Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/06/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3142/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3142/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12/03/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 03 Giugno 2025
TRA
, c.f.: elett.te dom.to/a Parte_1 C.F._1 alla Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. BARBUZZI VITO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._2 procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla corso de Controparte_1
Gasperi,n61 BARILE, presso lo studio dell'Avv. DI TOLVE CARMELA, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._3 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO
E
Oggetto: Donazione.
Conclusioni: all'udienza del 12/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.09.2017, , Parte_1 conveniva in giudizio per sentire dichiarare, previo Controparte_1 accertamento della simulazione, la nullità dell'atto di compravendita stipulato per notar di Rionero in V.re (PZ), il 08.02.2008, Repertorio Persona_1
n. 10163, Raccolta n. 5001, registrato presso il Tribunale di Melfi il
12.02.2008, trascritto a Potenza il 12.02.2008 ai nn. 2692/1540, con cui il medesimo attore alienava alla detta i beni di seguito Controparte_1 specificati:
- fabbricato per abitazione di tipo economico in Forenza (PZ), C. da
Maragnano snc 3, piani T e 1, nel NCEU di Forenza al foglio 22 particella
8 , categoria A/3, classe 3, consistenza 11,0 vani;
- locale deposito in Forenza (PZ), C. da Maragnano snc 3, piano T, nel
NCEU di Forenza al foglio 22 particelle 153-155-156, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 216;
- locale deposito in Forenza (PZ), C. da Maragnano snc 3, piano T, nel
NCEU di Forenza al foglio 22 particelle 151, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 25;
Chiedeva pertanto il la retrocessione dei detti immobili, in proprio Parte_1 favore, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'odierna convenuta impugnando e contestando tutto l'avverso dedotto, facendo preliminarmente rilevare che affinché possa un atto essere affetto da simulazione è pacifico che oltre al contratto simulato, vi sia la presenza, di contro, di quello dissimulato, a prescindere dal volerne o meno gli effetti, ovvero l'accordo simulatorio e la controdichiarazione che ne provi l'esistenza.
Veniva istruita la causa, e previo rigetto di tutte le prove testimoniali richieste dal veniva ammesso ed espletato il solo interrogatorio formale, Parte_1 richiesto da controparte nei confronti della convenuta , ed Controparte_1 all'esito veniva altresì deferito il giuramento decisorio, a mezzo del quale la medesima convenuta confermava il proprio assunto.
Espletate dunque le dette prove, con ordinanza del 04.06.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'attore all'udienza del 18.12.2024, chiedeva la sospensione del presente giudizio all'esito di uno ulteriore incardinato nelle more da PE
, compagna del medesimo nonché madre dei suoi tre figli,
[...] Parte_1 avente il medesimo oggetto.
A scioglimento della riserva e con ordinanza del 22.01.2025, il G. I. adito, rigettando la richiesta per difetto dei presupposti processuali sulla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione introitava la stessa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda è infondata e meritevole di rigetto, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
1. Della prova della simulazione
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In ordine alla domanda proposta dal relativa alla simulazione del Parte_1 contratto per cui è causa, occorre rilevare che nello specifico esiste un regolare contratto di compravendita stipulato per atto pubblico, riguardante beni immobili per i quali è stato versato il corrispettivo, mentre non esistono gli ulteriori ed essenziali elementi, dai quali non si può prescindere in tema di simulazione, ovvero il contratto dissimulato.
Elemento essenziale al fine di provare l'esistenza di un contratto simulato è la controdichiarazione scritta contenente l'accordo simulato e sottoscritta dalle parti ovvero almeno dalla parte contro la quale si fa valere. Nulla risulta a tal proposito sottoscritto tra le parti.
Infatti, sul punto non può essere ammessa la prova testimoniale in quanto tesa a dimostrare la simulazione assoluta di un contratto richiedente forma scritta ad substantiam ad opera di uno dei contraenti in violazione del divieto ex. art
1417-2721 e 2722 c.c.., come eccepito tempestivamente da parte convenuta nella propria memoria ex art 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 22.03.2019.
Infatti come rilevato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità:
“In tema di simulazione, se il contratto è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale secondo la quale la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante la cosiddetta controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte
(ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato”; ( Cassazione civile , sez. II
, 06/06/2022 , n. 18049; Cass. civ. 10 aprile 2015, n. 7270).
L'orientamento più recente esclude inoltre che la stessa prova possa essere fornita per presunzioni:
“ Cassazione civile sez. II, 14/12/2024, n.32571 Simulazione contrattuale: l'inammissibilità della prova per presunzioni può essere fatta valere dalla parte interessata con l'impugnazione della sentenza contenente il ragionamento presuntivo vietato. In tema di simulazione contrattuale, l'inammissibilità della prova per presunzioni può essere fatta valere dalla parte interessata con l'impugnazione della sentenza in cui è contenuto il ragionamento presuntivo vietato, anche quando è stata la controparte a chiedere l'accertamento della simulazione per presunzioni, in quanto la violazione dell'art. 1417 c.c. produce una nullità relativa della sentenza, soggetta al regime ex art. 157, comma 2, c.p.c..”
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Quanto alle risultanze del deferito interrogatorio formale, deve ritenersi che l'odierna convenuta non abbia reso una dichiarazione confessoria della simulazione, limitandosi a riconoscere elementi pacifici tra le parti ( il fatto di essere la figlia di all'epoca convivente Parte_2 di e che da tale convivenza è nato il figlio Parte_1 della coppia ) mentre le altre circostanze sono state negate Persona_3
( pagamento delle spese notarili a carico del venditore) o non sono in contraddizione con l'atto notarile, che menziona l'intervento pagamento del corrispettivo in data anteriore alla stipula con idoneo mezzo di pagamento e relativa quietanza.
Pertanto, deve ritenersi che, non essendo intervenuta la confessione della parte convenuta, e non avendo l'attore alienante offerto prova della controdichiarazione scritta, la domanda sia infondata e non possa in questa sede essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza ex art 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato lo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna l'attore soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.390 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 30/06/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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