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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NZ
Il Tribunale Ordinario di NZ , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitVAmente provvedendo nella causa n.522/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo in data 8.2.2024 da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. ZUCCOLLO MAURIZIO (C.F.: ) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._2
Thiene, via Zanella, 20
attrice CONTRO
, (C.F. ), P_ P.IVA_1 con sede in Zevio (VR), frazione Santa Maria, Via Saturno n. 33, in persona dell'amministratore delegato, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Avv. DOMENICO BRANCACCIO (C.F. ), procuratore e C.F._3 domiciliatario presso il proprio studio in Verona, Via Filopanti, 2/A
, (C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2 società autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria ai sensi dell'art. 106, d. lgs. 385/1993, n. iscrizione all'elenco 5373, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107, d. lgs. 385/1993 – n. iscrizione all'elenco 19309.4, in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante pro – tempore, Dott.
[...]
, con sede legale in Milano, Viale Fulvio Testi, 280 e per essa Parte_3 dell'Avv. ANTONIO DONVITO (c.f. ) con studio in CodiceFiscale_4
Milano, Via Paolo Andreani n. 4, nella sua qualità di procuratore alle liti come da mandato rilasciato il giorno 7 settembre 2012, repertorio n. 30874 – raccolta n. 9198 del Notaio di Milano, sottoscritto dal precedente amministratore Persona_1 delegato, dott. che la rappresenta e difende, presso il cui studio Persona_2 in Milano, Via Paolo Andreani, 4, è elettVAmente domiciliata
1 convenute
In punto : risoluzione contratto conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE 1) Dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita dell'autoveicolo Mini Rey tg DY 251 TC e del contratto collegato di finanziamento finalizzato all'acquisto della predetta autovettura, intercorso fra l'attrice ed Controparte_2
2) Condannare alla restituzione, all'attrice, della somma di Euro 4.000,00 P_ oltre ad interessi, nonché ad aggiornare l'intestazione dell'autoveicolo al PRA e
[...]
a restituire le rate pagate, fino alla concorrenza di Euro 5.534,68 oltre alle CP_2 spese della procedura di mediazione di Euro 190,32, oltre agli interessi dalle date di pagamento al saldo. 3) Condannare a risarcire i danni subiti dall'attrice per esborsi di Euro P_
2.864,53 o la diversa, anche maggiore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dai pagamenti al saldo. 4) Condannare e a rifondere all'attrice le spese di P_ Controparte_2 mediazione e di causa.
CONCLUSIONI PER P_
In via principale Respingersi, per tutte le ragioni ed eccezioni dui cui sopra, tutte le domande svolte da parte attrice inammissibili, improponibili oltre che infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale Condannare la SI.ra al pagamento dell'importo complessivo, ad Parte_1 oggi, di € 4.960,00 o nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia, per il deposito del veicolo di cui trattasi presso la sede della a titolo di deposito oneroso, a decorrere dal 30.11.2022, data in cui P_ le venVA comunicato che l'auto era stata rimessa in pristino ed era pronta ad essere ritirata, sino alla data di effettivo ritiro. In ogni caso
Con vittoria integrale di spese e compensi di causa, oltre cpa, rimborso forfetario e VA (se dovuta).
CONCLUSIONI PER Controparte_2
In via principale, nel merito: respingere tutte le domande proposte dalla IG
nei confronti di perché infondate in fatto ed Parte_1 Controparte_2 in diritto. In subordine e in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, condannare (p.VA ) in P_ P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Zevio (VR), Via Saturno 33, al pagamento in favore di di tutte le somme che detta società Controparte_2
2 dovrà restituire alla SI.ra , nonché delle somme ancora dalla Parte_1 stessa dovute in forza del contratto di finanziamento finalizzato n. 67465256 avente il complessivo importo di Euro 5.534,68, oltre agli interessi da quando dovuti sino al saldo effettivo. Ed ancora, sempre nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, condannare altresì alla restituzione degli emolumenti percepiti da P_ [...] in relazione al contratto di finanziamento finalizzato oggetto del CP_2 presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice esponeva: Parte_1
-di avere acquistato in data 8.2.2022, in veste di consumatore, dal rivenditore professionale l'autovettura usata Mini Ray 1.4 75 cv tg DY 251 TC per il P_ corrispettivo di Euro 7.520,00 oltre ad Euro 480,00 per il passaggio di proprietà, in totale Euro 8.000,00 ;
- di avere pagato alla sottoscrizione della proposta di acquisto la somma di Euro 500,00 a valere come caparra confirmatoria e, successVAmente l'ulteriore somma di
Euro 3.500,00, mentre per i restanti 4.000,00 il venditore proponeva il finanziamento a mezzo di intermediando l'operazione, il cui costo finale sarebbe Controparte_2 stato di Euro 5.534,68 ( dato che il prezzo residuo finanziato è di Euro 4.560, con un eccesso di Euro 560 rispetto allo scoperto del prezzo pattuito di Euro 4.000);
-prima di sottoscrivere la proposta di acquisto, l'acquirente rappresentava al venditore, nella persona dell'addetto alla vendita Mattia Padovani, che aveva bisogno di un'auto sicura e funzionante da usare quotidianamente per le esigenze lavorative e di spostamento, che fosse utilizzabile anche dal figlio neopatentato;
-il venditore rassicurava l'acquirente sull'integrità meccanica e di carrozzeria dell'auto, specificando che avrebbe fatto eseguire, prima della consegna, gli interventi di sostituzione/manutenzione necessari per garantirne una lunga durata.
-l'auto venVA consegnata in data 04/03/2022 e contestualmente il venditore attVAva la garanzia assicuratVA ulteriore con la compagnia per la copertura dei CP_3 costi degli interventi di riparazione successivi all'acquisto, nei limiti del contratto di assicurazione;
- tuttavia, percorsi 1.200 km. dalla consegna, in data 13/06/2022, si accendeva la spia dell'olio motore e l'attrice era costretta a recarsi presso l'autofficina di CP_4
Velo d'Astico per il controllo del livello dell'olio, ove, stante il basso livello riscontrato, si provvedeva al rabbocco di 2 kg (doc.9) e al fine di verificare se vi erano perdite di olio, l'attrice, la sera stessa, stendeva un cartone sotto il motore e, il mattino successivo, verificava che il cartone era bagnato per cui c'era una perdita;
3 - come da istruzioni del venditore, l'attrice informava della circostanza la compagnia assicuratrice attVAndo la copertura assicuratVA ulteriore, che la CP_3 rimandava all'autofficina convenzionata , la quale, riscontrato che Controparte_5 la perdita rilevata era riconducibile ad un guasto della pompa dell'acqua, la sostituVA, addebitando all'attrice il costo di manodopera eccedente il tempario standard, non coperto dalla garanzia convenzionale di (doc.10); CP_3
-in data 24/08/2022 improvvisamente si accendeva nuovamente la spia dell'olio motore e l'auto si spegneva fermandosi in mezzo alla strada, creando intralcio alla circolazione oltre che pericolo per il conducente, che spingeva il mezzo a bordo strada dove lo lasciava parcheggiato;
- presso l'autofficina venVAno rabboccati altri 2 kg di olio alla CP_4 percorrenza totale di km 3.500 dall'acquisto (doc.11), effettuata una diagnosi del motore e riscontrava problemi alla sonda Lamda;
-informata Conformgest, l'attrice venVA rimandata presso l'autofficina di CP_5
dove il responsabile riscontrava la necessità di sostituire la sonda Lamba, CP_5 confermando la diagnosi dell'autofficina , il cui costo non era coperto da CP_4 garanzia e informava l'attrice che, con riguardo al consumo di olio e CP_3 alle difficoltà di meccanica e combustione, l'auto era di difficile riparazione in quanto l'eccessivo consumo di olio sarebbe stato dovuto a problemi al motore, più precisamente i segnali di malsana combustione sarebbero addebitabili a entrata di olio nei pistoni, la cui causa era da individuare previo smontaggio del motore, il cui costo, oltre a non essere oggetto di garanzia assicuratVA, sarebbe stato eccessivo rispetto al valore commerciale dell'autoveicolo; consigliava la sostituzione del motore CP_5 con uno ricondizionato, soluzione più economica e compatibile col valore dell'autoveicolo; così stando le cose, non aprVA neppure il sinistro con CP_5
CP_3
-l'attrice contattava il venditore e chiedeva la riparazione del mezzo senza P_ costi o la risoluzione del contratto in quanto l'autovettura era stata compravenduta con difetti gravi di conformità che ne inibVAno il normale utilizzo (doc.12). invitava l'attrice a portare il mezzo presso la propria sede che avrebbe P_ provveduto in proprio al ripristino ed attVAto la copertura (doc.13). CP_6
- in data 29/08 l'attrice ritirava l'auto da , previa rassicurazione che CP_5 essendoci olio nel motore avrebbe potuto circolare e il 31/08 la consegnava presso la sede di P_
-dopo la consegna del mezzo, in data 31/08, non comunicava più nulla P_ all'attrice se non dopo sollecitazioni della stessa, in data 06/09 riferVA che il giovedì successivo (08/09) sarebbe stata messa in lavorazione(doc.13).
-l'attrice si rivolgeva al difensore che intimava la riconsegna dell'auto riparata e funzionante entro il termine del 16/09, pena la risoluzione del contratto (doc.14) rispondeva rifiutando il ripristino della conformità (doc.15), e in data P_
27/09 prospettava la gestione degli interventi necessari al ripristino della conformità in copertura garanzia con assunzione espressa delle spese di CP_3 smontaggio e ricerca guasto a carico dell'acquirente proprietaria (doc.16).
4 - il difensore attoreo evidenziava che l'attrice doveva andare esente da spese per il ripristino della conformità del mezzo e fissava nuovo termine per la riconsegna dell'auto riparata e idonea all'uso, precisando che, in caso contrario, l'attrice si sarebbe avvalsa del rimedio della risoluzione contrattuale (doc.17); riproponeva l'esecuzione degli interventi necessari in copertura P_ CP_3
e, ricevuta risposta negatVA dall'attrice in merito all'assunzione di spese a suo carico, con mail del 05/10 negava che l'auto, al momento della consegna, presentasse vizi di conformità (doc.18);
- il 29/11/2022, dopo ben tre mesi dalla consegna, giungeva all'attrice la mail sub doc.19 con cui venVA informata che l'intervento di ripristino era stato eseguito e che l'auto era in prova per verificarne l'efficacia e si invitava a sottoscrivere per accettazione l'allegato modulo già precedentemente inviato con CP_3 dichiarazione di impegno a non vantare ulteriori pretese per il guasto sopracitato anche nei confronti di P_
-l'attrice tramite il difensore ribadVA la volontà di avvalersi della risoluzione del contratto come previsto dal codice del consumo (doc.20) atteso che il venditore non aveva provveduto alla riparazione del mezzo né aveva proposto altre soluzioni entro i termini assegnati e comunque entro un congruo termine arrecando grave pregiudizio e disagio all'acquirente, anzi ha preteso che l'eventuale riparazione fosse gestita secondo la garanzia assicuratVA ulteriore con assunzione preventVA CP_3 delle ingenti spese di ricerca del guasto con smontaggio e successivo rimontaggio del motore a carico dell'acquirente. Tutto ciò premesso l'attrice riteneva di avere diritto, oltre alla restituzione del prezzo pagato a di Euro 4.000 maggiorato degli interessi ed alla restituzione del costo P_ del finanziamento con di Euro 5.534,68 , anche diritto alla rifusione dei danni CP_2 subiti, avendo , sostenuto le spese per la tassa di circolazione 2022 e 2023, E. 312,40 (doc.21) dell'autoveicolo acquistato e per l'assicurazione obbligatoria per r.c.a. sborsando E. 480,00 (doc.22) per il periodo 22/23 ed Euro 564,06 per il periodo 23/24 (doc.23), oltre al costo dei rabbocchi di olio da parte dell'autofficina per Euro 82,35 (doc.9-11). CP_4
Quanto al termine congruo entro cui vi era obbligo di ripristino della conformità, la preannunciata riparazione, comunicata all'acquirente il 29-11-2022, è tardVA considerato che l'auto non era più nella disponibilità dell'acquirente dal 24-08-22,era stata portata nell'officina del venditore in data 31-08-22 e, in data 06-09-22 venVA comunicato dal venditore che il successivo 08-09-22 sarebbe stata messa in lavorazione, ma solo dopo solleciti e intimazioni ad adempiere dell'acquirente, solo in data 29-11-22, oltre 3 mesi dopo l'ultima manifestazione dei vizi, quasi 3 mesi dopo la consegna al venditore e 2 mesi e 21 giorni dopo la presunta messa in lavorazione venVA comunicato che il mezzo era stato riparato ma che era da verificare l'esito positivo degli interventi di ripristino, quindi, in realtà, non era ancora pronto per la riconsegna. L'attrice chiedeva anche il ristoro del danno non patrimoniale derVAnte dal disagio subito per la mancata disponibilità del mezzo acquistato, destinato a soddisfare le esigenze di spostamento quotidiano per lavoro e
5 incombenze varie da parte della ricorrente e della sua famiglia, in particolare del figlio della IG che si stava affacciando al mondo del lavoro e aveva Parte_1 necessità di disporre di un mezzo di locomozione, mentre a seguito dell'inutilizzabilità dell'autovettura, la famiglia dell'attrice, che disponeva solo di un'altra autovettura per gli spostamenti quotidiani, costringeva i suoi componenti a servirsi di mezzi pubblici o di cortesia da parte di amici, con ovvii disagi. Quanto al finanziamento da parte della convenuta , il contratto di Controparte_2 finanziamento era stato proposto e mediato dal venditore nei suoi locali e si tratta di un finanziamento finalizzato all'acquisto dell'autovettura Mini Ray tg DY 251 TC dal venditore come riportato nel contratto allegato, per cui sussistevano P_ tutti i requisiti per qualificare l'accordo di finanziamento collegato al contratto di compravendita ex art. 121 D. Lgs 385/1993, per cui esso ne segue le sorti, e la risoluzione del contratto di compravendita comporta l'automatica risoluzione del contratto collegato di finanziamento del prezzo e ne consegue il diritto alla ripetizione delle somme pagate maggiorate degli interessi. Tutto ciò premesso, l'attrice formulava le conclusioni sopra epigrafate.
Parte convenuta , costituitasi, premesso che sottoscriveva P_ Parte_1 un contratto con la la quale fornisce garanzia convenzionale e Controparte_7 garanzia legale di conformità a copertura di eventuali gusti ed avarie meccaniche dell'auto acquistata (doc. 2) prevedendo una specifica procedura che l'”Acquirente”, è tenuto a seguire al fine di procedere alle riparazioni che si rendono necessarie, di cui all'art. 11 del suddetto contratto, affermava.
-che agli inizi del mese di settembre 2022, la SI.ra consegnava il proprio Parte_1 veicolo presso la affinché venisse realizzato un controllo approfondito CP_8 dello stesso, in seguito a delle anomalie che si erano presentate, e richiedeva espressamente la rimessione in pristino dell'autovettura, come ex art. 130 Codice del Consumo (doc. 3).
-che in data 06.09.2022, solo pochi giorni dopo che il veicolo era stato lasciato presso la sede di il SI. rendeva noto alla SI.ra che P_ Parte_2 Parte_1 questo sarebbe stato messo in lavorazione il 08.09.2022, in concomitanza all'apertura di una pratica con la al fine di coprire le spese di riparazione, Controparte_9 proprio come previsto dal contratto intercorso con la stessa in concomitanza all'acquisto del veicolo in oggetto da parte della SI.ra (doc. 4). Parte_1
- che tuttavia, già in data 13.09.2022, a nemmeno 15 giorni dalla consegna dell'auto, la venVA contattata dall'Avv. Maurizio Zuccollo, per conto della SI.ra P_
, che chiedeva, ancora una volta, la riparazione del veicolo ed Parte_1
a tal fine imponeva un termine del tutto irrealistico per la riconsegna, ovvero il 16.09.2022, pena la risoluzione del contratto. (doc. 5)
-che la dilatazione dei tempi di riparazione fino al 29.11.2022 era da imputarsi sia all'oggettVA difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio richiesti dall'opera (in particolare poiché necessarie forniture di valore congruo allo stato d'uso dell'auto, come richiesto dalla e affinché il rimedio non risultasse “troppo Controparte_7
6 oneroso”) sia ai lunghi tempi di risposta della SI.ra , la quale si rendeva Parte_1 disponibile a provare l'auto, per verificare che i vizi fossero stati eliminati, solo diversi mesi dopo, lasciando, nel frattanto, la macchina in custodia presso la CP_8
con grave danno per quest'ultima, per un costo di € 10,00/giorno.
[...]
Tutto ciò premesso la convenuta non riteneva sussistere gli estremi necessari a richiedere la risoluzione del contratto, quali, appunto: l'impossibilità di riparare e/o sostituire il bene, come, invece, è stato fatto;
la presenza di un notevole inconveniente arrecato da precedente sostituzione/riparazione: infatti, l'episodio in oggetto costituisce la prima volta che il veicolo venVA portato alla per CP_8 il ripristino del bene in stato di conformità. Inoltre la riparazione era stata effettuata nel minor tempo possibile, tenendo conto delle modalità e dai criteri previsti dalla normatVA in materia;
il ritardo nella riconsegna è stato in parte ascrivibile alla parte attrice stessa, in ragione degli ampi intervalli di tempo che intercorrevano prima che la ottenesse l'approvazione a procedere con le opere necessarie;
la CP_8 difficoltà incontrata dalla convenuta nel reperire il materiale adeguato: questo, infatti, doveva essere conforme al valore dell'auto, tenendo in considerazione che questo era un veicolo usato. Osservava che la prolungata persistenza del mezzo di proprietà della parte attrice nell'officina della sarebbe da considerare CP_8 quale un deposito oneroso ex art. 1767 c.c., in virtù della qualità professionale del depositari, e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice a pagare alla l'importo di euro 10,00 per ogni giorno di deposito e ciò a far data dal 30 P_ novembre 2022 sino al giorno dell'effettivo ritiro. Contestava poi la circostanza che l'importo finanziato sia diverso dal prezzo concordato;
contestava la richiesta di rimborso di tutte le rate del finanziamento non avendo certamente ad oggi la sig.ra corrisposto tutte le rate ivi previste, e contestava siccome infondata la Parte_1 richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale non sussistendone i presupposti giuridici e di fatto.
La convenuta , costituitasi, premesso: CP_2
- che il 9 febbraio 2022 la aveva sottoscritto con il contratto di Parte_1 CP_2 finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura “Ray Targa/Telaio DY251TC WMWME31050TX20151” (come risultante nel contratto alla voce “Indicazione del bene o del servizio”) presso il convenzionato (contratto nr. 67465256 doc. P_
2).
-che concedeva il prestito richiesto, erogando direttamente alla società CP_2 fornitrice del bene e convenzionata con la complessVA somma di € 4.560,00 in CP_2 quanto l'attrice risultava aver corrisposto la somma di euro 4.000,00 in acconto.
-che l'attrice si obbligava a restituire il complessivo importo di euro 5.534,68 (comprensVA dei costi per l'istruttoria, l'imposta di bollo e le spese per la gestione della pratica oltre agli interessi) in 36 rate mensili da euro 153,40 cadauna (comprensVA della spesa mensile gestione pratica) a far data dal 8.4.2022 e sino all'8.3.2025 ( doc. 3).
7 - che i rapporti tra e sono regolati da una Convenzione nella quale CP_2 P_ vengono regolamentati i compiti e le garanzie che il convenzionato deve fornire alla propria clientela nonché gli obblighi nei confronti di (doc. 4). CP_2
- che, ad eccezione della richiesta di precisazioni in merito agli importi del contratto di finanziamento di cui al doc. 4 di parte attrice, nessuna comunicazione o lagnanza è mai pervenuta ad CP_2 tutto ciò premesso, sollevava in via preliminare: eccezione di improcedibilità ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali di contratto in cui si legge testualmente: “Le Parti si impegnano a sottoporre ogni controversia dovesse fra loro insorgere in merito alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, in base al relativo regolamento, anche ex art. 5 del D.lgs. 28/2010” . Nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte nei propri confronti e in via subordinata chiedeva che il convenzionato in persona del legale P_ rappresentante pro tempore (p.VA ) fosse tenuto a corrispondere tutte le P.IVA_1 somme che dovranno essere restituite a parte attrice e le somme percepite ai sensi dell'art.
4.3 del contratto di convenzionamento, secondo il quale qualora il finanziato chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del Convenzionato, questi dovrà anche procedere alla restituzione degli importi erogati a titolo di provvigioni.
Nel corso della fase istruttoria dopo la formulazione di una proposta conciliatVA ex art. 185 bis cpc, che non trovava accettazione, venVA disposta CTU per stabilire i tempi necessari all'esecuzione degli interventi descritti nell'elenco di cui alla email del 05/10/2022 . P_
La causa venVA infine trattenuta per la decisione all'udienza del 5.6.2025 Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta confermato che l'autovettura dopo pochi mesi dalla consegna aveva manifestato continui guasti con esigenze di rabbocco dell'olio e relative spese (doc.9-13). Ai sensi dell'art. 135 del Codice del Consumo “(Onere della prova)1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.”
Devesi pertanto ritenere che l'auto fosse già viziate al momento della consegna e affetta da difetti che ne impedVAno il normale utilizzo. L'attrice aveva inizialmente chiesto la riparazione , spettantele senza ulteriori spese, ma la garanzia aggiuntVA di non garantVA l'assenza di ulteriori costi. Secondo la Suprema Corte, “in CP_6 tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successVAmente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto” (Cass Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 25417 del 26/08/2022 ) o quando sia scaduto il termine ritenuto
8 congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestVAmente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22146 del 14/10/2020) Nel caso di specie, a fronte di consegna avvenuta il 31.8.2022, il venditore ha comunicato solo in data 29.11.2022 che l'auto era pronta per il ritiro. Posto che tale ritardo ha sicuramente causato grave inconveniente al consumatore, prVAto del mezzo per tre mesi, onde verificare se il ritardo fosse giustificato è stata disposta apposita CTU, intesa a verificare quanto tempo sia necessario , in generale, per eseguire le riparazioni che il venditore stesso aveva enunciato come necessarie nella propria comunicazione alla controparte del 5.10.2022. Il Consulente Tecnico d'Ufficio , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici. Il CTU ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motVAzione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015) Il CTU ing. ha così concluso: “Per quanto potuto accertare durante le Persona_3 operazioni peritali e per l'esame dei documenti presenti in atti (doc. n. 18 parte attrice, e doc n. 6 parte convenuta) l'intervento di sostituzione guarnizione di testa motore richiede un tempo minimo pari a 12 ore se eseguito presso officina di Casa Madre, mentre richiede un tempo medio pari a 16 ore se eseguito da un meccanico qualificato presso un'officina multimarca. Nel caso specifico in esame, l'intervento non è stato eseguito presso un'officina P_0
ma presso un'officina multimarca e pertanto il tempo strettamente necessario
[...] per l'esecuzione degli interventi descritti, corrispondenti alla sostituzione della guarnizione testa motore del veicolo MINI IIII R56 è quantificabile in 16 ore.” Inoltre, a smentire l'affermazione della convenuta secondo la quale era necessario trovare pezzi usati, il CTU “conferma che le guarnizioni richiamate nel doc. n. 6 di Parte Convenuta devono essere oggetto di sostituzione dopo la P_ spianatura della testa. In particolare lo scrivente precisa che ogni volta che si procede con lo stacco di una parte di un motore in cui vi è interposta una guarnizione la stessa
9 deve essere sostituita in quanto non più riutilizzabile.”, quindi erano necessari pezzi nuovi, non pezzi usati di difficile reperimento.
Considerato che
il CTP di parte convenuta non ha avanzato osservazioni P_ alla CTU, deve ritenersi accertato che a fronte di interventi che richiedevano 16 ore di lavoro , quindi al massimo tre-quattro giorni lavorativi, la convenuta ha trattenuto l'auto per tre mesi, durata eccessVA e intollerabile, di tal che merita accoglimento la domanda attorea di risoluzione del contratto. Alla risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento della venditrice ex art. 1453-1455 c.c., consegue che deve restituire all' attrice la parte di P_ prezzo dalla stessa ricevuta (euro 4000,00) e risarcire i danni subiti, ossia i costi di rabbocco dell'olio, l'assicurazione sino al 2023 e il bollo, per complessivi euro 2864,53, mentre non si ravvisano sussistere i presupposti per il risarcimento dei danni non patrimoniali. La risoluzione del contratto con la consumatrice per inadempimento del venditore ex art. 1455 c.c. comporta anche la risoluzione del contratto collegato con . CP_2
Infatti ai sensi dell'art. 125 quinquies DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 -TUB Art. 125-quinquies ((Inadempimento del fornitore )) 1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.” Secondo la giurisprudenza più recente “ Ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusVA del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori;
il giudice del merito, pertanto, in sede di accertamento non deve riscontrare la volontà dei contraenti, ma ha solo il compito di verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell'incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell'impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una della tipologie di impiego tassatVAmente previste dal legislatore. Cass, Sez. 2 -
, Ordinanza n. 19434 del 08/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 19522 del 30/09/2015;
10 Sez. 3, Sentenza n. 20477 del 29/09/2014 ).
Pertanto, essendo certo nel caso di specie il collegamento negoziale, in forza della domanda riconvenzionale trasversale deve restituire ad P_ [...]
il restante prezzo ricevuto , le provvigioni percepite per l'affare, le CP_2 rate eventualmente pagate dall'attrice e che deve restituire Controparte_2 all'attrice per effetto della risoluzione. Il regolamento delle spese di lite , comprensivo della mediazione, resa necessaria dall'eccezione di segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata CP_2 come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite, mentre tra ed P_ [...]
in considerazione del loro collegamento commerciale e dell'eccezione di CP_2 improcedibilità sollevata da si ravvisano giusti motivi di compensazione delle CP_2 spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitVAmente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) dichiara la risoluzione ex art. 1453 e 1455 c.c. del contratto di vendita dell'autoveicolo Mini Rey tg DY 251 TC e del contratto collegato di finanziamento finalizzato all'acquisto della predetta autovettura, intercorso fra l'attrice ed
[...]
, per inadempimento del venditore;
CP_2 P_
2) conseguentemente condanna a restituire all' P_ Parte_4
la somma di euro 4.000,00 oltre ad interessi, a risarcirle i danni,
[...] quantificati in euro 2864,53, e ad aggiornare l'intestazione dell'autoveicolo al PRA;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di;
P_
4) condanna a restituire all'attrice le rate pagate;
Controparte_2
5) condanna e , in solido tra di loro, a rifondere P_ Controparte_2 all'attrice le spese di lite, comprensive delle spese di mediazione, liquidate in euro 454,30 per anticipazioni ed euro 7.041,10 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, e pone le spese della CTU, già liquidata, definitVAmente a carico di;
P_
6) condanna a restituire ad euro 5.534,68, oltre P_ CP_2 interessi, gli importi delle rate restituite all'attrice, e gli emolumenti percepiti da in relazione al contratto di finanziamento finalizzato oggetto del Controparte_2 presente giudizio;
7) compensa le spese tra e . P_ Controparte_2
Così deciso in NZ il 23.6.2025 Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti
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