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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/09/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione con ordinanza del
30.6.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Nadia Lattanzi Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Anna Russo e Donatella Giordano CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: scioglimento del matrimonio
1 FATTO E DIRITTO
1. – ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in Capena (RM) in data 24.3.2018, deducendo: che le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Tivoli, con condizioni omologate giusta decreto del 12.7.2022; che dall'unione tra le parti è nato il figlio in data 11.12.2017. Persona_1
2. – Parte ricorrente ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “1)
dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
; 2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo
[...]
rispetto; 3) affidare in maniera congiunta il figlio ad entrambi i genitori Per_1
secondo le condizioni di affido condiviso paritario ed alternato articolate nel ricorso introduttivo permettendo al Sig. di avere almeno un weekend libero Pt_1
al mese nella settimana n. 2; 4) Disporre che il Sig. versi un assegno di Pt_1
mantenimento per il minore pari ad euro 300,00 con rivalutazione dei Per_2
dati Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da accreditarsi entro il giorno 8 di ogni mese;
5) disporre la percezione, in via esclusiva dell'assegno unico in favore del Sig. per tutte le ragioni già delineate in fatto ed in diritto;
8) Pt_1
Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione.”.
3. – Si è costituita in giudizio , rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri Pt_1
e in data 24 marzo 2018 iscritto negli atti di matrimonio
[...] CP_1
del Comune di Capena dell'anno 2018 atto n. 1 parte 1 serie / ufficio 1, con richiesta di annotazione nel registro dello stato civile;
2) dichiarare che i sig.ri e sono autonomi economicamente ed ognuno Parte_1 CP_1
provvederà al proprio mantenimento ed abitano definitivamente in residenze distinte;
3) Confermare il figlio , nato l'[...], minorenne di Per_1
anni 7, continuerà a vivere con la madre a Riano (RM) in Via Vigna Del Piano n.
2 23D, che ne mantiene il collocamento prevalente;
4) confermare che il figlio Per_1
continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori e come con cordato in sede di separazione e che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo desidera,
compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e le esigenze scolastiche e extra
-scolastiche del minore, e comunque, in difetto di diverso accordo, nel rispetto delle seguenti modalità da valere anche come piano genitoriale: frequentazione ordinaria: come da tabella di cui sopra con un pernottamento in più alla mamma il giovedì nella prima settimana ed il sabato dopo la fine del lavoro nella seconda settimana, per tutelare la continuità abitativa del bimbo. Frequentazione
straordinaria Le vacanze di Natale saranno trascorse, ad anni alterni, Vigilia di
Natale, Natale e Santo Stefano con un genitore;
Vigilia di Capodanno, 1^
dell'anno ed Epifania con l'altro; per le vacanze pasquali varrà lo stesso principio di quelle natalizie con l'alternanza della Domenica di Pasqua con un genitore e
Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diverso accordo;
Il padre terrà con sé il figlio durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi in un pe riodo da scegliere tra i mesi di giugno, luglio ed agosto e qualora le vacanze estive dei genitori dovessero coincidere nell'ultima quindicina di agosto stabiliscono di comune accordo l'alternanza ne gli anni da concordare entro li 30 maggio di ogni anno. Si precisa che nel periodo delle vacanze scolastiche estive del minore,
verranno mantenute dai genitori le frequentazioni nei medesimi giorni come indicato durante il periodo scolastico, ad eccezione delle due settimane che le minori trascorreranno in via esclusiva con un genitore e con l'altro. 5) Stabilire a carico del sig. un contributo di mantenimento mensile per il figlio Parte_1
di € 700,00 (settecento/00) complessivo o la somma maggiore o minore che Per_1
sarà ritenuta di giustizia e perequativa ovvero € 400,00 a titolo di mantenimento ed € 300,00 a titolo di contributo pro quota al pagamento del canone di locazione,
mediante il versamento con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese sul conto
CP_ corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note al sig. Pt_1
con aggiornamento ISTAT come per legge;
6) stabilire che l'importo mensile
3 erogato dall' a titolo di assegno unico per il figlio verrà percepito nella CP_2 Per_1
CP_ misura del 100% dalla madre sig.ra quale genitore collocatario prevalente del minore, in continuità con la separazione;
7) stabilire che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il piccolo saranno sostenute da ciascun Per_1
genitore nella misura del 50% ciascuno, facendo rifermento al Protocollo del
Tribunale di Tivoli;
8) disporre che le detrazioni fiscali saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o di chi sosterrà la spesa;
9)
stabilire che l'indennità INPS mensile a favore del piccolo continuerà ad Per_1
essere versata in un libretto postale ed utilizzata dai genitori per le esigenze mediche e terapeutiche del figlio”.
4. – Audite le parti, con ordinanza del 30.6.2025 sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti e la causa è stata rimessa al Collegio
ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. comma, cod. proc. civ.
5. – Tanto premesso, deve essere anzitutto accolta la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per separazione consensuale, concluso con il menzionato decreto di omologazione di questo Tribunale;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4 6. – Quanto all'affidamento del figlio minore , ritiene il Collegio che, Per_1
alla luce del disposto dell'art. 337 quater cod. civ. ed alla stregua del consolidato orientamento di legittimità e merito, l'affidamento condiviso sia il regime generale di affidamento della prole, avendo in particolare la
Corte di cassazione affermato che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà
essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può
ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi,
poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.” (Cass. civ., Sez. 1, sentenza n.
16593 del 18/06/2008, Rv. 603918 - 01).
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che non siano emersi elementi tali da giustificare la deroga al regime generale dell'affidamento condiviso della prole, non suscettibile di essere di per sé infirmato, alla luce del quadro normativo di riferimento per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di merito e legittimità, dalla mera conflittualità sussistente tra le parti.
La prole deve, pertanto, essere affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, come peraltro dagli stessi domandato.
7. – Con riguardo al regime di frequentazione tra figlio minore e genitori,
osserva il Collegio che le parti hanno concordato, in sede di separazione consensuale, allibrata dinanzi all'intestato Tribunale al n. 2268/2022 R.G.,
la collocazione prevalente del minore presso la madre, con ampio regime di frequentazione tra e il padre. Per_1
5 7.1. – Ciò posto, per quanto concerne la domanda afferente al collocamento paritario alternato del figlio , articolata dal ricorrente, Per_1
è necessario rammentare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il seguente condivisibile principio di diritto: “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più
confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. civ., Sez. I, 13/02/2020, n.
3652);
7.2. – La Corte di cassazione ha poi statuito che “È pur vero che in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già
affermatosi in vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè
mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-I,
19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015, n. 18817; Cass., Sez. I,
27/06/2006, n. 14480); e, in coerenza con questa premessa, che la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale
(Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di
6 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori",
tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n.
5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977). E tuttavia, pur in questa impostazione che privilegia una sostanziale continuità della responsabilità
genitoriale nella comune condivisione dei doveri di curare, istruire, educare ed assistere moralmente la prole che fanno capo ad entrambi i genitori anche dopo la disgregazione dell'unità familiare, la regola in parola, contrariamente a quanto postula il motivo nel denunciarne la violazione, non è foriera di alcun automatismo sul piano della concreta regolazione dei relativi rapporti.” (Cass.,
Sez. I, 17/09/2020, n. 19323).
7.3. – Dunque, l'eventuale previsione di un regime di “collocazione paritaria” deve essere beninteso assunta alla luce dell'interesse della prole,
e non già sulla scorta di valutazioni attinenti alle condizioni economiche delle parti, ad essa di per sé estranee.
7.4. – Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio essere conforme agli interessi del minore l'ampia frequentazione con il padre già Per_1
stabilita in sede separativa, senza che ciò si traduca nella cosiddetta
“collocazione paritaria” del minore, la quale postula l'assenza o comunque un moderato livello di conflittualità tra i genitori ed un elevato livello di condivisione nelle scelte inerenti alla prole, condizioni nel caso di specie non sussistenti in ragione della conflittualità emersa tra le parti.
7.5. – Alla luce delle condizioni di separazione, le parti hanno concordato che il minore trascorra tutti i fine settimana presso il padre, il quale ha, nel presente giudizio, instato acché possa non avere il figlio presso di sé un fine settimana al mese.
7 7.6. – Occorre, con riguardo a tale profilo, tener conto dell'esigenza di garantire al minore equilibrati tempi di permanenza con i genitori, tali da ricomprendere sia la frequentazione infrasettimanale sia quella nel fine settimana, affinché il minore possa giovarsi della presenza dei genitori nell'arco delle varie attività da lui svolte, non solo di carattere ludico e nel tempo libero ma anche durante i giorni di frequenza scolastica.
7.7. – Del pari, è necessario tener conto della volontà manifestata da di non trascorrere con il minore un fine settimana al mese, Parte_1
onde poter disporre di proprio tempo libero nel fine settimana, nonché
delle domande quanto a regime di frequentazione con la prole articolate dalle parti.
7.8. – Ritiene il Collegio che debba dunque essere confermato il regime di frequentazione tra ed il padre per come concordato dalle parti in Per_1
sede di separazione, fuorché per la seconda settimana di ogni mese, in cui il minore trascorrerà con il padre, salvo diverso accordo delle parti, il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 quando non è prevista la frequenza scolastica), con pernotto presso il padre ed accompagnamento a scuola il venerdì a cura di quest'ultimo (ovvero presso l'abitazione materna in orario corrispondente all'inizio delle attività scolastiche quando non è prevista la frequenza scolastica).
8. – Quanto agli aspetti economici del divorzio, deve essere confermato il contributo del padre al mantenimento indiretto del minore per come stabilito dalle parti in sede di separazione consensuale, alla luce della collocazione prevalente del minore, dell'età della prole e delle relative esigenze, nonché della capacità economica e di produrre reddito delle parti per come rappresentata (il ricorrente sul punto ha dichiarato quanto segue: “Ho conseguito il diploma di ragioniere programmatore, in questo momento lavoro con consulente per la società in precedenza ho CP_3
lavorato un anno presso la società White Star e gestivo un portafoglio clienti,
8 precedentemente ancora ho lavorato per 15 anni per la società Teleperformance
con mansioni relative al controllo di gestione, stessa mansione che esercito oggi come consulente, il mio reddito netto mensile è di 1.800 euro per 14 mensilità.
Sono proprietario della casa di abitazione”; la resistente sul punto ha dichiarato quanto segue: “Ho conseguito il diploma di maturità tecnico commerciale, lavoro come impiegata presso Arcaplanet, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, part time di 24 ore settimanali, il mio reddito mensile netto è di 900 euro circa per 14 mensilità, non ho beni immobili intestati.
Mi riporto agli scritti dei miei avvocati. Mi hanno avvicinato di sede rispetto a casa anche se non mi hanno concesso il full time. Ho bisogno del mantenimento richiesto per i bisogni del bambino, l'affitto che pago adesso è più alto rispetto a quello della casa familiare che abbiamo lasciato”), del contributo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013,
Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020, Rv.
658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del
01/03/2018, Rv. 647894 – 01).
8.1. – Per quanto concerne il contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove vive il minore assieme alla madre, concordato dalle parti in sede separativa nell'àmbito del contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore, lo stesso è qui confermato alla luce del principio secondo cui si deve “ritenere consentito al giudice della separazione e del divorzio di porre a carico del coniuge con maggiori disponibilità e, come nella specie, ad integrazione del contributo in favore della prole, l'onere del pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, anche se di essa non sia assegnatario ed indipendentemente dall'intestazione del contratto di locazione e dalla qualità di conduttore” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, ordinanza n.
12058/2020). Ancora, la Suprema Corte ha affermato che “Le “esigenze abitative”
che vengono in considerazione a seguito della separazione personale dei coniugi e
9 che giustificano la previsione di un contributo economico sono quelle che sorgono a seguito del mancato godimento della casa familiare da parte di quello dei due coniugi che non ne è assegnatario.”, soggiungendo che “25.E' noto infatti che l'assegnazione della casa familiare incide sulla posizione economica dei coniugi separati con figli o senza e ciò va tenuto presente nella determinazione dell'assegno di mantenimento ( cfr. Cass. 15772/2005). 26.Il vantaggio economico a favore dell'assegnatario corrisponde all'esborso occorrente per godere dell'immobile a titolo di locazione, con la conseguenza che l'esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di figli minori di fruire della casa familiare legittima l'incremento della misura dell'assegno di mantenimento a favore di quest'ultimo (cfr. Cass. 13065/2002). 27.Nè al dovere di mantenimento del coniuge /genitore a favore dell'avente diritto possono sostituirsi od essere assimilate le elargizioni economiche corrisposte dai familiari, atteso che il primo deve essere integralmente adempiuto (cfr. Cass. 10380/2012; id. 11224/2003). 28.
Conseguentemente nel caso di specie l'ospitalità offerta alla madre ed alle figlie minori dai nonni materni, ospitalità che ha un costo economico, al fine di affrontare le esigenze abitative sorte a seguito della separazione dei genitori non può giustificare una subordinazione dell'obbligo di mantenimento del padre che è
attuale ed immediato anche per la parte relativa alle esigenze abitative alla stipula della locazione (ed all'effettivo trasferimento della residenza). 29.La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al contributo per esigenze abitative così
come statuito ed il giudice del rinvio provvederà alla luce del principio di diritto secondo il quale in tema di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative conseguenti alla separazione personale dei coniugi a favore del genitore non assegnatario della casa familiare non è legittima la subordinazione del versamento alla preventiva stipula di contratto di locazione da parte del genitore beneficiario.” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 26272/2022).
9. – Quanto alla questione, controversa tra le parti, involgente la percezione dell'assegno unico, il Collegio osserva che, ai sensi di quanto
10 previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, l'assegno unico è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, spettando invece ad un solo genitore (affidatario) nel caso di affidamento esclusivo.
9.1. – Tuttavia, secondo i princìpi enunziati dalla condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità, la finalità semplificatoria dell'assegno unico consente al Giudice di individuare nel genitore collocatario, in presenza di affidamento condiviso, il percettore dell'assegno nell'interesse della prole,
in quanto quest'ultimo deve affrontare le spese conseguenti alla gestione quotidiana del figlio, ferma restando la precisazione secondo cui
“l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (cfr. Cass. civ. sez. 1, ordinanza n. 4672 del
2025).
9.2. – Ebbene, nel caso di specie, stante l'ampio regime di frequentazione previsto tra figlio minore e padre, l'assegno unico sarà percepito, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, in pari misura dai genitori di . Persona_1
10. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Capena (RM) in data 24.3.2018; CP_1
- il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
- il figlio minore avrà dimora e residenza prevalenti presso la Per_1
madre nella sua attuale abitazione;
11 - conferma, quanto a regime di frequentazione tra padre e figlio minore, le condizioni di separazione concordate dalle parti, fuorché per la seconda settimana di ogni mese, in cui il minore trascorrerà con il padre, salvo diverso accordo delle parti, il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore
14.00 quando non è prevista la frequenza scolastica), con pernotto presso il padre ed accompagnamento a scuola il venerdì a cura di quest'ultimo
(ovvero con accompagnamento presso l'abitazione materna in orario corrispondente all'inizio delle attività scolastiche quando non è prevista la frequenza scolastica);
- determina in euro 300,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto da per il mantenimento di;
assegno Parte_1 Persona_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T. e che Pt_1
dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese a;
[...] CP_1
- determina in euro 300,00 mensili l'importo del contributo dovuto da per il pagamento del canone di locazione dell'immobile Parte_1
ove vive , che dovrà versare entro il giorno 5 Persona_1 Parte_1
di ogni mese a;
CP_1
- dispone a carico e l'obbligo di Parte_1 CP_1
contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese di carattere straordinario che dovranno essere sostenute nell'interesse del figlio,
individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli;
- l'assegno unico in favore di , a decorrere dalla Persona_1
pubblicazione della presente sentenza, sarà percepito in pari misura dai genitori;
- respinge ogni altra domanda;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capena (RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Capena, anno 2018, numero 1, parte I) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
12 - compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione con ordinanza del
30.6.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Nadia Lattanzi Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Anna Russo e Donatella Giordano CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: scioglimento del matrimonio
1 FATTO E DIRITTO
1. – ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in Capena (RM) in data 24.3.2018, deducendo: che le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Tivoli, con condizioni omologate giusta decreto del 12.7.2022; che dall'unione tra le parti è nato il figlio in data 11.12.2017. Persona_1
2. – Parte ricorrente ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “1)
dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
; 2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo
[...]
rispetto; 3) affidare in maniera congiunta il figlio ad entrambi i genitori Per_1
secondo le condizioni di affido condiviso paritario ed alternato articolate nel ricorso introduttivo permettendo al Sig. di avere almeno un weekend libero Pt_1
al mese nella settimana n. 2; 4) Disporre che il Sig. versi un assegno di Pt_1
mantenimento per il minore pari ad euro 300,00 con rivalutazione dei Per_2
dati Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da accreditarsi entro il giorno 8 di ogni mese;
5) disporre la percezione, in via esclusiva dell'assegno unico in favore del Sig. per tutte le ragioni già delineate in fatto ed in diritto;
8) Pt_1
Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione.”.
3. – Si è costituita in giudizio , rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri Pt_1
e in data 24 marzo 2018 iscritto negli atti di matrimonio
[...] CP_1
del Comune di Capena dell'anno 2018 atto n. 1 parte 1 serie / ufficio 1, con richiesta di annotazione nel registro dello stato civile;
2) dichiarare che i sig.ri e sono autonomi economicamente ed ognuno Parte_1 CP_1
provvederà al proprio mantenimento ed abitano definitivamente in residenze distinte;
3) Confermare il figlio , nato l'[...], minorenne di Per_1
anni 7, continuerà a vivere con la madre a Riano (RM) in Via Vigna Del Piano n.
2 23D, che ne mantiene il collocamento prevalente;
4) confermare che il figlio Per_1
continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori e come con cordato in sede di separazione e che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo desidera,
compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e le esigenze scolastiche e extra
-scolastiche del minore, e comunque, in difetto di diverso accordo, nel rispetto delle seguenti modalità da valere anche come piano genitoriale: frequentazione ordinaria: come da tabella di cui sopra con un pernottamento in più alla mamma il giovedì nella prima settimana ed il sabato dopo la fine del lavoro nella seconda settimana, per tutelare la continuità abitativa del bimbo. Frequentazione
straordinaria Le vacanze di Natale saranno trascorse, ad anni alterni, Vigilia di
Natale, Natale e Santo Stefano con un genitore;
Vigilia di Capodanno, 1^
dell'anno ed Epifania con l'altro; per le vacanze pasquali varrà lo stesso principio di quelle natalizie con l'alternanza della Domenica di Pasqua con un genitore e
Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diverso accordo;
Il padre terrà con sé il figlio durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi in un pe riodo da scegliere tra i mesi di giugno, luglio ed agosto e qualora le vacanze estive dei genitori dovessero coincidere nell'ultima quindicina di agosto stabiliscono di comune accordo l'alternanza ne gli anni da concordare entro li 30 maggio di ogni anno. Si precisa che nel periodo delle vacanze scolastiche estive del minore,
verranno mantenute dai genitori le frequentazioni nei medesimi giorni come indicato durante il periodo scolastico, ad eccezione delle due settimane che le minori trascorreranno in via esclusiva con un genitore e con l'altro. 5) Stabilire a carico del sig. un contributo di mantenimento mensile per il figlio Parte_1
di € 700,00 (settecento/00) complessivo o la somma maggiore o minore che Per_1
sarà ritenuta di giustizia e perequativa ovvero € 400,00 a titolo di mantenimento ed € 300,00 a titolo di contributo pro quota al pagamento del canone di locazione,
mediante il versamento con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese sul conto
CP_ corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note al sig. Pt_1
con aggiornamento ISTAT come per legge;
6) stabilire che l'importo mensile
3 erogato dall' a titolo di assegno unico per il figlio verrà percepito nella CP_2 Per_1
CP_ misura del 100% dalla madre sig.ra quale genitore collocatario prevalente del minore, in continuità con la separazione;
7) stabilire che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il piccolo saranno sostenute da ciascun Per_1
genitore nella misura del 50% ciascuno, facendo rifermento al Protocollo del
Tribunale di Tivoli;
8) disporre che le detrazioni fiscali saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o di chi sosterrà la spesa;
9)
stabilire che l'indennità INPS mensile a favore del piccolo continuerà ad Per_1
essere versata in un libretto postale ed utilizzata dai genitori per le esigenze mediche e terapeutiche del figlio”.
4. – Audite le parti, con ordinanza del 30.6.2025 sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti e la causa è stata rimessa al Collegio
ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. comma, cod. proc. civ.
5. – Tanto premesso, deve essere anzitutto accolta la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per separazione consensuale, concluso con il menzionato decreto di omologazione di questo Tribunale;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4 6. – Quanto all'affidamento del figlio minore , ritiene il Collegio che, Per_1
alla luce del disposto dell'art. 337 quater cod. civ. ed alla stregua del consolidato orientamento di legittimità e merito, l'affidamento condiviso sia il regime generale di affidamento della prole, avendo in particolare la
Corte di cassazione affermato che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà
essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può
ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi,
poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.” (Cass. civ., Sez. 1, sentenza n.
16593 del 18/06/2008, Rv. 603918 - 01).
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che non siano emersi elementi tali da giustificare la deroga al regime generale dell'affidamento condiviso della prole, non suscettibile di essere di per sé infirmato, alla luce del quadro normativo di riferimento per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di merito e legittimità, dalla mera conflittualità sussistente tra le parti.
La prole deve, pertanto, essere affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, come peraltro dagli stessi domandato.
7. – Con riguardo al regime di frequentazione tra figlio minore e genitori,
osserva il Collegio che le parti hanno concordato, in sede di separazione consensuale, allibrata dinanzi all'intestato Tribunale al n. 2268/2022 R.G.,
la collocazione prevalente del minore presso la madre, con ampio regime di frequentazione tra e il padre. Per_1
5 7.1. – Ciò posto, per quanto concerne la domanda afferente al collocamento paritario alternato del figlio , articolata dal ricorrente, Per_1
è necessario rammentare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il seguente condivisibile principio di diritto: “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più
confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. civ., Sez. I, 13/02/2020, n.
3652);
7.2. – La Corte di cassazione ha poi statuito che “È pur vero che in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già
affermatosi in vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè
mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-I,
19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015, n. 18817; Cass., Sez. I,
27/06/2006, n. 14480); e, in coerenza con questa premessa, che la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale
(Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di
6 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori",
tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n.
5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977). E tuttavia, pur in questa impostazione che privilegia una sostanziale continuità della responsabilità
genitoriale nella comune condivisione dei doveri di curare, istruire, educare ed assistere moralmente la prole che fanno capo ad entrambi i genitori anche dopo la disgregazione dell'unità familiare, la regola in parola, contrariamente a quanto postula il motivo nel denunciarne la violazione, non è foriera di alcun automatismo sul piano della concreta regolazione dei relativi rapporti.” (Cass.,
Sez. I, 17/09/2020, n. 19323).
7.3. – Dunque, l'eventuale previsione di un regime di “collocazione paritaria” deve essere beninteso assunta alla luce dell'interesse della prole,
e non già sulla scorta di valutazioni attinenti alle condizioni economiche delle parti, ad essa di per sé estranee.
7.4. – Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio essere conforme agli interessi del minore l'ampia frequentazione con il padre già Per_1
stabilita in sede separativa, senza che ciò si traduca nella cosiddetta
“collocazione paritaria” del minore, la quale postula l'assenza o comunque un moderato livello di conflittualità tra i genitori ed un elevato livello di condivisione nelle scelte inerenti alla prole, condizioni nel caso di specie non sussistenti in ragione della conflittualità emersa tra le parti.
7.5. – Alla luce delle condizioni di separazione, le parti hanno concordato che il minore trascorra tutti i fine settimana presso il padre, il quale ha, nel presente giudizio, instato acché possa non avere il figlio presso di sé un fine settimana al mese.
7 7.6. – Occorre, con riguardo a tale profilo, tener conto dell'esigenza di garantire al minore equilibrati tempi di permanenza con i genitori, tali da ricomprendere sia la frequentazione infrasettimanale sia quella nel fine settimana, affinché il minore possa giovarsi della presenza dei genitori nell'arco delle varie attività da lui svolte, non solo di carattere ludico e nel tempo libero ma anche durante i giorni di frequenza scolastica.
7.7. – Del pari, è necessario tener conto della volontà manifestata da di non trascorrere con il minore un fine settimana al mese, Parte_1
onde poter disporre di proprio tempo libero nel fine settimana, nonché
delle domande quanto a regime di frequentazione con la prole articolate dalle parti.
7.8. – Ritiene il Collegio che debba dunque essere confermato il regime di frequentazione tra ed il padre per come concordato dalle parti in Per_1
sede di separazione, fuorché per la seconda settimana di ogni mese, in cui il minore trascorrerà con il padre, salvo diverso accordo delle parti, il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 quando non è prevista la frequenza scolastica), con pernotto presso il padre ed accompagnamento a scuola il venerdì a cura di quest'ultimo (ovvero presso l'abitazione materna in orario corrispondente all'inizio delle attività scolastiche quando non è prevista la frequenza scolastica).
8. – Quanto agli aspetti economici del divorzio, deve essere confermato il contributo del padre al mantenimento indiretto del minore per come stabilito dalle parti in sede di separazione consensuale, alla luce della collocazione prevalente del minore, dell'età della prole e delle relative esigenze, nonché della capacità economica e di produrre reddito delle parti per come rappresentata (il ricorrente sul punto ha dichiarato quanto segue: “Ho conseguito il diploma di ragioniere programmatore, in questo momento lavoro con consulente per la società in precedenza ho CP_3
lavorato un anno presso la società White Star e gestivo un portafoglio clienti,
8 precedentemente ancora ho lavorato per 15 anni per la società Teleperformance
con mansioni relative al controllo di gestione, stessa mansione che esercito oggi come consulente, il mio reddito netto mensile è di 1.800 euro per 14 mensilità.
Sono proprietario della casa di abitazione”; la resistente sul punto ha dichiarato quanto segue: “Ho conseguito il diploma di maturità tecnico commerciale, lavoro come impiegata presso Arcaplanet, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, part time di 24 ore settimanali, il mio reddito mensile netto è di 900 euro circa per 14 mensilità, non ho beni immobili intestati.
Mi riporto agli scritti dei miei avvocati. Mi hanno avvicinato di sede rispetto a casa anche se non mi hanno concesso il full time. Ho bisogno del mantenimento richiesto per i bisogni del bambino, l'affitto che pago adesso è più alto rispetto a quello della casa familiare che abbiamo lasciato”), del contributo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013,
Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020, Rv.
658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del
01/03/2018, Rv. 647894 – 01).
8.1. – Per quanto concerne il contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove vive il minore assieme alla madre, concordato dalle parti in sede separativa nell'àmbito del contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore, lo stesso è qui confermato alla luce del principio secondo cui si deve “ritenere consentito al giudice della separazione e del divorzio di porre a carico del coniuge con maggiori disponibilità e, come nella specie, ad integrazione del contributo in favore della prole, l'onere del pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, anche se di essa non sia assegnatario ed indipendentemente dall'intestazione del contratto di locazione e dalla qualità di conduttore” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, ordinanza n.
12058/2020). Ancora, la Suprema Corte ha affermato che “Le “esigenze abitative”
che vengono in considerazione a seguito della separazione personale dei coniugi e
9 che giustificano la previsione di un contributo economico sono quelle che sorgono a seguito del mancato godimento della casa familiare da parte di quello dei due coniugi che non ne è assegnatario.”, soggiungendo che “25.E' noto infatti che l'assegnazione della casa familiare incide sulla posizione economica dei coniugi separati con figli o senza e ciò va tenuto presente nella determinazione dell'assegno di mantenimento ( cfr. Cass. 15772/2005). 26.Il vantaggio economico a favore dell'assegnatario corrisponde all'esborso occorrente per godere dell'immobile a titolo di locazione, con la conseguenza che l'esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di figli minori di fruire della casa familiare legittima l'incremento della misura dell'assegno di mantenimento a favore di quest'ultimo (cfr. Cass. 13065/2002). 27.Nè al dovere di mantenimento del coniuge /genitore a favore dell'avente diritto possono sostituirsi od essere assimilate le elargizioni economiche corrisposte dai familiari, atteso che il primo deve essere integralmente adempiuto (cfr. Cass. 10380/2012; id. 11224/2003). 28.
Conseguentemente nel caso di specie l'ospitalità offerta alla madre ed alle figlie minori dai nonni materni, ospitalità che ha un costo economico, al fine di affrontare le esigenze abitative sorte a seguito della separazione dei genitori non può giustificare una subordinazione dell'obbligo di mantenimento del padre che è
attuale ed immediato anche per la parte relativa alle esigenze abitative alla stipula della locazione (ed all'effettivo trasferimento della residenza). 29.La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al contributo per esigenze abitative così
come statuito ed il giudice del rinvio provvederà alla luce del principio di diritto secondo il quale in tema di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative conseguenti alla separazione personale dei coniugi a favore del genitore non assegnatario della casa familiare non è legittima la subordinazione del versamento alla preventiva stipula di contratto di locazione da parte del genitore beneficiario.” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 26272/2022).
9. – Quanto alla questione, controversa tra le parti, involgente la percezione dell'assegno unico, il Collegio osserva che, ai sensi di quanto
10 previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, l'assegno unico è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, spettando invece ad un solo genitore (affidatario) nel caso di affidamento esclusivo.
9.1. – Tuttavia, secondo i princìpi enunziati dalla condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità, la finalità semplificatoria dell'assegno unico consente al Giudice di individuare nel genitore collocatario, in presenza di affidamento condiviso, il percettore dell'assegno nell'interesse della prole,
in quanto quest'ultimo deve affrontare le spese conseguenti alla gestione quotidiana del figlio, ferma restando la precisazione secondo cui
“l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (cfr. Cass. civ. sez. 1, ordinanza n. 4672 del
2025).
9.2. – Ebbene, nel caso di specie, stante l'ampio regime di frequentazione previsto tra figlio minore e padre, l'assegno unico sarà percepito, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, in pari misura dai genitori di . Persona_1
10. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Capena (RM) in data 24.3.2018; CP_1
- il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
- il figlio minore avrà dimora e residenza prevalenti presso la Per_1
madre nella sua attuale abitazione;
11 - conferma, quanto a regime di frequentazione tra padre e figlio minore, le condizioni di separazione concordate dalle parti, fuorché per la seconda settimana di ogni mese, in cui il minore trascorrerà con il padre, salvo diverso accordo delle parti, il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore
14.00 quando non è prevista la frequenza scolastica), con pernotto presso il padre ed accompagnamento a scuola il venerdì a cura di quest'ultimo
(ovvero con accompagnamento presso l'abitazione materna in orario corrispondente all'inizio delle attività scolastiche quando non è prevista la frequenza scolastica);
- determina in euro 300,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto da per il mantenimento di;
assegno Parte_1 Persona_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T. e che Pt_1
dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese a;
[...] CP_1
- determina in euro 300,00 mensili l'importo del contributo dovuto da per il pagamento del canone di locazione dell'immobile Parte_1
ove vive , che dovrà versare entro il giorno 5 Persona_1 Parte_1
di ogni mese a;
CP_1
- dispone a carico e l'obbligo di Parte_1 CP_1
contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese di carattere straordinario che dovranno essere sostenute nell'interesse del figlio,
individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli;
- l'assegno unico in favore di , a decorrere dalla Persona_1
pubblicazione della presente sentenza, sarà percepito in pari misura dai genitori;
- respinge ogni altra domanda;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capena (RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Capena, anno 2018, numero 1, parte I) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
12 - compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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