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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
5875/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 12/12/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5875/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...], c. f. Parte_1
in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Marzà Carmelo , giusta procura C.F._1 in atti, domiciliato presso il suo studio in Catania via Ughetti 26;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c. f. , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri come da procura depositata in atti, domiciliato in Catania
Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : recupero di indebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/06/2025 parte ricorrente chiedeva che il Tribunale Lavoro di
Catania dichiarasse sussistente il diritto in capo al ricorrente di godere dell'assegno di inclusione per il periodo intercorso dall'01/01/2024 al 30/09/2024 , richiesto con domanda del 19/12/2023 e che nessun indebito sussisteva in riferimento al periodo specificato . Premetteva che con domanda recante CP_ data 19/12/2023 , protocollo n. , richiedeva all' la corresponsione Parte_2 dell'assegno di inclusione ( ADI). Tale prestazione veniva corrisposta per il periodo intercorso da
01/01/2024 al 30/09/2024. Successivamente con comunicazione del 18.05.2025 l' comunicava l'esistenza di un indebito CP_1 sulla prestazione dell'assegno di inclusione derivante dalla circostanza che il ricorrente medesimo fosse portatore di disabilità inferiore a quella prevista dal D.P.C.M.n. 159/2013 e prevista altresì nella normativa afferente l'assegno di inclusione : art. 8, comma 5, D.L. 48/2023 , convertito in legge n. CP_ 85/2023. contestava l'indebita percezione di euro 6.700,00, il ricorrente deduceva l'infondatezza della contestazione. Richiamava la legge che regolamenta la prestazione all'esame, sopra specificata, secondo la quale hanno diritto all'assegno i nuclei familiari in cui siano presenti alternativamente: persone con disabilità , persone in condizione di svantaggio, persona di età superiore a 60 anni, i richiedenti possono essere cittadini italiani, cittadini europei , loro familiari con permesso di soggiorno o diritto di soggiorno permanente.
Sotto il profilo dei requisiti reddituali richiamava il valore ISEE inferiore a 10.140 euro annui( nel
2024 erano 9.360) , un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro diverso dalla prima casa;
un reddito familiare non superiore ad euro 6.500, che saliva ad euro 8.190 euro per famiglie con disabili gravi o con membri di età superiore a 67 anni.
Precisava altresì che per avere diritto alla prestazione il patrimonio mobiliare non doveva essere superiore a 6.000 euro per le persone singole, 8.000 euro per i nuclei di due persone, tali limiti aumentavano a 10.000 euro per i nuclei di tre o più persone. Tali soglie aumentavano di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500,00 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Parte ricorrente deduceva che, dalla documentazione in atti prodotta, risultava in possesso di tutti i requisiti di legge per godere dell'assegno di inclusione e già al tempo di presentazione della domanda e non doveva presentare alcuna disabilità poiché era già ultrasessantenne.
Evidenziava che il requisito della disabilità era alternativo al requisito anagrafico legato all'età e pertanto sussistendo il requisito anagrafico non occorreva documentare alcuna percentuale di invalidità. Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio. CP_ Si costituiva in giudizio con propria memoria il 30/10/2025 nella quale l'Istituto deduceva che l'indebito contestato era originato da una falsa attestazione resa dal ricorrente in ordine la propria disabilità dichiarata media nella DSU ( dichiarazione sostitutiva unica) mentre dalle ricerche svolte dall'Istituto risultava che il ricorrente fosse stato riconosciuto disabile al 46%.
Inoltre dalla dichiarazione resa in ordine la propria disabilità media e tenuto conto del reddito del nucleo familiare , composto da ricorrente e dalla moglie , come dichiarato , veniva applicata la scala di equivalenza di 1,5 , determinando un importo maggiore dell'assegno.
La circostanza della dichiarazione di disabilità media non corrispondente al vero , che aveva determinato un incremento della prestazione, impediva all' di riconoscere il Controparte_2 diritto in capo al ricorrente odierno, in forza di altri autonomi requisiti. Pertanto l'Ente resistente chiedeva il rigetto del ricorso e di tutte le domande ivi formulate.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate e con provvedimento recante data 21.11.2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del giudizio. All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale , il ricorrente aveva depositato note autorizzate entro 10 giorni anteriori l'udienza di discussione. All'esito di camera di consiglio la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c. con il presente provvedimento, mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. CP_ Dalla documentazione in atti versata dalle parti , e versata in particolare dall' resistente , si evince che il ricorrente odierno con dichiarazione sostituiva unica del 09/01/2023 e del 12/01/2024 CP_ (allegate dall' al n. 2 e3) e sottese alla domanda per il riconoscimento dell'assegno, dichiarava che il proprio nucleo familiare era composto dal ricorrente medesimo, che si trovava in situazione di disabilità media, e dalla moglie convivente. Nella medesima dichiarazione sostituiva unica ( DSU) si specifica che la certificazione attestante la disabilità media fosse stata rilasciata da ASL Catania con DOC. n. 3930734312575 in data 10/03/2017 , come si legge a pag. 6 della DSU.
Da verifiche eseguite dall'Ente è risultato invece che la certificazione ASL si riferiva a domanda di collocamento mirato. La disabilità riconosciuta al ricorrente odierno era nella misura del 46% e derivava da Decreto di Omologa del Tribunale di Catania che aveva omologato l'accertamento peritale svolto dal consulente tecnico di ufficio ,nel procedimento n. 3065/2015 R.G.. Tali documenti sono in atti versati dall' ( cfr, all. 4, all. 5, all. 6). CP_1
Risulta pertanto documentata in atti di giudizio la falsa dichiarazione resa dal ricorrente sulla propria disabilità che non proveniva da ASL Catania e non era disabilità media, in quanto la percentuale del CP_ 46% era inferiore alla disabilità media inizialmente presa in considerazione dall' resistente.
La condizione di disabilità media dichiarata dal ricorrente era stata considerata come condizione rilevante ai fini del calcolo dell'assegno di inclusione.
La prestazione dell'assegno di inclusione si basa su una scala di equivalenza e sul reddito familiare e viene calcolata una integrazione economica , incrementata in presenza di soggetti componenti il nucleo familiare in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come da articolo 2, comma
4. D.L. 48/2023.
Nella fattispecie al ricorrente , dichiaratosi disabile medio è stata applicata la scala di equivalenza di
1,5 , avrebbe invece dovuto essere applicato il parametro 1,4 poiché il ricorrente in realtà è un componente il nucleo familiare di età superiore a 60 anni non disabile. Infatti la disabilità del 46% riconosciuta al ricorrente è inferiore a quella necessaria per potere qualificare l'interessato affetto da disabilità media ai fini ISEE , infatti il D.P.C.M. 159/2013 prevede la percentuale di disabilità media, grave e non autosufficienza , per i soggetti compresi tra 18 e 65 anni , nella misura che va da 67%a
99%.
Risulta documentalmente provata la falsa attestazione resa dal ricorrente stesso in ordine la propria disabilità , che aveva determinato nella fattispecie un incremento dell'importo dell'assegno che lo ha CP_ reso diverso nella quantificazione e tale da impedire all' di riconoscere il diritto alla prestazione in forza degli altri autonomi requisiti.
La revoca del beneficio e la richiesta del recupero dell'indebito sono pertanto legittime e fondate secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 D.L. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023, che prevede: “Fermo restando quanto previsto( dai commi 3 e 3bis), quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta valutazione del reddito, del patrimonio o della composizione del nucleo familiare dell'istante , la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio. A seguito della revoca,il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. CP_ Pertanto l'indebito contestato dall' è legittimo e il ricorso deve essere rigettato.
Vista la dichiarazione presentata dal ricorrente di esenzione da condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. Att. c.p.c. le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5875/2025 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda , così provvede:
Rigetta il ricorso;
Conferma la comunicazione di indebito del 18/05/2025 e l'indebita percezione di somme ivi specificata;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Catania 12/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 12/12/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5875/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...], c. f. Parte_1
in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Marzà Carmelo , giusta procura C.F._1 in atti, domiciliato presso il suo studio in Catania via Ughetti 26;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c. f. , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri come da procura depositata in atti, domiciliato in Catania
Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : recupero di indebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/06/2025 parte ricorrente chiedeva che il Tribunale Lavoro di
Catania dichiarasse sussistente il diritto in capo al ricorrente di godere dell'assegno di inclusione per il periodo intercorso dall'01/01/2024 al 30/09/2024 , richiesto con domanda del 19/12/2023 e che nessun indebito sussisteva in riferimento al periodo specificato . Premetteva che con domanda recante CP_ data 19/12/2023 , protocollo n. , richiedeva all' la corresponsione Parte_2 dell'assegno di inclusione ( ADI). Tale prestazione veniva corrisposta per il periodo intercorso da
01/01/2024 al 30/09/2024. Successivamente con comunicazione del 18.05.2025 l' comunicava l'esistenza di un indebito CP_1 sulla prestazione dell'assegno di inclusione derivante dalla circostanza che il ricorrente medesimo fosse portatore di disabilità inferiore a quella prevista dal D.P.C.M.n. 159/2013 e prevista altresì nella normativa afferente l'assegno di inclusione : art. 8, comma 5, D.L. 48/2023 , convertito in legge n. CP_ 85/2023. contestava l'indebita percezione di euro 6.700,00, il ricorrente deduceva l'infondatezza della contestazione. Richiamava la legge che regolamenta la prestazione all'esame, sopra specificata, secondo la quale hanno diritto all'assegno i nuclei familiari in cui siano presenti alternativamente: persone con disabilità , persone in condizione di svantaggio, persona di età superiore a 60 anni, i richiedenti possono essere cittadini italiani, cittadini europei , loro familiari con permesso di soggiorno o diritto di soggiorno permanente.
Sotto il profilo dei requisiti reddituali richiamava il valore ISEE inferiore a 10.140 euro annui( nel
2024 erano 9.360) , un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro diverso dalla prima casa;
un reddito familiare non superiore ad euro 6.500, che saliva ad euro 8.190 euro per famiglie con disabili gravi o con membri di età superiore a 67 anni.
Precisava altresì che per avere diritto alla prestazione il patrimonio mobiliare non doveva essere superiore a 6.000 euro per le persone singole, 8.000 euro per i nuclei di due persone, tali limiti aumentavano a 10.000 euro per i nuclei di tre o più persone. Tali soglie aumentavano di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500,00 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Parte ricorrente deduceva che, dalla documentazione in atti prodotta, risultava in possesso di tutti i requisiti di legge per godere dell'assegno di inclusione e già al tempo di presentazione della domanda e non doveva presentare alcuna disabilità poiché era già ultrasessantenne.
Evidenziava che il requisito della disabilità era alternativo al requisito anagrafico legato all'età e pertanto sussistendo il requisito anagrafico non occorreva documentare alcuna percentuale di invalidità. Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio. CP_ Si costituiva in giudizio con propria memoria il 30/10/2025 nella quale l'Istituto deduceva che l'indebito contestato era originato da una falsa attestazione resa dal ricorrente in ordine la propria disabilità dichiarata media nella DSU ( dichiarazione sostitutiva unica) mentre dalle ricerche svolte dall'Istituto risultava che il ricorrente fosse stato riconosciuto disabile al 46%.
Inoltre dalla dichiarazione resa in ordine la propria disabilità media e tenuto conto del reddito del nucleo familiare , composto da ricorrente e dalla moglie , come dichiarato , veniva applicata la scala di equivalenza di 1,5 , determinando un importo maggiore dell'assegno.
La circostanza della dichiarazione di disabilità media non corrispondente al vero , che aveva determinato un incremento della prestazione, impediva all' di riconoscere il Controparte_2 diritto in capo al ricorrente odierno, in forza di altri autonomi requisiti. Pertanto l'Ente resistente chiedeva il rigetto del ricorso e di tutte le domande ivi formulate.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate e con provvedimento recante data 21.11.2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del giudizio. All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale , il ricorrente aveva depositato note autorizzate entro 10 giorni anteriori l'udienza di discussione. All'esito di camera di consiglio la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c. con il presente provvedimento, mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. CP_ Dalla documentazione in atti versata dalle parti , e versata in particolare dall' resistente , si evince che il ricorrente odierno con dichiarazione sostituiva unica del 09/01/2023 e del 12/01/2024 CP_ (allegate dall' al n. 2 e3) e sottese alla domanda per il riconoscimento dell'assegno, dichiarava che il proprio nucleo familiare era composto dal ricorrente medesimo, che si trovava in situazione di disabilità media, e dalla moglie convivente. Nella medesima dichiarazione sostituiva unica ( DSU) si specifica che la certificazione attestante la disabilità media fosse stata rilasciata da ASL Catania con DOC. n. 3930734312575 in data 10/03/2017 , come si legge a pag. 6 della DSU.
Da verifiche eseguite dall'Ente è risultato invece che la certificazione ASL si riferiva a domanda di collocamento mirato. La disabilità riconosciuta al ricorrente odierno era nella misura del 46% e derivava da Decreto di Omologa del Tribunale di Catania che aveva omologato l'accertamento peritale svolto dal consulente tecnico di ufficio ,nel procedimento n. 3065/2015 R.G.. Tali documenti sono in atti versati dall' ( cfr, all. 4, all. 5, all. 6). CP_1
Risulta pertanto documentata in atti di giudizio la falsa dichiarazione resa dal ricorrente sulla propria disabilità che non proveniva da ASL Catania e non era disabilità media, in quanto la percentuale del CP_ 46% era inferiore alla disabilità media inizialmente presa in considerazione dall' resistente.
La condizione di disabilità media dichiarata dal ricorrente era stata considerata come condizione rilevante ai fini del calcolo dell'assegno di inclusione.
La prestazione dell'assegno di inclusione si basa su una scala di equivalenza e sul reddito familiare e viene calcolata una integrazione economica , incrementata in presenza di soggetti componenti il nucleo familiare in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come da articolo 2, comma
4. D.L. 48/2023.
Nella fattispecie al ricorrente , dichiaratosi disabile medio è stata applicata la scala di equivalenza di
1,5 , avrebbe invece dovuto essere applicato il parametro 1,4 poiché il ricorrente in realtà è un componente il nucleo familiare di età superiore a 60 anni non disabile. Infatti la disabilità del 46% riconosciuta al ricorrente è inferiore a quella necessaria per potere qualificare l'interessato affetto da disabilità media ai fini ISEE , infatti il D.P.C.M. 159/2013 prevede la percentuale di disabilità media, grave e non autosufficienza , per i soggetti compresi tra 18 e 65 anni , nella misura che va da 67%a
99%.
Risulta documentalmente provata la falsa attestazione resa dal ricorrente stesso in ordine la propria disabilità , che aveva determinato nella fattispecie un incremento dell'importo dell'assegno che lo ha CP_ reso diverso nella quantificazione e tale da impedire all' di riconoscere il diritto alla prestazione in forza degli altri autonomi requisiti.
La revoca del beneficio e la richiesta del recupero dell'indebito sono pertanto legittime e fondate secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 D.L. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023, che prevede: “Fermo restando quanto previsto( dai commi 3 e 3bis), quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta valutazione del reddito, del patrimonio o della composizione del nucleo familiare dell'istante , la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio. A seguito della revoca,il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. CP_ Pertanto l'indebito contestato dall' è legittimo e il ricorso deve essere rigettato.
Vista la dichiarazione presentata dal ricorrente di esenzione da condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. Att. c.p.c. le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5875/2025 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda , così provvede:
Rigetta il ricorso;
Conferma la comunicazione di indebito del 18/05/2025 e l'indebita percezione di somme ivi specificata;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Catania 12/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo