Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4779/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.4779/2024, promossa con ricorso depositato il 16/11/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...], residente a [...]
(Codice Fiscale: ), cittadino italiano, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Frontello
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], residente a [...]
(Codice Fiscale: ), cittadina italiana, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio De Vincenti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a TE GL (VA) il 28 giugno 2008,
(anno 2008 atto nr. 1 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni: Per_
nato a [...] in data [...].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/11/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina1 di 4
Il figlio , di sette anni, resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato abitativamente presso la madre.
Egli già vive stabilmente con la madre, ma il IG. lo vede quotidianamente Pt_1 poiché lo prende a scuola alle ore 16 e lo tiene sino all'ora di cena.
Stante la tenera età del figlio e la non attuale abitudine a dormire fuori casa, i
Ricorrenti concordano sul fatto di prevedere un diritto di visita, nei termini indicati nelle conclusioni, che per i primi tre mesi non comporti anche il pernotto nei week end e che per i tre mesi successivi preveda la sola notte del sabato, onde consentire al minore di abituarsi gradualmente alla situazione ed alla nuova realtà abitativa e famigliare del padre.
Quanto al mantenimento del figlio minore, viene concordato nella misura di Euro
200,00= mensili da parte del padre, il quale comunque frequenta il minore quotidianamente, ha lasciato la casa coniugale alla moglie con conseguente necessità di reperire altra sistemazione definitiva ed i relativi costi di mutuo/locazione ed è gravato mensilmente dai suddetti finanziamenti.
*** *** ***
Sulla casa coniugale
Nella casa coniugale sita in TE GL (Va) - Via Don Zenoni n.
1 - di proprietà di entrambi i coniugi, resterà la IG.ra . Pt_2
Il IG. si impegna a trasferire alla IG.ra , che espressamente accetta, Pt_1 Pt_2 la propria quota indivisa pari al 50% della appresso indicata unità immobiliare: in Comune di TE GL, Sez. censuaria di , a parte dello Parte_3 stabile sito in Via Don Carlo Zenoni n.1, la porzione immobiliare costituita da appartamento posto al piano secondo composto da cucina, soggiorno, bagno, atrio, disimpegno e loggia, il tutto identificato all'Ufficio del Territorio di Varese come segue.
Catasto dei Fabbricati – Sez. BO Foglio 10 con la particella n.133 Sub. 5, Via Don Carlo
Zenoni n.1, p.T-1-2, cat. A/3, Cl.6, vani 3,5 – R.C. € 151,84; coerenze da nord in senso orario: scala di accesso, prospetto su particelle 270, 268,130, 266,262, 261 e 260. Oltre alla proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dello stabile di cui fa parte la porzione immobiliare ai sensi dell'art.1117 c.c.
L'unità immobiliare è pervenuta ai IG.ri e con atto di Parte_2 Parte_1 compravendita a ministero notaio Dott.ssa , dell'11.5.2004 n. 79490 di rep.; Persona_2 registrato a NO (VA) il 26.5.2004 al n.663.
Il trasferimento della sopra indicata quota avverrà senza il pagamento di alcuna indennità compensativa trattandosi di cessione immobiliare tra coniugi e che pagina2 di 4 conseguentemente detto accordo è stato pattuito per assicurare il mantenimento del figlio, ovvero in ragione e a definizione di ogni partita dare avere pendente tra gli stessi. Tale trasferimento sarà effettuato con successivo atto notarile. Le spese e le eventuali imposte afferenti a tale atto – fatta salva, infatti, la previsione dell'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa, di cui all'art.19 L.74/1987 - saranno sostenute integralmente dalla IG.ra . Pt_2
Con riferimento all'esenzione appena menzionata ed in ossequio alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21 giugno 2012, le parti esplicitano che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile per la proficua regolamentazione-risoluzione-definizione della crisi coniugale.
** *** **
E perciò, riassumendo: Per_
° il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
° la casa coniugale, sita a TE GL in Via Don Carlo Zenoni nr. Per_ 1, verrà assegnata alla IG.ra , che la abiterà con il figlio , e che riceverà Parte_2 la quota del 50% oggi di proprietà del IG. Pt_1
° il padre, in ragione della cessione immobiliare in parola, verserà a titolo di Per_ contributo al mantenimento del minore l'importo di Euro 200,00= mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese. Il contributo verrà versato entro il giorno 5 del mese ed andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_
° il padre continuerà a prendere a scuola alle ore 16 e lo terrà con sé fino al tardo pomeriggio e potrà stare con il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo consenso della madre;
in mancanza di tale assenso, potrà comunque vedere il figlio minore due week alternati al mese, decorrenti dal venerdì alle ore 16,00= sino alla domenica alle ore
21,00 - senza pernotto per i primi tre mesi e con il pernotto solo di sabato per i successivi tre mesi, quindi con rientro alle ore 21,00 quando non starà a dormire dal papà - nonché un giorno in settimana, possibilmente il giovedì dalle ore 16,00= fino alle ore 21,00. Il padre potrà inoltre trascorrere il Natale con il figlio ad anni alterni con la madre, che in tal caso trascorrerà la vigilia con il bambino, e viceversa;
lo stesso dicasi per l'ultimo dell'anno e capodanno. Il IG. trascorrerà altresì il giorno di Pasqua con il figlio Pt_1 ad anni alterni con la IG.ra , che starà con il bambino il lunedì dell'Angelo, e Pt_2 viceversa, nonchè due settimane di vacanza (anche non consecutive) durante il periodo estivo, previa comunicazione reciproca dei coniugi del piano vacanze entro il 31 maggio, pagina3 di 4 e fermi i limiti del pernotto per il corrente anno.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in TE GL in data 28.06.2008, con atto trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di TE GL (anno 2008 atto nr. 1 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03
s.m.i.
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