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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 2034/2024 promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marina Acerenza (C.F.: ) C.F._2
attore
CONTRO
(C.F.: ), nata Controparte_1 C.F._3
a Lecce il 15.7.1971, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Germinara (C.F.:
C.F._4
convenuta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di : Parte_1
“reiterate tutte le domande avanzate nel presente procedimento, richiamati tutti i documenti prodotti agli atti, chiedono che il Tribunale adito voglia così ritenere e giudicare, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
• in via principale e nel merito, accertare l'illegittimità e inefficacia del precetto notificato in data 27 febbraio 2024, dichiarando che la NOa CP_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti;
• in via istruttoria, ammettere prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che dalla separazione dalla NOa , il NO CP_1 Parte_1 corrispondeva ai figli e a quest'ultima importi di denaro in contanti, a loro semplice richiesta?
2. Vero che il NO partecipava alle spese di ristrutturazione della Parte_1
casa familiare, quale il rifacimento del tetto? Si indicano a testi i NOi , e Parte_2 Testimone_1
. Testimone_2
Con espressa richiesta di essere ammessi a prova contraria sulle prove eventualmente ammesse di parte opposta.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento.”.
Nell'interesse di Controparte_1
“In via principale: rigettare – per tutti i motivi esposti in narrativa – le domande di parte attrice sia nel merito che cautelari poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice stabilire che in ogni caso a far data dal luglio 2018 è pacificamente dovuto l'importo per il mantenimento dei figli e per l'effetto rideterminare l'importo dovuto dal NO in favore della NOa Pt_1 CP_1
a titolo di mantenimento per i due figli dal mese di luglio 2018, fino ad oggi, e tutte le successive mensilità a scadere, oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT.
In ogni caso rigettare tutte ed ogni domanda del NO perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 26.2.2024 da Controparte_1
Nell'atto di precetto oggetto di opposizione, ha Controparte_1
ingiunto il pagamento del complessivo importo di 56.612,67 così determinato:
- € 51.698 a titolo di assegno per il mantenimento dei figli e Testimone_2
per il periodo intercorrente tra il 2009 e il 2023, in conformità a Testimone_1
quanto previsto dal decreto di omologa della separazione personale emesso dal
Tribunale di Milano il 28.10.2009;
- € 4.151,62 a titolo di interessi legali sugli importi dovuti per ciascuna annualità;
- € 763,05 a titolo di compenso per l'atto di precetto.
2. L'opponente ha anzitutto premesso che – in forza del decreto di omologa della separazione personale – egli avrebbe dovuto versare l'importo di € 600,00 mensili per il mantenimento di entrambi i figli.
Detto importo, tuttavia, non è mai stato versato regolarmente in quanto egli per un lungo periodo di tempo non ha avuto un'occupazione stabile. Tale situazione era conosciuta dalla convenuta, la quale acconsentiva all'effettuazione di versamenti parziali e in contanti direttamente in favore dei figli.
Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione ha eccepito che Parte_1
il credito avente ad oggetto l'importo di € 35.369,00 – dovuto per il periodo intercorrente tra il 2009 e il 2019 – risulterebbe essersi prescritto, stante l'operatività del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Con il secondo motivo di opposizione, ha rilevato che entrambi i figli sono ormai divenuti economicamente autosufficienti e che ciò – unitamente all'atteggiamento di acquiescenza tenuto dalla convenuta – avrebbe in lui determinato la certezza che quanto corrisposto fosse ritenuto congruo e che non fosse pertanto necessario richiedere la modifica delle condizioni di separazione.
Con il terzo motivo di opposizione, ha infine eccepito l'indeterminatezza dell'atto di precetto, in quanto nello stesso non viene specificato a quali mensilità sarebbero riferibili gli importi di cui è richiesto il pagamento, essendo indicato unicamente l'importo dovuto per ciascuna annualità.
2. si è tempestivamente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
domandato il rigetto dell'opposizione in forza dei seguenti motivi.
L'opposta ha anzitutto contestato la circostanza che alcune somme dovute a titolo di mantenimento sarebbero state versate direttamente in contanti e a favore dei figli, in quanto tali elargizioni erano sporadiche e non avevano in ogni caso ad oggetto l'importo di € 600 mensili.
Con riferimento all'intervenuta prescrizione, l'opposta ha eccepito che dovrebbe trovare applicazione il termine decennale, per cui gli importi relativi all'ultimo decennio sarebbero comunque dovuti. Inoltre, anche qualora dovesse operare la prescrizione quinquennale, occorre evidenziare che in data 24.7.2023 è stato posto in essere un atto interruttivo della prescrizione, avendo la NOa richiesto CP_1 all'opponente gli importi dovuti fino a quel momento (doc. 5).
Con riferimento all'asserito raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli, l'opposta ha rilevato che tale circostanza risulta essere veritiera unicamente con riferimento al figlio . Per tale ragione, a far data Testimone_2
dal 25.7.2023, è stato richiesto unicamente il minor importo di € 300,00, relativo al figlio , non ancora economicamente autosufficiente. Testimone_1
Con riferimento, infine, all'asserita indeterminatezza dell'atto di precetto, l'opposta ha rilevato che lo stesso è sufficientemente determinato e che sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare di aver già provveduto al pagamento degli importi richiesti.
3. Con ordinanza del 2.6.2024, è stata disposta la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo in ragione dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione con riferimento agli importi dovuti sino al 25.7.2018.
4. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c., l'opponente ha rilevato che sono stati effettuati versamenti per complessivi € 6.252 (di cui € 1.251 nel 2018, € 3.280 nel 2019 e € 1.721 nel 2020). Detti importi dovrebbero pertanto essere decurtati da quanto dovesse risultare ancora dovuto alla sig.ra CP_1
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. l'opponente ha allegato di aver effettuato ulteriori pagamenti nel 2023 per € 3.900, ed ha depositato la relativa documentazione.
A tal riguardo, l'opposta ha eccepito che i pagamenti risultanti dagli estratti conto prodotti dal debitore “non riportano alcuna specifica e diretta imputazione circa la mensilità dell'assegno di mantenimento dei figli a cui farebbero riferimento, sicché nulla vieta alla convenuta opposta di imputare quei pagamenti a tutte quelle somme di cui il NO era debitore sin già dal 2009 e che non ha mai versato Pt_1 all'opposta”.
5. All'udienza del 9.10.2024 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c. ed alla successiva udienza del 20.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.
***
6. L'opposizione è parzialmente fondata.
6.1. Con riferimento al primo motivo di opposizione, occorre preliminarmente rilevare che il diritto di credito avente ad oggetto le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli soggiace al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. in senso conforme, ex multis, Cass. Civ. 23462/2009).
Nell'atto di precetto oggetto di opposizione, ha Controparte_1
intimato a il pagamento degli importi dovuti a titolo di Parte_1
mantenimento dei figli e per il periodo Testimone_2 Testimone_1
intercorrente tra il 2009 e il 2024.
Nell'arco di tale periodo, risulta che sia stato posto in essere un solo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla raccomandata ricevuta dall'opponente il 25.7.2023 ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento degli importi dovuti fino a quel momento.
Orbene, considerato che opera il termine di prescrizione quinquennale, deve ritenersi che in relazione agli importi dovuti sino al 25.7.2018 sia intervenuta la prescrizione.
Tenendo conto degli importi dovuti per ciascuna annualità riportati nell'atto di precetto, risulta pertanto che l'opponente sia debitore del minor importo di €
20.733,95 così determinato:
- € 2.499,50 per le sei mensilità dovute nell'anno 2018 (pari al 50% di quanto indicato nell'atto di precetto);
- € 4.634 per gli assegni di mantenimento relativi all'anno 2019;
- € 5.795 per gli assegni di mantenimento relativi all'anno 2020;
- € 4.600 per gli assegni di mantenimento relativi all'anno 2021;
- € 400 per gli assegni di mantenimento relativi all'anno 2022;
- € 900 per gli assegni di mantenimento relativi all'anno relativi all'anno 2023;
- € 177,72 a titolo di interessi legali sulle somme dovute per l'annualità 2018 (pari al
50% di quanto indicato nell'atto di precetto);
- € 294,41 a titolo di interessi legali sulle somme dovute per l'annualità 2019;
- € 362,77 a titolo di interessi legali sulle somme dovute per l'annualità 2020;
- € 287,50 a titolo di interessi legali sulle somme dovute per l'annualità 2021;
- € 20 a titolo di interessi legali sulle somme dovute per l'annualità 2022;
- € 763,05 a titolo di compenso per l'atto di precetto.
6.2. Non può condividersi, invece, la prospettazione dell'opponente secondo cui da tale importo dovrebbero essere decurtati gli ulteriori pagamenti di cui ha dato dimostrazione, per complessivi € 10.152.
Con riguardo ai pagamenti relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, dedotti nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., si osserva che la prova degli stessi è stata effettuata mediante la produzione degli estratti conto, dai quali non emerge tuttavia che il debitore abbia effettuato la dichiarazione di imputazione dei pagamenti.
Secondo quanto disposto dall'art. 1193 c.c., infatti, “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Orbene, nel caso di specie, nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti risultava già scaduto l'importo di € 32.869,50, relativo alle annualità intercorrenti tra il 2009 e il 2018. Conseguentemente, in assenza di specifica imputazione di pagamento effettuata dal debitore, i pagamenti effettuati per complessivi € 6.252 devono essere imputati al maggior debito scaduto e non devono pertanto essere decurtati dall'importo di € 20.733,95 che risulta invece ancora dovuto.
Per quanto concerne, invece, i pagamenti per € 3.900 effettuati nel 2023, si osserva che tale circostanza è stata allegata per la prima volta nella memoria ex art. 171-ter
n. 2 c.p.c., memoria destinata unicamente alla replica alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, nonché alla proposizione di eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al n. 1.
L'effettuazione di ulteriori pagamenti nel 2023, tuttavia, avrebbe potuto essere allegata dall'opponente già nell'atto di citazione e non dipende in alcun modo dalle difese svolte dalla parte opposta: di conseguenza l'allegazione effettuata per la prima volta nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. deve considerarsi inammissibile in quanto tardiva.
6.3. Devono ritenersi inoltre inammissibili i capi di prova testimoniale e di interrogatorio formale formulati da parte opponente. In particolare, il capo 1 (“Vero che dalla separazione dalla NOa , il NO CP_1 Parte_1
corrispondeva ai figli e a quest'ultima importi di denaro in contanti, a loro semplice richiesta?”) non specifica le circostanze di luogo e di tempo in cui sarebbero avvenute le erogazioni, peraltro neppure quantificate;
parimenti, il capo 2 (“Vero che il NO partecipava alle spese di ristrutturazione della casa Parte_1 familiare, quale il rifacimento del tetto?”), oltre a non specificare l'esborso sostenuto dall'opponente, risulta in ogni caso irrilevante, dato che l'aver partecipato alle spese di ristrutturazione della casa familiare non esimeva l'opponente dall'obbligo di adempiere a quanto statuito nel decreto di omologa della separazione personale emesso dal Tribunale di Milano il 28.10.2009.
6.4. Risulta infondato il secondo motivo di opposizione, relativo al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. A tal riguardo deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice, secondo cui “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9, legge 1 dicembre
1970, n. 878” (così, da ultimo, Cass. Civ. 17689/2019; v. anche Cass. Civ. ord.
20303/2014; 13872/2001).
Conseguentemente, non avendo l'opponente mai agito al fine di ottenere la modifica delle condizioni della separazione, la debenza degli importi dovuti in base al decreto di omologa della separazione personale tra coniugi non può essere contestata in questa sede, né può assumere alcun rilievo l'asserito atteggiamento di acquiescenza tenuto dalla creditrice, posto che come è noto l'inerzia del creditore nell'agire per il recupero del credito assume rilievo unicamente ai fini del perfezionamento della prescrizione.
6.5. Risulta, infine, infondato il terzo motivo di opposizione, relativo all'asserita indeterminatezza del precetto in quanto nello stesso le somme dovute sono riportate su base annuale e non su base mensile.
A tal riguardo si osserva anzitutto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo” contenuta nel precetto non richiede quale requisito formale “a pena di nullità” la puntuale indicazione del processo logico e del calcolo matematico che ha condotto alla quantificazione dell'importo intimato, essendo al contrario sufficiente
“l'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo” (cfr. Cass. Civ.
8906/2022).
Deve osservarsi, inoltre, che l'opponente – essendo in possesso del titolo esecutivo e ben sapendo quali mensilità sono state effettivamente pagate e quindi il residuo importo dovuto – non può limitarsi a effettuare una contestazione in ordine all'asserita genericità dell'atto di precetto, bensì deve indicare – sulla base dei calcoli da lui effettuati alla luce delle mensilità che sostiene di aver pagato – quale sarebbe il minor importo effettivamente dovuto.
7. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta in ragione dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione degli importi dovuti fino al
25.7.2018.
8. L'accoglimento parziale dell'opposizione consente di ritenere giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite, anche con riferimento alla fase cautelare svoltasi in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 14.3.2024 da
[...]
nei confronti di , così Pt_1 Controparte_1
provvede:
1. Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Controparte_1
ha diritto di agire esecutivamente nei confronti di in forza
[...] Parte_1
del decreto di omologa della separazione personale emesso dal Tribunale di Milano il 28.10.2009 n. 44541/2009 per la minor somma complessiva di € 20.733,95.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Monza, il 22 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 2034/2024 promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marina Acerenza (C.F.: ) C.F._2
attore
CONTRO
(C.F.: ), nata Controparte_1 C.F._3
a Lecce il 15.7.1971, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Germinara (C.F.:
C.F._4
convenuta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di : Parte_1
“reiterate tutte le domande avanzate nel presente procedimento, richiamati tutti i documenti prodotti agli atti, chiedono che il Tribunale adito voglia così ritenere e giudicare, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
• in via principale e nel merito, accertare l'illegittimità e inefficacia del precetto notificato in data 27 febbraio 2024, dichiarando che la NOa CP_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti;
• in via istruttoria, ammettere prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che dalla separazione dalla NOa , il NO CP_1 Parte_1 corrispondeva ai figli e a quest'ultima importi di denaro in contanti, a loro semplice richiesta?
2. Vero che il NO partecipava alle spese di ristrutturazione della Parte_1
casa familiare, quale il rifacimento del tetto? Si indicano a testi i NOi , e Parte_2 Testimone_1
. Testimone_2
Con espressa richiesta di essere ammessi a prova contraria sulle prove eventualmente ammesse di parte opposta.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento.”.
Nell'interesse di Controparte_1
“In via principale: rigettare – per tutti i motivi esposti in narrativa – le domande di parte attrice sia nel merito che cautelari poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice stabilire che in ogni caso a far data dal luglio 2018 è pacificamente dovuto l'importo per il mantenimento dei figli e per l'effetto rideterminare l'importo dovuto dal NO in favore della NOa Pt_1 CP_1
a titolo di mantenimento per i due figli dal mese di luglio 2018, fino ad oggi, e tutte le successive mensilità a scadere, oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT.
In ogni caso rigettare tutte ed ogni domanda del NO perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 26.2.2024 da Controparte_1
Nell'atto di precetto oggetto di opposizione, ha Controparte_1
ingiunto il pagamento del complessivo importo di 56.612,67 così determinato:
- € 51.698 a titolo di assegno per il mantenimento dei figli e Testimone_2
per il periodo intercorrente tra il 2009 e il 2023, in conformità a Testimone_1
quanto previsto dal decreto di omologa della separazione personale emesso dal
Tribunale di Milano il 28.10.2009;
- € 4.151,62 a titolo di interessi legali sugli importi dovuti per ciascuna annualità;
- € 763,05 a titolo di compenso per l'atto di precetto.
2. L'opponente ha anzitutto premesso che – in forza del decreto di omologa della separazione personale – egli avrebbe dovuto versare l'importo di € 600,00 mensili per il mantenimento di entrambi i figli.
Detto importo, tuttavia, non è mai stato versato regolarmente in quanto egli per un lungo periodo di tempo non ha avuto un'occupazione stabile. Tale situazione era conosciuta dalla convenuta, la quale acconsentiva all'effettuazione di versamenti parziali e in contanti direttamente in favore dei figli.
Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione ha eccepito che Parte_1
il credito avente ad oggetto l'importo di € 35.369,00 – dovuto per il periodo intercorrente tra il 2009 e il 2019 – risulterebbe essersi prescritto, stante l'operatività del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Con il secondo motivo di opposizione, ha rilevato che entrambi i figli sono ormai divenuti economicamente autosufficienti e che ciò – unitamente all'atteggiamento di acquiescenza tenuto dalla convenuta – avrebbe in lui determinato la certezza che quanto corrisposto fosse ritenuto congruo e che non fosse pertanto necessario richiedere la modifica delle condizioni di separazione.
Con il terzo motivo di opposizione, ha infine eccepito l'indeterminatezza dell'atto di precetto, in quanto nello stesso non viene specificato a quali mensilità sarebbero riferibili gli importi di cui è richiesto il pagamento, essendo indicato unicamente l'importo dovuto per ciascuna annualità.
2. si è tempestivamente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
domandato il rigetto dell'opposizione in forza dei seguenti motivi.
L'opposta ha anzitutto contestato la circostanza che alcune somme dovute a titolo di mantenimento sarebbero state versate direttamente in contanti e a favore dei figli, in quanto tali elargizioni erano sporadiche e non avevano in ogni caso ad oggetto l'importo di € 600 mensili.
Con riferimento all'intervenuta prescrizione, l'opposta ha eccepito che dovrebbe trovare applicazione il termine decennale, per cui gli importi relativi all'ultimo decennio sarebbero comunque dovuti. Inoltre, anche qualora dovesse operare la prescrizione quinquennale, occorre evidenziare che in data 24.7.2023 è stato posto in essere un atto interruttivo della prescrizione, avendo la NOa richiesto CP_1 all'opponente gli importi dovuti fino a quel momento (doc. 5).
Con riferimento all'asserito raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli, l'opposta ha rilevato che tale circostanza risulta essere veritiera unicamente con riferimento al figlio . Per tale ragione, a far data Testimone_2
dal 25.7.2023, è stato richiesto unicamente il minor importo di € 300,00, relativo al figlio , non ancora economicamente autosufficiente. Testimone_1
Con riferimento, infine, all'asserita indeterminatezza dell'atto di precetto, l'opposta ha rilevato che lo stesso è sufficientemente determinato e che sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare di aver già provveduto al pagamento degli importi richiesti.
3. Con ordinanza del 2.6.2024, è stata disposta la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo in ragione dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione con riferimento agli importi dovuti sino al 25.7.2018.
4. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c., l'opponente ha rilevato che sono stati effettuati versamenti per complessivi € 6.252 (di cui € 1.251 nel 2018, € 3.280 nel 2019 e € 1.721 nel 2020). Detti importi dovrebbero pertanto essere decurtati da quanto dovesse risultare ancora dovuto alla sig.ra CP_1
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. l'opponente ha allegato di aver effettuato ulteriori pagamenti nel 2023 per € 3.900, ed ha depositato la relativa documentazione.
A tal riguardo, l'opposta ha eccepito che i pagamenti risultanti dagli estratti conto prodotti dal debitore “non riportano alcuna specifica e diretta imputazione circa la mensilità dell'assegno di mantenimento dei figli a cui farebbero riferimento, sicché nulla vieta alla convenuta opposta di imputare quei pagamenti a tutte quelle somme di cui il NO era debitore sin già dal 2009 e che non ha mai versato Pt_1 all'opposta”.
5. All'udienza del 9.10.2024 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c. ed alla successiva udienza del 20.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.
***
6. L'opposizione è parzialmente fondata.
6.1. Con riferimento al primo motivo di opposizione, occorre preliminarmente rilevare che il diritto di credito avente ad oggetto le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli soggiace al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. in senso conforme, ex multis, Cass. Civ. 23462/2009).
Nell'atto di precetto oggetto di opposizione, ha Controparte_1
intimato a il pagamento degli importi dovuti a titolo di Parte_1
mantenimento dei figli e per il periodo Testimone_2 Testimone_1
intercorrente tra il 2009 e il 2024.
Nell'arco di tale periodo, risulta che sia stato posto in essere un solo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla raccomandata ricevuta dall'opponente il 25.7.2023 ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento degli importi dovuti fino a quel momento.
Orbene, considerato che opera il termine di prescrizione quinquennale, deve ritenersi che in relazione agli importi dovuti sino al 25.7.2018 sia intervenuta la prescrizione.
Tenendo conto degli importi dovuti per ciascuna annualità riportati nell'atto di precetto, risulta pertanto che l'opponente sia debitore del minor importo di €
20.733,95 così determinato:
- € 2.499,50 per le sei mensilità dovute nell'anno 2018 (pari al 50% di quanto indicato nell'atto di precetto);
- € 4.634 per gli assegni di mantenimento relativi all'anno 2019;
- € 5.795 per gli assegni di mantenimento relativi all'anno 2020;
- € 4.600 per gli assegni di mantenimento relativi all'anno 2021;
- € 400 per gli assegni di mantenimento relativi all'anno 2022;
- € 900 per gli assegni di mantenimento relativi all'anno relativi all'anno 2023;
- € 177,72 a titolo di interessi legali sulle somme dovute per l'annualità 2018 (pari al
50% di quanto indicato nell'atto di precetto);
- € 294,41 a titolo di interessi legali sulle somme dovute per l'annualità 2019;
- € 362,77 a titolo di interessi legali sulle somme dovute per l'annualità 2020;
- € 287,50 a titolo di interessi legali sulle somme dovute per l'annualità 2021;
- € 20 a titolo di interessi legali sulle somme dovute per l'annualità 2022;
- € 763,05 a titolo di compenso per l'atto di precetto.
6.2. Non può condividersi, invece, la prospettazione dell'opponente secondo cui da tale importo dovrebbero essere decurtati gli ulteriori pagamenti di cui ha dato dimostrazione, per complessivi € 10.152.
Con riguardo ai pagamenti relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, dedotti nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., si osserva che la prova degli stessi è stata effettuata mediante la produzione degli estratti conto, dai quali non emerge tuttavia che il debitore abbia effettuato la dichiarazione di imputazione dei pagamenti.
Secondo quanto disposto dall'art. 1193 c.c., infatti, “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Orbene, nel caso di specie, nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti risultava già scaduto l'importo di € 32.869,50, relativo alle annualità intercorrenti tra il 2009 e il 2018. Conseguentemente, in assenza di specifica imputazione di pagamento effettuata dal debitore, i pagamenti effettuati per complessivi € 6.252 devono essere imputati al maggior debito scaduto e non devono pertanto essere decurtati dall'importo di € 20.733,95 che risulta invece ancora dovuto.
Per quanto concerne, invece, i pagamenti per € 3.900 effettuati nel 2023, si osserva che tale circostanza è stata allegata per la prima volta nella memoria ex art. 171-ter
n. 2 c.p.c., memoria destinata unicamente alla replica alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, nonché alla proposizione di eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al n. 1.
L'effettuazione di ulteriori pagamenti nel 2023, tuttavia, avrebbe potuto essere allegata dall'opponente già nell'atto di citazione e non dipende in alcun modo dalle difese svolte dalla parte opposta: di conseguenza l'allegazione effettuata per la prima volta nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. deve considerarsi inammissibile in quanto tardiva.
6.3. Devono ritenersi inoltre inammissibili i capi di prova testimoniale e di interrogatorio formale formulati da parte opponente. In particolare, il capo 1 (“Vero che dalla separazione dalla NOa , il NO CP_1 Parte_1
corrispondeva ai figli e a quest'ultima importi di denaro in contanti, a loro semplice richiesta?”) non specifica le circostanze di luogo e di tempo in cui sarebbero avvenute le erogazioni, peraltro neppure quantificate;
parimenti, il capo 2 (“Vero che il NO partecipava alle spese di ristrutturazione della casa Parte_1 familiare, quale il rifacimento del tetto?”), oltre a non specificare l'esborso sostenuto dall'opponente, risulta in ogni caso irrilevante, dato che l'aver partecipato alle spese di ristrutturazione della casa familiare non esimeva l'opponente dall'obbligo di adempiere a quanto statuito nel decreto di omologa della separazione personale emesso dal Tribunale di Milano il 28.10.2009.
6.4. Risulta infondato il secondo motivo di opposizione, relativo al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. A tal riguardo deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice, secondo cui “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9, legge 1 dicembre
1970, n. 878” (così, da ultimo, Cass. Civ. 17689/2019; v. anche Cass. Civ. ord.
20303/2014; 13872/2001).
Conseguentemente, non avendo l'opponente mai agito al fine di ottenere la modifica delle condizioni della separazione, la debenza degli importi dovuti in base al decreto di omologa della separazione personale tra coniugi non può essere contestata in questa sede, né può assumere alcun rilievo l'asserito atteggiamento di acquiescenza tenuto dalla creditrice, posto che come è noto l'inerzia del creditore nell'agire per il recupero del credito assume rilievo unicamente ai fini del perfezionamento della prescrizione.
6.5. Risulta, infine, infondato il terzo motivo di opposizione, relativo all'asserita indeterminatezza del precetto in quanto nello stesso le somme dovute sono riportate su base annuale e non su base mensile.
A tal riguardo si osserva anzitutto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo” contenuta nel precetto non richiede quale requisito formale “a pena di nullità” la puntuale indicazione del processo logico e del calcolo matematico che ha condotto alla quantificazione dell'importo intimato, essendo al contrario sufficiente
“l'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo” (cfr. Cass. Civ.
8906/2022).
Deve osservarsi, inoltre, che l'opponente – essendo in possesso del titolo esecutivo e ben sapendo quali mensilità sono state effettivamente pagate e quindi il residuo importo dovuto – non può limitarsi a effettuare una contestazione in ordine all'asserita genericità dell'atto di precetto, bensì deve indicare – sulla base dei calcoli da lui effettuati alla luce delle mensilità che sostiene di aver pagato – quale sarebbe il minor importo effettivamente dovuto.
7. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta in ragione dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione degli importi dovuti fino al
25.7.2018.
8. L'accoglimento parziale dell'opposizione consente di ritenere giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite, anche con riferimento alla fase cautelare svoltasi in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 14.3.2024 da
[...]
nei confronti di , così Pt_1 Controparte_1
provvede:
1. Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Controparte_1
ha diritto di agire esecutivamente nei confronti di in forza
[...] Parte_1
del decreto di omologa della separazione personale emesso dal Tribunale di Milano il 28.10.2009 n. 44541/2009 per la minor somma complessiva di € 20.733,95.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Monza, il 22 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio