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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2024, n. 6635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6635 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. R .G. 11614/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRI BUNALE O RDINARIO DI RO MA
SEZIONE SE CO NDA CIVILE nell e persone dei s eguenti M agi strati: dott. Federi co S al vat i President e dott. Pietro Persi co Giudice dott.ssa Assunta Canonaco Giudi ce rel atore est ensore riunito i n camera di consigli o, ha pronunci ato l a seguent e
SENTENZ A nell a causa ci vil e di prim o grado is cri tta al n. 11614 del Ruol o General e degli Affari
Cont enziosi per l 'anno 20 22 , post a i n decisi one in dat a 05.02 .202 4 (dat a di scadenza del termine per l e m em orie di repl ica) e vert ent e
TRA
Parte_1
el ettivam ent e domi ci liato in Catani a all a Vi a Umberto I n.143 , presso lo studi o dell'Avv.
Fili ppo B asil e che l o rappresenta e difende congiuntam ente e disgi unt am ent e al Prof. Avv.
Antonino Lo Faro , gi usta procura in at ti
ATTORE
E
in persona del Controparte_1 Controparte_2
p ro -temp ore
[...]
pagina 1 di 15 rappresent at a e di fes a dall 'Avvocat ura General e dello Stat o presso i cui uffi ci è ope l egis domi cili at a, i n Roma, vi a dei Portoghesi n. 12
CONVENUT A
OGGETTO: azione di respons abilit à m agi strati ai sensi dell a l egge n.117 del 1988 .
CONC LUS IONI: come da difes e in at ti e da not e depositat e da part e at tri ce i n data
30.10.2023 , ai s ensi dell 'art . 127 ter c.p.c., da i ntendersi i nteram ente ri chiamat e e tras critt e.
IN FATTO E I N DIRITTO
Con atto di cit azione noti fi cat o in dat a 0 9 .02.202 2 all a Controparte_1 presso l'Avvocatura Generale dello Stato , adi va quest o Parte_1
Tribunale, promuovendo l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato italiano, ai sensi dell a l egge 117/ 1988 , per ott enere il ri sarci mento dei danni subiti in conseguenza dell a pronun ci a del la s ent enza n. 21615/2019 da part e della RT e di cassazione sezi one lavoro , con la qual e s arebbe stat a perpet rata una grave e m anifest a vi olazi one del diritt o dell'Unione europea.
In fatto deduceva che : - era un ex dipendente, con funzioni di retti ve di prim ari a responsabilit à, dell a societ à (interam ent e parteci pat a da ), Org_1 Organizzazione_2 svolgente servizi di trasporto per l'emergenza -urgenza sanitaria 118 nell'ambito della
; - a conclus ione di una procedura di li cenzi am ento col let tivo , avvi ata ex Org_3
art t. 4 e 24 l egge n.223/ 1991, era st ato li cenziat o con com uni cazi one di reces so del
22.07.2010 per cessazione dell'attività; - al contrario nessuna cessazione dell'attività produtti va si era veri ficat a, es sendosi real izzat o nel concreto un trasferim ent o di azienda t ra la soci et à e l a soci et à l a quale ultim a era subentrat a nell a gesti one del Org_1 Pt_2
servi zio i n precedenza svolto da - ai sensi dell'a rt . 2112 c.c. , avev a dirit to a Org_1
prosegui re il rapport o al le d ipendenze della societ à subentrat a nell a gestione di una Pt_2
“entità economica” che aveva “conservato la propria identità”; - il Tribunale di Catania, sezione l avoro, di nanzi al qual e i l ricorrent e aveva impugnat o il l icenzi am ent o, con s ent enza n. 3730/20 14, aveva accolt o il ricorso proposto (evidenzi ando l a pal ese ri conduzione dell a pagina 2 di 15 vicenda t rasl ativa del s ervi zio di urgenza -em ergenza 118 t ra e nell o schem a di Org_1 Pt_2 cui all'art. 2112 c.c.), annullato il licenziamento e condannato la società alla Pt_2
rei nt egrazi one del dott. nel posto di l avoro e al ri sarci mento del danno (pari all e Parte_1
ret ri buzioni dovute dal l icenzi am ent o sino all a effett iva reint egrazi one); - a fronte dell'appello proposto da con sentenza n. 1374/2017, la RTe d' appello di Catania Pt_2
respingeva i l gravam e e confermava l a sentenza di prim o grado;
- l a C orte di cass azione con la sentenza n. 21615/2019 , depos itata i n dat a 22 agosto 2019, accogliendo il ri corso di ribalt ava il doppio esi to del gi udi zio di m erito, negando il fondam ent o del la pretes a Pt_2
di conti nuit à occupazional e nei confronti del cessi onario fatto val ere dal dott. Pt_2
Parte_1
Ciò posto, part e att ri ce - dopo avere ri cordat o che un precedente ri corso azionato ex art . 702 bis cpc, per la stess a vi cenda , al fine di ottenere l'accert am ent o dell a “responsabilit à dello
Stato -gi udi ce” per grave e m anifest a vi ol azione del di ritt o del l'UE a causa dell a s ent enza n.
21615/2019 del la C ort e di cass azione , era stat o di chi arato inamm issi bile dal Tribunale in com posi zione monocrati ca con ordi nanza del 2012.2021 - deduceva che l a RTe di cassazione con l a s ent enza n. 21615/ 2019 , depositata in data 22.08.2019, aveva post o i n essere una grave e manifesta violazione del diritto dell'Unione europea, in particolare afferm ando ch e con la predett a deci sione i giudici di l egit timità avevano i nterpret ato la nozione di trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c. in evidente contrasto con la diretti va europea 2001/23 i n m ateri a (così come int erpretat a dall a C ort e di giust izi a ).
Assumeva l a sus sist enza di t utt e le condi zioni ri chi est e, secondo quant o previsto dall a giurisprudenza sovranazional e, ai fi ni del la configurabili tà del la dedot ta responsabi lità dello
Stato, ovvero il carattere grave e manifesto del la vi olazi one, la circos t anza che l a diretti va europea vi olata foss e preordinat a a conferi re di ritti ai singoli, nonché i l nesso diretto di causalit à t ra l a viol azione e il danno lam ent ato.
In sint esi , nell 'arti colato at to i ntrodut tivo , le censure alla ri chiam at a sent e nza dell a RT e di
Cassazione ri guardavano:
pagina 3 di 15 -l'erronea-i nsuffici ente e om ess a mot ivazione su aspetti determi nanti al fine dell a indivi duazione della fattis peci e di trasferim ento di azi enda (rispetti vament e in relazione al passaggio dei beni m at eri ali e alla ri assunzi one dei dipendent i);
-la commissione da part e del gi udi ce di ultim a ist anza di un grave errore di di ritto non scusabil e, essendosi dis cos tat o dal le indicazioni interpretat ive fornit e dall a consoli dat a giurisprudenza s ovranazional e i n ordi ne all a indivi duazi one degl i elementi i denti fi cativi dell a fattispeci e di t ras ferim ent o di azi enda;
-l'illegittim ità del la decisi one assunta sulla base di una ri costruzione i n fatt o, di fferent e da quella accert at a nel giudi zio di merit o, sottratt a al sindacato di l egitti mit à .
Part e att ri ce concl udeva, chiedendo di:
“accertare e di chi ar are che, fermi tra l e parti gli eff etti del giudi cat o, la decisione ass unt a dalla Suprema RT e di Cassaz ione con l a sent enza n. 21615/ 2019 costit uisce una violazi one grave e manif est a del dir it to dell 'Unione Europea, con parti col are rif eri mento all a individuazione della nozione di trasferimento d'azienda disciplinata dall'art.
1.1.b) della
Diretti va 2001/23/C E così come ris ultante dall a int erpretazione fornit ane dall a RT e di
Giust izia, nonché
▪ accertare e dichiarare che, come diretta conseguenza della violazione suddetta, l'attore come sopra identifi cato ha subito un danno consist ent e nel l a perdit a del suo di ritto al la continuità occupazionale in capo al cessionario così come previsto dall'art . 4 della surrif eri ta Diretti va 2001/23/C E, con ogni connesso pregiudi zio di nat ura previdenzi al e, e per l'effetto
▪ condannare lo Stato italiano, e per esso la Presidenza al Controparte_1
pagamento di un i ndennizzo commisurato al danno subit o secondo quanto sopra precisato, allegato e dedotto, anche in via subordinata, ovvero della diversa somma equit ativament e det erminata .
Con condanna di C ontropart e alle spese e compensi del presente giudizio”.
pagina 4 di 15 Si costit ui va l a tramite l'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato , eccependo l'i nammi ssibilit à dell a dom anda per effett o della precedent e proposi zione oggetto di deci sione di inammi ssibi lit à con ordinanza del 20.12.2021, passat a i n gi udi cat o.
Cont est ava nel m erito l a fo ndat ezza dell a dom anda, evi denzi ando che, anche a fronte dell'approccio "casistico" della giurisprudenza comunitaria (che escludeva qualsivoglia aut omat ismo e rim et teva al giudi ce nazi onale l'accert am ento in concreto dell a s ussist enza dell a vicenda circol atori a assoggett at a all a di sci plina comunitari a ), non era configurabile al cuna viol azione, t antom eno grave e manifest a , del di ritt o dell'U nione europea. R ichi am ava i precedenti della giurisprudenza di l egitt imit à - pure i ndicati nella moti vazione dell a censurat a sent enza n. 21615/2019 - che, i n conformit à al diri tto del l'Uni one, avevano rit enut o, i n caus e azionat e da altri lavorat ori (atti nenti all a m edesim a vicenda),
l'insussistenza della fattispecie di “trasferimento di azienda”. Deduceva l'erronea quanti ficazione del danno pret eso dall'attore che non pot eva “identifi cars i con il risarcim ento del danno da li cenziam ento ill egitti mo, ossia con l e somm e che il giudi ce di merito ha riconosci uto al per il licenzi am ent o ”. Parte_1
Dispost a l a com uni cazi one ai m a gi strati int eressati ex art . 6 l egge n. 11/ 1988, dott .ri
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
componenti del coll egi o giudi cant e della “RT e S uprem a di C assazione S ezione
[...]
Lavoro ”, i quali non int ervenivano, l a causa era ist ruit a medi ant e produzi one documental e e rim essa al C oll egio per l a decisione all a scadenza dei t ermini ex art. 190 cpc.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda formul at a da part e convenu ta, i n quant o la proposi zione del precedente ri corso ex art t. 702 bis e ss. c.p.c. -di chiarato i namm issi bil e dal Tri bunal e , i n com posi zione monocrat ica, sul presupposto che la domanda propost a, essendo regol am ent at a dall a l egge n.117/1988 , fos se riservata ( ai sensi dell 'art. 50 bis , 1° comma n. 7 cpc) all a cogni zione del t ri bunal e in com posi zione coll egial e - non preclude evident em ent e l a riproposi zi one dell a domanda , con pagina 5 di 15 rito ordi nario, ai s ensi dell'art. 4 l egge n.117/ 1988 (com e del resto indi cato nell a st ess a ordi nanza pronunci at a nel procedim ento azionat o ex art. 702 bis e ss c.p.c.).
Nel m erito, part e at tri ce pone a fondam ent o del la dom anda ri sarcitori a svolta l a dedott a erroneità del la s ent enza n. 21615/2019 , emessa dai m agist rati dell a RT e di cass azione sezione l avoro (pubblicat a il 22 agosto 2019) , che ha ri formato la decisi one dei giudici dell a
RTe d'appello di Catania i quali avevano confermato l'annullamento del licenziamento del dott. e l e cons eguent i st atui zioni (sul presuppost o che l'avvicendam ent o dell a Parte_1 società alla società fosse inquadrabile nello schema di cui all'art. 2112 c.c.). Pt_2 Org_1
La datazi one del fatt o ill ecito ascritt o ai com ponenti del coll egio del la sezi one l avoro dell a
RT e di cassazi one corri sponde all a dat a di pronuncia dell a ri chiam at a sent enza (ovvero il
22 agosto 2019) , di tal ché deve t rovare appli cazi one il test o dell a l egge n.117/ 1988 successi vo all a not a riform a int rodott a dalla l egge n.18/ 2015.
Il testo modificato dell'art. 2 così dispone: “1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un com portamento, di un at to o di un provvedim ent o gi udi ziario posto in ess ere dal magi strato con dolo o colpa grave nell 'eserci zio dell e sue funzioni ovvero per dini ego di giusti zi a pu ò agire contro l o St ato per ott ener e il risarci mento dei danni pat rim oni ali e anche di quelli non pat rim oni ali. 2 . Fatt i salvi i commi 3 e 3 -bis ed i casi di dolo, nell'esercizio dell e funzioni giudi ziarie non può dar l uogo a responsabil ità l'atti vit à di int erpretazione di norm e di di ritt o n é quell a di valut azione del fatt o e dell e prove.
3. Costitui sce colpa grave la viol azi one m ani fest a dell a l egge n onché del diritto del l'Unione europea , il t ravisam ento del fat to o dell e prove, ovvero l 'afferm azione di un fatto la cui esist enza è incontras tabil mente esclusa dagli atti del procedim ent o o la negazione di un fat to l a cui esist enza ri sult a incont rastabilm ent e dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento caut elare personal e o reale fuori dai casi consentiti dall a l egge op pure senza moti vazione.
3 - bis. Fermo rest and o il giudi zio di responsabi lit à cont abil e di cui al decret o -l egge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito, con modi fi cazi oni, dall a legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini dell a det erminazione dei casi i n cui s ussi st e l a viol azione m anifest a dell a l egge nonché ' del pagina 6 di 15 diritt o dell'Uni one europea si tiene conto, in particol are, del grado di chi arezza e precisione dell e norm e vi olate nonché dell'i nescusabilit à' e dell a gravit à ' dell 'inosservanza . In cas o di viol azi one m ani fest a del di ritt o dell'Uni one europea si deve t ener conto anche del la m ancat a osservanza del l'obbli go di ri nvio pregiudi zi ale ai sensi dell'art icol o 267, t erzo paragrafo, del
Tratt ato sul funzionam e nt o dell 'Unione europea, nonché del contrast o del l 'att o o del provvedim ent o con l'interpretazi one espressa dall a RT e di gi usti zia dell'Uni one europea ”.
Secondo parte at tri ce il C oll egio di l egit timità , nel rit enere i nsussist ent e nel caso concret o la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c ., avrebbe commesso una grave e manifesta violazione del diritto dell'Unione europea .
Sotto un primo profilo, l'attore rileva che tale violazione sarebbe evincibile dalla stessa motivazione della sentenza ovvero dall'iter argomentativo seguito , lacunoso e omissivo riguardo a t utti i cri teri di indi viduazione dell a nozione di t rasferim ento di azi enda disciplinata dall'art.
1.1b della Direttiva 2001/23/CE , così come interpretata dalla RTe di giusti zi a.
Giova ri cordare che la Di rettiva 2001/23/CE del Consigli o del 12 marzo 2001 (concernent e il ravvi ci nam ento delle l egi slazi oni degli Stati m embri relat i ve al m ant eni mento dei diri tti dei lavoratori i n cas o di tras feri menti di imprese, di st abi lim enti o di parti di im pres e o di stabilim enti ) prevede, per quel che qui i nteressa, all 'art . 1. 1b) che “…..è considerat o come trasferim ento ai s ens i dell a present e diret tiva quello di un'enti tà economi ca che conserva l a propri a i dentit à, i nt es a com e ins iem e di mezzi organi zzat i al fine di svol gere un'attività economica, sia ess a ess enzi ale o accesso ri a”. L'art . 4 della Di rettiva prevede poi che “Il trasferim ento di un'i mpres a, di uno st abi limento o di una parte di impresa o di st abili ment o non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario” .
Con l a censurata s ent enza i l Giudice di l egit timit à ha afferm ato “che l a ri costruzione fat tuale dell a vi cenda operat a dall a sent enza impugnat a sia i nidonea a sorre ggere l'ass unt o dell a esist enza di un t ras ferimento di azi enda e che, pert anto, il giudi ce di appello sia incorso in un dife tto di sus sunzi one nel ricondurre l a fatt ispecie accert at a al l'ipotesi dì cui pagina 7 di 15 all'art. 2112 cod. ci v. ”. Nel t esto del la motivazione, sia pure sint eti c a, sono riport ati gl i el ementi essenziali per com prendere il percorso logi co - gi uridi co posto a fondament o del
“decisum”. Invero, la RTe nella sentenza ha richiamato la giurisprudenza consolidata di legit timit à, i n tem a di tras ferim ento di azienda (C ass. n.26808/2018; n. 24972/2016) , secondo la quale l'art. 2112 c.c. trova applicazione “ ogni qualvolta, riman endo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa”, a prescindere dallo strumento utilizzato e dall'esi stenza di un contratto di cessione. Allo stesso modo nella sentenza si è precisato che “ in caso di successione di un imprenditore ad un alt ro in un appalt o di servizi , non esiste un di ritt o dei lavorat ori licenzi ati dall 'appalt atore cess ato al trasferim ent o aut omatico all'im presa subent rant e, m a occorre accert are in concreto che vi si a stat o un t rasferim ent o di azi enda, ai sens i dell'art. 2112 c.c., mediant e il pass aggio di beni di non t rascurabi le enti tà, nell a l oro funzi one unit ari a e st rumental e all'atti vit à di im presa, o al meno del " know how" o di alt ri caratt eri idonei a conferi re autonomia operati va ad un gruppo di dipendenti, alt rimenti ostandovi il disposto dell 'art. 29, comm a 3, del d.l gs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con l a giurisp rudenza eurounit ari a che consente, ma non im pone, di est endere l 'ambit o di prot ezione dei lavoratori di cui all a di rettiva n. 2001/23/C E ad i pot esi ult eri ori rispett o a quella del trasferim ent o di azi enda ( Cass. 23/ 10/2018 n. 26808; Cass. 06/12/2016 n.
24972) ”.
In altri t ermini l a RT e, dopo avere ri chi am ato i princi pi consoli dat i nella giurisprudenza di l egi ttimit à, conformi all a giurisprudenza eurounit aria - che in sostanza richi edono, ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., l'accertamento della insussistenza di elementi di disconti nuit à (t ali da es cludere una i dentità di i mpresa ) - ha rit enuto che , nel la concreta fat tispeci e, l'el em ento diriment e ( assorbent e tutti gli alt ri) , i doneo a spezzare ogni continui tà con il complesso organi zzat o da fosse dato dall'approvvigionamento, Org_1
pagina 8 di 15 tramite autonomo contratto di leasing dopo “ un informale sondaggio di mercato ”, delle ambulanze strum enti es senzi ali per l 'eserci zio dell'i mpresa .
Tal e conclusi one è st at a motivat a , tenuto conto del le “int rinseche caratt eristi che del servi zi o
"118" che, com e ri conos ciut o dal Giudice d'appel l o , “postul ano quale el emento imprescindibil e dell 'organi zzazione azi endal e l'utili zzo dell e ambulanze ”. In ques ti termini la RTe si è alli neat a all a precedent e giurisprudenza di legit timit à ( C ass.n.9150/2017 , richi am at a nell a st es sa s entenza n. 21615/2019 ) che aveva a sua volt a dat o conti nuità ad un ori ent am ent o seguit o dal Giudice di legittimit à con riferi ment o all a m edesim a fatti speci e
(Cass. n. 21220 del 2015) .
Si tratt a di un orientam ent o ribadito anche da sentenze successive a quell a oggetto di censura (cfr. di recente C ass. s ez. l avoro 28183/2023; 694/2023, n. 3747/2023 ) che, sul la medesim a vi cenda , hanno ritenut o di dover e escludere la ricorrenza una fat ti speci e impli cant e l'operati vità del dis post o dell'art. 2112 c.c. , rilevando che “l e i ntri ns eche caratt eristi che del servi zi o 118 post ul ano qual e el emento impresci ndi bil e dell 'organi zzazione aziendal e l'utili zzo dell e am bul anze, m entre l a società era st at a Pt_2
aut ori zzata a rivolgersi al m ercato per il reperim ent o di t ali m ezzi con cont ratto di leasing, e ciò costitui sce elemento che di per s é sol o val e a spezzare ogni continuit à con il com plesso organi zzato da;
rappres entano, inolt re, el em enti di cesura della continu ità aziendal e l a Org_1
nat ura i nnovativa ed originari a dell'organi zzazione azi endale dell a soci et à e la nat ura Pt_2
degli accordi coll etti vi stipul ati con fi nal ità di salvaguardi a soci al e coll egat a al s ubentro di un nuovo im prenditore in cont rat to di appalto ” (cfr. Cass. n.28183/2023).
In conclusione, ad avviso del C oll egio, deve escludersi che la grave e m ani fest a viol azi one del di ritto euro -uni t ari o pos sa farsi discendere da una carenza motivazional e del la sent enza censurat a, in quant o le argom entazion i in ess a svil uppat e consentono di ri cost ruire il percorso l ogi co - giuridi co posto a fondament o dell a decisione.
Devono essere poi es aminat e l e ult eri ori dogli anze di part e att rice .
pagina 9 di 15 L'attore ha dedotto che la sentenza impugnata, nel dare rilevanza dirimente all'e lemento relativo all'autonomo approvvigionamento delle ambulanze , avrebbe commesso un duplice grave errore:
1.di fatto, avendo operat o ill egit tim ament e una diversa ri cost ruzione dell a vicenda sot t ratt a al sindacat o del Giudi ce di l egitti mità ;
2. di di ritto , non avendo la C orte considerat o al tri elem enti (pure indi cati dall a giurisprudenza euro -unitari a) per l a individuazione della fattispecie di “trasferimento di azienda” (in particolare , il passaggio di beni imm at erial i, costitui ti dall e radi ofrequenze, pu re essenzi ali per lo svolgim ento dell'attività, e la riassunzione di un gruppo di dipendenti dotati di competenze specifiche, com e gli auti sti - s occorri tori).
Quanto al punto n.1 è util e ri cordare i princi pi ri pet ut ament e afferm ati dall a gi uri sprudenza di legittimi tà (cfr. C ass . n. 4662/2021, part e m otiva) secondo cui " il cont rollo di legit timit à non si esaurisce in una veri fi ca di corrett ezza del l'attivi tà erm eneuti ca dirett a a ri costruire la port at a precettiva della norm a, ma è est eso all a sussunzione del fatt o, accert ato dal giudice di merito, nell'ipot esi norm ativa" (così, Cass. Sez. Un., sent. 18 gennaio 2001, n. 5, Rv.
543247 -01; i n s ens o conform e C ass. S ez. Lav., sent . 16 agosto 2004, n. 15968, Rv. 575757 -
01; C ass. S ez. Lav., sent . 12 m aggio 2006, n. 11037, R v. 589059 -01; Cass. Sez. 3, s ent. 28 novembre 2007, n. 24756, Rv. 600470 -01, olt re a Cass. S ez. 3, sent. n. 21772 del 2019, cit.) ”.
Nel caso in esam e il Gi udi ce di l egi ttimi tà ha utili zzat o per l a decisione gli accertam enti in fat to contenuti nella sentenza del Gi udi ce di appel lo , tra cui anche l 'uso dell e ambulanz e accertat o qual e el ement o “im pres cindibile ” del servi zi o 118 e la st ipul a di un autonomo contratto di leasing dopo “ un informale sondaggio di mercato ”. In sostanza la RT e non ha effettuato una nuova e di vers a va lut azione in fatt o dell e ri sultanze probatori e, m a all a luce degli accert am enti o perati nell a sent enza (int rinseche caratteristi che del servi zio 118 , imprescindibil ità del le ambul anze per lo svolgimento del servizio, approvvigi ona ment o dopo ricerche di mercato) ha procedut o a svolgere il cont roll o sull a quali fi cazi one “ i n i ure” dell a questione i n fatto , ritenendo che gl i ulteriori elementi , pure considerati dall a RT e pagina 10 di 15 d'Appello, fossero inidonei a configurare quella “entità economica che conserva la propria identit à” indi cat a n ell a Di ret tiva 2001/ 23/CEE . La RT e - sul presuppos t o che i l reperim ent o dell e ambul anze fos se avvenuto, secondo quando ri cost ruito nell a sent enza impugnat a, dopo ricerche di mercato (e qui ndi sull a base di un'operazione che a mont e escludeva un passaggio diretto delle ambulanze dall'una all'altra società ) - ha reputato che la ri costruzi one fatt ual e della vi cenda fosse affetta dal vi zio di sussunzi one, in quant o
(proprio all a luce di tali el ementi fatt ual i, preval ent i e assorbenti ri spetto ad alt ri e qui ndi idonei e sufficienti “a spezzare ogni continuità con il complesso organizzato da
[...]
) non consentiva di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2112 Org_1
c.c..
Riguardo al punt o n.2, part e att ri ce l am ent a che l a RTe abbia dat o, erroneam ent e, importanza diri ment e e as sorbent e all a circost anza rel ati va a ll'approvvigi onament o dei beni strum ent al i per lo svolgim ent o del s ervi zio di 118, t rascurando alt ri el em enti (pure accert ati dal Giudice di m eri t o) considerati dall a giurisprudenza dell a RT e di Gi usti zi a parim enti signi fi cat ivi ai fi ni dell a indivi duazione dell a nozione di t rasferim ento di a zi enda.
Ad avviso del Col legi o la m ancat a val ori zzazi one degl i ul teriori elementi , i ndi cati diffusam ent e da parte at tri ce nell e proprie difese , rit enuti dall a RT e (per effetto dell a stessa valutazione di “imprescindibilità” espressa dalla RTe d' appello) recessivi rispetto agli alt ri pure accert ati dal giudi ce di m erito, non è idonea ad int egrare l a fattispeci e i llecit a ascri tta al Giudi ce di legittimit à.
Come ricordato a norma dell'art. 2, comma 3 bis della legge n.117 del 1988, ai fini della indivi duazione dell a vi olazi one manifesta del di ritto del l'Unione deve t enersi cont o del
“grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché nella inescusabilità e della gravità dell'inosservanza” , oltre che del contrasto del provvedimento con l'interpreta zione espressa dalla RTe di giustizia dell'Unione.
In altri termi ni , l a violazione manifest a del dirit to dell 'Unione europea sussist e nel caso in cui il gi udi ce nazi onale att ribuis ca una port at a m anifest ament e erronea ad una norm a pagina 11 di 15 unional e, m ediant e una i nt erpret azione del di ritt o int erno che produca un ris ult ato contrast ant e con il di ritto europeo. Tal e viol azione deve essere ri feri ta a una norm a suffi ci ent em ent e chi ara e precis a e deve essere assum ere i caratt eri della i ntenzi onalità o com unque d el la i nes cusabilit à, eventualm ente anche i n ragi one de ll 'inoss ervanz a dell'obbligo del rinvio pregiudiziale e/o della manifesta ignoranza della giurisprudenza com unit aria.
Gli indici sintom a ti ci del caratt ere m ani festo del la viol azione sono analoghi a quelli i ndi cati dall a st essa RT e di giusti zi a che ha i ndi viduato l e condizi oni per rit enere grave e mani fest a la violazione del diritto dell'Unione con riguardo, non solo al grado di chiarezza e di precisione del la norma vi olata, ma anche al caratt ere int enzi on ale della viol azione, all a scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, alle posizioni adottate eventualmente da un'istituzione comunitaria e alla eventuale mancata osservanza del l'art. 267, comma 3 TFUE
(cfr. sentenze e ). Per_1 Per_2
Ritiene il Col legio che, proprio alla l uce degli indi ci sopra indicati , non si a ravvis abil e n ell a sentenza in esame una violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione.
In prim o l uogo l a nozi one di tras feri mento di azi enda non t rova una speci fi ca defi ni zion e nell a di rettiva 2001/ 23/CE che l a indi vi dua generi cament e come “ un'entit à economica che conserva l a propri a identit à, intesa com e insiem e di mezzi organi zzati al fine di svol gere un'attività economica, si a ess a ess enzi ale o accessori a ”, m entre l a st essa RTe di giusti zi a , a fronte della generica definizione di “ un'entità economica che conserva la propria identità ”, non prevede autom atism i , rim ett endo l'individuazi one del la fattispeci e all a luce dell e peculi arit à del cas o s peci fico.
Al fine di indivi duar e (si nt eti cam ente ) gli ori ent am ent i della giurisprudenza unional e in mat eri a - noti ad ent ram be l e parti e ri chiam ati nell e ri spettive di fese - è utile riproporre la ricost ruzione operat a dall a RTe di Cassazione nell a sent . n. 7634/ 2021 , dove si legge che
"E' proprio la RT e dell 'Unione a ribadire cost ant emente che, per det erminare s e si ano soddi sfatt e o meno le condizioni per l'appl icabilit à del la di rettiva i n materi a di
pagina 12 di 15 trasf eri mento d'impr esa, occorr e "pr endere i n considerazione il complesso dell e cir costanze di f atto che carat ter izzano l'operazione di cui t ratt asi, fra le quali ri ent rano in parti colare il tipo d'impresa o di stabil iment o in questione, l a cessione o meno degli el ement i mat eriali, quali gl i edif ici ed i beni mobili , il val ore degli el em enti mat erial i al momento del trasf eri mento, la ri assunz ione o meno della maggior parte del personal e da part e del nuovo imprenditore, il trasferi ment o o meno dell a cli ent ela, nonché il grado di analogia dell e attività esercitat e pr ima e dopo l a cessione e l a durata di un'event ual e sospensi one di tali attività", ma "ques ti el ementi , tutt avia, sono soltanto aspett i parzi ali di una valutazi one compl essi va cui s i deve proceder e e non possono, perci ò, essere val utati isol atamente" (v.
RTe di Giusti zia, 9 sett embre 2015, C -160/14, J.F.F. da Si/ v5 e B. e altri , punt o 26; Cor te di Giusti zia, 18 mar zo 1986, C -24/85, S., punto 13; C ort e di Giust izia, 19 maggio 2002, C -
29/91, R.S., punto 24; RT e di Gi ustizi a, 11 marzo 1997, C -13/ 95, S., punto 14; RT e di
Giust izi a, 20 novembre 2003, C -340/01, A. e a., punto 33); si è altresì evidenziat o che
"l'i mportanza da at tribui re ris pettivament e ai singoli cri t eri varia necessari ament e i n funzi one dell 'atti v it à es er citat a, o addi rittura i n f unzi one dei met odi di produzione o di gest ione utili zzat i nell 'impr esa, nello st abili mento o nell a part e di stabili ment o di cui trattasi" (v. C ort e di Gi usti zia, 11 marzo 1997, C -13/95, S., punto 18; RTe di Gi ustizi a, 10 dicembre 1998, C -127/96, C -229/ 96 e C -74/ 97, H.V. e a., punto 31; C o rt e di Giustizi a, 10 dicembre 1998 C -173/96 e C -247/ 96, H. e a., punto 31) ”.
Gli stessi pri ncipi espressi dall a RT e dell'Uni one sono stati ri chi am ati dal Giudi ce di legit timit à ne ll a censurat a s ent enza n. 21615/2019, sebbene per relati onem at travers o il richi amo al precedente dell a RTe s ull a medesim a vi cenda (sent enza n. 9150/ 2017 ), dove si legge che “anche al la luce della giurisprudenza comunitari a (vedi : C ort e di giustizia CE, sent enza 26 set tembre 2000, C -175/99, nonch é, con rif eri mento a vi ce nde di vers e Per_3
dal trasferiment o d'i mpr esa, sent enz a 16 ottobre 2003, , C32/ 02; RTe Organizzazione_4
di Giust izia del 7 marzo 1996, C -171/94 e C -172/94) - può costitui re trasferi ment o
d'azienda ai sensi dell 'art . 2112 c.c. qualsiasi operazi one che compo rti il mutamento della
pagina 13 di 15 titolarità di un'atti vi tà economi ca, anche se si t ratti di atti vit à esercit ata non a fini di l ucro
e nell 'int eresse pubblico (i n bas e all a diretti va CE 77/187), purch é l 'enti tà oggetto del trasf eri mento cons er vi, s uccess ivament e allo st esso, l a propria identi tà, da accertare i n base al compl es so dell e cir costanze di fatto che caratt eri zzano la specif ica operazi one;
dovendo, in parti col are, i n bas e a t ale accertamento appurarsi che si abbi a un passaggio di beni di non t ras curabil e enti t à, t al e cioè da rendere possibil e lo svolgi mento di una specifi ca impresa (C ass. 13 gennaio 2005, n. 493; Cass. 7 april e 2010, n. 8262; Cass . 16 maggio 2013, n.11918; C ass . 2 agosto 2002, n. 11622)”.
Ad avviso del Coll egi o l a s ent enza censurat a non ha viol ato m ani fest ament e i principi espressi dall e richi am ate pronunce. Invero, l a RT e al la luce degli el ementi fattuali acquisiti nel giudi zi o di m erito e dei princi pi del dirit to euro -uni onal e (che, come detto , escludono ogni automatism o ) - e anche in conf ormit à all a giurisprudenza di l egitt imit à, precedente e success iva all a pronuncia, sulla medesim a vicenda (relati va al subentro della soci et à nel s ervizi o di 118 i n precedenza gestit o da altra soci età) - ha ri tenuto che dal Pt_2
com plesso degli el ementi ac quisiti , proprio in funzi one della peculi are attivit à es ercit a dall'impresa, la circostanza dell'approvvigionamento dei beni strumentali (tramite un nuovo contratto di l easi ng , dopo un in form ale sondaggio di m ercat o ) fosse el em ent o di rim ent e e qualifi cant e l a dis continuit à tra l e due soci et à, escl udendo l a sussunzione dell a fat tispeci e concreta in quella normativa di cui all'art. 2112 c.c..
Né del resto, a front e dell a accert a insussistenza dell e figure sintom ati che dell a colpa grave previste dall'art. 2 commi 3 e 3 bis legge n.117/1988, è possibile in questa sede rivalutare la corrett ezza di tal e operazione erm eneut ica , i n quanto l 'azione ri sarcitori a ex l egge n.
117/1988 non può costitu i re strum ento per ri apri re il di bat tito sull a corrett ezza o meno dell 'int erpret azione adottat a nel provvedimento posto a base della domanda respi nt a dal magi strato dell a cui respons abilit à si discorre (in parti col are qualora i l gi udicant e s ia giudi ce di ultim a is tanza, cfr. Cass. n. 2637/ 2013, richiamata anche da Cass. s ez. un. n.
11747/2019).
pagina 14 di 15 Con ri ferimento, infine, al m ancato rinvio pregiudi zi al e da part e della C orte (quest ione in verit à solo accennat a da part e attri ce) , deve osservarsi che non vi è obbl i go di rinvio quando , ri guardo all a fatti speci e , vi si a una giurispru denza cost ant e del Giudice europeo
(giurisprudenza ri chiam at a, si a pure per rel ationem , dall a censurat a sent enza). Peralt ro , è utile ri cordare le "Raccom andazioni all'at tenzi one dei gi udi ci nazionali , rel ative all a present azione di domande di pronunci a pre giudi zi ale " (2019/C 380/01) del la RT e di
Giust izi a UE l e quali chi aris cono che “l a dom anda di pronunci a pregi udizi al e deve riguardare l'i nt erpret azione o la vali dit à del di ritt o dell 'Un ione, e non l'int erpret azione dell e norm e del di ritt o nazional e o que s tioni di fatto soll evat e nell'ambit o del procedim ento princi pal e ”.
In concl usione , alla l uce dell e s uperi ori considerazi oni, l a domanda proposta da part e att ri ce deve essere r espi nta .
Le spese seguono s occombenza e sono li quidat e come in di spositivo nei l im iti dei param et ri indi cat i dal d.m . n. 55/2014, e successi vi aggiornam enti (d.m . n.147/ 2022) , t enuto cont o del val ore dell a dom anda (valore indeterminabil e ) e dell'att ività in concreto svolt a (con esclusione dell a fas e ist rut toria e deci sionale nel cors o del la quale non è stata esplet at a al cuna atti vit à da parte dell a convenut a).
P.Q.M.
il Tribunale, definit i vam ent e pronunciando , così provvede :
- respinge l a domanda;
- condanna part e att rice al pagamento del le spese del giudizi o, in favore di part e convenuta, liquidat e i n com pl essivi euro 4.180,00, olt re al rimborso di eventuali spese prenot at e a debito e accessori come per l egge.
Così deciso in Rom a nell a cam era di consi glio del 09.04.2024
Il Giudi ce estensore Il Presi dent e
Assunt a C anonaco Federi co S alvati pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRI BUNALE O RDINARIO DI RO MA
SEZIONE SE CO NDA CIVILE nell e persone dei s eguenti M agi strati: dott. Federi co S al vat i President e dott. Pietro Persi co Giudice dott.ssa Assunta Canonaco Giudi ce rel atore est ensore riunito i n camera di consigli o, ha pronunci ato l a seguent e
SENTENZ A nell a causa ci vil e di prim o grado is cri tta al n. 11614 del Ruol o General e degli Affari
Cont enziosi per l 'anno 20 22 , post a i n decisi one in dat a 05.02 .202 4 (dat a di scadenza del termine per l e m em orie di repl ica) e vert ent e
TRA
Parte_1
el ettivam ent e domi ci liato in Catani a all a Vi a Umberto I n.143 , presso lo studi o dell'Avv.
Fili ppo B asil e che l o rappresenta e difende congiuntam ente e disgi unt am ent e al Prof. Avv.
Antonino Lo Faro , gi usta procura in at ti
ATTORE
E
in persona del Controparte_1 Controparte_2
p ro -temp ore
[...]
pagina 1 di 15 rappresent at a e di fes a dall 'Avvocat ura General e dello Stat o presso i cui uffi ci è ope l egis domi cili at a, i n Roma, vi a dei Portoghesi n. 12
CONVENUT A
OGGETTO: azione di respons abilit à m agi strati ai sensi dell a l egge n.117 del 1988 .
CONC LUS IONI: come da difes e in at ti e da not e depositat e da part e at tri ce i n data
30.10.2023 , ai s ensi dell 'art . 127 ter c.p.c., da i ntendersi i nteram ente ri chiamat e e tras critt e.
IN FATTO E I N DIRITTO
Con atto di cit azione noti fi cat o in dat a 0 9 .02.202 2 all a Controparte_1 presso l'Avvocatura Generale dello Stato , adi va quest o Parte_1
Tribunale, promuovendo l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato italiano, ai sensi dell a l egge 117/ 1988 , per ott enere il ri sarci mento dei danni subiti in conseguenza dell a pronun ci a del la s ent enza n. 21615/2019 da part e della RT e di cassazione sezi one lavoro , con la qual e s arebbe stat a perpet rata una grave e m anifest a vi olazi one del diritt o dell'Unione europea.
In fatto deduceva che : - era un ex dipendente, con funzioni di retti ve di prim ari a responsabilit à, dell a societ à (interam ent e parteci pat a da ), Org_1 Organizzazione_2 svolgente servizi di trasporto per l'emergenza -urgenza sanitaria 118 nell'ambito della
; - a conclus ione di una procedura di li cenzi am ento col let tivo , avvi ata ex Org_3
art t. 4 e 24 l egge n.223/ 1991, era st ato li cenziat o con com uni cazi one di reces so del
22.07.2010 per cessazione dell'attività; - al contrario nessuna cessazione dell'attività produtti va si era veri ficat a, es sendosi real izzat o nel concreto un trasferim ent o di azienda t ra la soci et à e l a soci et à l a quale ultim a era subentrat a nell a gesti one del Org_1 Pt_2
servi zio i n precedenza svolto da - ai sensi dell'a rt . 2112 c.c. , avev a dirit to a Org_1
prosegui re il rapport o al le d ipendenze della societ à subentrat a nell a gestione di una Pt_2
“entità economica” che aveva “conservato la propria identità”; - il Tribunale di Catania, sezione l avoro, di nanzi al qual e i l ricorrent e aveva impugnat o il l icenzi am ent o, con s ent enza n. 3730/20 14, aveva accolt o il ricorso proposto (evidenzi ando l a pal ese ri conduzione dell a pagina 2 di 15 vicenda t rasl ativa del s ervi zio di urgenza -em ergenza 118 t ra e nell o schem a di Org_1 Pt_2 cui all'art. 2112 c.c.), annullato il licenziamento e condannato la società alla Pt_2
rei nt egrazi one del dott. nel posto di l avoro e al ri sarci mento del danno (pari all e Parte_1
ret ri buzioni dovute dal l icenzi am ent o sino all a effett iva reint egrazi one); - a fronte dell'appello proposto da con sentenza n. 1374/2017, la RTe d' appello di Catania Pt_2
respingeva i l gravam e e confermava l a sentenza di prim o grado;
- l a C orte di cass azione con la sentenza n. 21615/2019 , depos itata i n dat a 22 agosto 2019, accogliendo il ri corso di ribalt ava il doppio esi to del gi udi zio di m erito, negando il fondam ent o del la pretes a Pt_2
di conti nuit à occupazional e nei confronti del cessi onario fatto val ere dal dott. Pt_2
Parte_1
Ciò posto, part e att ri ce - dopo avere ri cordat o che un precedente ri corso azionato ex art . 702 bis cpc, per la stess a vi cenda , al fine di ottenere l'accert am ent o dell a “responsabilit à dello
Stato -gi udi ce” per grave e m anifest a vi ol azione del di ritt o del l'UE a causa dell a s ent enza n.
21615/2019 del la C ort e di cass azione , era stat o di chi arato inamm issi bile dal Tribunale in com posi zione monocrati ca con ordi nanza del 2012.2021 - deduceva che l a RTe di cassazione con l a s ent enza n. 21615/ 2019 , depositata in data 22.08.2019, aveva post o i n essere una grave e manifesta violazione del diritto dell'Unione europea, in particolare afferm ando ch e con la predett a deci sione i giudici di l egit timità avevano i nterpret ato la nozione di trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c. in evidente contrasto con la diretti va europea 2001/23 i n m ateri a (così come int erpretat a dall a C ort e di giust izi a ).
Assumeva l a sus sist enza di t utt e le condi zioni ri chi est e, secondo quant o previsto dall a giurisprudenza sovranazional e, ai fi ni del la configurabili tà del la dedot ta responsabi lità dello
Stato, ovvero il carattere grave e manifesto del la vi olazi one, la circos t anza che l a diretti va europea vi olata foss e preordinat a a conferi re di ritti ai singoli, nonché i l nesso diretto di causalit à t ra l a viol azione e il danno lam ent ato.
In sint esi , nell 'arti colato at to i ntrodut tivo , le censure alla ri chiam at a sent e nza dell a RT e di
Cassazione ri guardavano:
pagina 3 di 15 -l'erronea-i nsuffici ente e om ess a mot ivazione su aspetti determi nanti al fine dell a indivi duazione della fattis peci e di trasferim ento di azi enda (rispetti vament e in relazione al passaggio dei beni m at eri ali e alla ri assunzi one dei dipendent i);
-la commissione da part e del gi udi ce di ultim a ist anza di un grave errore di di ritto non scusabil e, essendosi dis cos tat o dal le indicazioni interpretat ive fornit e dall a consoli dat a giurisprudenza s ovranazional e i n ordi ne all a indivi duazi one degl i elementi i denti fi cativi dell a fattispeci e di t ras ferim ent o di azi enda;
-l'illegittim ità del la decisi one assunta sulla base di una ri costruzione i n fatt o, di fferent e da quella accert at a nel giudi zio di merit o, sottratt a al sindacato di l egitti mit à .
Part e att ri ce concl udeva, chiedendo di:
“accertare e di chi ar are che, fermi tra l e parti gli eff etti del giudi cat o, la decisione ass unt a dalla Suprema RT e di Cassaz ione con l a sent enza n. 21615/ 2019 costit uisce una violazi one grave e manif est a del dir it to dell 'Unione Europea, con parti col are rif eri mento all a individuazione della nozione di trasferimento d'azienda disciplinata dall'art.
1.1.b) della
Diretti va 2001/23/C E così come ris ultante dall a int erpretazione fornit ane dall a RT e di
Giust izia, nonché
▪ accertare e dichiarare che, come diretta conseguenza della violazione suddetta, l'attore come sopra identifi cato ha subito un danno consist ent e nel l a perdit a del suo di ritto al la continuità occupazionale in capo al cessionario così come previsto dall'art . 4 della surrif eri ta Diretti va 2001/23/C E, con ogni connesso pregiudi zio di nat ura previdenzi al e, e per l'effetto
▪ condannare lo Stato italiano, e per esso la Presidenza al Controparte_1
pagamento di un i ndennizzo commisurato al danno subit o secondo quanto sopra precisato, allegato e dedotto, anche in via subordinata, ovvero della diversa somma equit ativament e det erminata .
Con condanna di C ontropart e alle spese e compensi del presente giudizio”.
pagina 4 di 15 Si costit ui va l a tramite l'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato , eccependo l'i nammi ssibilit à dell a dom anda per effett o della precedent e proposi zione oggetto di deci sione di inammi ssibi lit à con ordinanza del 20.12.2021, passat a i n gi udi cat o.
Cont est ava nel m erito l a fo ndat ezza dell a dom anda, evi denzi ando che, anche a fronte dell'approccio "casistico" della giurisprudenza comunitaria (che escludeva qualsivoglia aut omat ismo e rim et teva al giudi ce nazi onale l'accert am ento in concreto dell a s ussist enza dell a vicenda circol atori a assoggett at a all a di sci plina comunitari a ), non era configurabile al cuna viol azione, t antom eno grave e manifest a , del di ritt o dell'U nione europea. R ichi am ava i precedenti della giurisprudenza di l egitt imit à - pure i ndicati nella moti vazione dell a censurat a sent enza n. 21615/2019 - che, i n conformit à al diri tto del l'Uni one, avevano rit enut o, i n caus e azionat e da altri lavorat ori (atti nenti all a m edesim a vicenda),
l'insussistenza della fattispecie di “trasferimento di azienda”. Deduceva l'erronea quanti ficazione del danno pret eso dall'attore che non pot eva “identifi cars i con il risarcim ento del danno da li cenziam ento ill egitti mo, ossia con l e somm e che il giudi ce di merito ha riconosci uto al per il licenzi am ent o ”. Parte_1
Dispost a l a com uni cazi one ai m a gi strati int eressati ex art . 6 l egge n. 11/ 1988, dott .ri
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
componenti del coll egi o giudi cant e della “RT e S uprem a di C assazione S ezione
[...]
Lavoro ”, i quali non int ervenivano, l a causa era ist ruit a medi ant e produzi one documental e e rim essa al C oll egio per l a decisione all a scadenza dei t ermini ex art. 190 cpc.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda formul at a da part e convenu ta, i n quant o la proposi zione del precedente ri corso ex art t. 702 bis e ss. c.p.c. -di chiarato i namm issi bil e dal Tri bunal e , i n com posi zione monocrat ica, sul presupposto che la domanda propost a, essendo regol am ent at a dall a l egge n.117/1988 , fos se riservata ( ai sensi dell 'art. 50 bis , 1° comma n. 7 cpc) all a cogni zione del t ri bunal e in com posi zione coll egial e - non preclude evident em ent e l a riproposi zi one dell a domanda , con pagina 5 di 15 rito ordi nario, ai s ensi dell'art. 4 l egge n.117/ 1988 (com e del resto indi cato nell a st ess a ordi nanza pronunci at a nel procedim ento azionat o ex art. 702 bis e ss c.p.c.).
Nel m erito, part e at tri ce pone a fondam ent o del la dom anda ri sarcitori a svolta l a dedott a erroneità del la s ent enza n. 21615/2019 , emessa dai m agist rati dell a RT e di cass azione sezione l avoro (pubblicat a il 22 agosto 2019) , che ha ri formato la decisi one dei giudici dell a
RTe d'appello di Catania i quali avevano confermato l'annullamento del licenziamento del dott. e l e cons eguent i st atui zioni (sul presuppost o che l'avvicendam ent o dell a Parte_1 società alla società fosse inquadrabile nello schema di cui all'art. 2112 c.c.). Pt_2 Org_1
La datazi one del fatt o ill ecito ascritt o ai com ponenti del coll egio del la sezi one l avoro dell a
RT e di cassazi one corri sponde all a dat a di pronuncia dell a ri chiam at a sent enza (ovvero il
22 agosto 2019) , di tal ché deve t rovare appli cazi one il test o dell a l egge n.117/ 1988 successi vo all a not a riform a int rodott a dalla l egge n.18/ 2015.
Il testo modificato dell'art. 2 così dispone: “1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un com portamento, di un at to o di un provvedim ent o gi udi ziario posto in ess ere dal magi strato con dolo o colpa grave nell 'eserci zio dell e sue funzioni ovvero per dini ego di giusti zi a pu ò agire contro l o St ato per ott ener e il risarci mento dei danni pat rim oni ali e anche di quelli non pat rim oni ali. 2 . Fatt i salvi i commi 3 e 3 -bis ed i casi di dolo, nell'esercizio dell e funzioni giudi ziarie non può dar l uogo a responsabil ità l'atti vit à di int erpretazione di norm e di di ritt o n é quell a di valut azione del fatt o e dell e prove.
3. Costitui sce colpa grave la viol azi one m ani fest a dell a l egge n onché del diritto del l'Unione europea , il t ravisam ento del fat to o dell e prove, ovvero l 'afferm azione di un fatto la cui esist enza è incontras tabil mente esclusa dagli atti del procedim ent o o la negazione di un fat to l a cui esist enza ri sult a incont rastabilm ent e dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento caut elare personal e o reale fuori dai casi consentiti dall a l egge op pure senza moti vazione.
3 - bis. Fermo rest and o il giudi zio di responsabi lit à cont abil e di cui al decret o -l egge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito, con modi fi cazi oni, dall a legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini dell a det erminazione dei casi i n cui s ussi st e l a viol azione m anifest a dell a l egge nonché ' del pagina 6 di 15 diritt o dell'Uni one europea si tiene conto, in particol are, del grado di chi arezza e precisione dell e norm e vi olate nonché dell'i nescusabilit à' e dell a gravit à ' dell 'inosservanza . In cas o di viol azi one m ani fest a del di ritt o dell'Uni one europea si deve t ener conto anche del la m ancat a osservanza del l'obbli go di ri nvio pregiudi zi ale ai sensi dell'art icol o 267, t erzo paragrafo, del
Tratt ato sul funzionam e nt o dell 'Unione europea, nonché del contrast o del l 'att o o del provvedim ent o con l'interpretazi one espressa dall a RT e di gi usti zia dell'Uni one europea ”.
Secondo parte at tri ce il C oll egio di l egit timità , nel rit enere i nsussist ent e nel caso concret o la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c ., avrebbe commesso una grave e manifesta violazione del diritto dell'Unione europea .
Sotto un primo profilo, l'attore rileva che tale violazione sarebbe evincibile dalla stessa motivazione della sentenza ovvero dall'iter argomentativo seguito , lacunoso e omissivo riguardo a t utti i cri teri di indi viduazione dell a nozione di t rasferim ento di azi enda disciplinata dall'art.
1.1b della Direttiva 2001/23/CE , così come interpretata dalla RTe di giusti zi a.
Giova ri cordare che la Di rettiva 2001/23/CE del Consigli o del 12 marzo 2001 (concernent e il ravvi ci nam ento delle l egi slazi oni degli Stati m embri relat i ve al m ant eni mento dei diri tti dei lavoratori i n cas o di tras feri menti di imprese, di st abi lim enti o di parti di im pres e o di stabilim enti ) prevede, per quel che qui i nteressa, all 'art . 1. 1b) che “…..è considerat o come trasferim ento ai s ens i dell a present e diret tiva quello di un'enti tà economi ca che conserva l a propri a i dentit à, i nt es a com e ins iem e di mezzi organi zzat i al fine di svol gere un'attività economica, sia ess a ess enzi ale o accesso ri a”. L'art . 4 della Di rettiva prevede poi che “Il trasferim ento di un'i mpres a, di uno st abi limento o di una parte di impresa o di st abili ment o non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario” .
Con l a censurata s ent enza i l Giudice di l egit timit à ha afferm ato “che l a ri costruzione fat tuale dell a vi cenda operat a dall a sent enza impugnat a sia i nidonea a sorre ggere l'ass unt o dell a esist enza di un t ras ferimento di azi enda e che, pert anto, il giudi ce di appello sia incorso in un dife tto di sus sunzi one nel ricondurre l a fatt ispecie accert at a al l'ipotesi dì cui pagina 7 di 15 all'art. 2112 cod. ci v. ”. Nel t esto del la motivazione, sia pure sint eti c a, sono riport ati gl i el ementi essenziali per com prendere il percorso logi co - gi uridi co posto a fondament o del
“decisum”. Invero, la RTe nella sentenza ha richiamato la giurisprudenza consolidata di legit timit à, i n tem a di tras ferim ento di azienda (C ass. n.26808/2018; n. 24972/2016) , secondo la quale l'art. 2112 c.c. trova applicazione “ ogni qualvolta, riman endo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa”, a prescindere dallo strumento utilizzato e dall'esi stenza di un contratto di cessione. Allo stesso modo nella sentenza si è precisato che “ in caso di successione di un imprenditore ad un alt ro in un appalt o di servizi , non esiste un di ritt o dei lavorat ori licenzi ati dall 'appalt atore cess ato al trasferim ent o aut omatico all'im presa subent rant e, m a occorre accert are in concreto che vi si a stat o un t rasferim ent o di azi enda, ai sens i dell'art. 2112 c.c., mediant e il pass aggio di beni di non t rascurabi le enti tà, nell a l oro funzi one unit ari a e st rumental e all'atti vit à di im presa, o al meno del " know how" o di alt ri caratt eri idonei a conferi re autonomia operati va ad un gruppo di dipendenti, alt rimenti ostandovi il disposto dell 'art. 29, comm a 3, del d.l gs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con l a giurisp rudenza eurounit ari a che consente, ma non im pone, di est endere l 'ambit o di prot ezione dei lavoratori di cui all a di rettiva n. 2001/23/C E ad i pot esi ult eri ori rispett o a quella del trasferim ent o di azi enda ( Cass. 23/ 10/2018 n. 26808; Cass. 06/12/2016 n.
24972) ”.
In altri t ermini l a RT e, dopo avere ri chi am ato i princi pi consoli dat i nella giurisprudenza di l egi ttimit à, conformi all a giurisprudenza eurounit aria - che in sostanza richi edono, ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., l'accertamento della insussistenza di elementi di disconti nuit à (t ali da es cludere una i dentità di i mpresa ) - ha rit enuto che , nel la concreta fat tispeci e, l'el em ento diriment e ( assorbent e tutti gli alt ri) , i doneo a spezzare ogni continui tà con il complesso organi zzat o da fosse dato dall'approvvigionamento, Org_1
pagina 8 di 15 tramite autonomo contratto di leasing dopo “ un informale sondaggio di mercato ”, delle ambulanze strum enti es senzi ali per l 'eserci zio dell'i mpresa .
Tal e conclusi one è st at a motivat a , tenuto conto del le “int rinseche caratt eristi che del servi zi o
"118" che, com e ri conos ciut o dal Giudice d'appel l o , “postul ano quale el emento imprescindibil e dell 'organi zzazione azi endal e l'utili zzo dell e ambulanze ”. In ques ti termini la RTe si è alli neat a all a precedent e giurisprudenza di legit timit à ( C ass.n.9150/2017 , richi am at a nell a st es sa s entenza n. 21615/2019 ) che aveva a sua volt a dat o conti nuità ad un ori ent am ent o seguit o dal Giudice di legittimit à con riferi ment o all a m edesim a fatti speci e
(Cass. n. 21220 del 2015) .
Si tratt a di un orientam ent o ribadito anche da sentenze successive a quell a oggetto di censura (cfr. di recente C ass. s ez. l avoro 28183/2023; 694/2023, n. 3747/2023 ) che, sul la medesim a vi cenda , hanno ritenut o di dover e escludere la ricorrenza una fat ti speci e impli cant e l'operati vità del dis post o dell'art. 2112 c.c. , rilevando che “l e i ntri ns eche caratt eristi che del servi zi o 118 post ul ano qual e el emento impresci ndi bil e dell 'organi zzazione aziendal e l'utili zzo dell e am bul anze, m entre l a società era st at a Pt_2
aut ori zzata a rivolgersi al m ercato per il reperim ent o di t ali m ezzi con cont ratto di leasing, e ciò costitui sce elemento che di per s é sol o val e a spezzare ogni continuit à con il com plesso organi zzato da;
rappres entano, inolt re, el em enti di cesura della continu ità aziendal e l a Org_1
nat ura i nnovativa ed originari a dell'organi zzazione azi endale dell a soci et à e la nat ura Pt_2
degli accordi coll etti vi stipul ati con fi nal ità di salvaguardi a soci al e coll egat a al s ubentro di un nuovo im prenditore in cont rat to di appalto ” (cfr. Cass. n.28183/2023).
In conclusione, ad avviso del C oll egio, deve escludersi che la grave e m ani fest a viol azi one del di ritto euro -uni t ari o pos sa farsi discendere da una carenza motivazional e del la sent enza censurat a, in quant o le argom entazion i in ess a svil uppat e consentono di ri cost ruire il percorso l ogi co - giuridi co posto a fondament o dell a decisione.
Devono essere poi es aminat e l e ult eri ori dogli anze di part e att rice .
pagina 9 di 15 L'attore ha dedotto che la sentenza impugnata, nel dare rilevanza dirimente all'e lemento relativo all'autonomo approvvigionamento delle ambulanze , avrebbe commesso un duplice grave errore:
1.di fatto, avendo operat o ill egit tim ament e una diversa ri cost ruzione dell a vicenda sot t ratt a al sindacat o del Giudi ce di l egitti mità ;
2. di di ritto , non avendo la C orte considerat o al tri elem enti (pure indi cati dall a giurisprudenza euro -unitari a) per l a individuazione della fattispecie di “trasferimento di azienda” (in particolare , il passaggio di beni imm at erial i, costitui ti dall e radi ofrequenze, pu re essenzi ali per lo svolgim ento dell'attività, e la riassunzione di un gruppo di dipendenti dotati di competenze specifiche, com e gli auti sti - s occorri tori).
Quanto al punto n.1 è util e ri cordare i princi pi ri pet ut ament e afferm ati dall a gi uri sprudenza di legittimi tà (cfr. C ass . n. 4662/2021, part e m otiva) secondo cui " il cont rollo di legit timit à non si esaurisce in una veri fi ca di corrett ezza del l'attivi tà erm eneuti ca dirett a a ri costruire la port at a precettiva della norm a, ma è est eso all a sussunzione del fatt o, accert ato dal giudice di merito, nell'ipot esi norm ativa" (così, Cass. Sez. Un., sent. 18 gennaio 2001, n. 5, Rv.
543247 -01; i n s ens o conform e C ass. S ez. Lav., sent . 16 agosto 2004, n. 15968, Rv. 575757 -
01; C ass. S ez. Lav., sent . 12 m aggio 2006, n. 11037, R v. 589059 -01; Cass. Sez. 3, s ent. 28 novembre 2007, n. 24756, Rv. 600470 -01, olt re a Cass. S ez. 3, sent. n. 21772 del 2019, cit.) ”.
Nel caso in esam e il Gi udi ce di l egi ttimi tà ha utili zzat o per l a decisione gli accertam enti in fat to contenuti nella sentenza del Gi udi ce di appel lo , tra cui anche l 'uso dell e ambulanz e accertat o qual e el ement o “im pres cindibile ” del servi zi o 118 e la st ipul a di un autonomo contratto di leasing dopo “ un informale sondaggio di mercato ”. In sostanza la RT e non ha effettuato una nuova e di vers a va lut azione in fatt o dell e ri sultanze probatori e, m a all a luce degli accert am enti o perati nell a sent enza (int rinseche caratteristi che del servi zio 118 , imprescindibil ità del le ambul anze per lo svolgimento del servizio, approvvigi ona ment o dopo ricerche di mercato) ha procedut o a svolgere il cont roll o sull a quali fi cazi one “ i n i ure” dell a questione i n fatto , ritenendo che gl i ulteriori elementi , pure considerati dall a RT e pagina 10 di 15 d'Appello, fossero inidonei a configurare quella “entità economica che conserva la propria identit à” indi cat a n ell a Di ret tiva 2001/ 23/CEE . La RT e - sul presuppos t o che i l reperim ent o dell e ambul anze fos se avvenuto, secondo quando ri cost ruito nell a sent enza impugnat a, dopo ricerche di mercato (e qui ndi sull a base di un'operazione che a mont e escludeva un passaggio diretto delle ambulanze dall'una all'altra società ) - ha reputato che la ri costruzi one fatt ual e della vi cenda fosse affetta dal vi zio di sussunzi one, in quant o
(proprio all a luce di tali el ementi fatt ual i, preval ent i e assorbenti ri spetto ad alt ri e qui ndi idonei e sufficienti “a spezzare ogni continuità con il complesso organizzato da
[...]
) non consentiva di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2112 Org_1
c.c..
Riguardo al punt o n.2, part e att ri ce l am ent a che l a RTe abbia dat o, erroneam ent e, importanza diri ment e e as sorbent e all a circost anza rel ati va a ll'approvvigi onament o dei beni strum ent al i per lo svolgim ent o del s ervi zio di 118, t rascurando alt ri el em enti (pure accert ati dal Giudice di m eri t o) considerati dall a giurisprudenza dell a RT e di Gi usti zi a parim enti signi fi cat ivi ai fi ni dell a indivi duazione dell a nozione di t rasferim ento di a zi enda.
Ad avviso del Col legi o la m ancat a val ori zzazi one degl i ul teriori elementi , i ndi cati diffusam ent e da parte at tri ce nell e proprie difese , rit enuti dall a RT e (per effetto dell a stessa valutazione di “imprescindibilità” espressa dalla RTe d' appello) recessivi rispetto agli alt ri pure accert ati dal giudi ce di m erito, non è idonea ad int egrare l a fattispeci e i llecit a ascri tta al Giudi ce di legittimit à.
Come ricordato a norma dell'art. 2, comma 3 bis della legge n.117 del 1988, ai fini della indivi duazione dell a vi olazi one manifesta del di ritto del l'Unione deve t enersi cont o del
“grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché nella inescusabilità e della gravità dell'inosservanza” , oltre che del contrasto del provvedimento con l'interpreta zione espressa dalla RTe di giustizia dell'Unione.
In altri termi ni , l a violazione manifest a del dirit to dell 'Unione europea sussist e nel caso in cui il gi udi ce nazi onale att ribuis ca una port at a m anifest ament e erronea ad una norm a pagina 11 di 15 unional e, m ediant e una i nt erpret azione del di ritt o int erno che produca un ris ult ato contrast ant e con il di ritto europeo. Tal e viol azione deve essere ri feri ta a una norm a suffi ci ent em ent e chi ara e precis a e deve essere assum ere i caratt eri della i ntenzi onalità o com unque d el la i nes cusabilit à, eventualm ente anche i n ragi one de ll 'inoss ervanz a dell'obbligo del rinvio pregiudiziale e/o della manifesta ignoranza della giurisprudenza com unit aria.
Gli indici sintom a ti ci del caratt ere m ani festo del la viol azione sono analoghi a quelli i ndi cati dall a st essa RT e di giusti zi a che ha i ndi viduato l e condizi oni per rit enere grave e mani fest a la violazione del diritto dell'Unione con riguardo, non solo al grado di chiarezza e di precisione del la norma vi olata, ma anche al caratt ere int enzi on ale della viol azione, all a scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, alle posizioni adottate eventualmente da un'istituzione comunitaria e alla eventuale mancata osservanza del l'art. 267, comma 3 TFUE
(cfr. sentenze e ). Per_1 Per_2
Ritiene il Col legio che, proprio alla l uce degli indi ci sopra indicati , non si a ravvis abil e n ell a sentenza in esame una violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione.
In prim o l uogo l a nozi one di tras feri mento di azi enda non t rova una speci fi ca defi ni zion e nell a di rettiva 2001/ 23/CE che l a indi vi dua generi cament e come “ un'entit à economica che conserva l a propri a identit à, intesa com e insiem e di mezzi organi zzati al fine di svol gere un'attività economica, si a ess a ess enzi ale o accessori a ”, m entre l a st essa RTe di giusti zi a , a fronte della generica definizione di “ un'entità economica che conserva la propria identità ”, non prevede autom atism i , rim ett endo l'individuazi one del la fattispeci e all a luce dell e peculi arit à del cas o s peci fico.
Al fine di indivi duar e (si nt eti cam ente ) gli ori ent am ent i della giurisprudenza unional e in mat eri a - noti ad ent ram be l e parti e ri chiam ati nell e ri spettive di fese - è utile riproporre la ricost ruzione operat a dall a RTe di Cassazione nell a sent . n. 7634/ 2021 , dove si legge che
"E' proprio la RT e dell 'Unione a ribadire cost ant emente che, per det erminare s e si ano soddi sfatt e o meno le condizioni per l'appl icabilit à del la di rettiva i n materi a di
pagina 12 di 15 trasf eri mento d'impr esa, occorr e "pr endere i n considerazione il complesso dell e cir costanze di f atto che carat ter izzano l'operazione di cui t ratt asi, fra le quali ri ent rano in parti colare il tipo d'impresa o di stabil iment o in questione, l a cessione o meno degli el ement i mat eriali, quali gl i edif ici ed i beni mobili , il val ore degli el em enti mat erial i al momento del trasf eri mento, la ri assunz ione o meno della maggior parte del personal e da part e del nuovo imprenditore, il trasferi ment o o meno dell a cli ent ela, nonché il grado di analogia dell e attività esercitat e pr ima e dopo l a cessione e l a durata di un'event ual e sospensi one di tali attività", ma "ques ti el ementi , tutt avia, sono soltanto aspett i parzi ali di una valutazi one compl essi va cui s i deve proceder e e non possono, perci ò, essere val utati isol atamente" (v.
RTe di Giusti zia, 9 sett embre 2015, C -160/14, J.F.F. da Si/ v5 e B. e altri , punt o 26; Cor te di Giusti zia, 18 mar zo 1986, C -24/85, S., punto 13; C ort e di Giust izia, 19 maggio 2002, C -
29/91, R.S., punto 24; RT e di Gi ustizi a, 11 marzo 1997, C -13/ 95, S., punto 14; RT e di
Giust izi a, 20 novembre 2003, C -340/01, A. e a., punto 33); si è altresì evidenziat o che
"l'i mportanza da at tribui re ris pettivament e ai singoli cri t eri varia necessari ament e i n funzi one dell 'atti v it à es er citat a, o addi rittura i n f unzi one dei met odi di produzione o di gest ione utili zzat i nell 'impr esa, nello st abili mento o nell a part e di stabili ment o di cui trattasi" (v. C ort e di Gi usti zia, 11 marzo 1997, C -13/95, S., punto 18; RTe di Gi ustizi a, 10 dicembre 1998, C -127/96, C -229/ 96 e C -74/ 97, H.V. e a., punto 31; C o rt e di Giustizi a, 10 dicembre 1998 C -173/96 e C -247/ 96, H. e a., punto 31) ”.
Gli stessi pri ncipi espressi dall a RT e dell'Uni one sono stati ri chi am ati dal Giudi ce di legit timit à ne ll a censurat a s ent enza n. 21615/2019, sebbene per relati onem at travers o il richi amo al precedente dell a RTe s ull a medesim a vi cenda (sent enza n. 9150/ 2017 ), dove si legge che “anche al la luce della giurisprudenza comunitari a (vedi : C ort e di giustizia CE, sent enza 26 set tembre 2000, C -175/99, nonch é, con rif eri mento a vi ce nde di vers e Per_3
dal trasferiment o d'i mpr esa, sent enz a 16 ottobre 2003, , C32/ 02; RTe Organizzazione_4
di Giust izia del 7 marzo 1996, C -171/94 e C -172/94) - può costitui re trasferi ment o
d'azienda ai sensi dell 'art . 2112 c.c. qualsiasi operazi one che compo rti il mutamento della
pagina 13 di 15 titolarità di un'atti vi tà economi ca, anche se si t ratti di atti vit à esercit ata non a fini di l ucro
e nell 'int eresse pubblico (i n bas e all a diretti va CE 77/187), purch é l 'enti tà oggetto del trasf eri mento cons er vi, s uccess ivament e allo st esso, l a propria identi tà, da accertare i n base al compl es so dell e cir costanze di fatto che caratt eri zzano la specif ica operazi one;
dovendo, in parti col are, i n bas e a t ale accertamento appurarsi che si abbi a un passaggio di beni di non t ras curabil e enti t à, t al e cioè da rendere possibil e lo svolgi mento di una specifi ca impresa (C ass. 13 gennaio 2005, n. 493; Cass. 7 april e 2010, n. 8262; Cass . 16 maggio 2013, n.11918; C ass . 2 agosto 2002, n. 11622)”.
Ad avviso del Coll egi o l a s ent enza censurat a non ha viol ato m ani fest ament e i principi espressi dall e richi am ate pronunce. Invero, l a RT e al la luce degli el ementi fattuali acquisiti nel giudi zi o di m erito e dei princi pi del dirit to euro -uni onal e (che, come detto , escludono ogni automatism o ) - e anche in conf ormit à all a giurisprudenza di l egitt imit à, precedente e success iva all a pronuncia, sulla medesim a vicenda (relati va al subentro della soci et à nel s ervizi o di 118 i n precedenza gestit o da altra soci età) - ha ri tenuto che dal Pt_2
com plesso degli el ementi ac quisiti , proprio in funzi one della peculi are attivit à es ercit a dall'impresa, la circostanza dell'approvvigionamento dei beni strumentali (tramite un nuovo contratto di l easi ng , dopo un in form ale sondaggio di m ercat o ) fosse el em ent o di rim ent e e qualifi cant e l a dis continuit à tra l e due soci et à, escl udendo l a sussunzione dell a fat tispeci e concreta in quella normativa di cui all'art. 2112 c.c..
Né del resto, a front e dell a accert a insussistenza dell e figure sintom ati che dell a colpa grave previste dall'art. 2 commi 3 e 3 bis legge n.117/1988, è possibile in questa sede rivalutare la corrett ezza di tal e operazione erm eneut ica , i n quanto l 'azione ri sarcitori a ex l egge n.
117/1988 non può costitu i re strum ento per ri apri re il di bat tito sull a corrett ezza o meno dell 'int erpret azione adottat a nel provvedimento posto a base della domanda respi nt a dal magi strato dell a cui respons abilit à si discorre (in parti col are qualora i l gi udicant e s ia giudi ce di ultim a is tanza, cfr. Cass. n. 2637/ 2013, richiamata anche da Cass. s ez. un. n.
11747/2019).
pagina 14 di 15 Con ri ferimento, infine, al m ancato rinvio pregiudi zi al e da part e della C orte (quest ione in verit à solo accennat a da part e attri ce) , deve osservarsi che non vi è obbl i go di rinvio quando , ri guardo all a fatti speci e , vi si a una giurispru denza cost ant e del Giudice europeo
(giurisprudenza ri chiam at a, si a pure per rel ationem , dall a censurat a sent enza). Peralt ro , è utile ri cordare le "Raccom andazioni all'at tenzi one dei gi udi ci nazionali , rel ative all a present azione di domande di pronunci a pre giudi zi ale " (2019/C 380/01) del la RT e di
Giust izi a UE l e quali chi aris cono che “l a dom anda di pronunci a pregi udizi al e deve riguardare l'i nt erpret azione o la vali dit à del di ritt o dell 'Un ione, e non l'int erpret azione dell e norm e del di ritt o nazional e o que s tioni di fatto soll evat e nell'ambit o del procedim ento princi pal e ”.
In concl usione , alla l uce dell e s uperi ori considerazi oni, l a domanda proposta da part e att ri ce deve essere r espi nta .
Le spese seguono s occombenza e sono li quidat e come in di spositivo nei l im iti dei param et ri indi cat i dal d.m . n. 55/2014, e successi vi aggiornam enti (d.m . n.147/ 2022) , t enuto cont o del val ore dell a dom anda (valore indeterminabil e ) e dell'att ività in concreto svolt a (con esclusione dell a fas e ist rut toria e deci sionale nel cors o del la quale non è stata esplet at a al cuna atti vit à da parte dell a convenut a).
P.Q.M.
il Tribunale, definit i vam ent e pronunciando , così provvede :
- respinge l a domanda;
- condanna part e att rice al pagamento del le spese del giudizi o, in favore di part e convenuta, liquidat e i n com pl essivi euro 4.180,00, olt re al rimborso di eventuali spese prenot at e a debito e accessori come per l egge.
Così deciso in Rom a nell a cam era di consi glio del 09.04.2024
Il Giudi ce estensore Il Presi dent e
Assunt a C anonaco Federi co S alvati pagina 15 di 15