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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/11/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. LE Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 50/2023
R.G.C., vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1
D'Amico del Foro di Roma in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Controparte_1
Pecchia del Foro di Cassino, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
- appellata
1 E
, residente in [...]
14
- appellata contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 624 del
Tribunale Ordinario di Teramo pubblicata il giorno 17/6/2022 in materia di successione ereditaria.
Conclusioni dell'appellante:
“A) Accertare e dichiarare che i beni immobili
- Appartamento di vani 4,5 con annesse corti, sito in Comune di
NE (TE), Vico dei Nomadi, distinto in catasto fg. 29, p.lle
50, sub 1, 53 e 55 graffati, acquistato per atto a rogito notaio
del 15.11.1999, n. rep. 5295, trascritto al n. formalità Per_1
9300 del 22.11.1999 presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo, sul quale grava ipoteca volontaria trascritta in favore della
Banca Popolare di Commercio ed Industria Soc. coop. a r.l., atto
n. formalità 3378 del 22.11.99;
- Magazzino al piano terra di mq. 9, in N.C.E.U. fg. 29, p.lla
57, sub 3, sito in Comune di NE (TE), frazione di Mutignano,
Via Castellaro n. 9, acquistato per atto a rogito notaio
[...]
il 16.10.2001 n. rep. 37908, e trascritto al n. form. Per_2
9762 del 15.11.2001 presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo
(successivamente rettificato al n. formalità 9601 del
09.09.2002, per errata indicazione dei dati anagrafici della sig.ra ); Controparte_1
- Appartamento sui piani terra e primo con annessa corte, sito
2 in NE (TE), Vico dei Nomadi, distinto in catasto fg. 29,
p.lla 49 e p.lla 50, sub 3 graffati, acquistato per atto a rogito notaio il 18.07.2002, n. rep. 39159, trascritto al n. Per_2 formalità 8895 il 09.08.2002, presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo, categoria C/2, classe U, 48 mq, rendita € 74,37;
- Magazzino al piano terra di mq. 48, sito in NE (TE), Vico dei Nomadi, distinto in catasto fg. 29, p.lla 50, sub 2, siti in
Comune di NE (TE), Vicolo dei Nomadi, acquistato per atto a rogito notaio il 18.07.2002, n. rep. 39159, trascritto Per_2 al n. formalità 8895 il 09.08.2002, presso la Conservatoria dei
RR.II. di Teramo;
- Terreno di are 30,50 distinto in catasto fg. 34, p.lla 283;
- Terreno di are 34,70 distinto in catasto fg. 34 p.lla 284, siti entrambi nel Comune di NE (TE), contrada Ripa di Maio, acquistati per atto a rogito notaio il 18.07.2002, n. Per_2 rep. 39159, trascritto al n. formalità 8895 il 09.08.2002, presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo, sono stati acquistati tutti dalla sig.ra su mandato del sig. Piero Controparte_1
D'Atri, quale persona fiduciariamente interposta dallo stesso,
e con sostanze esclusive del D'Atri; che pertanto la sig.ra era ed è obbligata al trasferimento degli Controparte_1 stessi in favore del de cuius, e per esso ad oggi in capo ai suoi eredi legittimi ( , e la stessa Pt_1 Controparte_2
, accertando l'esistenza della comunione Controparte_1 ereditaria sui predetti beni. Dando per provato il pactum fiduciae tra il de cuius e la convenuta Persona_3 CP_1
.
[...]
B) Accertare e dichiarare che i beni mobili facenti parte della
Collezione D'Atri e della Collezione Militaria, rientrano
3 parimenti nella comunione ereditaria in quanto beni di esclusiva proprietà del de cuius, eccezion fatta per la “Fontana delle
Tartarughe” e dei quadri originali in olio di di Persona_4
, per come provato nel corso dell'istruttoria di Parte_1 prime cure. Per l'effetto condannare la alla CP_1 restituzione delle collezioni per la quota di pertinenza dei coeredi e Pt_1 Controparte_2
C) Accertare e dichiarare che i beni rivendicati dal Dr. Parte_1
in proprio, come descritti in citazione (Fontana delle
[...] tartarughe ndr.) sono di sua esclusiva proprietà, ordinandone la restituzione alla . Ovvero accertare la definitiva CP_1 distrazione, delle collezioni e dei beni di esclusiva proprietà dell'appellante, ai fini dell'azione risarcitoria che il Dr.
D'Atri riserva.
D) In via subordinata ad A), ferma la domanda sub B) nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale relativa al pactum fiduciae, accertare che i beni immobili di cui al capo a) delle conclusioni, sono stati acquistati con denaro del de cuius
e che risulta provato l'animus donandi e pertanto gli stessi sono stati intestati fittiziamente alla costituendo CP_1
l'atto una donazione indiretta, per l'effetto ordinare la collazione del bene ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario nei confronti degli eredi totalmente pretermessi, accertando e qualificando la domanda in prime cure anche quale azione di riduzione.
E) Vista la confessione giudiziale della in punto beni CP_1 mobili, e il comportamento processuale della stessa, comunque riformare il capo della sentenza gravata dispositivo sulla condanna alle spese, ovvero disporre la compensazione delle
4 spese di lite, ovvero ancora ridurre secondo parametri la condanna per come disposta in prime cure e per l'effetto ordinare in sentenza, la restituzione di quanto pagato dal Dr. D'Atri in conseguenza della esecuzione della pronuncia di prime cure.
Vinte le spese del doppio grado.”
Conclusioni dell'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'adita Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte all'uopo esposte nella premessa del presente atto. In ogni caso anche in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte non valutate in primo grado perché ritenute assorbite nella decisione resa, rigettare comunque tutte le domande avanzate da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio, poiché infondate in diritto e non provate, per le ragioni illustrate nella parte motiva del presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali come da tariffa.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 624 pubblicata il 17/6/2022 il Tribunale
Ordinario di Teramo rigettava le domande proposte dal sig.
quale erede del padre deceduto Parte_1 Persona_3 in NE (TE) in data 29/6/2009, aventi ad oggetto: a)
l'accertamento dell'intestazione fiduciaria alla sig.ra CP_1
, seconda moglie del defunto, dei beni immobili siti in
[...]
NE, frazione Mutignano, costituiti da un'abitazione con annessi locali ad uso magazzino e terreni adiacenti, meglio
5 indicati nell'atto di citazione, con obbligo della convenuta di trasferire pro quota i predetti beni agli eredi del de cuius e ricomprensione degli stessi nella comunione ereditaria;
b) in subordine, l'accertamento che l'intestazione dei predetti immobili alla sig.ra da parte del defunto costituiva CP_1 una donazione indiretta con conseguente ricomprensione degli stessi nella comunione ereditaria per collazione;
c)
l'accertamento che i beni mobili costituenti la “Collezione
d'arte D'Atri”, custoditi nella casa di rientravano Parte_2 nella comunione ereditaria, essendo di proprietà del defunto, ad eccezione del centrotavola raffigurante la “Fontana delle
Tartarughe” e di due quadri ad olio dipinti da , di Persona_4 cui l'attore rivendicava la proprietà esclusiva con richiesta di condanna della sig.ra a restituirglieli;
d) la CP_1 divisione del compendio ereditario, ricostituito mediante il conferimento dei beni mobili ed immobili sopra indicati;
f) la condanna della sig.ra al risarcimento dei danni in caso CP_1 di perdita, sottrazione, distruzione, alienazione dei beni facenti parte della collezione d'arte di o dei Persona_3 beni artistici di proprietà esclusiva dell'attore.
1.1. Il Tribunale poneva le spese della consulenza tecnica espletata al fine di stimare i beni a carico solidale delle parti costituite e condannava l'attore a rifondere alla sig.ra le spese del giudizio, liquidate nella complessiva CP_1 somma di euro 15.116,00, oltre ad accessori di legge.
1.2. Il Tribunale dava atto che la sig.ra Controparte_2
, altra figlia del defunto, sorella germana dell'attore,
[...] era rimasta contumace e che erano falliti i vari tentativi di bonaria composizione della controversia.
6 1.3. Il giudice esponeva che l'attore aveva esperito azione di petizione d'eredità, chiedendo la previa ricostruzione del patrimonio ereditario con accertamento del diritto esclusivo di proprietà del padre sui beni immobili siti in Persona_3
NE (TE), frazione , indicati nell'atto di Parte_2 citazione, formalmente intestati alla convenuta CP_1
, e sui beni mobili costituenti la “Collezione d'arte
[...]
”, fatta eccezione per tre beni di cui si dichiarava Per_3 proprietario esclusivo;
che l'attore aveva dedotto che il padre era solito acquistare beni intestandoli fiduciariamente alla moglie e ai figli, facendosi rilasciare procure a vendere dagli intestatari, al fine di sottrarre i beni acquistati dalle aggressioni dei creditori, stante la sua pesante esposizione debitoria in qualità di fideiussore della s.r.l. Multiauto, dichiarata fallita;
che i beni immobili siti in erano Parte_2 stati acquistati dal de cuius con i proventi della vendita dell'appartamento sito in Roma, via Clisio n. 4, anch'esso acquistato dal sig. con proprio denaro ed intestato Persona_3 fiduciariamente alla figlia ed alla convenuta;
Controparte_2 che la sig.ra , casalinga all'epoca dell'acquisto dei CP_1 beni in , non aveva i mezzi per pagare il corrispettivo Parte_2 degli immobili e la loro ristrutturazione;
che quando si era trasferito con la moglie a vivere a il sig. Parte_2 Per_3 aveva portato nell'abitazione tutta la collezione d'arte
[...] di famiglia, costituita da quadri e oggetti d'antiquariato ereditati dai suoi parenti, i quali avevano gestito a Roma negozi di antichità, o da lui acquistati;
che nella collezione erano compresi anche un centrotavola riproducente “La Fontana delle
Tartarughe” e due dipinti ad olio che invece erano di proprietà
7 esclusiva dell'esponente attore, concessi al padre in comodato con obbligo di restituzione al momento della morte;
che dopo la morte del sig. la sig.ra aveva ammesso Persona_3 CP_1
l'esistenza di un documento scritto dal marito che disponeva la divisione degli immobili fra gli eredi;
che successivamente la sig.ra si era resa irreperibile ed aveva dichiarato, CP_1 tramite un legale, di non dovere nulla né a lui né alla sorella.
1.4. Il Tribunale riferiva che la sig.ra aveva CP_1 contestato la ricostruzione dell'attore, dichiarando di avere acquistato con propri fondi, provenienti da conti correnti esteri intestati alla madre, i beni immobili siti in;
Parte_2 che la convenuta aveva inoltre dichiarato che molti dei beni mobili facenti parte della collezione d'arte erano stati da lei acquistati o le erano stati regalati e quindi non erano caduti in successione;
aveva contestato anche che l'attore fosse proprietario esclusivo dei due dipinti ad olio indicati nell'atto di citazione e del centrotavola raffigurante la
“Fontana delle Tartarughe”, ma aveva ammesso che tale bene ed altri beni mobili di antiquariato indicati dall'attore, facenti parte della collezione, erano di proprietà del marito ed erano quindi caduti in successione.
1.5. Il giudice richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6459 del 2020, secondo la quale il patto fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non richiede la forma scritta ad substantiam, al pari del mandato senza rappresentanza;
riteneva tuttavia che attraverso le prove testimoniali espletate non si fosse raggiunta la prova che tra il sig. e la sig.ra fosse intervenuto un Persona_3 CP_1 accordo con riguardo alla compravendita dei beni immobili siti
8 in avente ad oggetto l'obbligo, da parte Parte_2 dell'intestataria, di ritrasferirne la proprietà al de cuius.
1.6. Il giudice escludeva anche che nell'intestazione dei beni alla sig.ra potesse ravvisarsi una donazione CP_1 indiretta, mancando l'animus donandi, tenuto conto che lo stesso attore aveva dedotto che il padre era uso intestare beni alla moglie ed ai figli non per arricchire gli intestatari, ma per sottrarre i beni ai creditori.
1.7. Il giudice osservava inoltre che la domanda di divisione ereditaria non inficia di per sé le donazioni, dirette o indirette, che non abbiano leso la quota legittima, e che è onere del legittimario, ove intenda ottenere la riduzione delle donazioni ricevute dai coeredi, indicare con esattezza il valore della massa ereditaria e della quota di riserva.
1.8. Il Tribunale osservava che mancava anche la prova della proprietà esclusiva da parte dell'attore del centrotavola e dei due dipinti ad olio indicati nell'atto di citazione.
1.9. Per quanto riguardava i beni che componevano la
“Collezione d'arte , il giudice di prime cure osservava Per_3 che la sig.ra in sede di interrogatorio formale aveva CP_1 ammesso che alcuni dei beni che componevano la predetta collezione erano di proprietà esclusiva del marito e che pertanto rispetto ad essi vi era la prova che erano caduti in successione, ma che non era stato possibile periziarli e quindi stabilirne il valore in quanto il consulente non li aveva reperiti nell'abitazione di , non potendo pertanto essere Parte_2 accolta la domanda dell'attore.
2. Con atto di citazione notificato il 13 ed il 16/1/2023 il sig. proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
9 sopra indicata sulla base di quattro motivi, concludendo come indicato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio la sig.ra , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
2.2. La sig.ra non si costituiva in Controparte_2 giudizio.
2.3. Disposto rinvio su richiesta delle parti, che facevano un ulteriore tentativo di comporre bonariamente la controversia, nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/11/2024, svoltasi con modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., le parti concludevano come riportato in rubrica riportandosi ai propri scritti difensivi.
2.4. Con ordinanza in data 22/11/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia della sig.ra che, ritualmente citata Controparte_2 dall'appellante con notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, consegnatale personalmente, non si è costituita neppure in questo grado di appello.
4. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, pur avendo correttamente affermato che l'accordo fiduciario anche quando ha ad oggetto beni immobili può essere stipulato verbalmente, aveva ritenuto tuttavia non provato il pactum fiduciae fra il de cuius e l'appellata con riferimento all'intestazione dei beni immobili siti a Parte_2 in quanto non era stato prodotto un documento ricognitivo dell'accordo che obbligava la sig.ra a trasferire i CP_1
10 beni al de cuius e quindi ora agli eredi pro quota.
4.1. L'appellante osserva che la prova di tale accordo poteva ricavarsi per presunzioni dal comportamento assunto dalla sig.ra in sede di trattative di bonario componimento CP_1 della controversia, ove il legale dell'odierna appellata aveva dichiarato che la sua cliente era disposta ad accettare la proposta dell'attore di vendere i beni immobili siti a Parte_2
e dividere il ricavato fra gli eredi in modo che a lei spettasse il 50%; asserisce l'appellante che evidentemente la sig.ra riteneva tale proposta più vantaggiosa rispetto CP_1 all'esecuzione del pactum fiduciae, in base al quale le sarebbe spettato un terzo del ricavato.
4.2. L'appellante richiama inoltre le dichiarazioni testimoniali rese dall'Avv. Franco Pastore, legale ed amico del padre, dalla sig.ra moglie Testimone_1 dell'esponente, dal sig. marito di Testimone_2 [...]
che avevano confermato che il de cuius era Controparte_2 solito ricorrere all'intestazione fiduciaria di beni, e dagli acquirenti dell'immobile di via Clisio, che avevano riferito di avere versato il corrispettivo del bene al sig. . Persona_3
5. Il motivo è infondato.
5.1. Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
6459 del 2020, richiamata dall'appellante, il negozio fiduciario non costituisce una fattispecie unitaria, ma può assumere connotazioni diverse per funzione e per effetti pratici, essendo diversi gli interessi che possono sorreggere l'operazione. Nella cosiddetta fiducia cum amico la creazione della titolarità del fiduciario è funzionale alla gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore
11 trasferimento, che può essere a favore dello stesso fiduciante o di un terzo. Laddove il patto non risulti consacrato in un atto scritto spetta alla parte o al terzo che lo invochi fornire la prova del contenuto dell'obbligazione assunta dal fiduciario.
5.2. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, anche a voler ritenere dimostrato che fra i coniugi esistesse un accordo in ordine alla gestione ed al successivo trasferimento dei beni immobili siti in Parte_2 intestati alla sig.ra , manca la prova del contenuto di CP_1 tale accordo.
5.2.1. Sul punto lo stesso appellante ha fornito indicazioni contraddittorie. Nell'atto di citazione in primo grado ed in appello il sig. asserisce che la sig.ra Parte_1 CP_1 avesse assunto l'obbligo con il marito al momento dell'acquisto degli immobili di ritrasferirli a lui e che quindi, dopo il decesso del sig. , fosse obbligata a cedere la quota Persona_3 di un terzo ciascuno all'odierno appellante ed alla sig.ra
[...]
spettando la residua quota di un terzo alla Controparte_2 stessa appellata.
5.2.2. L'obbligo di trasferimento dei beni al sig. Per_3
è tuttavia contraddetto dalle stesse deduzioni
[...] dell'appellante, che ha dichiarato che l'esposizione debitoria del padre non era stata sanata, cosicché, ove i beni gli fossero stati ceduti in vita, sarebbero stati aggrediti dai creditori, vanificando la funzione che nel caso di specie aveva il patto fiduciario fra i coniugi per come delineato dal Parte_3 sig. . Parte_1
5.2.3. In sede di articolazioni istruttorie l'odierno appellante indicò un diverso contenuto degli obblighi assunti
12 dalla sig.ra , formulando un capitolo di prova secondo CP_1 cui al momento dell'acquisto dei beni siti a i coniugi Parte_2 si accordarono nel senso che dopo la morte del sig. Persona_3 la sig.ra avrebbe potuto continuare ad abitare negli CP_1 immobili, ma avrebbe dovuto trasferirli in parti uguali allo stesso appellante e alla sorella Controparte_2
Secondo tale versione, pertanto, l'obbligo di trasferimento riguardava non la piena ma la nuda proprietà dei beni con riserva di usufrutto o quanto meno del diritto di abitazione a favore dell'appellata.
5.2.4. Nessuno dei testi ha confermato tale versione.
L'Avv. Franco Pastore, legale del sig. ha Persona_3 dichiarato di presumere che fra i coniugi vi fosse un accordo scritto in ordine alla destinazione dei beni immobili siti a
, ma di non averlo visto né di conoscerne il contenuto, Parte_2 ed ha dichiarato che dopo la morte del marito la sig.ra CP_1 gli aveva riferito che la volontà del sig. era che Persona_3
i beni venissero destinati in parti uguali ai figli, ma che lei non reputava equa tale soluzione perché, come poi spiegato dal teste marito della sig.ra Testimone_2 Controparte_2
, quest'ultima aveva ricevuto dal padre in vita molto meno
[...] del fratello.
La sig.ra Maria moglie dell'appellante, ha Testimone_1 riferito che subito dopo la morte del sig. la Persona_3 signora le aveva detto di non vedere l'ora di poter CP_1 tornare a NE per attuare le volontà del defunto e fare testamento in favore dei figli del marito, e Pt_1 [...]
, e le aveva confermato, dopo pochi giorni, di avere CP_2 fatto il testamento in favore dei predetti.
13 Ove l'accordo fosse stato in tal senso, esso evidentemente non risulta coercibile, ai sensi dell'art. 458 c.c., avendo solo la natura di un impegno morale.
5.3. Gli elementi forniti dall'appellante non risultano pertanto sufficienti a dare la prova dell'avvenuta stipula fra i coniugi di un valido accorso fiduciario e del contenuto di esso.
5.4. Va poi osservato che in questo grado di appello il sig. non ha riproposto la domanda di Parte_1 trasferimento di un terzo della proprietà dei beni in suo favore ai sensi dell'art. 2932 c.c., formulata in primo grado, domanda che risulta pertanto definitivamente rigettata con efficacia di giudicato, ma ha chiesto che venga accertato che i beni immobili siti in sono caduti in comunione ereditaria e spettano Parte_2 per un terzo a ciascun erede del sig. Per_3
5.4.1. In tal modo l'appellante pretende di far discendere dall'accordo fiduciario, di cui ha dedotto l'esistenza fra il padre e l'appellata, gli effetti dell'interposizione fittizia di persona, che è fattispecie diversa, disciplinata dall'art. 1414, comma 2, c.c., la quale presuppone l'accordo non solo della parte apparente e di quella reale ma anche dell'altro contraente – nel caso in esame il venditore - accordo che l'erede non può provare per testimoni, ai sensi dell'art. 1417 c.c., a meno che non agisca in riduzione per lesione di legittima, azione che l'appellante non ha esperito in questo giudizio (sulla differenza fra interposizione reale ed interposizione fittizia nonché sui limiti di prova della simulazione incontrati dall'erede vedi Cass. n. 25578 del 2018, Cass. n. 15510 del
2018).
14 6. Con il secondo motivo di appello il sig. Parte_1 deduce che il giudice aveva errato nel ritenere che non potesse essere accolta la sua domanda subordinata di accertamento della donazione indiretta dei beni immobili a favore della sig.ra per difetto dell'animus donandi del padre;
richiama a CP_1 tal fine la pronuncia n. 27665 del 2020 della Corte di
Cassazione, secondo la quale vanno qualificati come donazioni indirette tutti i negozi che hanno come effetto l'arricchimento di una parte e l'impoverimento di un'altra.
6.1. Il motivo è infondato.
6.1.1. E' principio consolidato in giurisprudenza che nelle donazioni indirette è essenziale che sussista da parte del donante l'intenzione di liberalità verso la parte beneficiata
(vedi, ex plurimis, Cass. n. 20062 del 2021, Cass. n. 9379 del
2020).
6.1.2. Correttamente il Tribunale ha rilevato che nel caso in esame, in base alle stesse deduzioni dell'attore, mancava nel sig. la volontà di arricchire la sig.ra Persona_3 CP_1 per spirito di liberalità, essendo l'intestazione rivolta a sottrarre i beni alle azioni creditorie.
6.1.3. Nessun elemento in contrasto con tale ricostruzione si trae dalla pronuncia della Suprema Corte n. 27665 del 2020, che, a fini fiscali, ha ritenuto applicabile l'imposta sulle donazioni e sulle successioni, reintrodotta nel 2006, a tutti gli atti che provocano un arricchimento di una parte con correlativo impoverimento di un'altra, prescindendo dall'intenzione di liberalità.
6.2. Corretta risulta anche la notazione del giudice di primo grado, secondo cui l'obbligo di collazione non comporta la
15 vanificazione delle donazioni ricevute in vita dai coeredi, ove non sia stata esperita azione di riduzione per lesione di legittima, ma unicamente l'imputazione del valore dei beni da ciascuno ricevuti in donazione alla propria quota ereditaria.
Risulta pertanto destituita di fondamento la pretesa dell'appellante di ottenere l'accertamento che i beni immobili siti in NE, che egli assume oggetto di donazione indiretta dal padre all'appellata, cadano in comunione.
L'appellante ha infatti ammesso che anche lui e la sorella avevano ricevuto dal padre in vita attribuzioni patrimoniali. Ne consegue il correlativo obbligo, non ottemperato, di collazione da parte loro, al fine di determinare il valore delle rispettive quote ereditarie, non essendo necessaria a tal fine una domanda da parte dell'appellata (Cass. n. 5920 del 2025).
7. Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce che erroneamente il giudice aveva ritenuto non provato che la collezione d'arte e di oggetti militari conservata nella casa di fosse di esclusiva proprietà del padre ed aveva Parte_2 conseguentemente escluso che tali oggetti, non rinvenuti dal consulente incaricato della stima perché portati in luogo sconosciuto dalla sig.ra , fossero caduti in CP_1 successione. Richiama in tal senso le dichiarazioni rese da tutti i testimoni escussi nonché l'interrogatorio formale della sig.ra
, la quale aveva ammesso che alcuni dei beni artistici CP_1 da lui indicati erano di esclusiva proprietà del marito.
7.1. Contesta inoltre che il giudice non abbia riconosciuto la responsabilità dell'appellata con riferimento alla sottrazione dei beni non reperiti.
16 8. Il motivo è inammissibile non cogliendo la ratio decidendi.
8.1. Il giudice di primo grado ha dichiarato che l'attore non aveva fornito la prova di essere proprietario esclusivo di due quadri ad olio e del centrotavola raffigurante la Fontana delle Tartarughe. Sul punto l'appellante non ha proposto contestazioni specifiche nel motivo di gravame, limitandosi ad insistere nelle conclusioni nella richiesta di restituzione dei beni che assume di sua esclusiva proprietà. Ne consegue che il rigetto delle domande relative a tali beni risulta passato in giudicato.
8.2. Per ciò che attiene agli altri beni che componevano la collezione d'arte, il giudice ha dato atto che la sig.ra CP_1 aveva ammesso in sede di interrogatorio formale che almeno una parte di questi beni, specificamente indicati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata dall'attore, erano caduti in successione in quanto appartenenti al marito, ed ha dato altresì atto che non era stato possibile periziare tali beni in quanto non rinvenuti nell'abitazione di per Parte_2 essere stati portati via dall'odierna appellata.
8.3. In primo grado il sig. chiese che in Parte_1 caso di perdita, sottrazione, dispersione dei beni della collezione d'arte la sig.ra venisse condannata al CP_1 risarcimento dei danni nei suoi confronti sulla base del valore dei beni dispersi e del minor valore della collezione a causa di sottrazione di alcuni di essi.
8.3.1. Non essendo stato possibile stimare i beni, non reperiti dal consulente, e mancando elementi attendibili al fine di individuarne il valore (quali expertise, fatture di acquisto,
17 valutazioni di case d'asta) correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria.
8.4. In appello il sig. ha chiesto che venga Per_3 accertata “la definitiva distrazione delle collezioni e dei beni di esclusiva proprietà dell'appellante, ai fini dell'azione risarcitoria che il Dr. riserva”, proponendo quindi una Per_3 domanda generica di risarcimento del danno, volta ad ottenere nel presente giudizio l'accertamento del fatto astrattamente produttivo di danno, consistente nella sottrazione dei beni caduti in successione, e rimandando a separato giudizio la quantificazione e quindi la prova del danno.
8.5. Tale modifica della domanda risulta inammissibile in appello, giacché una volta rigettata in primo grado la domanda risarcitoria per il mancato assolvimento degli oneri probatori relativamente al quantum, la riproposizione in altro giudizio viola il principio del ne bis in idem (vedi Cass. n. 10323 del
2020).
9. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il giudice, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, avrebbe dovuto compensare le spese di lite, tenuto conto della condotta della sig.ra la cui condotta ostruzionistica aveva portato al CP_1 rigetto delle domande da lui proposte in riferimento ai beni facenti parte della collezione d'arte.
9.1. Lamenta inoltre che il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese con riferimento allo scaglione compreso fra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00, tenuto conto che gli unici beni che erano stato possibile stimare erano gli immobili siti in
, il cui valore era stato indicato dal consulente in Parte_2 euro 182.000,00, con conseguente valore della quota da lui
18 rivendicata pari a circa 61.000,00 euro.
10. Il motivo è parzialmente fondato.
10.1. La presente causa risulta di valore indeterminabile di media complessità, non conoscendosi il valore della collezione d'arte, e sulla base di tali parametri vanno liquidate le spese del primo e del secondo grado del giudizio.
10.2. Tenuto conto della condotta dell'odierna appellata, che non ha consentito di procedere alla stima dei beni artistici da lei stessa indicati come di proprietà del marito, portati in luogo non conosciuto, tali spese devono essere compensate nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. per contrarietà a buona fede della sua condotta processuale, che ha impedito di vagliare le domande della controparte relative ai beni artistici.
10.3. Sulla base di quanto esposto, l'appellante va pertanto condannato a rifondere alla sig.ra il 50% delle spese CP_1 del primo e del secondo grado di giudizio, esclusi per l'appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
10.4. Restano a carico solidale delle parti costituite le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già disposto dal giudice di primo grado, in pari misura nei rapporti interni.
10.5. Va conseguentemente accolta la domanda dell'appellante di condanna della sig.ra a restituirgli CP_1 la differenza fra quanto versatole in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto dovutole in forza della presente sentenza, con interessi al tasso legale decorrenti dall'esborso e sino al saldo.
19 11. Per il resto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
11.1. Al rigetto delle domande proposte dal sig. Parte_1
con riferimento ai beni immobili siti in
[...] Parte_2 consegue, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., l'ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione delle domanda giudiziali proposte dal sig. nei confronti della sig.ra Parte_1
nel presente giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Compensa le spese del giudizio nella misura del 50% e condanna a rifondere a la Parte_1 Controparte_1 residua quota della metà, che liquida per il primo grado in euro 5.430,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il presente grado di appello in euro
4.235,00, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
2) Condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 la differenza fra quanto da questi versatole in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto dovutole in esecuzione della presente sentenza, con interessi al tasso legale decorrenti dall'esborso e sino al saldo;
3) Conferma per il resto la sentenza di primo grado;
20 4) Ordina all' Controparte_3 pubblicità
[...] immobiliare, di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita su richiesta di Parte_1 nei confronti di in data 20/9/2011, Controparte_1 registro generale n. 13825, registro particolare n. 8976.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 21/10/2025
La Presidente est.
Dr. LE Orlandi
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. LE Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 50/2023
R.G.C., vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1
D'Amico del Foro di Roma in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Controparte_1
Pecchia del Foro di Cassino, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
- appellata
1 E
, residente in [...]
14
- appellata contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 624 del
Tribunale Ordinario di Teramo pubblicata il giorno 17/6/2022 in materia di successione ereditaria.
Conclusioni dell'appellante:
“A) Accertare e dichiarare che i beni immobili
- Appartamento di vani 4,5 con annesse corti, sito in Comune di
NE (TE), Vico dei Nomadi, distinto in catasto fg. 29, p.lle
50, sub 1, 53 e 55 graffati, acquistato per atto a rogito notaio
del 15.11.1999, n. rep. 5295, trascritto al n. formalità Per_1
9300 del 22.11.1999 presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo, sul quale grava ipoteca volontaria trascritta in favore della
Banca Popolare di Commercio ed Industria Soc. coop. a r.l., atto
n. formalità 3378 del 22.11.99;
- Magazzino al piano terra di mq. 9, in N.C.E.U. fg. 29, p.lla
57, sub 3, sito in Comune di NE (TE), frazione di Mutignano,
Via Castellaro n. 9, acquistato per atto a rogito notaio
[...]
il 16.10.2001 n. rep. 37908, e trascritto al n. form. Per_2
9762 del 15.11.2001 presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo
(successivamente rettificato al n. formalità 9601 del
09.09.2002, per errata indicazione dei dati anagrafici della sig.ra ); Controparte_1
- Appartamento sui piani terra e primo con annessa corte, sito
2 in NE (TE), Vico dei Nomadi, distinto in catasto fg. 29,
p.lla 49 e p.lla 50, sub 3 graffati, acquistato per atto a rogito notaio il 18.07.2002, n. rep. 39159, trascritto al n. Per_2 formalità 8895 il 09.08.2002, presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo, categoria C/2, classe U, 48 mq, rendita € 74,37;
- Magazzino al piano terra di mq. 48, sito in NE (TE), Vico dei Nomadi, distinto in catasto fg. 29, p.lla 50, sub 2, siti in
Comune di NE (TE), Vicolo dei Nomadi, acquistato per atto a rogito notaio il 18.07.2002, n. rep. 39159, trascritto Per_2 al n. formalità 8895 il 09.08.2002, presso la Conservatoria dei
RR.II. di Teramo;
- Terreno di are 30,50 distinto in catasto fg. 34, p.lla 283;
- Terreno di are 34,70 distinto in catasto fg. 34 p.lla 284, siti entrambi nel Comune di NE (TE), contrada Ripa di Maio, acquistati per atto a rogito notaio il 18.07.2002, n. Per_2 rep. 39159, trascritto al n. formalità 8895 il 09.08.2002, presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo, sono stati acquistati tutti dalla sig.ra su mandato del sig. Piero Controparte_1
D'Atri, quale persona fiduciariamente interposta dallo stesso,
e con sostanze esclusive del D'Atri; che pertanto la sig.ra era ed è obbligata al trasferimento degli Controparte_1 stessi in favore del de cuius, e per esso ad oggi in capo ai suoi eredi legittimi ( , e la stessa Pt_1 Controparte_2
, accertando l'esistenza della comunione Controparte_1 ereditaria sui predetti beni. Dando per provato il pactum fiduciae tra il de cuius e la convenuta Persona_3 CP_1
.
[...]
B) Accertare e dichiarare che i beni mobili facenti parte della
Collezione D'Atri e della Collezione Militaria, rientrano
3 parimenti nella comunione ereditaria in quanto beni di esclusiva proprietà del de cuius, eccezion fatta per la “Fontana delle
Tartarughe” e dei quadri originali in olio di di Persona_4
, per come provato nel corso dell'istruttoria di Parte_1 prime cure. Per l'effetto condannare la alla CP_1 restituzione delle collezioni per la quota di pertinenza dei coeredi e Pt_1 Controparte_2
C) Accertare e dichiarare che i beni rivendicati dal Dr. Parte_1
in proprio, come descritti in citazione (Fontana delle
[...] tartarughe ndr.) sono di sua esclusiva proprietà, ordinandone la restituzione alla . Ovvero accertare la definitiva CP_1 distrazione, delle collezioni e dei beni di esclusiva proprietà dell'appellante, ai fini dell'azione risarcitoria che il Dr.
D'Atri riserva.
D) In via subordinata ad A), ferma la domanda sub B) nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale relativa al pactum fiduciae, accertare che i beni immobili di cui al capo a) delle conclusioni, sono stati acquistati con denaro del de cuius
e che risulta provato l'animus donandi e pertanto gli stessi sono stati intestati fittiziamente alla costituendo CP_1
l'atto una donazione indiretta, per l'effetto ordinare la collazione del bene ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario nei confronti degli eredi totalmente pretermessi, accertando e qualificando la domanda in prime cure anche quale azione di riduzione.
E) Vista la confessione giudiziale della in punto beni CP_1 mobili, e il comportamento processuale della stessa, comunque riformare il capo della sentenza gravata dispositivo sulla condanna alle spese, ovvero disporre la compensazione delle
4 spese di lite, ovvero ancora ridurre secondo parametri la condanna per come disposta in prime cure e per l'effetto ordinare in sentenza, la restituzione di quanto pagato dal Dr. D'Atri in conseguenza della esecuzione della pronuncia di prime cure.
Vinte le spese del doppio grado.”
Conclusioni dell'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'adita Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte all'uopo esposte nella premessa del presente atto. In ogni caso anche in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte non valutate in primo grado perché ritenute assorbite nella decisione resa, rigettare comunque tutte le domande avanzate da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio, poiché infondate in diritto e non provate, per le ragioni illustrate nella parte motiva del presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali come da tariffa.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 624 pubblicata il 17/6/2022 il Tribunale
Ordinario di Teramo rigettava le domande proposte dal sig.
quale erede del padre deceduto Parte_1 Persona_3 in NE (TE) in data 29/6/2009, aventi ad oggetto: a)
l'accertamento dell'intestazione fiduciaria alla sig.ra CP_1
, seconda moglie del defunto, dei beni immobili siti in
[...]
NE, frazione Mutignano, costituiti da un'abitazione con annessi locali ad uso magazzino e terreni adiacenti, meglio
5 indicati nell'atto di citazione, con obbligo della convenuta di trasferire pro quota i predetti beni agli eredi del de cuius e ricomprensione degli stessi nella comunione ereditaria;
b) in subordine, l'accertamento che l'intestazione dei predetti immobili alla sig.ra da parte del defunto costituiva CP_1 una donazione indiretta con conseguente ricomprensione degli stessi nella comunione ereditaria per collazione;
c)
l'accertamento che i beni mobili costituenti la “Collezione
d'arte D'Atri”, custoditi nella casa di rientravano Parte_2 nella comunione ereditaria, essendo di proprietà del defunto, ad eccezione del centrotavola raffigurante la “Fontana delle
Tartarughe” e di due quadri ad olio dipinti da , di Persona_4 cui l'attore rivendicava la proprietà esclusiva con richiesta di condanna della sig.ra a restituirglieli;
d) la CP_1 divisione del compendio ereditario, ricostituito mediante il conferimento dei beni mobili ed immobili sopra indicati;
f) la condanna della sig.ra al risarcimento dei danni in caso CP_1 di perdita, sottrazione, distruzione, alienazione dei beni facenti parte della collezione d'arte di o dei Persona_3 beni artistici di proprietà esclusiva dell'attore.
1.1. Il Tribunale poneva le spese della consulenza tecnica espletata al fine di stimare i beni a carico solidale delle parti costituite e condannava l'attore a rifondere alla sig.ra le spese del giudizio, liquidate nella complessiva CP_1 somma di euro 15.116,00, oltre ad accessori di legge.
1.2. Il Tribunale dava atto che la sig.ra Controparte_2
, altra figlia del defunto, sorella germana dell'attore,
[...] era rimasta contumace e che erano falliti i vari tentativi di bonaria composizione della controversia.
6 1.3. Il giudice esponeva che l'attore aveva esperito azione di petizione d'eredità, chiedendo la previa ricostruzione del patrimonio ereditario con accertamento del diritto esclusivo di proprietà del padre sui beni immobili siti in Persona_3
NE (TE), frazione , indicati nell'atto di Parte_2 citazione, formalmente intestati alla convenuta CP_1
, e sui beni mobili costituenti la “Collezione d'arte
[...]
”, fatta eccezione per tre beni di cui si dichiarava Per_3 proprietario esclusivo;
che l'attore aveva dedotto che il padre era solito acquistare beni intestandoli fiduciariamente alla moglie e ai figli, facendosi rilasciare procure a vendere dagli intestatari, al fine di sottrarre i beni acquistati dalle aggressioni dei creditori, stante la sua pesante esposizione debitoria in qualità di fideiussore della s.r.l. Multiauto, dichiarata fallita;
che i beni immobili siti in erano Parte_2 stati acquistati dal de cuius con i proventi della vendita dell'appartamento sito in Roma, via Clisio n. 4, anch'esso acquistato dal sig. con proprio denaro ed intestato Persona_3 fiduciariamente alla figlia ed alla convenuta;
Controparte_2 che la sig.ra , casalinga all'epoca dell'acquisto dei CP_1 beni in , non aveva i mezzi per pagare il corrispettivo Parte_2 degli immobili e la loro ristrutturazione;
che quando si era trasferito con la moglie a vivere a il sig. Parte_2 Per_3 aveva portato nell'abitazione tutta la collezione d'arte
[...] di famiglia, costituita da quadri e oggetti d'antiquariato ereditati dai suoi parenti, i quali avevano gestito a Roma negozi di antichità, o da lui acquistati;
che nella collezione erano compresi anche un centrotavola riproducente “La Fontana delle
Tartarughe” e due dipinti ad olio che invece erano di proprietà
7 esclusiva dell'esponente attore, concessi al padre in comodato con obbligo di restituzione al momento della morte;
che dopo la morte del sig. la sig.ra aveva ammesso Persona_3 CP_1
l'esistenza di un documento scritto dal marito che disponeva la divisione degli immobili fra gli eredi;
che successivamente la sig.ra si era resa irreperibile ed aveva dichiarato, CP_1 tramite un legale, di non dovere nulla né a lui né alla sorella.
1.4. Il Tribunale riferiva che la sig.ra aveva CP_1 contestato la ricostruzione dell'attore, dichiarando di avere acquistato con propri fondi, provenienti da conti correnti esteri intestati alla madre, i beni immobili siti in;
Parte_2 che la convenuta aveva inoltre dichiarato che molti dei beni mobili facenti parte della collezione d'arte erano stati da lei acquistati o le erano stati regalati e quindi non erano caduti in successione;
aveva contestato anche che l'attore fosse proprietario esclusivo dei due dipinti ad olio indicati nell'atto di citazione e del centrotavola raffigurante la
“Fontana delle Tartarughe”, ma aveva ammesso che tale bene ed altri beni mobili di antiquariato indicati dall'attore, facenti parte della collezione, erano di proprietà del marito ed erano quindi caduti in successione.
1.5. Il giudice richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6459 del 2020, secondo la quale il patto fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non richiede la forma scritta ad substantiam, al pari del mandato senza rappresentanza;
riteneva tuttavia che attraverso le prove testimoniali espletate non si fosse raggiunta la prova che tra il sig. e la sig.ra fosse intervenuto un Persona_3 CP_1 accordo con riguardo alla compravendita dei beni immobili siti
8 in avente ad oggetto l'obbligo, da parte Parte_2 dell'intestataria, di ritrasferirne la proprietà al de cuius.
1.6. Il giudice escludeva anche che nell'intestazione dei beni alla sig.ra potesse ravvisarsi una donazione CP_1 indiretta, mancando l'animus donandi, tenuto conto che lo stesso attore aveva dedotto che il padre era uso intestare beni alla moglie ed ai figli non per arricchire gli intestatari, ma per sottrarre i beni ai creditori.
1.7. Il giudice osservava inoltre che la domanda di divisione ereditaria non inficia di per sé le donazioni, dirette o indirette, che non abbiano leso la quota legittima, e che è onere del legittimario, ove intenda ottenere la riduzione delle donazioni ricevute dai coeredi, indicare con esattezza il valore della massa ereditaria e della quota di riserva.
1.8. Il Tribunale osservava che mancava anche la prova della proprietà esclusiva da parte dell'attore del centrotavola e dei due dipinti ad olio indicati nell'atto di citazione.
1.9. Per quanto riguardava i beni che componevano la
“Collezione d'arte , il giudice di prime cure osservava Per_3 che la sig.ra in sede di interrogatorio formale aveva CP_1 ammesso che alcuni dei beni che componevano la predetta collezione erano di proprietà esclusiva del marito e che pertanto rispetto ad essi vi era la prova che erano caduti in successione, ma che non era stato possibile periziarli e quindi stabilirne il valore in quanto il consulente non li aveva reperiti nell'abitazione di , non potendo pertanto essere Parte_2 accolta la domanda dell'attore.
2. Con atto di citazione notificato il 13 ed il 16/1/2023 il sig. proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
9 sopra indicata sulla base di quattro motivi, concludendo come indicato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio la sig.ra , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
2.2. La sig.ra non si costituiva in Controparte_2 giudizio.
2.3. Disposto rinvio su richiesta delle parti, che facevano un ulteriore tentativo di comporre bonariamente la controversia, nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/11/2024, svoltasi con modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., le parti concludevano come riportato in rubrica riportandosi ai propri scritti difensivi.
2.4. Con ordinanza in data 22/11/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia della sig.ra che, ritualmente citata Controparte_2 dall'appellante con notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, consegnatale personalmente, non si è costituita neppure in questo grado di appello.
4. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, pur avendo correttamente affermato che l'accordo fiduciario anche quando ha ad oggetto beni immobili può essere stipulato verbalmente, aveva ritenuto tuttavia non provato il pactum fiduciae fra il de cuius e l'appellata con riferimento all'intestazione dei beni immobili siti a Parte_2 in quanto non era stato prodotto un documento ricognitivo dell'accordo che obbligava la sig.ra a trasferire i CP_1
10 beni al de cuius e quindi ora agli eredi pro quota.
4.1. L'appellante osserva che la prova di tale accordo poteva ricavarsi per presunzioni dal comportamento assunto dalla sig.ra in sede di trattative di bonario componimento CP_1 della controversia, ove il legale dell'odierna appellata aveva dichiarato che la sua cliente era disposta ad accettare la proposta dell'attore di vendere i beni immobili siti a Parte_2
e dividere il ricavato fra gli eredi in modo che a lei spettasse il 50%; asserisce l'appellante che evidentemente la sig.ra riteneva tale proposta più vantaggiosa rispetto CP_1 all'esecuzione del pactum fiduciae, in base al quale le sarebbe spettato un terzo del ricavato.
4.2. L'appellante richiama inoltre le dichiarazioni testimoniali rese dall'Avv. Franco Pastore, legale ed amico del padre, dalla sig.ra moglie Testimone_1 dell'esponente, dal sig. marito di Testimone_2 [...]
che avevano confermato che il de cuius era Controparte_2 solito ricorrere all'intestazione fiduciaria di beni, e dagli acquirenti dell'immobile di via Clisio, che avevano riferito di avere versato il corrispettivo del bene al sig. . Persona_3
5. Il motivo è infondato.
5.1. Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
6459 del 2020, richiamata dall'appellante, il negozio fiduciario non costituisce una fattispecie unitaria, ma può assumere connotazioni diverse per funzione e per effetti pratici, essendo diversi gli interessi che possono sorreggere l'operazione. Nella cosiddetta fiducia cum amico la creazione della titolarità del fiduciario è funzionale alla gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore
11 trasferimento, che può essere a favore dello stesso fiduciante o di un terzo. Laddove il patto non risulti consacrato in un atto scritto spetta alla parte o al terzo che lo invochi fornire la prova del contenuto dell'obbligazione assunta dal fiduciario.
5.2. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, anche a voler ritenere dimostrato che fra i coniugi esistesse un accordo in ordine alla gestione ed al successivo trasferimento dei beni immobili siti in Parte_2 intestati alla sig.ra , manca la prova del contenuto di CP_1 tale accordo.
5.2.1. Sul punto lo stesso appellante ha fornito indicazioni contraddittorie. Nell'atto di citazione in primo grado ed in appello il sig. asserisce che la sig.ra Parte_1 CP_1 avesse assunto l'obbligo con il marito al momento dell'acquisto degli immobili di ritrasferirli a lui e che quindi, dopo il decesso del sig. , fosse obbligata a cedere la quota Persona_3 di un terzo ciascuno all'odierno appellante ed alla sig.ra
[...]
spettando la residua quota di un terzo alla Controparte_2 stessa appellata.
5.2.2. L'obbligo di trasferimento dei beni al sig. Per_3
è tuttavia contraddetto dalle stesse deduzioni
[...] dell'appellante, che ha dichiarato che l'esposizione debitoria del padre non era stata sanata, cosicché, ove i beni gli fossero stati ceduti in vita, sarebbero stati aggrediti dai creditori, vanificando la funzione che nel caso di specie aveva il patto fiduciario fra i coniugi per come delineato dal Parte_3 sig. . Parte_1
5.2.3. In sede di articolazioni istruttorie l'odierno appellante indicò un diverso contenuto degli obblighi assunti
12 dalla sig.ra , formulando un capitolo di prova secondo CP_1 cui al momento dell'acquisto dei beni siti a i coniugi Parte_2 si accordarono nel senso che dopo la morte del sig. Persona_3 la sig.ra avrebbe potuto continuare ad abitare negli CP_1 immobili, ma avrebbe dovuto trasferirli in parti uguali allo stesso appellante e alla sorella Controparte_2
Secondo tale versione, pertanto, l'obbligo di trasferimento riguardava non la piena ma la nuda proprietà dei beni con riserva di usufrutto o quanto meno del diritto di abitazione a favore dell'appellata.
5.2.4. Nessuno dei testi ha confermato tale versione.
L'Avv. Franco Pastore, legale del sig. ha Persona_3 dichiarato di presumere che fra i coniugi vi fosse un accordo scritto in ordine alla destinazione dei beni immobili siti a
, ma di non averlo visto né di conoscerne il contenuto, Parte_2 ed ha dichiarato che dopo la morte del marito la sig.ra CP_1 gli aveva riferito che la volontà del sig. era che Persona_3
i beni venissero destinati in parti uguali ai figli, ma che lei non reputava equa tale soluzione perché, come poi spiegato dal teste marito della sig.ra Testimone_2 Controparte_2
, quest'ultima aveva ricevuto dal padre in vita molto meno
[...] del fratello.
La sig.ra Maria moglie dell'appellante, ha Testimone_1 riferito che subito dopo la morte del sig. la Persona_3 signora le aveva detto di non vedere l'ora di poter CP_1 tornare a NE per attuare le volontà del defunto e fare testamento in favore dei figli del marito, e Pt_1 [...]
, e le aveva confermato, dopo pochi giorni, di avere CP_2 fatto il testamento in favore dei predetti.
13 Ove l'accordo fosse stato in tal senso, esso evidentemente non risulta coercibile, ai sensi dell'art. 458 c.c., avendo solo la natura di un impegno morale.
5.3. Gli elementi forniti dall'appellante non risultano pertanto sufficienti a dare la prova dell'avvenuta stipula fra i coniugi di un valido accorso fiduciario e del contenuto di esso.
5.4. Va poi osservato che in questo grado di appello il sig. non ha riproposto la domanda di Parte_1 trasferimento di un terzo della proprietà dei beni in suo favore ai sensi dell'art. 2932 c.c., formulata in primo grado, domanda che risulta pertanto definitivamente rigettata con efficacia di giudicato, ma ha chiesto che venga accertato che i beni immobili siti in sono caduti in comunione ereditaria e spettano Parte_2 per un terzo a ciascun erede del sig. Per_3
5.4.1. In tal modo l'appellante pretende di far discendere dall'accordo fiduciario, di cui ha dedotto l'esistenza fra il padre e l'appellata, gli effetti dell'interposizione fittizia di persona, che è fattispecie diversa, disciplinata dall'art. 1414, comma 2, c.c., la quale presuppone l'accordo non solo della parte apparente e di quella reale ma anche dell'altro contraente – nel caso in esame il venditore - accordo che l'erede non può provare per testimoni, ai sensi dell'art. 1417 c.c., a meno che non agisca in riduzione per lesione di legittima, azione che l'appellante non ha esperito in questo giudizio (sulla differenza fra interposizione reale ed interposizione fittizia nonché sui limiti di prova della simulazione incontrati dall'erede vedi Cass. n. 25578 del 2018, Cass. n. 15510 del
2018).
14 6. Con il secondo motivo di appello il sig. Parte_1 deduce che il giudice aveva errato nel ritenere che non potesse essere accolta la sua domanda subordinata di accertamento della donazione indiretta dei beni immobili a favore della sig.ra per difetto dell'animus donandi del padre;
richiama a CP_1 tal fine la pronuncia n. 27665 del 2020 della Corte di
Cassazione, secondo la quale vanno qualificati come donazioni indirette tutti i negozi che hanno come effetto l'arricchimento di una parte e l'impoverimento di un'altra.
6.1. Il motivo è infondato.
6.1.1. E' principio consolidato in giurisprudenza che nelle donazioni indirette è essenziale che sussista da parte del donante l'intenzione di liberalità verso la parte beneficiata
(vedi, ex plurimis, Cass. n. 20062 del 2021, Cass. n. 9379 del
2020).
6.1.2. Correttamente il Tribunale ha rilevato che nel caso in esame, in base alle stesse deduzioni dell'attore, mancava nel sig. la volontà di arricchire la sig.ra Persona_3 CP_1 per spirito di liberalità, essendo l'intestazione rivolta a sottrarre i beni alle azioni creditorie.
6.1.3. Nessun elemento in contrasto con tale ricostruzione si trae dalla pronuncia della Suprema Corte n. 27665 del 2020, che, a fini fiscali, ha ritenuto applicabile l'imposta sulle donazioni e sulle successioni, reintrodotta nel 2006, a tutti gli atti che provocano un arricchimento di una parte con correlativo impoverimento di un'altra, prescindendo dall'intenzione di liberalità.
6.2. Corretta risulta anche la notazione del giudice di primo grado, secondo cui l'obbligo di collazione non comporta la
15 vanificazione delle donazioni ricevute in vita dai coeredi, ove non sia stata esperita azione di riduzione per lesione di legittima, ma unicamente l'imputazione del valore dei beni da ciascuno ricevuti in donazione alla propria quota ereditaria.
Risulta pertanto destituita di fondamento la pretesa dell'appellante di ottenere l'accertamento che i beni immobili siti in NE, che egli assume oggetto di donazione indiretta dal padre all'appellata, cadano in comunione.
L'appellante ha infatti ammesso che anche lui e la sorella avevano ricevuto dal padre in vita attribuzioni patrimoniali. Ne consegue il correlativo obbligo, non ottemperato, di collazione da parte loro, al fine di determinare il valore delle rispettive quote ereditarie, non essendo necessaria a tal fine una domanda da parte dell'appellata (Cass. n. 5920 del 2025).
7. Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce che erroneamente il giudice aveva ritenuto non provato che la collezione d'arte e di oggetti militari conservata nella casa di fosse di esclusiva proprietà del padre ed aveva Parte_2 conseguentemente escluso che tali oggetti, non rinvenuti dal consulente incaricato della stima perché portati in luogo sconosciuto dalla sig.ra , fossero caduti in CP_1 successione. Richiama in tal senso le dichiarazioni rese da tutti i testimoni escussi nonché l'interrogatorio formale della sig.ra
, la quale aveva ammesso che alcuni dei beni artistici CP_1 da lui indicati erano di esclusiva proprietà del marito.
7.1. Contesta inoltre che il giudice non abbia riconosciuto la responsabilità dell'appellata con riferimento alla sottrazione dei beni non reperiti.
16 8. Il motivo è inammissibile non cogliendo la ratio decidendi.
8.1. Il giudice di primo grado ha dichiarato che l'attore non aveva fornito la prova di essere proprietario esclusivo di due quadri ad olio e del centrotavola raffigurante la Fontana delle Tartarughe. Sul punto l'appellante non ha proposto contestazioni specifiche nel motivo di gravame, limitandosi ad insistere nelle conclusioni nella richiesta di restituzione dei beni che assume di sua esclusiva proprietà. Ne consegue che il rigetto delle domande relative a tali beni risulta passato in giudicato.
8.2. Per ciò che attiene agli altri beni che componevano la collezione d'arte, il giudice ha dato atto che la sig.ra CP_1 aveva ammesso in sede di interrogatorio formale che almeno una parte di questi beni, specificamente indicati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata dall'attore, erano caduti in successione in quanto appartenenti al marito, ed ha dato altresì atto che non era stato possibile periziare tali beni in quanto non rinvenuti nell'abitazione di per Parte_2 essere stati portati via dall'odierna appellata.
8.3. In primo grado il sig. chiese che in Parte_1 caso di perdita, sottrazione, dispersione dei beni della collezione d'arte la sig.ra venisse condannata al CP_1 risarcimento dei danni nei suoi confronti sulla base del valore dei beni dispersi e del minor valore della collezione a causa di sottrazione di alcuni di essi.
8.3.1. Non essendo stato possibile stimare i beni, non reperiti dal consulente, e mancando elementi attendibili al fine di individuarne il valore (quali expertise, fatture di acquisto,
17 valutazioni di case d'asta) correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria.
8.4. In appello il sig. ha chiesto che venga Per_3 accertata “la definitiva distrazione delle collezioni e dei beni di esclusiva proprietà dell'appellante, ai fini dell'azione risarcitoria che il Dr. riserva”, proponendo quindi una Per_3 domanda generica di risarcimento del danno, volta ad ottenere nel presente giudizio l'accertamento del fatto astrattamente produttivo di danno, consistente nella sottrazione dei beni caduti in successione, e rimandando a separato giudizio la quantificazione e quindi la prova del danno.
8.5. Tale modifica della domanda risulta inammissibile in appello, giacché una volta rigettata in primo grado la domanda risarcitoria per il mancato assolvimento degli oneri probatori relativamente al quantum, la riproposizione in altro giudizio viola il principio del ne bis in idem (vedi Cass. n. 10323 del
2020).
9. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il giudice, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, avrebbe dovuto compensare le spese di lite, tenuto conto della condotta della sig.ra la cui condotta ostruzionistica aveva portato al CP_1 rigetto delle domande da lui proposte in riferimento ai beni facenti parte della collezione d'arte.
9.1. Lamenta inoltre che il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese con riferimento allo scaglione compreso fra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00, tenuto conto che gli unici beni che erano stato possibile stimare erano gli immobili siti in
, il cui valore era stato indicato dal consulente in Parte_2 euro 182.000,00, con conseguente valore della quota da lui
18 rivendicata pari a circa 61.000,00 euro.
10. Il motivo è parzialmente fondato.
10.1. La presente causa risulta di valore indeterminabile di media complessità, non conoscendosi il valore della collezione d'arte, e sulla base di tali parametri vanno liquidate le spese del primo e del secondo grado del giudizio.
10.2. Tenuto conto della condotta dell'odierna appellata, che non ha consentito di procedere alla stima dei beni artistici da lei stessa indicati come di proprietà del marito, portati in luogo non conosciuto, tali spese devono essere compensate nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. per contrarietà a buona fede della sua condotta processuale, che ha impedito di vagliare le domande della controparte relative ai beni artistici.
10.3. Sulla base di quanto esposto, l'appellante va pertanto condannato a rifondere alla sig.ra il 50% delle spese CP_1 del primo e del secondo grado di giudizio, esclusi per l'appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
10.4. Restano a carico solidale delle parti costituite le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già disposto dal giudice di primo grado, in pari misura nei rapporti interni.
10.5. Va conseguentemente accolta la domanda dell'appellante di condanna della sig.ra a restituirgli CP_1 la differenza fra quanto versatole in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto dovutole in forza della presente sentenza, con interessi al tasso legale decorrenti dall'esborso e sino al saldo.
19 11. Per il resto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
11.1. Al rigetto delle domande proposte dal sig. Parte_1
con riferimento ai beni immobili siti in
[...] Parte_2 consegue, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., l'ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione delle domanda giudiziali proposte dal sig. nei confronti della sig.ra Parte_1
nel presente giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Compensa le spese del giudizio nella misura del 50% e condanna a rifondere a la Parte_1 Controparte_1 residua quota della metà, che liquida per il primo grado in euro 5.430,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il presente grado di appello in euro
4.235,00, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
2) Condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 la differenza fra quanto da questi versatole in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto dovutole in esecuzione della presente sentenza, con interessi al tasso legale decorrenti dall'esborso e sino al saldo;
3) Conferma per il resto la sentenza di primo grado;
20 4) Ordina all' Controparte_3 pubblicità
[...] immobiliare, di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita su richiesta di Parte_1 nei confronti di in data 20/9/2011, Controparte_1 registro generale n. 13825, registro particolare n. 8976.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 21/10/2025
La Presidente est.
Dr. LE Orlandi
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