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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.520/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 11/06/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. AMATUCCI Alessandra Via C. Pavese 5 – SPINETOLI (AP)
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o INPA Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 11/06/2025
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Con ricorso depositato in data 03/07/2024 facendo seguito alla Parte_1 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per aver diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 L.18/80. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Il Giudice con provvedimento in data 25/10/2024 riteneva di dover disporre il rinnovo della CTU nominando all'uopo il Dott. . Persona_1
Mutata la persona del Giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, all'odierna udienza dopo la discussione, la controversia, istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
*** Il C.T.U. nominato, Dott. , sulla base della documentazione sanitaria in Persona_1 atti e dell'accertamento psico-fisico diretto ha stabilito che la ricorrente risulta affetta da: “Fibrosi cistica del pancreas in forma completa ad espressione respiratoria e digestiva, Stato depressivo” Il Consulente ha svolto le seguenti considerazioni: “Il quadro patologico della ricorrente è espressione della Fibrosi cistica con espressione digestiva da insufficienza pancreatica con episodi e soprattutto pneumopatica con grave insufficienza respiratoria necessitante di O2 terapia e NIV notturna oltre sedute fisioterapiche respiratorie giornaliere;
da segnalare le frequenti riacutizzazioni polmonari necessitanti di antibiotico terapia EV, sempre complicata vista la Diatesi trombofilica;
nel ricovero del Dicembre 2024 episodio di sub occlusione intestinale;
ultima TAC Agosto 2024 mostra incremento Bronchiectasie lobo polmonare dx;
grave anche la condizione psicopatologica”. Ed ha concluso che la ricorrente è da considerare soggetto invalido al 100% con necessità di assistenza continua perché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dalla revisione in data 27/06/2023. Tali conclusioni, sono pienamente condivise dall'odierno giudicante, in quanto adeguatamente motivate. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Va di conseguenza dichiarata in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per avere diritto alla indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. L.18/80, con decorrenza dalla revisione in data 27/06/2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come al dispositivo. Le spese della CTU espletata in fase di ATP, liquidate con separato decreto e poste temporaneamente a carico della parte ricorrente, come quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
2 Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
Dichiara che è persona in condizioni di invalidità civile al 100% e Parte_1 con necessità di assistenza continua a decorrere dalla revisione in data 27/06/2023. Per l'effetto condanna l al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità CP_1 di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 con la decorrenza di cui sopra. Condanna altresì l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre 15% rimborso forfetario CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU espletata in fase di CP_1
Accertamento Tecnico Preventivo, già liquidate con separato decreto e poste temporaneamente a carico di parte ricorrente, nonché quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, liquidate con separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 11/06/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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