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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 05/11/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Settore civile
N. R.G. 1384/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR ND Presidente
Irene Colladet Giudice rel.
Beniamino Margiotta Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1384/2025 RGVG promosso ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ) con l'Avv. TONION Parte_1 C.F._1
IE (C.F. ) giusta procura in atti C.F._2
E
(C.F. ) con l'Avv. TONION Controparte_1 C.F._3
IE (C.F. ) giusta procura in atti C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO letto il ricorso congiunto presentato dalle parti per disciplinare i rapporti in merito all'affidamento ed al mantenimento dei figli: nata a [...] il [...], cod. Parte_2 fisc. ; C.F._4 nato a [...] il [...], cod. Parte_3 fisc. ; C.F._5 nato a [...] il [...], cod. Parte_4 fisc. ; CodiceFiscale_6 rilevato che con nota congiunta depositata in data
05/08/2025 i ricorrenti dichiaravano di confermare le conclusioni congiunte presentate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, di voler regolamentare la responsabilità genitoriale alle condizioni indicate in ricorso e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
viste le conclusioni depositate in data 30/09/2025 dal PM
(ove il riferimento alla querela di falso è da ritenersi mero refuso); ritenuto che le condizioni concordate siano conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori e che la disciplina concordata dalle parti, relativamente ai diritti non disponibili, sia conforme alla legge;
ritenuto che
le spese debbano essere integralmente compensate tra le parti;
PER QUESTI MOTIVI
I. DISPONE che i rapporti tra le parti nei confronti dei figli siano disciplinati secondo quanto previsto nelle conclusioni del ricorso congiunto presentato dai ricorrenti, datato e depositato in data 24/07/2025 :
“1. I figli minori e Parte_2 Parte_3 saranno affidati in forma condivisa ad Parte_4 entrambi i genitori mantenendo la loro residenza prevalente presso l'abitazione familiare di proprietà della madre sita in Seren del Grappa (BL), Via Roma n.36;
2. I sigg.ri e si Parte_1 Controparte_1 impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, soprattutto in presenza dei figli, al fine di garantire ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e si impegnano altresì a far conservare ai figli rapporti significativi con i nonni sia materni che paterni;
Pag. 2 di 5 3. Per le questioni di ordinaria amministrazione, entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle volontà, capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
4. Il padre terrà con sé i figli minori le sere, compresa la cena, e le notti del martedì e del mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre. Nei fine settimana, a fine settimana alternati, i figli rimarranno con il padre dalla mattina del sabato sino alla domenica sera, dopo cena, salvo diverso accordo tra i genitori. Nel caso in cui uno dei due genitori avesse impedimenti di natura lavorativa o personale, i giorni e gli orari di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori potranno essere diversamente concordati fra i genitori, con congruo preavviso;
5. Vacanze natalizie: verrà alternato di anno in anno indicativamente il periodo dal 23.12 alla sera del 30.12 e dal 30.12 sera al 06.01 pomeriggio. Le vacanze pasquali verranno alternate di anno in anno fra i genitori, salvo diverso accordo;
6. Le altre festività nazionali quali vacanze di Carnevale,
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre e relativi ponti scolastici saranno trascorsi alternativamente con la madre o con il padre, previo accordo tra i genitori, tenuto conto anche degli impegni lavorativi di entrambi;
Pag. 3 di 5 7. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo da concordare tra i genitori di comune accordo, tenuto conto dei rispettivi piani ferie, entro il mese di aprile di ciascun anno;
8. Nel periodo di vacanza, i coniugi dovranno tenersi reciprocamente informati degli eventuali spostamenti dei figli in località diverse da quelle di residenza;
9. Nei giorni del compleanno dei figli, della Comunione, della Cresima e di tutte le altre ricorrenze che riguarderanno i figli, i genitori si impegnano a far sentire la presenza di entrambi, nelle forme, nei tempi e nei modi che di volta in volta individueranno;
10. Il signor concorrerà al mantenimento Controparte_1 dei tre figli minori, versando alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla stessa,
l'importo mensile di € =400,00=, (euro quattrocento/00), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT, e ciò fino alla maggiore età dei figli e anche successivamente, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
11. I genitori contribuiranno per la quota del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie individuate secondo quanto previsto dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” per il
Tribunale di Belluno approvato in data 21.10.2021, da intendersi qui integralmente richiamato, precisando che le spese per la mensa scolastica dei figli dovranno intendersi come spese straordinarie a carico di entrambi i genitori
Pag. 4 di 5 per il 50%. Per le modalità e i tempi di pagamento, la necessità di previo accordo, tempi e modi di prestazione del consenso alla spesa, si fa integrale richiamo al
Protocollo del Tribunale di Belluno sopra richiamato;
12. I genitori concordano sin d'ora che l'assegno unico per i figli , e sarà percepito in via Pt_2 Pt_3 Pt_4 esclusiva dalla madre che presenterà la relativa domanda;
13. I genitori prestano reciproco consenso all'espatrio e si riservano di prestare all'occorrenza il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio ai minori”.
II. DISPONE l'integrale compensazione delle spese del procedimento tra le parti.
Così deciso in Belluno in data 09/10/2025
Il Presidente
AR ND
Il Giudice relatore
Irene Colladet
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Settore civile
N. R.G. 1384/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR ND Presidente
Irene Colladet Giudice rel.
Beniamino Margiotta Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1384/2025 RGVG promosso ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ) con l'Avv. TONION Parte_1 C.F._1
IE (C.F. ) giusta procura in atti C.F._2
E
(C.F. ) con l'Avv. TONION Controparte_1 C.F._3
IE (C.F. ) giusta procura in atti C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO letto il ricorso congiunto presentato dalle parti per disciplinare i rapporti in merito all'affidamento ed al mantenimento dei figli: nata a [...] il [...], cod. Parte_2 fisc. ; C.F._4 nato a [...] il [...], cod. Parte_3 fisc. ; C.F._5 nato a [...] il [...], cod. Parte_4 fisc. ; CodiceFiscale_6 rilevato che con nota congiunta depositata in data
05/08/2025 i ricorrenti dichiaravano di confermare le conclusioni congiunte presentate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, di voler regolamentare la responsabilità genitoriale alle condizioni indicate in ricorso e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
viste le conclusioni depositate in data 30/09/2025 dal PM
(ove il riferimento alla querela di falso è da ritenersi mero refuso); ritenuto che le condizioni concordate siano conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori e che la disciplina concordata dalle parti, relativamente ai diritti non disponibili, sia conforme alla legge;
ritenuto che
le spese debbano essere integralmente compensate tra le parti;
PER QUESTI MOTIVI
I. DISPONE che i rapporti tra le parti nei confronti dei figli siano disciplinati secondo quanto previsto nelle conclusioni del ricorso congiunto presentato dai ricorrenti, datato e depositato in data 24/07/2025 :
“1. I figli minori e Parte_2 Parte_3 saranno affidati in forma condivisa ad Parte_4 entrambi i genitori mantenendo la loro residenza prevalente presso l'abitazione familiare di proprietà della madre sita in Seren del Grappa (BL), Via Roma n.36;
2. I sigg.ri e si Parte_1 Controparte_1 impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, soprattutto in presenza dei figli, al fine di garantire ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e si impegnano altresì a far conservare ai figli rapporti significativi con i nonni sia materni che paterni;
Pag. 2 di 5 3. Per le questioni di ordinaria amministrazione, entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle volontà, capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
4. Il padre terrà con sé i figli minori le sere, compresa la cena, e le notti del martedì e del mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre. Nei fine settimana, a fine settimana alternati, i figli rimarranno con il padre dalla mattina del sabato sino alla domenica sera, dopo cena, salvo diverso accordo tra i genitori. Nel caso in cui uno dei due genitori avesse impedimenti di natura lavorativa o personale, i giorni e gli orari di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori potranno essere diversamente concordati fra i genitori, con congruo preavviso;
5. Vacanze natalizie: verrà alternato di anno in anno indicativamente il periodo dal 23.12 alla sera del 30.12 e dal 30.12 sera al 06.01 pomeriggio. Le vacanze pasquali verranno alternate di anno in anno fra i genitori, salvo diverso accordo;
6. Le altre festività nazionali quali vacanze di Carnevale,
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre e relativi ponti scolastici saranno trascorsi alternativamente con la madre o con il padre, previo accordo tra i genitori, tenuto conto anche degli impegni lavorativi di entrambi;
Pag. 3 di 5 7. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo da concordare tra i genitori di comune accordo, tenuto conto dei rispettivi piani ferie, entro il mese di aprile di ciascun anno;
8. Nel periodo di vacanza, i coniugi dovranno tenersi reciprocamente informati degli eventuali spostamenti dei figli in località diverse da quelle di residenza;
9. Nei giorni del compleanno dei figli, della Comunione, della Cresima e di tutte le altre ricorrenze che riguarderanno i figli, i genitori si impegnano a far sentire la presenza di entrambi, nelle forme, nei tempi e nei modi che di volta in volta individueranno;
10. Il signor concorrerà al mantenimento Controparte_1 dei tre figli minori, versando alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla stessa,
l'importo mensile di € =400,00=, (euro quattrocento/00), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT, e ciò fino alla maggiore età dei figli e anche successivamente, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
11. I genitori contribuiranno per la quota del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie individuate secondo quanto previsto dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” per il
Tribunale di Belluno approvato in data 21.10.2021, da intendersi qui integralmente richiamato, precisando che le spese per la mensa scolastica dei figli dovranno intendersi come spese straordinarie a carico di entrambi i genitori
Pag. 4 di 5 per il 50%. Per le modalità e i tempi di pagamento, la necessità di previo accordo, tempi e modi di prestazione del consenso alla spesa, si fa integrale richiamo al
Protocollo del Tribunale di Belluno sopra richiamato;
12. I genitori concordano sin d'ora che l'assegno unico per i figli , e sarà percepito in via Pt_2 Pt_3 Pt_4 esclusiva dalla madre che presenterà la relativa domanda;
13. I genitori prestano reciproco consenso all'espatrio e si riservano di prestare all'occorrenza il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio ai minori”.
II. DISPONE l'integrale compensazione delle spese del procedimento tra le parti.
Così deciso in Belluno in data 09/10/2025
Il Presidente
AR ND
Il Giudice relatore
Irene Colladet
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