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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/05/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, Parte_1
con il proc. dom. avv. Ilario Giangrossi
- attore in opposizione a decreto ingiuntivo -
e
, con il proc. dom. Controparte_1
avv. Luigi Scarpa
- convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n.1744/2023 del 20.6.2023 il Tribunale di Genova
ingiungeva a di pagare a l'importo di euro 507.921,93 oltre Parte_1 CP_1
interessi e spese di procedura, Iva e accessori di legge, quale corrispettivo in tesi dovuto secondo le previsioni di contratto di assicurazione concluso tra le parti in
1 relazione all'attività di spedizioniere svolta da per gli anni 2021-22 Parte_1
e 2022-23.
Nel ricorso monitorio aveva esposto che la pretesa economica azionata CP_1
era correlata alla previsione contrattuale del diritto a conguaglio del premio di assicurazione, da calcolare sul fatturato noli relativo alle merci assicurate nel periodo di vigenza del contratto.
proponeva tempestiva opposizione, evidenziando che i parametri di Parte_1
calcolo del premio, utilizzati da controparte, erano errati in quanto consideravano l'intero fatturato noli senza detrarre, come invece in tesi dovuto, il fatturato relativo ai clienti che avevano provveduto alla autonoma copertura assicurativa delle spedizioni, circostanza che avrebbe escluso la copertura assicurativa c.d. per conto da parte di , e così il diritto alla quota parte del premio. CP_1
A ulteriore motivo di opposizione, poi, evidenziava il fatto che nel Parte_1
corso degli anni il prezzo dei noli, e conseguentemente il fatturato di Parte_1
era vertiginosamente aumentato (quasi decuplicato), senza che a detta
[...]
circostanza conseguisse un incremento dei traffici di trasporto gestiti (rimasti costanti nel numero) e, conseguentemente, senza che si determinasse in concreto un aumento del rischio coperto dal contratto di assicurazione;
nonostante ciò, per effetto del criterio di calcolo del premio di assicurazione dovuto, agganciato al fatturato noli, l'importo del premio era aumentato ingiustificatamente e senza correlazione al rischio assicurato. Pertanto, in tesi, la previsione contrattuale relativa al calcolo dell'importo del premio di assicurazione era da considerare vessatoria e, così, nulla.
2 Su detti presupposti, dunque, domandava la revoca del decreto Parte_1
opposto.
si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto le tesi di CP_1
controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
* * * * *
Premesso che
- risulta irrilevante ai fini della decisione la documentazione (atto giudiziario della difesa di in diverso giudizio, ove detta parte avrebbe sviluppato CP_1
interpretazione del contratto di assicurazione in tesi difforme rispetto a quella svolta nella presente sede) di cui parte opponente chiede la produzione con correlata istanza di rimessione in termini: è del tutto evidente che non CP_1
è vincolata, nel presente giudizio, a interpretazione contrattuale eventualmente difforme proposta in differente giudizio;
peraltro, anche secondo l'allegazione di parte opponente, nel diverso giudizio avrebbe argomentato in CP_1
ordine ai presupposti per la sussistenza di copertura assicurativa c.d. “per conto”, e dunque in ordine a questione del tutto diversa, come meglio esposto in prosieguo, rispetto a quella rilevante ai fini della decisione della presente controversia;
considerato che
- il contrasto in essere tra le parti nel presente giudizio verte sulla difforme interpretazione del contratto di assicurazione intercorso tra le stesse;
- si tratta, pacificamente, di contratto di assicurazione per il trasporto delle merci - stipulato dalla per la propria attività di vettore e/o Parte_1
3 spedizioniere - avente decorrenza dal 15.3.2018 al 15.3.2019 con previsione di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta nel termine di trenta giorni prima a mezzo lettera raccomandata (cfr. doc.1 di parte opposta);
- in particolare, detto contratto prevede 4 distinte sezioni relative ai diversi tipi di rischio assicurati (sezione 1 per la responsabilità civile dell'operatore di trasporto multimodale;
sezione 2 per la responsabilità dello spedizioniere doganale;
sezione 3 in relazione ai danni per conto degli aventi diritto nei trasporti terrestri, e dunque relativi a merci in relazione alle quali l'assicurato
“abbia ricevuto ordine scritto di provvedere all'assicurazione per conto sulle
merci stesse”; sezione 4 in relazione ai danni per conto degli aventi diritto nei trasporti marittimi e aerei);
- le sopra richiamate sezioni (ciascuna con l'indicazione del proprio oggetto di assicurazione e relativi massimali di garanzia e franchigie) ripercorrono la distinzione - comune in materia di trasporti - tra il rischio tipico dello spedizioniere/vettore (contrattualmente responsabile per la perdita della merce) e il rischio connesso alla qualità di proprietario dei beni trasportati e,
dunque, considerato indipendentemente dalle vicende del contratto di trasporto, rischio che fa capo alla condizione dominicale rispetto ai beni trasportati, e in relazione al quale si prevede la possibilità (per il vettore) di realizzare una tutela assicurativa “per conto” del proprietario dei beni;
- alla successiva sezione 5, denominata “norme comuni a tutte le sezioni che
precedono”, il contratto sviluppa previsioni in ordine a merci escluse dall'assicurazione (carte valori, monete, animali vivi, veicoli, prodotti
4 farmaceutici et similia), delinea i profili di validità territoriale e temporale dell'assicurazione, disciplina la facoltà di disdetta (art.5.9: “facoltà di
recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni”) e la durata della polizza e il tacito rinnovo, e infine indica le modalità di “calcolo e
regolazione del premio” stabilendo, all'art.5.12, che “il premio per le
garanzie prestate con la presente polizza è calcolato applicando il tasso finito
dello 0,74% sul Fatturato Noli annuo della Spettabile Contraente (al netto di
IVA), preventivato per la presente annualità assicurativa in € 7.500.000,00.
All'inizio del periodo assicurativo il contraente versa un premio annuo a
deposito, che deve intendersi minimo e comunque acquisito dagli assicuratori
di € 55.500,00, così convenzionalmente ripartito e suddiviso … [con imputazione e suddivisione dell'importo complessivo tra le varie sezioni e tipologie di assicurazione] … alla fine dell'annualità si procederà al
conguaglio del premio tra il premio risultante dall'effettivo Fatturato Noli
della contraente e il premio già incassato dagli assicuratori … agli effetti
della determinazione del conguaglio, la contraente si impegna a comunicare
alla società il fatturato noli definitivo relativo alle merci assicurate. Gli
assicuratori si riservano il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali
la contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie”;
- ciò posto, è del tutto evidente che ai fini della presente decisione occorre determinare se il Fatturato - che costituisce il parametro di calcolo del Pt_2
conguaglio premio - debba essere unitariamente considerato oppure, secondo la tesi di parte opponente, “scorporato” secondo il concreto venire in rilievo,
5 nelle singole ipotesi di spedizione/trasporto, di tutte le coperture assicurative
(sia del rischio dello spedizioniere sia “per conto) ovvero solo della copertura del rischio dello spedizioniere, in quanto i proprietari della merce abbiano provveduto ad autonoma assicurazione della merce non demandando allo spedizioniere la conclusione di un contratto “per conto”;
- al riguardo, la lettura del contratto non offre alcun elemento concreto che consenta di ritenere che le parti abbiano inteso regolare il pagamento del premio di assicurazione considerando la diversa incidenza, nel concreto sviluppo dell'attività di e dunque nel relativo fatturato, di Parte_1
trasporti di merce assicurata anche “per conto” o meno;
- infatti, nonostante il contratto preveda una distinta imputazione del “deposito premio annuo” tra le varie sezioni di rischio, detta distinzione non risulta seguire alcun apprezzabile criterio di imputazione, e certamente non una imputazione fondata sulla concreta operatività, nei vari casi di trasporto, di un'assicurazione della merce “per conto”; per converso, è del tutto evidente il fatto che, a termini di contratto, l'assicurazione del rischio dello spedizioniere/vettore opera in relazione a tutti i casi di trasporto operato (e relativo fatturato) e che il parametro di calcolo del conguaglio premio,
costituito dal fatturato noli, è di natura tale da non essere immediatamente rappresentativo della eventuale incidenza della presenza o meno di un contratto di assicurazione “per conto”;
- a ben vedere, deve affermarsi il fatto che proprio la natura intrinseca, e generale, del parametro utilizzato (il fatturato noli dello spedizioniere/vettore,
6 senza ulteriori specificazioni) risulta incompatibile con la pretesa di non considerare i fatturati relativi alla merce non assicurata “per conto”, atteso il fatto che in tali casi comunque opera la copertura del rischio dello spedizioniere/vettore, così che non considerandosi, secondo la tesi di parte opponente, i fatturati relativi ai trasporti di merce senza assicurazione “per conto”, si giungerebbe alla inverosimile previsione di trasporti assicurati di fatto senza corrispettivo;
- risulta pertanto infondata la tesi di parte opponente della necessità di un diverso calcolo del conguaglio premio che non tenga conto dei trasporti senza assicurazione “per conto”;
- parimenti infondata è la tesi della nullità della clausola relativa al calcolo del conguaglio premio perché la stessa non avrebbe tenuto conto, nel tempo, della maggiorata incidenza del costo noli nella determinazione del fatturato di
[...]
a rischio invariato;
Pt_1
- trattasi di tesi infondata in quanto 1) il riferimento, operato da parte opponente, al ricorrere di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto (cfr. pag.15 dell'atto di citazione), ove voglia intendersi ancorato alle previsioni e disposizioni del Codice del Consumo, risulta irrilevante dato che pacificamente la non assume nel caso in Parte_1
esame la veste di consumatore;
2) la clausola in questione, peraltro non riconducibile a quelle di cui all'art.1341c.c., risulta debitamente approvata specificamente per iscritto;
3) la clausola in esame non risulta in sé illecita o tale da determinare l'illiceità o la nullità parziale o totale del contratto di
7 assicurazione in quanto: a) il criterio di calcolo utilizzato per la determinazione del premio risulta lecito e in sé non pregiudizievole per l'assicurato, anche alla luce della facoltà per lo stesso di recedere dal contratto in ogni momento con brevissimo preavviso;
b) nel caso concreto in esame non risulta provato che il valore della merce sia rimasto invariato al variare del costo noli, così che non si può affermare che si sia verificato un ingiustificato incremento del premio di assicurazione in riferimento al rischio assicurato;
c)
risultano inconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati da parte opponente a sostegno della propria tesi, dato che riguardano clausole di delimitazione dell'oggetto del contratto (con conseguente abbattimento del rischio assicurato) e non, come nel caso in esame, l'incidenza variabile del criterio di calcolo del premio di assicurazione sul rapporto rischio/premio, in una condizione di pacifico e non contestato equilibrio sinallagmatico al momento della stipulazione (e della rinnovazione annuale e con facoltà di
disdetta in ogni momento) del contratto di assicurazione;
variabilità che,
salvo situazioni estreme che non si rinvengono nel caso in esame, risulta ammissibile nell'ambito di contratti aleatori come quello di assicurazione;
- va peraltro osservato che le previsioni contrattuali risultano del tutto aderenti al principio, espresso da SS.UU.n.4631/07, secondo il quale i meccanismi di determinazione del premio di assicurazione, che prevedano un anticipo e un conguaglio, devono “consentire l'adeguamento del premio all'effettivo rischio
che le parti non erano in grado di stabilire al momento della sottoscrizione
del contratto o all'inizio del periodo assicurativo”: nel caso in esame, infatti,
8 all'inizio del rapporto assicurativo le parti non sono in grado di determinare il numero dei trasporti che saranno assicurati, e legittimamente hanno individuato come parametro finale di determinazione quello del fatturato noli del trasportatore/spedizioniere, elemento evidentemente indicativo del volume dei trasporti e del conseguente rischio assicurato;
con la precisazione che proprio la facoltà di recesso in ogni momento da parte dell'assicurato costituisce elemento “regolatore” di ogni possibile squilibrio economico e contrattuale derivante dalla eventuale inappropriata e sopravvenuta incidenza di qualsiasi fattore economico sull'importo del fatturato e sulla conseguente determinazione del premio di assicurazione;
l'opposizione merita integrale rigetto.
L'esito processuale evidenzia la soccombenza di parte opponente, con conseguente statuizione in punto spese di lite in relazione al giudizio di opposizione, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1744/2023 del 20.6.2023 del Tribunale di Genova;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite relative Parte_1 CP_1
al giudizio di opposizione;
spese che - in applicazione in applicazione dello scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00 del regolamento recante la
9 determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. 10.3.2014) - si liquidano nei valori medi in relazione al procedimento di mediazione in € 4.111,00 per compensi ed €
273,28 per esborsi, e in relazione al giudizio di opposizione in € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 8.5.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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