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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 623/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Angela Maria MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a precetto”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 623 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in San Nicandro Garganico in Località Mezzana - Strada Provinciale Lesina/Torre Mileto, rappre- sentata e difesa dall'avv. Luciano Montemitro, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia (Via Lanza n. 14); (pec: Email_1
Email_2
APPELLANTE
E con sede in Scafati (SA), in persona del Controparte_1
Presidente del c.d.a. rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Brunetti, in virtù di CP_2
procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Scafati (C.so Nazionale n. 959), con indicazione di fax n° 081/8506963 e p.e.c.
[...]
per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria Email_3
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 7.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate pagina 1 di 7 trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.09.2018 titolare della omonima Parte_1
azienda agricola, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 7.08.2018 dalla con sede in Scafati (SA), con il quale le era stato intimato il Controparte_3
pagamento € 60.095,02, oltre interessi e spese, in forza di due assegni bancari (nn. 0 023 145 848-11 e
0 023 145 847-10) tratti sul conto corrente n. 1350682, acceso presso la Banca della Campania – Filiale di Apricena.
A sostegno della predetta opposizione, la allegava la nullità dei predetti assegni in quanto Pt_1 all'origine emessi e consegnati parzialmente in bianco, senza l'indicazione della data e del luogo di emissione, in funzione di mera garanzia del pagamento di alcune forniture di prodotti agricoli
(pomodoro tondo per industria), e solo in un secondo momento - a distanza di anni - riempiti autono- mamente (con il luogo “SCAFATI” e le date di emissione 10 e 11 maggio 2018) e portati all'incasso dalla Cooperativa (in violazione del patto di garanzia e de non petendo stipulato tra le parti al momento dell'emissione dei titoli).
La prova della succcessiva compilazione dei titoli, oltre che dalla palese difformità della grafia, si evinceva dal fatto che alla data del 10-11.05.2018 essa opponente non era più titolare del conto corrente sul quale gli assegni erano stati tratti, avendolo già estinto in precedenza.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli oggetto dell'intimazione di pagamento, che fosse dichiarata la nullità dell'atto di precetto e l'inesistenza in capo all'opposta
Cooperativa del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di essa opponente;
in via riconvenzionale1 chiedeva la condanna della Cooperativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'illegittimo protesto dei titoli, quantificati in € 20.000,00 o in altra somma ritenuta di giustizia, oltre accessori.
Costituitasi in giudizio, con comparsa in data 11.12.2018, la Controparte_3
[... contestava la fondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto, sussistendo una presun-zione iuris tantum di esistenza e liceità della causa del negozio che ha dato vita all'emissione e circolazione del titolo.
Deduceva, in particolare:
pagina 2 di 7 - che gli assegni bancari de quibus erano stati compilati e rilasciati nelle rispettive date del 10 e 11 maggio 2018 e posti all'incasso regolarmente;
- che essa era assolutamente ignara della chiusura del c/c bancario su cui gli assegni erano CP_3
stati tratti, avvenuta ad opera della , evidentemente con intento truffaldino;
Pt_1
- che, qualora ritenuti irregolarmente emessi (e quindi privi di efficacia di titoli esecutivi), i medesimi titoli - anche in quanto incontestati l'importo ivi indicato ed il relativo beneficiario - rappresentavano senz'altro una ricognizione di debito e promessa di pagamento da parte della ex art. 1988 c.c. Pt_1
Pertanto spiegava, in via subordinata, domanda riconvenzionale di accertamento del credito come esposto negli assegni bancari e di condanna al pagamento del corrispondente importo (€ 59.000,00, oltre interessi), previo accertamento del sottostante rapporto di fornitura esistente tra le parti2, documentato dalle fatture e dai documenti di trasporto che produceva.
L'adito Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, con sentenza n.
2400/2021 depositata in data 21.10.2021, rigettava l'opposizione al precetto, dichiarava non luogo a provvedetre sulla riconvenzionale subordinata avanzata dalla e regolava le spese secondo CP_3
soccombenza, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
In sintesi, il Giudice di primo grado ha ritenuto non provata - alla luce delle prove testimoniali assunte - l'emissione parzialmente in bianco degli assegni posti a fondamento del precetto opposto, che pertanto devono essere considerati validi ed efficaci e conseguentemente idonei a valere come titoli esecutivi azionabili nei confronti della , la quale con la (non contestata) firma apposta Pt_1
sui titolo ha assunto la qualità di soggetto passivo dell'obbligazione cartolare3.
Avverso detta sentenza ha spiegato appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 21.04.2022, titolare della omonima azienda agricola, chiedendo, Parte_1
per i motivi di seguito indicati e in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 3 di 7 “1) Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto per i motivi di cui in narrativa.
2) Accogliere l'opposizione e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, dando atto che
l'opposta non ha diritto né titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente.
3) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che la IG.ra
, a causa dell'illegittimo protesto, ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali e per Pt_1
l'effetto condannare la Società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di euro
20.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore da determinarsi anche in via equitativa.
4) Gradatamente e nella ipotesi di riproposizione nel presente grado di giudizio, accertare e dichiarare l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, della domanda riconvenzionale spiegata dalla
Società opposta.
5) In via ulteriormente subordinata, in caso di suo accoglimento, disporre la compensazione reciproca dei crediti che verranno accertati nel corso del giudizio.
6) Con condanna della Società appellata, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Ricostituitosi il contraddittorio l'appellata ha chiesto il Controparte_3
rigetto dell'appello, siccome infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del proprio procuratore anticipatario.
Con articolato motivo di appello la lamenta l'erronea e/o omessa valutazione delle risul- Pt_1
tanze istruttorie, non avendo il Tribunale considerato che gli assegni posti a fondamento dell'atto di precetto impugnato sono stati consegnati solo a garanzia del pagamento di svariate forniture di merce, senza l'indicazione del luogo di emissione e, soprattutto, privi di data e che solo in un secondo momento (ed a distanza di anni) la società appellata ha compilato i titoli in totale autonomia, inserendo, nello spazio riservato al luogo di emissione, la dicitura “Scafati” e le date di emissione, rispettivamente del 10.05.18 e dell'11.05.18. Ribadisce che la prova della successiva compilazione dei titoli, oltre che dalla palese diversità della calligrafia, si desumerebbe dal fatto che, alla data del 10-
11.5.18 (data di emissione riportata sugli assegni), essa appellante non era più titolare del rapporto di conto corrente sul quale gli assegni erano stati tratti, avendolo già estinto in precedenza4.
pagina 4 di 7 Orbene, la compilazione postuma degli assegni da parte del prenditore, già desumibile dalla disamina della produzione documentale, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a dichiararne la nullità, trattandosi di titoli emessi in frontale violazione delle norme previste dal regio decreto n.
1736/1933.
Aggiunge l'appellante:
- che i fatti narrati nell'atto di opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, avrebbero trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dal teste , erro-neamente Testimone_1
valutato come inattendibile, in quanto, a ben vedere, il teste ha riferito circostanze ulteriori rispetto a quelle dedotte nell'atto di citazione ma certamente non contraddittorie;
- che l'appellata non ha mai chiarito i motivi per i quali abbia richiesto solo nel 2018 il pagamento di forniture risalenti al 2012 e senza aver mai inviato alla appellante, prima della notifica dell'atto di precetto impugnato, un formale atto di messa in mora.
Il motivo è destituito di fondamento
Premesso che, per costante giurisprudenza è onere dell'opponente che contesti la sussistenza di un credito portato da titolo cartolare, dare compiuta prova di fatti impeditivi, od estintivi, di quanto risulta dal titolo (Cass. civ. n. 9685/2011; Cass. civ. n. 15219/2007; Cass. civ. n. 1126/2003), rileva la Corte che l'opponente non ha contestato né la sottoscrizione degli assegni (che quindi recano la firma della
) né l'indicazione dell'importo dovuto e del relativo prenditore Cooperativa San Lazzaro '92. Pt_1
La non ha in alcun modo contestato in sede di opposizione svolta in primo grado l'esi-stenza Pt_1
del proprio debito di € 59.000,00 nè ha dato prova dell'allegato abusivo riempimento del luogo e della data di emissione degli assegni de quibus, risultando del tutto insufficiente allo scopo la sola deposizione resa dal teste , la quale - in ragione del rapporto di coniugio con la Testimone_1
- è stata correttamente valutata dal Tribunale con estrema prudenza. Pt_1
Invero ad avviso della Corte l'esame della deposizione del teste rende evidente l'esistenza di plurimi profili che ne rendono inattendibile la deposizione.
Assai significative appaiono in tal senso le seguenti dichiarazioni del teste: A) “Sono a tutti gli effetti collaboratore dell'azienda a nome di mia moglie e sono io ad occuparmi unicamente di tutte le questioni che attengono all'azienda agricola di mia moglie”.
Trattasi evidentemente di un alter ego della titolare dell'azienda ed in ragione di tanto, e non solo del rapporto di coniugio, la sua deposizione deve essere valutata con estrema prudenza, non potendosi ritenersi del tutto indifferente alle sorti della causa. Testimone_1
B)“Gli assegni sono stati consegnati - a garanzia - senza indicare il luogo di emissione e la data, gli importi ed il beneficiario …” (e quindi completamente in bianco), laddove la nell'atto di Pt_1
pagina 5 di 7 opposizione si è limitata a contestare l'abusivo riempimento dei titoli soltanto negli spazi riservati all'indicazione della data e del luogo di emissione (argomento valorizzato nella sentenza insieme al rapporto di coniugio);
C) “Sono io ad aver consegnato i 2 titoli innanzi indicati al IG. nel 2012/2013”, e ciò CP_3 diversamente da quanto si legge nell'atto di opposizione e nel capitolo di prova orale (“Vero che
l'assegno bancario n. 0 023 145 848-11 (che si mostra in copia all'interrogando ed al teste) è stato rilasciato dalla IG.ra , alla , a titolo di garanzia del Pt_1 Controparte_3 pagamento di svariate forniture di merce”(senza far mai menzione della consegna da parte del marito).
Va osservato che, se è vera detta circostanza (consegna da parte del teste), appare quantomeno singolare che lo stesso teste non si sia accorto che gli assegni erano compilati con Testimone_1
l'indicazione degli importi e del beneficiario (quindi solo parzialmente incompleti), anzichè totalmente in bianco;
il che accresce i dubbi sulla sua attendibilità.
D) “Ricordo che ho preso accordi direttamente con il IG. … Gli accordi prevedevano il non CP_3
incasso degli assegni. Il IG. mi ha sempre rassicurato che i predetti assegni non li avrebbe CP_3
usati e li avrebbe distrutti … Gli accordi intercorsi prevedevano l'incasso dei predetti assegni solo in caso di mancato pagamento di alcune forniture”.
Non so se sono state pagate tutte le forniture eseguite in favore dell'Azienda intestata a mia moglie poichè non abbiamo mai fatto i conti”.
Dunque solo in sede di prova orale spunta l'ipotesi di un accordo di riempimento e di incasso (in caso di mancato pagamento di alcune forniture) degli assegni,di cui non si fa mai menzione né nell'atto di opposizione né nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c..
Gli elementi evidenziati accrescono le perplessità già manifestate dal Tribunale in ordine alla insufficienza della prova testimoniale a confortare la tesi dell'abusivo riempimento degli assegni precettati e comportano il rigetto dell'appello, dovendosi confermare l'infondatezza della spiegata opposizione al precetto di pagamento.
L'infondatezza del motivo di gravame ha carattere assorbente, rendendo superflua la delibazione del- la domanda di risarcimento dei danni spiegata dalla e della domanda riconvenzionale subor- Pt_1 dinata della , peraltro neppure specificamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.5 CP_3
pagina 6 di 7 Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento in favore del procuratore anticipatario dell'appellata CP_6
, avv. Massimo Brunetti, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, liquidate come
[...]
in dispositivo.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato,
a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 21.04.2022, da titolare della Parte_1
omonima azienda agricola, avverso la sentenza n. 2400/2021 emessa in data 21.10.2021 dal Tribu- nale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, tra l'appellante e la
[...]
con sede in Scafati, così provvede: Controparte_3
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante a rimborsare al procuratore anticipatario della Parte_1 [...]
appellata, avv. Massimo Brunetti, le spese legali del presente grado di giudizio, liquidate in CP_7
complessivi € 7.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante , Parte_1 in osservanza dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa il 23 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'appellante ha spiegato domanda riconvenzionale in quanto, avendo estinto il rapporto di conto corrente presso la filiale della , gli assegni sono tornati insoluti e protestati per mancanza di autorizzazione Controparte_4 all'incasso, derivandone da ciò un grave nocumento sotto il profilo della reputazione sul mercato creditizio e commerciale. 2 La azienda della avrebbe acquistato, nel corso degli anni dal 2012 al 2015, piantine , fitofarmaci e prodotti Pt_1 per l'agricoltura, e gli assegni posti a fondamento del precetto rappresentavano solo parte del maggior importo di € 231.798,46 di cui era creditrice la Cooperativa San lazzaro, come rilevabile dall'estratto conto cliente. 3 Si legge testualmente in sentenza: “la parte opponente, onerata della prova del fatto impeditivo allegato, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante. Il primo teste di parte opponente escusso nulla è stato in grado di riferire in ordine all'asserita emissione (parzialmente) in bianco degli assegni bancari. Il secondo teste di parte opponente escusso, il marito dell'attrice, ha reso una dichiarazione parzialmente contraddittoria rispetto a quanto narrato dalla stessa attrice nell'atto di citazione: infatti, il teste ha riferito dell'emissione e della consegna totalmente in bianco degli assegni, privi dell'indicazione della data, del luogo di emissione, dell'importo e del beneficiario, mentre nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice si è limitata a contestare l'abusivo riempimento dei titoli negli spazi riservati all'indicazione della data e del luogo di emissione. Ne discende una valutazione di inattendibilità estrinseca della dichiarazione testimoniale, la cui valenza probatoria va peraltro comunque giudicata con particolare rigore in ragione dello stretto vincolo di parentela tra il teste e la parte attrice. 4 Tale circostanza - peraltro non espressamente contestata - sarebbe comprovata:
a) dall'estratto del conto corrente al 31.07.2017 rilasciato dalla , da cui si evince che il conto è stato estinto per CP_5 azzeramento già in data 6.07.2017 (e, quindi, quasi un anno prima dalla asserita emissione dei titoli);
b) dal verbale di contestazione della Prefettura di Foggia del 14.08.18, dal quale emerge che gli assegni sono stati emessi in violazione dell'art. 1 della legge n. 386/90, ossia in assenza di autorizzazione del trattario (circostanza che si verifica proprio nei casi in cui l'emittente non abbia in essere un conto corrente presso la banca trattaria). 5 L'appellata si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello (che implica la conferma del rigetto dell'op- CP_3 posizione a precetto), senza specificamente richiedere la riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Angela Maria MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a precetto”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 623 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in San Nicandro Garganico in Località Mezzana - Strada Provinciale Lesina/Torre Mileto, rappre- sentata e difesa dall'avv. Luciano Montemitro, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia (Via Lanza n. 14); (pec: Email_1
Email_2
APPELLANTE
E con sede in Scafati (SA), in persona del Controparte_1
Presidente del c.d.a. rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Brunetti, in virtù di CP_2
procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Scafati (C.so Nazionale n. 959), con indicazione di fax n° 081/8506963 e p.e.c.
[...]
per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria Email_3
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 7.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate pagina 1 di 7 trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.09.2018 titolare della omonima Parte_1
azienda agricola, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 7.08.2018 dalla con sede in Scafati (SA), con il quale le era stato intimato il Controparte_3
pagamento € 60.095,02, oltre interessi e spese, in forza di due assegni bancari (nn. 0 023 145 848-11 e
0 023 145 847-10) tratti sul conto corrente n. 1350682, acceso presso la Banca della Campania – Filiale di Apricena.
A sostegno della predetta opposizione, la allegava la nullità dei predetti assegni in quanto Pt_1 all'origine emessi e consegnati parzialmente in bianco, senza l'indicazione della data e del luogo di emissione, in funzione di mera garanzia del pagamento di alcune forniture di prodotti agricoli
(pomodoro tondo per industria), e solo in un secondo momento - a distanza di anni - riempiti autono- mamente (con il luogo “SCAFATI” e le date di emissione 10 e 11 maggio 2018) e portati all'incasso dalla Cooperativa (in violazione del patto di garanzia e de non petendo stipulato tra le parti al momento dell'emissione dei titoli).
La prova della succcessiva compilazione dei titoli, oltre che dalla palese difformità della grafia, si evinceva dal fatto che alla data del 10-11.05.2018 essa opponente non era più titolare del conto corrente sul quale gli assegni erano stati tratti, avendolo già estinto in precedenza.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli oggetto dell'intimazione di pagamento, che fosse dichiarata la nullità dell'atto di precetto e l'inesistenza in capo all'opposta
Cooperativa del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di essa opponente;
in via riconvenzionale1 chiedeva la condanna della Cooperativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'illegittimo protesto dei titoli, quantificati in € 20.000,00 o in altra somma ritenuta di giustizia, oltre accessori.
Costituitasi in giudizio, con comparsa in data 11.12.2018, la Controparte_3
[... contestava la fondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto, sussistendo una presun-zione iuris tantum di esistenza e liceità della causa del negozio che ha dato vita all'emissione e circolazione del titolo.
Deduceva, in particolare:
pagina 2 di 7 - che gli assegni bancari de quibus erano stati compilati e rilasciati nelle rispettive date del 10 e 11 maggio 2018 e posti all'incasso regolarmente;
- che essa era assolutamente ignara della chiusura del c/c bancario su cui gli assegni erano CP_3
stati tratti, avvenuta ad opera della , evidentemente con intento truffaldino;
Pt_1
- che, qualora ritenuti irregolarmente emessi (e quindi privi di efficacia di titoli esecutivi), i medesimi titoli - anche in quanto incontestati l'importo ivi indicato ed il relativo beneficiario - rappresentavano senz'altro una ricognizione di debito e promessa di pagamento da parte della ex art. 1988 c.c. Pt_1
Pertanto spiegava, in via subordinata, domanda riconvenzionale di accertamento del credito come esposto negli assegni bancari e di condanna al pagamento del corrispondente importo (€ 59.000,00, oltre interessi), previo accertamento del sottostante rapporto di fornitura esistente tra le parti2, documentato dalle fatture e dai documenti di trasporto che produceva.
L'adito Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, con sentenza n.
2400/2021 depositata in data 21.10.2021, rigettava l'opposizione al precetto, dichiarava non luogo a provvedetre sulla riconvenzionale subordinata avanzata dalla e regolava le spese secondo CP_3
soccombenza, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
In sintesi, il Giudice di primo grado ha ritenuto non provata - alla luce delle prove testimoniali assunte - l'emissione parzialmente in bianco degli assegni posti a fondamento del precetto opposto, che pertanto devono essere considerati validi ed efficaci e conseguentemente idonei a valere come titoli esecutivi azionabili nei confronti della , la quale con la (non contestata) firma apposta Pt_1
sui titolo ha assunto la qualità di soggetto passivo dell'obbligazione cartolare3.
Avverso detta sentenza ha spiegato appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 21.04.2022, titolare della omonima azienda agricola, chiedendo, Parte_1
per i motivi di seguito indicati e in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 3 di 7 “1) Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto per i motivi di cui in narrativa.
2) Accogliere l'opposizione e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, dando atto che
l'opposta non ha diritto né titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente.
3) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che la IG.ra
, a causa dell'illegittimo protesto, ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali e per Pt_1
l'effetto condannare la Società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di euro
20.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore da determinarsi anche in via equitativa.
4) Gradatamente e nella ipotesi di riproposizione nel presente grado di giudizio, accertare e dichiarare l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, della domanda riconvenzionale spiegata dalla
Società opposta.
5) In via ulteriormente subordinata, in caso di suo accoglimento, disporre la compensazione reciproca dei crediti che verranno accertati nel corso del giudizio.
6) Con condanna della Società appellata, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Ricostituitosi il contraddittorio l'appellata ha chiesto il Controparte_3
rigetto dell'appello, siccome infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del proprio procuratore anticipatario.
Con articolato motivo di appello la lamenta l'erronea e/o omessa valutazione delle risul- Pt_1
tanze istruttorie, non avendo il Tribunale considerato che gli assegni posti a fondamento dell'atto di precetto impugnato sono stati consegnati solo a garanzia del pagamento di svariate forniture di merce, senza l'indicazione del luogo di emissione e, soprattutto, privi di data e che solo in un secondo momento (ed a distanza di anni) la società appellata ha compilato i titoli in totale autonomia, inserendo, nello spazio riservato al luogo di emissione, la dicitura “Scafati” e le date di emissione, rispettivamente del 10.05.18 e dell'11.05.18. Ribadisce che la prova della successiva compilazione dei titoli, oltre che dalla palese diversità della calligrafia, si desumerebbe dal fatto che, alla data del 10-
11.5.18 (data di emissione riportata sugli assegni), essa appellante non era più titolare del rapporto di conto corrente sul quale gli assegni erano stati tratti, avendolo già estinto in precedenza4.
pagina 4 di 7 Orbene, la compilazione postuma degli assegni da parte del prenditore, già desumibile dalla disamina della produzione documentale, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a dichiararne la nullità, trattandosi di titoli emessi in frontale violazione delle norme previste dal regio decreto n.
1736/1933.
Aggiunge l'appellante:
- che i fatti narrati nell'atto di opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, avrebbero trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dal teste , erro-neamente Testimone_1
valutato come inattendibile, in quanto, a ben vedere, il teste ha riferito circostanze ulteriori rispetto a quelle dedotte nell'atto di citazione ma certamente non contraddittorie;
- che l'appellata non ha mai chiarito i motivi per i quali abbia richiesto solo nel 2018 il pagamento di forniture risalenti al 2012 e senza aver mai inviato alla appellante, prima della notifica dell'atto di precetto impugnato, un formale atto di messa in mora.
Il motivo è destituito di fondamento
Premesso che, per costante giurisprudenza è onere dell'opponente che contesti la sussistenza di un credito portato da titolo cartolare, dare compiuta prova di fatti impeditivi, od estintivi, di quanto risulta dal titolo (Cass. civ. n. 9685/2011; Cass. civ. n. 15219/2007; Cass. civ. n. 1126/2003), rileva la Corte che l'opponente non ha contestato né la sottoscrizione degli assegni (che quindi recano la firma della
) né l'indicazione dell'importo dovuto e del relativo prenditore Cooperativa San Lazzaro '92. Pt_1
La non ha in alcun modo contestato in sede di opposizione svolta in primo grado l'esi-stenza Pt_1
del proprio debito di € 59.000,00 nè ha dato prova dell'allegato abusivo riempimento del luogo e della data di emissione degli assegni de quibus, risultando del tutto insufficiente allo scopo la sola deposizione resa dal teste , la quale - in ragione del rapporto di coniugio con la Testimone_1
- è stata correttamente valutata dal Tribunale con estrema prudenza. Pt_1
Invero ad avviso della Corte l'esame della deposizione del teste rende evidente l'esistenza di plurimi profili che ne rendono inattendibile la deposizione.
Assai significative appaiono in tal senso le seguenti dichiarazioni del teste: A) “Sono a tutti gli effetti collaboratore dell'azienda a nome di mia moglie e sono io ad occuparmi unicamente di tutte le questioni che attengono all'azienda agricola di mia moglie”.
Trattasi evidentemente di un alter ego della titolare dell'azienda ed in ragione di tanto, e non solo del rapporto di coniugio, la sua deposizione deve essere valutata con estrema prudenza, non potendosi ritenersi del tutto indifferente alle sorti della causa. Testimone_1
B)“Gli assegni sono stati consegnati - a garanzia - senza indicare il luogo di emissione e la data, gli importi ed il beneficiario …” (e quindi completamente in bianco), laddove la nell'atto di Pt_1
pagina 5 di 7 opposizione si è limitata a contestare l'abusivo riempimento dei titoli soltanto negli spazi riservati all'indicazione della data e del luogo di emissione (argomento valorizzato nella sentenza insieme al rapporto di coniugio);
C) “Sono io ad aver consegnato i 2 titoli innanzi indicati al IG. nel 2012/2013”, e ciò CP_3 diversamente da quanto si legge nell'atto di opposizione e nel capitolo di prova orale (“Vero che
l'assegno bancario n. 0 023 145 848-11 (che si mostra in copia all'interrogando ed al teste) è stato rilasciato dalla IG.ra , alla , a titolo di garanzia del Pt_1 Controparte_3 pagamento di svariate forniture di merce”(senza far mai menzione della consegna da parte del marito).
Va osservato che, se è vera detta circostanza (consegna da parte del teste), appare quantomeno singolare che lo stesso teste non si sia accorto che gli assegni erano compilati con Testimone_1
l'indicazione degli importi e del beneficiario (quindi solo parzialmente incompleti), anzichè totalmente in bianco;
il che accresce i dubbi sulla sua attendibilità.
D) “Ricordo che ho preso accordi direttamente con il IG. … Gli accordi prevedevano il non CP_3
incasso degli assegni. Il IG. mi ha sempre rassicurato che i predetti assegni non li avrebbe CP_3
usati e li avrebbe distrutti … Gli accordi intercorsi prevedevano l'incasso dei predetti assegni solo in caso di mancato pagamento di alcune forniture”.
Non so se sono state pagate tutte le forniture eseguite in favore dell'Azienda intestata a mia moglie poichè non abbiamo mai fatto i conti”.
Dunque solo in sede di prova orale spunta l'ipotesi di un accordo di riempimento e di incasso (in caso di mancato pagamento di alcune forniture) degli assegni,di cui non si fa mai menzione né nell'atto di opposizione né nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c..
Gli elementi evidenziati accrescono le perplessità già manifestate dal Tribunale in ordine alla insufficienza della prova testimoniale a confortare la tesi dell'abusivo riempimento degli assegni precettati e comportano il rigetto dell'appello, dovendosi confermare l'infondatezza della spiegata opposizione al precetto di pagamento.
L'infondatezza del motivo di gravame ha carattere assorbente, rendendo superflua la delibazione del- la domanda di risarcimento dei danni spiegata dalla e della domanda riconvenzionale subor- Pt_1 dinata della , peraltro neppure specificamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.5 CP_3
pagina 6 di 7 Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento in favore del procuratore anticipatario dell'appellata CP_6
, avv. Massimo Brunetti, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, liquidate come
[...]
in dispositivo.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato,
a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 21.04.2022, da titolare della Parte_1
omonima azienda agricola, avverso la sentenza n. 2400/2021 emessa in data 21.10.2021 dal Tribu- nale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, tra l'appellante e la
[...]
con sede in Scafati, così provvede: Controparte_3
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante a rimborsare al procuratore anticipatario della Parte_1 [...]
appellata, avv. Massimo Brunetti, le spese legali del presente grado di giudizio, liquidate in CP_7
complessivi € 7.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante , Parte_1 in osservanza dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa il 23 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'appellante ha spiegato domanda riconvenzionale in quanto, avendo estinto il rapporto di conto corrente presso la filiale della , gli assegni sono tornati insoluti e protestati per mancanza di autorizzazione Controparte_4 all'incasso, derivandone da ciò un grave nocumento sotto il profilo della reputazione sul mercato creditizio e commerciale. 2 La azienda della avrebbe acquistato, nel corso degli anni dal 2012 al 2015, piantine , fitofarmaci e prodotti Pt_1 per l'agricoltura, e gli assegni posti a fondamento del precetto rappresentavano solo parte del maggior importo di € 231.798,46 di cui era creditrice la Cooperativa San lazzaro, come rilevabile dall'estratto conto cliente. 3 Si legge testualmente in sentenza: “la parte opponente, onerata della prova del fatto impeditivo allegato, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante. Il primo teste di parte opponente escusso nulla è stato in grado di riferire in ordine all'asserita emissione (parzialmente) in bianco degli assegni bancari. Il secondo teste di parte opponente escusso, il marito dell'attrice, ha reso una dichiarazione parzialmente contraddittoria rispetto a quanto narrato dalla stessa attrice nell'atto di citazione: infatti, il teste ha riferito dell'emissione e della consegna totalmente in bianco degli assegni, privi dell'indicazione della data, del luogo di emissione, dell'importo e del beneficiario, mentre nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice si è limitata a contestare l'abusivo riempimento dei titoli negli spazi riservati all'indicazione della data e del luogo di emissione. Ne discende una valutazione di inattendibilità estrinseca della dichiarazione testimoniale, la cui valenza probatoria va peraltro comunque giudicata con particolare rigore in ragione dello stretto vincolo di parentela tra il teste e la parte attrice. 4 Tale circostanza - peraltro non espressamente contestata - sarebbe comprovata:
a) dall'estratto del conto corrente al 31.07.2017 rilasciato dalla , da cui si evince che il conto è stato estinto per CP_5 azzeramento già in data 6.07.2017 (e, quindi, quasi un anno prima dalla asserita emissione dei titoli);
b) dal verbale di contestazione della Prefettura di Foggia del 14.08.18, dal quale emerge che gli assegni sono stati emessi in violazione dell'art. 1 della legge n. 386/90, ossia in assenza di autorizzazione del trattario (circostanza che si verifica proprio nei casi in cui l'emittente non abbia in essere un conto corrente presso la banca trattaria). 5 L'appellata si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello (che implica la conferma del rigetto dell'op- CP_3 posizione a precetto), senza specificamente richiedere la riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.