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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2099/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2099/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'Avv. COTICELLI CIRO e Avv. DI LORENZO ARTURO
ATTORI contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. RO CodiceFiscale_4
DI BENEDETTO ALFONSO e
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_3 Parte_1
premettendo di aver stipulato con , in data 17.11.2021, un contratto di RO
locazione ad uso transitorio, regolarmente registrato, il 19.11.2021, in relazione all'immobile sito in
Fiumicino, in Via Cerenova, n. 7, le intimavano lo sfratto per finita locazione, citandola per la pagina 1 di 3 convalida chiedendo in subordine l'emissione di ordinanza di rilascio e deducevano che il contratto andava comunque risolto in quanto non era stata pagata più alcuna somma dal luglio 2022.
Si costituiva la sig.ra all'udienza del 17.7.2023 chiedendo accertarsi la simulazione relativa CP_1
nel contratto di locazione e la sussistenza del contratto dissimulato di locazione di durata ordinaria ad uso abitativo, con prima scadenza al 17.11.2025 ed il rigetto della domanda di risoluzione del contratto non essendo sussistenti violazioni contrattuali;
sostenevano di aver provveduto al pagamento regolare dei canoni di cui si riservavano di produrre documentazione e conferma da parte di diverse persone.
Alla medesima udienza del 17.7.2023 questo giudice, ritendo che parte intimata non aveva fornito la prova dei pagamenti contestati e risultando quanto meno fondata al domanda di sfratto per morosità proposta contestualmente a quella per la finita locazione, considerando che vi era acquiescenza delle parti locatrici a riconoscere al contratto di locazione la durata ordinaria e che insistevano nella domanda di sfratto per morosità, emetteva ordinanza di rilascio e mutava il rito.
A seguito del mutamento del rito gli intimanti, con la memoria integrativa, davano atto di aver svolto il procedimento di mediazione ed insistevano per la risoluzione del contratto di locazione stante la contestata interruzione dei pagamenti da parte della conduttrice sin dal luglio 2022 per un importo totale di Euro 45.900,00 e per il recupero di tali somme si riservavano di agire in diverso giudizio;
concludevano per la domanda di risoluzione del contratto di locazione per l'inadempimento della conduttrice ed in via subordinata per la risoluzione di diritto ai sensi dall'art. 18 del contratto.
Con la memoria integrativa contestava che la morosità decorreva dal RO
settembre 2022 e sosteneva di aver ricevuto sempre un netto rifiuto dai locatori a consentirle il pagamento, in particolare da che, consapevole della natura simulata del Parte_1
contratto transitorio, metteva in atto condotte illecite per intimorirla e costringerla a lasciare l'appartamento, così da indurla a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Civitavecchia , contestava di aver violato clausole contrattuali e concludeva chiedendo la concessione di un termine per il pagamento e concludeva chiedendo la concessione di un termine per il pagamento dei canoni accertati come dovuti, il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di locazione per insussistenza del grave inadempimento nonchè quella di risoluzione di diritto.
nelle note depositate il 7.4.2025 gli attori davano atto di essere rientrati nella disponibilità dell'immobile, rilasciatogli dalla il 5.3.2024 dopo la notifica del precetto, e di aver presentato CP_1
ed ottenuto decreto ingiuntivo al quale la aveva proposto opposizione. CP_1
La domanda svolta dagli attori in via principale è fondata e va accolta.
pagina 2 di 3 Con il mutamento del rito la domanda di sfratto si è convertita in domanda di risoluzione del contratto.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 13533/2001), in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il predetto onere è stato osservato dagli attori che hanno depositato il contratto di locazione regolarmente registrato lamentando il mancato pagamento del canone mentre la conduttrice nel contrastare la pretesa attorea ha comunque ammesso che sussisteva la morosità successiva al settembre 2022.
In virtù delle osservazioni che precedono, va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per l'inadempimento della conduttrice.
Il mancato pagamento del canone di locazione costituisce condotta inadempiente suscettibile di provocare la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 5 L. 392/78 che indica un criterio predeterminato di inadempimento nell'omissione di pagamento di un solo canone di locazione, decorsi
20 giorni., senza doversi far ricorso a valutazioni inerenti alla gravità, trattandosi di immobile locato ad uso abitativo.
Trova conseguentemente conferma l' ordinanza di rilascio provvisoriamente emessa che ha trovato soddisfazione con il rilascio spontaneo dell'immobile, in data 5.3.2024.
Le spese seguono la soccombenza e tengono presenti anche i costi occorsi per la fallita mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara a risoluzione del contratto di locazione inter partes per l'inadempimento di RO
;
[...]
condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in RO
complessive € 3.114,00 di cui Euro 230,00 per spese vive ed € 2.884,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 16 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2099/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'Avv. COTICELLI CIRO e Avv. DI LORENZO ARTURO
ATTORI contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. RO CodiceFiscale_4
DI BENEDETTO ALFONSO e
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_3 Parte_1
premettendo di aver stipulato con , in data 17.11.2021, un contratto di RO
locazione ad uso transitorio, regolarmente registrato, il 19.11.2021, in relazione all'immobile sito in
Fiumicino, in Via Cerenova, n. 7, le intimavano lo sfratto per finita locazione, citandola per la pagina 1 di 3 convalida chiedendo in subordine l'emissione di ordinanza di rilascio e deducevano che il contratto andava comunque risolto in quanto non era stata pagata più alcuna somma dal luglio 2022.
Si costituiva la sig.ra all'udienza del 17.7.2023 chiedendo accertarsi la simulazione relativa CP_1
nel contratto di locazione e la sussistenza del contratto dissimulato di locazione di durata ordinaria ad uso abitativo, con prima scadenza al 17.11.2025 ed il rigetto della domanda di risoluzione del contratto non essendo sussistenti violazioni contrattuali;
sostenevano di aver provveduto al pagamento regolare dei canoni di cui si riservavano di produrre documentazione e conferma da parte di diverse persone.
Alla medesima udienza del 17.7.2023 questo giudice, ritendo che parte intimata non aveva fornito la prova dei pagamenti contestati e risultando quanto meno fondata al domanda di sfratto per morosità proposta contestualmente a quella per la finita locazione, considerando che vi era acquiescenza delle parti locatrici a riconoscere al contratto di locazione la durata ordinaria e che insistevano nella domanda di sfratto per morosità, emetteva ordinanza di rilascio e mutava il rito.
A seguito del mutamento del rito gli intimanti, con la memoria integrativa, davano atto di aver svolto il procedimento di mediazione ed insistevano per la risoluzione del contratto di locazione stante la contestata interruzione dei pagamenti da parte della conduttrice sin dal luglio 2022 per un importo totale di Euro 45.900,00 e per il recupero di tali somme si riservavano di agire in diverso giudizio;
concludevano per la domanda di risoluzione del contratto di locazione per l'inadempimento della conduttrice ed in via subordinata per la risoluzione di diritto ai sensi dall'art. 18 del contratto.
Con la memoria integrativa contestava che la morosità decorreva dal RO
settembre 2022 e sosteneva di aver ricevuto sempre un netto rifiuto dai locatori a consentirle il pagamento, in particolare da che, consapevole della natura simulata del Parte_1
contratto transitorio, metteva in atto condotte illecite per intimorirla e costringerla a lasciare l'appartamento, così da indurla a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Civitavecchia , contestava di aver violato clausole contrattuali e concludeva chiedendo la concessione di un termine per il pagamento e concludeva chiedendo la concessione di un termine per il pagamento dei canoni accertati come dovuti, il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di locazione per insussistenza del grave inadempimento nonchè quella di risoluzione di diritto.
nelle note depositate il 7.4.2025 gli attori davano atto di essere rientrati nella disponibilità dell'immobile, rilasciatogli dalla il 5.3.2024 dopo la notifica del precetto, e di aver presentato CP_1
ed ottenuto decreto ingiuntivo al quale la aveva proposto opposizione. CP_1
La domanda svolta dagli attori in via principale è fondata e va accolta.
pagina 2 di 3 Con il mutamento del rito la domanda di sfratto si è convertita in domanda di risoluzione del contratto.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 13533/2001), in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il predetto onere è stato osservato dagli attori che hanno depositato il contratto di locazione regolarmente registrato lamentando il mancato pagamento del canone mentre la conduttrice nel contrastare la pretesa attorea ha comunque ammesso che sussisteva la morosità successiva al settembre 2022.
In virtù delle osservazioni che precedono, va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per l'inadempimento della conduttrice.
Il mancato pagamento del canone di locazione costituisce condotta inadempiente suscettibile di provocare la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 5 L. 392/78 che indica un criterio predeterminato di inadempimento nell'omissione di pagamento di un solo canone di locazione, decorsi
20 giorni., senza doversi far ricorso a valutazioni inerenti alla gravità, trattandosi di immobile locato ad uso abitativo.
Trova conseguentemente conferma l' ordinanza di rilascio provvisoriamente emessa che ha trovato soddisfazione con il rilascio spontaneo dell'immobile, in data 5.3.2024.
Le spese seguono la soccombenza e tengono presenti anche i costi occorsi per la fallita mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara a risoluzione del contratto di locazione inter partes per l'inadempimento di RO
;
[...]
condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in RO
complessive € 3.114,00 di cui Euro 230,00 per spese vive ed € 2.884,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 16 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa pagina 3 di 3