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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3110/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 06/02/2025, su consenso delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 3110 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAGHERINI MARCO, con domicilio eletto VIA SAN COLOMBANO 147 50018 SCANDICCI
RICORRENTE
E CP_
( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_1
MASSIMILIANO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE, n. 28/A - FIRENZE
RESISTENTE
CP_ Oggetto: Accertamento negativo dell'obbligo contributivo nella Gestione separata dell' - Conclusioni. RICORRENTE: voglia il Tribunale con l'accoglimento del presente ricorso e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'accertamento d'ufficio n. 2016.00058.27.04.2023: - in via principale, annullare gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi in quanto non dovuti per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, consentire in ogni caso il pagamento dilazionato degli importi a debito eventualmente riconosciuti all'esito del presente giudizio. CP_ CP_ : ha concluso chiedendo di respingere il ricorso nei confronti dell in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 02/11/2023 ha impugnato l'atto Parte_1 di accertamento d'ufficio n. 2016.0058.27.04.2023, notificato il 20.05.2023, relativo alla contribuzione dovuta alla gestione separata Liberi professionisti per l'anno d'imposta 2016, per un importo di euro 26.670,68 comprensivo di contributo a debito e sanzioni.
Il ricorrente ha premesso in fatto di avere ricevuto un avviso bonario dall'Agenzia delle Entrate in data 19.11.2019 contenente, tra le altre voci, anche la gestione separata Libero professionista 2016. Il mancato pagamento di tale avviso aveva generato la cartella n. 04120200009841670000. Per tale cartella, lo stesso aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della L. 197/2022, domanda che era stata accolta e perfezionata.
La difesa ricorrente ha assunto che in detta cartella non sarebbe stato incluso il CP_ debito relativo alla Gestione separata per il 2016 né lo stesso era stato incluso in CP_ altri ruoli presi in carico dall' impedendogli di fatto di Controparte_2 addivenire alla definizione agevolata come era accaduto per gli altri debiti di natura tributaria.
Ha così dedotto l'impossibilità di accedere alla “rottamazione” per cause non imputabili al contribuente bensì all'inerzia dell'Ente previdenziale impositore che non aveva richiesto unitamente alle altre partite il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2016.
Ha lamentato, sotto tale profilo la disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti ( che avevano potuto beneficiare per tempo dei benefici premiali previsti dalla normativa sopravvenuta) e ciò in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Ha altresì denunciato la violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), in considerazione del fatto che a situazioni uguali devono corrispondere uguali prelievi, e nel caso specifico non sussistono ragioni che giustifichino un trattamento non omogeneo tra le medesime classi di contribuenti.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'avviso sopra richiamato quantomeno con riferimento alla richiesta relativa alle sanzioni ed interessi maturati dal 2016 al 2023. CP_ Costituito il contraddittorio ha resistito l' chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza delle ragioni di opposizione.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2. - Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
2.1. - E' inammissibile in quanto la difesa ricorrente nel richiedere l'annullamento dell'avviso di pagamento di contributi, sanzioni ed interessi dovuti per l'anno 2016 non solleva alcuna eccezione di merito sia riguardo all'an della pretesa contributiva, derivante, per quanto è dato evincere dalla scarna documentazione posta a corredo del ricorso, ad una riliquidazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di
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N. 3110/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
imposta 2016 eseguita da parte dell'Agenzia delle Entrate nel 2019; sia riguardo all'ammontare dei contributi dovuti comprensivi di sanzioni ed interessi a causa dell'omesso parziale pagamento da parte del contribuente.
Dunque, il petitum sostanziale non si accompagna ad una valida causa petendi in base alla quale possa scrutinarsi la validità e l'efficacia dell'atto impugnato.
2.2. - Piuttosto, dalla lettura del ricorso sembra evincersi che la supposta lesione del diritto ad ottenere la definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022 ( cd
“Rottamazione quater” contenuta nella legge finanziaria 2023) sia dipesa esclusivamente dalla presunta “inerzia” dell'Ente impositore che avrebbe omesso la tempestiva consegna dei ruoli all' impedendo di Controparte_3 fatto l'accesso alla rottamazione, in quanto la determinazione dell'entità del debito viene subordinata all'osservanza di obblighi (la presenza del debito nei ruoli della riscossione) la cui mancanza non è imputabile al contribuente.
Ma anche sotto profilo il ricorso è manifestamente infondato atteso che non vi è alcun obbligo da parte dell'Ente impositore che possa dirsi violato in ragione del mancato esercizio della potestà di riscossione, oggi riservato allo stesso Ente senza la necessità di formare il ruolo da consegnare all'Agente di riscossione ai sensi del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. in l. 30 luglio 2010, n. 122. CP_ Infatti, come è noto, l' , accertata l'esistenza di un credito contributivo, ha facoltà di inviare al debitore il cd. avviso bonario e, qualora il debitore non paghi nel termine fissato nell'avviso bonario, procede, direttamente ed autonomamente, alla formazione e alla notifica dell'avviso di addebito. CP_ 2.3. - Dagli atti si desume che l' ha proceduto ad inviare appunto l'avviso bonario di pagamento n. 2016.0058.27.04.2023, notificato il 20.05.2023, riguardo ai contributi dovuti per l'anno 2016 ( a seguito di riliquidazione dei redditi operato da Agenzia delle Entrate contenuta nell'avviso di pagamento in data 14.11.2019), oltre sanzioni ed interessi maturati dalla scadenza sino alla data dell'accertamento.
Nessun condotta illegittima o arbitraria può dirsi a questo punto imputabile all'Ente previdenziale che ben può richiedere al contribuente il pagamento dei maggiori contributi accertati dall'Amministrazione finanziaria, nell'ipotesi in cui, con l'atto di accertamento, emergano maggiori redditi ai fini fiscali, che comportino il superamento della soglia del reddito minimale, ai fini previdenziali.
L'Ente previdenziale, in tal caso, procede, senza ulteriori accertamenti, alla riscossione del maggior contributo, mediante avviso di addebito ( che non risulta ancora emesso nei confronti dell'odierno ricorrente). CP_ 2.4. - A ben vedere, la presunta inerzia dell' non trova alcun serio riscontro in una presunto dovere di tempestivo e contestuale recupero nei confronti del contribuente mediante la consegna dei carichi all'Agente della riscossione.
Di contrario avviso sembra essere, ma del tutto infondatamente, la difesa ricorrente che, pur in assenza di qualsiasi titolo azionato, vorrebbe accedere ai benefici previsti dalla l.197/2022 - nel cui ambito applicativo rientrano carichi consegnati all'Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - per estinguere i debiti ad essi relativi, versando unicamente le somme dovute a titolo di
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Tribunale di Firenze
capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
3. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., secondo il valore della domanda ed applicata la riduzione ex art. 4,co.4, stante l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto da dirimere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso. CP_
II) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2000,00 oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta, e cpa come per legge. Fiorenze, data del deposito.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 3110/2023 Pt_2
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 06/02/2025, su consenso delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 3110 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAGHERINI MARCO, con domicilio eletto VIA SAN COLOMBANO 147 50018 SCANDICCI
RICORRENTE
E CP_
( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_1
MASSIMILIANO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE, n. 28/A - FIRENZE
RESISTENTE
CP_ Oggetto: Accertamento negativo dell'obbligo contributivo nella Gestione separata dell' - Conclusioni. RICORRENTE: voglia il Tribunale con l'accoglimento del presente ricorso e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'accertamento d'ufficio n. 2016.00058.27.04.2023: - in via principale, annullare gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi in quanto non dovuti per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, consentire in ogni caso il pagamento dilazionato degli importi a debito eventualmente riconosciuti all'esito del presente giudizio. CP_ CP_ : ha concluso chiedendo di respingere il ricorso nei confronti dell in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 02/11/2023 ha impugnato l'atto Parte_1 di accertamento d'ufficio n. 2016.0058.27.04.2023, notificato il 20.05.2023, relativo alla contribuzione dovuta alla gestione separata Liberi professionisti per l'anno d'imposta 2016, per un importo di euro 26.670,68 comprensivo di contributo a debito e sanzioni.
Il ricorrente ha premesso in fatto di avere ricevuto un avviso bonario dall'Agenzia delle Entrate in data 19.11.2019 contenente, tra le altre voci, anche la gestione separata Libero professionista 2016. Il mancato pagamento di tale avviso aveva generato la cartella n. 04120200009841670000. Per tale cartella, lo stesso aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della L. 197/2022, domanda che era stata accolta e perfezionata.
La difesa ricorrente ha assunto che in detta cartella non sarebbe stato incluso il CP_ debito relativo alla Gestione separata per il 2016 né lo stesso era stato incluso in CP_ altri ruoli presi in carico dall' impedendogli di fatto di Controparte_2 addivenire alla definizione agevolata come era accaduto per gli altri debiti di natura tributaria.
Ha così dedotto l'impossibilità di accedere alla “rottamazione” per cause non imputabili al contribuente bensì all'inerzia dell'Ente previdenziale impositore che non aveva richiesto unitamente alle altre partite il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2016.
Ha lamentato, sotto tale profilo la disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti ( che avevano potuto beneficiare per tempo dei benefici premiali previsti dalla normativa sopravvenuta) e ciò in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Ha altresì denunciato la violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), in considerazione del fatto che a situazioni uguali devono corrispondere uguali prelievi, e nel caso specifico non sussistono ragioni che giustifichino un trattamento non omogeneo tra le medesime classi di contribuenti.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'avviso sopra richiamato quantomeno con riferimento alla richiesta relativa alle sanzioni ed interessi maturati dal 2016 al 2023. CP_ Costituito il contraddittorio ha resistito l' chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza delle ragioni di opposizione.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2. - Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
2.1. - E' inammissibile in quanto la difesa ricorrente nel richiedere l'annullamento dell'avviso di pagamento di contributi, sanzioni ed interessi dovuti per l'anno 2016 non solleva alcuna eccezione di merito sia riguardo all'an della pretesa contributiva, derivante, per quanto è dato evincere dalla scarna documentazione posta a corredo del ricorso, ad una riliquidazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di
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Tribunale di Firenze
imposta 2016 eseguita da parte dell'Agenzia delle Entrate nel 2019; sia riguardo all'ammontare dei contributi dovuti comprensivi di sanzioni ed interessi a causa dell'omesso parziale pagamento da parte del contribuente.
Dunque, il petitum sostanziale non si accompagna ad una valida causa petendi in base alla quale possa scrutinarsi la validità e l'efficacia dell'atto impugnato.
2.2. - Piuttosto, dalla lettura del ricorso sembra evincersi che la supposta lesione del diritto ad ottenere la definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022 ( cd
“Rottamazione quater” contenuta nella legge finanziaria 2023) sia dipesa esclusivamente dalla presunta “inerzia” dell'Ente impositore che avrebbe omesso la tempestiva consegna dei ruoli all' impedendo di Controparte_3 fatto l'accesso alla rottamazione, in quanto la determinazione dell'entità del debito viene subordinata all'osservanza di obblighi (la presenza del debito nei ruoli della riscossione) la cui mancanza non è imputabile al contribuente.
Ma anche sotto profilo il ricorso è manifestamente infondato atteso che non vi è alcun obbligo da parte dell'Ente impositore che possa dirsi violato in ragione del mancato esercizio della potestà di riscossione, oggi riservato allo stesso Ente senza la necessità di formare il ruolo da consegnare all'Agente di riscossione ai sensi del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. in l. 30 luglio 2010, n. 122. CP_ Infatti, come è noto, l' , accertata l'esistenza di un credito contributivo, ha facoltà di inviare al debitore il cd. avviso bonario e, qualora il debitore non paghi nel termine fissato nell'avviso bonario, procede, direttamente ed autonomamente, alla formazione e alla notifica dell'avviso di addebito. CP_ 2.3. - Dagli atti si desume che l' ha proceduto ad inviare appunto l'avviso bonario di pagamento n. 2016.0058.27.04.2023, notificato il 20.05.2023, riguardo ai contributi dovuti per l'anno 2016 ( a seguito di riliquidazione dei redditi operato da Agenzia delle Entrate contenuta nell'avviso di pagamento in data 14.11.2019), oltre sanzioni ed interessi maturati dalla scadenza sino alla data dell'accertamento.
Nessun condotta illegittima o arbitraria può dirsi a questo punto imputabile all'Ente previdenziale che ben può richiedere al contribuente il pagamento dei maggiori contributi accertati dall'Amministrazione finanziaria, nell'ipotesi in cui, con l'atto di accertamento, emergano maggiori redditi ai fini fiscali, che comportino il superamento della soglia del reddito minimale, ai fini previdenziali.
L'Ente previdenziale, in tal caso, procede, senza ulteriori accertamenti, alla riscossione del maggior contributo, mediante avviso di addebito ( che non risulta ancora emesso nei confronti dell'odierno ricorrente). CP_ 2.4. - A ben vedere, la presunta inerzia dell' non trova alcun serio riscontro in una presunto dovere di tempestivo e contestuale recupero nei confronti del contribuente mediante la consegna dei carichi all'Agente della riscossione.
Di contrario avviso sembra essere, ma del tutto infondatamente, la difesa ricorrente che, pur in assenza di qualsiasi titolo azionato, vorrebbe accedere ai benefici previsti dalla l.197/2022 - nel cui ambito applicativo rientrano carichi consegnati all'Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - per estinguere i debiti ad essi relativi, versando unicamente le somme dovute a titolo di
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N. 3110/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
3. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., secondo il valore della domanda ed applicata la riduzione ex art. 4,co.4, stante l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto da dirimere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso. CP_
II) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2000,00 oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta, e cpa come per legge. Fiorenze, data del deposito.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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