Decreto cautelare 30 luglio 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2022, proposto dalla sig.ra RO ER nella qualità di legale rappresentante della Futura di SC GE & C. S.N.C, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mario Macrì, Vittorio Amaddeo e Michele Malavenda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Marina di Gioiosa Ionica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Calabria Sede di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell'ordinanza n. 27 del 25 luglio 2022 avente ad “ Oggetto: sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con deliberazione C.S. (con i poteri del C.C.) n. 25/2019. Rif. Nota prot. n. 14186/03.06.2022 ”, emessa dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Marina di Gioiosa Ionica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa RO UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con ricorso notificato in data 28.07.2022 e depositato in data 29.07.2022, la ricorrente, quale legale rappresentante della Futura di SC GE & C. s.n.c., esercente attività di ristorazione con annesso bar, nonché titolare dello stabilimento balneare “ Blue Dahlia Beach ” aventi sede nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), ha impugnato l’ordinanza n. 27 del 25.07.2022 con la quale il Responsabile del Settore Commercio del predetto Comune:
- visti gli artt. 2 e 3 del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, approvato ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, approvato con deliberazione C.S. (con i poteri del C.C.) n. 25/2019;
- vista la nota prot. n. 1341/19.04.2022 con la quale il Settore Economico Finanziario comunicava che la società si ritrova in situazione di inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dal piano di rateizzazione di tributi comunali, accordato ai sensi della deliberazione C.C. n. 19/29.04.2021 (Emergenza sanitaria da covid 19 - Regolamento di disciplina della concessione di rateizzazioni straordinarie in materia di tributi ed entrate comunali – Approvazione);
- preso atto che il citato Settore aveva comunicato la decadenza dal piano di rateizzazione e l'avvio delle procedure di recupero delle somme in una unica soluzione;
- preso atto che, con nota prot. n. 14186/03.06.2022, comunicata in pari data a mezzo p.e.c. e successivamente notificata in data 11.06.2022, era stato dato avvio al procedimento di cui all'art. 3 del citato regolamento, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della situazione debitoria e che, per come confermato dal responsabile del Settore Economico-Finanziario con nota prot. n. 17441 del 22-07-2022, il termine assegnato era inutilmente spirato,
ordinava “ la sospensione, con decorrenza immediata e per la durata di 90 giorni, delle attività dell'operatore economico Futura di SC AL & C. s.n.c. (P.I. 00605150804) di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività indicate in narrativa e di ogni altro consimile titolo o segnalazione, allo stato non rilevati, afferenti alle competenze di questo ufficio”, precisando che “ la sospensione verrà meno in caso di regolarizzazione, se antecedente alla scadenza del termine indicato ” ed altresì “che, qualora gli interessati persistano nel non regolarizzare la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione verranno revocate”.
2. Il gravame risulta affidato a plurimi motivi di diritto “(1 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7-10 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE ED, IN PARTICOLARE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 11 DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA IN DATA 23.03.2018. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE ED, IN PARTICOLARE, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI. 3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA, PER COME MODIFICATO DALLA DELIBERA N. 24 DEL 14 GIUGNO 2021. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE ED, IN PARTICOLARE, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI. 4)
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA, PER COME MODIFICATO DALLA DELIBERA N. 24 DEL 14 GIUGNO 2021. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE ED, IN PARTICOLARE, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI SOTTO ALTRO E DIVERSO PROFILO” ) secondo cui, innanzitutto, sarebbero state frustrate le garanzie partecipative, attesa la radicale pretermissione delle puntuali osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento. In ogni caso, il provvedimento di sospensione sarebbe stato adottato in carenza dei presupposti tenuto conto:
- della mancata preventiva comunicazione, da parte dell’amministrazione comunale, dell’esatto carico tributario rimasto inadempiuto nonché del piano di ammortamento;
- dell’erroneità della declaratoria di decadenza della ricorrente dal suddetto piano di ammortamento, per l’accertamento della quale è stato adito il Giudice Tributario;
- dall’omesso inoltro della prodromica comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione, siccome previsto dall’art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Marina di Gioiosa Ionica approvato con Delibera C.C. n. 24 del 14.06.2021;
- dell’effettivo riscontro che la ricorrente avrebbe prestato alla comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività, di cui alla nota prot. n. 14186/03.06.2022, avendo provveduto, in pari data, al versamento di € 10.052,00, sostanzialmente finalizzato a preservare il beneficio della rateizzazione.
3. Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica ha resistito al gravame, mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
4. Con ordinanza n. 195 del 7.09.2022, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, stante l’insussistenza del periculum in mora giacché, nelle more del giudizio:
- con decreto monocratico dell’1.8.2022 il Presidente della Sez. IV della C.T.P. di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione cautelare dell’anzidetto provvedimento di decadenza sino alla trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare, fissata per la camera di consiglio del 31.8.2022;
- per effetto di detto decreto, il Comune resistente aveva riammesso provvisoriamente la ricorrente alla rateizzazione e, in conseguenza di ciò, in data 2.8.2022, quest’ultima aveva versato la somma di € 5.643,75 relativa alle rate insolute sino ad agosto 2022, ad integrazione di quanto già versato nel mese di giugno;
- in ragione dei versamenti de quibus l’ente comunale, con ordinanza del 2.8.2022, aveva sospeso momentaneamente gli effetti del provvedimento impugnato per il venir meno della contestata condizione di irregolarità tributaria, precisando che, in caso di mancata conferma da parte della CTP in sede collegiale del decreto cautelare, l’ordinanza di sospensione dell’attività oggetto del presente giudizio avrebbe automaticamente ripreso efficacia, “ senza necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi espressi ”.
5. Con memoria depositata in data 27.02.2026, parte ricorrente si è limitata a riportarsi ai propri scritti difensivi, chiedendo la decisione della causa.
6. In data 31.03.2026, l’amministrazione comunale ha depositato la sentenza n. 2221/2025 del 18/7-5/8/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in riforma della sentenza di primo grado (n. 3812/2023 del 23/12/2022-5/7/2023), previa affermazione della giurisdizione del giudice tributario, ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente e, per l’effetto, ha confermato la legittimità dell’impugnato provvedimento di decadenza dal piano di rateizzazione tributi comunali, notificato in data 7.05.2022.
7. In occasione dell’udienza straordinaria dell’1.04.2026, audito il procuratore dell’amministrazione, il quale ha riferito che, per quanto a sua conoscenza, l'attività della società ricorrente prosegue e che non vengono corrisposte le rate di debito, il cui importo è di circa € 50.000,00, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Con il provvedimento in contestazione, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica ha ordinato alla società istante “ la sospensione, con decorrenza immediata e per la durata di 90 giorni, delle attività ”, con espressa avvertenza che, qualora nelle more del termine in questione il debito non fosse stato estinto, “ la licenza, autorizzazione o concessione verranno revocate ”.
10. Vi è evidenza agli atti del giudizio che l’amministrazione comunale, con il provvedimento sopravvenuto n. 28 del 2.8.2022 (doc. all.3 del 2.09.2022), abbia momentaneamente sospeso gli effetti della sospensione dell’attività imprenditoriale esercitata dalla ricorrente (oggetto di gravame), in attesa della decisione cautelare collegiale da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria - da quest’ultima adita avverso il provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione - con la precisazione che, in caso di rigetto della richiesta, la sospensione dell’attività avrebbe automaticamente ripreso efficacia, “ senza necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi espressi ”.
11. Orbene, pur non essendovi in atti copia della decisione cautelare resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, vi è, comunque, prova della circostanza che il giudizio tributario in questione è stato definito, in secondo grado, con la conferma della legittimità dell’impugnato provvedimento di decadenza (sentenza n. 2221/2025 del 18/7-5/8/2025, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, doc. all. in data 31.03.2026).
Per cui, a tutto voler concedere, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale oggetto di gravame ha, comunque, ripreso i suoi effetti al più tardi a decorrere dal deposito della sentenza da ultimo menzionata ed il termine ivi imposto (90 giorni) si è ormai esaurito, con conseguente possibilità, per la ricorrente, di prendere l’attività (ripresa, del resto, confermata dal procuratore dell’ente locale, audito in occasione dell’udienza straordinaria, tenutasi con modalità telematiche), fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
12. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
13. Per completezza, si evidenzia come le censure poste a base del gravame sarebbero, comunque, da disattendere, trovando smentita nell’ampia documentazione versata in atti, da cui si evince come la ricorrente fosse ben consapevole:
- della propria posizione debitoria nei confronti del Comune, avendo sottoscritto, in data 27.07.2021, una circostanziata istanza di rateizzazione, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate (doc. all. 3 al ricorso), indicando in modo dettagliato il tributo, l’anno, il numero di avviso di pagamento ed il relativo importo, nel contempo riconoscendo che trattasi di un debito certo, liquido ed esigibile;
- del piano di rateizzazione del 30.07.2021 dalla stessa sottoscritto per presa visione ed accettazione (cfr. doc. all. 8 del 2.08.2022), con conseguente consapevolezza delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi, consistenti nella decadenza dalla rateizzazione e conseguente obbligo di pagamento dell’intero debito (pari ad € 74.862,96) in un’unica soluzione;
- dell’intervenuta decadenza dalla rateizzazione, dichiarata in forza del provvedimento notificato in data 7.05.2022 (doc. all. 6 al ricorso) – ed oggetto di gravame innanzi al Giudice Tributario che ne ha confermato la legittimità - e, dunque, delle conseguenze che ne sarebbero derivate, avuto riguardo alla sospensione dell’attività imprenditoriale, se non avesse estinto il debito in un’unica soluzione nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui alla nota prot. n. 14186/03.06.2022 (doc. all. 8 al ricorso).
Il carattere vincolato del provvedimento di sospensione oggetto di gravame, siccome conseguenziale al mancato rispetto del piano di rateizzazione debitamente accettato, disvela l’irrilevanza degli apporti partecipativi offerti dall’interessata nel corso del procedimento siccome tesi, per lo più, a contestare l’esistenza del carico tributario dalla stessa accettato.
14. In conclusione, il ricorso è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
15. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, con declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CE, Presidente
RO UL, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RO UL | NA CE |
IL SEGRETARIO