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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1760 r.g.a.c. dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Desantis Stefania Mara come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vivenzio Iolanda, come da mandato in Controparte_1 atti,
RESISTENTE
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Salerno il 21/09/2002 con , che dalla loro unione Controparte_1 era nato il figlio il 04.01.2005, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni di Per_1 cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente non si opponeva alla separazione ma contestava le avverse deduzioni.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, all'udienza del 29/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni per la pronuncia relativa al solo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
26/03/1973 e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Salerno in Controparte_1 data 21/09/2002 (trascritto con atto n. 397, p. II, s. A, dell'anno 2002);
2) DISPONE che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola