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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14314 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 55550/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio del 15 ottobre 2025 assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55550/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...], il [...]; Parte_1 [...]
, nata in [...], il [...]; Parte_2 [...]
, nato in [...], il [...], tutti elettivamente Parte_3 domiciliati in Foggia, Viale degli Aviatori n. 21, presso lo studio dell'Avv. Francesca Pia, dalla quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei Ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza e la sommarietà della cognizione della causa de qua: riconoscere e dichiarare, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge, il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti in forza delle circostanze documentate ed esposte nella narrativa del presente atto, da intendersi richiamate nelle presenti conclusioni,
e, per l'effetto, ordinarsi al e/o ad ogni altra competente Autorità Controparte_1 amministrativa e consolare di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni
e comunicazioni di legge […] col favore delle spese di giudizio';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che Ecc.mo Tribunale 1 adito voglia 1) Inammissibilità\infondatezza della domanda 2) Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino italiano Persona_1 nato il [...] a [...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il ed il chiedendo, in Controparte_1 Controparte_2 via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità\infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dai costituiti per violazione dell'art. 281 duodecies, comma quarto, cod. CP_3 proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare deve altresì osservarsi che i tentativi di presentazione della domanda posti in essere da parte dei ricorrenti, debitamente documentati in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al CP_1 convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso,
Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite,
24 agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 0_0 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 15 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio del 15 ottobre 2025 assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55550/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...], il [...]; Parte_1 [...]
, nata in [...], il [...]; Parte_2 [...]
, nato in [...], il [...], tutti elettivamente Parte_3 domiciliati in Foggia, Viale degli Aviatori n. 21, presso lo studio dell'Avv. Francesca Pia, dalla quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei Ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza e la sommarietà della cognizione della causa de qua: riconoscere e dichiarare, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge, il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti in forza delle circostanze documentate ed esposte nella narrativa del presente atto, da intendersi richiamate nelle presenti conclusioni,
e, per l'effetto, ordinarsi al e/o ad ogni altra competente Autorità Controparte_1 amministrativa e consolare di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni
e comunicazioni di legge […] col favore delle spese di giudizio';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che Ecc.mo Tribunale 1 adito voglia 1) Inammissibilità\infondatezza della domanda 2) Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino italiano Persona_1 nato il [...] a [...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il ed il chiedendo, in Controparte_1 Controparte_2 via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità\infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dai costituiti per violazione dell'art. 281 duodecies, comma quarto, cod. CP_3 proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare deve altresì osservarsi che i tentativi di presentazione della domanda posti in essere da parte dei ricorrenti, debitamente documentati in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al CP_1 convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso,
Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite,
24 agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 0_0 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 15 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino