Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 20/05/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 193/2022 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sulmona Via Montenero n. 25 presso lo studio dell'avv.
Alberto Paolini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
- ATTORE -
E
Controparte_1
(c.f. in persona del Direttore pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Di Marcoberardino
Andrea che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione;
-CONVENUTA –
OGGETTO: responsabilità della struttura sanitaria.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio la di Sulmona-Avezzano- L'Aquila dinanzi il Tribunale CP_2 di Sulmona per accertare la responsabilità della stessa e dei sanitari che hanno proceduto alle cure, per il decesso della madre Persona_1
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avvenuto in data 4.2.2020 e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 400.000,00 iure proprio ed € 109.852,50 per danno non patrimoniale iure heriditatis oltre il danno morale subito pari ad
€ 166.000,00 e danno, da mancato consenso informato.
In via subordinata, l'attore ha comunque chiesto il risarcimento iure successionis a titolo di danno biologico permanente e temporaneo e danno biologico terminale per € 200.000,00.
A sostegno della citata azione l'attore ha dedotto che:
- in data 14.8.2019 la sig.ra nata l'[...], è stata Persona_1
ricoverata presso l'Ospedale di Sulmona per dolore addominale e vomito con diagnosi “addominalgia, sospetta angina abdominis, screzio pancreatico”;
- nei giorni successivi al ricovero, la paziente presentava un quadro di addominalgia associato al rialzo di enzimi pancreatici e di infezione e la TAC permetteva di evidenziare un quadro di pancreatite acuta necrotico-emorragico di grado severo;
- veniva dunque ricoverata presso il reparto di chirurgia con terapia a base di Imipen;
- il decorso clinico era immediatamente complicato dalla comparsa di pneumotorace iperteso e diffuso enfisema sottocutaneo in seguito al posizionamento di CVC per cui era posizionato drenaggio toracico rimosso il 28.8.2019;
- al controllo TAC del 22.8.2019 era evidenziata iniziale aspetto pseudocistico della raccolta pancreatiche;
- in data 30.9.2019 la era sottoposta a intervento di Per_1
necrosectomia pancreatica e colecistectomia e poi, stante l'instabilità emodinamica intraoperatoria, la stessa veniva ricoverata presso il reparto di Rianimazione ove rimaneva sino al 27.11.2019;
- in data 27.11.2019 dal reparto di rianimazione veniva ricoverata al reparto di chirurgia fino al 15.12.2019 allorché era dimessa;
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- in data 3.1.2020 la faceva nuovo accesso al Pronto soccorso Per_1
dell'Ospedale di Sulmona, per febbre e addominalgia e veniva nuovamente ricoverata presso il reparto di chirurgia dove le veniva somministrata terapia antibiotica a base di rocefin poi sostituito con
Imipenem;
- in data 8.1.2020 la manifestava ripetuti episodi di vomito Per_1
biliare e, a seguito di ulteriore esame, si evidenziava la presenza di ernia jatale, esofagite da reflusso e gastropatia cronica;
- in data 13.1.2020 veniva dimessa con diagnosi “infezione in pz portatrice di PICC e catetere vescicale a permanenza…riprende terapia già in possesso dell'ADI”;
- in data 19.1.2020 la accedeva nuovamente al pronto Per_1
soccorso dell'ospedale di Sulmona dove veniva ricoverata al reparto di medicina generale con la diagnosi “febbre addominalgia, sospetta infezione delle vie urinarie in paziente portatrice di CV e PICC…”;
- in data 28.1.2020 la , stante il peggioramento delle sue Per_1
condizioni, veniva ricoverata presso il reparto di rianimazione con schock settico e dopo 7 giorni, ossia il 4.2.2020, decedeva con la seguente diagnosi “emorragia celebrale, ed ematoma subdurale in shock settico per addensamenti polmonare da stenotrophomonas maltophilia e pseudomonas aeruginosa e decupito sacrale da pseudomonas aeruginosa in recente pancreatite necrotico-emorragica in paziente con diabete mellito tipo 2 e cardiopatia ipertensiva e sindrome ansioso depressiva”;
- durante i periodi in cui la non era ricoverata veniva assistita Per_1
presso la sua abitazione in Corfinio, dal servizio dell'ADI dell' CP_2
- Dalla consulenza tecnica di parte allegata è stata accertata una responsabilità dei sanitari per il decesso della . Per_1
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Contr Con comparsa del 25.5.2022 si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda evidenziando l'insussistenza della prova del nesso causale e del fatto addebitabile ai sanitari.
La causa veniva dunque istruita mediante l'acquisizione di documenti, e l'espletamento di CTU medico-legale.
A seguito dell'esame della CTU, considerate le risultanze della stessa, parte attrice chiedeva che il Giudice formulasse una proposta conciliativa.
Con ordinanza del 9.7.2024 il precedente istruttore, ritenuto potesse emergere una responsabilità della convenuta per il danno da perdita di chances di vita, proponeva, ai fini conciliativi, il pagamento, in favore dell'attore della somma di € 123.000,00.
Al rifiuto della convenuta della proposta conciliativa, il Giudice fissava per la discussione con termine per note conclusionali.
Assegnata la causa alla scrivente quale nuovo giudice istruttore, all'udienza del 28.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Il presente procedimento verte sulla responsabilità della struttura sanitaria per la condotta dei sanitari.
Deve in primo luogo rilevarsi che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura sanitaria come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr.
Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 8 marzo 1979, n. 1716; Cass. 1 marzo
1988, n. 2144; Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939;
Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre
1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre
1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001;
Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass.
14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 2 febbraio
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2005, n. 2042; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n.
22894; Cass. 24.5.2006, n. 12362).
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass.
SS.UU. 1.7.2002, n. 9556); b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n.
9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000).
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Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni
Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4058).
In definitiva, possono ritenersi approdi unanimemente condivisi dalla
Corte di nomofilachia sia l'inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, - sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n.
1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n.
11316); sia la qualificazione giuridica in termini pressoché analoghi dell'obbligazione assunta, nei confronti del paziente, dal medico che abbia eseguito l'intervento a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo sia dipendente dalla struttura sanitaria in cui venga eseguito l'intervento ovvero sia il medico di fiducia del paziente in quest'ultima ricoverato.
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A questi fini è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n.
13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass.
29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).
A tale stregua, la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo deriva riposa invero sul principio cuius commoda eius et incommoda.
Nè in argomento vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l'ente è chiamato a rispondere, giacché è al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria (v. Cass.,
17/5/2001, n. 6756; Cass., 15/2/2000, n. 1682).
L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.
Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza) bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante, per la casa di cura, dal contratto di spedalità stipulato con il paziente (v. Cass., 17/5/2001, n.
6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329).
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La soluzione non muta anche quando il medico non sia legato alla struttura sanitaria da un rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo si deve evidenziare, però, che la giurisprudenza, anche in questi casi, tende a gravare la casa di cura di obblighi il cui inadempimento espone l'ente a responsabilità. Precisamente, si afferma che, ove un istituto ospedaliero autorizzi un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con esso cooperi, concludendo con il paziente il contratto per la degenza e le prestazioni accessorie, esso viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell'impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l'attività del chirurgo. In sostanza, poiché il medico non avrebbe potuto operare, se non nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera, la casa di cura, accettandone l'attività, deve assumersi le conseguenti responsabilità, poiché la medesima è sempre tenuta a controllare preventivamente la serietà, la competenza e l'affidabilità del medico, senza che le sia consentito trasferire sul paziente gli effetti dannosi dell'eventuale imperizia dell'operatore, adducendo a motivo, ad esempio, di averlo solo estemporaneamente ospitato (cfr. Cass., sez. un., 1 luglio 2001, n. 9556).
In conclusione l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere (ex multis Cass. 8826 del 13/04/2007).
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Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura, dunque, ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Al riguardo si osserva che l'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, conv. dalla l.
189/2012, cosiddetto "decreto Balduzzi" non impone alcun ripensamento dell'attuale inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria, ma si limita (nel primo periodo) a determinare un'esimente in ambito penale, facendo salvo (nel secondo periodo) l'obbligo risarcitorio e sottolineando
(nel terzo periodo) la rilevanza delle linee-guida e delle buone pratiche nel concreto accertamento della responsabilità (con portata sostanzialmente ricognitiva degli attuali orientamenti giurisprudenziali). Ritenuto, pertanto, che anche nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria privata per il pregiudizio che si assume conseguito a condotta colposa dei sanitari della struttura sanitaria) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr.
Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
Ciò posto, va ribadito che trattasi di responsabilità professionale da contatto sociale, per la quale la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento
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non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere. In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della "locatio operis". A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. L'attività del medico costituisce quindi solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti.
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere dell'attore dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in favore della de cuis dai convenuti, restando, invece, a carico di questi ultimi la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che il decesso è stato determinato da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Va, peraltro, ribadito che per la sussistenza della responsabilità professionale medica è necessario preliminarmente, secondo i principi
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generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Quanto al nesso causale va evidenziato che in tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del
"più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. 16123 del
08/07/2010).
Come la Corte di Cassazione ha avuto anche recentemente modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento
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del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v.
Cass., 9/11/2006, n. 23918). L'inadempimento consegue infatti alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista (e/o della struttura sanitaria) ai sensi dell'art. 1176
c.c., comma 2, adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso. Secondo la regola sopra ribadita in tema di ripartizione dell'onere probatorio, provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se alla prestazione dell'attività non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso incombe invero al medico (a fortiori ove trattisi di intervento semplice o routinario) dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere.
In presenza di risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, che si ha non solo allorquando alla prestazione medica consegue l'aggravamento dello stato morboso o l'insorgenza di nuova patologia ma anche quando l'esito risulta caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che l'intervento medico - chirurgico ha appunto reso necessario (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826), e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, il medico e la struttura sono cioè tenuti a dare la prova che esso dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente.
Va rilevato che è incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che la venne ricoverata presso l'Ospedale di Sulmona in data Per_1
14.8.2019 dove veniva sottoposta, oltre che a terapia, anche a intervento
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chirurgico, per poi essere dimessa nel dicembre 2019 e di nuovo ricoverata a gennaio 2020 poi decedere il 4.2.2020.
Sicchè può ritenersi dimostrata sia la conclusione del contratto atipico di spedalità tra la e la struttura sanitaria riferibile alla convenuta sia Per_1
il contatto sociale tra la e i medici dell'Ospedale di Sulmona. Per_1
Tralasciando per un attimo l'eventuale questione dell'infezione e il conseguente danno da perdita di chances come delineato in sede istruttoria ed emerso dalla CTU, per quanto dunque attiene al nesso causale e al profilo della colpa dei sanitari, deve rilevarsi che la CTU svolta nel presente giudizio, le cui conclusioni possono essere recepite in questa sede essendo fondate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta, consente di ritenere l'insussistenza del nesso causale tra gli interventi eseguiti e la compromissione della salute della nonché l'assenza di Per_1 qualsivoglia responsabilità dei sanitari per il decesso della donna.
Il collegio peritale, infatti, effettuava le seguenti considerazioni conclusive:
“1. La condotta posta in essere dai Sanitari, nel caso in esame, è stata adeguata a quanto previsto dalle Linee Guida e / o buone pratiche accreditate in uso, all'epoca dei fatti, per quanto concerne il timing dell'assistenza chirurgica, dell'adeguatezza della struttura ospedaliera e della in generale, della tempestività CP_2 dell'intervento e del successivo trattamento post – chirurgico, esitato poi con la dimissione ospedaliera a domicilio in condizioni di relativa stabilizzazione clinica…
2. Corretta è stata la scelta di sottoporre la paziente da intervento chirurgico in virtù delle stesse considerazioni secondo il timing previsto dalle Linee Guida.
3. La successiva evoluzione peggiorativa post – chirurgica e le complicanze infettive insorte in occasione anche di ricovero successivo non sono da ricondursi ad erronea esecuzione dell'intervento chirurgico…
4. Il decesso della paziente non è riconducibile alla condotta posta in essere dai
Sanitari né a carenze della Struttura Sanitaria…
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9. Risulta, per quanto documentato in atti, che sia stata adeguatamente fornita informazione circa le possibilità dell'intervento chirurgico e dei trattamenti praticati”.
Pertanto, alla luce delle risultanze della CTU, non vi è alcuna prova del nesso causale e della colpa dei medici della struttura sanitaria per il decesso della sig.ra . Per_1
Tuttavia, la consulenza medico-legale ha effettuato delle considerazioni in merito al trattamento effettuato per l'infezione contratta dalla Vaccaro.
Nelle conclusioni, infatti, i CCTTUU hanno affermato:
“Emergono tuttavia criticità in relazione agli aspetti infettivologici ed al trattamento corretto della sepsi come riportato precedentemente, pur tenendo presente le gravi comorbidità associate e le condizioni ambientali domiciliari della paziente ai fini del giudizio controfattuale che rende in questo caso evanescente e precario il nesso causale con la morte di rispetto al trattamento Persona_1 ricevuto… il processo septico è stato trattato con una insufficiente e non adeguata profilassi come riportato nelle considerazioni infettivologiche pur se il nesso causale con il decesso risente di un incerto e problematico giudizio controfattuale in virtù delle considerazioni riportate relative a comorbidità ed altri fattori citati… Il decesso della paziente non è riconducibile alla condotta posta in essere dai Sanitari né a carenze della Struttura Sanitaria pur se le criticità riscontrate negli aspetti infettivologici esaminati hanno determinato indubbiamente una perdita di chance di aspettativa di vita difficilmente quantizzabile pur se nel breve periodo date le gravi condizioni generali di Persona_1
5. La condotta posta in essere dai Sanitari ha determinato una riduzione delle chances di sopravvivenza, in rapporto alla terapia medico antibiotica così come precedentemente riportato. Tuttavia, date le condizioni generali, età, comorbidità e difficili condizioni ambientali domiciliari, si può stabilire come limitato e breve tale periodo rispetto a quanto sarebbe potuto avvenire in presenza di corretto trattamento antibiotico infettivologico.
6. Le patologie pregresse della medesima rendono di fatto limitato e le aspettative di vita, nel caso esaminato, anche in caso di tempestiva diagnosi ed adeguato
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trattamento medico pur in presenza di una indubbia perdita di chance di sopravvivenza.
7. Le condizioni psico – fisiche della paziente (cirrosi epatica ed encefalopatia) non hanno con elevata probabilità consentito di rendersi conto della sua situazione ed in particolare dell'imminenza della morte.”
La consulenza tecnica, dunque, ha riportato la presumibile presenza di una perdita di chances di vita rispetto agli aspetti infettivologici.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha fatto delle differenziazioni tra danno da perdita anticipata della vita e quella da perdita di chances di sopravvivenza.
Per quanto riguarda il danno da perdita anticipata della vita (o danno da premorienza), gli ritengono che lo stesso si sostanzi nell'evento Parte_2
costituito dalla perdita anticipata della vita (cioè, la perdita della vita si sarebbe comunque verificata a causa della pregressa patologia, ma si sarebbe verificata in un momento successivo rispetto a quanto effettivamente avvenuto a causa della condotta dell'agente). Detto danno deve essere accertato applicando il criterio del “più probabile che non” e, in caso di positivo accertamento, lo stesso non sarà risarcibile a favore della vittima, bensì solo a favore dei suoi congiunti.
Secondo la Suprema corte “Il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso, fatte salve le precisazioni di cui si sta per dire, emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita
anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza.”. Cassazione civile sez. III,
19/09/2023, (ud. 03/07/2023, dep. 19/09/2023), n.26851)
Secondo tale pronuncia, il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del "più probabile che non", proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n.
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15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L'evento di danno è rappresentato, pertanto, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, funditus, Cass., 11/11/2019, n. 28993).
Quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la "possibilità perduta" (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di danno (cfr. da Cass., n.
15991 del 2011, cit., a Cass., n. 5641 del 2018, cit., oltre a Cass., n. 28993 del
2019, cit., specie p. 14; più di recente, Cass., 26/06/2020, n. 12906 e Cass.,
26/01/2022, n. 2261), l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di "policy" (Cass., n. 28993 del 2019, cit., p. 23), sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa (infra, sub 4.2. e ss.), sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la "seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto.
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Al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della "chance" di una possibile, ulteriore sopravvivenza ("bene", va ancora ripetuto, morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principî di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla "seconda" perdita, in ragione del nesso di causalità specifica (cfr. Cass., 29/09/2015, n. 19213, pag. 23), ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo. (cfr. sentenza citata).
Orbene, la Corte, ha ritenuto che nel caso in cui la vittima del presunto errore medico sia già deceduta al momento dell'istaurazione del giudizio, come nel caso di specie, “non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis (Cass.,
04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/09/2023,
(ud. 03/07/2023, dep. 19/09/2023), n.26851).
In conclusione, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, come nella fattispecie in esame sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti:
a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come
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danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza.
In merito al punto a), nel caso di specie, tralasciando per un attimo l'accertamento sull'esistenza o meno del nesso di causalità tra l'eventuale errore medico nella terapia antibiotica e l'evento morte della paziente, si deve ritenere che non può essere riconosciuto il danno differenziale da peggiore qualità della vita effettivamente vissuta come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte in quanto, come rilevato dalla consulenza tecnica espletata “7. Le condizioni psico – fisiche della paziente (cirrosi epatica ed encefalopatia) non hanno con elevata probabilità consentito di rendersi conto della sua situazione ed in particolare dell'imminenza della morte.”
Al pari, non si ritiene possa essere riconosciuto, nel caso di specie il danno da perdita di chances di vita.
Come sopra esposto, infatti, ai fini del riconoscimento della danno da perdita di chances di sopravvivenza è necessario accertare sul piano eziologico, che via sia una certezza rispetto alla concreta possibilità di sopravvivenza ovvero, tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance,
l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo.
Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che tale certezza o comunque la concreta e apprezzabile esistenza di una possibilità di sopravvivenza, non vi sia.
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Invero, gli stessi consulenti seppure hanno individuato delle criticità in relazione agli aspetti infettivologici ed al trattamento corretto della sepsi, hanno comunque ritenuto che le gravi comorbidità associate e le condizioni ambientali domiciliari della paziente rendono il nesso causale
“evanescente e precario” rispetto all'evento morte.
Ed ancora, pur ritenendo che il processo septico è stato trattato con una insufficiente e non adeguata profilassi, “il nesso causale con il decesso risente di un incerto e problematico giudizio controfattuale in virtù delle considerazioni riportate relative a comorbidità ed altri fattori citati”.
Del resto, gli stessi consulenti, riconoscono una difficoltà nel poter quantificare la chance di sopravvivenza della rispetto all'età, alle Per_1 patologie pregresse e alle particolari condizioni domestiche in cui era la stessa precedentemente all'ultimo ricovero.
Addirittura, i consulenti, anche in maniera forse contradditoria, affermano che le concause (patologie, età, e condizioni igienico-sanitarie del domicilio) rendevano di fatto limitata l'aspettativa di vita anche in caso di tempestiva diagnosi.
E' evidente, dunque, alla luce di tali considerazioni che non vi è alcuna prova della circostanza che la corretta terapia antibiotica sarebbe stata comunque determinante nel garantire più chances di vita alla . Per_1
Infine, anche in punto di consenso informato, la consulenza ha escluso qualsiasi comportamento contrario dei medici curanti.
Per tali ragioni, la domanda proposta da va integralmente Parte_1
rigettata non essendo emersa alcuna responsabilità dei sanitari nella determinazione dell'evento morte di . Persona_1
Stante la difficoltà delle questioni trattate, vi sono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU possono essere posto a carico delle parti in solido.
p.q.m.
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Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da . Parte_1
- Compensa le spese di lite
- Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Sulmona il 20.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Marta Sarnelli
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