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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 727/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI e dell'avv. P.IVA_1
MARIAGRAZIA PALA ( ) C.F._1
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATO-contumace oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Pattada n. 118 depositata il 24 novembre 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'Ill.mo Tribunale adito voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, in via pregiudiziale, rilevata l'erroneità della dichiarazione di irritualità e tardività della costituzione della , dichiarare Controparte_2
l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Pattada per essere competente a conoscere della presente controversia il Giudice di Pace di ed assegnare alle parti il termine ex art. 50 c.p.c. Pt_1
per riassumere il processo davanti al Giudice competente;
in via subordinata, in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, dichiarare l'opposizione inammissibile o, in subordine, respingere l'opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare validità ed efficacia dell'ordinanza e del verbale opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 22 marzo 2024 il Prefetto di proponeva tempestivo gravame contro Pt_1 la sentenza del gdp di Pattada n. 118/2023 che aveva accolto l'opposizione proposta da CP_1 contro il verbale di accertamento e l'ordinanza prefettizia emessa il 28 marzo 2023 prot. N. 0012521 in relazione alla violazione contestatagli dalla Polizia Stradale di il 19 marzo 2023 per la guida Pt_1 di un'autovettura a velocità ampiamente superiore a quella imposta dal relativo limite (violazione dell'art. 142, co. 9, C.d.s.). Al era stata comminata una sanzione pecuniaria con contestuale CP_1 sospensione della patente di guida.
Lamentava l'appellante che erroneamente il giudice di pace adito aveva dichiarato tardiva ed irrituale la costituzione della , in realtà regolarmente costituitasi, e ritenuto la propria competenza CP_2 territoriale, disattendendo l'eccezione d'incompetenza ritualmente sollevata dall'amministrazione opposta. Ignorando le risultanze documentali prodotte a sostegno della piena legittimità dell'accertamento, aveva quindi accolto il ricorso del , annullando il provvedimento impugnato. CP_1
Sosteneva infatti l'appellante di essersi ritualmente costituita a mezzo del servizio postale, col deposito in cancelleria della comparsa ricevuta dall'ufficio del giudice di pace il 9 giugno 2023, quindi entro i dieci giorni prima dell'udienza di discussione, fissata per il 28 giugno 2023. Essendo stata tempestivamente sollevata l'eccezione d'incompetenza, e trovando applicazione nella specie l'operatività del forum commissi delicti, il giudice di pace adito avrebbe dovuto quindi declinare la propria competenza in favore di quello di , dato che la violazione era stata commessa e Pt_1 rilevata nel comune di Paulilatino.
Lamentava inoltre l'opponente il mancato rilievo della violazione dell'art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 150/2011, essendo il ricorso basato esclusivamente su censure attinenti il verbale e i vizi propri dell'accertamento della violazione. Essendo l'atto autonomamente impugnabile, una volta decorso il relativo termine la successiva ordinanza non poteva essere opposta per vizi inerenti al verbale, dato che nella specie la contestazione della violazione era avvenuta immediatamente, il 19 marzo '23.
Nel merito, lamentava come il giudice adito avesse ritenuto illegittima, interpretando erroneamente il combinato disposto degli artt. 142 del CdS e 345 del regolamento attuativo, la misurazione della velocità con il 'Telelaser Trucam', sostenendo il difetto di una prova oggettivamente verificabile che il rilievo della velocità si riferisse proprio al veicolo del ricorrente e ciò in ragione della mancanza di alcun riscontro fotografico che ne fornisse conferma. Rilievo che parte appellante reputava del tutto ingiustificato, stante l'attestazione degli agenti al riguardo e considerato che nella specie l'accertamento era stato comunque supportato anche da una specifica prova fotografica, peraltro non richiesta dalla normativa vigente ai fini della riferibilità del rilievo al veicolo in questione dato che l'identificazione del mezzo viene contestualmente effettuata dall'agente accertatore che ha in uso l'apparecchio. Tanto più che, nell'immediatezza del controllo, il trasgressore aveva preso visione della velocità rilevata sul display dell'apparecchiatura, senza sollevare alcuna contestazione al riguardo.
Ancora, aveva erroneamente sostenuto il giudice di primo grado che l'amministrazione non aveva dimostrato il corretto funzionamento dell'apparecchio rilevatore. Si trattava peraltro di apparecchio omologato e regolarmente sottoposto alle periodiche verifiche di taratura, tutte documentate.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante censurava la decisione nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto inadeguata la segnalazione della postazione di rilevamento della velocità, violando quanto disposto dagli artt. 142 Cds co. 6 bis e dall'art. 3 DL 117/2007 ed affermando che nel verbale non si dava atto dell'esistenza della segnaletica prescritta dall'art. 6 bis Cds. Precisava al riguardo l'appellante come la normativa di riferimento fosse quella dettata dal D.M. n. 282 del pagina 2 di 5 13.06.2017 che nel prescrivere l'adeguatezza della distanza minima richiamava quella di cui all'art. 79 del CdS, pari a 150 m e nella specie rispettata. Aggiungeva l'appellante che nel verbale si dava atto dell'ubicazione e della distanza dal cartello di segnalazione del possibile controllo di velocità e che la stessa pattuglia aveva le luci accese al fine di meglio segnalare la presenza degli agenti.
Chiedeva quindi la totale riforma della sentenza, concludendo come riportato in epigrafe.
L'appellato restava contumace.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era decisa sulle conclusioni riportate in epigrafe all'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
***
L'appello è fondato e dev'essere accolto. Va premesso che l'amministrazione opposta nel giudizio di primo grado si era regolarmente costituita col tempestivo deposito nella cancelleria della relativa comparsa e degli allegati mediante il servizio postale (v. docc. 3 e 5 appellante), modalità già ritenuta ammissibile dalle SSUU con la sentenza 4 marzo 2009 n.5160, e espressamente riconosciuta dall'art. 7, co. 3°, del decreto di semplificazione dei riti (D.L.vo n.150/2011), condividendosi il consolidato orientamento che estende all'amministrazione opposta, per un'evidente esigenza di garanzia della parità processuale fra le parti, la possibilità di deposito a mezzo del servizio postale, espressamente prevista dalla citata disposizione per il ricorrente in opposizione.
E' inoltre fondata l'eccezione pregiudiziale tempestivamente sollevata dalla , trattandosi CP_2 peraltro di incompetenza funzionale ed inderogabile, come tale rilevabile anche d'ufficio alla prima udienza. L'opposizione avrebbe dovuto infatti essere proposta dal sig. davanti al gdp del luogo CP_1 in cui era stata commessa (e contestualmente accertata) la violazione che nella specie va individuato nel giudice di pace di dato che, come risulta dal verbale allegato dall'appellante, l'infrazione Pt_1 era stata accertata dalla Polizia Stradale di , sulla SS 131 Carlo Felice, in territorio comunale di Pt_1
Paulilatino.
La sentenza è stata pronunciata quindi da giudice territorialmente incompetente. Il rilievo, tuttavia, non comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado, essendo pacificamente tassativi i casi contemplati dall'art. 354, c.p.c., e costituendo la rimessione una deroga al principio per cui il giudice del gravame è comunque tenuto a decidere la causa nel merito.
Risulta pure fondato il motivo di gravame attinente all'omessa tempestiva impugnazione del verbale di accertamento e contestazione della violazione in data 19 marzo 2023, dato che la trasgressione contestata all'opponente prevedeva il pagamento in misura ridotta con conseguente onere di impugnare tempestivamente il verbale di accertamento (sugli argomenti al riguardo, cfr. Cass. civ., ordinanza 5 marzo/21 maggio 2019 n. 13676), sicchè il ricorso, depositato dal sig. il 3 maggio 2023 e con CP_1 cui il trasgressore aveva proposto opposizione sia al verbale (tardivamente), ai sensi dell'art. 204 bis
C.d.s., che all'ordinanza ingiunzione avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile. Infatti, l'opposizione al verbale di accertamento della violazione avrebbe dovuto proporsi entro trenta giorni dalla sua contestazione, ex art. 7, co.3°, D Lgs n.150/2011, e quella contro l'ordinanza ingiunzione era da reputarsi improponibile siccome basata esclusivamente su vizi attinenti all'accertamento della violazione, quindi da farsi valere nel termine previsto a pena di decadenza dalla citata disposizione.
Anche le censure di merito sono, peraltro, ampiamente fondate e, per completezza, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 5 Premesso che dal verbale allegato dall'appellante, redatto il 19 marzo 2023, emerge come la contestazione della violazione sia stata effettuata immediatamente e direttamente nei confronti del trasgressore, è sufficiente osservare che il rilievo dell'ampio superamento del limite di velocità risulta del tutto legittimo. E' infatti attestata l'idoneità dell'apparecchio “Telelaser Trucam”, regolarmente verificato e sottoposto a taratura (v. relativi verbali di verifica allegati dell'appellante), che aveva rilevato e documentato il superamento dei limiti, anche mediante una pluralità di scatti fotografici e un
“video hd che riprende tutta la fase di accertamento” (così la documentata relazione in atti). Rilievi allegati dall'amministrazione opposta e che appaiono alquanto nitidi, risultandone ben individuate e percepibili con estrema chiarezza sia l'autovettura che la targa del mezzo, sicché non si vede come possa mettersi in discussione la corrispondenza dell'autoveicolo condotto dal con quello oggetto CP_1 dell'accertamento della violazione.
Inoltre, la pattuglia della polizia stradale che aveva accertato e contestato l'infrazione aveva dato atto nel relativo verbale, sottoscritto dal sig. , della diretta e immediata identificazione del veicolo e CP_1 del trasgressore ad opera degli agenti verbalizzanti che gli avevano contestato la violazione facendogli prendere visione delle immagini del rilevamento e dei dati sulla velocità accertata, senza che il trasgressore proponesse alcuna osservazione. Detta attestazione, siccome basata sulla percezione diretta del pubblico ufficiale certificante quanto avvenuto in sua presenza, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700, c.c. (al riguardo, fra le tante, Cass. Civ., ordinanze n. 9037/2019 e n. 10870/2018), sicché devono reputarsi pienamente accertati, sulla base del contenuto del verbale, tutti i fatti e le circostanze di tempo e di luogo ivi riportati, compresi le constatate risultanze della strumentazione elettronica (affidabile perché munita delle certificazioni e omologazioni richiamate) e il collegamento fra queste e il mezzo condotto dall'autore dell'infrazione.
Non può pertanto dubitarsi che il veicolo fermato per la rilevata infrazione fosse proprio quello guidato dall'opponente, odierno appellato, che aveva peraltro, come pure attestato nel verbale, preso visione della velocità di 162 km orari rilevata mediante il display dello strumento e subito contestatagli, velocità ampiamente superiore al limite di 90 km orari, consentito in quel tratto di strada statale.
La presegnalazione della postazione, risultante da cartello fisso e collocata prima dell'apparecchiatura, come pure attestato nel verbale, risulta regolare ai sensi dell'art. 142, co. 6 bis del Cds che ne impone la preventiva segnalazione e l'adeguata visibilità, mediante cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.
Il relativo posizionamento, in difetto di specifiche argomentazioni di segno contrario, non risulta in contrasto né con le prescrizioni di dettaglio di cui al DM 15 agosto 2007 né con la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero dell'Interno. Il DM (la richiamata circolare si riferisce alle sole postazioni mobili di controllo) stabilisce infatti le modalità di posizionamento dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione luminosi che “devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”, disponendo inoltre che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi”, e comunque non debba superare i quattro chilometri. Risultano anche osservate le prescrizioni di cui al richiamato art.
7.1 del D.M. n. 282 del 13.06.2017 che a sua volta richiama le distanze minime prescritte dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, all'art. 79.
Inoltre, il rilevamento nella specie era stato effettuato da una pattuglia di agenti in uniforme “con indosso kit di alta visibilità rifrangente, luci di crociera blu luminose accese e auto di servizio…”, elementi tutti che garantivano ulteriormente la piena visibilità della postazione. pagina 4 di 5 Sono pure documentate la taratura e la verifica di funzionalità del dispositivo “telelaser Trucam” utilizzato per l'accertamento, non potendo quindi ragionevolmente dubitarsi della piena attendibilità dell'accertamento anche sotto detto profilo.
La sentenza impugnata è dunque palesemente erronea sotto tutti i profili considerati e dev'essere totalmente riformata, risultando legittimo l'accertamento della violazione e infondata l'opposizione proposta dal trasgressore.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellato, mentre nulla si dispone per quelle di primo grado (compensate dal giudice di prime cure), in cui l'amministrazione non risulta si fosse avvalsa della difesa tecnica.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto dal
Prefetto di e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione Pt_1 proposta da contro il verbale di accertamento e contestazione della violazione in data 19 CP_1 marzo 2023, redatto dalla Polizia Stradale di , nonché contro l'ordinanza ingiunzione 28 marzo Pt_1
2023 prot. n. 0012521 notificata il 17 aprile 2023.
Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'amministrazione appellante delle CP_1 spese processuali del presente giudizio di gravame, liquidate in complessivi € 750,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari 11 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 727/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI e dell'avv. P.IVA_1
MARIAGRAZIA PALA ( ) C.F._1
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATO-contumace oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Pattada n. 118 depositata il 24 novembre 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'Ill.mo Tribunale adito voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, in via pregiudiziale, rilevata l'erroneità della dichiarazione di irritualità e tardività della costituzione della , dichiarare Controparte_2
l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Pattada per essere competente a conoscere della presente controversia il Giudice di Pace di ed assegnare alle parti il termine ex art. 50 c.p.c. Pt_1
per riassumere il processo davanti al Giudice competente;
in via subordinata, in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, dichiarare l'opposizione inammissibile o, in subordine, respingere l'opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare validità ed efficacia dell'ordinanza e del verbale opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 22 marzo 2024 il Prefetto di proponeva tempestivo gravame contro Pt_1 la sentenza del gdp di Pattada n. 118/2023 che aveva accolto l'opposizione proposta da CP_1 contro il verbale di accertamento e l'ordinanza prefettizia emessa il 28 marzo 2023 prot. N. 0012521 in relazione alla violazione contestatagli dalla Polizia Stradale di il 19 marzo 2023 per la guida Pt_1 di un'autovettura a velocità ampiamente superiore a quella imposta dal relativo limite (violazione dell'art. 142, co. 9, C.d.s.). Al era stata comminata una sanzione pecuniaria con contestuale CP_1 sospensione della patente di guida.
Lamentava l'appellante che erroneamente il giudice di pace adito aveva dichiarato tardiva ed irrituale la costituzione della , in realtà regolarmente costituitasi, e ritenuto la propria competenza CP_2 territoriale, disattendendo l'eccezione d'incompetenza ritualmente sollevata dall'amministrazione opposta. Ignorando le risultanze documentali prodotte a sostegno della piena legittimità dell'accertamento, aveva quindi accolto il ricorso del , annullando il provvedimento impugnato. CP_1
Sosteneva infatti l'appellante di essersi ritualmente costituita a mezzo del servizio postale, col deposito in cancelleria della comparsa ricevuta dall'ufficio del giudice di pace il 9 giugno 2023, quindi entro i dieci giorni prima dell'udienza di discussione, fissata per il 28 giugno 2023. Essendo stata tempestivamente sollevata l'eccezione d'incompetenza, e trovando applicazione nella specie l'operatività del forum commissi delicti, il giudice di pace adito avrebbe dovuto quindi declinare la propria competenza in favore di quello di , dato che la violazione era stata commessa e Pt_1 rilevata nel comune di Paulilatino.
Lamentava inoltre l'opponente il mancato rilievo della violazione dell'art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 150/2011, essendo il ricorso basato esclusivamente su censure attinenti il verbale e i vizi propri dell'accertamento della violazione. Essendo l'atto autonomamente impugnabile, una volta decorso il relativo termine la successiva ordinanza non poteva essere opposta per vizi inerenti al verbale, dato che nella specie la contestazione della violazione era avvenuta immediatamente, il 19 marzo '23.
Nel merito, lamentava come il giudice adito avesse ritenuto illegittima, interpretando erroneamente il combinato disposto degli artt. 142 del CdS e 345 del regolamento attuativo, la misurazione della velocità con il 'Telelaser Trucam', sostenendo il difetto di una prova oggettivamente verificabile che il rilievo della velocità si riferisse proprio al veicolo del ricorrente e ciò in ragione della mancanza di alcun riscontro fotografico che ne fornisse conferma. Rilievo che parte appellante reputava del tutto ingiustificato, stante l'attestazione degli agenti al riguardo e considerato che nella specie l'accertamento era stato comunque supportato anche da una specifica prova fotografica, peraltro non richiesta dalla normativa vigente ai fini della riferibilità del rilievo al veicolo in questione dato che l'identificazione del mezzo viene contestualmente effettuata dall'agente accertatore che ha in uso l'apparecchio. Tanto più che, nell'immediatezza del controllo, il trasgressore aveva preso visione della velocità rilevata sul display dell'apparecchiatura, senza sollevare alcuna contestazione al riguardo.
Ancora, aveva erroneamente sostenuto il giudice di primo grado che l'amministrazione non aveva dimostrato il corretto funzionamento dell'apparecchio rilevatore. Si trattava peraltro di apparecchio omologato e regolarmente sottoposto alle periodiche verifiche di taratura, tutte documentate.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante censurava la decisione nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto inadeguata la segnalazione della postazione di rilevamento della velocità, violando quanto disposto dagli artt. 142 Cds co. 6 bis e dall'art. 3 DL 117/2007 ed affermando che nel verbale non si dava atto dell'esistenza della segnaletica prescritta dall'art. 6 bis Cds. Precisava al riguardo l'appellante come la normativa di riferimento fosse quella dettata dal D.M. n. 282 del pagina 2 di 5 13.06.2017 che nel prescrivere l'adeguatezza della distanza minima richiamava quella di cui all'art. 79 del CdS, pari a 150 m e nella specie rispettata. Aggiungeva l'appellante che nel verbale si dava atto dell'ubicazione e della distanza dal cartello di segnalazione del possibile controllo di velocità e che la stessa pattuglia aveva le luci accese al fine di meglio segnalare la presenza degli agenti.
Chiedeva quindi la totale riforma della sentenza, concludendo come riportato in epigrafe.
L'appellato restava contumace.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era decisa sulle conclusioni riportate in epigrafe all'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
***
L'appello è fondato e dev'essere accolto. Va premesso che l'amministrazione opposta nel giudizio di primo grado si era regolarmente costituita col tempestivo deposito nella cancelleria della relativa comparsa e degli allegati mediante il servizio postale (v. docc. 3 e 5 appellante), modalità già ritenuta ammissibile dalle SSUU con la sentenza 4 marzo 2009 n.5160, e espressamente riconosciuta dall'art. 7, co. 3°, del decreto di semplificazione dei riti (D.L.vo n.150/2011), condividendosi il consolidato orientamento che estende all'amministrazione opposta, per un'evidente esigenza di garanzia della parità processuale fra le parti, la possibilità di deposito a mezzo del servizio postale, espressamente prevista dalla citata disposizione per il ricorrente in opposizione.
E' inoltre fondata l'eccezione pregiudiziale tempestivamente sollevata dalla , trattandosi CP_2 peraltro di incompetenza funzionale ed inderogabile, come tale rilevabile anche d'ufficio alla prima udienza. L'opposizione avrebbe dovuto infatti essere proposta dal sig. davanti al gdp del luogo CP_1 in cui era stata commessa (e contestualmente accertata) la violazione che nella specie va individuato nel giudice di pace di dato che, come risulta dal verbale allegato dall'appellante, l'infrazione Pt_1 era stata accertata dalla Polizia Stradale di , sulla SS 131 Carlo Felice, in territorio comunale di Pt_1
Paulilatino.
La sentenza è stata pronunciata quindi da giudice territorialmente incompetente. Il rilievo, tuttavia, non comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado, essendo pacificamente tassativi i casi contemplati dall'art. 354, c.p.c., e costituendo la rimessione una deroga al principio per cui il giudice del gravame è comunque tenuto a decidere la causa nel merito.
Risulta pure fondato il motivo di gravame attinente all'omessa tempestiva impugnazione del verbale di accertamento e contestazione della violazione in data 19 marzo 2023, dato che la trasgressione contestata all'opponente prevedeva il pagamento in misura ridotta con conseguente onere di impugnare tempestivamente il verbale di accertamento (sugli argomenti al riguardo, cfr. Cass. civ., ordinanza 5 marzo/21 maggio 2019 n. 13676), sicchè il ricorso, depositato dal sig. il 3 maggio 2023 e con CP_1 cui il trasgressore aveva proposto opposizione sia al verbale (tardivamente), ai sensi dell'art. 204 bis
C.d.s., che all'ordinanza ingiunzione avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile. Infatti, l'opposizione al verbale di accertamento della violazione avrebbe dovuto proporsi entro trenta giorni dalla sua contestazione, ex art. 7, co.3°, D Lgs n.150/2011, e quella contro l'ordinanza ingiunzione era da reputarsi improponibile siccome basata esclusivamente su vizi attinenti all'accertamento della violazione, quindi da farsi valere nel termine previsto a pena di decadenza dalla citata disposizione.
Anche le censure di merito sono, peraltro, ampiamente fondate e, per completezza, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 5 Premesso che dal verbale allegato dall'appellante, redatto il 19 marzo 2023, emerge come la contestazione della violazione sia stata effettuata immediatamente e direttamente nei confronti del trasgressore, è sufficiente osservare che il rilievo dell'ampio superamento del limite di velocità risulta del tutto legittimo. E' infatti attestata l'idoneità dell'apparecchio “Telelaser Trucam”, regolarmente verificato e sottoposto a taratura (v. relativi verbali di verifica allegati dell'appellante), che aveva rilevato e documentato il superamento dei limiti, anche mediante una pluralità di scatti fotografici e un
“video hd che riprende tutta la fase di accertamento” (così la documentata relazione in atti). Rilievi allegati dall'amministrazione opposta e che appaiono alquanto nitidi, risultandone ben individuate e percepibili con estrema chiarezza sia l'autovettura che la targa del mezzo, sicché non si vede come possa mettersi in discussione la corrispondenza dell'autoveicolo condotto dal con quello oggetto CP_1 dell'accertamento della violazione.
Inoltre, la pattuglia della polizia stradale che aveva accertato e contestato l'infrazione aveva dato atto nel relativo verbale, sottoscritto dal sig. , della diretta e immediata identificazione del veicolo e CP_1 del trasgressore ad opera degli agenti verbalizzanti che gli avevano contestato la violazione facendogli prendere visione delle immagini del rilevamento e dei dati sulla velocità accertata, senza che il trasgressore proponesse alcuna osservazione. Detta attestazione, siccome basata sulla percezione diretta del pubblico ufficiale certificante quanto avvenuto in sua presenza, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700, c.c. (al riguardo, fra le tante, Cass. Civ., ordinanze n. 9037/2019 e n. 10870/2018), sicché devono reputarsi pienamente accertati, sulla base del contenuto del verbale, tutti i fatti e le circostanze di tempo e di luogo ivi riportati, compresi le constatate risultanze della strumentazione elettronica (affidabile perché munita delle certificazioni e omologazioni richiamate) e il collegamento fra queste e il mezzo condotto dall'autore dell'infrazione.
Non può pertanto dubitarsi che il veicolo fermato per la rilevata infrazione fosse proprio quello guidato dall'opponente, odierno appellato, che aveva peraltro, come pure attestato nel verbale, preso visione della velocità di 162 km orari rilevata mediante il display dello strumento e subito contestatagli, velocità ampiamente superiore al limite di 90 km orari, consentito in quel tratto di strada statale.
La presegnalazione della postazione, risultante da cartello fisso e collocata prima dell'apparecchiatura, come pure attestato nel verbale, risulta regolare ai sensi dell'art. 142, co. 6 bis del Cds che ne impone la preventiva segnalazione e l'adeguata visibilità, mediante cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.
Il relativo posizionamento, in difetto di specifiche argomentazioni di segno contrario, non risulta in contrasto né con le prescrizioni di dettaglio di cui al DM 15 agosto 2007 né con la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero dell'Interno. Il DM (la richiamata circolare si riferisce alle sole postazioni mobili di controllo) stabilisce infatti le modalità di posizionamento dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione luminosi che “devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”, disponendo inoltre che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi”, e comunque non debba superare i quattro chilometri. Risultano anche osservate le prescrizioni di cui al richiamato art.
7.1 del D.M. n. 282 del 13.06.2017 che a sua volta richiama le distanze minime prescritte dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, all'art. 79.
Inoltre, il rilevamento nella specie era stato effettuato da una pattuglia di agenti in uniforme “con indosso kit di alta visibilità rifrangente, luci di crociera blu luminose accese e auto di servizio…”, elementi tutti che garantivano ulteriormente la piena visibilità della postazione. pagina 4 di 5 Sono pure documentate la taratura e la verifica di funzionalità del dispositivo “telelaser Trucam” utilizzato per l'accertamento, non potendo quindi ragionevolmente dubitarsi della piena attendibilità dell'accertamento anche sotto detto profilo.
La sentenza impugnata è dunque palesemente erronea sotto tutti i profili considerati e dev'essere totalmente riformata, risultando legittimo l'accertamento della violazione e infondata l'opposizione proposta dal trasgressore.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellato, mentre nulla si dispone per quelle di primo grado (compensate dal giudice di prime cure), in cui l'amministrazione non risulta si fosse avvalsa della difesa tecnica.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto dal
Prefetto di e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione Pt_1 proposta da contro il verbale di accertamento e contestazione della violazione in data 19 CP_1 marzo 2023, redatto dalla Polizia Stradale di , nonché contro l'ordinanza ingiunzione 28 marzo Pt_1
2023 prot. n. 0012521 notificata il 17 aprile 2023.
Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'amministrazione appellante delle CP_1 spese processuali del presente giudizio di gravame, liquidate in complessivi € 750,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari 11 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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