Articolo 24 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 23Articolo 25
Versione
24 agosto 1961
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Versione
27 febbraio 1968
Art. 24.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo' a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.
((Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione))
Il capo della polizia ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, collocato in congedo.
L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1968