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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/09/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2254/2025 promossa da:
C.F. ), di seguito, per brevità, Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Pt_1 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BIANCHI MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso la società , ut sopra, adiva il Tribunale in epigrafe svolgendo nei confronti Pt_1 della resistente le ss. domande:
IN VIA PRINCIPALE: Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. accertare e dichiarare che il contratto preliminare di compravendita del 29 maggio 2024 tra
e la è Parte_1 Controparte_2 risolto di diritto per effetto dell'inadempienza contrattuale di quest'ultima;
2. condannare la - P.IVA – C.F. Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 5 -– corrente a CA al Campo (Va) in Via Amalfi n. 11 – pec: C.F._1
– al pagamento della somma non versata di € 6.000,00 oltre IVA per i titoli di Email_1 cui al contratto preliminare di compravendita, oltre gli interessi di mora ex d.lgs n. 231/02;
3. condannare la Ditta Individuale all'immediato rilascio dell'immobile di Controparte_2 proprietà della sito a RA EM (Va) in Parte_1
Via 1° Maggio n. 20;
4. accertare e dichiarare il diritto di - a mente del Parte_1 contratto preliminare di compravendita - a trattenere tutte le somme versate dalla ditta resistente sia a titolo di caparra che di acconto prezzo;
5. condannare la Ditta Individuale SGARLATO alle spese di lite oltre rimborso forfettario CP_2 spese generali ed oneri di legge, a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 cpc.
In via istruttoria come in atti.
A fondamento delle stesse deduceva quanto segue:
1) di essere proprietaria di un immobile sito a RA EM (Va) in Via 1° Maggio n. 20, comprendente un capannone con uffici disposto su più livelli, con annesso box e area pertinenziale il tutto individuato nei registri censuari di detto Comune e più precisamente:
- Foglio 8 particella 947 sub 1 categoria D/1 rendita € 10643,66;
- Foglio 8 particella 947 sub 2 categoria C/6 rendita € 117,70;
2) che con contratto preliminare di compravendita del 29 maggio 2024, la società ricorrente prometteva di vendere detto immobile alla ditta individuale - P.IVA – C.F. Controparte_2 P.IVA_2
– corrente a CA al Campo (Va) in Via Amalfi n. 11 – pec: C.F._1
(docc. nn. 1-2); Email_1
3) il contratto di preliminare di compravendita prevedeva un prezzo pari ad € 382.000,00
(trecentottantaduemila/00) oltre IVA di cui:
€ 36.000,00 (trentaseimila/00) versati contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita a titolo di caparra confirmatoria;
€ 66.000,00 (sessantaseimila/00) in n. 11 (undici) rate trimestrali anticipate di € 6.000,00 (seimila/00) a partire dal 01 ottobre 2024 sino al 01 aprile 2027;
pagina 2 di 5 € 280.000,00 (duecentottantamila/00) a titolo di saldo prezzo al momento dell'atto definitivo di compravendita da stipularsi entro e non oltre la data del 01 luglio 2027;
4) che contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita la società ricorrente immetteva nella detenzione e possesso dell'immobile la ditta promissaria acquirente;
5) che all'esito delle reiterate richieste rimaste prive di riscontro, in data 24 aprile 2025 a mezzo comunicazione via pec inviata dalla ricorrente, nel rimarcare il mancato versamento della rata trimestrale scadente il 01 aprile 2025, significava la risoluzione del contratto per grave inadempimento, invitando la ditta promissaria acquirente a concordare modalità e termini per la restituzione dell'immobile (doc.n 3), senza ottenere alcun riscontro.
Formatosi il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi né comparsa.
Essendo la causa matura per la decisione il Giudice invitava la ricorrente a precisare le proprie conclusioni.
La ricorrente si riportava alle conclusioni sopra esposte e chiedeva che la causa venisse decisa con sentenza.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto
ha documentato la conclusione del preliminare di compravendita (doc. 1) recante le Pt_1 pattuizioni sopra esposte.
A fronte di tale impegno assunto dalla parte resistente spettava a quest'ultima dimostrare l'esistenza di eventuali eventi estintivi/modificativi del credito azionato (“nelle obbligazioni diverse da quelle di
"facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica.“, Cass. sez. III, Ord, n. 3689 del 13/02/2025, ex multis).
Le parti hanno convenuto la decadenza del termine del debitore per l'ipotesi di inottemperanza all'obbligo di pagamento delle rate trimestrali anticipate di euro 6 mila e la conseguente risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni convenute (art. 2).
pagina 3 di 5 La ricorrente si è avvalsa di tale facoltà attraverso la comunicazione inviata al resistente, senza ricevere risposta né la riconsegna del bene.
Richieste economiche
In ragione di quanto previsto dall'art. 2, lett. b), del contratto, sussiste il diritto della ricorrente a ritenere le somme ricevute sinora ed a ottenere dalla resistente il pagamento dell'ultima rata inadempiuta prima della risoluzione del contratto pari ad euro 6.000,00 oltre IVA oltre gli interessi di mora ex d.lgs n. 231/02 dalla scadenza convenuta fino al saldo.
Rilascio dell'immobile
Per effetto della risoluzione del contratto – ed in conformità a quanto previsto da quest'ultimo – il resistente va condannato a restituire l'immobile in oggetto libero da persone e cose a favore della ricorrente.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico della resistente nella misura che si liquida come da dispositivo con distrazione dell'importo a favore del procuratore della ricorrente in quanto antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, dichiara risolto il contratto in oggetto per fatto e colpa della parte resistente;
2) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a trattenere le somme percepite in relazione a tale rapporto;
3) Condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente euro 6.000,00 oltre IVA oltre gli interessi di mora ex d.lgs n. 231/02 dalla scadenza prevista dal contratto fino al saldo;
4) Condanna parte resistente al rilascio a favore della ricorrente dell'immobile in questione, libero pagina 4 di 5 da persone e cose;
5) Condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente, distraendole a favore del difensore di quest'ultima in quanto antistatario, le spese di lite liquidate in euro 3.400,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2254/2025 promossa da:
C.F. ), di seguito, per brevità, Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Pt_1 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BIANCHI MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso la società , ut sopra, adiva il Tribunale in epigrafe svolgendo nei confronti Pt_1 della resistente le ss. domande:
IN VIA PRINCIPALE: Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. accertare e dichiarare che il contratto preliminare di compravendita del 29 maggio 2024 tra
e la è Parte_1 Controparte_2 risolto di diritto per effetto dell'inadempienza contrattuale di quest'ultima;
2. condannare la - P.IVA – C.F. Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 5 -– corrente a CA al Campo (Va) in Via Amalfi n. 11 – pec: C.F._1
– al pagamento della somma non versata di € 6.000,00 oltre IVA per i titoli di Email_1 cui al contratto preliminare di compravendita, oltre gli interessi di mora ex d.lgs n. 231/02;
3. condannare la Ditta Individuale all'immediato rilascio dell'immobile di Controparte_2 proprietà della sito a RA EM (Va) in Parte_1
Via 1° Maggio n. 20;
4. accertare e dichiarare il diritto di - a mente del Parte_1 contratto preliminare di compravendita - a trattenere tutte le somme versate dalla ditta resistente sia a titolo di caparra che di acconto prezzo;
5. condannare la Ditta Individuale SGARLATO alle spese di lite oltre rimborso forfettario CP_2 spese generali ed oneri di legge, a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 cpc.
In via istruttoria come in atti.
A fondamento delle stesse deduceva quanto segue:
1) di essere proprietaria di un immobile sito a RA EM (Va) in Via 1° Maggio n. 20, comprendente un capannone con uffici disposto su più livelli, con annesso box e area pertinenziale il tutto individuato nei registri censuari di detto Comune e più precisamente:
- Foglio 8 particella 947 sub 1 categoria D/1 rendita € 10643,66;
- Foglio 8 particella 947 sub 2 categoria C/6 rendita € 117,70;
2) che con contratto preliminare di compravendita del 29 maggio 2024, la società ricorrente prometteva di vendere detto immobile alla ditta individuale - P.IVA – C.F. Controparte_2 P.IVA_2
– corrente a CA al Campo (Va) in Via Amalfi n. 11 – pec: C.F._1
(docc. nn. 1-2); Email_1
3) il contratto di preliminare di compravendita prevedeva un prezzo pari ad € 382.000,00
(trecentottantaduemila/00) oltre IVA di cui:
€ 36.000,00 (trentaseimila/00) versati contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita a titolo di caparra confirmatoria;
€ 66.000,00 (sessantaseimila/00) in n. 11 (undici) rate trimestrali anticipate di € 6.000,00 (seimila/00) a partire dal 01 ottobre 2024 sino al 01 aprile 2027;
pagina 2 di 5 € 280.000,00 (duecentottantamila/00) a titolo di saldo prezzo al momento dell'atto definitivo di compravendita da stipularsi entro e non oltre la data del 01 luglio 2027;
4) che contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita la società ricorrente immetteva nella detenzione e possesso dell'immobile la ditta promissaria acquirente;
5) che all'esito delle reiterate richieste rimaste prive di riscontro, in data 24 aprile 2025 a mezzo comunicazione via pec inviata dalla ricorrente, nel rimarcare il mancato versamento della rata trimestrale scadente il 01 aprile 2025, significava la risoluzione del contratto per grave inadempimento, invitando la ditta promissaria acquirente a concordare modalità e termini per la restituzione dell'immobile (doc.n 3), senza ottenere alcun riscontro.
Formatosi il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi né comparsa.
Essendo la causa matura per la decisione il Giudice invitava la ricorrente a precisare le proprie conclusioni.
La ricorrente si riportava alle conclusioni sopra esposte e chiedeva che la causa venisse decisa con sentenza.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto
ha documentato la conclusione del preliminare di compravendita (doc. 1) recante le Pt_1 pattuizioni sopra esposte.
A fronte di tale impegno assunto dalla parte resistente spettava a quest'ultima dimostrare l'esistenza di eventuali eventi estintivi/modificativi del credito azionato (“nelle obbligazioni diverse da quelle di
"facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica.“, Cass. sez. III, Ord, n. 3689 del 13/02/2025, ex multis).
Le parti hanno convenuto la decadenza del termine del debitore per l'ipotesi di inottemperanza all'obbligo di pagamento delle rate trimestrali anticipate di euro 6 mila e la conseguente risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni convenute (art. 2).
pagina 3 di 5 La ricorrente si è avvalsa di tale facoltà attraverso la comunicazione inviata al resistente, senza ricevere risposta né la riconsegna del bene.
Richieste economiche
In ragione di quanto previsto dall'art. 2, lett. b), del contratto, sussiste il diritto della ricorrente a ritenere le somme ricevute sinora ed a ottenere dalla resistente il pagamento dell'ultima rata inadempiuta prima della risoluzione del contratto pari ad euro 6.000,00 oltre IVA oltre gli interessi di mora ex d.lgs n. 231/02 dalla scadenza convenuta fino al saldo.
Rilascio dell'immobile
Per effetto della risoluzione del contratto – ed in conformità a quanto previsto da quest'ultimo – il resistente va condannato a restituire l'immobile in oggetto libero da persone e cose a favore della ricorrente.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico della resistente nella misura che si liquida come da dispositivo con distrazione dell'importo a favore del procuratore della ricorrente in quanto antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, dichiara risolto il contratto in oggetto per fatto e colpa della parte resistente;
2) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a trattenere le somme percepite in relazione a tale rapporto;
3) Condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente euro 6.000,00 oltre IVA oltre gli interessi di mora ex d.lgs n. 231/02 dalla scadenza prevista dal contratto fino al saldo;
4) Condanna parte resistente al rilascio a favore della ricorrente dell'immobile in questione, libero pagina 4 di 5 da persone e cose;
5) Condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente, distraendole a favore del difensore di quest'ultima in quanto antistatario, le spese di lite liquidate in euro 3.400,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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