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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18927 /2023 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to MARUCCI ROSARIO , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA , CP_1
Resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il giorno 8.6.23 e ritualmente notificato, l'istante , premesso Parte_1 di avere subito in data 5.5.22 un infortunio sul lavoro, mentre prendeva servizio presso la stazione di Acilia in qualità di guardia giurata;
descriveva le modalità con le quali si era realizzato;
deduceva in diritto;
concludeva: “ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione CP_1 relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 5.5.2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli da 2 a 6 del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 10%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
1 qualificazione quale infortunio sul lavoro dell'evento traumatico occorso al ricorrente in data
5.5.2022 ed alla corresponsione allo stesso della rendita da inabilità permanente nella misura del
10% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo; soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell' Avv. Rosario Marucci quale procuratore antistatario”.
CP_
L' si è costituito contestando l'origine lavorativa dell'infortunio, essendovi una malattia pregressa, e chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata CTU medico legale, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata .
L' art.13 D.Lvo 38-00, con riferimento agli infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunziate dopo il 25 luglio 2000, premesso che il danno biologico è la lesione all' integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale, stabilisce che, nei casi in cui si CP_ verifichi il suddetto danno, l' eroga: a) sulla base di specifica “tabella delle menomazioni”, un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% o un indennizzo in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella misura indicata nell' apposita “tabella indennizzo danno biologico”; b) per le menomazioni di grado pari o superiore al 16% vi è il diritto all' erogazione di una ulteriore quota di rendita, commisurata al grado della menomazioni stesse, alla retribuzione dell' assicurato od al coefficiente di cui all' apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l' indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell' assicurato o alla ricollocabilità dello stesso.
Il CTU, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di approfondita visita medica, ascoltati i consulenti di parte che hanno presentato osservazioni, ha accertato sia la compatibilità degli esiti permanenti con l'infortunio occorso al lavoratore, sia la sussistenza allo stato attuale di menomazione conseguente all'infortunio professionale consistente in esiti di meniscectomia selettiva con condropatia moderata severa ginocchio sinistro valutata con Danno Biologico nella misura del 7%, con decorrenza dal 04 agosto 2022.
Le conclusioni del CTU sono condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita e la motivazione esposta nella relazione peritale immune da vizi, peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
2 Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere accolta nei limiti indicati dal CTU.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte come richiesto.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando:
dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per inabilità permanente con CP_ menomazione di grado pari al 7% dal 4.8.2022 e, per l' effetto, condanna l' a corrispondergli i relativi importi con la decorrenza e nella misura di legge , oltre interessi legali con stessa decorrenza;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, che si liquidano in euro 2.695,50 , oltre IVA e CAP come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Roma 10.2.2025
IL GIUDICE
S.Rossi
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In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18927 /2023 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to MARUCCI ROSARIO , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA , CP_1
Resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il giorno 8.6.23 e ritualmente notificato, l'istante , premesso Parte_1 di avere subito in data 5.5.22 un infortunio sul lavoro, mentre prendeva servizio presso la stazione di Acilia in qualità di guardia giurata;
descriveva le modalità con le quali si era realizzato;
deduceva in diritto;
concludeva: “ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione CP_1 relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 5.5.2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli da 2 a 6 del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 10%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
1 qualificazione quale infortunio sul lavoro dell'evento traumatico occorso al ricorrente in data
5.5.2022 ed alla corresponsione allo stesso della rendita da inabilità permanente nella misura del
10% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo; soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell' Avv. Rosario Marucci quale procuratore antistatario”.
CP_
L' si è costituito contestando l'origine lavorativa dell'infortunio, essendovi una malattia pregressa, e chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata CTU medico legale, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata .
L' art.13 D.Lvo 38-00, con riferimento agli infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunziate dopo il 25 luglio 2000, premesso che il danno biologico è la lesione all' integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale, stabilisce che, nei casi in cui si CP_ verifichi il suddetto danno, l' eroga: a) sulla base di specifica “tabella delle menomazioni”, un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% o un indennizzo in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella misura indicata nell' apposita “tabella indennizzo danno biologico”; b) per le menomazioni di grado pari o superiore al 16% vi è il diritto all' erogazione di una ulteriore quota di rendita, commisurata al grado della menomazioni stesse, alla retribuzione dell' assicurato od al coefficiente di cui all' apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l' indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell' assicurato o alla ricollocabilità dello stesso.
Il CTU, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di approfondita visita medica, ascoltati i consulenti di parte che hanno presentato osservazioni, ha accertato sia la compatibilità degli esiti permanenti con l'infortunio occorso al lavoratore, sia la sussistenza allo stato attuale di menomazione conseguente all'infortunio professionale consistente in esiti di meniscectomia selettiva con condropatia moderata severa ginocchio sinistro valutata con Danno Biologico nella misura del 7%, con decorrenza dal 04 agosto 2022.
Le conclusioni del CTU sono condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita e la motivazione esposta nella relazione peritale immune da vizi, peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
2 Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere accolta nei limiti indicati dal CTU.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte come richiesto.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando:
dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per inabilità permanente con CP_ menomazione di grado pari al 7% dal 4.8.2022 e, per l' effetto, condanna l' a corrispondergli i relativi importi con la decorrenza e nella misura di legge , oltre interessi legali con stessa decorrenza;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, che si liquidano in euro 2.695,50 , oltre IVA e CAP come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Roma 10.2.2025
IL GIUDICE
S.Rossi
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