Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8082/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
18/04/1978, ed ivi residente in [...]3, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Roberta Laura Quercioli, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - contro
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
06/07/1976, ed ivi residente in [...]8, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Luca Dalmiani, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1) dai GNi e;
Parte_1 Controparte_1
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e , con collocazione abitativa Per_1 Per_2
e residenza anagrafica presso la madre in Genova (GE), Via degli Albanesi n. 5/3;
- disporre che il padre possa vedere e frequentare i figli solo se questi ultimi acconsentano agli incontri, delegando in questo caso i Servizi Sociali ad organizzare gli incontri stessi in forma protetta;
- porre a carico del padre, GN , quale contributo al mantenimento Controparte_1
dei figli, la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, in favore della madre, GNa , Parte_1
da rivalutarsi annualmente automaticamente in base agli indici ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie. Per l'individuazione di dette spese e per i casi di necessario preventivo accordo tra i genitori, troverà applicazione il Verbale di riunione del 15/09/2016 adottato dal Tribunale di Genova, Sez. IV Civile;
- porre a carico del GN , a titolo di assegno divorzile, l'obbligo di Controparte_1
versare in favore della GNa , entro il giorno 5 di ogni mese, tramite Parte_1 bonifico bancario, la somma di € 100,00, da rivalutarsi annualmente automaticamente in base agli indici ISTAT;
- dare atto che i genitori acconsentono reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto
o del documento di identità o di equipollente documento valido per l'espatrio dei figli minori
e;
Per_1 Persona_3
- rigettare integralmente le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori di legge”;
Conclusioni per il convenuto: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova l'11 agosto 2007 (con atto
n. 576 P II Serie A, Anno 2007 Uff. 1) dai IGg.ri ed . Controparte_1 Parte_1 Salvo quanto precisato infra, respingere tutte le ulteriori domande di parte avversa e, anche in modifica delle condizioni previste dal provvedimento presidenziale, voglia nel dichiarare
l'intervenuta cessazione tra il IG. e la IG.ra , Controparte_1 Parte_1
dichiarare le seguenti condizioni:
Affidamento dei figli minori
previa revoca di quanto già disposto con Ordinanza presidenziale 17.01.2022 cron. 114/2022
RG 8082/2021:
Volere confermare quanto già disposto in sede di separazione dei coniugi e quindi:
- i figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori con modalità condivisa e collocazione abitativa prevalente con la madre.
Ad avvenuto recupero della pienezza e stabilità di rapporti con i figli, il IG. CP_1
potrà vedere e tenere con sé i figli minori con la più ampia libertà,
[...]
compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con le esigenze dei minori e comunque almeno:
- un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola e fino alle ore 20.00, con riaccompagnamento al domicilio materno entro l'ora di cena;
- un fine settimana ogni due, dal sabato mattina sino alla domenica sera.
- sette giorni durante le festività natalizie (dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) secondo il criterio dell'alternanza annuale con l'altro genitore.
- metà del periodo festivo pasquale e, in occasione delle altre festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza con l'altro genitore.
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi preventivamente fra i genitori con preavviso di almeno trenta giorni;
Successivamente alla precedente richiesta di disporre la modifica delle condizioni economiche già previste anche revocando e rivedendo quanto già con ordinanza presidenziale del 17.01.2022, sino ad avvenuto riottenimento di un reddito lavorativo da parte del IG. , eliminando ogni assegno di mantenimento posto a suo carico, anche CP_1
a titolo di assegno divorzile, o, in subordine, volendo diminuirli alla minima misura, si dà atto che allo stato il IG. abbia un reddito lavorativo, per cui, ferma la CP_1
domanda per il periodo precedente, ad oggi il IG. si associa alla richiesta di CP_1
Controparte per un assegno quale contributo per il mantenimento dei figli di 200,00 euro ciascuno.
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/09/2021, la IG.ra ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Genova in data
11/08/2007 con il IG. , dalla cui unione erano nati i figli e , Controparte_1 Per_1 Per_2
rispettivamente in data 29/11/2006 e in data 06/12/2013, e da cui si era separata consensualmente come da verbale di separazione del 14/03/2016 omologato dal Tribunale di
Genova in data 22/03/2016, prevedendo in quella sede l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo il calendario concordato, stabilendo a carico del convenuto un contributo economico pari ad € 400,00 mensili per il mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno di € 100,00 mensili per il mantenimento della moglie.
Nonostante la regolarità della notifica svolta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza del convenuto risultante dai certificati anagrafici in atti, il IG. non si è CP_1
costituito in giudizio né è comparso all'udienza presidenziale del 17/01/2022, all'esito della quale il Presidente F.F., in persona del dott. Danilo Corvacchiola, alla luce del disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli emerso dalle dichiarazioni della ricorrente nonché dal comportamento processuale assunto dallo stesso, ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, confermando nel resto le ulteriori condizioni di separazione in essere fra la parti.
Rimesse quindi le parti dinanzi al G.I., con comparsa di costituzione e risposta del 31/03/2022 si è costituito in giudizio il IG. il quale, pur aderendo espressamente alla pronuncia CP_1
in punto stato civile, si è opposto all'affidamento esclusivo dei figli alla madre e ha chiesto la modifica delle condizioni economiche stabilite in separazione allegando di aver perso il lavoro ed instando per il rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla moglie. Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 09/03/2023 per l'ascolto dei figli minori all'esito del quale è stata disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali e del Consultorio Familiare per un supporto psicologico ai minori al fine di elaborare un progetto di riavvicinamento al padre e di superamento delle criticità nelle dinamiche familiari.
La causa è quindi proseguita per l'acquisizione da parte degli operatori socio-sanitari di periodiche relazioni di aggiornamento sul progetto di sostegno al nucleo e sull'andamento degli interventi educativi attivati nell'interesse dei minori e, previa acquisizione della documentazione reddituale aggiornata, è stata infine rinviata all'udienza cartolare del
24/10/2024 per la precisazione delle conclusione, che le parti hanno precisato come in epigrafe, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
* * * * * *
1. La domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente come da verbale di separazione del
14/03/2016 omologato dal Tribunale di Genova in data 22/03/2016 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione, come confermato dalle parti nei propri atti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898 per la pronuncia di divorzio.
2. Per quanto riguarda le condizioni relative ai figli, va anzitutto rilevato che nelle Per_1
more della presente decisione è divenuto maggiorenne acquisendo piena capacità di agire e di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori, sicché nulla va più previsto in ordine al suo affidamento, collocazione e regime di visita.
Quanto invece alla figlia minore, dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali è emersa un'indisponibilità di a incontrare il padre, come confermato anche nel corso del suo Per_2
ascolto in cui ha mostrato una sufficiente capacità di discernimento in relazione della sua età. A ciò si aggiunga che nel corso del giudizio il IG. ha mostrato scarsa propensione CP_1
a collaborare con i Servizi Sociali nell'ambito di un percorso di riavvicinamento ai figli, omettendo altresì qualsiasi forma per il loro mantenimento, e sono emerse delle problematiche di abuso di sostanze alcooliche da parte del padre che soltanto nel settembre 2024, nonostante i numerosi inviti e prescrizioni in tal senso, ha intrapreso un percorso personale di sostegno presso il Ser.D.
Di contro, la IG.ra ha sempre mantenuto un contatto costante con i Servizi Sociali Pt_1
aderendo agli interventi di sostegno proposti nell'interesse dei figli e in particolare al supporto educativo domiciliare attivato nell'interesse di , resosi necessario anche in ragione della Per_2
malattia gravemente invalidante da cui è affetta la madre.
In questo quadro, alla luce delle criticità sopra evidenziate, appare maggiormente conforme all'interesse superiore della minore confermare allo stato l'affidamento esclusivo della stessa alla madre, che attualmente rappresenta il principale adulto di riferimento, con collocazione abitativa presso la medesima, fermo in ogni caso il diritto del padre ad essere informato sullo stato di salute della figlia e di essere coinvolto nelle decisioni di maggiore importanza.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui quest'ultimo assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive il genitore presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale.
In punto diritto di visita padre-figlia, ritiene tuttavia il Collegio che, alla luce del percorso di sostegno intrapreso con risultati positivi dal IG. , possano essere riattivati gli CP_1
incontri assistiti, secondo la volontà della figlia e con le modalità meglio viste e ritenute dal
Servizio Sociale, previa verifica delle condizioni paterne circa l'eventuale abuso di sostanze alcooliche.
3. Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso di specie il IG. , che nelle more ha reperito una nuova CP_1
occupazione lavorativa, ha aderito nelle proprie conclusioni finali alla richiesta formulata dalla madre di conferma del contributo già previsto in sede di separazione pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, importo che in ragione delle condizioni economiche della parti, appare adeguato a far fronte alle primarie esigenze di vita dei figli in relazione alla loro età. Il tutto con decorrenza dalla domanda.
Non può invece trovare accoglimento la domanda formulata dal IG. di esonero CP_1
dal pagamento del contributo al mantenimento dei figli per il periodo compreso dall'ordinanza presidenziale fino al riottenimento del lavoro, non essendo stati allegati sufficienti elementi circa un'oggettiva impossibilità a procurarsi un reddito tali da sollevare il genitore dall'adempimento dall'obbligo previsto dalla legge nel interesse dei figli minori.
4. L'ultimo motivo di dissidio che residua è costituito dal riconoscimento in punto an e quantum dell'assegno divorzile chiesto dalla IG.ra a carico del IG. . Pt_1 CP_1
Sul punto, giova brevemente ricordare, in linea di diritto, che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 della Legge n. 898/1970 è del tutto autonoma rispetto a quella in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio.
Infatti, ai sensi della norma richiamata, l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo del coniuge “debole” alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
A differenza quindi dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge “debole” consentendogli di mantenere (quasi come un “ammortizzatore coniugale”) un tenore di vita “tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile ha una funzione composita di tipo sia assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”.
Orbene, nel caso di specie, costituisce sicuramente un dato oggettivo di partenza il fatto che già in sede di separazione consensuale i coniugi avessero stabilito un assegno di mantenimento per la moglie, sul presupposto dello squilibrio reddituale in allora esistente sebbene successivamente attenuato dal peggioramento delle condizioni economiche del padre.
Tuttavia, nel anno 2020 è stata diagnosticata alla IG.ra la Corea di , una Pt_1 CP_2
patologia altamente invalidante che l'ha resa inabile al lavoro e che ha comportato il riconoscimento di una pensione di invalidità, che costituisce ad oggi la sua unica fonte di sostentamento.
Pertanto, ritiene il Collegio che, a fronte dell'oggettiva impossibilità della IG.ra di Pt_1
svolgere un'attività lavorativa e di procurarsi quindi autonomamente i mezzi di sostentamento, sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della stessa di un assegno divorzile in funzione meramente assistenziale che, tenuto conto del non eccessivo squilibrio economico fra le parti alla luce del fatto che il IG. ha in oggi reperito CP_1
una nuova stabile occupazione lavorativa, appare congruo determinare nell'importo di €
100,00 mensili.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Genova in data 11/08/2007 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al N. 576
Parte II Serie A Anno 2007 Uff. 1, tra e Parte_1 Controparte_1
DISPONE l'affidamento esclusivo della minore (nata a [...] il Persona_3
06/12/2013) alla madre, con collocazione abitativa presso la casa materna, ferma la facoltà per il padre di essere informato sulle condizioni di salute della figlia e di essere coinvolto nelle decisioni di maggiore importanza inerenti la salute, l'istruzione e la residenza;
DISPONE che il padre potrà vedere la figlia, secondo la volontà della stessa, mediante incontri assistiti di riavvicinamento da organizzarsi a cura del competente Servizio Sociale, secondo le modalità e le tempistiche meglio viste e ritenute per il benessere psico-fisico della
Con minore e previa verifica del percorso di recupero del padre presso il D per l'abuso di sostanze alcooliche;
PONE a carico del IG. un contributo mensile da versarsi entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese in favore della IG.ra a titolo di mantenimento ordinario dei Pt_1
figli , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e pari ad € 400,00 Per_1 Per_2
(€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat come per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da documento di orientamento del Tribunale di
Genova del 15/09/2016, con decorrenza dalla domanda;
PONE a carico del IG. un contributo economico pari ad € 100,00 Controparte_1
mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della IG.ra a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla presente Pt_1
pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale;
CONDANNA il IG. al pagamento in favore della IG.ra Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese
[...]
generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238; Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata e per la trasmissione ai Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 51).
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni