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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/06/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1195/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. CASSI' C.F._2
DANIELE giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 13 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in PIAZZA ROMA N.9 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SANFILIPPO
DARIO giusta procura in atti.
(C.F. ), e, per essa, la procuratrice rappresentato e Parte_3 P.IVA_2 Pt_4
difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall'avv. ANZA' MARIO, giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 4.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 283/2023 con la quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione al d.i. n.1468/14 notificato ad istanza di Controparte_2
Gli appellanti hanno esposto:
- che la aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo iscritto Controparte_3
n.1468/14 avverso esso , quale debitore principale, e la , quale fideiussore, per Pt_1 Parte_2
l'importo complessivo di €. 98.420,28, di cui €. 64.379,35 per saldo del c/c n. 135259 alla data del
30.06.2013, “oltre interessi convenzionali al tasso di mora del 13,0000% annuo a partire dal 1.7.2013 e sino al soddisfo e comunque non oltre il limite del tasso soglia di cui alla l. 108/96” ed €. 34.040,93 per saldo del c/c n. 2496 alla data del 30.9.2013 “oltre interessi convenzionali al tasso di mora del 7,7500%
annui a partire dal 1.10.2013 e sino all'effettivo soddisfo e comunque non oltre il limite del tasso soglia di cui alla l. 108/96”, oltre interessi e spese;
- di avere proposto opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, articolando una serie di motivi;
pagina 2 di 13 - che si era costituita la banca opposta per chiedere il rigetto dell'opposizione;
- che in corso di causa il Giudice concedeva la chiesta provvisoria esecutività del d.i. opposto ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.;
- che si era costituita con comparsa ex art.111 cpc e, per essa, la mandataria , Parte_3 Pt_4
quale cessionaria del credito;
- che, previa mancata adesione alla proposta transattiva formulata dal Giudice ed a seguito del rigetto della richiesta di ctu contabile, la causa veniva decisa con la sentenza n. 283/2023 con la quale il
Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il D.I. n. 1468/2014 del 18.9.2014
del Tribunale di Ragusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo, e condannava essi opponenti al pagamento delle spese processuali.
A sostegno del proposto appello e hanno posto i seguenti motivi: Parte_1 Parte_2
1) la carenza di legittimazione attiva di e, per l'effetto, di , atteso che la Parte_3 Pt_4
produzione documentale non sarebbe sufficiente a provare la titolarità del credito ceduto;
2) la decadenza della banca dalla facoltà di agire nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e l'ammissibilità e tempestività della relativa eccezione proposta in seno alla memoria ex art.183, c.VI, n.1,
cpc;
3) la mancata prova del credito relativamente al c/anticipi n. 2496 (ex c/c ord. n.1182, a sua volta ex c/c ord. 524), attesa l'incompleta produzione degli estratti conto;
4) la pattuizione, sempre con riferimento al c/anticipi indicato al superiore punto 3), di interessi superiori a quelli soglia ex L.108/96;
5) l'illegittima variazione in pejus delle condizioni economiche da parte della banca in violazione dell'art.
pagina 3 di 13 Gli appellanti hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di
Catania, in riforma della sentenza impugnata:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia legittimazione attiva di di
[...]
e per l'effetto di nell'ambito del presente procedimento per carenza di prova in Parte_3 Pt_4
ordine alla titolarità del credito derivante dal detto contratto di mutuo in causa;
- in subordine, in via principale per il fideiussore, accertare e dichiarare la tempestività dell'eccezione di
cui all'art. 1957 c.c. e, pertanto, accertare e dichiarare la decadenza della banca dal diritto di reclamare
il pagamento dell'obbligazione di garanzia avverso gli asseriti garanti/fideiubenti del sig. , ai Pt_1
sensi dell'art. 1957 co I c.c. e, per l'effetto, liberare il fideiussore da qualsivoglia obbligazione di
pagamento nei confronti della odierna appellata;
in ordine al rapporto di c/ anticipi n. 2496
- accertare e dichiarare che il credito reclamato dalla banca nel provvedimento monitorio opposto in
ordine al saldo di cui al rapporto di anticipazioni codificato con il n. 2496, non sussiste per difetto di
prova e, per l'effetto, liberare gli odierni appellanti da qualsivoglia obbligazione di pagamento;
- in subordine, accertare e dichiarare che la pattuizione del 04.07.2003 e del 14.01.2010, violano il
disposto di cui alla L. 108/1996, e per l'effetto, si chiede voler concedere CTU tecnico contabile volta a
riliquidare in ordine ai quesiti formulati in narrativa.
In ordine al rapporto di c/c n. 135259 (ex c/c n. 157424):
- accertare e dichiarare l'illegittimità della variazione in pejus delle condizioni economiche da parte
della banca, in quanto in violazione dell'art. 118 TUB e, per l'effetto, si chiede voler concedere CTU
tecnico contabile volta a riliquidare in ordine ai quesiti formulati in narrativa.
pagina 4 di 13 Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, nonché del giudizio di primo grado in
favore dello scrivente procuratore che si qualifica antistatario. Salvis Iuribus”.
Si sono costituiti in giudizio la e , quale Controparte_4 Pt_4
procuratrice di per contestare la fondatezza dell'appello, del quale hanno chiesto il Parte_3
rigetto.
Con ordinanza del 14.2.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo
149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Esaminando i motivi seguendo l'ordine sopra calendato questa Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice
ha ritenuto che la documentazione allegata all'atto di intervento di fosse sufficiente a Parte_3
provare la titolarità del credito in capo a detta cessionaria.
Sul punto il primo Giudice ha così motivato: “Quanto infine all'eccepito difetto di legittimazione
[...]
quale procuratrice di a intervenire nel presente giudizio per omessa Pt_4 Parte_3
prova della vantata cessione pagina 10 di 11 del credito litigioso, l'eccezione non appare meritevole di
accoglimento. Va infatti osservato che la società ha documentato la pubblicazione dell'avviso della
cessione, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (cfr. G.U.R.I.
parte II n. 147 del 14.12.2019, in atti, nella quale si espone che la cessione ha avuto ad oggetto “tutti i
crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari). In particolare, i
Crediti ceduti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di
credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 e il 2018. In particolare, è stata oggetto di
pagina 5 di 13 cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la Banca Cedente alla data dell'1
gennaio 2019”, atta certamente a comprendere il credito sub iudice) , dovendosi condividere
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti
da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la
titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una
specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (Cass. Civ., sez. III, n. 15884/2019 e successive conformi)”.
Secondo gli appellanti il primo Giudice avrebbe errato non avendo la cessionaria versato in atti l'atto di cessione del credito e si sarebbe ingiustificatamente disallineato dalla costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, secondo la quale produzione della on sarebbe idonea ad individuare i CP_5
crediti oggetto di cessione.
Il motivo è infondato e va respinto.
Premesso che gli appellanti non hanno mai contestato l'esistenza dell'atto di cessione in blocco ex art.58
TUB, bensì soltanto il difetto di prova in ordine all'inclusione tra i crediti ceduti di quello vantato nei loro confronti, va richiamato il più recente e condivisibile orientamento della Corte di cassazione che,
confermando quanto già sostenuto dal Tribunale di Ragusa, ha affermato che “in caso di cessione di
crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli
rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale,
può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione,
pagina 6 di 13 laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza
tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete
(così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023)” (v. Cass. 28790/24).
Aderendo al superiore indirizzo, rileva questa Corte come l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.147/19, il cui testo è stato sopra trascritto, provi pianamente l'inclusione tra i crediti ceduti anche di quello nei confronti degli odierni appellanti, facendo esso espresso riferimento ai “(i)
finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 e il 2018.
In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la
Banca Cedente alla data dell'1 gennaio 2019”.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice
ha ritenuto tardiva e, come tale, inammissibile l'eccezione di decadenza della fideiussione ex art.1957 cc.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Nel caso che occupa non è contestato che la eccezione di decadenza ex art.1957 cc sia stata sollevata per la prima volta in seno alla memoria ex art.183, c.VI, cpc.
Da ciò consegue l'assoluta correttezza della pronuncia di inammissibilità resa dal primo Giudice.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, l'art. 1957 cc configura un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che la stessa deve essere sollevata nel rispetto dei termini preclusivi fissati dal codice di rito che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si esauriscono con l'atto di citazione in opposizione (v.
Cass. 14194/22; Cass. 8989/2012; Cass.1613/1963, Corte App. Milano 21.4.2022; Trib. Roma 11.5.2022
secondo cui "La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono
essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel
giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue
pagina 7 di 13 che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può
eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore
principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad
invocare l'invalidità del contratto di fideiussione").
Nessun dubbio, quindi, in punto alla tardività e conseguente inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art.1957 cc.
A ciò, per mera completezza di analisi, si aggiunge, in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione.
Osserva, in proposito, questa Corte che, nel caso di specie, il contratto di fideiussione sottoscritto dalla obbliga la garante a “pagare alla Banca quanto dovuto immediatamente, a semplice richiesta Parte_2
scritta …”, trattandosi, quindi, a fronte della espressa previsione della solidarietà tra garante e garantito,
di semplice clausola solve et repete (v., da ultimo, Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, n.1163/2024).
Ed invero, deve ritenersi – in conformità all'orientamento della Suprema Corte - che l'art.1957 c.c.,
nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito,
in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può
costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn.
25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della pagina 8 di 13 garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957
cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a
prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione
del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e
quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale
collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo
decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come
“fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito
(e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà,
più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento
nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a
una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che
una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il
creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di
pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al
giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la
stipulazione della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010; v. anche Cass. 16825/16 e, da ultimo, Cass.
835/25).
In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta”, abbiano voluto escludere la decadenza con pagina 9 di 13 la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Deve, dunque, escludersi che sia intervenuta l'estinzione della garanzia per effetto del disposto dell'art.1957 cc sul rilievo che, fatta la detta comunicazione al debitore principale ed ai fideiussori ed evitata, così, ogni decadenza, per le successive iniziative recuperatorie (nella specie, avviate con il ricorso monitorio depositato nel 2014) valga il termine ordinario decennale di prescrizione stante quanto previsto dall'ultimo comma della norma citata.
E' chiaro, peraltro, che sussistendo il vincolo della solidarietà tra debitore principale e fideiussori e non risultando previsto il beneficio dell'escussione ex art.1944 cc, “qualora il creditore abbia
tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in
base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto
termine, anche nei confronti del debitore principale” (v. Cass. 24296/17).
Con il terzo motivo gli appellanti si sono doluti del mancato accoglimento dell'eccezione di carenza documentale con riguardo al c/a n. 2496 (ex c/c ord. n.1182, a sua volta ex c/c ord. 524).
In particolare, gli opponenti, pur rilevando l'integrale produzione della documentazione contrattuale,
hanno evidenziato la incompletezza degli estratti conto, che sono stati prodotti a decorrere da quello al
31.3.2005 a fronte di un rapporto acceso il 4.7.2003; incompletezza che, in ossequio alla giurisprudenza dominante, avrebbe imposto il rigetto della domanda avanzata dalla banca.
Il motivo non appare fondato e va rigettato, apparendo del tutto corretta e condivisibile la motivazione svolta dal primo Giudice, il quale si è espresso nei seguenti termini: “Ulteriormente infondata, siccome
smentita documentalmente, è la censura avanzata dagli attori con riguardo al conto anticipi e basata
sulla presupposta mancanza degli estratti conto dal terzo trimestre 2003 (coincidente con la data di
pagina 10 di 13 stipula del contratto) e fino al IV trimestre del 2004. Come infatti risulta dal primo degli estratti conto
prodotti dalla banca, la prima movimentazione di detto rapporto risale 10.06.2005 (ed è infatti contenuta
nell'estratto conto del 30.6.2005), ed è confermata dalla circostanza che, nel medesimo estratto conto, al
31.03.2005 il saldo contabile era zero. In ogni caso, la riferita contestazione è inaccoglibile atteso che
parte attrice non ha provato l'esistenza di un saldo diverso risultante da precedenti accrediti”.
Nella specie, si è in presenza di un rapporto che, seppure acceso nel luglio 2003, alla data del primo estratto conto prodotto dalla banca (quello al 31.3.2005) presentava un saldo zero. Ciò, condividendo il ragionamento del primo Giudice, dimostra, salvo prova contraria che avrebbero dovuto fornire gli appellanti, che sino alla data del citato estratto conto non vi era stata alcuna movimentazione, con l'ulteriore ed ovvia conseguenza che la mancanza degli estratti conto dalla data di apertura del rapporto sino al IV trimestre del 2004 risulta del tutto irrilevante.
Sempre con riferimento al c/a n.2496 gli appellanti, con il quarto motivo, hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto il motivo di opposizione con il quale era stata denunciata la pattuizione di interessi oltre le soglie fissate ex L.108/96.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Ed invero, per come emerge chiaramente dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dall'atto di citazione in appello, gli appellanti per sostenere la pattuizione di interessi usurari hanno proceduto alla sommatoria del tasso contrattualmente fissato e delle CMS.
Tale “modus operandi” non appare, per vero, corretto.
Ed invero, trattandosi di contratto acceso in epoca antecedente all'entrata in vigore del D. L.185/08 per verificare se il TEG superi il tasso soglia previsto per il periodo di riferimento occorre adeguarsi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.16303/18,
secondo cui “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in
pagina 11 di 13 vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2
del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in
base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso
effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto
massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS
soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti
ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS
rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Secondo il Supremo Collegio occorre, quindi: 1) verificare il rispetto della soglia dell'usura procedendo al confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (c.d.
), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle;
2)
accertare, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso rispetto alla e confrontarlo con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (); 3) escludere un supero delle soglie di legge qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla sia inferiore rispetto a tale;
4) ove dovesse, invece, accertarsi il detto superamento, ridurre il tasso, nel singolo trimestre interessato, entro il limite del tasso soglia come sopra individuato.
Tenuto conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza da ultimo citata, va esclusa qualunque ipotesi di usura.
pagina 12 di 13 Con il quinto motivo, infine, gli appellanti hanno denunciato l'illegittima variazione in pejus delle condizioni economiche da parte della banca in violazione dell'art. 118 TUB con riferimento al c/c n.
135259 (ex c/c n. 157424).
Il motivo incontro lo sbarramento fissato dall'art.345 cpc e deve essere dichiarato inammissibile, in quanto mai proposto in primo grado e formulato per la prima volta nell'atto di citazione in appello.
Per le superiori ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.283/23 del Tribunale di Ragusa.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti degli appellati liquidate, in favore di ciascuno, in €.10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
9.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
118 TUB con riferimento al c/c n. 135259 (ex c/c n. 157424).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1195/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. CASSI' C.F._2
DANIELE giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 13 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in PIAZZA ROMA N.9 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SANFILIPPO
DARIO giusta procura in atti.
(C.F. ), e, per essa, la procuratrice rappresentato e Parte_3 P.IVA_2 Pt_4
difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall'avv. ANZA' MARIO, giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 4.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 283/2023 con la quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione al d.i. n.1468/14 notificato ad istanza di Controparte_2
Gli appellanti hanno esposto:
- che la aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo iscritto Controparte_3
n.1468/14 avverso esso , quale debitore principale, e la , quale fideiussore, per Pt_1 Parte_2
l'importo complessivo di €. 98.420,28, di cui €. 64.379,35 per saldo del c/c n. 135259 alla data del
30.06.2013, “oltre interessi convenzionali al tasso di mora del 13,0000% annuo a partire dal 1.7.2013 e sino al soddisfo e comunque non oltre il limite del tasso soglia di cui alla l. 108/96” ed €. 34.040,93 per saldo del c/c n. 2496 alla data del 30.9.2013 “oltre interessi convenzionali al tasso di mora del 7,7500%
annui a partire dal 1.10.2013 e sino all'effettivo soddisfo e comunque non oltre il limite del tasso soglia di cui alla l. 108/96”, oltre interessi e spese;
- di avere proposto opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, articolando una serie di motivi;
pagina 2 di 13 - che si era costituita la banca opposta per chiedere il rigetto dell'opposizione;
- che in corso di causa il Giudice concedeva la chiesta provvisoria esecutività del d.i. opposto ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.;
- che si era costituita con comparsa ex art.111 cpc e, per essa, la mandataria , Parte_3 Pt_4
quale cessionaria del credito;
- che, previa mancata adesione alla proposta transattiva formulata dal Giudice ed a seguito del rigetto della richiesta di ctu contabile, la causa veniva decisa con la sentenza n. 283/2023 con la quale il
Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il D.I. n. 1468/2014 del 18.9.2014
del Tribunale di Ragusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo, e condannava essi opponenti al pagamento delle spese processuali.
A sostegno del proposto appello e hanno posto i seguenti motivi: Parte_1 Parte_2
1) la carenza di legittimazione attiva di e, per l'effetto, di , atteso che la Parte_3 Pt_4
produzione documentale non sarebbe sufficiente a provare la titolarità del credito ceduto;
2) la decadenza della banca dalla facoltà di agire nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e l'ammissibilità e tempestività della relativa eccezione proposta in seno alla memoria ex art.183, c.VI, n.1,
cpc;
3) la mancata prova del credito relativamente al c/anticipi n. 2496 (ex c/c ord. n.1182, a sua volta ex c/c ord. 524), attesa l'incompleta produzione degli estratti conto;
4) la pattuizione, sempre con riferimento al c/anticipi indicato al superiore punto 3), di interessi superiori a quelli soglia ex L.108/96;
5) l'illegittima variazione in pejus delle condizioni economiche da parte della banca in violazione dell'art.
pagina 3 di 13 Gli appellanti hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di
Catania, in riforma della sentenza impugnata:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia legittimazione attiva di di
[...]
e per l'effetto di nell'ambito del presente procedimento per carenza di prova in Parte_3 Pt_4
ordine alla titolarità del credito derivante dal detto contratto di mutuo in causa;
- in subordine, in via principale per il fideiussore, accertare e dichiarare la tempestività dell'eccezione di
cui all'art. 1957 c.c. e, pertanto, accertare e dichiarare la decadenza della banca dal diritto di reclamare
il pagamento dell'obbligazione di garanzia avverso gli asseriti garanti/fideiubenti del sig. , ai Pt_1
sensi dell'art. 1957 co I c.c. e, per l'effetto, liberare il fideiussore da qualsivoglia obbligazione di
pagamento nei confronti della odierna appellata;
in ordine al rapporto di c/ anticipi n. 2496
- accertare e dichiarare che il credito reclamato dalla banca nel provvedimento monitorio opposto in
ordine al saldo di cui al rapporto di anticipazioni codificato con il n. 2496, non sussiste per difetto di
prova e, per l'effetto, liberare gli odierni appellanti da qualsivoglia obbligazione di pagamento;
- in subordine, accertare e dichiarare che la pattuizione del 04.07.2003 e del 14.01.2010, violano il
disposto di cui alla L. 108/1996, e per l'effetto, si chiede voler concedere CTU tecnico contabile volta a
riliquidare in ordine ai quesiti formulati in narrativa.
In ordine al rapporto di c/c n. 135259 (ex c/c n. 157424):
- accertare e dichiarare l'illegittimità della variazione in pejus delle condizioni economiche da parte
della banca, in quanto in violazione dell'art. 118 TUB e, per l'effetto, si chiede voler concedere CTU
tecnico contabile volta a riliquidare in ordine ai quesiti formulati in narrativa.
pagina 4 di 13 Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, nonché del giudizio di primo grado in
favore dello scrivente procuratore che si qualifica antistatario. Salvis Iuribus”.
Si sono costituiti in giudizio la e , quale Controparte_4 Pt_4
procuratrice di per contestare la fondatezza dell'appello, del quale hanno chiesto il Parte_3
rigetto.
Con ordinanza del 14.2.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo
149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Esaminando i motivi seguendo l'ordine sopra calendato questa Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice
ha ritenuto che la documentazione allegata all'atto di intervento di fosse sufficiente a Parte_3
provare la titolarità del credito in capo a detta cessionaria.
Sul punto il primo Giudice ha così motivato: “Quanto infine all'eccepito difetto di legittimazione
[...]
quale procuratrice di a intervenire nel presente giudizio per omessa Pt_4 Parte_3
prova della vantata cessione pagina 10 di 11 del credito litigioso, l'eccezione non appare meritevole di
accoglimento. Va infatti osservato che la società ha documentato la pubblicazione dell'avviso della
cessione, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (cfr. G.U.R.I.
parte II n. 147 del 14.12.2019, in atti, nella quale si espone che la cessione ha avuto ad oggetto “tutti i
crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari). In particolare, i
Crediti ceduti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di
credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 e il 2018. In particolare, è stata oggetto di
pagina 5 di 13 cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la Banca Cedente alla data dell'1
gennaio 2019”, atta certamente a comprendere il credito sub iudice) , dovendosi condividere
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti
da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la
titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una
specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (Cass. Civ., sez. III, n. 15884/2019 e successive conformi)”.
Secondo gli appellanti il primo Giudice avrebbe errato non avendo la cessionaria versato in atti l'atto di cessione del credito e si sarebbe ingiustificatamente disallineato dalla costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, secondo la quale produzione della on sarebbe idonea ad individuare i CP_5
crediti oggetto di cessione.
Il motivo è infondato e va respinto.
Premesso che gli appellanti non hanno mai contestato l'esistenza dell'atto di cessione in blocco ex art.58
TUB, bensì soltanto il difetto di prova in ordine all'inclusione tra i crediti ceduti di quello vantato nei loro confronti, va richiamato il più recente e condivisibile orientamento della Corte di cassazione che,
confermando quanto già sostenuto dal Tribunale di Ragusa, ha affermato che “in caso di cessione di
crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli
rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale,
può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione,
pagina 6 di 13 laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza
tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete
(così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023)” (v. Cass. 28790/24).
Aderendo al superiore indirizzo, rileva questa Corte come l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.147/19, il cui testo è stato sopra trascritto, provi pianamente l'inclusione tra i crediti ceduti anche di quello nei confronti degli odierni appellanti, facendo esso espresso riferimento ai “(i)
finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 e il 2018.
In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la
Banca Cedente alla data dell'1 gennaio 2019”.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice
ha ritenuto tardiva e, come tale, inammissibile l'eccezione di decadenza della fideiussione ex art.1957 cc.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Nel caso che occupa non è contestato che la eccezione di decadenza ex art.1957 cc sia stata sollevata per la prima volta in seno alla memoria ex art.183, c.VI, cpc.
Da ciò consegue l'assoluta correttezza della pronuncia di inammissibilità resa dal primo Giudice.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, l'art. 1957 cc configura un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che la stessa deve essere sollevata nel rispetto dei termini preclusivi fissati dal codice di rito che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si esauriscono con l'atto di citazione in opposizione (v.
Cass. 14194/22; Cass. 8989/2012; Cass.1613/1963, Corte App. Milano 21.4.2022; Trib. Roma 11.5.2022
secondo cui "La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono
essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel
giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue
pagina 7 di 13 che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può
eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore
principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad
invocare l'invalidità del contratto di fideiussione").
Nessun dubbio, quindi, in punto alla tardività e conseguente inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art.1957 cc.
A ciò, per mera completezza di analisi, si aggiunge, in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione.
Osserva, in proposito, questa Corte che, nel caso di specie, il contratto di fideiussione sottoscritto dalla obbliga la garante a “pagare alla Banca quanto dovuto immediatamente, a semplice richiesta Parte_2
scritta …”, trattandosi, quindi, a fronte della espressa previsione della solidarietà tra garante e garantito,
di semplice clausola solve et repete (v., da ultimo, Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, n.1163/2024).
Ed invero, deve ritenersi – in conformità all'orientamento della Suprema Corte - che l'art.1957 c.c.,
nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito,
in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può
costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn.
25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della pagina 8 di 13 garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957
cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a
prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione
del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e
quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale
collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo
decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come
“fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito
(e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà,
più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento
nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a
una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che
una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il
creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di
pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al
giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la
stipulazione della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010; v. anche Cass. 16825/16 e, da ultimo, Cass.
835/25).
In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta”, abbiano voluto escludere la decadenza con pagina 9 di 13 la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Deve, dunque, escludersi che sia intervenuta l'estinzione della garanzia per effetto del disposto dell'art.1957 cc sul rilievo che, fatta la detta comunicazione al debitore principale ed ai fideiussori ed evitata, così, ogni decadenza, per le successive iniziative recuperatorie (nella specie, avviate con il ricorso monitorio depositato nel 2014) valga il termine ordinario decennale di prescrizione stante quanto previsto dall'ultimo comma della norma citata.
E' chiaro, peraltro, che sussistendo il vincolo della solidarietà tra debitore principale e fideiussori e non risultando previsto il beneficio dell'escussione ex art.1944 cc, “qualora il creditore abbia
tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in
base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto
termine, anche nei confronti del debitore principale” (v. Cass. 24296/17).
Con il terzo motivo gli appellanti si sono doluti del mancato accoglimento dell'eccezione di carenza documentale con riguardo al c/a n. 2496 (ex c/c ord. n.1182, a sua volta ex c/c ord. 524).
In particolare, gli opponenti, pur rilevando l'integrale produzione della documentazione contrattuale,
hanno evidenziato la incompletezza degli estratti conto, che sono stati prodotti a decorrere da quello al
31.3.2005 a fronte di un rapporto acceso il 4.7.2003; incompletezza che, in ossequio alla giurisprudenza dominante, avrebbe imposto il rigetto della domanda avanzata dalla banca.
Il motivo non appare fondato e va rigettato, apparendo del tutto corretta e condivisibile la motivazione svolta dal primo Giudice, il quale si è espresso nei seguenti termini: “Ulteriormente infondata, siccome
smentita documentalmente, è la censura avanzata dagli attori con riguardo al conto anticipi e basata
sulla presupposta mancanza degli estratti conto dal terzo trimestre 2003 (coincidente con la data di
pagina 10 di 13 stipula del contratto) e fino al IV trimestre del 2004. Come infatti risulta dal primo degli estratti conto
prodotti dalla banca, la prima movimentazione di detto rapporto risale 10.06.2005 (ed è infatti contenuta
nell'estratto conto del 30.6.2005), ed è confermata dalla circostanza che, nel medesimo estratto conto, al
31.03.2005 il saldo contabile era zero. In ogni caso, la riferita contestazione è inaccoglibile atteso che
parte attrice non ha provato l'esistenza di un saldo diverso risultante da precedenti accrediti”.
Nella specie, si è in presenza di un rapporto che, seppure acceso nel luglio 2003, alla data del primo estratto conto prodotto dalla banca (quello al 31.3.2005) presentava un saldo zero. Ciò, condividendo il ragionamento del primo Giudice, dimostra, salvo prova contraria che avrebbero dovuto fornire gli appellanti, che sino alla data del citato estratto conto non vi era stata alcuna movimentazione, con l'ulteriore ed ovvia conseguenza che la mancanza degli estratti conto dalla data di apertura del rapporto sino al IV trimestre del 2004 risulta del tutto irrilevante.
Sempre con riferimento al c/a n.2496 gli appellanti, con il quarto motivo, hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto il motivo di opposizione con il quale era stata denunciata la pattuizione di interessi oltre le soglie fissate ex L.108/96.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Ed invero, per come emerge chiaramente dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dall'atto di citazione in appello, gli appellanti per sostenere la pattuizione di interessi usurari hanno proceduto alla sommatoria del tasso contrattualmente fissato e delle CMS.
Tale “modus operandi” non appare, per vero, corretto.
Ed invero, trattandosi di contratto acceso in epoca antecedente all'entrata in vigore del D. L.185/08 per verificare se il TEG superi il tasso soglia previsto per il periodo di riferimento occorre adeguarsi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.16303/18,
secondo cui “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in
pagina 11 di 13 vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2
del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in
base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso
effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto
massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS
soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti
ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS
rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Secondo il Supremo Collegio occorre, quindi: 1) verificare il rispetto della soglia dell'usura procedendo al confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (c.d.
), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle;
2)
accertare, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso rispetto alla e confrontarlo con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (); 3) escludere un supero delle soglie di legge qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla sia inferiore rispetto a tale;
4) ove dovesse, invece, accertarsi il detto superamento, ridurre il tasso, nel singolo trimestre interessato, entro il limite del tasso soglia come sopra individuato.
Tenuto conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza da ultimo citata, va esclusa qualunque ipotesi di usura.
pagina 12 di 13 Con il quinto motivo, infine, gli appellanti hanno denunciato l'illegittima variazione in pejus delle condizioni economiche da parte della banca in violazione dell'art. 118 TUB con riferimento al c/c n.
135259 (ex c/c n. 157424).
Il motivo incontro lo sbarramento fissato dall'art.345 cpc e deve essere dichiarato inammissibile, in quanto mai proposto in primo grado e formulato per la prima volta nell'atto di citazione in appello.
Per le superiori ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.283/23 del Tribunale di Ragusa.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti degli appellati liquidate, in favore di ciascuno, in €.10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
9.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
118 TUB con riferimento al c/c n. 135259 (ex c/c n. 157424).