CASS
Sentenza 3 agosto 1978
Sentenza 3 agosto 1978
Massime • 1
L'art 437 cod proc civ il quale, nel procedimento relativo alle controversie di lavoro, prevede la facolta per il collegio, in Sede di gravame, di ammettere d'ufficio nuovi mezzi di prova quando essi siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione, non puo essere invocato per l'ammissione di mezzi di prova non riproposti nel giudizio di appello.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/1978, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1978 |
Testo completo
L'art 437 cod proc civ il quale, nel procedimento relativo alle controversie di lavoro, prevede la facolta per il collegio, in Sede di gravame, di ammettere d'ufficio nuovi mezzi di prova quando essi siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione, non puo essere invocato per l'ammissione di mezzi di prova non riproposti nel giudizio di appello.*