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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 77/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Francesca Romana BELLI e Oreste Pt_1 MANZI appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Alessandra BRONZETTI Controparte_1 appellato
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 23/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso
, dottore commercialista , conveniva in giudizio l per sentire Controparte_1 Pt_1 accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la ricongiunzione ex art della 1 comma 2 L. 45/90 presso la CNPADC Cassa Dottori Commercialisti di tutta la contribuzione versata presso l' comprensiva dei contributi versati presso la Pt_1
Gestione separata nel periodo 01\01\1999-31\12\2002. Il ricorrente Pt_1 deduceva in particolare di avere presentato in data 23\02\2023 alla CNPADC Cassa Dottori Commercialisti domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell'art. 1 L. 45/90 chiedendo la ricongiunzione presso la Cassa dei contributi in precedenza versati presso l' nel periodo 01\11\95-28\11\1998 e presso l' gestione Pt_1 Pt_1 separata nel periodo 01\01\1999-31\12\2002 per un totale di anni 7 e che in data
pag. 1 di 4 24\10\2023 la Cassa Dottori Commercialisti aveva accolto la sua domanda consentendogli di ricongiungere i tre anni relativi al l periodo 01\11\95- 28\11\1998. Aggiungeva di avere inoltrato in data 19\12\2023 domanda all' Pt_1 ai sensi della L. 45/1990 di ricongiunzione dei periodi contributivi versati alla Gestione separata nel periodo 01\01\1999-31\12\2002 ma che la sua domanda era stata rigettata dall'Istituto. Regolarmente evocato in giudizio, l si costituiva Pt_1 chiedendo il rigetto del ricorso, assumendo che non era prevista dalla legge la possibilità di trasferire i contributi della gestione separata in altri fondi o gestioni secondo le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della Legge 5 marzo 1990. n. 45 non essendo possibile applicare l'analogia nel settore disciplinato da diritto speciale”. Il Tribunale adito ha accolto il ricorso dopo aver preliminarmente evidenziato che la L. n. 45/1990 ammette la possibilità evocata in giudizio dal ricorrente e, successivamente, aver richiamato Cass. Civ. Sez. Lav. n. 26039/2019 (e ss.) che ha avallato tale ipotesi in fattispecie identica (ricongiunzione di contributi versati in Gestione separata in cassa di previdenza categoriale Dottori e Commercialisti), Pt_1 ponendo in evidenza che – dopo la Corte Cost. n. 61/1999 - v'è alternatività tra gli strumenti della totalizzazione, del cumulo e della ricongiunzione (onerosa) a fronte dell'interesse dell'assicurato a conseguire la pensione, quand'anche vi sia disomogeneità dei sistemi di calcolo della stessa tra gli enti di previdenza.
2. Ha proposto appello l' censurando il decisum di primo grado per un unico Pt_1 motivo: “VIOLAZIONE DI LEGGE art. 1 comma 2 L.45/1990 – ERRATA MOTIVAZIONE”: la sentenza n. 61/99 della Corte Cost. atterrebbe a fattispecie differente – estensione della totalizzazione gratuita a soggetti le cui aspettative previdenziali sarebbero frustrate dalla possibilità di attivare solo la ricongiunzione onerosa – diversa da quella oggetto di causa, inerente l'applicabilità della “ricongiunzione” a categorie di lavoratori che pur hanno a disposizione strumenti alternativi, quali dalla legge individuati nel cumulo gratuito e la totalizzazione;
la gestione separata, totalmente ispirata al sistema di calcolo contributivo, gode di particolare normativa speciale – D.M. n. 282/1996 in applicazione della L. n. 335/1995 - per cui non può formare oggetto di altra normativa che, per analogia, consenta la “ricongiunzione”; l' Pt_1 richiama nota ministeriale del 2006 che sottolinea, peraltro, la palese incoerenza del sistema ove questo prevedesse “un trasferimento di contributi da una gestione con un assetto già interamente improntato a contributivo verso altre gestioni ancor in fase di transizione".
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato CP_1 il quale, ripercorrendo sostanzialmente le difese già svolte in primo grado –
“alimentate” da ulteriore e recente giurisprudenza di Cassazione (ord. N. 3635/2023) – e ponendo l'accento sulla circostanza temporale per cui la L. n. 45/1990 non si riferisce espressamente anche alla “Gestione Separata” solo perché quest'ultima è stata introdotta cinque anni dopo, ha concluso per il rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza.
pag. 2 di 4 4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui ha fatto riferimento il Tribunale (Cassazione civile sez. lav., 15/10/2019, n.26039) a fronte di analogo rilievo di (“Con l'unico motivo, l' ricorrente, nel denunciare la violazione Pt_1 CP_2
e falsa applicazione della L. n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, e L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 1, comma 1, art. 15 preleggi e L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 19, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione”), la tesi dell' deve ritenersi infondata “alla luce della pronunzia CP_2 della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2,3 e 38 Cost., la L. n. 45 del 1990, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, nè quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, nè quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione”.
6. Del tutto condivisibile è poi l'osservazione di parte appellata, secondo cui è la stessa epoca di promulgazione della norma ad avere impedito che la stessa prevedesse in via espressa la “Gestione Separata”, introdotta solo diversi anni dopo. Né può in alcun modo orientare l'esegesi della norma la conseguenza per così dire di bilancio che accede alla sua piana applicazione (la ricongiunzione – a differenza di totalizzazione e cumulo – determina l'immediata fuoriuscita delle risorse dal patrimonio dell'ente), trattandosi di scelta rimessa al Legislatore
7. Le spese del grado - da distrarsi ex art. 93 c.p.c. – seguono la soccombenza.
8. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 3 di 4
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 22/2025 del Tribunale di Rimini Pt_1 pubblicata il giorno 23/01/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.2.100,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 23/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 77/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Francesca Romana BELLI e Oreste Pt_1 MANZI appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Alessandra BRONZETTI Controparte_1 appellato
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 23/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso
, dottore commercialista , conveniva in giudizio l per sentire Controparte_1 Pt_1 accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la ricongiunzione ex art della 1 comma 2 L. 45/90 presso la CNPADC Cassa Dottori Commercialisti di tutta la contribuzione versata presso l' comprensiva dei contributi versati presso la Pt_1
Gestione separata nel periodo 01\01\1999-31\12\2002. Il ricorrente Pt_1 deduceva in particolare di avere presentato in data 23\02\2023 alla CNPADC Cassa Dottori Commercialisti domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell'art. 1 L. 45/90 chiedendo la ricongiunzione presso la Cassa dei contributi in precedenza versati presso l' nel periodo 01\11\95-28\11\1998 e presso l' gestione Pt_1 Pt_1 separata nel periodo 01\01\1999-31\12\2002 per un totale di anni 7 e che in data
pag. 1 di 4 24\10\2023 la Cassa Dottori Commercialisti aveva accolto la sua domanda consentendogli di ricongiungere i tre anni relativi al l periodo 01\11\95- 28\11\1998. Aggiungeva di avere inoltrato in data 19\12\2023 domanda all' Pt_1 ai sensi della L. 45/1990 di ricongiunzione dei periodi contributivi versati alla Gestione separata nel periodo 01\01\1999-31\12\2002 ma che la sua domanda era stata rigettata dall'Istituto. Regolarmente evocato in giudizio, l si costituiva Pt_1 chiedendo il rigetto del ricorso, assumendo che non era prevista dalla legge la possibilità di trasferire i contributi della gestione separata in altri fondi o gestioni secondo le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della Legge 5 marzo 1990. n. 45 non essendo possibile applicare l'analogia nel settore disciplinato da diritto speciale”. Il Tribunale adito ha accolto il ricorso dopo aver preliminarmente evidenziato che la L. n. 45/1990 ammette la possibilità evocata in giudizio dal ricorrente e, successivamente, aver richiamato Cass. Civ. Sez. Lav. n. 26039/2019 (e ss.) che ha avallato tale ipotesi in fattispecie identica (ricongiunzione di contributi versati in Gestione separata in cassa di previdenza categoriale Dottori e Commercialisti), Pt_1 ponendo in evidenza che – dopo la Corte Cost. n. 61/1999 - v'è alternatività tra gli strumenti della totalizzazione, del cumulo e della ricongiunzione (onerosa) a fronte dell'interesse dell'assicurato a conseguire la pensione, quand'anche vi sia disomogeneità dei sistemi di calcolo della stessa tra gli enti di previdenza.
2. Ha proposto appello l' censurando il decisum di primo grado per un unico Pt_1 motivo: “VIOLAZIONE DI LEGGE art. 1 comma 2 L.45/1990 – ERRATA MOTIVAZIONE”: la sentenza n. 61/99 della Corte Cost. atterrebbe a fattispecie differente – estensione della totalizzazione gratuita a soggetti le cui aspettative previdenziali sarebbero frustrate dalla possibilità di attivare solo la ricongiunzione onerosa – diversa da quella oggetto di causa, inerente l'applicabilità della “ricongiunzione” a categorie di lavoratori che pur hanno a disposizione strumenti alternativi, quali dalla legge individuati nel cumulo gratuito e la totalizzazione;
la gestione separata, totalmente ispirata al sistema di calcolo contributivo, gode di particolare normativa speciale – D.M. n. 282/1996 in applicazione della L. n. 335/1995 - per cui non può formare oggetto di altra normativa che, per analogia, consenta la “ricongiunzione”; l' Pt_1 richiama nota ministeriale del 2006 che sottolinea, peraltro, la palese incoerenza del sistema ove questo prevedesse “un trasferimento di contributi da una gestione con un assetto già interamente improntato a contributivo verso altre gestioni ancor in fase di transizione".
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato CP_1 il quale, ripercorrendo sostanzialmente le difese già svolte in primo grado –
“alimentate” da ulteriore e recente giurisprudenza di Cassazione (ord. N. 3635/2023) – e ponendo l'accento sulla circostanza temporale per cui la L. n. 45/1990 non si riferisce espressamente anche alla “Gestione Separata” solo perché quest'ultima è stata introdotta cinque anni dopo, ha concluso per il rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza.
pag. 2 di 4 4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui ha fatto riferimento il Tribunale (Cassazione civile sez. lav., 15/10/2019, n.26039) a fronte di analogo rilievo di (“Con l'unico motivo, l' ricorrente, nel denunciare la violazione Pt_1 CP_2
e falsa applicazione della L. n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, e L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 1, comma 1, art. 15 preleggi e L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 19, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione”), la tesi dell' deve ritenersi infondata “alla luce della pronunzia CP_2 della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2,3 e 38 Cost., la L. n. 45 del 1990, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, nè quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, nè quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione”.
6. Del tutto condivisibile è poi l'osservazione di parte appellata, secondo cui è la stessa epoca di promulgazione della norma ad avere impedito che la stessa prevedesse in via espressa la “Gestione Separata”, introdotta solo diversi anni dopo. Né può in alcun modo orientare l'esegesi della norma la conseguenza per così dire di bilancio che accede alla sua piana applicazione (la ricongiunzione – a differenza di totalizzazione e cumulo – determina l'immediata fuoriuscita delle risorse dal patrimonio dell'ente), trattandosi di scelta rimessa al Legislatore
7. Le spese del grado - da distrarsi ex art. 93 c.p.c. – seguono la soccombenza.
8. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 3 di 4
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 22/2025 del Tribunale di Rimini Pt_1 pubblicata il giorno 23/01/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.2.100,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 23/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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