2023.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento amministrativo.
Nel merito, fermo restando il riconoscimento, ad opera di controparte, dell'indebito percepito a titolo di indennità di accompagnamento, l' rilevava CP_2 che anche l'assegno di invalidità civile era stato indebitamente percepito per gli anni
2021 e 2022, come risultava dalle dichiarazioni dei redditi prodotti dalla ricorrente per gli anni in oggetto, in virtù della percezione da parte della , del trattamento Parte_1
Pe pensionistico , che aveva determinato il superamento della soglia massima di reddito per fruire dell'assegno mensile di assistenza;
che per tali ragioni non solo non era sostenibile il ripristino della prestazione dell'assegno di invalidità, ma i ratei
2 riscossi negli anni 2021 e 2022 dovevano essere restituiti siccome indebitamente percepiti. CP_
Concludeva quindi l' perché il Tribunale adito voglia rigettare la domanda di parte ricorrente e con condanna della stessa al pagamento della somma di
€.11.848,29, oltre accessori dai pagamenti all'effettiva restituzione, oltre che delle spese di giudizio, anche in considerazione dell'inapplicabilità dell'art. 152 disp att cpc.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La materia del contendere di cui al presente giudizio è limitata alla dedotta irripetibilità delle somme a titolo di assegno mensile di assistenza e alla richiesta di ripristino della relativa prestazione – posto che la ricorrente espressamente riconosce l'indebito a titolo di indennità di accompagnamento e che le somme percepite a tale titolo devono essere restituite.
Rileva altresì questo giudicante che costituisce presupposto pacifico in giudizio la circostanza che ai fini della individuazione dei limiti di reddito per fruire della prestazione in oggetto, ai sensi del d.l. n.76/2013 conv. in l. n.99/2013, si debba tener conto del solo reddito personale del beneficiario e non di quello familiare (cfr. ex multis Cass. 27-05-2019, n.14415; Cass. 04-02-2020, n.2517).
CP_
Ulteriore considerazione preliminare è che l' ha ritenuto che i redditi percepiti dalla negli anni 2022 e 2023 siano stati superiori al limite Parte_1
massimo previsto per i suddetti anni al fine di fruire della prestazione dell'invalidità civile. Il tutto come emerge dalla comunicazione di riliquidazione del 18-04-2023 inviata dall' e prodotta in atti. Parte_2
Da tale considerazione consegue l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, dell'acquisizione della situazione reddituale della ricorrente per l'anno 2021.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti emerge la condivisibilità della prospettazione attorea posta a fondamento della domanda di illegittimità della ripetizione.
Infatti, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta in atti dalla relativa difesa, la ricorrente risulta aver percepito €.4.690,00 quale reddito imponibile nell'anno 2022 e €.5.122,61 quale reddito imponibile nell'anno 2023.
3 Il limite reddituale, ai fini della fruizione dell'assegno di invalidità civile, è di
€.5.025,02 per l'anno 2022 e di €.5.391,88 per l'anno fiscale 2023. CP_ L' ha indicato quale reddito imponibile l'importo di €.5.593,25 per l'anno fiscale
2021 e di €.5.690,00 per l'anno fiscale 2022 (cfr. le certificazione unica versate
CP_ dall' per gli anni indicati). CP_ Ora, posto che in base alla permessa esposta, l' ha provveduto alla riliquidazione del trattamento per l'invalidità civile sulla base dei dati reddituali relativi agli anni
2022 e 2023 – con conseguente irrilevanza dei dati fiscali relativi all'anno 2021 – si osserva che la difesa dell'Istituto ha considerato, nell'ambito della Certificazione
Unica prodotta, ai fini dell'individuazione del reddito percepito, i redditi sotto la voce
“altri dati” e precisamente l'importo maggiorato della “pensione orfani non Campione
d'Italia” (casella n.457).
Tuttavia su tale pensione viene applicata una franchigia di dell'importo €.1.000,00 che va quindi detratto dal reddito imponibile.
Infatti, ai sensi dell'art.1 comma 249 della Legge di bilancio 2007,
Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n.917 del 22-12-1986, per l'importo eccedente euro 1.000.
Dunque detraendo l'importo di €.1.000,00 dal reddito percepito dalla Parte_1
CP_ nell'anno 2022 si ottiene non l'importo di €.5.690,00 preso a base dall' per argomentare il superamento del limite massimo di reddito, ma il diverso importo di
€.4.690,00 che è poi quello indicato nella CU del 2023 nell'ambito del riquadro
“Redditi” nella casella n.3, nel prospetto riepilogativo della CU 2023 nonché lo stesso importo indicato nella certificazione dell'Agenzia delle Entrate: ne deriva che la ricorrente non ha superato i limiti reddituali per l'anno in esame ai fini della percepibilità dell'assegno di invalidità civile.
Con riguardo all'anno fiscale 2023 il reddito percepito dalla è di Parte_1 complessivi €.5.122,61, inferiore al limite massimo di reddito di €.5.391,88 per percepire l'assegno mensile di assistenza.
Ne consegue che per gli anni in esame la risultava essere in possesso del Parte_1
requisito reddituale per continuare a fruire della prestazione assistenziale.
Come affermato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 6610 del 29 marzo 2005, le
4 prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione, rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori (cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Da tali considerazioni scaturisce che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico
(Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
Occorre infine osservare che in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito deve condividersi l'orientamento della Suprema Corte (cfr. 11-02-2016
n.2739; 4-08-2010 n.18046), con cui si è affermato che “In tema d'indebito, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.”
Dunque nel caso di specie, la ricorrente ha fornito la prova della ricorrenza delle condizioni reddituali per percepire, negli anni 2022 e 2023, l'assegno mensile di assistenza, sicchè la prestazione in oggetto deve essere ripristinata e devono essere restituiti i ratei di assegno di invalidità oggetto di ripetizione da parte dell' a far CP_1
data da Giugno 2023 come richiesto in ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
CP_
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 7-12-2024, Parte_1
così provvede:
5 • In accoglimento della domanda dichiara dovuta all' la minor somma di CP_1
€.7.353,24 in luogo dell'importo di €.11.848,29 richiesto con comunicazione del 13 Aprile 2023;
• per l'effetto, ordina all' il ripristino dell'assegno mensile di invalidità CP_1
civile in favore di;
Parte_1
CP_
• condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza dal Giugno 2023;
CP_
• condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.300,00, oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 07-05-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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