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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17373 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 8673/2021 assunta in decisione in data
24.07.2025 all'esito dell'udienza del 22.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
tutti in proprio e nella qualità di eredi, coniuge e figli, di nato a Persona_1
NO il 14.10.1941 e deceduto in Roma il 24.05.2019, elettivamente domiciliati in
Avezzano, via Trento n. 4, presso lo studio dell'avv. Berardino Terra che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Domenico Martinelli, giusta procura in calce all'atto di citazione
attori
E
(c.f. in persona del direttore generale e procuratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6, presso lo studio dell'avv. Riccardo Szemere che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Antonio LL, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
oggetto: responsabilità sanitaria.
1 conclusioni: parte attrice: “Piaccia al Tribunale Di Roma, contrariis reiectis: A) In via principale, ex art.1218 c.c., la responsabilità contrattuale, di tipo professionale medica (e/o cd. da contatto sociale), per colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza, dei sanitari del di Roma sito Controparte_2 in Roma alla Via Casilina n.1049, di proprietà e gestito all'epoca dei fatti ed a tutt'oggi dall'odierna convenuta e che ivi ebbero in cura e prestarono assistenza sanitaria al paziente (nato in [...]
NO il 14.10.1941 e deceduto in Roma il 24.05.2019) nel corso della degenza ospedaliera/sanitaria come specificata nell'atto di citazione e giusta cartella clinica in atti e quindi, per i fatti illeciti così come narrati nell'atto di citazione de quo e quindi, per aver i sanitari del CP_2
di Roma fornito al paziente di cui sopra dal giorno del suo ricovero del
[...] Persona_1
23.05.2019 presso detta struttura ospedaliera e sino a quello del suo decesso del 24.05.2019 cure mediche inadeguate, incongrue ed intempestive e giusta anche risultanze della consulenza tecnica
d'ufficio medico-legale espletata nel corso del giudizio e per quanto di ragione in favore degli attori e conseguentemente causato sia a tutti gli attori e sia anche allo stesso paziente di cui Persona_1 sopra tutti i danni ingiusti come meglio descritti e specificati nella narrativa dell'atto di citazione;
B)
In via meramente subordinata, ex art.2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale, di tipo professionale medica, per colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza, dei sanitari del Controparte_3 sito in Roma alla Via Casilina n.1049, di proprietà e gestito all'epoca dei fatti ed a tutt'oggi
[...] dall'odierna convenuta e che ivi ebbero in cura e prestarono assistenza sanitaria al paziente
[...]
(nato in [...] il [...] e deceduto in Roma il 24.05.2019) nel corso della Per_1 degenza ospedaliera/sanitaria come specificata nell'atto di citazione e giusta cartella clinica in atti e quindi, per i fatti illeciti così come narrati nell'atto di citazione de quo e quindi, per aver i sanitari del
di Roma fornito al paziente di cui sopra dal giorno del suo ricovero Controparte_2 Persona_1 del 23.05.2019 presso detta struttura ospedaliera e sino a quello del suo decesso del 24.05.2019 cure mediche inadeguate, incongrue ed intempestive e giusta anche risultanze della consulenza tecnica
d'ufficio medico-legale espletata nel corso del giudizio e per quanto di ragione in favore degli attori e conseguentemente causato sia a tutti gli attori e sia anche allo stesso paziente di cui Persona_1 sopra tutti i danni ingiusti come meglio descritti e specificati nella narrativa dell'atto di citazione;
C) per l'effetto, ed anche ex art.1228 c.c e/o 2049 c.c. , condannare la convenuta , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore e con sede legale in Piazza dei Caprettari 70 - 00186
Roma - C.F./P.Iva: al risarcimento di tutti i danni subiti sia da tutti gli attori e sia dallo P.IVA_1 stesso di cui sopra, danni questi come meglio descritti e specificati nella narrativa Persona_1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e ciò a causa delle illecite condotte dei sanitari del
di Roma come indicate nell'atto di citazione e quindi, per i fatti così come pure Controparte_2 narrati nell'atto di citazione de quo e come accertate anche all'esito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata nel corso del presente giudizio e per quanto di ragione in favore degli attori, e da liquidarsi in favore degli attori, iure proprio, quelli subiti dagli stessi, e iure
2 hereditatis, in loro favore, quali eredi legittimi ed universali del signor di cui sopra, Persona_1 quelli subiti da quest'ultimo e come richiesti nell'atto di citazione, danni questi che il Giudicante andrà ad accertare, riconoscere e quantificare in termini monetari come di giustizia ed anche in via equitativa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Berardino Terra e dell'Avv. Domenico Martinelli, che si dichiarano procuratori antistatari.”
Parte convenuta: “Per tali motivi si chiede il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio e nella qualità di eredi (coniuge e figli) di nato a
[...] Persona_1
NO il 14.10.1941 e deceduto in Roma il 24.05.2019, hanno evocato in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, quale proprietaria del Policlinico di Controparte_4 CP_2
Roma, per ivi sentire accertare la responsabilità della stessa nella causazione dell'evento morte del de cuius occorso in data 24.05.2019 a seguito dell'intervento chirurgico di “impianto di defibrillatore per la risincronizzazione cardiaca (ICD-CRT)” eseguito in pari data, con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis.
A sostegno della domanda parte attrice ha esposto che:
- in data 23.05.2019 veniva ricoverato presso il di Roma Persona_1 Controparte_2 per indicazione ad impianto di CRT-D (defibrillatore impiantabile con possibilità di resincronizzazione cardiaca);
- in data 24.05.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di impianto del CRT-D;
- a seguito dell'intervento, una volta rientrato in reparto di degenza alle ore 14:00 del medesimo giorno, iniziava ad accusare l'insorgenza di dolori forti al fianco destro, ipotensione marcata, sudorazione algida per cui gli veniva somministrata terapia d'urgenza, rilevato versamento pericardico, eseguita paricardiocentesi senza esito positivo per cui veniva prima trasferito in dello stesso nosocomio e poi trasferito presso altro CP_5 nosocomio. Nelle more del trasferimento, le condizioni cliniche del paziente si aggravavano e, nonostante le manovre rianimatorie messe in atto, sopravveniva il decesso alle ore 18:05;
- veniva inviata alla struttura convenuta richiesta di risarcimento dei danni in data
05.01.2020 e in data 15.12.2020, senza esito alcuno;
- anche la mediazione esitava negativamente come da verbale negativo del 25.03.2021.
Gli attori, richiamando la consulenza di parte redatta dal dott. ritengono che Persona_2 sussista il nesso di causalità tra il decesso di e l'intervento chirurgico del Persona_1
24.05.2019 di impianto di CRT-D (defibrillatore impiantabile con possibilità di
3 resincronizzazione cardiaca) presso la struttura sanitaria di Roma in Controparte_2 quanto il quadro di tamponamento cardiaco insorto immediatamente dopo l'intervento era direttamente correlabile ad una perforazione della parete cardiaca durante il posizionamento dell'elettrocatetere (complicazione prevedibile e prevenibile). A seguito del suddetto traumatismo si era prodotto il versamento ematico nel pericardio che ha portato a tamponamento cardiaco e shock cardiaco non recuperabile e a successivo decesso.
Sempre gli attori deducono la violazione del consenso informato non essendo stato il paziente informato delle condizioni di maggiore rischio per l'intervento e derivante dalla concomitante patologie di cui era affetto il AR (età avanzata, recente infarto, cardiomiopatie e broncopneumopatia con dilatazione del ventricolo destro) tanto che se fosse stato correttamente informato del rischio di perforazione avrebbe deciso di non eseguire il suddetto intervento o in subordine di eseguirlo presso una clinica specializzata.
Pertanto, hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale e dinamico relazionale) e iure hereditatis (danno morale e biologico terminale, nonché danno da difetto di consenso informato). In particolare, quanto al danno da difetto di consenso informato, gli attori hanno dedotto che anche in caso di accertamento di corretto trattamento sanitario, la struttura deve rispondere del decesso e del relativo danno biologico subito in conseguenza dell'intervento chirurgico nonché dell'avvenuta privazione della libertà di autodeterminazione del paziente.
2. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l' contestando la Controparte_4 domanda attorea nell'an e nel quantum, di cui ha domandato il rigetto.
In particolare, la struttura ha ribadito l'assenza, nell'atto introduttivo e nella consulenza di parte, di indicazione di errori dei sanitari ovvero di elementi idonei a fondare la responsabilità della convenuta. Nello specifico, la relazione del consulente di parte convenuta confermava che il versamento pericardico, causa del decesso, costituiva complicanza nota in letteratura, non prevedibile né prevenibile, e che dall'esame della cartella clinica non emergevano profili di colpa. Quanto al consenso informato, ha chiarito che la documentazione clinica dimostrava che il paziente fosse stato chiaramente avvertito dei rischi, inclusi versamento pericardico e morte, dichiarando di aver ricevuto informazioni esaurienti.
3. La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU medico-legale e prova testimoniale.
4. All'esito dell'udienza del 22.07.2025 il Giudice, con provvedimento comunicato alle parti il
24.07.2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Nel merito la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
4 6. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel corso dell'anno 2019, soggiace all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge
Gelli Bianco) entrata in vigore il 1°aprile 2017 in quanto, come si vedrà, le censure rilevate nell'ambito della consulenza medico-legale concernono fatti risalenti al 24.05.2019.
In tema di responsabilità civile l'art. 7 L. n. 24/2017 (legge ) prevede una diversa CP_6 qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, peraltro già condivisa dalla precedente evoluzione giurisprudenziale, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda.
Più precisamente, la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato: anche in tale caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30.09.2015, n.
19541).
A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico
(c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile
2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va
5 inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593;
Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche
Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
7. Fatta tale premessa, si osserva come, nel caso di specie, sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo al de cuius e fatti valere iure hereditatis dagli attori, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte degli attori nella loro qualità di soggetti aventi legami qualificati con il paziente.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c. donde
6 l'eccepita prescrizione quinquennale), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e la paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n. 14615/2020).
Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio
(nella specie, il danno morale da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Orbene, nel caso di specie, , e , in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi (coniuge e figli) di , hanno chiesto il risarcimento del Persona_1 danno subito, prospettando una responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale della struttura per aver dato causa alla morte del congiunto . Persona_1
8. La consulenza tecnica d'ufficio.
Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché da quest'ultima possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
Né sono condivisibili le censure di parte convenuta secondo cui i ccttuu avrebbero accertato fatti diversi da quelli dedotti dalle parti attrici nell'atto di citazione introduttivo, eccependo la nullità della CTU nella parte in cui ha evidenziato comportamenti colposi dei medici non censurati dagli attori (non appropriatezza dell'intervento di impianto di crt).
7 A tal riguardo, premesso che con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013), si rammenta che nel caso in cui sia proposta una domanda risarcitoria per inadempimento di un'obbligazione sanitaria, per un verso, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale (Cass. 15/03/2024, n.
7074; Cass. 23/04/2024, n. 10901); per altro verso, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell'attore, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva stante la inesigibilità della individuazione ab initio di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'esperimento probatorio e peritale (Cass. 20/03/2018, n. 6850).
Alla luce delle suesposte considerazioni, emerge l'infondatezza della suddetta eccezione di parte convenuta, dovendosi invece ritenere che l'oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento della responsabilità del convenuto in relazione al danno lamentato dagli attori (morte causata da intervento chirurgico eseguito presso la struttura convenuta) e che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all'accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall'attore.
9. Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai cc.tt.uu., dott.ri Persona_3
(medico legale) e (medico chirurgo specialista in cardiologia), i quali Persona_4 ricostruita la vicenda clinica che ha interessato il hanno espresso delle censure in Per_1 ordine alla scelta del trattamento non indicata nel caso di specie.
Invero, secondo il collegio peritale, l'indicazione all'intervento di impianto ICD-CRT non appariva giustificata. Sul punto, hanno specificato che le linee guida raccomandano tale procedura per pazienti sintomatici con scompenso in ritmo sinusale, QRS superiore a 150 ms e blocco di branca sinistro stabile, dopo almeno tre mesi di terapia farmacologica ottimizzata.
Nel caso di specie, il paziente, pur essendo portatore di una cardiopatia ischemica ad evoluzione dilatativa con disfunzione del ventricolo sinistro, “era in classe NYHA II, era paucisintomatico (solo dispnea per sforzi moderati), aveva un BBS non del tutto stabile con slargamento di base del QRS ai limiti né aveva seguito per tre mesi una terapia medica-farmacologica ottimizzata come indicatogli dalla cardiologa dello stesso ospedale quindici giorni prima dell'intervento.
8 Più in particolare va sottolineato che la durata del QRS – parametro di fondamentale importanza per
l'indicazione all'intervento – risultava nell'ECG effettuato l'8 maggio 2013 di 130 ms (lettura automatica, ai limiti dell'indicazione) ma soprattutto non era presente un vero e proprio BBS, ma solo un EAS (emiblocco anteriore sinistro); nei battiti sinusali il QRS era addirittura inferiore ai canonici
130 ms”.
Lo slargamento del QRS rilevato in ricovero era verosimilmente correlato all'amiodarone, farmaco che altera la conduzione intraventricolare, piuttosto che a una disfunzione correggibile con CRT. Secondo i ccttu “tale improvvisa anomalia era verosimilmente da collegarsi all'amiodarone invece che ad una disfunzione ventricolare vera e propria suscettibile di correzione mediante CRT. Inoltre questo tipo di approccio, piuttosto delicato perché si tratta di posizionare tre elettrodi di cui uno nel seno coronarico (sito anatomico dalle pareti relativamente fragili), richiede una Cont sicura stabilità del che è il presupposto elettrofisiologico indispensabile per rendere utile la terapia di risincronizzazione elettrica”.
Pertanto, sarebbe stato preferibile un aggiustamento farmacologico meno rischioso, ovviamente meno rischioso di quello chirurgico, inclusa la sospensione dell'amiodarone e l'ottimizzazione di ACE-inibitori o l'uso di , farmaco per lo scompenso cardiaco di Per_5 recente utilizzo ma comunque già all'epoca largamente usato nelle strutture specialistiche.
I cc.tt.uu. hanno poi dato atto della completezza del consenso informato in quanto i moduli sottoscritti dal paziente sarebbero stati completi e dettagliati, riportando rischi e incidenze delle complicanze, tra cui versamento pericardico (0,1-0,8%) e mortalità (0,2-0,7%).
In merito alla perforazione cardiaca e la sua successiva gestione – qualificata dagli attori come complicanza prevedibile e prevenibile e da parte convenuta come evento non prevenibile – il collegio peritale ha precisato che si è trattato di una complicanza intrinseca alla procedura, non riconducibile a errore operatorio (“Esiste la possibilità che il danno si autolimiti da solo, se le fibre miocardiche sono elastiche e contrattili da poter da sé richiudere la comunicazione patologica che si crea tra cavità ventricolare e cavità pericardica. In altri casi si può ricorrere ad un intervento cardiochirurgico in emergenza posizionando un patch miocardico, però con incerti risultati. Nella specie la strada chirurgica fu avviata ma non ci fu il tempo di trasferire il paziente in una cardiochirurgia di secondo livello. Infatti il quadro clinico precipitava in poche ore, pur essendo stata tentata una pericardiocentesi (drenaggio temporaneo) per evitare il tamponamento cardiaco definitivo, ciò che costituì la causa prossima di morte per blocco dell'attività di contrazione/rilasciamento dei ventricoli”). La diagnosi di tamponamento è stata formulata in modo tempestivo e corretto;
sono stati adottati gli interventi appropriati (pericardiocentesi e avvio verso cardiochirurgia), ma il quadro clinico è rapidamente precipitato, determinando il decesso. Pertanto, i consulenti tecnici d'ufficio hanno escluso qualsiasi profilo di colpa o omissione nella gestione post-operatoria del paziente.
9 9.1 In risposta ai quesiti, i cc.tt.uu. hanno dato atto della correttezza della diagnosi di
“scompenso cardiaco cronico post-infartuale”, mentre hanno ribadito l'errore nella scelta del trattamento specificando all'uopo che “la scelta chirurgica di impiantare un dispositivo cardiaco di
ICD-CRT non fu corretta perché secondo le linee guida dell'epoca e valide tutt'ora non vi era effettiva indicazione (BBS non stabile). Inoltre il signor non fu indagato adeguatamente perché mancò Per_1 un preciso studio elettrofisiologico ed ecoscopico. Piuttosto che la via chirurgica si sarebbe dovuta percorrere una terapia medica (implementare ACE-inibizione, Entresto e sospensione amiodarone) per tre mesi, poi rivalutare il paziente. Non è stato praticato correttamente perché la patologia del de cuius scompenso cardiaco con ridotta eiezione ventricolare (28-30%) non è stata indagata/curata sufficientemente per mancata ripetizione nel tempo di esami strumentali preliminari (in particolare
ECG), senza implementazione farmacologica.”
In ordine all'esecuzione del trattamento, il collegio peritale ha ribadito che “durante il trattamento chirurgico accadeva una perforazione cardiaca, che in cinque ore circa conduceva al decesso per tamponamento cardiaco massivo con blocco del cuore, come complicanza nota e prevista in letteratura, perciò non imputabile a condotta sanitaria colposa. (…) la complicanza fu prontamente diagnostica in reparto alle ore 14.00 mediante ecoscopia e trattata farmacologicamente. Alle ore 15.50 il paziente fu ritrasferito all' dello stesso nosocomio ma fra le ore 16.00 e le 18.00 il quadro clinico CP_5 precipitava inesorabilmente, nonostante la pericardiocentesi e le manovre rianimatorie.”
Con riguardo al danno, i cc.tt.uu. hanno evidenziato che il trattamento non era specificamente indicato e che il paziente, in base alla sola terapia medica per lo scompenso, avrebbe avuto un'aspettativa di vita pari al 60% per la sua età a fronte dell'impianto del dispositivo per la risincronizzazione del ritmo e la cura dello scompenso, che avrebbe potuto prevenire un rischio per morte improvvisa del 10% annuo, comportando in più un rischio di morte per perforazione durante o a trenta giorni di poco inferiore all'1%. Il paziente era inoltre affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva e da scompenso cardiaco cronico con bassa frazione di eiezione su base ischemica, conseguente a pregresso infarto trattato con angioplastica, condizioni che hanno concorso o coesistito con il decesso, avvenuto per tamponamento cardiaco quale complicanza della perforazione verificatasi durante l'impianto del dispositivo.
9.2 In risposta alle osservazioni critiche di parte attrice concernenti la perforazione cardiaca e la diagnosi di perforazione, il collegio peritale ha replicato che: “(…) come ammesso dagli stessi
CC.TT.PP. nelle loro note critiche, la procedura di impianto del dispositivo cardiaco ICD-CRT era gravata di per sé da una certa percentuale di rischio non eliminabile né riducibile. Inoltre non si può dimostrare che l'operatore sanitario avesse eseguito manovre errate. Infatti non è nota neanche la sede esatta della perforazione, ove non si può escludere che la parete stessa del sito fosse stata fragile o malformata. (…) dall'esame della cartella clinica, risulta che alle ore 14.00 il paziente ebbe un episodio di ipotensione, che in effetti poteva essere ricondotto ad una reazione vagale, la quale per definizione
10 regredisce. Infatti alle ore 14.55-15.05 la pressione era risalita mentre il versamento pericardico, che poteva essere collegato a penetrazione del catetere e non a perforazione, era lieve-moderato e stabile;
inoltre, anche, il dolore al fianco era regredito. Dunque non si configurava un quadro d'emergenza clinica vera e propria;
comunque il paziente fu trasferito alle ore 15.50 (vedi diario infermieristico) ad un reparto di terapia intensiva (UTIC), dove avrebbe potuto essere monitorato e sottoposto ad eventuali procedure invasive. Infatti, in quella sede, dopo l'intubazione, alle 16.30 fu iniziata la pericardiocentesi
(vedi diario infermieristico a pag. 110 della cartella – quindi non dopo le 17.30 come sostenuto dai
CC.TT.PP.), procedura che è indicato eseguire in reparti di terapia intensiva e non di degenza ordinaria. Appare quindi evidente che il quadro clinico si era aggravato fra le 15.05 e le 15.50; la pericardiocentesi iniziava alle 16.30, senza il tempo materiale per attuare un altro trasferimento presso una struttura ospedaliera di secondo livello, che peraltro sarebbe stato molto rischioso. Per tutti questi motivi, dal punto di vista medico-legale si può imputare al soltanto l'errata CP_2 CP_2 indicazione all'impianto del dispositivo cardiaco, in una fase a monte ma decisiva nella catena causale degli eventi.”
In risposta alle osservazioni critiche di parte convenuta concernenti la censura dell'indicazione del trattamento non tempestivamente sollevata da parte attrice, i cc.tt.uu. hanno osservato che “i CC.TT.U. hanno risposto ai quesiti formulati dal Magistrato, tra cui quello specifico riguardante proprio la scelta del trattamento terapeutico (quesiti 2A e 2B). Nel contradditorio peritale, sia oralmente sia tramite le osservazioni preliminari scritte (appositamente concesse dai
CC.T.U.), i CC.TT.PP. di parte attrice hanno mosso la censura sulla mancata indicazione all'impianto del dispositivo ICD-CRT, alla quale i CC.TT.PP. convenuti hanno ritualmente potuto replicare sia all'incontro sia mediante le successive note di lumi e critiche.”
In ordine alla asserita indicazione del trattamento, il collegio peritale ha replicato che “con tale espressione parte convenuta vorrebbe significare che c'era una forte indicazione all'impianto ma non si può concordare con ciò, perché continuano a valere le seguenti argomentazioni: - non era presente un vero e proprio blocco di branca sinistro (BBS) ma un emiblocco anteriore sinistro (EAS); - nei battiti sinusali il QRS era addirittura inferiore ai canonici 130 ms;
- i sintomi erano modesti;
- la terapia farmacologica poteva essere ancora ottimizzata;
- l'indicazione all'impianto del dispositivo è stata inspiegabilmente formulata già il 13 maggio 2019, solo cinque giorni dopo la visita cardiologica in cui invece erano stati consigliati tre mesi di terapia medica. Non si può nemmeno concordare con
l'affermazione “grave peggioramento in occasione del ricovero del 23/5”, perché in cartella risulta chiaramente: - la sintomatologia era invariata, - l'esame obiettivo non rilevava segni di scompenso, - gli esami emato-chimici erano nella norma, - la terapia a base di Triatec era rimasta a dosi minime. Perciò il ricovero era in elezione cioè non d'urgenza. L'unica variazione che si verificava era quella ECGrafica, nella quale comparivano probabili effetti farmacologici dell'amiodarone (sicuramente il prolungamento del PR e del QTc, possibilmente alterazioni del QRS). Per quanto riguarda la “stabilità” del QRS
11 “slargato” non appare del tutto congruo definirla tale (BBS “stabile”) per la sola presenza in due giorni consecutivi, in quanto poteva essere indicato apprezzarla dopo sospensione dell'amiodarone, ottimizzazione della terapia, e comunque in un periodo ancora più prolungato. È noto in pratica clinica che i BBS possono essere intermittenti” addirittura beat-to-beat o apparire e sparire in periodi di settimane/mesi. Per quanto riguarda il blocco AV, questo è invece attribuibile con grande probabilità ad un effetto farmacologico. I riferimenti bibliografici proposti dalla parte convenuta non appaiono del tutto centrati, poiché essi riguardano terapie con ICD e non con CRT. ▪ Cap. 4 Linee Guida: i criteri per l'indicazione ad impianto di CRT non prevedono solo la durata del QRS ma anche la documentata evidenza di una disfunzione del VS severa nonostante l'ottimizzazione della terapia medica. Nel presente caso la disfunzione, oltre ad essere caratterizzata dall'extrasistolia, che avrebbe potuto essere ridotta da terapia, non era adeguatamente fronteggiata da terapia medica ottimizzata come l'ACE- inibitore a dosaggio pieno (ramipril 10 mg/die) oppure l'utilizzo di . L'ottimizzazione della Per_5 terapia medica ha indicazione prioritaria rispetto a qualunque terapia interventistica, quale l'impianto di dispositivi intracardiaci, procedure non prive di rischi intrinseci. ▪ Cap. 5 Amiodarone: il prolungamento del QRS non è un effetto collaterale certo del farmaco, così come lo sono il prolungamento del PR e del QTc, bensì gli effetti ECGrafici del farmaco sono mutevoli da paziente a paziente e prevedono comunque una modificazione dei tempi elettrofisiologici;
pertanto un ricontrollo dell'ECG dopo sospensione del farmaco sarebbe stato prudente ed indicato, anche perché, come già detto, il paziente non era instabile o in pericolo di vita, perciò c'era tempo per ulteriori verifiche. ▪ Cap.
6 BBS non stabile: il concetto di stabilità di un blocco di branca non risulta essere definito con precisione, perciò la persistenza del fenomeno per 24 ore potrebbe essere non considerato parametro di
“stabilità”; infatti è comune esperienza clinica che i BBS possano essere “intermittenti”, sia su scala temporale cortissima (secondi, minuti, addirittura battito per battito) sia su scala temporale più lunga
(settimane, addirittura mesi). Inoltre in linea teorica il BBS può dipendere da fenomeni contingenti, come disionia o stato iperadrenergico. Occorreva quindi una più prolungata osservazione e registrazione di numerosi ECG per statuire la stabilità del BBS. ▪ Cap. 7 Mancato incremento terapeutico con ACE-inibitori ed : detto incremento è previsto dalle linee guida sullo Per_5 scompenso del 2016 (vedi fig. 7-1) ed era mandatorio eseguirlo prima di qualsiasi terapia interventistica;
l'effetto sul BAV di primo grado si sarebbe avuto con la sospensione dell' Parte_4
l'effetto sul BBS poteva essere indiretto. Infatti lo scopo della terapia farmacologica non è quello di ridurre tout court il BBS, che è un epifenomeno, ma quello di migliorare la disfunzione contrattile, cosa che si può verificare ecocardiograficamente. ▪ Cap. 8 Mancata ripetizione nel tempo degli ECG: la semplicità di esecuzione dell'ECG, la sua innocuità e la sua economicità rendono questo esame ripetibile numerosissime volte nel tempo, quindi averne eseguiti due-tre in quindici giorni non è affatto sufficiente per statuire una stabilità di un quadro ECGrafico né è prova di una volontà di verifica prudenziale sull'indicazione all'intervento, che – ripetiamo – poteva essere eventualmente
12 Cont procrastinato. ▪ Cap. 9 Mancanza di studio questo esame non era mandatorio ma avrebbe potuto comunque essere utile ad una più precisa definizione del caso (osservazione di importanza secondaria, ancillare, rispetto alle altre contenute nella relazione).”
In conclusione, il collegio peritale ha ribadito la non indicazione del trattamento chirurgico di impianto di ICD-CRT per tre ragioni fondamentali:
i) mancato tentativo di ottimizzazione, come da linee guida, della terapia medica per due-tre mesi (contrariamente all'indicazione data dalla stessa cardiologa dell'ospedale), tenuto conto della non gravità dei sintomi/segni di scompenso (in realtà il paziente era classe NYHA;
ii) non ricorreva la gravità dei sintomi/segni di scompenso (in realtà il paziente era classe
NYHA 2) né peggioramento della sintomatologia, rimasta lieve-moderata, dalla prima visita (8 maggio 2019) al ricovero (23 maggio 2019) avvenuto in elezione;
iii) non stabilità del BBS, ovvero del QRS > 150 ms, per un periodo di tempo congruo, come da linee guida.
10. Il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno
Sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario sia in tema di responsabilità extra contrattuale, l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale della struttura, come rilevato dalla Corte di
Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o
l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28992).
Nel secondo caso, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, in base alle risultanze istruttorie vengono in rilievo due temi di indagine: (i) se sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta alla convenuta e l'evento dannoso;
(ii) quale sia l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito, e cioè se si tratti dell'evento morte della paziente.
13 Partendo dalla prima questione, vanno fatte alcune precisazioni sul criterio da utilizzare per l'accertamento del nesso causale, fondate sull'esame della giurisprudenza della Corte di cassazione.
È ormai principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del "più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576, Cass. civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581; cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25805/2024; Cass. ord.
n. 5922/2024).
Come più volte chiarito dalla stessa Corte di legittimità, l'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Nel caso in esame, per quanto concerne il nesso causale tra l'inadempimento accertato e l'evento del decesso (lamentato dagli attori), si osserva che l'indicazione all'impianto del dispositivo cardiaco si pone in una fase a monte, ma decisiva nella catena causale degli eventi.
Infatti, la decisione di eseguire il trattamento chirurgico e la sua concreta attuazione rappresentano condizione necessaria: in assenza dell'intervento, il decesso non si sarebbe prodotto. Il paziente, in base alla sola terapia medica per lo scompenso, avrebbe avuto un'aspettativa di vita pari al 60% per la sua età a fronte dell'impianto del dispositivo per la risincronizzazione del ritmo e la cura dello scompenso, che avrebbe potuto prevenire un rischio per morte improvvisa del 10% annuo, comportando in più un rischio di morte per perforazione durante o a trenta giorni di poco inferiore all'1%.
Pertanto, alla luce delle conclusioni del Collegio peritale – condivise dall'odierno decidente –
e applicando il criterio del “più probabile che non”, deve ritenersi provato il nesso causale tra la scelta di procedere all'impianto di ICD-CRT e l'evento morte. Ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno da morte accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente.
Sul punto, si osserva che, sebbene i precedenti morbosi del paziente, si pongano in rapporto di concausa del decesso, si rammenta che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano
14 stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica (Cass. civ. 21602/2025; Cass. civ. 13037/2023;
Cass. civ. 26851/2023).
11. I danni risarcibili
Passando alla disamina dei danni risarcibili, con riguardo alla domanda formulata iure hereditatis dagli odierni attori si rammenta che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. 26/06/2018, n. 16814; Cass. civ. n. 22223/2014 “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione”).
Al fine di supportare la dichiarata qualità di coniuge e figli del de cuius , che Persona_1 tali si sono predicati e qualificati già con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno prodotto la dichiarazione di successione, il certificato di morte, lo stato di famiglia storico e il certificato di famiglia alla data del decesso del (v. docc. contenuti nel file “mareri 2” Per_1 allegato con l'atto introduttivo del giudizio).
Dalla documentazione in esame si evince che era la coniuge di Parte_1 [...]
e e i figli e che alla data del decesso del de cuius solo Per_1 Parte_2 Parte_3 la moglie era con lui convivente.
11.1 Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis, si deve premettere che le espressioni "danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale" non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono, al più, avere un valore descrittivo. Se, infatti, prima della morte si concretizza un danno da invalidità temporanea, esso non è altro che un danno biologico e come tale accettabile secondo gli ordinari criteri della medicina legale. È, poi, possibile che la vittima, prima del decesso, patisca un ulteriore pregiudizio di tipo non patrimoniale e ulteriore rispetto alla invalidità
15 temporanea, determinato dalla consapevolezza di dover morire (c.d. danno morale terminale).
Non è, invece, risarcibile il danno da perdita del diritto alla vita - fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius - per l'impossibilità tecnico-giuridica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: ed invero, finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n.
15350/2015 e Cass. civ., Sez. III, n. 29492/2019).
Non sono inoltre risarcibili il danno esistenziale e da compromissione dell'aspettativa di vita, stante la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento morte verificatasi a quasi due giorni dall'intervento.
Quanto al danno terminale, si osserva che la Corte di cassazione (sez. III civile, sentenza nr.
2118/2019) ha ribadito come la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale.
Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi: il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento dell'animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute) - ha fondamento medico legale;
- consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; - sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, invece: - non ha fondamento medico Legale;
- consiste in un moto dell'animo; - sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.
In definitiva, il c.d. danno terminale ricomprende, al suo interno, sia gli aspetti biologici (c.d. danno biologico terminale) che di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente
(c.d. danno morale terminale o danno da lucida agonia o catastrofale: v. Cassazione 16 febbraio 2023 n. 4998: "In tema di danno non patrimoniale risarcibile, iure haereditatis, in caso di morte causata da un illecito, la tassonomia invalsa che distingue tra varie voci di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche. A tal fine, infatti, ciò che rileva è la reale fenomenologia del pregiudizio ed è sotto tale profilo che, pur nell'unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale, si diversificano le conseguenze dannose risarcibili, le quali, dunque, se effettivamente sussistenti, sono tutte da riconoscere, senza che si verifichi una duplicazione risarcitoria ingiustamente locupletativa. In siffatta prospettiva, la
16 giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 26727/2018; Cass. n. 18056/2019; Cass. n.
21837/2019), assumendo a fondamento la reale fenomenologia dei pregiudizi alla persona, ha comunque tradotto l'anzidetta esigenza meramente descrittiva nei seguenti termini: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima"; vedi
Cass. SU 15350/2015 e Cass., 24 marzo 2011, n. 6754; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632).
Sulla base dei predetti principi si ritiene che non possa essere riconosciuto il c.d. danno biologico terminale, stante il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra l'evento (l'intervento chirurgico del 24.05.2019) e l'evento morte (sempre il 24.05.2019 a distanza di circa quattro ore dal ricovero presso il reparto di degenza). A tal riguardo si rammenta che il danno biologico terminale “di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente “(Cass. civ., sez. III, 08/06/2023,
n. 16272).
Quanto al danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico), occorre ribadire che, affinché tale danno sia risarcibile, è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso.
Nel caso di specie, non si ritiene raggiunta la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso a partire dal trasferimento presso il reparto di degenza. Né assume rilevanza la testimonianza rilasciata dal teste all'udienza del 19.11.2024 (“il Testimone_1
è morto a distanza di poche ore dall'intervento; quando è risalito perché l'hanno riportato in Per_1 camera, eravamo li, lui era cosciente, urlava dal dolore e diceva che stava per morire.”) in contrasto con quanto riportato nella cartella clinica ove emerge che il paziente nel post-intervento sebbene abbia lamentato, dapprima, algia al fianco dx, ha poi riferito la regressione del dolore e le sue condizioni apparivano stazionarie (24/05 ore 14:55 “In attesa di trasferimento in UTIC.
Pz riferisce regressione del dolore al fianco. PA: 110/85 mmHg”. 24/05 ore 15:05 “Condizioni cliniche ed emodinamiche stazionarie. PA: 120/100 mmHg, versamento pericardico stabile all'e.”).
11.2 In ordine alla dedotta violazione del consenso informato lamentata da parte attrice quale danno iure hereditatis, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato
17 del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Come anche recentemente affermato dalla Corte di legittimità (16633/23), “l''inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697
c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus
Cass. n. 24471 del04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del
15/05/2018) ... In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione ─ inadempiente (ex art. 1218 cod. civ.) o colposa (ex art. 2043 cod. civ.) ─ della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi: I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico ─ in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria ─ in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale
18 situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit.).”
Ciò posto in diritto, gli attori deducono la violazione del consenso informato non essendo stato il paziente informato delle condizioni di maggiore rischio per l'intervento e derivante dalla concomitante patologie di cui era affetto il (età avanzata, recente infarto, Per_1 cardiomiopatie e broncopneumopatia con dilatazione del ventricolo destro) tanto che se fosse stato correttamente informato del rischio di perforazione avrebbe deciso di non eseguire il suddetto intervento o in subordine di eseguirlo presso una clinica specializzata.
Inoltre, hanno dedotto che anche in caso di accertamento di corretto trattamento sanitario, la struttura deve rispondere del decesso e del relativo danno biologico subito in conseguenza dell'intervento chirurgico nonché dell'avvenuta privazione della libertà di autodeterminazione del paziente.
Dagli atti di causa è emerso come il paziente ha sottoscritto due moduli di consenso informato sui quali il collegio peritale ha evidenziato “che entrambi risultano regolarmente firmati dal paziente, erano estremamente dettagliati e contenevano tutte le informazioni necessarie riguardo alla procedura, comprese le possibili complicanze con la lora incidenza, fra cui i “versamento ematico nel pericardio” (da 0,1 a 0,8%) ed il possibile decesso (mortalità ospedaliera o a 30 giorni: 0,2-
0,7%).”
È stata inoltre escussa la teste all'udienza del 19.11.2024 secondo la quale “il Testimone_1 giorno prima dell'intervento, verso le ore 13,30-14,00, è entrata una infermiera nella stanza di degenza del al momento c'eravamo io, la moglie del e la figlia l'infermiera gli ha fatto Per_1 Per_1 Parte_2 firmare dei fogli, ricordo che mise più di una firma;
il era spaventato, era la sua prima Per_1 esperienza in ospedale, ha chiesto all'infermiera cosa fossero quei fogli e lei ha risposto che era routine e li doveva firmare. Lui li ha firmati e non ha letto” non fornisce elementi utili per decidere in quanto è la stessa teste a ribadire che il paziente ha firmato i consensi senza leggerli.
A ciò si aggiunga che, stante l'accertamento della responsabilità per decesso, alcun danno biologico può essere risarcito;
né può essere risarcita la lesione del diritto
19 all'autodeterminazione che gli attori pongono quale danno conseguenza in quanto si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se danno risarcibile essendo questo predicabile se, e solo se, a causa del deficit informativo il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
Pertanto, tale posta risarcitoria non può trovare accoglimento.
12. Quanto al risarcimento dei danni iure proprio, va ricordato che da tempo la Suprema Corte, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., secondo la quale nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima primaria, posto che in tal caso il bene attinto dall'illecito trova la sua “copertura” costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. che tutelano l'interesse “all'integrità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia”
(Cass. 8827 e 8828/03).
Con riferimento specifico alla risarcibilità del danno patito dai congiunti della vittima deceduta a seguito del fatto illecito altrui e rispetto all'accertamento del nesso causale tra detto danno e il fatto lesivo, gli stessi giudici di legittimità hanno affermato che in tal caso il medesimo fatto lede in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo parentale, in virtù della semplice considerazione per cui la morte causa non solo il massimo danno configurabile in capo al soggetto direttamente attinto, ma anche – e simultaneamente - l'estinzione del rapporto “parentale” con i congiunti, che quindi a loro volta subiscono, immediatamente e direttamente, la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto, ma consiste in una perdita, nella irreversibile privazione di un valore non economico ma personale, costituito dal rapporto personale con il congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali esse normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono
20 conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Per tale ragione l'onere probatorio grava sul danneggiato e tuttavia anche la gravità delle lesioni e l'intensità del legame parentale possono valere come prova presuntiva del pregiudizio (Cass. 11001/03, 2888/03, 7629/03, 10986/03,
20667/2010), essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle relazioni all'interno della famiglia, specie nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresentativa.
Non occorre, dunque, la specifica enunciazione assertiva dei riflessi per così dire ordinari di tale lesione e può farsi ricorso a presunzioni semplici e al notorio quanto alla prova dei profili oggettivi e soggettivi del pregiudizio normalmente insiti nella perdita di un familiare (Cass.
Civ. sez. III, 4253/12, 7272/12).
Viceversa, rispetto alle conseguenze specifiche ed ulteriori che giustifichino una personalizzazione della liquidazione modulata sulle specifiche, più intense ripercussioni della perdita del congiunto sia in termini di dolore e turbamento soggettivo sia in relazione agli aspetti latu sensu esistenziali, occorre la prova del tipo di rapporto esistente con il defunto, della sua intensità, della sua continuità, delle rispettive abitudini di vita, delle ripercussioni della perdita sulle normali attività quotidiane, sulla vita di relazione e lavorativa, sull'esplicazione della personalità del superstite.
Nessuna presunzione può, tuttavia, essere ammessa rispetto al danno alla salute che i superstiti asseriscano di aver risentito in conseguenza della privazione del rapporto affettivo e solidale con il congiunto, occorrendo, per tale pregiudizio, secondo la definizione offertane dagli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/05, cui è stata riconosciuta portata generale, l'accertamento e la valutazione medico – legali, che ne presuppongono la compiuta allegazione e la dimostrazione attraverso documenti (in primis, referti e certificazioni sanitarie) o testimonianze (che tendenzialmente riguarderanno le manifestazioni esteriori, la sintomatologia delle affezioni fisiche o psichiche).
Venendo, ora, ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio, va ricordato che, in un recente passato, il danno da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristorare lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato
21 dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008, nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n° 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni
Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
26972).
In altri termini, il danno qualificabile come edonistico per la perdita del rapporto parentale (o coniugale) dev'essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio
(dello stesso congiunto). Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude un risarcimento separato ed autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del Giudice di tenere conto, nel caso concreto, di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (Cass. 15491/2014).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono, infatti, le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al
22 danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle
S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06, 13546/06), tenendo conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve, in tal caso, ad una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente ricordato che l'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di
“proporzione” (Cass. 18641/2011).
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal
23 Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni
c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni" (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n.13540 del 17/05/2023).
12.1 Avuto riguardo alle richiamate Tabelle di Roma applicabili alla data della presente pronuncia, considerato il rapporto esistente fra il danneggiato ed i congiunti, l'età del danneggiato (anni 77), l'età della coniuge (anni 65) e l'età dei due figli Parte_1
(anni 43) e (anni 44), la convivenza limitatamente alla Parte_2 Parte_3 coniuge (cfr. certificato di residenza e dichiarazioni della teste secondo cui “al Tes_2 momento dell'intervento il viveva a Leofreni, a via delle Alpi, con la moglie;
i Per_1 Parte_1 figli abitavano uno, a circa 50 metri dall'abitazione dei genitori, l'altra, viveva a Pt_3 Parte_2
Roma”), e il coefficiente per familiari nel nucleo, andranno riconosciuti i seguenti importi:
- € 352.250,60 in favore di;
Parte_1
- € 259.857,00 in favore di;
Parte_2
- € 259.857,00 in favore di . Parte_3
Non sussistono, infatti, dubbi sul fatto che i figli abbiano sofferto per la perdita della loro madre e che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione del decesso della persona cara, il danno c.d. da perdita del rapporto parentale.
Infatti, si deve evidenziare come, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (figli) si possa, sulla base del criterio del id quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario - non dedotti da parte convenuta (v. da ultimo Cass. civ. 3904/2025), fondatamente presumere che i sovra citati attori abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento del congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del caro a loro legato da vincoli di affetto. A tal riguardo, si rammenta che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Cass. civ.
22397/2022 ove la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima;
Cass. civ. n. 3767/2018).
24 Inoltre, con riguardo alla sfera dinamico-relazionale è emerso il cambiamento delle abitudini di vita degli attori in conseguenza del decesso del de cuius (v. testimonianza teste Tes_1
: “dopo la morte del per circa un anno, un anno e mezzo, non hanno più incontrato
[...] Per_1 nessuno;
prima passavamo feste e fine settimana sempre insieme;
ora un po' abbiamo ripreso i contatti, ma non è più come prima”; nonché quella del teste (“è passato circa un anno, un Testimone_3 anno e mezzo, dopo la morte di perché tornassimo a frequentarci con i suoi familiari Persona_1 stretti;
prima ci vedevamo sempre, la domenica, per le feste e via dicendo. Dopo la morte del mia Per_1 sorella e i figli si sono chiusi in sè.”).
Gli importi sopra calcolati, tuttavia, vanno ridotti equitativamente nella misura del 35% in ragione delle rilevanti comorbilità del quale era affetto il de cuius proprio per la considerazione della incidenza delle cause naturali, concomitanti con la causa umana colpevole. Infatti, come accertato dai cc.tt.uu.: “il paziente era affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva e da scompenso cardiaco cronico a bassa frazione di eiezione su base ischemica per un pregresso infarto cardiaco trattato mediante angioplastica, in rapporto di concorso o coesistenza con il decesso avvenuto per tamponamento cardiaco a causa di una complicanza di perforazione durante
l'intervento di impianto del dispositivo.”
Pertanto, in considerazione della riduzione gli importi sopra determinati ascendono rispettivamente:
- € 228.962,89 in favore di;
Parte_1
- € 168.907,05 in favore di;
Parte_2
- € 168.907,05 in favore di . Parte_3
Gli importi sovra calcolati all'attualità devono essere maggiorati degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (24.05.2019), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U.
1712/1995), così giungendo alla somma di € 253.486,99 per , e alla somma di Parte_1
€ 186.998,62 ciascuno per e , con ulteriori interessi al tasso Parte_2 Parte_3 legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
13. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n.
3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
25 Le spese di CTU per come liquidate vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna a pagare: Controparte_4
- in favore di la somma di € 253.486,99 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 iure proprio oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 186.998,62 a titolo di risarcimento del danno Parte_2 iure proprio oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 186.998,62 a titolo di risarcimento del danno iure Parte_3 proprio oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a rifondere le spese di lite a parte attrice nella misura di € Controparte_4
29.193,00 per il presente giudizio, oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge nonché rimborso delle spese vive (contributo unificato e marca da bollo) ove corrisposte con distrazione a favore degli avv.ti Berardino Terra e Domenico Martinelli dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Roma, 11.12.2025
IL GIUDICE
Lucia UN
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 8673/2021 assunta in decisione in data
24.07.2025 all'esito dell'udienza del 22.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
tutti in proprio e nella qualità di eredi, coniuge e figli, di nato a Persona_1
NO il 14.10.1941 e deceduto in Roma il 24.05.2019, elettivamente domiciliati in
Avezzano, via Trento n. 4, presso lo studio dell'avv. Berardino Terra che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Domenico Martinelli, giusta procura in calce all'atto di citazione
attori
E
(c.f. in persona del direttore generale e procuratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6, presso lo studio dell'avv. Riccardo Szemere che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Antonio LL, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
oggetto: responsabilità sanitaria.
1 conclusioni: parte attrice: “Piaccia al Tribunale Di Roma, contrariis reiectis: A) In via principale, ex art.1218 c.c., la responsabilità contrattuale, di tipo professionale medica (e/o cd. da contatto sociale), per colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza, dei sanitari del di Roma sito Controparte_2 in Roma alla Via Casilina n.1049, di proprietà e gestito all'epoca dei fatti ed a tutt'oggi dall'odierna convenuta e che ivi ebbero in cura e prestarono assistenza sanitaria al paziente (nato in [...]
NO il 14.10.1941 e deceduto in Roma il 24.05.2019) nel corso della degenza ospedaliera/sanitaria come specificata nell'atto di citazione e giusta cartella clinica in atti e quindi, per i fatti illeciti così come narrati nell'atto di citazione de quo e quindi, per aver i sanitari del CP_2
di Roma fornito al paziente di cui sopra dal giorno del suo ricovero del
[...] Persona_1
23.05.2019 presso detta struttura ospedaliera e sino a quello del suo decesso del 24.05.2019 cure mediche inadeguate, incongrue ed intempestive e giusta anche risultanze della consulenza tecnica
d'ufficio medico-legale espletata nel corso del giudizio e per quanto di ragione in favore degli attori e conseguentemente causato sia a tutti gli attori e sia anche allo stesso paziente di cui Persona_1 sopra tutti i danni ingiusti come meglio descritti e specificati nella narrativa dell'atto di citazione;
B)
In via meramente subordinata, ex art.2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale, di tipo professionale medica, per colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza, dei sanitari del Controparte_3 sito in Roma alla Via Casilina n.1049, di proprietà e gestito all'epoca dei fatti ed a tutt'oggi
[...] dall'odierna convenuta e che ivi ebbero in cura e prestarono assistenza sanitaria al paziente
[...]
(nato in [...] il [...] e deceduto in Roma il 24.05.2019) nel corso della Per_1 degenza ospedaliera/sanitaria come specificata nell'atto di citazione e giusta cartella clinica in atti e quindi, per i fatti illeciti così come narrati nell'atto di citazione de quo e quindi, per aver i sanitari del
di Roma fornito al paziente di cui sopra dal giorno del suo ricovero Controparte_2 Persona_1 del 23.05.2019 presso detta struttura ospedaliera e sino a quello del suo decesso del 24.05.2019 cure mediche inadeguate, incongrue ed intempestive e giusta anche risultanze della consulenza tecnica
d'ufficio medico-legale espletata nel corso del giudizio e per quanto di ragione in favore degli attori e conseguentemente causato sia a tutti gli attori e sia anche allo stesso paziente di cui Persona_1 sopra tutti i danni ingiusti come meglio descritti e specificati nella narrativa dell'atto di citazione;
C) per l'effetto, ed anche ex art.1228 c.c e/o 2049 c.c. , condannare la convenuta , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore e con sede legale in Piazza dei Caprettari 70 - 00186
Roma - C.F./P.Iva: al risarcimento di tutti i danni subiti sia da tutti gli attori e sia dallo P.IVA_1 stesso di cui sopra, danni questi come meglio descritti e specificati nella narrativa Persona_1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e ciò a causa delle illecite condotte dei sanitari del
di Roma come indicate nell'atto di citazione e quindi, per i fatti così come pure Controparte_2 narrati nell'atto di citazione de quo e come accertate anche all'esito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata nel corso del presente giudizio e per quanto di ragione in favore degli attori, e da liquidarsi in favore degli attori, iure proprio, quelli subiti dagli stessi, e iure
2 hereditatis, in loro favore, quali eredi legittimi ed universali del signor di cui sopra, Persona_1 quelli subiti da quest'ultimo e come richiesti nell'atto di citazione, danni questi che il Giudicante andrà ad accertare, riconoscere e quantificare in termini monetari come di giustizia ed anche in via equitativa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Berardino Terra e dell'Avv. Domenico Martinelli, che si dichiarano procuratori antistatari.”
Parte convenuta: “Per tali motivi si chiede il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio e nella qualità di eredi (coniuge e figli) di nato a
[...] Persona_1
NO il 14.10.1941 e deceduto in Roma il 24.05.2019, hanno evocato in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, quale proprietaria del Policlinico di Controparte_4 CP_2
Roma, per ivi sentire accertare la responsabilità della stessa nella causazione dell'evento morte del de cuius occorso in data 24.05.2019 a seguito dell'intervento chirurgico di “impianto di defibrillatore per la risincronizzazione cardiaca (ICD-CRT)” eseguito in pari data, con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis.
A sostegno della domanda parte attrice ha esposto che:
- in data 23.05.2019 veniva ricoverato presso il di Roma Persona_1 Controparte_2 per indicazione ad impianto di CRT-D (defibrillatore impiantabile con possibilità di resincronizzazione cardiaca);
- in data 24.05.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di impianto del CRT-D;
- a seguito dell'intervento, una volta rientrato in reparto di degenza alle ore 14:00 del medesimo giorno, iniziava ad accusare l'insorgenza di dolori forti al fianco destro, ipotensione marcata, sudorazione algida per cui gli veniva somministrata terapia d'urgenza, rilevato versamento pericardico, eseguita paricardiocentesi senza esito positivo per cui veniva prima trasferito in dello stesso nosocomio e poi trasferito presso altro CP_5 nosocomio. Nelle more del trasferimento, le condizioni cliniche del paziente si aggravavano e, nonostante le manovre rianimatorie messe in atto, sopravveniva il decesso alle ore 18:05;
- veniva inviata alla struttura convenuta richiesta di risarcimento dei danni in data
05.01.2020 e in data 15.12.2020, senza esito alcuno;
- anche la mediazione esitava negativamente come da verbale negativo del 25.03.2021.
Gli attori, richiamando la consulenza di parte redatta dal dott. ritengono che Persona_2 sussista il nesso di causalità tra il decesso di e l'intervento chirurgico del Persona_1
24.05.2019 di impianto di CRT-D (defibrillatore impiantabile con possibilità di
3 resincronizzazione cardiaca) presso la struttura sanitaria di Roma in Controparte_2 quanto il quadro di tamponamento cardiaco insorto immediatamente dopo l'intervento era direttamente correlabile ad una perforazione della parete cardiaca durante il posizionamento dell'elettrocatetere (complicazione prevedibile e prevenibile). A seguito del suddetto traumatismo si era prodotto il versamento ematico nel pericardio che ha portato a tamponamento cardiaco e shock cardiaco non recuperabile e a successivo decesso.
Sempre gli attori deducono la violazione del consenso informato non essendo stato il paziente informato delle condizioni di maggiore rischio per l'intervento e derivante dalla concomitante patologie di cui era affetto il AR (età avanzata, recente infarto, cardiomiopatie e broncopneumopatia con dilatazione del ventricolo destro) tanto che se fosse stato correttamente informato del rischio di perforazione avrebbe deciso di non eseguire il suddetto intervento o in subordine di eseguirlo presso una clinica specializzata.
Pertanto, hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale e dinamico relazionale) e iure hereditatis (danno morale e biologico terminale, nonché danno da difetto di consenso informato). In particolare, quanto al danno da difetto di consenso informato, gli attori hanno dedotto che anche in caso di accertamento di corretto trattamento sanitario, la struttura deve rispondere del decesso e del relativo danno biologico subito in conseguenza dell'intervento chirurgico nonché dell'avvenuta privazione della libertà di autodeterminazione del paziente.
2. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l' contestando la Controparte_4 domanda attorea nell'an e nel quantum, di cui ha domandato il rigetto.
In particolare, la struttura ha ribadito l'assenza, nell'atto introduttivo e nella consulenza di parte, di indicazione di errori dei sanitari ovvero di elementi idonei a fondare la responsabilità della convenuta. Nello specifico, la relazione del consulente di parte convenuta confermava che il versamento pericardico, causa del decesso, costituiva complicanza nota in letteratura, non prevedibile né prevenibile, e che dall'esame della cartella clinica non emergevano profili di colpa. Quanto al consenso informato, ha chiarito che la documentazione clinica dimostrava che il paziente fosse stato chiaramente avvertito dei rischi, inclusi versamento pericardico e morte, dichiarando di aver ricevuto informazioni esaurienti.
3. La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU medico-legale e prova testimoniale.
4. All'esito dell'udienza del 22.07.2025 il Giudice, con provvedimento comunicato alle parti il
24.07.2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Nel merito la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
4 6. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel corso dell'anno 2019, soggiace all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge
Gelli Bianco) entrata in vigore il 1°aprile 2017 in quanto, come si vedrà, le censure rilevate nell'ambito della consulenza medico-legale concernono fatti risalenti al 24.05.2019.
In tema di responsabilità civile l'art. 7 L. n. 24/2017 (legge ) prevede una diversa CP_6 qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, peraltro già condivisa dalla precedente evoluzione giurisprudenziale, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda.
Più precisamente, la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato: anche in tale caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30.09.2015, n.
19541).
A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico
(c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile
2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va
5 inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593;
Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche
Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
7. Fatta tale premessa, si osserva come, nel caso di specie, sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo al de cuius e fatti valere iure hereditatis dagli attori, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte degli attori nella loro qualità di soggetti aventi legami qualificati con il paziente.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c. donde
6 l'eccepita prescrizione quinquennale), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e la paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n. 14615/2020).
Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio
(nella specie, il danno morale da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Orbene, nel caso di specie, , e , in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi (coniuge e figli) di , hanno chiesto il risarcimento del Persona_1 danno subito, prospettando una responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale della struttura per aver dato causa alla morte del congiunto . Persona_1
8. La consulenza tecnica d'ufficio.
Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché da quest'ultima possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
Né sono condivisibili le censure di parte convenuta secondo cui i ccttuu avrebbero accertato fatti diversi da quelli dedotti dalle parti attrici nell'atto di citazione introduttivo, eccependo la nullità della CTU nella parte in cui ha evidenziato comportamenti colposi dei medici non censurati dagli attori (non appropriatezza dell'intervento di impianto di crt).
7 A tal riguardo, premesso che con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013), si rammenta che nel caso in cui sia proposta una domanda risarcitoria per inadempimento di un'obbligazione sanitaria, per un verso, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale (Cass. 15/03/2024, n.
7074; Cass. 23/04/2024, n. 10901); per altro verso, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell'attore, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva stante la inesigibilità della individuazione ab initio di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'esperimento probatorio e peritale (Cass. 20/03/2018, n. 6850).
Alla luce delle suesposte considerazioni, emerge l'infondatezza della suddetta eccezione di parte convenuta, dovendosi invece ritenere che l'oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento della responsabilità del convenuto in relazione al danno lamentato dagli attori (morte causata da intervento chirurgico eseguito presso la struttura convenuta) e che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all'accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall'attore.
9. Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai cc.tt.uu., dott.ri Persona_3
(medico legale) e (medico chirurgo specialista in cardiologia), i quali Persona_4 ricostruita la vicenda clinica che ha interessato il hanno espresso delle censure in Per_1 ordine alla scelta del trattamento non indicata nel caso di specie.
Invero, secondo il collegio peritale, l'indicazione all'intervento di impianto ICD-CRT non appariva giustificata. Sul punto, hanno specificato che le linee guida raccomandano tale procedura per pazienti sintomatici con scompenso in ritmo sinusale, QRS superiore a 150 ms e blocco di branca sinistro stabile, dopo almeno tre mesi di terapia farmacologica ottimizzata.
Nel caso di specie, il paziente, pur essendo portatore di una cardiopatia ischemica ad evoluzione dilatativa con disfunzione del ventricolo sinistro, “era in classe NYHA II, era paucisintomatico (solo dispnea per sforzi moderati), aveva un BBS non del tutto stabile con slargamento di base del QRS ai limiti né aveva seguito per tre mesi una terapia medica-farmacologica ottimizzata come indicatogli dalla cardiologa dello stesso ospedale quindici giorni prima dell'intervento.
8 Più in particolare va sottolineato che la durata del QRS – parametro di fondamentale importanza per
l'indicazione all'intervento – risultava nell'ECG effettuato l'8 maggio 2013 di 130 ms (lettura automatica, ai limiti dell'indicazione) ma soprattutto non era presente un vero e proprio BBS, ma solo un EAS (emiblocco anteriore sinistro); nei battiti sinusali il QRS era addirittura inferiore ai canonici
130 ms”.
Lo slargamento del QRS rilevato in ricovero era verosimilmente correlato all'amiodarone, farmaco che altera la conduzione intraventricolare, piuttosto che a una disfunzione correggibile con CRT. Secondo i ccttu “tale improvvisa anomalia era verosimilmente da collegarsi all'amiodarone invece che ad una disfunzione ventricolare vera e propria suscettibile di correzione mediante CRT. Inoltre questo tipo di approccio, piuttosto delicato perché si tratta di posizionare tre elettrodi di cui uno nel seno coronarico (sito anatomico dalle pareti relativamente fragili), richiede una Cont sicura stabilità del che è il presupposto elettrofisiologico indispensabile per rendere utile la terapia di risincronizzazione elettrica”.
Pertanto, sarebbe stato preferibile un aggiustamento farmacologico meno rischioso, ovviamente meno rischioso di quello chirurgico, inclusa la sospensione dell'amiodarone e l'ottimizzazione di ACE-inibitori o l'uso di , farmaco per lo scompenso cardiaco di Per_5 recente utilizzo ma comunque già all'epoca largamente usato nelle strutture specialistiche.
I cc.tt.uu. hanno poi dato atto della completezza del consenso informato in quanto i moduli sottoscritti dal paziente sarebbero stati completi e dettagliati, riportando rischi e incidenze delle complicanze, tra cui versamento pericardico (0,1-0,8%) e mortalità (0,2-0,7%).
In merito alla perforazione cardiaca e la sua successiva gestione – qualificata dagli attori come complicanza prevedibile e prevenibile e da parte convenuta come evento non prevenibile – il collegio peritale ha precisato che si è trattato di una complicanza intrinseca alla procedura, non riconducibile a errore operatorio (“Esiste la possibilità che il danno si autolimiti da solo, se le fibre miocardiche sono elastiche e contrattili da poter da sé richiudere la comunicazione patologica che si crea tra cavità ventricolare e cavità pericardica. In altri casi si può ricorrere ad un intervento cardiochirurgico in emergenza posizionando un patch miocardico, però con incerti risultati. Nella specie la strada chirurgica fu avviata ma non ci fu il tempo di trasferire il paziente in una cardiochirurgia di secondo livello. Infatti il quadro clinico precipitava in poche ore, pur essendo stata tentata una pericardiocentesi (drenaggio temporaneo) per evitare il tamponamento cardiaco definitivo, ciò che costituì la causa prossima di morte per blocco dell'attività di contrazione/rilasciamento dei ventricoli”). La diagnosi di tamponamento è stata formulata in modo tempestivo e corretto;
sono stati adottati gli interventi appropriati (pericardiocentesi e avvio verso cardiochirurgia), ma il quadro clinico è rapidamente precipitato, determinando il decesso. Pertanto, i consulenti tecnici d'ufficio hanno escluso qualsiasi profilo di colpa o omissione nella gestione post-operatoria del paziente.
9 9.1 In risposta ai quesiti, i cc.tt.uu. hanno dato atto della correttezza della diagnosi di
“scompenso cardiaco cronico post-infartuale”, mentre hanno ribadito l'errore nella scelta del trattamento specificando all'uopo che “la scelta chirurgica di impiantare un dispositivo cardiaco di
ICD-CRT non fu corretta perché secondo le linee guida dell'epoca e valide tutt'ora non vi era effettiva indicazione (BBS non stabile). Inoltre il signor non fu indagato adeguatamente perché mancò Per_1 un preciso studio elettrofisiologico ed ecoscopico. Piuttosto che la via chirurgica si sarebbe dovuta percorrere una terapia medica (implementare ACE-inibizione, Entresto e sospensione amiodarone) per tre mesi, poi rivalutare il paziente. Non è stato praticato correttamente perché la patologia del de cuius scompenso cardiaco con ridotta eiezione ventricolare (28-30%) non è stata indagata/curata sufficientemente per mancata ripetizione nel tempo di esami strumentali preliminari (in particolare
ECG), senza implementazione farmacologica.”
In ordine all'esecuzione del trattamento, il collegio peritale ha ribadito che “durante il trattamento chirurgico accadeva una perforazione cardiaca, che in cinque ore circa conduceva al decesso per tamponamento cardiaco massivo con blocco del cuore, come complicanza nota e prevista in letteratura, perciò non imputabile a condotta sanitaria colposa. (…) la complicanza fu prontamente diagnostica in reparto alle ore 14.00 mediante ecoscopia e trattata farmacologicamente. Alle ore 15.50 il paziente fu ritrasferito all' dello stesso nosocomio ma fra le ore 16.00 e le 18.00 il quadro clinico CP_5 precipitava inesorabilmente, nonostante la pericardiocentesi e le manovre rianimatorie.”
Con riguardo al danno, i cc.tt.uu. hanno evidenziato che il trattamento non era specificamente indicato e che il paziente, in base alla sola terapia medica per lo scompenso, avrebbe avuto un'aspettativa di vita pari al 60% per la sua età a fronte dell'impianto del dispositivo per la risincronizzazione del ritmo e la cura dello scompenso, che avrebbe potuto prevenire un rischio per morte improvvisa del 10% annuo, comportando in più un rischio di morte per perforazione durante o a trenta giorni di poco inferiore all'1%. Il paziente era inoltre affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva e da scompenso cardiaco cronico con bassa frazione di eiezione su base ischemica, conseguente a pregresso infarto trattato con angioplastica, condizioni che hanno concorso o coesistito con il decesso, avvenuto per tamponamento cardiaco quale complicanza della perforazione verificatasi durante l'impianto del dispositivo.
9.2 In risposta alle osservazioni critiche di parte attrice concernenti la perforazione cardiaca e la diagnosi di perforazione, il collegio peritale ha replicato che: “(…) come ammesso dagli stessi
CC.TT.PP. nelle loro note critiche, la procedura di impianto del dispositivo cardiaco ICD-CRT era gravata di per sé da una certa percentuale di rischio non eliminabile né riducibile. Inoltre non si può dimostrare che l'operatore sanitario avesse eseguito manovre errate. Infatti non è nota neanche la sede esatta della perforazione, ove non si può escludere che la parete stessa del sito fosse stata fragile o malformata. (…) dall'esame della cartella clinica, risulta che alle ore 14.00 il paziente ebbe un episodio di ipotensione, che in effetti poteva essere ricondotto ad una reazione vagale, la quale per definizione
10 regredisce. Infatti alle ore 14.55-15.05 la pressione era risalita mentre il versamento pericardico, che poteva essere collegato a penetrazione del catetere e non a perforazione, era lieve-moderato e stabile;
inoltre, anche, il dolore al fianco era regredito. Dunque non si configurava un quadro d'emergenza clinica vera e propria;
comunque il paziente fu trasferito alle ore 15.50 (vedi diario infermieristico) ad un reparto di terapia intensiva (UTIC), dove avrebbe potuto essere monitorato e sottoposto ad eventuali procedure invasive. Infatti, in quella sede, dopo l'intubazione, alle 16.30 fu iniziata la pericardiocentesi
(vedi diario infermieristico a pag. 110 della cartella – quindi non dopo le 17.30 come sostenuto dai
CC.TT.PP.), procedura che è indicato eseguire in reparti di terapia intensiva e non di degenza ordinaria. Appare quindi evidente che il quadro clinico si era aggravato fra le 15.05 e le 15.50; la pericardiocentesi iniziava alle 16.30, senza il tempo materiale per attuare un altro trasferimento presso una struttura ospedaliera di secondo livello, che peraltro sarebbe stato molto rischioso. Per tutti questi motivi, dal punto di vista medico-legale si può imputare al soltanto l'errata CP_2 CP_2 indicazione all'impianto del dispositivo cardiaco, in una fase a monte ma decisiva nella catena causale degli eventi.”
In risposta alle osservazioni critiche di parte convenuta concernenti la censura dell'indicazione del trattamento non tempestivamente sollevata da parte attrice, i cc.tt.uu. hanno osservato che “i CC.TT.U. hanno risposto ai quesiti formulati dal Magistrato, tra cui quello specifico riguardante proprio la scelta del trattamento terapeutico (quesiti 2A e 2B). Nel contradditorio peritale, sia oralmente sia tramite le osservazioni preliminari scritte (appositamente concesse dai
CC.T.U.), i CC.TT.PP. di parte attrice hanno mosso la censura sulla mancata indicazione all'impianto del dispositivo ICD-CRT, alla quale i CC.TT.PP. convenuti hanno ritualmente potuto replicare sia all'incontro sia mediante le successive note di lumi e critiche.”
In ordine alla asserita indicazione del trattamento, il collegio peritale ha replicato che “con tale espressione parte convenuta vorrebbe significare che c'era una forte indicazione all'impianto ma non si può concordare con ciò, perché continuano a valere le seguenti argomentazioni: - non era presente un vero e proprio blocco di branca sinistro (BBS) ma un emiblocco anteriore sinistro (EAS); - nei battiti sinusali il QRS era addirittura inferiore ai canonici 130 ms;
- i sintomi erano modesti;
- la terapia farmacologica poteva essere ancora ottimizzata;
- l'indicazione all'impianto del dispositivo è stata inspiegabilmente formulata già il 13 maggio 2019, solo cinque giorni dopo la visita cardiologica in cui invece erano stati consigliati tre mesi di terapia medica. Non si può nemmeno concordare con
l'affermazione “grave peggioramento in occasione del ricovero del 23/5”, perché in cartella risulta chiaramente: - la sintomatologia era invariata, - l'esame obiettivo non rilevava segni di scompenso, - gli esami emato-chimici erano nella norma, - la terapia a base di Triatec era rimasta a dosi minime. Perciò il ricovero era in elezione cioè non d'urgenza. L'unica variazione che si verificava era quella ECGrafica, nella quale comparivano probabili effetti farmacologici dell'amiodarone (sicuramente il prolungamento del PR e del QTc, possibilmente alterazioni del QRS). Per quanto riguarda la “stabilità” del QRS
11 “slargato” non appare del tutto congruo definirla tale (BBS “stabile”) per la sola presenza in due giorni consecutivi, in quanto poteva essere indicato apprezzarla dopo sospensione dell'amiodarone, ottimizzazione della terapia, e comunque in un periodo ancora più prolungato. È noto in pratica clinica che i BBS possono essere intermittenti” addirittura beat-to-beat o apparire e sparire in periodi di settimane/mesi. Per quanto riguarda il blocco AV, questo è invece attribuibile con grande probabilità ad un effetto farmacologico. I riferimenti bibliografici proposti dalla parte convenuta non appaiono del tutto centrati, poiché essi riguardano terapie con ICD e non con CRT. ▪ Cap. 4 Linee Guida: i criteri per l'indicazione ad impianto di CRT non prevedono solo la durata del QRS ma anche la documentata evidenza di una disfunzione del VS severa nonostante l'ottimizzazione della terapia medica. Nel presente caso la disfunzione, oltre ad essere caratterizzata dall'extrasistolia, che avrebbe potuto essere ridotta da terapia, non era adeguatamente fronteggiata da terapia medica ottimizzata come l'ACE- inibitore a dosaggio pieno (ramipril 10 mg/die) oppure l'utilizzo di . L'ottimizzazione della Per_5 terapia medica ha indicazione prioritaria rispetto a qualunque terapia interventistica, quale l'impianto di dispositivi intracardiaci, procedure non prive di rischi intrinseci. ▪ Cap. 5 Amiodarone: il prolungamento del QRS non è un effetto collaterale certo del farmaco, così come lo sono il prolungamento del PR e del QTc, bensì gli effetti ECGrafici del farmaco sono mutevoli da paziente a paziente e prevedono comunque una modificazione dei tempi elettrofisiologici;
pertanto un ricontrollo dell'ECG dopo sospensione del farmaco sarebbe stato prudente ed indicato, anche perché, come già detto, il paziente non era instabile o in pericolo di vita, perciò c'era tempo per ulteriori verifiche. ▪ Cap.
6 BBS non stabile: il concetto di stabilità di un blocco di branca non risulta essere definito con precisione, perciò la persistenza del fenomeno per 24 ore potrebbe essere non considerato parametro di
“stabilità”; infatti è comune esperienza clinica che i BBS possano essere “intermittenti”, sia su scala temporale cortissima (secondi, minuti, addirittura battito per battito) sia su scala temporale più lunga
(settimane, addirittura mesi). Inoltre in linea teorica il BBS può dipendere da fenomeni contingenti, come disionia o stato iperadrenergico. Occorreva quindi una più prolungata osservazione e registrazione di numerosi ECG per statuire la stabilità del BBS. ▪ Cap. 7 Mancato incremento terapeutico con ACE-inibitori ed : detto incremento è previsto dalle linee guida sullo Per_5 scompenso del 2016 (vedi fig. 7-1) ed era mandatorio eseguirlo prima di qualsiasi terapia interventistica;
l'effetto sul BAV di primo grado si sarebbe avuto con la sospensione dell' Parte_4
l'effetto sul BBS poteva essere indiretto. Infatti lo scopo della terapia farmacologica non è quello di ridurre tout court il BBS, che è un epifenomeno, ma quello di migliorare la disfunzione contrattile, cosa che si può verificare ecocardiograficamente. ▪ Cap. 8 Mancata ripetizione nel tempo degli ECG: la semplicità di esecuzione dell'ECG, la sua innocuità e la sua economicità rendono questo esame ripetibile numerosissime volte nel tempo, quindi averne eseguiti due-tre in quindici giorni non è affatto sufficiente per statuire una stabilità di un quadro ECGrafico né è prova di una volontà di verifica prudenziale sull'indicazione all'intervento, che – ripetiamo – poteva essere eventualmente
12 Cont procrastinato. ▪ Cap. 9 Mancanza di studio questo esame non era mandatorio ma avrebbe potuto comunque essere utile ad una più precisa definizione del caso (osservazione di importanza secondaria, ancillare, rispetto alle altre contenute nella relazione).”
In conclusione, il collegio peritale ha ribadito la non indicazione del trattamento chirurgico di impianto di ICD-CRT per tre ragioni fondamentali:
i) mancato tentativo di ottimizzazione, come da linee guida, della terapia medica per due-tre mesi (contrariamente all'indicazione data dalla stessa cardiologa dell'ospedale), tenuto conto della non gravità dei sintomi/segni di scompenso (in realtà il paziente era classe NYHA;
ii) non ricorreva la gravità dei sintomi/segni di scompenso (in realtà il paziente era classe
NYHA 2) né peggioramento della sintomatologia, rimasta lieve-moderata, dalla prima visita (8 maggio 2019) al ricovero (23 maggio 2019) avvenuto in elezione;
iii) non stabilità del BBS, ovvero del QRS > 150 ms, per un periodo di tempo congruo, come da linee guida.
10. Il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno
Sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario sia in tema di responsabilità extra contrattuale, l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale della struttura, come rilevato dalla Corte di
Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o
l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28992).
Nel secondo caso, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, in base alle risultanze istruttorie vengono in rilievo due temi di indagine: (i) se sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta alla convenuta e l'evento dannoso;
(ii) quale sia l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito, e cioè se si tratti dell'evento morte della paziente.
13 Partendo dalla prima questione, vanno fatte alcune precisazioni sul criterio da utilizzare per l'accertamento del nesso causale, fondate sull'esame della giurisprudenza della Corte di cassazione.
È ormai principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del "più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576, Cass. civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581; cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25805/2024; Cass. ord.
n. 5922/2024).
Come più volte chiarito dalla stessa Corte di legittimità, l'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Nel caso in esame, per quanto concerne il nesso causale tra l'inadempimento accertato e l'evento del decesso (lamentato dagli attori), si osserva che l'indicazione all'impianto del dispositivo cardiaco si pone in una fase a monte, ma decisiva nella catena causale degli eventi.
Infatti, la decisione di eseguire il trattamento chirurgico e la sua concreta attuazione rappresentano condizione necessaria: in assenza dell'intervento, il decesso non si sarebbe prodotto. Il paziente, in base alla sola terapia medica per lo scompenso, avrebbe avuto un'aspettativa di vita pari al 60% per la sua età a fronte dell'impianto del dispositivo per la risincronizzazione del ritmo e la cura dello scompenso, che avrebbe potuto prevenire un rischio per morte improvvisa del 10% annuo, comportando in più un rischio di morte per perforazione durante o a trenta giorni di poco inferiore all'1%.
Pertanto, alla luce delle conclusioni del Collegio peritale – condivise dall'odierno decidente –
e applicando il criterio del “più probabile che non”, deve ritenersi provato il nesso causale tra la scelta di procedere all'impianto di ICD-CRT e l'evento morte. Ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno da morte accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente.
Sul punto, si osserva che, sebbene i precedenti morbosi del paziente, si pongano in rapporto di concausa del decesso, si rammenta che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano
14 stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica (Cass. civ. 21602/2025; Cass. civ. 13037/2023;
Cass. civ. 26851/2023).
11. I danni risarcibili
Passando alla disamina dei danni risarcibili, con riguardo alla domanda formulata iure hereditatis dagli odierni attori si rammenta che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. 26/06/2018, n. 16814; Cass. civ. n. 22223/2014 “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione”).
Al fine di supportare la dichiarata qualità di coniuge e figli del de cuius , che Persona_1 tali si sono predicati e qualificati già con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno prodotto la dichiarazione di successione, il certificato di morte, lo stato di famiglia storico e il certificato di famiglia alla data del decesso del (v. docc. contenuti nel file “mareri 2” Per_1 allegato con l'atto introduttivo del giudizio).
Dalla documentazione in esame si evince che era la coniuge di Parte_1 [...]
e e i figli e che alla data del decesso del de cuius solo Per_1 Parte_2 Parte_3 la moglie era con lui convivente.
11.1 Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis, si deve premettere che le espressioni "danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale" non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono, al più, avere un valore descrittivo. Se, infatti, prima della morte si concretizza un danno da invalidità temporanea, esso non è altro che un danno biologico e come tale accettabile secondo gli ordinari criteri della medicina legale. È, poi, possibile che la vittima, prima del decesso, patisca un ulteriore pregiudizio di tipo non patrimoniale e ulteriore rispetto alla invalidità
15 temporanea, determinato dalla consapevolezza di dover morire (c.d. danno morale terminale).
Non è, invece, risarcibile il danno da perdita del diritto alla vita - fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius - per l'impossibilità tecnico-giuridica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: ed invero, finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n.
15350/2015 e Cass. civ., Sez. III, n. 29492/2019).
Non sono inoltre risarcibili il danno esistenziale e da compromissione dell'aspettativa di vita, stante la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento morte verificatasi a quasi due giorni dall'intervento.
Quanto al danno terminale, si osserva che la Corte di cassazione (sez. III civile, sentenza nr.
2118/2019) ha ribadito come la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale.
Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi: il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento dell'animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute) - ha fondamento medico legale;
- consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; - sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, invece: - non ha fondamento medico Legale;
- consiste in un moto dell'animo; - sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.
In definitiva, il c.d. danno terminale ricomprende, al suo interno, sia gli aspetti biologici (c.d. danno biologico terminale) che di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente
(c.d. danno morale terminale o danno da lucida agonia o catastrofale: v. Cassazione 16 febbraio 2023 n. 4998: "In tema di danno non patrimoniale risarcibile, iure haereditatis, in caso di morte causata da un illecito, la tassonomia invalsa che distingue tra varie voci di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche. A tal fine, infatti, ciò che rileva è la reale fenomenologia del pregiudizio ed è sotto tale profilo che, pur nell'unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale, si diversificano le conseguenze dannose risarcibili, le quali, dunque, se effettivamente sussistenti, sono tutte da riconoscere, senza che si verifichi una duplicazione risarcitoria ingiustamente locupletativa. In siffatta prospettiva, la
16 giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 26727/2018; Cass. n. 18056/2019; Cass. n.
21837/2019), assumendo a fondamento la reale fenomenologia dei pregiudizi alla persona, ha comunque tradotto l'anzidetta esigenza meramente descrittiva nei seguenti termini: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima"; vedi
Cass. SU 15350/2015 e Cass., 24 marzo 2011, n. 6754; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632).
Sulla base dei predetti principi si ritiene che non possa essere riconosciuto il c.d. danno biologico terminale, stante il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra l'evento (l'intervento chirurgico del 24.05.2019) e l'evento morte (sempre il 24.05.2019 a distanza di circa quattro ore dal ricovero presso il reparto di degenza). A tal riguardo si rammenta che il danno biologico terminale “di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente “(Cass. civ., sez. III, 08/06/2023,
n. 16272).
Quanto al danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico), occorre ribadire che, affinché tale danno sia risarcibile, è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso.
Nel caso di specie, non si ritiene raggiunta la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso a partire dal trasferimento presso il reparto di degenza. Né assume rilevanza la testimonianza rilasciata dal teste all'udienza del 19.11.2024 (“il Testimone_1
è morto a distanza di poche ore dall'intervento; quando è risalito perché l'hanno riportato in Per_1 camera, eravamo li, lui era cosciente, urlava dal dolore e diceva che stava per morire.”) in contrasto con quanto riportato nella cartella clinica ove emerge che il paziente nel post-intervento sebbene abbia lamentato, dapprima, algia al fianco dx, ha poi riferito la regressione del dolore e le sue condizioni apparivano stazionarie (24/05 ore 14:55 “In attesa di trasferimento in UTIC.
Pz riferisce regressione del dolore al fianco. PA: 110/85 mmHg”. 24/05 ore 15:05 “Condizioni cliniche ed emodinamiche stazionarie. PA: 120/100 mmHg, versamento pericardico stabile all'e.”).
11.2 In ordine alla dedotta violazione del consenso informato lamentata da parte attrice quale danno iure hereditatis, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato
17 del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Come anche recentemente affermato dalla Corte di legittimità (16633/23), “l''inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697
c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus
Cass. n. 24471 del04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del
15/05/2018) ... In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione ─ inadempiente (ex art. 1218 cod. civ.) o colposa (ex art. 2043 cod. civ.) ─ della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi: I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico ─ in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria ─ in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale
18 situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit.).”
Ciò posto in diritto, gli attori deducono la violazione del consenso informato non essendo stato il paziente informato delle condizioni di maggiore rischio per l'intervento e derivante dalla concomitante patologie di cui era affetto il (età avanzata, recente infarto, Per_1 cardiomiopatie e broncopneumopatia con dilatazione del ventricolo destro) tanto che se fosse stato correttamente informato del rischio di perforazione avrebbe deciso di non eseguire il suddetto intervento o in subordine di eseguirlo presso una clinica specializzata.
Inoltre, hanno dedotto che anche in caso di accertamento di corretto trattamento sanitario, la struttura deve rispondere del decesso e del relativo danno biologico subito in conseguenza dell'intervento chirurgico nonché dell'avvenuta privazione della libertà di autodeterminazione del paziente.
Dagli atti di causa è emerso come il paziente ha sottoscritto due moduli di consenso informato sui quali il collegio peritale ha evidenziato “che entrambi risultano regolarmente firmati dal paziente, erano estremamente dettagliati e contenevano tutte le informazioni necessarie riguardo alla procedura, comprese le possibili complicanze con la lora incidenza, fra cui i “versamento ematico nel pericardio” (da 0,1 a 0,8%) ed il possibile decesso (mortalità ospedaliera o a 30 giorni: 0,2-
0,7%).”
È stata inoltre escussa la teste all'udienza del 19.11.2024 secondo la quale “il Testimone_1 giorno prima dell'intervento, verso le ore 13,30-14,00, è entrata una infermiera nella stanza di degenza del al momento c'eravamo io, la moglie del e la figlia l'infermiera gli ha fatto Per_1 Per_1 Parte_2 firmare dei fogli, ricordo che mise più di una firma;
il era spaventato, era la sua prima Per_1 esperienza in ospedale, ha chiesto all'infermiera cosa fossero quei fogli e lei ha risposto che era routine e li doveva firmare. Lui li ha firmati e non ha letto” non fornisce elementi utili per decidere in quanto è la stessa teste a ribadire che il paziente ha firmato i consensi senza leggerli.
A ciò si aggiunga che, stante l'accertamento della responsabilità per decesso, alcun danno biologico può essere risarcito;
né può essere risarcita la lesione del diritto
19 all'autodeterminazione che gli attori pongono quale danno conseguenza in quanto si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se danno risarcibile essendo questo predicabile se, e solo se, a causa del deficit informativo il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
Pertanto, tale posta risarcitoria non può trovare accoglimento.
12. Quanto al risarcimento dei danni iure proprio, va ricordato che da tempo la Suprema Corte, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., secondo la quale nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima primaria, posto che in tal caso il bene attinto dall'illecito trova la sua “copertura” costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. che tutelano l'interesse “all'integrità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia”
(Cass. 8827 e 8828/03).
Con riferimento specifico alla risarcibilità del danno patito dai congiunti della vittima deceduta a seguito del fatto illecito altrui e rispetto all'accertamento del nesso causale tra detto danno e il fatto lesivo, gli stessi giudici di legittimità hanno affermato che in tal caso il medesimo fatto lede in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo parentale, in virtù della semplice considerazione per cui la morte causa non solo il massimo danno configurabile in capo al soggetto direttamente attinto, ma anche – e simultaneamente - l'estinzione del rapporto “parentale” con i congiunti, che quindi a loro volta subiscono, immediatamente e direttamente, la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto, ma consiste in una perdita, nella irreversibile privazione di un valore non economico ma personale, costituito dal rapporto personale con il congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali esse normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono
20 conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Per tale ragione l'onere probatorio grava sul danneggiato e tuttavia anche la gravità delle lesioni e l'intensità del legame parentale possono valere come prova presuntiva del pregiudizio (Cass. 11001/03, 2888/03, 7629/03, 10986/03,
20667/2010), essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle relazioni all'interno della famiglia, specie nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresentativa.
Non occorre, dunque, la specifica enunciazione assertiva dei riflessi per così dire ordinari di tale lesione e può farsi ricorso a presunzioni semplici e al notorio quanto alla prova dei profili oggettivi e soggettivi del pregiudizio normalmente insiti nella perdita di un familiare (Cass.
Civ. sez. III, 4253/12, 7272/12).
Viceversa, rispetto alle conseguenze specifiche ed ulteriori che giustifichino una personalizzazione della liquidazione modulata sulle specifiche, più intense ripercussioni della perdita del congiunto sia in termini di dolore e turbamento soggettivo sia in relazione agli aspetti latu sensu esistenziali, occorre la prova del tipo di rapporto esistente con il defunto, della sua intensità, della sua continuità, delle rispettive abitudini di vita, delle ripercussioni della perdita sulle normali attività quotidiane, sulla vita di relazione e lavorativa, sull'esplicazione della personalità del superstite.
Nessuna presunzione può, tuttavia, essere ammessa rispetto al danno alla salute che i superstiti asseriscano di aver risentito in conseguenza della privazione del rapporto affettivo e solidale con il congiunto, occorrendo, per tale pregiudizio, secondo la definizione offertane dagli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/05, cui è stata riconosciuta portata generale, l'accertamento e la valutazione medico – legali, che ne presuppongono la compiuta allegazione e la dimostrazione attraverso documenti (in primis, referti e certificazioni sanitarie) o testimonianze (che tendenzialmente riguarderanno le manifestazioni esteriori, la sintomatologia delle affezioni fisiche o psichiche).
Venendo, ora, ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio, va ricordato che, in un recente passato, il danno da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristorare lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato
21 dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008, nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n° 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni
Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
26972).
In altri termini, il danno qualificabile come edonistico per la perdita del rapporto parentale (o coniugale) dev'essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio
(dello stesso congiunto). Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude un risarcimento separato ed autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del Giudice di tenere conto, nel caso concreto, di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (Cass. 15491/2014).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono, infatti, le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al
22 danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle
S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06, 13546/06), tenendo conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve, in tal caso, ad una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente ricordato che l'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di
“proporzione” (Cass. 18641/2011).
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal
23 Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni
c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni" (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n.13540 del 17/05/2023).
12.1 Avuto riguardo alle richiamate Tabelle di Roma applicabili alla data della presente pronuncia, considerato il rapporto esistente fra il danneggiato ed i congiunti, l'età del danneggiato (anni 77), l'età della coniuge (anni 65) e l'età dei due figli Parte_1
(anni 43) e (anni 44), la convivenza limitatamente alla Parte_2 Parte_3 coniuge (cfr. certificato di residenza e dichiarazioni della teste secondo cui “al Tes_2 momento dell'intervento il viveva a Leofreni, a via delle Alpi, con la moglie;
i Per_1 Parte_1 figli abitavano uno, a circa 50 metri dall'abitazione dei genitori, l'altra, viveva a Pt_3 Parte_2
Roma”), e il coefficiente per familiari nel nucleo, andranno riconosciuti i seguenti importi:
- € 352.250,60 in favore di;
Parte_1
- € 259.857,00 in favore di;
Parte_2
- € 259.857,00 in favore di . Parte_3
Non sussistono, infatti, dubbi sul fatto che i figli abbiano sofferto per la perdita della loro madre e che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione del decesso della persona cara, il danno c.d. da perdita del rapporto parentale.
Infatti, si deve evidenziare come, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (figli) si possa, sulla base del criterio del id quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario - non dedotti da parte convenuta (v. da ultimo Cass. civ. 3904/2025), fondatamente presumere che i sovra citati attori abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento del congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del caro a loro legato da vincoli di affetto. A tal riguardo, si rammenta che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Cass. civ.
22397/2022 ove la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima;
Cass. civ. n. 3767/2018).
24 Inoltre, con riguardo alla sfera dinamico-relazionale è emerso il cambiamento delle abitudini di vita degli attori in conseguenza del decesso del de cuius (v. testimonianza teste Tes_1
: “dopo la morte del per circa un anno, un anno e mezzo, non hanno più incontrato
[...] Per_1 nessuno;
prima passavamo feste e fine settimana sempre insieme;
ora un po' abbiamo ripreso i contatti, ma non è più come prima”; nonché quella del teste (“è passato circa un anno, un Testimone_3 anno e mezzo, dopo la morte di perché tornassimo a frequentarci con i suoi familiari Persona_1 stretti;
prima ci vedevamo sempre, la domenica, per le feste e via dicendo. Dopo la morte del mia Per_1 sorella e i figli si sono chiusi in sè.”).
Gli importi sopra calcolati, tuttavia, vanno ridotti equitativamente nella misura del 35% in ragione delle rilevanti comorbilità del quale era affetto il de cuius proprio per la considerazione della incidenza delle cause naturali, concomitanti con la causa umana colpevole. Infatti, come accertato dai cc.tt.uu.: “il paziente era affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva e da scompenso cardiaco cronico a bassa frazione di eiezione su base ischemica per un pregresso infarto cardiaco trattato mediante angioplastica, in rapporto di concorso o coesistenza con il decesso avvenuto per tamponamento cardiaco a causa di una complicanza di perforazione durante
l'intervento di impianto del dispositivo.”
Pertanto, in considerazione della riduzione gli importi sopra determinati ascendono rispettivamente:
- € 228.962,89 in favore di;
Parte_1
- € 168.907,05 in favore di;
Parte_2
- € 168.907,05 in favore di . Parte_3
Gli importi sovra calcolati all'attualità devono essere maggiorati degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (24.05.2019), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U.
1712/1995), così giungendo alla somma di € 253.486,99 per , e alla somma di Parte_1
€ 186.998,62 ciascuno per e , con ulteriori interessi al tasso Parte_2 Parte_3 legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
13. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n.
3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
25 Le spese di CTU per come liquidate vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna a pagare: Controparte_4
- in favore di la somma di € 253.486,99 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 iure proprio oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 186.998,62 a titolo di risarcimento del danno Parte_2 iure proprio oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 186.998,62 a titolo di risarcimento del danno iure Parte_3 proprio oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a rifondere le spese di lite a parte attrice nella misura di € Controparte_4
29.193,00 per il presente giudizio, oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge nonché rimborso delle spese vive (contributo unificato e marca da bollo) ove corrisposte con distrazione a favore degli avv.ti Berardino Terra e Domenico Martinelli dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Roma, 11.12.2025
IL GIUDICE
Lucia UN
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