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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/11/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N.r.g. 859/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 859/2025, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
FA TO e PE NA, procuratori domiciliatari;
-ricorrente-
CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Antonio Macrì, procuratore domiciliatario;
-resistente- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 21.10.2025. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e il Parte_1 CP_1
06.06.1996, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Cutrofiano, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato in data 22.07.2021. Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione sono trascorsi più di sei mesi durante in quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Le parti, all'udienza del 15.04.2025 (specificando il contenuto dell'accordo con successive note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.10.2025), chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 i) Assegno divorzile in favore di pari ad € 300,00 da corrispondere CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
ii) Contributo di mantenimento in favore del figlio di € 350,00 a carico del Per_1
, da versare direttamente a lui entro il giorno cinque di ogni mese e con Pt_1 rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
iii) Spese straordinarie in favore del figlio al 100% a carico del padre e da individuarsi secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce. Il Tribunale ritiene di poter ratificare le suddette condizioni concordate in quanto rispondenti ai loro interessi e a quelli del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cutrofiano in data 06.06.1996 da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 20, Parte II, Serie A, Anno 1996), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cutrofiano. Lecce, 31.10.2025
Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 859/2025, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
FA TO e PE NA, procuratori domiciliatari;
-ricorrente-
CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Antonio Macrì, procuratore domiciliatario;
-resistente- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 21.10.2025. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e il Parte_1 CP_1
06.06.1996, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Cutrofiano, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato in data 22.07.2021. Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione sono trascorsi più di sei mesi durante in quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Le parti, all'udienza del 15.04.2025 (specificando il contenuto dell'accordo con successive note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.10.2025), chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 i) Assegno divorzile in favore di pari ad € 300,00 da corrispondere CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
ii) Contributo di mantenimento in favore del figlio di € 350,00 a carico del Per_1
, da versare direttamente a lui entro il giorno cinque di ogni mese e con Pt_1 rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
iii) Spese straordinarie in favore del figlio al 100% a carico del padre e da individuarsi secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce. Il Tribunale ritiene di poter ratificare le suddette condizioni concordate in quanto rispondenti ai loro interessi e a quelli del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cutrofiano in data 06.06.1996 da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 20, Parte II, Serie A, Anno 1996), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cutrofiano. Lecce, 31.10.2025
Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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