Sentenza 11 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2019, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OC AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2017 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha richiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Vanessa Luperi che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. OC AL, a mezzo del difensore Vanessa Luperi, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la condanna del Tribunale di Firenze alla pena di un anno di reclusione in ordine al delitto di simulazione di reato ex art. 367 e 61 n. 9, cod. pen. Al ricorrente, in particolare, è stato contestato di aver presentato, quale pubblico ufficiale in quanto carabiniere in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Firenze Uffizi, plurime denunce, non trasmesse all'autorità giudiziaria ma registrate nella banca dati delle forze di polizia, con cui affermava di essere stato vittima di clonazione delle targhe della propria autovettura, ciò al fine di non subire le conseguenze di violazioni amministrative al codice della strada contestategli.
2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.
2.1. Vizi di motivazione e violazione dell'art. 367 cod. pen. in quanto le denunce presentate erano inverosimili, tanto che il Comandante della Stazione dei Carabinieri che ebbe a trasmettere la notizia di reato aveva sin da subito ipotizzato il delitto in capo al OC, avendo effettuato indagini solo su costui. Le denunce, inoltre, sono state presentate dal OC, soggetto non autorizzato in quanto mero agente di polizia giudiziaria, a se stesso e mai inoltrate all'autorità giudiziaria, rappresentando l'esistenza di un reato per il quale era prevista la querela di parte non sussistente;
le denunce risultano anche non essere state firmate da OC né come denunciante né come ricevente ma solo inserite nell'archivio informatico da parte di un soggetto non identificato.
2.2. Vizio di motivazione in ordine al ritenuto elemento soggettivo. Il ricorrente aveva provveduto ad effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative comminate, circostanza che faceva ritenere illogico il riferimento della Corte territoriale alla possibilità che le false denunce - venuto meno lo scopo secondo cui la condotta era stata realizzata per evitare di pagare le relative sanzioni - fossero finalizzate a scongiurare altri effetti sfavorevoli connessi alla decurtazione dei punti sulla patente;
circostanza smentita dal fatto che, avvenuto il pagamento, non è stato effettuato alcun ricorso amministrativo. Ciò consente di sostenere che non vi fosse alcun movente rispetto alla condotta che si ipotizza essere stata posta in essere da parte del ricorrente.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'art. 367 cod. pen. in quanto il ricorrente nelle denuncie si definisce parte offesa del delitto di truffa, reato procedibile a querela mai presentata, circostanza che non consente di ritenere sussistente il delitto di simulazione di reato.
2.4. Violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in quanto la Corte d'appello si è limitata a confermare la sentenza di primo grado nel cui dispositivo non era indicata la quantificazione della pena con conseguente nullità della sentenza ex art. 546 cod. proc. pen.
2.5. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
2.6. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alle denegate attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. In ordine al primo ed al terzo motivo con i quali si deduce complessivamente l'inidoneità della denuncia ad attivare le indagini e conseguentemente ad integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 367 cod. pen., si deve osservare che, la falsa denuncia che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni (Sez. 6, n. 48440 del 11/12/2012, P.G. in proc. Monforte, Rv. 2541231). Rettamente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto che la denuncia del ricorrente, il cui contenuto è stato direttamente inserito all'interno del sistema informativo a disposizione di tutte le forze di polizia (seppur presentata dal medesimo soggetto ricevente e non abilitato alla relativa acquisizione in quanto agente di polizia giudiziaria), non è stata ritenuta inverosimile, tanto da essere idonea ad attivare le indagini perché tesa a rappresentare la commissione del reato in realtà inesistente. Irrilevante è la circostanza che il Comandante della Stazione presso cui il ricorrente prestava il proprio servizio avesse potuto avvedersi della falsità di tale denuncia dirigendo nell'immediatezza le indagini nei confronti di costui, in quanto, non essendo tale condotta palesemente inverosimile, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. (Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, Orru', Rv. 260455). La segnalazione con cui è stata denunciata la avvenuta clonazione della targa del proprio mezzo da parte di terzi soggetti, condotta simulatoria era idonea a sollecitare ed attivare le indagini da parte della polizia giudiziaria, che potevano prendere immediata cognizione del contenuto della notizia immessa all'interno del sistema informativo, in quanto rappresentava la perpetrazione da parte di ignoti del delitto di falso in certificazione amministrativa di cui agli artt.482, 477 cod. pen. (Sez. 5, n. 46326 del 06/11/2007, Cappello, Rv. 238891; Sez. 2, n. 9337 del 29/02/1988, La Tela, Rv. 179205), delitto procedibile d'ufficio. Da quanto sopra consegue che tale condotta non può ritenersi integrare una denuncia per truffa che, in assenza di querela sarebbe stata inidonea a consentire l'inizio di attività d'indagini, tanto conformemente a quanto da questa Corte evidenziato in ordine alla non configurabilità del delitto di simulazione di reato quando la perseguibilità d'ufficio del reato oggetto della denuncia simulata sia stata esclusa e la querela non sia stata presentata (Sez. 6, n. 13109 del 21/01/2009, Lodeserto, Rv. 243126).
3. Infondata risulta la censura che nega la sussistenza dell'elemento soggettivo avendo la Corte territoriale fatto riferimento, anche alla luce delle coincidenti condotte tese ad elidere gli effetti delle infrazioni al codice della strada pedissequamente enunciate, ai motivi che avevano spinto il ricorrente ad effettuare tali false denunce, tenuto comunque conto che per l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di simulazione di reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato, risultando invece irrilevante il movente del delitto (Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261417); principio di diritto che depone per la irrilevanza di quanto in questa sede dedotto, implicante valutazioni in fatto non consentite, in ordine all'asserita estraneità alla condotta addebitata, ricostruita con logicità e completezza da parte dei giudici di merito.
4. Privo di pregio poi risulta quanto dedotto in ordine alla mancata enunciazione della quantificazione della pena nel dispositivo della sentenza, tenuto conto che, dalla visione del dispositivo letto in udienza, che costituisce, unitamente alla motivazione della sentenza, un unitario provvedimento, la pena risulta chiaramente indicata, dovendosi attribuire alla rilevata aporia il carattere di mero errore materiale in tal senso integrato.
5. In ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come ormai pacificamente enunciato da questa Corte, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se ne preclude la deduzione per la prima volta in cassazione, essendo tale disposizione già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).
6. Sempre a mente degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di specifica deduzione formulata in sede di gravame quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche, preclusa risulta la questione connessa alla omessa motivazione (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso