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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 5712 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione con provvedimento del 18.09.2024;
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Roma, in via Crescenzio n. 63 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mario
Militerni, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attori –
E la CONGREGAZIONE DELLE SUORE di;
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Guido D'Arezzo n. 2 presso lo studio dell'avv. Fabio
Federico, dell'avv. Serena Pascuzzi, dell'avv. Domenico Marrara che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- convenuta –
E
pagina 1 di 9
, CP_2 CP_3 Controparte_4 elettivamente domiciliati in Roma, in via Marziale n. 36 presso lo studio dell'avv. Enrico Giuseppe de
Paolis, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Fortunato Renato Russo giusta procura in atti;
- convenuti –
E la Controparte_5
elettivamente domiciliata in Roma, in via Antonio Bertoloni n. 55 presso lo studio dell'avv. Federico
Maria Corbò e dell'avv. Filippo Maria Corbò, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- terza chiamata in causa –
Oggetto: domanda di risarcimento del danno.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
, , e la
[...] CP_3 CP_2 Controparte_6
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di euro
1.932.344,96, in ragione della condotta lesiva perpetrata nei confronti di da parte di Parte_1
, , . Controparte_4 CP_3 CP_2
A fondamento delle domande proposte ha dedotto di aver frequentato per circa Parte_1 dodici anni l'istituto scolastico di Roma, sino al mese di ottobre del 2014, Controparte_1
quando, nel corso del secondo anno di liceo, a causa dei gravi atti di bullismo, perpetrati in suo danno dai compagni di classe , , sin dalla terza media, era costretto Controparte_4 CP_3 CP_2
a ritirarsi dal corso di studi.
L'attore ha riferito di essere stato vittima di atti di violenza fisica e verbale sin dall'anno scolastico
2012/2013 e durante tutto l'anno scolastico 2013/2014 da parte dei convenuti. Tali atti si sarebbero manifestati mediante offese a sfondo sessuale, spargimento in terra degli effetti personali, schiaffi e percosse, aggressioni anche da parte di più persone contemporaneamente.
pagina 2 di 9 Per effetto della condotta dei convenuti avrebbe subito una grave alterazione del Parte_1
proprio assetto psicologico e della personalità, delle relazioni familiari e affettive, il quale sarebbe sato accertato nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo instaurato nei confronti degli odierni convenuti.
L'attore avrebbe pertanto subito non solo un grave pregiudizio della propria integrità psicofisica, ma altresì un danno patrimoniale, consistente nelle spese sanitarie e negli esborsi sostenuti per il recupero degli anni scolastici persi a causa delle proprie condizioni di salute
Anche i genitori di e avrebbero dubito un Parte_1 Parte_2 Parte_3
pregiudizio grave, consistente nella sofferenza generata dal fatto di assistere impotenti al tragico stravolgimento della vita del proprio unico figlio.
Si sono costituiti in giudizio , e , eccependo in via Controparte_4 CP_3 CP_2 preliminare l'inutilizzabilità delle risultanze della CTU svolta in sede preventiva, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 696 e dall'art. 696 bis c.p.c.
Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate, evidenziando la propria carenza di responsabilità in ordine ai fatti ascritti loro, fatti che, in ogni caso, si rivelerebbero del tutto genericamente prospettati e privi di adeguati riscontri probatori. I convenuti hanno altresì evidenziato l'erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente nominato in sede preventiva e, comunque, l'assenza di prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra l'attuale stato psicologico dell'attore e i fatti oggetto di contestazione.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_6
delle domande proposte in quanto infondate. La convenuta, in particolare, ha dedotto di aver posto in essere tutti i necessari strumenti di prevenzione di atti di bullismo all'interno dell'istituto. Per quanto concerne i fatti posti a fondamento delle pretese degli attori, la convenuta ha contestato la sussistenza di elementi istruttori idonei a ritenere provati gli atti di violenza denunciati e, in ogni caso, la sussistenza del nesso eziologico tra tali atti e le patologie dalle quali sarebbe affetto
[...]
Parte_1
La ha in ogni caso chiesto di chiamare in causa la Controparte_6
chiedendo accertarsi la sussistenza Controparte_7 dell'obbligo di garanzia in capo alla terza chiamata in forza della polizza n. 11603 e, per l'effetto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dagli attori.
La ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla Controparte_5 [...]
, attesa l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi Controparte_6 dell'art. 2952 c.c. commi 2 e 3.
pagina 3 di 9 In via subordinata, l'assicurazione ha in ogni caso chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori in quanto infondate.
2. Le domande proposte dagli attori non possono trovare accoglimento, in quanto, all'esito dell'istruttoria svolta, non risultano adeguatamente provate le condotte persecutorie poste in essere da
, , in danno di mentre frequentava Controparte_4 CP_3 CP_2 Parte_1
l'istituto di Roma, e il nesso eziologico tra tali condotte e l'attuale stato Controparte_1 psicofisico dall'attore, accertato in sede preventiva.
2.1 Deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'istruttoria orale svolta non ha fornito elementi di conforto della prospettazione difensiva degli attori, per la quale sarebbe stato vittima di Parte_1
protratti e reiterati atti di violenza fisica e verbale perpetrati in suo danno dai convenuti, in quanto sia i professori sia i compagni di classe escussi nella qualità di testimoni hanno negato di aver assistito a tali episodi e hanno piuttosto riferito in ordine a un generale clima di reciproco dileggio e di scherzo, a volte anche manesco, soprattutto tra i componenti maschili della classe.
Nessuno dei testi ha confermato di aver assistito a specifici e reiterati atti di prevaricazione compiuti in danno di avendo riferito i compagni di classe di essere stati tutti, a turno, artefici e Parte_1
vittime di insulti e scherzi.
Segnatamente, il teste compagno di classe di e dei convenuti, Testimone_1 Parte_1 ha dichiarato: “ e erano molto amici tra di loro e si prendevano spesso CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
a parolacce reciprocamente, ma per scherzare. Non ricordo quali parolacce si dicessero. 2) Non ricordo l'episodio del buttare i libri a terra”; in ordine alle violenze fisiche il teste ha precisato: “Io non ho mai assistito ad un pestaggio da parte di e nei confronti del CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
Non ricordo di aver assistito a calci alle gambe e alla schiena e neppure pugni sulle spalle. Per quanto riguarda gli schiaffi sul collo non lo ricordo ma posso dire che in senso amichevole anche io con i miei amici ce li scambiamo, mentre con riferimento alla violenza verbale ha dichiarato: “Non ricordo che gli insulti che si dicevano reciprocamente fossero diretti esclusivamente nei confronti del Parte_1 ma alle volte contro l' alle volte contro alle volte contro il Ricordo che era un CP_2 CP_3 Parte_1
gruppo di quattro amici molto stretti e quindi non ricordo con certezza le modalità con cui si rivolgevano questi insulti”.
Nello stesso senso, i testi , , , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
anch'essi compagni di classe, hanno negato di aver mai assistito ad episodi di violenza fisica,
[...] mentre in ordine alla violenza verbale il teste ha precisato: “Ribadisco che degli insulti ci Tes_2
furono tra tutti noi reciprocamente, ma non ricordo insulti specifici e diretti nei confronti del
ADR: Ricordo che e erano molto amici”, il teste Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1 Tes_4
pagina 4 di 9 ha dichiarato: “Si, c'è stato l'utilizzo di queste espressioni verbali nei confronti del anche se Parte_1
non tutti i giorni anche se io non ho mai visto che i convenuti facevano il gesto di grattarsi. Queste espressioni venivano pronunciate anche nei confronti di altri compagni. A me non sono mai state dette queste espressioni, anzi mi sono espresso male, anche a me usavano dire per esempio “testa di ….”; ”
Ricordo che oggetto di battute era anche la madre di oltre ad , anche se non ricordo Pt_1 Pt_1 le effettive parole utilizzate. Preciso che le madri di altri compagni non erano offese”; “preciso che le espressioni offensive che sono state precisate nella domanda n.1 venivano rivolte paritariamente nei confronti di tutti i compagni e non solo del ” e, da ultimo il teste , ha Parte_1 Testimone_5 riferito: “Ho assistito a giochi parolacce e prese in giro che avvenivano solitamente tra ragazzi, senza nulla di violento. Gli episodi a cui mi riferisco si verificavano non solo tra questi quattro, ma anche con altri compagni maschi”.
Il teste ha poi dichiarato: “in quegli anni si usava fare un gioco consistente nel dare uno Tes_7 schiaffo sul collo a un compagno pronunciando la parola “full” e se si rispondeva “chiuso” non si prendeva lo schiaffo, altrimenti si prendeva lo schiaffo sul collo. Questo gioco però veniva fatto nei confronti di tutti i compagni e non solo del e poi era un gioco fatto senza malizia. Preciso Parte_1 inoltre che c'era molto rispetto tra i compagni per cui se uno di noi precisava che non gradiva il gioco questo gioco non gli veniva fatto. Io per esempio dissi che non gradivo il gioco, poiché in passato ero soggetto ad atti di bullismo subiti in altra scuola da cui me ne andai, e quindi mi venne fatto solo la prima volta e poi non più”.
Anche i professori hanno escluso di aver assistito ad episodi di violenza fisica e verbale (cfr. in particolare le dichiarazioni rese da da , da da Testimone_8 Persona_1 Persona_2
da don ), descrivendo un clima sereno all'interno della classe e Persona_3 Persona_4
confermando la sussistenza di un rapporto di amicizia tra e i convenuti. Parte_1
In particolare, il teste ha riferito: “lo posso confermare perché io li ho Persona_1
accompagnati anche in gita e li ho sempre visti come un gruppo affiatatissimo. Confermo che il
l' il e l' erano compagni che si frequentavano sin dalle elementari”. Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
Con riferimento alle percosse subite all'interno di un armadio, la teste ha riferito: Persona_1
“No, non è vero. Tra l'altro, quello è un armadio a scaffali per cui non so come si sarebbe potuto inserire un compagno lì dentro. E ' un armadio a muro con due ante di legno, se quello è l 'armadio a cui si fa riferimento. Non mi risulta che ci fossero altri armadi”, mentre la teste ha Persona_3 dichiarato: “lo trovo poco probabile, poiché in classe c'è un armadio a muro con due ante e tutti scaffali all'interno”.
pagina 5 di 9 Gli insegnanti hanno riferito che i ragazzi erano costantemente sorvegliati e che eventuali gravi episodi di violenza sarebbe stati accertati dal corpo docente.
Al riguardo, la teste ha dichiarato: “non ho mai assistito ad episodi di questo Persona_1
genere tra i quattro ragazzi. Noi facevamo anche servizio di sorveglianza a turno durante la ricreazione e la Preside voleva che i ragazzi fossero sempre controllati e sorvegliati. Se avessimo assistito ad episodi del genere avremmo preso provvedimenti disciplinari”, mentre il teste Per_3 ha precisato: “che lungo il corridoio del liceo c'è sempre una suora nonché gli insegnanti
[...] delle altre classi, per cui episodi di questo tipo sarebbero stati noti”
Tanto premesso, deve concludersi che gli elementi istruttori acquisiti all'esito della prova orale non consentono di ritenere provato il compimento degli specifici atti di violenza fisica nei confronti di descritti nell'atto di citazione, quali lo spargimento a terra degli effetti personali Parte_1
contenuti nello zaino, le percosse alla schiena con la testa immobilizzata in mezzo alle gambe degli aggressori, le percosse con le ante dell'armadietto di classe, le aggressioni con le spalle al muro da parte più aggressori, ai quali tutti i testi concordemente hanno negato di aver mai assistito.
Anche la denunciata sussistenza di un clima di continua, violenta prevaricazione e di dileggio instauratosi proprio nei confronti dell'attore non ha trovato adeguato riscontro probatorio, non essendo emerso il compimento di atti di gravità tale da poter essere qualificati come specifici atti persecutori nei suoi confronti, idonei a determinate la significativa lesione della integrità psicofisica accertata in sede preventiva.
La circostanza che “il gioco dello schiaffo”, al quale partecipavano i compagni di classe (e che secondo quanto riferito dal teste sarebbe immediatamente cessato nei suoi confronti, a semplice Tes_7
richiesta) e lo scambio di insulti ed offese, si sia svolto in un contesto di reciproco scherno e provocazione trova ulteriore risconto nel contenuto nei messaggi scambiati tra i ragazzi.
Nella conversazione tramite messaggi whatsapp tra ed (cfr. 2 Controparte_4 Parte_1
fascicolo di parte convenuta), nel quale viene fatto espresso riferimento ad un segno rosso evidentemente causato dal convenuto in danno dell'attore, il convenuto chiede ripetutamente scusa per l'accaduto, precisando: “Non pensavo ti rimanesse il segno così”.
La conversazione tra i ragazzi non consente di ritenere accertato il compimento di atti persecutori da parte dell' in danno del atteso il tenore delle risposte rese dall' e il tono CP_4 Parte_1 CP_4
contrito che ne è emerso.
Parimenti la conversazione tra ed pur essendo caratterizzata da toni e CP_2 Parte_1 vocaboli estremamente volgari da parte dell' non consente di ritenere attestato il clima CP_2
pagina 6 di 9 persecutorio in danno del tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi che hanno Parte_1
riferito di un generale scambio di insulti e offese tra compagni.
Anche i messaggi vocali prodotti in atti (cfr. all. 1 fascicolo di parte attrice), in difetto di produzione dei messaggi di risposta di non consentono di ricostruire in maniera adeguata i Parte_1 rapporti tra le parti, riferendosi l'interlocutore ( secondo la prospettazione difensiva CP_2 dell'attore) genericamente ad un lavoro da eseguire per l'attore (“come se non lavorassi per te, però lavoro”; “non mi devi rispondere così se no non lavoro”; “e ti chiedo il doppio di stipendio, quindi non ti conviene”), così non emergendo il prospettato rapporto di prevaricazione tra le parti.
L'interlocutore evidenzia la necessità di non comparire formalmente (“come se non lavorassi per te, però lavoro”), pena il mancato svolgimento dell'attività promessa e la prospettiva di picchiare l'attore
(viene ripetutamente utilizzata l'espressione “ti meno”; nonché “ non mi devi mandare a quel paese … ti meno, ti faccio male”; “chiedi scusa, chiedi scusa subito perché se no io non lavoro più, basta, te meno e te faccio male”), che in tale complessivo contesto tuttavia non appare una minaccia corredata del requisito della serietà.
Non risulta in generale emerso, all'esito dell'istruttoria anche orale svolta, che l' abbia compiuto CP_2
in danno del atti di violenza fisica o che lo abbia costretto a svolgere determinate attività Parte_1
sotto la seria minaccia di utilizzare in suo danno la violenza fisica.
In tale contesto istruttorio, seppure possono ritenersi provati gli scherzi maneschi dei quali i compagni di classe si sono resi reciprocamente protagonisti, nonché il l'utilizzo di espressioni offensive, come attestato anche dai messaggi whatsapp, non può tuttavia ritenersi provato che tali episodi abbiano effettivamente coinvolto reiteratamente e in maniera persecutoria l'attore, diventando espressione di un intento afflittivo dei convenuti nei suoi confronti e, conseguentemente, per le ragioni di seguito evidenziate, la sussistenza del nesso eziologico tra tali eventi e la patologia accertata in sede preventiva.
3.2. Meritano, infine, una specifica disamina la documentazione medica prodotta in atti e gli esiti della consulenza tecnica svolta in sede preventiva.
Sotto il primo profilo, va evidenziata la certificazione rilasciata dalla dott.ssa (cfr. Persona_5
all. 6 fascicolo di parte attrice) a seguito della visita alla quale si è sottoposto Parte_1 presso Ambulatorio Generale di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Umberto I di Roma, dalla quale è emerso che: “Dalla situazione clinica attuale e dai risultati emersi si rileva la presenza di un
Disturbo dell'Adattamento di tipo persistente con Ansia e umore depresso misti (cod.309.28) associato
a tratti di Personalità di tipo Evitante. Questo quadro diagnostico sembra deporre per un'alterazione significativa del funzionamento sociale e prevalentemente scolastico del ragazzo;
la comparsa di
pagina 7 di 9 sintomi ansiosi e le difficoltà di concentrazione, con l'evitamento dei compiti quotidiani e delle performance accademiche, rappresentano elementi di rischio psicopatologico e ostacolano il normale proseguimento scolastico futuro.
Il CTU nominato in sede preventiva, nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 2319/2016, ha accertato che: “A livello emotivo presenta un quadro ad alto rischio, pur essendo in grado di Pt_1
verbalizzare le emozioni provate (prevalenti la rabbia e il nervosismo) ed operarne quindi attraverso la verbalizzazione e la mentalizzazione un certo grado di controllo. Tali elementi emersi nei colloqui clinici di valutazione sono confermati dalla psicodiagnosi, come emerge dal “...le pulsioni Per_6
appaiono clinicamente rilevanti (indice impulsività 1,4) ed il controllo che viene applicato dalla sfera cognitiva, seppure forte, può divenire in situazioni stressanti insufficiente per orientarle, canalizzarle e gestirle (indice autocontrollo 3/0). E' presente ansia, spesso persecutoria a cui si accompagna angoscia depressiva, elementi che rendono difficili i rapporti con il mondo esterno e che non essendo adeguatamente contenute incidono sull'equilibrio dell'Io” e nell'MMPI-2 “L'analisi interpretativa per punte alte HPC rileva significativi innalzamenti delle scale Pd72 che indica scarsa tolleranza alla frustrazione, D71 che rileva un tono dell'umore depresso e Pa71 da cui si evince elevata diffidenza e sospettosità accompagnati da tratti persecutori per cui il mondo è vissuto come ostile … si ritiene quindi un dato estremamente importante quello della possibilità del passaggio all'acting in, quindi la possibilità di gesti autolesionistici che non possono escludere il potenziale rischio suicidario a causa dell'elevazione dell'aggressività accompagnata dai tratti depressivi e della paranoia”
Il CTU ha quindi ritenuto che evidenzi un danno grave della propria integrità psicofisica, Pt_1
compreso in un range tra il 51% e il 75%.
Gli esiti dell'accertamento tecnico, tuttavia, hanno avuto ad oggetto – come chiarito dal CTU e come evincibile dalla natura delle indagini svolte in sede preventiva - la mera rilevazione dello stato psicologico attuale di mentre nessun tipo di valutazione è stata estesa alla Parte_1
sussistenza del nesso eziologico tra lo stato di grave malessere accertato e i fatti denunciati, ascritti ai convenuti, considerato che l'indagine è stata svolta prima dello svolgimento dell'istruttoria in sede di merito.
Tanto premesso, gli esiti dell'istruttoria svolta non hanno consentito di pervenire ad un quadro probatorio idoneo a confortare l'accertamento dell'effettivo compimento di sistemaci atti di prevaricazione, fisica e verbale, da parte dei convenuti in danno dell'attore, risultando di contro attestato un contesto di reciproco scambio di scherzi (anche maneschi) e sovente di insulti.
In tale contesto non può ritenersi raggiunta prova adeguata del nesso eziologico tra le condotte ascritte ai convenuti e le gravi patologie psicologiche dalle quali allo stato risulta affetto le Parte_1
pagina 8 di 9 quali incidono in una misura elevata (compresa tra il 51% e il 75%) sulla complessiva validità psico- fisica dell'attore.
In conclusione, le domande proposte dagli attori devono essere rigettate.
4. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, attesa l'oggettiva difficoltà dell'accertamento dei fatti sottesi alla decisione.
Le spese della CTU svolta in sede preventiva restano a carico degli attori.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e ogni diversa istanza, deduzione Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte;
compensa integralmente le spese tra tutte le parti;
le spese della CTU svolta in sede preventiva restano a carico degli attori.
Così deciso in Roma, 11.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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