Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/1978, n. 3826
CASS
Sentenza 3 agosto 1978

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L'art 437 cod proc civ il quale, nel procedimento relativo alle controversie di lavoro, prevede la facolta per il collegio, in Sede di gravame, di ammettere d'ufficio nuovi mezzi di prova quando essi siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione, non puo essere invocato per l'ammissione di mezzi di prova non riproposti nel giudizio di appello.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/1978, n. 3826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3826
    Data del deposito : 3 agosto 1978

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