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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 9746/2024, promossa da:
, con l'avv. Federico Comba che lo rappresenta e difende giusta delega in atti Parte_1
- ATTORE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Luigi Controparte_1
Nuzzo che la rappresenta e difende giusta delega in atti
-CONVENUTA-
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in relazione al contratto di mutuo in esame,
NEL MERITO, previo accertamento della omessa indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi, della omessa allegazione del PDA, della indicazione del tasso di interesse in termini di mero TAN
a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB, condannando la banca a rimborsare a la maggior somma da Parte_1 quest'ultimo indebitamente corrisposta a titolo di interessi, risultante da tale rideterminazione e pagina 1 di 4 quantificata in Euro 15.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per la convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare prescritte e, pertanto, respingere in limine tutte le domande restitutorie avversarie relative al periodo anteriore al 31.5.2014; in via principale, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande avversarie, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa;
dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento del danno ex Parte_1 art. 96 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, con liquidazione da effettuarsi in via equitativa e di ritenuta giustizia.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto il contratto di mutuo stipulato in data 18.4.2003 con cui ha erogato al sig. la somma di € 62.000,00, da rimborsarsi in 240 rate Controparte_1 Pt_1 mensili dell'importo di € 467,75 ciascuna.
L'attore, nel rappresentare di aver estinto il mutuo in data 1.6.2023, ha contestato l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese adottato, alla luce della mancata indicazione del regime finanziario (semplice o composto) utilizzato, dell'assenza di un piano di ammortamento “recante indicazione delle singole rate in termini di quota capitale e quota interessi” e dell'indicazione del tasso di interesse “in termini di mero TAN”; eccependo la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza ex art. 1346 c.c., ha dunque chiesto di rideterminare l'importo del mutuo, con condanna della alla restituzione delle somme indebitamente pagate, quantificate in € CP_2
15.000,00.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
[...]
, eccependo la prescrizione parziale delle domande restitutorie con riguardo ai CP_1 pagamenti antecedenti alla data del 31.5.2014 e contestando nel merito le argomentazioni avversarie.
2. Le domande attoree sono infondate e non possono essere accolte.
L'attore ha innanzitutto evidenziato come la previsione di un sistema di ammortamento alla francese sia compatibile tanto con un regime di capitalizzazione semplice quanto con un regime composto;
la mancata indicazione, nel mutuo oggetto di causa, del sistema concretamente pagina 2 di 4 adottato avrebbe dunque dato vita ad una indeterminatezza nella modalità di calcolo degli interessi, con conseguente nullità ex art. 1346 c.c.
Sebbene tale affermazione sia stata contestata dalla convenuta – che, al contrario, ha affermato
“come il piano di ammortamento alla francese possa esprimere la rata costante solo con il regime finanziario dell'interesse composto” (pag. 3 costit.) - è dirimente osservare come sul tema sia intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha chiarito come “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. SS.UU n. 15130/2024; Cass. Ord.
08/01/2025, n. 394).
Recentemente la Suprema Corte ha anche ribadito che “il metodo di ammortamento alla francese, caratterizzato dal regime di capitalizzazione composta degli interessi, non comporta effetti anatocistici poiché non prevede la capitalizzazione di interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti. Di conseguenza, tale metodo non viola l'art. 1283 c.c. in materia di divieto degli interessi anatocistici” (Cass. Ord. 07/01/2025, n. 270; Cass. n. 7382/2025).
Nella fattispecie in esame, il mutuo stipulato dalle parti individua in modo chiaro ed inequivoco l'importo erogato, la durata del prestito, l'entità di ciascuna rata e il tasso di interesse applicato
(doc. 2, artt. 3 e 4), con conseguente possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva anche l'infondatezza della seconda doglianza mossa dell'attore (mancanza di un piano di ammortamento recante indicazione delle singole rate in termini di quota capitale e quota interessi), posto che nel contratto erano già indicati tutti gli elementi necessari per calcolare le rate e gli interessi.
A ciò si aggiunga come l'eventuale maggiore o minore convenienza del contratto di mutuo stipulato dal sig. sia questione che non attiene alla determinatezza o determinabilità Pt_1 dell'oggetto del contratto.
L'attore ha infine lamentato come il mutuo contenesse unicamente l'indicazione del TAN.
Sul punto va innanzitutto evidenziato come il sig. abbia completamente omesso di Pt_1 specificare quali fossero le prescrizioni normative di cui ha inteso lamentare la violazione, con conseguente estrema genericità della relativa allegazione.
pagina 3 di 4 In ogni caso, a voler ritenere (come ipotizzato da ) che l'attore si sia riferito alla Controparte_1 mancata indicazione del TAEG, va osservato come la Suprema Corte abbia chiarito che “la comminatoria della nullità non è operante nei confronti della mancata indicazione del TAEG: proprio in quanto il TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento […]esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b.” (Cass. n.
4597/2023; Cass. n. 39169/2021).
Infine, come evidenziato dalla convenuta - e non contestato dall'attore – l'obbligo di indicazione del TAEG è da ricondurre alla Delibera CIRC del 4.3.2003, entrata in vigore il 1.10.2003, e dunque successivamente alla stipula del contratto di mutuo per cui è causa.
Le motivazioni di cui sopra portano dunque al rigetto delle domande attoree, essendo irrilevante ai fini della decisione anche la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attore.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attore; esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore dichiarato dall'attore in sede di iscrizione della causa a ruolo), nei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
Non si ritiene infine che sussistano i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita;
respinge le domande attoree;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
3.387,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 6.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 9746/2024, promossa da:
, con l'avv. Federico Comba che lo rappresenta e difende giusta delega in atti Parte_1
- ATTORE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Luigi Controparte_1
Nuzzo che la rappresenta e difende giusta delega in atti
-CONVENUTA-
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in relazione al contratto di mutuo in esame,
NEL MERITO, previo accertamento della omessa indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi, della omessa allegazione del PDA, della indicazione del tasso di interesse in termini di mero TAN
a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB, condannando la banca a rimborsare a la maggior somma da Parte_1 quest'ultimo indebitamente corrisposta a titolo di interessi, risultante da tale rideterminazione e pagina 1 di 4 quantificata in Euro 15.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per la convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare prescritte e, pertanto, respingere in limine tutte le domande restitutorie avversarie relative al periodo anteriore al 31.5.2014; in via principale, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande avversarie, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa;
dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento del danno ex Parte_1 art. 96 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, con liquidazione da effettuarsi in via equitativa e di ritenuta giustizia.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto il contratto di mutuo stipulato in data 18.4.2003 con cui ha erogato al sig. la somma di € 62.000,00, da rimborsarsi in 240 rate Controparte_1 Pt_1 mensili dell'importo di € 467,75 ciascuna.
L'attore, nel rappresentare di aver estinto il mutuo in data 1.6.2023, ha contestato l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese adottato, alla luce della mancata indicazione del regime finanziario (semplice o composto) utilizzato, dell'assenza di un piano di ammortamento “recante indicazione delle singole rate in termini di quota capitale e quota interessi” e dell'indicazione del tasso di interesse “in termini di mero TAN”; eccependo la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza ex art. 1346 c.c., ha dunque chiesto di rideterminare l'importo del mutuo, con condanna della alla restituzione delle somme indebitamente pagate, quantificate in € CP_2
15.000,00.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
[...]
, eccependo la prescrizione parziale delle domande restitutorie con riguardo ai CP_1 pagamenti antecedenti alla data del 31.5.2014 e contestando nel merito le argomentazioni avversarie.
2. Le domande attoree sono infondate e non possono essere accolte.
L'attore ha innanzitutto evidenziato come la previsione di un sistema di ammortamento alla francese sia compatibile tanto con un regime di capitalizzazione semplice quanto con un regime composto;
la mancata indicazione, nel mutuo oggetto di causa, del sistema concretamente pagina 2 di 4 adottato avrebbe dunque dato vita ad una indeterminatezza nella modalità di calcolo degli interessi, con conseguente nullità ex art. 1346 c.c.
Sebbene tale affermazione sia stata contestata dalla convenuta – che, al contrario, ha affermato
“come il piano di ammortamento alla francese possa esprimere la rata costante solo con il regime finanziario dell'interesse composto” (pag. 3 costit.) - è dirimente osservare come sul tema sia intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha chiarito come “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. SS.UU n. 15130/2024; Cass. Ord.
08/01/2025, n. 394).
Recentemente la Suprema Corte ha anche ribadito che “il metodo di ammortamento alla francese, caratterizzato dal regime di capitalizzazione composta degli interessi, non comporta effetti anatocistici poiché non prevede la capitalizzazione di interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti. Di conseguenza, tale metodo non viola l'art. 1283 c.c. in materia di divieto degli interessi anatocistici” (Cass. Ord. 07/01/2025, n. 270; Cass. n. 7382/2025).
Nella fattispecie in esame, il mutuo stipulato dalle parti individua in modo chiaro ed inequivoco l'importo erogato, la durata del prestito, l'entità di ciascuna rata e il tasso di interesse applicato
(doc. 2, artt. 3 e 4), con conseguente possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva anche l'infondatezza della seconda doglianza mossa dell'attore (mancanza di un piano di ammortamento recante indicazione delle singole rate in termini di quota capitale e quota interessi), posto che nel contratto erano già indicati tutti gli elementi necessari per calcolare le rate e gli interessi.
A ciò si aggiunga come l'eventuale maggiore o minore convenienza del contratto di mutuo stipulato dal sig. sia questione che non attiene alla determinatezza o determinabilità Pt_1 dell'oggetto del contratto.
L'attore ha infine lamentato come il mutuo contenesse unicamente l'indicazione del TAN.
Sul punto va innanzitutto evidenziato come il sig. abbia completamente omesso di Pt_1 specificare quali fossero le prescrizioni normative di cui ha inteso lamentare la violazione, con conseguente estrema genericità della relativa allegazione.
pagina 3 di 4 In ogni caso, a voler ritenere (come ipotizzato da ) che l'attore si sia riferito alla Controparte_1 mancata indicazione del TAEG, va osservato come la Suprema Corte abbia chiarito che “la comminatoria della nullità non è operante nei confronti della mancata indicazione del TAEG: proprio in quanto il TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento […]esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b.” (Cass. n.
4597/2023; Cass. n. 39169/2021).
Infine, come evidenziato dalla convenuta - e non contestato dall'attore – l'obbligo di indicazione del TAEG è da ricondurre alla Delibera CIRC del 4.3.2003, entrata in vigore il 1.10.2003, e dunque successivamente alla stipula del contratto di mutuo per cui è causa.
Le motivazioni di cui sopra portano dunque al rigetto delle domande attoree, essendo irrilevante ai fini della decisione anche la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attore.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attore; esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore dichiarato dall'attore in sede di iscrizione della causa a ruolo), nei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
Non si ritiene infine che sussistano i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita;
respinge le domande attoree;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
3.387,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 6.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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