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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21038/ 2021, promossa da:
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dal procuratore domiciliatario C.F._2
(Genova, Galleria Mazzini 5/10) Avv. Michele Camboni - c.f.:
fax 010.586037, p.e.c. C.F._3
- che li rappresenta e difende in forza di Email_1
mandato allegato in atti;
-attori-
Contro
avv. (Cod. Fisc. ) e avv. CP_1 CP_2 C.F._4 CP_3
(Cod. Fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_4 C.F._5
Massimo Fossati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Torino, C.so
Galileo Ferraris n. 71, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto.
-convenuti-
*****
pagina 1 di 30 Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Udienza figurata di precisazione delle conclusioni: 23.01.2025
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da note scritte del 22.01.2025):
“piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista, previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 183, VI
c., c.p.c. n. 2 del 1/6/2022:
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale per grave inadempimento degli Avvocati e BA LA e, conseguentemente, Controparte_5
dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con gli esponenti;
- condannare, conseguentemente, in solido tra loro e/o nelle forme meglio viste, gli
Avvocati e BA LA alla ripetizione in favore degli Controparte_5
esponenti delle somme percepite a titolo di compensi, pari ad € 13.740,00 e/o ad altra somma meglio vista, anche maggiore, da determinarsi in corso di causa.
Somme maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto alla data della domanda e di rivalutazione ed interessi di mora, ex art.1284, IV c., c.c., dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- condannare, in ogni caso, in solido tra loro e/o nelle forme meglio viste, gli
Avvocati e BA LA al risarcimento di tutti i danni Controparte_5
patiti e patiendi dagli attori, a seguito dei fatti, per cui è causa, in termini di danno patrimoniale, nelle somme indicate in parte narrativa dell'atto introduttivo del giudizio e successive difese e/o in altra somma meglio vista, anche maggiore, da determinarsi in corso di causa. Somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condannare, altresì, gli Avv.ti e BA LA al Controparte_5
risarcimento del danno non patrimoniale, in dipendenza del patema d'animo
pagina 2 di 30 patito dagli esponenti, a seguito delle vicende processuali per cui è causa, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 50.000,00 per ciascun attore e/o in via equitativa, ex art. 1226 c.c.. Somme maggiorate di interessi e di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo al soddisfo;
- vinte le spese di lite.
In via istruttoria:
si chiede l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi, dedotti in sede di memoria ex art. 183, VI c., c.p.c. n. 2 del 1/6/2022, con i testi ivi indicati anche in controprova sui capitoli avversari e non ammessi;
Si chiede, ove occorrendo, disporsi ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c.:
- nei confronti di Banca Intesa San Paolo della documentazione attestante l'incasso dell'assegno n. 8145191366-00 del 30/6/2009 per € 22.000,00, emesso dai signori
e in favore del Notaio;
Pt_2 Pt_1 Persona_1
- nei confronti di Banca di Asti della documentazione attestante l'incasso dell'assegno n. 9011155652 del 8/9/2010 per € 2.340,00, emesso dai signori
e in favore del sig. Parte_2 Parte_1 Controparte_6
- nei confronti di della documentazione attestante Controparte_7
l'incasso degli assegni n. 330000051102 del 13/9/2016 per € 35.000,00, n.
3300001314-12 del 12/9/2016 per € 100.000,00, n. 4300000342-01 del
13/9/2016 di € 125.000,00, emessi in favore della sig.ra ; Parte_3
- nei confronti di Banca Carige s.p.a. del contratto di mutuo ipotecario n.
01724/5459667/001;
- nei confronti dei soggetti infra indicati, della documentazione attestante
l'avvenuta registrazione all'interno delle scritture contabili delle rispettive ditte, delle fatture infra specificate: *a , fattura n. 10/2009; *Giovanni Persona_2
Tudino, fattura n. 7/2009, n. 10/2009, n. 11/2009, n. 4/2009; *a Edil Tremonti di
Gerardio Michele, fattura n. 4/2009 e n. 5/2009; *a T.M. Impianti di Tancau Mihai,
pagina 3 di 30 fattura n. 33/2009; DE PP fattura n. 2/2009; *a , a saldo Persona_3
della fattura n. 36/2009”.
Per i convenuti (come da note scritte del 17.01.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
Rigettare la domanda proposta dai IGg.ri e nei Parte_1 Parte_2
confronti degli Avv.ti e BA LA, in quanto Controparte_5
infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere gli articoli di prova per interrogatorio formale degli attori e testi dedotti in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati non ammessi;
- Ammettere la prova contraria sui capi ammessi di parte attrice nei termini indicati in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.;
- Disporre, ex artt. 210 – 213 c.p.c., l'acquisizione, presso il Tribunale Civile di
AV, del fascicolo rubricato con R.G. n. 978/2017, introdotto dal IG. NT
SI contro la IG.ra , nonché il fascicolo del gravame, presso la Parte_1
Corte d'Appello Civile di Genova, conclusosi con la sentenza n. 1029/2016;
- Disporre, ex artt. 210 – 213 c.p.c., l'acquisizione, presso il Tribunale Penale di
AV, del fascicolo dibattimentale e relativo alle indagini preliminari in relazione al procedimento n. 57/19/2010 RGNR svoltosi in riferimento alle vicende di causa;
- Disporre, ex artt. 210 – 213 c.p.c., l'esibizione da parte degli attori della transazione sottoscritta con i IGg.ri – e – , a Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
pagina 4 di 30 definizione dei gravami interposti avverso le sentenze rese dal Tribunale di AV nei giudizi R.G. nn. 1451/2015 ( – / – - e Pt_4 Pt_5 Pt_1 Pt_2 Per_4
con R.G. n. 1452/2015 ( – / – – . Pt_6 Pt_7 Pt_1 Pt_2 Per_4
*****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto datato 28.10.2021 e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio gli Avvocati e BA LA per accertare la Controparte_5
responsabilità professionale in capo ai predetti legali in relazione all'attività difensiva da costoro svolta in favore degli attori, con specifico riferimento ai mandati giudiziali difensivi loro conferiti nell'ambito dei giudizi radicati dinanzi il Tribunale di AV rispettivamente dai sigg.ri e Controparte_8 CP_9
(R.G. n. 1451/2015) e dai sigg.ri e (R.G. n. CP_10 Parte_8
1452/2015).
Gli attori, in particolare, hanno evidenziato che la responsabilità dei predetti professionisti deriverebbe:
• dall'erronea formulazione, in entrambi i giudizi indicati, delle domande nei confronti dei danti causa e , dei quali è stata richiesta la condanna Pt_3 Pt_9
a rifondare le spese di entrambi i giudizi, anziché la ripetizione del prezzo di acquisto degli immobili di cui alla compravendita 30.06.2009 ed il risarcimento dei danni patiti dai signori e;
Pt_2 Pt_1
• dal mancato suggerimento e/o dalla mancata adozione di strumenti cautelari, al fine di tutelare il diritto di credito degli esponenti nei confronti dei loro danti causa;
• dalla mancata predisposizione, nei confronti dei sig.ri di atti Parte_10
interruttivi della prescrizione, aventi ad oggetto la rivendicazione del diritto vantato dai signori e alla ripetizione delle prestazioni eseguite, Pt_2 Pt_1
in dipendenza della compravendita del 30.06.2009;
pagina 5 di 30 • dalla omessa informazione, al momento della dismissione dei mandati, circa l'imminente maturare dei termini prescrizionali cui risultavano soggetti tutti i pagamenti effettuati in dipendenza della compravendita del 30.06.2009 in modo tale da consentire agli esponenti di interromperne il corso e tutelare il proprio diritto di credito;
• dalla omessa informazione agli esponenti in ordine alla perentorietà dei termini ex art. 183, VI c., c.p.c. previsti per la precisazione della domanda e la produzione di documenti, nell'ambito dei giudizi civili incardinati;
• dalla violazione dell'obbligo di informazione in favore degli attori in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata adozione delle corrette strategie difensive.
Gli attori, pertanto, hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi.
Si costituivano in giudizio gli avvocati e BA LA, Controparte_5
con comparsa di costituzione depositata in data 03.02.2022, eccependo che:
• l'omessa formulazione della domanda di restituzione dei prezzi corrisposti per la vendita dei beni oggetto di rogito notarile del 30.06.2009 ed il risarcimento dei danni ad essa collegati fosse frutto di una strategia concordata con i clienti e Parte_1 Parte_2
• gli odierni attori avevano riferito agli avv. e LA che i IGg.ri CP_5 Pt_3
e , loro stretti conoscenti, risultavano nullatenenti e che, in ogni caso, Pt_9
avrebbero provveduto, con l'ausilio del figlio della sig.ra , ad Pt_1
effettuare eventuali accertamenti catastali;
• i termini di prescrizione di dieci anni e di cinque anni, decorrente dal
30.11.2017, ovvero dalla data di pubblicazione di entrambe le sentenze del
Tribunale di AV che avevano acclarato la nullità dell'atto di compravendita concluso in data 30.06.2009 tra i IGg.ri e ed i Pt_1 Pt_2
pagina 6 di 30 IGg.ri e , “risultano tutt'ora in corso”, non risultando, pertanto, Pt_3 Pt_9
ancora maturati.
*****
Quindi, con ordinanza del 16.11.2022 il Giudice disponeva l'assunzione delle prove orali.
All'udienza del 07.04.2023 le parti davano atto delle trattative pendenti tra le stesse.
In ragione dell'esito negativo di tali trattative, di cui si prendeva atto all'udienza del 20.09.2023, il Giudice, con ordinanza del 23.10.2023, disponeva la prosecuzione dell'attività istruttoria.
L'udienza di precisazione delle conclusioni veniva fissata in data 23.01.2025 in forma figurata ex art 127 ter c.p.c. e con successiva ordinanza del 24.01.2025 venivano assegnati dal Giudice i termini di cui all'art 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Prima di esaminare nel merito quanto lamentato dagli attori, occorre innanzitutto richiamare i principi di carattere generale sulla responsabilità professionale dell'avvocato.
Risulta pacifica la natura contrattuale della responsabilità del professionista, atteso che, come osservato dalla ASzione, la responsabilità del difensore per errore o negligenza nell'adempimento del mandato professionale trae origine dal contratto con cui è stato conferito l'incarico di difesa (v. Cass. 26783/2011).
Pertanto, in relazione al profilo dell'onere probatorio si applicheranno quei principi individuati in materia contrattuale dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, in ragione della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
pagina 7 di 30 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civile, SS.UU., sentenza 30.10.2001 n. 13533).
A ben vedere analogo principio è stato affermato in relazione all'ipotesi di inesatto adempimento, in particolare “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Deve richiamarsi quanto ormai cristallizzato in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla natura giuridica delle obbligazioni inerenti all'esercizio della responsabilità professionale ovvero di regola di mezzi e non di risultato, in cui trova applicazione il criterio della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176 co.2 c.c., da calibrare secondo la natura dell'attività esercitata, impegnandosi quindi a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato e non per garantirne il raggiungimento (v. tra le altre, Cass.
n. 5928/02, Cass. n. 6967/06 e Cass. n. 10289/15).
Alla luce di questo principio la responsabilità professionale non può essere desunta in re ipsa dal mancato raggiungimento del risultato utile auspicato dal cliente;
al contrario, "la verifica della diligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale, tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa" (così tra altre ASzione civile, sez. II, 08/09/2015, n. 17758).
pagina 8 di 30 L'accertamento in ordine alla responsabilità dell'avvocato non può affermarsi solamente per il suo non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo necessario verificare la presenza del nesso causale tra la condotta difensiva assunta dall'avvocato in forza del mandato e l'esito sfavorevole per il cliente nel giudizio.
In particolare, la Suprema Corte individua tra i principi regolatori della materia quello secondo cui "la responsabilità dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto di un non corretto adempimento della prestazione professionale, perché occorre anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente" - nella vicenda in esame la mancata espressa proposizione dell'impugnazione del capo della pronuncia relativo alle restituzioni, richiamata in narrativa - "sia riconducibile o meno alla condotta erronea del primo, e se il danno prospettato sia dunque, effettivamente, direttamente riconducibile all'operato del professionista, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone" (tra altre,
Cass. civile, sez. VI, 16.05.2017, n. 12038; Cass. civile, sez. II, 15.12.2016, n.
25895; ASzione civile, sez. II, 02.02.2016, n. 1984).
Si afferma, quindi, che una responsabilità per colpa professionale in attività difensiva per il caso di esito negativo del giudizio è riscontrabile solo nell'ipotesi in cui sia possibile formulare una valutazione prognostica alternativa ipotetica - ora per allora - circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale laddove l'attività difensiva omessa o diversa fosse stata, invece, utilmente posta in essere.
La stessa giurisprudenza di legittimità prevalente afferma che
“nell'accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile è da applicarsi la regola della preponderanza del "più probabile che non", anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (così ASzione civile, sez. III, 24/10/2017, n. 25112).
pagina 9 di 30 Alla luce di quanto fin qui affermato risulta, dunque, necessario effettuare una valutazione nel merito allo scopo di verificare e comprendere quali sarebbero state le sorti del giudizio oggetto dell'incarico professionale se lo stesso fosse stato correttamente adempiuto, in una specie di “processo nel processo” che obbliga il giudice della causa di responsabilità professionale "a giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza ovvero omissione difensiva) ed a rifare fittiziamente il processo mancato” (così AS. civile sez. III, 14.10.2019 n. 25778).
Tanto premesso e rilevato sulla scorta degli orientamenti e principi giurisprudenziali sopra richiamati, la verifica da espletarsi in questa sede ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità professionale.
Con riguardo all'erronea formulazione delle domande promosse nei confronti dei danti causa e nei giudizi dinanzi il Tribunale di AV di cui RG Pt_3 Pt_9
nr 1451/2015 e 1452/2015, per cui “è stata richiesta la condanna al pagamento diretto nei confronti degli attori di entrambi i giudizi”, anziché la ripetizione del prezzo di acquisto degli immobili di cui alla compravendita 30/6/2009 ed il risarcimento dei danni patiti dai signori e , va detto che il Pt_2 Pt_1
Tribunale di AV (sent. n. 1411/2017) ha statuito che “dal momento poi che gli abusi edilizi per i quali che non è stato possibile procedere a sanatoria erano già in essere al momento del contratto di compravendita perfezionatosi in data
30.6.2009 tra i venditori e con gli acquirenti Parte_11 Parte_3 [...]
e (doc. n. 22 di fascicolo del , alla luce della Pt_2 Parte_1 Pt_9
domanda formulata dal e dalla va altresì dichiarata, per le Pt_2 Pt_1
medesime ragioni già precedentemente esposte in relazione alla vendita avvenuta tra i convenuti e e gli attori e , la nullità di detto Pt_2 Pt_1 CP_8 Pt_12
contratto, con le conseguenze di legge da tale statuizione derivanti”; al contempo, ha affermato che “nel presente giudizio peraltro non sono state formulate dei
pagina 10 di 30 convenuti e specifiche domande restitutorie nei Parte_2 Parte_1
confronti dei terzi e con quantificazione degli Parte_11 Parte_3
importi da rimborsare, ragione per la quale il Giudicante nulla può, in questo contesto statuire sul punto” (atto di citazione doc. 10 pp. 41, 42).
Deve, dunque, evidenziarsi come la mancata pronuncia del Tribunale di AV circa la restituzione di quanto versato da e a favore di Pt_2 Pt_1 Pt_13
in ragione del contratto di compravendita poi dichiarato nullo si conformi
[...]
al principio sancito all'art. 112 c.p.c., in forza del quale i limiti soggettivi e oggettivi della domanda sono individuati dalle parti in virtù del principio dispositivo che sottrae al giudicante la facoltà di stabilire il thema decidendum, incorrendo in caso contrario nell'ipotesi di ultra petizione o extra petizione.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, “Nell'ipotesi in cui un contratto venga dichiarato nullo, la sentenza che annulla il contratto ristabilisce tra le parti il precedente stato patrimoniale come se il contratto non fosse stato mai concluso;
in tale contesto, la condanna al pagamento di somme può essere fondata solo su una domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.”
(Cass. civile sez. I, 30/07/2024, n. 21410).
Nel caso in esame, in entrambi i giudizi promossi dinanzi al Tribunale di AV le parti interessate, e nulla domandavano né in punto ripetizione Pt_1 Pt_2
della somma versata in ottemperanza al contratto di compravendita, né in punto risarcimento dei danni derivanti dalla nullità dello stesso.
Le odierne parti convenute hanno, infatti, sostenuto come detta strategia difensiva fosse stata previamente concordata e condivisa con i propri clienti, atteso che proprio questi ultimi avrebbero informato i loro legali della condizione di indigenza e nullatenenza dei signori e , loro Pt_3 Pt_9
conoscenti, peraltro in procinto di trasferirsi in Spagna.
Per tale motivazione, gli avv. ti di e LA (anziché consiliare ai propri CP_5
assistiti di promuovere l'adozione di strumenti cautelari, atteso l'imminente pagina 11 di 30 trasferimento all'estero degli originari danti causa) si erano limitati a chiedere al
Tribunale di AV, in entrambi i giudizi in esame “in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da parte attrice nei confronti dei signori e dichiarare la nullità del contratto Pt_1 Pt_2
stipulato tra i signori e conseguentemente Parte_14
condannare questi ultimi a rifondere tutte le spese e i danni a favore degli attori manlevando i signori e da qualsivoglia responsabilità o pretesa Pt_1 Pt_2
economica in merito ” (doc. 10 p. 9).
Sennonché, tale linea difensiva si è rivelata del tutto errata (e non poteva essere altrimenti), risultando inammissibile la domanda volta ad ottenere la condanna diretta dei terzi chiamati - originari danti causa dell'operazione negoziale - a rifondere le spese sostenute dagli aventi causa dei IGnori in Parte_15
assenza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra gli uni e gli altri e, altresì, in assenza di un obbligo di manleva a carico degli originari danti causa nei confronti dei loro acquirenti. Parte_16
Del resto, detta domanda sarebbe risultata infondata anche sotto altro profilo, atteso che i IGnori non sono stati condannati al pagamento di Parte_15
spese, ma semplicemente alla restituzione del prezzo ricevuto in ragione del contratto di compravendita poi dichiarato nullo.
Peraltro, in ordine alla circostanza del previo accordo con i propri clienti circa la strategia difensiva da adottare, non è stata fornita dagli odierni convenuti alcuna prova.
Invero, il teste indicato da parte convenuta (avv. Lopedoti Giuseppe), escusso all'udienza del 31.05.2024, ha chiaramente affermato di non essere stato presente all'incontro menzionato dagli avvocati e LA in cui si CP_5
sarebbe definita con i propri assistiti la strategia da assumere nei processi civili.
Al riguardo, comunque, pur a voler ipotizzare che la strategia difensiva fosse stata condivisa dagli stessi odierni attori, deve osservarsi come detta circostanza pagina 12 di 30 non escluda la responsabilità professionale dei convenuti, posto che, come più volte ribadito anche dalla Suprema Corte, “L'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale…”
(Cass. sez. III, 06.05.2020 n. 8494).
In particolare, occorre tenere in considerazione come pure gli odierni attori fossero stati coinvolti nel procedimento penale volto ad accertare la
(il)legittimità del permesso di costruire in sanatoria (n. 740/2); detto procedimento era ancora pendente al momento della istaurazione delle cause civili di cui R.G. n. 1451/2015 e R.G. n. 1452/2015 dinanzi al Tribunale di
AV. Peraltro, all'esito di quel procedimento penale è stata accertata la sussistenza dei presupposti del reato di lottizzazione abusiva (seppur dichiarato prescritto), tanto che la medesima sentenza è stata richiamata dal provvedimento del Tribunale di AV (sent. n. 1406/2017 pubbl. il
30.11.2017): “Del resto, come emerge dalla sentenza penale la compravendita in esame ha configurato “un accordo in violazione della legge”, con uno scopo illecito comune alle parti. La giurisprudenza ha sostenuto che il contratto di trasferimento di terreno che integri un'ipotesi di lottizzazione abusiva risulta affetto da nullità per illiceità della causa o per contrarietà a norme imperative” (Cass. civ. Sez. II, 05 gennaio 1998, n. 44)”.
Alla luce di quanto emerso e proprio in considerazione dell'esistenza di un procedimento penale a carico degli attori e dei loro danti causa, per pagina 13 di 30 l'accertamento dell'illiceità dei permessi di costruire sia anteriori alla vendita operata da e , sia successivi a detto trasferimento, deve ritenersi che Pt_3 Pt_9
- al momento delle iscrizioni delle cause civili presso il Tribunale di AV - gli avvocati e LA non potessero ignorare che vi fosse una CP_5
elevatissima probabilità di accoglimento della domanda di declaratoria di nullità anche del contratto di compravendita stipulato da con Parte_15
Parte_10
Detta elevata prevedibilità circa l'esito dei procedimenti civili in esame avrebbe dovuto orientare l'azione difensiva alla migliore tutela degli interessi patrimoniali dei propri clienti, formulando - unitamente alla richiesta di declaratoria di nullità del contratto di compravendita - anche la domanda di restituzione e ripetizione degli importi versati, quale corrispettivo di quel trasferimento, nonché quella di risarcimento dei danni ulteriori derivanti dalla nullità del contratto (domande che avrebbero avuto anche l'ulteriore effetto di interrompere la prescrizione).
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. civ., sez. II, ordinanza del 12 marzo 2021 n. 7064).
Nello specifico, le odierne parti convenute avrebbero dovuto considerare il consolidato indirizzo della Suprema Corte di ASzione in materia di nullità del pagina 14 di 30 negozio giuridico, secondo cui “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine” (Sez. 3 -
Ord. n. 2109 del 19/01/2024 vedi anche Cass. n. 10250 del 12/05/2014, Cass.
Sez. 3, Sent. n. 15669 del 15/07/2011, Cass.
Sez. 2, Sent. n. 7651 del 13/04/2005), evitando invece di svolgere domande
(come quella volta ad ottenere la condanna diretta dei terzi chiamati - originari danti causa dell'operazione negoziale - a rifondere le spese in favore degli aventi causa dai IGnori e del tutto anomale ed inammissibili. Pt_1 Pt_2
Peraltro, in relazione all'azione di risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa della nullità contrattuale, la Suprema Corte ha confermato che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla nullità del contratto inizia a decorrere dalla data del contratto, se a domandarlo è la stessa parte che ha invocato la nullità; decorre, invece, dalla data di accertamento giudiziale della nullità, se è preteso da una parte negoziale diversa da quella che ha fatto valere quest'ultima” (Cass. civile sez. III, 16/05/2013, n.11933).
Conseguentemente, tanto la domanda di ripetizione degli importi versati quali corrispettivi della vendita, quanto la domanda di risarcimento dei danni si mostravano strumenti di tutela certamente più adeguati alla tutela degli interessi patrimoniali degli odierni attori (rispetto alla mera richiesta di pagamento diretto delle spese versate), anche ai fini della interruzione del termine di prescrizione di cui all'art. 2943 c.c. per far salvi i loro diritti.
pagina 15 di 30 Occorre, poi, aggiungere come non vi sia prova che i convenuti avessero fornito un'adeguata informativa ai propri clienti in relazione alla imminente prescrizione dell'azione di ripetizione nonché dell'azione di risarcimento del danno causato da nullità contrattuale.
Come detto, gli avvocati e LA hanno optato, invece, per una CP_5
diversa strategia difensiva, sicuramente meno efficace e meno tutelante della posizione dei propri assistiti, il cui esito ha, infatti, condotto ad una condivisibile quanto inevitabile declaratoria di inammissibilità delle domande svolte
(“…inammissibile non esistendo alcun rapporto processuale diretto tra gli attori ed
i terzi chiamati con conseguente applicazione del disposto dell'art. 81 c.p.c.. in tema di divieto di sostituzione processuale e, in ogni caso, il e la AC non Pt_9
possono certo essere chiamati a rispondere dell'obbligazione restitutoria della
e del conseguente alla declaratoria di nullità del contratto di Pt_1 Pt_2
compravendita intervenuto con gli attori”).
Deve, invece, escludersi la sussistenza di un profilo di responsabilità in capo agli odierni attori per non essersi attivati (contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute e LA) nel promuovere successivi ed ulteriori CP_5
giudizi di merito volti ad ottenere la restituzione di quanto versato ed il risarcimento dei danni patiti, atteso che non risulta che i IGg.ri e Pt_1 Pt_2
siano stati messi a conoscenza dai propri legali di allora del maturare dei termini di prescrizione e della possibilità ancora di promuovere le azioni di restituzione e risarcitorie.
Invero, deve osservarsi come i convenuti avessero rinunciato al mandato conferito da e in data 19.10.2018, dopo aver proposto appello Pt_1 Pt_2
dinanzi alla Corte di Appello di Genova avverso le menzionate pronunce di primo grado, senza aver data adeguata informazione agli odierni attori circa l'imminente maturare del termine di prescrizione sia dell'azione di restituzione, sia di quella di risarcimento dei danni, il cui dies a quo, come precedentemente pagina 16 di 30 argomentato, va individuato nel giorno della stipula del contratto di compravendita dichiarato nullo, ossia in data 30.06.2009.
Detto comportamento ha, quindi, impedito o, comunque, ostacolato, la possibilità per gli odierni attori di proporre autonoma domanda di restituzione e risarcimento dei danni derivanti dalla nullità del contratto di compravendita stipulato con AC e . Pt_9
Ai fini dell'accertamento della responsabilità degli avvocati e LA CP_5
occorre, pertanto, tramite un giudizio controfattuale verificare se, nell'ipotesi di corretta e tempestiva formulazione delle predette domande, gli odierni attori avrebbe conseguito quanto preteso in questa sede. In altri termini, deve verificarsi quale esito avrebbe avuto la domanda di restituzione avente ad oggetto la somma versata dagli odierni attori alle parti e quale Pt_3 Pt_9
controprestazione del contratto di compravendita dichiarato nullo dal Tribunale di AV.
A tal riguardo occorre evidenziare che le sentenze n. 1411/2017 e n. 1406/2017 hanno dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi in forza dei quali venivano effettuati gli interventi sugli immobili in esame “sia in quanto rilasciati prima della definizione di una pratica di condono in atto, in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 380.2001, sia poiché l'intervento realizzato non poteva comunque essere assentito quale ristrutturazione, dal momento che con esso veniva realizzata una nuova opera” (doc. 10 p. 29).
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui deve ritenersi nullo, per contrarietà alla legge, il contratto di vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico: principio che trova fondamento nell'art. 40, della legge n.
47.1985 (a cui è possibile equiparare la successiva disciplina urbanistica introdotta con il D.P.R. n. 380.2001).
Il risultato perseguito dal Legislatore risulta chiaramente essere quello di vietare la commerciabilità e la circolazione di beni immobili nell'ipotesi in cui pagina 17 di 30 l'abuso sia ancora in essere al momento del trasferimento del diritto (a prescindere dalla rilevanza dello stesso) e/o nelle ipotesi in cui la situazione di irregolarità risulti addirittura non sanabile.
Il Tribunale di AV ha accertato che l'abuso era già esistente non solo al momento della stipula delle compravendite intercorse tra e Parte_17
, da un lato, e e e , dall'altro, ma CP_11 Parte_17 Pt_6 Pt_7
anche al tempo della stipula tra e avendo sul punto Parte_18 Parte_15
statuito che “va altresì dichiarata, per le medesime ragioni già precedentemente esposte in relazione alla vendita avvenuta tra i convenuti e e gli Pt_2 Pt_1
attori e , la nullità di detto contratto, con le conseguenze di legge CP_8 Pt_12
da tale statuizione derivanti…” (doc. 10 p. 40).
Di conseguenza, la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita - i cui effetti vengono meno ex tunc - avrebbe provocato e comportato (laddove richiesta) la restituzione del prezzo ricevuto dai danti causa ( e ) una Pt_3 Pt_9
volta verificati gli importi versati a questi ultimi dagli odierni attori (così come, del resto, statuito dal Tribunale di AV in relazione alle ulteriori vicende traslative oggetto di quelle cause).
La domanda di ripetizione del prezzo, nell'an, sarebbe stata accolta.
*****
In ordine al quantum deve osservarsi quanto segue.
L'operazione di trasferimento immobiliare intercorsa tra e Parte_10
aveva ad oggetto due compravendite: Parte_15
• la prima intercorsa tra ed i IGg.ri al prezzo di € 80.000,00 Pt_3 Parte_17
relativamente agli immobili censiti al foglio 42, mappale 428, sub 5-11;
• la seconda tra e al prezzo di € 98.000,00 relativamente agli Pt_9 Pt_1
immobili censiti al foglio 42, mappale 428, sub 2-9; foglio 42, mappale 427.
In entrambi i casi, la modalità di pagamento prevista consisteva nell'accollo del pagamento della corrispondente quota residua di mutuo fondiario,
pagina 18 di 30 dell'originario importo di € 300.000,00, ancora gravante sulla parte alienante, concesso dalla AS di Risparmio di AV S.p.a. “con atto a rogito notaio
di DI AR (IM) in data 23 ottobre 2006, repertorio n. 73.625, Persona_5
regolarmente registrato, garantito da ipoteca di secondo grado formale, tra
l'altro, su quanto oggetto della presente vendita iscritta a Finale Ligure (SV) in data 30 ottobre 20006 ai numeri 16.024/12.601; mutuo successivamente frazionato, con liberazione della formalità ipotecaria suddetta delle unità immobiliari non comprese nel frazionamento stesso, con atto a rogito notaio
di DI AR in data 2009, repertorio n. 78.307, in corso di Persona_5
registrazione ed annotazione perché in termine” (doc. 29 parte attrice).
Gli odierni attori hanno allegato il documento di sintesi relativo al contratto di mutuo ipotecario di originari € 100.000,00, stipulato con la Banca Carige s.p.a. n.
01724/5459667 001 in data 23.10.2006 ed intestato a e Parte_2 Pt_1
(doc. 29) ed alcune delle ricevute di pagamento in favore della Banca
[...]
Carige, relative al mutuo n. 1724 5459667 1, e a beneficio della AS di
Risparmio di AV, relative ai mutui n. 0124 583425 001 e n. 0124 573541
001.
Senonché, se vi sono elementi (nonostante la scarna documentazione prodotta in atti dagli attori) che inducono a ritenere sussistente un collegamento tra i mutui n. 01724/5459667/001 e n. 0124 583425 001 ed il trasferimento immobiliare oggetto di causa, non altrettanto può affermarsi relativamente al mutuo n. 0124 573541 001, di cui sono state prodotte solo delle mere ricevute di pagamento, senza alcuna ulteriore documentazione che giustifichi il nesso con il negozio di accollo di cui al contratto di compravendita del 30.06.2019.
Pertanto, ritiene il Tribunale che della ricevuta di pagamento del 30.12.2009 per l'importo di euro 3.107,20, nonché di quella del 29.12.2011 per l'importo di euro
3.248,53, relative al contratto di finanziamento n. 0124 573541 con AS di
Risparmio di AV, non si possa tenere conto, non essendo stati forniti dagli pagina 19 di 30 attori (sui quali gravava il relativo onere probatorio) sufficienti elementi per affermare il collegamento di detto rapporto di mutuo con la compravendita oggetto di causa.
Invece, con riguardo agli altri rapporti di finanziamento, può affermarsi che le ricevute di pagamento relative al mutuo n. 0124 583425 001 stipulato con la
AS di Risparmio di AV (banca facente parte del all'atto Parte_19
della stipula della compravendita - come si evince anche dall'esame visivo delle ricevute depositate in atti, riportanti date anteriori al novembre 2015 - e successivamente fusa per incorporazione nella capogruppo Banca Carige, con conseguente mutamento del numero identificativo del mutuo in quello
01724/5459667/001, cui si riferisce il documento di sintesi depositato da parte attrice;
doc. 29) ineriscano proprio al negozio di accollo indicato nel rogito del
30.06.2009 quale modalità di pagamento, tenuto conto non solo della coincidenza tra istituto di credito a beneficio del quale venivano effettuati i pagamenti e banca creditrice accollataria indicata nell'atto di compravendita
(originaria mutuante in favore dei IGg.ri , ma anche della data di Parte_10
pagamento della prima rata semestrale, risalente al 30.12.2009 (ossia, appunto, sei mesi dopo la stipula del contratto di trasferimento immobiliare), nonché, altresì, della coincidenza dell'importo mutuato con il prezzo di acquisto dell'immobile relativamente alla “seconda vendita” (euro 100.000,00, ossia euro
98.000,00 al netto della costituzione della servitù di euro 2.000,00) e, ancora, della corrispondenza delle ricevute e delle date di pagamento relative al finanziamento n. 0124 583425 001 con gli importi e le scadenze di cui al documento di sintesi riguardante il mutuo 01724/5459667/001 (da cui emerge anche la semestralità delle rate).
Orbene, le ricevute che attestano gli effettivi pagamenti, ad opera di parte attrice
(direttamente o per il tramite di terzi), in ordine al mutuo n. 0124 583425 001 e a quello 01724/5459667/001 ammontano ad euro 39.616,41, importo da pagina 20 di 30 maggiorare di interessi e rivalutazione dai singoli esborsi ad oggi, per un totale di euro 45.353,55.
La condanna dei convenuti, pertanto, deve essere limitata a tale importo, dovendosi per il resto richiamare integralmente l'ordinanza istruttoria del
05.10.2024, con la quale veniva rigettata la richiesta. avanzata da parte attrice ex art. 210 c.p.c., di ordine di acquisizione della documentazione bancaria relativa ai predetti rapporti di finanziamento, sul presupposto che si tratti di documentazione che dovrebbe essere certamente nella disponibilità degli attori, risultando pertanto la richiesta volta a colmare una carenza probatoria nella quale sono incorse le stesse parti attrici.
Non possono, invece, riconoscersi gli altri importi richiesti da parte attrice, non potendo affermarsi che sia stata fornita la prova degli effettivi pagamenti, prova che, sotto tale profilo, non può ritenersi soddisfatta con la mera produzione del documento di sintesi.
Neppure può attribuirsi valenza probatoria al doc. 1 prodotto da parte attrice quale “titolo di ulteriore pagamento brevi manu a favore dei venditori” e relativo al versamento in contanti di euro 15.000,00, trattandosi di quietanza di pagamento estremamente scarna, proveniente da un soggetto terzo rispetto al presente giudizio, non menzionata nel successivo atto di compravendita e non accompagnata dalla allegazione di copia del documento d'identità del soggetto da cui sembrerebbe provenire la dichiarazione ricognitiva, così da consentire al
Giudice di verificare la provenienza ed affidabilità della stessa dichiarazione.
Ne consegue che le odierne parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, alla restituzione della somma di euro 45.353,55 in favore degli attori.
*****
La statuita nullità del contratto di compravendita del 30.06.2009 e l'accoglimento della domanda (non svolta) di ripetizione del prezzo avrebbero, altresì comportato l'accoglimento della domanda di rimborso delle spese pagina 21 di 30 sostenute dagli odierni attori in ragione della stipula del rogito del 30.06.2009, con specifico riguardo al compenso del Notaio (di cui alla fattura n. 369 Per_1
del 30.06.2009 per l'importo di € 22.000,00; doc. 19, 22).
Anche in tal caso, ai fini del giudizio controfattuale è necessario analizzare la situazione al momento della stipula del contratto di compravendita tra Pt_20
e onde accertare un eventuale profilo di colpa in capo a questi
[...] Parte_10
ultimi, per effetto del quale il Tribunale di AV, a fronte di una specifica domanda risarcitoria, avrebbe condannato i danti causa dell'operazione immobiliare al rimborso delle spese sostenute (quali voci di danno emergente).
Ancora una volta appare dirimente il richiamo alla sentenza n. 323/2017 emessa all'esito del procedimento penale, laddove il Tribunale di AV ha statuito che
“Nel dettaglio ed analizzando le singole posizioni secondo lo sviluppo cronologico dei fatti, deve dunque osservarsi, quanto agli imputati e che essi Pt_9 Pt_3
hanno posto le basi per la realizzazione dell'illecito intervento lottizzatorio, eseguendo la nuova costruzione abusiva in violazione delle prescrizioni connesse alla zona agricola ed avviando la ripartizione in lotti, con la creazione di due unità abitative e locali magazzino con aree pertinenziali, la reciproca assegnazione (a scioglimento della comunione tra loro esistente) nonché, immediatamente dopo la divisione, la congiunta cessione alla coppia di parte delle unità Parte_17
così ricavate” (doc.1 parte convenuta).
Emerge, quindi, con chiarezza come fossero stati proprio gli originari danti causa e a realizzare le operazioni illecite successivamente descritte Pt_9 Pt_3
ed accertate in sede penale come integranti il primo intervento lottizzatorio a causa del quale è stata dichiarata la nullità dell'atto di compravendita intercorso tra gli originari venditori e gli acquirenti . Parte_10 Parte_17
Dunque, nel caso di specie è possibile affermare che i danti causa Parte_10
ben fossero a conoscenza della causa di invalidità del contratto, poiché la loro stessa condotta aveva dato origine al reato di lottizzazione abusiva. Pertanto,
pagina 22 di 30 detta condotta - tradottasi nell'aver sottaciuto tale causa di invalidità ai propri aventi causa - risultando in conflitto con i principi di buona fede e Parte_17
correttezza, determina una responsabilità civile in capo ai primi per i danni subiti dagli odierni attori derivante dalla invalidità del contratto di compravendita.
Ora, può affermarsi senz'altro che gli attori abbiano soddisfatto la prova del pagamento effettuato a favore del notaio allegando: Per_1
- la fattura (doc. 9 atto di citazione)
- la quietanza di pagamento (doc. 22)
- le matrici degli assegni di pagamento (doc. 24).
Pertanto, con riguardo a tale voce di danno, le odierne parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro
22.000,00, importo da maggiorare di interessi e rivalutazione dall'esborso ad oggi, per un totale di euro 34.449,27 in favore degli attori.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento al compenso (euro
7.500,00) versato dagli attori a favore dell'agenzia immobiliare “L'angolo
Immobiliare” (doc. 21, 24), che si era occupata della mediazione, risultando soddisfatto l'onere probatorio gravante su parte attrice.
Invero, in tal caso la scrittura di ricognizione dell'intervenuto pagamento, rilasciata dal titolare dell'agenzia immobiliare, seppur non accompagnata dalla allegazione di una fotocopia del documento d'identità del dichiarante, risulta corroborata da elementi oggettivi, quali la matrice dell'assegno n. 9011155652 tratto sul conto corrente n. 20237- Banca di Asti, intestato agli attori, oltre dalla diffida a mezzo pec inviata dall' avv. Camboni, per conto dei IGnori e Pt_1
alla Banca di Asti onde ottenere la “documentazione attestante l'avvenuto Pt_2
incasso da parte del prenditore dell'assegno n. 9011155652….emesso dai miei assistiti in data 8/9/2010, a titolo di pagamento della provvigione per acquisto di immobile, in favore dell'agenzia immobiliare intestata al sig. . Controparte_6
pagina 23 di 30 Ne consegue, con riguardo a tale voce di danno, la condanna delle odierne parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 7.500,00, importo da maggiorare di interessi e rivalutazione dall'esborso ad oggi, per un totale di euro 11.410,06 in favore degli attori.
Alla luce di quanto argomentato, ritiene questo Tribunale che, formulando una valutazione prognostica alternativa ed ipotetica dell'azione giudiziale e, quindi, ipotizzando come svolta una diversa attività difensiva ad opera degli avv.ti
LA e , debba essere riconosciuta in favore degli attori la sola CP_5
somma versata come compenso al notaio , dovendo condannarsi, Per_1
pertanto, gli odierni convenuti al pagamento della stessa in favore dei IGnori
e Pt_1 Pt_2
*****
Deve essere, invece, respinta la domanda avente ad oggetto la condanna al rimborso della somma di € 42.284,41 a titolo di spese sostenuto dagli attori (e, più in particolare, da per i lavori di ristrutturazione all'interno Parte_2
degli immobili oggetto della compravendita.
Invero, tale domanda, qualora fosse stata tempestivamente proposta nei giudizi civili R.G. 1451/2015 e R.G. 1452/2015, non sarebbe stata accolta.
A tal proposito è necessario richiamare quanto affermato nella sentenza n.
323/2017 del Tribunale di AV resa all'esito del procedimento penale, in particolare: “Tali indicazioni convergono dunque nel delineare la posizione degli imputati e quali effettivi protagonisti dell'operazione di Pt_1 Pt_2
lottizzazione, avendo essi proceduto all'attività di frazionamento ed illecita trasformazione dei locali ad uso magazzino in appartamenti… Qualsiasi considerazione difensiva in merito alla pretesa dell'estraneità degli imputati
e rispetto all'intervento lottizzatorio è peraltro superata dalla Pt_1 Pt_2
considerazione della condotta, manifestamente illecita e persino fraudolenta, dalla
pagina 24 di 30 stessa tenuta con riferimento alla trasformazione in appartamento del locale originariamente destinato a vasca irrigua” (doc. 1 p. 14).
Se, dunque, con riferimento alla originaria vicenda traslativa, ossia quella conclusa tra i IGnori (venditori danti causa) e i signori Parte_10
(acquirenti aventi causa), si può senz'altro addebitare agli Parte_15
odierni attori un profilo quantomeno di colpa (in termini di negligenza), per non aver fatto ricorso, al momento dell'acquisto, all'ordinaria diligenza al fine di verificare la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto di compravendita, deve certamente ritenersi provato, sulla base della sentenza penale richiamata, come gli imputati e si siano successivamente Pt_1 Pt_2
resi responsabili, a loro volta, di una operazione di lottizzazione abusiva, per aver eseguito attività di materiale frazionamento del cespite originario ed interventi edilizi abusivi di illecita trasformazione del compendio stesso, versando in una situazione di illiceità rilevante anche sotto il profilo penale, oltre che amministrativo e civilistico, che avrebbe categoricamente escluso
(laddove la domanda fosse stata correttamente e tempestivamente svolta dai legali nei confronti di ) la possibilità di ottenere, nell'ambito di Parte_10
quelle cause civili, il (diritto al) rimborso delle spese sostenute per lavori di ristrutturazioni integranti, di per sé, reato o, comunque, illecito amministrativo.
E neppure, del resto, sarebbe stato possibile promuovere con successo nei confronti dei danti causa azione di arricchimento ingiustificato o Parte_10
senza causa, in ragione dei lavori e degli interventi di ristrutturazione dell'immobile eseguiti dagli odierni attori, atteso che il compendio immobiliare per cui è causa è stato oggetto di confisca in favore dello Stato e non è tornato, dunque, nella disponibilità effettiva degli originari venditori, sicché costoro non hanno ritenuto le migliorie apportate al cespite, così come non hanno beneficiato di un suo aumento di valore.
*****
pagina 25 di 30 Ad analoghe conclusioni reiettive deve pervenirsi in ordine all'ulteriore pretesa risarcitoria avanzata in questa sede dagli attori, con particolare riguardo alla somma di € 89.953,00 domandata a titolo di danno differenziale tra gli importi che gli esponenti sono stati condannati a versare ai signori , da Parte_21
un lato, ed ai signori , dall'altro, per effetto degli accordi CP_11
intervenuti con le predette parti appellate all'esito del rigetto delle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ed il prezzo pagato dagli esponenti medesimi in favore di e . Pt_3 Pt_9
È necessario premettere che la responsabilità professionale degli odierni convenuti viene accertata nella presente sede per non aver proposto - nei giudizi civili R.G. 1451/2015 e R.G. 1452/2015 instaurati davanti al Tribunale di AV
- domanda avente ad oggetto la ripetizione di quanto versato da e Pt_1 Pt_2
come controprestazione del contratto di compravendita intercorso tra costoro e i IGnori e , nonché per non aver formulato richiesta di risarcimento Pt_3 Pt_22
dei danni patiti a causa della nullità del predetto negozio.
Fatta tale considerazione di carattere preliminare, deve osservarsi come le somme riconosciute dal Tribunale di AV con le sentenze n. 1406/2017 e n.
1411/2017, rispettivamente a favore di e , Parte_21 CP_11
siano conseguenza giuridica della declaratoria di nullità dei contratti di compravendita da costoro stipulati con i danti causa e nullità a Pt_1 Pt_2
cui gli stessi odierni attori hanno, per loro parte, dato causa ponendo in essere diverse ed autonome operazioni di illecita lottizzazione e di abusiva trasformazione del cespite, che hanno reso l'immobile stesso non commerciabile. Anche sotto tale profilo, dunque, regole di ordinaria diligenza e di comune buon senso avrebbero dovuto imporre agli odierni attori di astenersi dal porre in vendita a terzi immobili che erano oggetto di lottizzazione abusiva, peraltro nella consapevolezza della sussistenza di tali profili di illiceità.
pagina 26 di 30 D'altra parte, il risultato delle scritture private di transazione in oggetto
(stipulate allorquando i legali oggi convenuti in giudizio non rappresentavano più gli odierni attori, che erano stati assistiti, per tale attività defensionale, dall'avv. Alessandro Cibien;
doc. 26, 27), afferendo ai contratti di compravendita a valle rispetto al rogito stipulato a giugno 2009 dai signori e Parte_10
non costituisce affatto conseguenza dell'attività professionale Parte_15
non svolta (o non svolta diligentemente) dagli avv.ti e LA, CP_5
dovendo pertanto escludersi in proposito qualsivoglia profilo di responsabilità professionale in capo a costoro per assenza di qualsivoglia nesso causale.
In altri termini, il prospettato danno, asseritamente subito dagli attori, conseguente al differenziale tra il prezzo di acquisto versato ai signori e Pt_3
ed il prezzo di rivendita degli immobili in favore dei terzi, non costituisce Pt_9
affatto conseguenza di una negligenza nell'adempimento della prestazione intellettuale da parte dei legali oggi convenuti nel presente giudizio, bensì risulta essere eziologicamente collegato proprio alla condotta illecita realizzata dalle stesse parti attrici, in ragione, da un lato, della illecita lottizzazione del cespite e degli interventi abusivi commessi;
dall'altro, della loro inavvedutezza nel trasferire gli immobili così illecitamente trasformati: profili che avrebbero comportato il sicuro rigetto della domanda eventualmente proposta dai legali nei giudizi civili R.G. 1451/2015 e R.G. 1452/2015.
*****
Infine, non può trovare accoglimento neppure la pretesa avanzata dagli attori, volta ad ottenere il risarcimento del danno (quantificato in € 50.000,00, per ciascun attore) a titolo non patrimoniale, patito a far data dell'emissione della sentenza del Tribunale di AV, atteso che il relativo onere probatorio ricade sugli attori i quali non hanno allegato alcun elemento di prova e di riscontro oggettivo circa l'esistenza di tali patimenti e circa l'eventuale nesso eziologico tra questi e la responsabilità professionale degli odierni convenuti, non potendo pagina 27 di 30 certamente affermarsi, in proposito, la configurabilità di un danno morale in re ipsa.
*****
Infine, gli attori hanno chiesto la ripetizione della somma pari ad € 13.740,00 asseritamente versata ai convenuti, previa declaratoria di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale.
Il combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. prevede la possibilità per la parte di chiedere la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive a fronte di un inadempimento grave;
in particolare, la Suprema Corte ha affermato che
“In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito” (Cass. civ. 12182/2020).
Nel caso di specie parte attrice ha dato prova circa la responsabilità professionale degli odierni convenuti con riguardo all'attività difensiva svolta dinanzi al Tribunale di AV nei giudizi di cui agli R.G. n. 1451/2015 e n.
1452/2015, in particolare per non aver operato con la diligenza professionale richiesta.
Le condotte omissive degli avvocati e LA davano luogo CP_5
all'inadempimento contrattuale in riferimento al mandato professionale a favore di (doc. procura in atto di citazione) causando in tal senso danni Parte_15
patrimoniali nei confronti di questi ultimi.
Per tale ragione viene accertata e dichiarata la risoluzione del contratto professionale intercorso tra gli odierni attori e gli avv.ti e LA e, CP_5
dunque, ordinata la ripetizione di quanto versato a favore di questi ultimi, previa decurtazione del valore di quella parte della prestazione intellettuale svolta in modo diligente dai legali convenuti e di cui i clienti hanno, comunque,
pagina 28 di 30 beneficiato (determinandosi, altrimenti, una ingiusta locupletazione in capo al cliente stesso).
Senonché, dal punto di vista del quantum gli attori hanno allegato unicamente il bonifico effettuato da a favore di del CP_12 Controparte_5
07.07.2015 per l'ammontare di € 1.840,00, senza fornire ulteriori allegazioni a riscontro dell'asserito maggior importo versato, pari ad ulteriori euro 11.900,00.
L'importo di € 1.840,00 non è stato contestato dai convenuti e, pertanto, lo stesso va riconosciuto ex art. 115 c.p.c. a favore degli attori a titolo di ripetizione di quanto versato per il mandato professionale. Peraltro, tenuto che l'importo documentato da parte attrice risulta del tutto esiguo, sulla base delle tariffe e dei parametri in vigore, rispetto alla prestazione professionale svolta dai convenuti
(nell'ambito, peraltro, di due diversi e distinti giudizi civili, di primo e, in parte, anche di secondo grado), si ritiene di non dover operare decurtazioni del predetto compenso (che, comunque, andrà maggiorato con interessi e rivalutazione decorrenti dall'effettivo esborso, per un totale di euro 2.468,41).
*****
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono giustificati motivi per disporne la parziale compensazione, nella misura di 1/3, tenuto conto del rigetto di alcune delle domande svolte dagli attori (quelle volte al risarcimento del danno morale, al risarcimento del danno differenziale, al rimborso delle spese di ristrutturazione).
Per la restante quota, l'addebito delle spese processuali segue la soccombenza nel giudizio dei convenuti e LA, secondo il disposto dell'art. 91 CP_5
c.p.c.; e, in ragione di quanto previsto dal D.M. del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (rapportato alla misura in cui le pretese risarcitorie sono state accolte, per cui la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 52.001 a
€ 260.000,00), della natura e tipologia di attività difensiva prestata, nonché delle pagina 29 di 30 questioni trattate, il compenso dovuto al legale delle parti attrici va quantificato
(in rapporto ai valori medi) in euro 363,33 per esposti ed in euro 9.402,00 per compensi (somma determinata al netto della compensazione), oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in parziale accoglimento delle domande degli attori e ritenuta sussistente la responsabilità professionale dell'avv. e dell'avv. BA Controparte_5
LA, per inesatto espletamento del mandato difensivo conferito loro dalle parti attrice nei giudizi civili avanti al Tribunale di AV aventi R.G. n.
1451/2015 e n. 1452/2015 condanna i predetti convenuti al pagamento, in solido tra loro, in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di euro 93.681,83, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Rigetta nel resto le domande attoree.
Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite nei rapporti tra le parti.
Condanna l'avv. e l'avv. LA BA al rimborso in Controparte_5
favore delle parti attrici della restante quota delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 363,33 per esposti ed in euro 9.402,00 per compensi, oltre
15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti nei termini di cui in motivazione.
Così deciso in Torino, in data 13.06.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
pagina 30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21038/ 2021, promossa da:
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dal procuratore domiciliatario C.F._2
(Genova, Galleria Mazzini 5/10) Avv. Michele Camboni - c.f.:
fax 010.586037, p.e.c. C.F._3
- che li rappresenta e difende in forza di Email_1
mandato allegato in atti;
-attori-
Contro
avv. (Cod. Fisc. ) e avv. CP_1 CP_2 C.F._4 CP_3
(Cod. Fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_4 C.F._5
Massimo Fossati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Torino, C.so
Galileo Ferraris n. 71, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto.
-convenuti-
*****
pagina 1 di 30 Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Udienza figurata di precisazione delle conclusioni: 23.01.2025
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da note scritte del 22.01.2025):
“piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista, previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 183, VI
c., c.p.c. n. 2 del 1/6/2022:
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale per grave inadempimento degli Avvocati e BA LA e, conseguentemente, Controparte_5
dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con gli esponenti;
- condannare, conseguentemente, in solido tra loro e/o nelle forme meglio viste, gli
Avvocati e BA LA alla ripetizione in favore degli Controparte_5
esponenti delle somme percepite a titolo di compensi, pari ad € 13.740,00 e/o ad altra somma meglio vista, anche maggiore, da determinarsi in corso di causa.
Somme maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto alla data della domanda e di rivalutazione ed interessi di mora, ex art.1284, IV c., c.c., dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- condannare, in ogni caso, in solido tra loro e/o nelle forme meglio viste, gli
Avvocati e BA LA al risarcimento di tutti i danni Controparte_5
patiti e patiendi dagli attori, a seguito dei fatti, per cui è causa, in termini di danno patrimoniale, nelle somme indicate in parte narrativa dell'atto introduttivo del giudizio e successive difese e/o in altra somma meglio vista, anche maggiore, da determinarsi in corso di causa. Somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condannare, altresì, gli Avv.ti e BA LA al Controparte_5
risarcimento del danno non patrimoniale, in dipendenza del patema d'animo
pagina 2 di 30 patito dagli esponenti, a seguito delle vicende processuali per cui è causa, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 50.000,00 per ciascun attore e/o in via equitativa, ex art. 1226 c.c.. Somme maggiorate di interessi e di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo al soddisfo;
- vinte le spese di lite.
In via istruttoria:
si chiede l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi, dedotti in sede di memoria ex art. 183, VI c., c.p.c. n. 2 del 1/6/2022, con i testi ivi indicati anche in controprova sui capitoli avversari e non ammessi;
Si chiede, ove occorrendo, disporsi ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c.:
- nei confronti di Banca Intesa San Paolo della documentazione attestante l'incasso dell'assegno n. 8145191366-00 del 30/6/2009 per € 22.000,00, emesso dai signori
e in favore del Notaio;
Pt_2 Pt_1 Persona_1
- nei confronti di Banca di Asti della documentazione attestante l'incasso dell'assegno n. 9011155652 del 8/9/2010 per € 2.340,00, emesso dai signori
e in favore del sig. Parte_2 Parte_1 Controparte_6
- nei confronti di della documentazione attestante Controparte_7
l'incasso degli assegni n. 330000051102 del 13/9/2016 per € 35.000,00, n.
3300001314-12 del 12/9/2016 per € 100.000,00, n. 4300000342-01 del
13/9/2016 di € 125.000,00, emessi in favore della sig.ra ; Parte_3
- nei confronti di Banca Carige s.p.a. del contratto di mutuo ipotecario n.
01724/5459667/001;
- nei confronti dei soggetti infra indicati, della documentazione attestante
l'avvenuta registrazione all'interno delle scritture contabili delle rispettive ditte, delle fatture infra specificate: *a , fattura n. 10/2009; *Giovanni Persona_2
Tudino, fattura n. 7/2009, n. 10/2009, n. 11/2009, n. 4/2009; *a Edil Tremonti di
Gerardio Michele, fattura n. 4/2009 e n. 5/2009; *a T.M. Impianti di Tancau Mihai,
pagina 3 di 30 fattura n. 33/2009; DE PP fattura n. 2/2009; *a , a saldo Persona_3
della fattura n. 36/2009”.
Per i convenuti (come da note scritte del 17.01.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
Rigettare la domanda proposta dai IGg.ri e nei Parte_1 Parte_2
confronti degli Avv.ti e BA LA, in quanto Controparte_5
infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere gli articoli di prova per interrogatorio formale degli attori e testi dedotti in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati non ammessi;
- Ammettere la prova contraria sui capi ammessi di parte attrice nei termini indicati in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.;
- Disporre, ex artt. 210 – 213 c.p.c., l'acquisizione, presso il Tribunale Civile di
AV, del fascicolo rubricato con R.G. n. 978/2017, introdotto dal IG. NT
SI contro la IG.ra , nonché il fascicolo del gravame, presso la Parte_1
Corte d'Appello Civile di Genova, conclusosi con la sentenza n. 1029/2016;
- Disporre, ex artt. 210 – 213 c.p.c., l'acquisizione, presso il Tribunale Penale di
AV, del fascicolo dibattimentale e relativo alle indagini preliminari in relazione al procedimento n. 57/19/2010 RGNR svoltosi in riferimento alle vicende di causa;
- Disporre, ex artt. 210 – 213 c.p.c., l'esibizione da parte degli attori della transazione sottoscritta con i IGg.ri – e – , a Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
pagina 4 di 30 definizione dei gravami interposti avverso le sentenze rese dal Tribunale di AV nei giudizi R.G. nn. 1451/2015 ( – / – - e Pt_4 Pt_5 Pt_1 Pt_2 Per_4
con R.G. n. 1452/2015 ( – / – – . Pt_6 Pt_7 Pt_1 Pt_2 Per_4
*****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto datato 28.10.2021 e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio gli Avvocati e BA LA per accertare la Controparte_5
responsabilità professionale in capo ai predetti legali in relazione all'attività difensiva da costoro svolta in favore degli attori, con specifico riferimento ai mandati giudiziali difensivi loro conferiti nell'ambito dei giudizi radicati dinanzi il Tribunale di AV rispettivamente dai sigg.ri e Controparte_8 CP_9
(R.G. n. 1451/2015) e dai sigg.ri e (R.G. n. CP_10 Parte_8
1452/2015).
Gli attori, in particolare, hanno evidenziato che la responsabilità dei predetti professionisti deriverebbe:
• dall'erronea formulazione, in entrambi i giudizi indicati, delle domande nei confronti dei danti causa e , dei quali è stata richiesta la condanna Pt_3 Pt_9
a rifondare le spese di entrambi i giudizi, anziché la ripetizione del prezzo di acquisto degli immobili di cui alla compravendita 30.06.2009 ed il risarcimento dei danni patiti dai signori e;
Pt_2 Pt_1
• dal mancato suggerimento e/o dalla mancata adozione di strumenti cautelari, al fine di tutelare il diritto di credito degli esponenti nei confronti dei loro danti causa;
• dalla mancata predisposizione, nei confronti dei sig.ri di atti Parte_10
interruttivi della prescrizione, aventi ad oggetto la rivendicazione del diritto vantato dai signori e alla ripetizione delle prestazioni eseguite, Pt_2 Pt_1
in dipendenza della compravendita del 30.06.2009;
pagina 5 di 30 • dalla omessa informazione, al momento della dismissione dei mandati, circa l'imminente maturare dei termini prescrizionali cui risultavano soggetti tutti i pagamenti effettuati in dipendenza della compravendita del 30.06.2009 in modo tale da consentire agli esponenti di interromperne il corso e tutelare il proprio diritto di credito;
• dalla omessa informazione agli esponenti in ordine alla perentorietà dei termini ex art. 183, VI c., c.p.c. previsti per la precisazione della domanda e la produzione di documenti, nell'ambito dei giudizi civili incardinati;
• dalla violazione dell'obbligo di informazione in favore degli attori in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata adozione delle corrette strategie difensive.
Gli attori, pertanto, hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi.
Si costituivano in giudizio gli avvocati e BA LA, Controparte_5
con comparsa di costituzione depositata in data 03.02.2022, eccependo che:
• l'omessa formulazione della domanda di restituzione dei prezzi corrisposti per la vendita dei beni oggetto di rogito notarile del 30.06.2009 ed il risarcimento dei danni ad essa collegati fosse frutto di una strategia concordata con i clienti e Parte_1 Parte_2
• gli odierni attori avevano riferito agli avv. e LA che i IGg.ri CP_5 Pt_3
e , loro stretti conoscenti, risultavano nullatenenti e che, in ogni caso, Pt_9
avrebbero provveduto, con l'ausilio del figlio della sig.ra , ad Pt_1
effettuare eventuali accertamenti catastali;
• i termini di prescrizione di dieci anni e di cinque anni, decorrente dal
30.11.2017, ovvero dalla data di pubblicazione di entrambe le sentenze del
Tribunale di AV che avevano acclarato la nullità dell'atto di compravendita concluso in data 30.06.2009 tra i IGg.ri e ed i Pt_1 Pt_2
pagina 6 di 30 IGg.ri e , “risultano tutt'ora in corso”, non risultando, pertanto, Pt_3 Pt_9
ancora maturati.
*****
Quindi, con ordinanza del 16.11.2022 il Giudice disponeva l'assunzione delle prove orali.
All'udienza del 07.04.2023 le parti davano atto delle trattative pendenti tra le stesse.
In ragione dell'esito negativo di tali trattative, di cui si prendeva atto all'udienza del 20.09.2023, il Giudice, con ordinanza del 23.10.2023, disponeva la prosecuzione dell'attività istruttoria.
L'udienza di precisazione delle conclusioni veniva fissata in data 23.01.2025 in forma figurata ex art 127 ter c.p.c. e con successiva ordinanza del 24.01.2025 venivano assegnati dal Giudice i termini di cui all'art 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Prima di esaminare nel merito quanto lamentato dagli attori, occorre innanzitutto richiamare i principi di carattere generale sulla responsabilità professionale dell'avvocato.
Risulta pacifica la natura contrattuale della responsabilità del professionista, atteso che, come osservato dalla ASzione, la responsabilità del difensore per errore o negligenza nell'adempimento del mandato professionale trae origine dal contratto con cui è stato conferito l'incarico di difesa (v. Cass. 26783/2011).
Pertanto, in relazione al profilo dell'onere probatorio si applicheranno quei principi individuati in materia contrattuale dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, in ragione della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
pagina 7 di 30 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civile, SS.UU., sentenza 30.10.2001 n. 13533).
A ben vedere analogo principio è stato affermato in relazione all'ipotesi di inesatto adempimento, in particolare “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Deve richiamarsi quanto ormai cristallizzato in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla natura giuridica delle obbligazioni inerenti all'esercizio della responsabilità professionale ovvero di regola di mezzi e non di risultato, in cui trova applicazione il criterio della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176 co.2 c.c., da calibrare secondo la natura dell'attività esercitata, impegnandosi quindi a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato e non per garantirne il raggiungimento (v. tra le altre, Cass.
n. 5928/02, Cass. n. 6967/06 e Cass. n. 10289/15).
Alla luce di questo principio la responsabilità professionale non può essere desunta in re ipsa dal mancato raggiungimento del risultato utile auspicato dal cliente;
al contrario, "la verifica della diligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale, tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa" (così tra altre ASzione civile, sez. II, 08/09/2015, n. 17758).
pagina 8 di 30 L'accertamento in ordine alla responsabilità dell'avvocato non può affermarsi solamente per il suo non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo necessario verificare la presenza del nesso causale tra la condotta difensiva assunta dall'avvocato in forza del mandato e l'esito sfavorevole per il cliente nel giudizio.
In particolare, la Suprema Corte individua tra i principi regolatori della materia quello secondo cui "la responsabilità dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto di un non corretto adempimento della prestazione professionale, perché occorre anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente" - nella vicenda in esame la mancata espressa proposizione dell'impugnazione del capo della pronuncia relativo alle restituzioni, richiamata in narrativa - "sia riconducibile o meno alla condotta erronea del primo, e se il danno prospettato sia dunque, effettivamente, direttamente riconducibile all'operato del professionista, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone" (tra altre,
Cass. civile, sez. VI, 16.05.2017, n. 12038; Cass. civile, sez. II, 15.12.2016, n.
25895; ASzione civile, sez. II, 02.02.2016, n. 1984).
Si afferma, quindi, che una responsabilità per colpa professionale in attività difensiva per il caso di esito negativo del giudizio è riscontrabile solo nell'ipotesi in cui sia possibile formulare una valutazione prognostica alternativa ipotetica - ora per allora - circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale laddove l'attività difensiva omessa o diversa fosse stata, invece, utilmente posta in essere.
La stessa giurisprudenza di legittimità prevalente afferma che
“nell'accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile è da applicarsi la regola della preponderanza del "più probabile che non", anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (così ASzione civile, sez. III, 24/10/2017, n. 25112).
pagina 9 di 30 Alla luce di quanto fin qui affermato risulta, dunque, necessario effettuare una valutazione nel merito allo scopo di verificare e comprendere quali sarebbero state le sorti del giudizio oggetto dell'incarico professionale se lo stesso fosse stato correttamente adempiuto, in una specie di “processo nel processo” che obbliga il giudice della causa di responsabilità professionale "a giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza ovvero omissione difensiva) ed a rifare fittiziamente il processo mancato” (così AS. civile sez. III, 14.10.2019 n. 25778).
Tanto premesso e rilevato sulla scorta degli orientamenti e principi giurisprudenziali sopra richiamati, la verifica da espletarsi in questa sede ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità professionale.
Con riguardo all'erronea formulazione delle domande promosse nei confronti dei danti causa e nei giudizi dinanzi il Tribunale di AV di cui RG Pt_3 Pt_9
nr 1451/2015 e 1452/2015, per cui “è stata richiesta la condanna al pagamento diretto nei confronti degli attori di entrambi i giudizi”, anziché la ripetizione del prezzo di acquisto degli immobili di cui alla compravendita 30/6/2009 ed il risarcimento dei danni patiti dai signori e , va detto che il Pt_2 Pt_1
Tribunale di AV (sent. n. 1411/2017) ha statuito che “dal momento poi che gli abusi edilizi per i quali che non è stato possibile procedere a sanatoria erano già in essere al momento del contratto di compravendita perfezionatosi in data
30.6.2009 tra i venditori e con gli acquirenti Parte_11 Parte_3 [...]
e (doc. n. 22 di fascicolo del , alla luce della Pt_2 Parte_1 Pt_9
domanda formulata dal e dalla va altresì dichiarata, per le Pt_2 Pt_1
medesime ragioni già precedentemente esposte in relazione alla vendita avvenuta tra i convenuti e e gli attori e , la nullità di detto Pt_2 Pt_1 CP_8 Pt_12
contratto, con le conseguenze di legge da tale statuizione derivanti”; al contempo, ha affermato che “nel presente giudizio peraltro non sono state formulate dei
pagina 10 di 30 convenuti e specifiche domande restitutorie nei Parte_2 Parte_1
confronti dei terzi e con quantificazione degli Parte_11 Parte_3
importi da rimborsare, ragione per la quale il Giudicante nulla può, in questo contesto statuire sul punto” (atto di citazione doc. 10 pp. 41, 42).
Deve, dunque, evidenziarsi come la mancata pronuncia del Tribunale di AV circa la restituzione di quanto versato da e a favore di Pt_2 Pt_1 Pt_13
in ragione del contratto di compravendita poi dichiarato nullo si conformi
[...]
al principio sancito all'art. 112 c.p.c., in forza del quale i limiti soggettivi e oggettivi della domanda sono individuati dalle parti in virtù del principio dispositivo che sottrae al giudicante la facoltà di stabilire il thema decidendum, incorrendo in caso contrario nell'ipotesi di ultra petizione o extra petizione.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, “Nell'ipotesi in cui un contratto venga dichiarato nullo, la sentenza che annulla il contratto ristabilisce tra le parti il precedente stato patrimoniale come se il contratto non fosse stato mai concluso;
in tale contesto, la condanna al pagamento di somme può essere fondata solo su una domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.”
(Cass. civile sez. I, 30/07/2024, n. 21410).
Nel caso in esame, in entrambi i giudizi promossi dinanzi al Tribunale di AV le parti interessate, e nulla domandavano né in punto ripetizione Pt_1 Pt_2
della somma versata in ottemperanza al contratto di compravendita, né in punto risarcimento dei danni derivanti dalla nullità dello stesso.
Le odierne parti convenute hanno, infatti, sostenuto come detta strategia difensiva fosse stata previamente concordata e condivisa con i propri clienti, atteso che proprio questi ultimi avrebbero informato i loro legali della condizione di indigenza e nullatenenza dei signori e , loro Pt_3 Pt_9
conoscenti, peraltro in procinto di trasferirsi in Spagna.
Per tale motivazione, gli avv. ti di e LA (anziché consiliare ai propri CP_5
assistiti di promuovere l'adozione di strumenti cautelari, atteso l'imminente pagina 11 di 30 trasferimento all'estero degli originari danti causa) si erano limitati a chiedere al
Tribunale di AV, in entrambi i giudizi in esame “in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da parte attrice nei confronti dei signori e dichiarare la nullità del contratto Pt_1 Pt_2
stipulato tra i signori e conseguentemente Parte_14
condannare questi ultimi a rifondere tutte le spese e i danni a favore degli attori manlevando i signori e da qualsivoglia responsabilità o pretesa Pt_1 Pt_2
economica in merito ” (doc. 10 p. 9).
Sennonché, tale linea difensiva si è rivelata del tutto errata (e non poteva essere altrimenti), risultando inammissibile la domanda volta ad ottenere la condanna diretta dei terzi chiamati - originari danti causa dell'operazione negoziale - a rifondere le spese sostenute dagli aventi causa dei IGnori in Parte_15
assenza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra gli uni e gli altri e, altresì, in assenza di un obbligo di manleva a carico degli originari danti causa nei confronti dei loro acquirenti. Parte_16
Del resto, detta domanda sarebbe risultata infondata anche sotto altro profilo, atteso che i IGnori non sono stati condannati al pagamento di Parte_15
spese, ma semplicemente alla restituzione del prezzo ricevuto in ragione del contratto di compravendita poi dichiarato nullo.
Peraltro, in ordine alla circostanza del previo accordo con i propri clienti circa la strategia difensiva da adottare, non è stata fornita dagli odierni convenuti alcuna prova.
Invero, il teste indicato da parte convenuta (avv. Lopedoti Giuseppe), escusso all'udienza del 31.05.2024, ha chiaramente affermato di non essere stato presente all'incontro menzionato dagli avvocati e LA in cui si CP_5
sarebbe definita con i propri assistiti la strategia da assumere nei processi civili.
Al riguardo, comunque, pur a voler ipotizzare che la strategia difensiva fosse stata condivisa dagli stessi odierni attori, deve osservarsi come detta circostanza pagina 12 di 30 non escluda la responsabilità professionale dei convenuti, posto che, come più volte ribadito anche dalla Suprema Corte, “L'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale…”
(Cass. sez. III, 06.05.2020 n. 8494).
In particolare, occorre tenere in considerazione come pure gli odierni attori fossero stati coinvolti nel procedimento penale volto ad accertare la
(il)legittimità del permesso di costruire in sanatoria (n. 740/2); detto procedimento era ancora pendente al momento della istaurazione delle cause civili di cui R.G. n. 1451/2015 e R.G. n. 1452/2015 dinanzi al Tribunale di
AV. Peraltro, all'esito di quel procedimento penale è stata accertata la sussistenza dei presupposti del reato di lottizzazione abusiva (seppur dichiarato prescritto), tanto che la medesima sentenza è stata richiamata dal provvedimento del Tribunale di AV (sent. n. 1406/2017 pubbl. il
30.11.2017): “Del resto, come emerge dalla sentenza penale la compravendita in esame ha configurato “un accordo in violazione della legge”, con uno scopo illecito comune alle parti. La giurisprudenza ha sostenuto che il contratto di trasferimento di terreno che integri un'ipotesi di lottizzazione abusiva risulta affetto da nullità per illiceità della causa o per contrarietà a norme imperative” (Cass. civ. Sez. II, 05 gennaio 1998, n. 44)”.
Alla luce di quanto emerso e proprio in considerazione dell'esistenza di un procedimento penale a carico degli attori e dei loro danti causa, per pagina 13 di 30 l'accertamento dell'illiceità dei permessi di costruire sia anteriori alla vendita operata da e , sia successivi a detto trasferimento, deve ritenersi che Pt_3 Pt_9
- al momento delle iscrizioni delle cause civili presso il Tribunale di AV - gli avvocati e LA non potessero ignorare che vi fosse una CP_5
elevatissima probabilità di accoglimento della domanda di declaratoria di nullità anche del contratto di compravendita stipulato da con Parte_15
Parte_10
Detta elevata prevedibilità circa l'esito dei procedimenti civili in esame avrebbe dovuto orientare l'azione difensiva alla migliore tutela degli interessi patrimoniali dei propri clienti, formulando - unitamente alla richiesta di declaratoria di nullità del contratto di compravendita - anche la domanda di restituzione e ripetizione degli importi versati, quale corrispettivo di quel trasferimento, nonché quella di risarcimento dei danni ulteriori derivanti dalla nullità del contratto (domande che avrebbero avuto anche l'ulteriore effetto di interrompere la prescrizione).
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. civ., sez. II, ordinanza del 12 marzo 2021 n. 7064).
Nello specifico, le odierne parti convenute avrebbero dovuto considerare il consolidato indirizzo della Suprema Corte di ASzione in materia di nullità del pagina 14 di 30 negozio giuridico, secondo cui “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine” (Sez. 3 -
Ord. n. 2109 del 19/01/2024 vedi anche Cass. n. 10250 del 12/05/2014, Cass.
Sez. 3, Sent. n. 15669 del 15/07/2011, Cass.
Sez. 2, Sent. n. 7651 del 13/04/2005), evitando invece di svolgere domande
(come quella volta ad ottenere la condanna diretta dei terzi chiamati - originari danti causa dell'operazione negoziale - a rifondere le spese in favore degli aventi causa dai IGnori e del tutto anomale ed inammissibili. Pt_1 Pt_2
Peraltro, in relazione all'azione di risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa della nullità contrattuale, la Suprema Corte ha confermato che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla nullità del contratto inizia a decorrere dalla data del contratto, se a domandarlo è la stessa parte che ha invocato la nullità; decorre, invece, dalla data di accertamento giudiziale della nullità, se è preteso da una parte negoziale diversa da quella che ha fatto valere quest'ultima” (Cass. civile sez. III, 16/05/2013, n.11933).
Conseguentemente, tanto la domanda di ripetizione degli importi versati quali corrispettivi della vendita, quanto la domanda di risarcimento dei danni si mostravano strumenti di tutela certamente più adeguati alla tutela degli interessi patrimoniali degli odierni attori (rispetto alla mera richiesta di pagamento diretto delle spese versate), anche ai fini della interruzione del termine di prescrizione di cui all'art. 2943 c.c. per far salvi i loro diritti.
pagina 15 di 30 Occorre, poi, aggiungere come non vi sia prova che i convenuti avessero fornito un'adeguata informativa ai propri clienti in relazione alla imminente prescrizione dell'azione di ripetizione nonché dell'azione di risarcimento del danno causato da nullità contrattuale.
Come detto, gli avvocati e LA hanno optato, invece, per una CP_5
diversa strategia difensiva, sicuramente meno efficace e meno tutelante della posizione dei propri assistiti, il cui esito ha, infatti, condotto ad una condivisibile quanto inevitabile declaratoria di inammissibilità delle domande svolte
(“…inammissibile non esistendo alcun rapporto processuale diretto tra gli attori ed
i terzi chiamati con conseguente applicazione del disposto dell'art. 81 c.p.c.. in tema di divieto di sostituzione processuale e, in ogni caso, il e la AC non Pt_9
possono certo essere chiamati a rispondere dell'obbligazione restitutoria della
e del conseguente alla declaratoria di nullità del contratto di Pt_1 Pt_2
compravendita intervenuto con gli attori”).
Deve, invece, escludersi la sussistenza di un profilo di responsabilità in capo agli odierni attori per non essersi attivati (contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute e LA) nel promuovere successivi ed ulteriori CP_5
giudizi di merito volti ad ottenere la restituzione di quanto versato ed il risarcimento dei danni patiti, atteso che non risulta che i IGg.ri e Pt_1 Pt_2
siano stati messi a conoscenza dai propri legali di allora del maturare dei termini di prescrizione e della possibilità ancora di promuovere le azioni di restituzione e risarcitorie.
Invero, deve osservarsi come i convenuti avessero rinunciato al mandato conferito da e in data 19.10.2018, dopo aver proposto appello Pt_1 Pt_2
dinanzi alla Corte di Appello di Genova avverso le menzionate pronunce di primo grado, senza aver data adeguata informazione agli odierni attori circa l'imminente maturare del termine di prescrizione sia dell'azione di restituzione, sia di quella di risarcimento dei danni, il cui dies a quo, come precedentemente pagina 16 di 30 argomentato, va individuato nel giorno della stipula del contratto di compravendita dichiarato nullo, ossia in data 30.06.2009.
Detto comportamento ha, quindi, impedito o, comunque, ostacolato, la possibilità per gli odierni attori di proporre autonoma domanda di restituzione e risarcimento dei danni derivanti dalla nullità del contratto di compravendita stipulato con AC e . Pt_9
Ai fini dell'accertamento della responsabilità degli avvocati e LA CP_5
occorre, pertanto, tramite un giudizio controfattuale verificare se, nell'ipotesi di corretta e tempestiva formulazione delle predette domande, gli odierni attori avrebbe conseguito quanto preteso in questa sede. In altri termini, deve verificarsi quale esito avrebbe avuto la domanda di restituzione avente ad oggetto la somma versata dagli odierni attori alle parti e quale Pt_3 Pt_9
controprestazione del contratto di compravendita dichiarato nullo dal Tribunale di AV.
A tal riguardo occorre evidenziare che le sentenze n. 1411/2017 e n. 1406/2017 hanno dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi in forza dei quali venivano effettuati gli interventi sugli immobili in esame “sia in quanto rilasciati prima della definizione di una pratica di condono in atto, in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 380.2001, sia poiché l'intervento realizzato non poteva comunque essere assentito quale ristrutturazione, dal momento che con esso veniva realizzata una nuova opera” (doc. 10 p. 29).
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui deve ritenersi nullo, per contrarietà alla legge, il contratto di vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico: principio che trova fondamento nell'art. 40, della legge n.
47.1985 (a cui è possibile equiparare la successiva disciplina urbanistica introdotta con il D.P.R. n. 380.2001).
Il risultato perseguito dal Legislatore risulta chiaramente essere quello di vietare la commerciabilità e la circolazione di beni immobili nell'ipotesi in cui pagina 17 di 30 l'abuso sia ancora in essere al momento del trasferimento del diritto (a prescindere dalla rilevanza dello stesso) e/o nelle ipotesi in cui la situazione di irregolarità risulti addirittura non sanabile.
Il Tribunale di AV ha accertato che l'abuso era già esistente non solo al momento della stipula delle compravendite intercorse tra e Parte_17
, da un lato, e e e , dall'altro, ma CP_11 Parte_17 Pt_6 Pt_7
anche al tempo della stipula tra e avendo sul punto Parte_18 Parte_15
statuito che “va altresì dichiarata, per le medesime ragioni già precedentemente esposte in relazione alla vendita avvenuta tra i convenuti e e gli Pt_2 Pt_1
attori e , la nullità di detto contratto, con le conseguenze di legge CP_8 Pt_12
da tale statuizione derivanti…” (doc. 10 p. 40).
Di conseguenza, la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita - i cui effetti vengono meno ex tunc - avrebbe provocato e comportato (laddove richiesta) la restituzione del prezzo ricevuto dai danti causa ( e ) una Pt_3 Pt_9
volta verificati gli importi versati a questi ultimi dagli odierni attori (così come, del resto, statuito dal Tribunale di AV in relazione alle ulteriori vicende traslative oggetto di quelle cause).
La domanda di ripetizione del prezzo, nell'an, sarebbe stata accolta.
*****
In ordine al quantum deve osservarsi quanto segue.
L'operazione di trasferimento immobiliare intercorsa tra e Parte_10
aveva ad oggetto due compravendite: Parte_15
• la prima intercorsa tra ed i IGg.ri al prezzo di € 80.000,00 Pt_3 Parte_17
relativamente agli immobili censiti al foglio 42, mappale 428, sub 5-11;
• la seconda tra e al prezzo di € 98.000,00 relativamente agli Pt_9 Pt_1
immobili censiti al foglio 42, mappale 428, sub 2-9; foglio 42, mappale 427.
In entrambi i casi, la modalità di pagamento prevista consisteva nell'accollo del pagamento della corrispondente quota residua di mutuo fondiario,
pagina 18 di 30 dell'originario importo di € 300.000,00, ancora gravante sulla parte alienante, concesso dalla AS di Risparmio di AV S.p.a. “con atto a rogito notaio
di DI AR (IM) in data 23 ottobre 2006, repertorio n. 73.625, Persona_5
regolarmente registrato, garantito da ipoteca di secondo grado formale, tra
l'altro, su quanto oggetto della presente vendita iscritta a Finale Ligure (SV) in data 30 ottobre 20006 ai numeri 16.024/12.601; mutuo successivamente frazionato, con liberazione della formalità ipotecaria suddetta delle unità immobiliari non comprese nel frazionamento stesso, con atto a rogito notaio
di DI AR in data 2009, repertorio n. 78.307, in corso di Persona_5
registrazione ed annotazione perché in termine” (doc. 29 parte attrice).
Gli odierni attori hanno allegato il documento di sintesi relativo al contratto di mutuo ipotecario di originari € 100.000,00, stipulato con la Banca Carige s.p.a. n.
01724/5459667 001 in data 23.10.2006 ed intestato a e Parte_2 Pt_1
(doc. 29) ed alcune delle ricevute di pagamento in favore della Banca
[...]
Carige, relative al mutuo n. 1724 5459667 1, e a beneficio della AS di
Risparmio di AV, relative ai mutui n. 0124 583425 001 e n. 0124 573541
001.
Senonché, se vi sono elementi (nonostante la scarna documentazione prodotta in atti dagli attori) che inducono a ritenere sussistente un collegamento tra i mutui n. 01724/5459667/001 e n. 0124 583425 001 ed il trasferimento immobiliare oggetto di causa, non altrettanto può affermarsi relativamente al mutuo n. 0124 573541 001, di cui sono state prodotte solo delle mere ricevute di pagamento, senza alcuna ulteriore documentazione che giustifichi il nesso con il negozio di accollo di cui al contratto di compravendita del 30.06.2019.
Pertanto, ritiene il Tribunale che della ricevuta di pagamento del 30.12.2009 per l'importo di euro 3.107,20, nonché di quella del 29.12.2011 per l'importo di euro
3.248,53, relative al contratto di finanziamento n. 0124 573541 con AS di
Risparmio di AV, non si possa tenere conto, non essendo stati forniti dagli pagina 19 di 30 attori (sui quali gravava il relativo onere probatorio) sufficienti elementi per affermare il collegamento di detto rapporto di mutuo con la compravendita oggetto di causa.
Invece, con riguardo agli altri rapporti di finanziamento, può affermarsi che le ricevute di pagamento relative al mutuo n. 0124 583425 001 stipulato con la
AS di Risparmio di AV (banca facente parte del all'atto Parte_19
della stipula della compravendita - come si evince anche dall'esame visivo delle ricevute depositate in atti, riportanti date anteriori al novembre 2015 - e successivamente fusa per incorporazione nella capogruppo Banca Carige, con conseguente mutamento del numero identificativo del mutuo in quello
01724/5459667/001, cui si riferisce il documento di sintesi depositato da parte attrice;
doc. 29) ineriscano proprio al negozio di accollo indicato nel rogito del
30.06.2009 quale modalità di pagamento, tenuto conto non solo della coincidenza tra istituto di credito a beneficio del quale venivano effettuati i pagamenti e banca creditrice accollataria indicata nell'atto di compravendita
(originaria mutuante in favore dei IGg.ri , ma anche della data di Parte_10
pagamento della prima rata semestrale, risalente al 30.12.2009 (ossia, appunto, sei mesi dopo la stipula del contratto di trasferimento immobiliare), nonché, altresì, della coincidenza dell'importo mutuato con il prezzo di acquisto dell'immobile relativamente alla “seconda vendita” (euro 100.000,00, ossia euro
98.000,00 al netto della costituzione della servitù di euro 2.000,00) e, ancora, della corrispondenza delle ricevute e delle date di pagamento relative al finanziamento n. 0124 583425 001 con gli importi e le scadenze di cui al documento di sintesi riguardante il mutuo 01724/5459667/001 (da cui emerge anche la semestralità delle rate).
Orbene, le ricevute che attestano gli effettivi pagamenti, ad opera di parte attrice
(direttamente o per il tramite di terzi), in ordine al mutuo n. 0124 583425 001 e a quello 01724/5459667/001 ammontano ad euro 39.616,41, importo da pagina 20 di 30 maggiorare di interessi e rivalutazione dai singoli esborsi ad oggi, per un totale di euro 45.353,55.
La condanna dei convenuti, pertanto, deve essere limitata a tale importo, dovendosi per il resto richiamare integralmente l'ordinanza istruttoria del
05.10.2024, con la quale veniva rigettata la richiesta. avanzata da parte attrice ex art. 210 c.p.c., di ordine di acquisizione della documentazione bancaria relativa ai predetti rapporti di finanziamento, sul presupposto che si tratti di documentazione che dovrebbe essere certamente nella disponibilità degli attori, risultando pertanto la richiesta volta a colmare una carenza probatoria nella quale sono incorse le stesse parti attrici.
Non possono, invece, riconoscersi gli altri importi richiesti da parte attrice, non potendo affermarsi che sia stata fornita la prova degli effettivi pagamenti, prova che, sotto tale profilo, non può ritenersi soddisfatta con la mera produzione del documento di sintesi.
Neppure può attribuirsi valenza probatoria al doc. 1 prodotto da parte attrice quale “titolo di ulteriore pagamento brevi manu a favore dei venditori” e relativo al versamento in contanti di euro 15.000,00, trattandosi di quietanza di pagamento estremamente scarna, proveniente da un soggetto terzo rispetto al presente giudizio, non menzionata nel successivo atto di compravendita e non accompagnata dalla allegazione di copia del documento d'identità del soggetto da cui sembrerebbe provenire la dichiarazione ricognitiva, così da consentire al
Giudice di verificare la provenienza ed affidabilità della stessa dichiarazione.
Ne consegue che le odierne parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, alla restituzione della somma di euro 45.353,55 in favore degli attori.
*****
La statuita nullità del contratto di compravendita del 30.06.2009 e l'accoglimento della domanda (non svolta) di ripetizione del prezzo avrebbero, altresì comportato l'accoglimento della domanda di rimborso delle spese pagina 21 di 30 sostenute dagli odierni attori in ragione della stipula del rogito del 30.06.2009, con specifico riguardo al compenso del Notaio (di cui alla fattura n. 369 Per_1
del 30.06.2009 per l'importo di € 22.000,00; doc. 19, 22).
Anche in tal caso, ai fini del giudizio controfattuale è necessario analizzare la situazione al momento della stipula del contratto di compravendita tra Pt_20
e onde accertare un eventuale profilo di colpa in capo a questi
[...] Parte_10
ultimi, per effetto del quale il Tribunale di AV, a fronte di una specifica domanda risarcitoria, avrebbe condannato i danti causa dell'operazione immobiliare al rimborso delle spese sostenute (quali voci di danno emergente).
Ancora una volta appare dirimente il richiamo alla sentenza n. 323/2017 emessa all'esito del procedimento penale, laddove il Tribunale di AV ha statuito che
“Nel dettaglio ed analizzando le singole posizioni secondo lo sviluppo cronologico dei fatti, deve dunque osservarsi, quanto agli imputati e che essi Pt_9 Pt_3
hanno posto le basi per la realizzazione dell'illecito intervento lottizzatorio, eseguendo la nuova costruzione abusiva in violazione delle prescrizioni connesse alla zona agricola ed avviando la ripartizione in lotti, con la creazione di due unità abitative e locali magazzino con aree pertinenziali, la reciproca assegnazione (a scioglimento della comunione tra loro esistente) nonché, immediatamente dopo la divisione, la congiunta cessione alla coppia di parte delle unità Parte_17
così ricavate” (doc.1 parte convenuta).
Emerge, quindi, con chiarezza come fossero stati proprio gli originari danti causa e a realizzare le operazioni illecite successivamente descritte Pt_9 Pt_3
ed accertate in sede penale come integranti il primo intervento lottizzatorio a causa del quale è stata dichiarata la nullità dell'atto di compravendita intercorso tra gli originari venditori e gli acquirenti . Parte_10 Parte_17
Dunque, nel caso di specie è possibile affermare che i danti causa Parte_10
ben fossero a conoscenza della causa di invalidità del contratto, poiché la loro stessa condotta aveva dato origine al reato di lottizzazione abusiva. Pertanto,
pagina 22 di 30 detta condotta - tradottasi nell'aver sottaciuto tale causa di invalidità ai propri aventi causa - risultando in conflitto con i principi di buona fede e Parte_17
correttezza, determina una responsabilità civile in capo ai primi per i danni subiti dagli odierni attori derivante dalla invalidità del contratto di compravendita.
Ora, può affermarsi senz'altro che gli attori abbiano soddisfatto la prova del pagamento effettuato a favore del notaio allegando: Per_1
- la fattura (doc. 9 atto di citazione)
- la quietanza di pagamento (doc. 22)
- le matrici degli assegni di pagamento (doc. 24).
Pertanto, con riguardo a tale voce di danno, le odierne parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro
22.000,00, importo da maggiorare di interessi e rivalutazione dall'esborso ad oggi, per un totale di euro 34.449,27 in favore degli attori.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento al compenso (euro
7.500,00) versato dagli attori a favore dell'agenzia immobiliare “L'angolo
Immobiliare” (doc. 21, 24), che si era occupata della mediazione, risultando soddisfatto l'onere probatorio gravante su parte attrice.
Invero, in tal caso la scrittura di ricognizione dell'intervenuto pagamento, rilasciata dal titolare dell'agenzia immobiliare, seppur non accompagnata dalla allegazione di una fotocopia del documento d'identità del dichiarante, risulta corroborata da elementi oggettivi, quali la matrice dell'assegno n. 9011155652 tratto sul conto corrente n. 20237- Banca di Asti, intestato agli attori, oltre dalla diffida a mezzo pec inviata dall' avv. Camboni, per conto dei IGnori e Pt_1
alla Banca di Asti onde ottenere la “documentazione attestante l'avvenuto Pt_2
incasso da parte del prenditore dell'assegno n. 9011155652….emesso dai miei assistiti in data 8/9/2010, a titolo di pagamento della provvigione per acquisto di immobile, in favore dell'agenzia immobiliare intestata al sig. . Controparte_6
pagina 23 di 30 Ne consegue, con riguardo a tale voce di danno, la condanna delle odierne parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 7.500,00, importo da maggiorare di interessi e rivalutazione dall'esborso ad oggi, per un totale di euro 11.410,06 in favore degli attori.
Alla luce di quanto argomentato, ritiene questo Tribunale che, formulando una valutazione prognostica alternativa ed ipotetica dell'azione giudiziale e, quindi, ipotizzando come svolta una diversa attività difensiva ad opera degli avv.ti
LA e , debba essere riconosciuta in favore degli attori la sola CP_5
somma versata come compenso al notaio , dovendo condannarsi, Per_1
pertanto, gli odierni convenuti al pagamento della stessa in favore dei IGnori
e Pt_1 Pt_2
*****
Deve essere, invece, respinta la domanda avente ad oggetto la condanna al rimborso della somma di € 42.284,41 a titolo di spese sostenuto dagli attori (e, più in particolare, da per i lavori di ristrutturazione all'interno Parte_2
degli immobili oggetto della compravendita.
Invero, tale domanda, qualora fosse stata tempestivamente proposta nei giudizi civili R.G. 1451/2015 e R.G. 1452/2015, non sarebbe stata accolta.
A tal proposito è necessario richiamare quanto affermato nella sentenza n.
323/2017 del Tribunale di AV resa all'esito del procedimento penale, in particolare: “Tali indicazioni convergono dunque nel delineare la posizione degli imputati e quali effettivi protagonisti dell'operazione di Pt_1 Pt_2
lottizzazione, avendo essi proceduto all'attività di frazionamento ed illecita trasformazione dei locali ad uso magazzino in appartamenti… Qualsiasi considerazione difensiva in merito alla pretesa dell'estraneità degli imputati
e rispetto all'intervento lottizzatorio è peraltro superata dalla Pt_1 Pt_2
considerazione della condotta, manifestamente illecita e persino fraudolenta, dalla
pagina 24 di 30 stessa tenuta con riferimento alla trasformazione in appartamento del locale originariamente destinato a vasca irrigua” (doc. 1 p. 14).
Se, dunque, con riferimento alla originaria vicenda traslativa, ossia quella conclusa tra i IGnori (venditori danti causa) e i signori Parte_10
(acquirenti aventi causa), si può senz'altro addebitare agli Parte_15
odierni attori un profilo quantomeno di colpa (in termini di negligenza), per non aver fatto ricorso, al momento dell'acquisto, all'ordinaria diligenza al fine di verificare la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto di compravendita, deve certamente ritenersi provato, sulla base della sentenza penale richiamata, come gli imputati e si siano successivamente Pt_1 Pt_2
resi responsabili, a loro volta, di una operazione di lottizzazione abusiva, per aver eseguito attività di materiale frazionamento del cespite originario ed interventi edilizi abusivi di illecita trasformazione del compendio stesso, versando in una situazione di illiceità rilevante anche sotto il profilo penale, oltre che amministrativo e civilistico, che avrebbe categoricamente escluso
(laddove la domanda fosse stata correttamente e tempestivamente svolta dai legali nei confronti di ) la possibilità di ottenere, nell'ambito di Parte_10
quelle cause civili, il (diritto al) rimborso delle spese sostenute per lavori di ristrutturazioni integranti, di per sé, reato o, comunque, illecito amministrativo.
E neppure, del resto, sarebbe stato possibile promuovere con successo nei confronti dei danti causa azione di arricchimento ingiustificato o Parte_10
senza causa, in ragione dei lavori e degli interventi di ristrutturazione dell'immobile eseguiti dagli odierni attori, atteso che il compendio immobiliare per cui è causa è stato oggetto di confisca in favore dello Stato e non è tornato, dunque, nella disponibilità effettiva degli originari venditori, sicché costoro non hanno ritenuto le migliorie apportate al cespite, così come non hanno beneficiato di un suo aumento di valore.
*****
pagina 25 di 30 Ad analoghe conclusioni reiettive deve pervenirsi in ordine all'ulteriore pretesa risarcitoria avanzata in questa sede dagli attori, con particolare riguardo alla somma di € 89.953,00 domandata a titolo di danno differenziale tra gli importi che gli esponenti sono stati condannati a versare ai signori , da Parte_21
un lato, ed ai signori , dall'altro, per effetto degli accordi CP_11
intervenuti con le predette parti appellate all'esito del rigetto delle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ed il prezzo pagato dagli esponenti medesimi in favore di e . Pt_3 Pt_9
È necessario premettere che la responsabilità professionale degli odierni convenuti viene accertata nella presente sede per non aver proposto - nei giudizi civili R.G. 1451/2015 e R.G. 1452/2015 instaurati davanti al Tribunale di AV
- domanda avente ad oggetto la ripetizione di quanto versato da e Pt_1 Pt_2
come controprestazione del contratto di compravendita intercorso tra costoro e i IGnori e , nonché per non aver formulato richiesta di risarcimento Pt_3 Pt_22
dei danni patiti a causa della nullità del predetto negozio.
Fatta tale considerazione di carattere preliminare, deve osservarsi come le somme riconosciute dal Tribunale di AV con le sentenze n. 1406/2017 e n.
1411/2017, rispettivamente a favore di e , Parte_21 CP_11
siano conseguenza giuridica della declaratoria di nullità dei contratti di compravendita da costoro stipulati con i danti causa e nullità a Pt_1 Pt_2
cui gli stessi odierni attori hanno, per loro parte, dato causa ponendo in essere diverse ed autonome operazioni di illecita lottizzazione e di abusiva trasformazione del cespite, che hanno reso l'immobile stesso non commerciabile. Anche sotto tale profilo, dunque, regole di ordinaria diligenza e di comune buon senso avrebbero dovuto imporre agli odierni attori di astenersi dal porre in vendita a terzi immobili che erano oggetto di lottizzazione abusiva, peraltro nella consapevolezza della sussistenza di tali profili di illiceità.
pagina 26 di 30 D'altra parte, il risultato delle scritture private di transazione in oggetto
(stipulate allorquando i legali oggi convenuti in giudizio non rappresentavano più gli odierni attori, che erano stati assistiti, per tale attività defensionale, dall'avv. Alessandro Cibien;
doc. 26, 27), afferendo ai contratti di compravendita a valle rispetto al rogito stipulato a giugno 2009 dai signori e Parte_10
non costituisce affatto conseguenza dell'attività professionale Parte_15
non svolta (o non svolta diligentemente) dagli avv.ti e LA, CP_5
dovendo pertanto escludersi in proposito qualsivoglia profilo di responsabilità professionale in capo a costoro per assenza di qualsivoglia nesso causale.
In altri termini, il prospettato danno, asseritamente subito dagli attori, conseguente al differenziale tra il prezzo di acquisto versato ai signori e Pt_3
ed il prezzo di rivendita degli immobili in favore dei terzi, non costituisce Pt_9
affatto conseguenza di una negligenza nell'adempimento della prestazione intellettuale da parte dei legali oggi convenuti nel presente giudizio, bensì risulta essere eziologicamente collegato proprio alla condotta illecita realizzata dalle stesse parti attrici, in ragione, da un lato, della illecita lottizzazione del cespite e degli interventi abusivi commessi;
dall'altro, della loro inavvedutezza nel trasferire gli immobili così illecitamente trasformati: profili che avrebbero comportato il sicuro rigetto della domanda eventualmente proposta dai legali nei giudizi civili R.G. 1451/2015 e R.G. 1452/2015.
*****
Infine, non può trovare accoglimento neppure la pretesa avanzata dagli attori, volta ad ottenere il risarcimento del danno (quantificato in € 50.000,00, per ciascun attore) a titolo non patrimoniale, patito a far data dell'emissione della sentenza del Tribunale di AV, atteso che il relativo onere probatorio ricade sugli attori i quali non hanno allegato alcun elemento di prova e di riscontro oggettivo circa l'esistenza di tali patimenti e circa l'eventuale nesso eziologico tra questi e la responsabilità professionale degli odierni convenuti, non potendo pagina 27 di 30 certamente affermarsi, in proposito, la configurabilità di un danno morale in re ipsa.
*****
Infine, gli attori hanno chiesto la ripetizione della somma pari ad € 13.740,00 asseritamente versata ai convenuti, previa declaratoria di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale.
Il combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. prevede la possibilità per la parte di chiedere la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive a fronte di un inadempimento grave;
in particolare, la Suprema Corte ha affermato che
“In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito” (Cass. civ. 12182/2020).
Nel caso di specie parte attrice ha dato prova circa la responsabilità professionale degli odierni convenuti con riguardo all'attività difensiva svolta dinanzi al Tribunale di AV nei giudizi di cui agli R.G. n. 1451/2015 e n.
1452/2015, in particolare per non aver operato con la diligenza professionale richiesta.
Le condotte omissive degli avvocati e LA davano luogo CP_5
all'inadempimento contrattuale in riferimento al mandato professionale a favore di (doc. procura in atto di citazione) causando in tal senso danni Parte_15
patrimoniali nei confronti di questi ultimi.
Per tale ragione viene accertata e dichiarata la risoluzione del contratto professionale intercorso tra gli odierni attori e gli avv.ti e LA e, CP_5
dunque, ordinata la ripetizione di quanto versato a favore di questi ultimi, previa decurtazione del valore di quella parte della prestazione intellettuale svolta in modo diligente dai legali convenuti e di cui i clienti hanno, comunque,
pagina 28 di 30 beneficiato (determinandosi, altrimenti, una ingiusta locupletazione in capo al cliente stesso).
Senonché, dal punto di vista del quantum gli attori hanno allegato unicamente il bonifico effettuato da a favore di del CP_12 Controparte_5
07.07.2015 per l'ammontare di € 1.840,00, senza fornire ulteriori allegazioni a riscontro dell'asserito maggior importo versato, pari ad ulteriori euro 11.900,00.
L'importo di € 1.840,00 non è stato contestato dai convenuti e, pertanto, lo stesso va riconosciuto ex art. 115 c.p.c. a favore degli attori a titolo di ripetizione di quanto versato per il mandato professionale. Peraltro, tenuto che l'importo documentato da parte attrice risulta del tutto esiguo, sulla base delle tariffe e dei parametri in vigore, rispetto alla prestazione professionale svolta dai convenuti
(nell'ambito, peraltro, di due diversi e distinti giudizi civili, di primo e, in parte, anche di secondo grado), si ritiene di non dover operare decurtazioni del predetto compenso (che, comunque, andrà maggiorato con interessi e rivalutazione decorrenti dall'effettivo esborso, per un totale di euro 2.468,41).
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Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono giustificati motivi per disporne la parziale compensazione, nella misura di 1/3, tenuto conto del rigetto di alcune delle domande svolte dagli attori (quelle volte al risarcimento del danno morale, al risarcimento del danno differenziale, al rimborso delle spese di ristrutturazione).
Per la restante quota, l'addebito delle spese processuali segue la soccombenza nel giudizio dei convenuti e LA, secondo il disposto dell'art. 91 CP_5
c.p.c.; e, in ragione di quanto previsto dal D.M. del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (rapportato alla misura in cui le pretese risarcitorie sono state accolte, per cui la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 52.001 a
€ 260.000,00), della natura e tipologia di attività difensiva prestata, nonché delle pagina 29 di 30 questioni trattate, il compenso dovuto al legale delle parti attrici va quantificato
(in rapporto ai valori medi) in euro 363,33 per esposti ed in euro 9.402,00 per compensi (somma determinata al netto della compensazione), oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in parziale accoglimento delle domande degli attori e ritenuta sussistente la responsabilità professionale dell'avv. e dell'avv. BA Controparte_5
LA, per inesatto espletamento del mandato difensivo conferito loro dalle parti attrice nei giudizi civili avanti al Tribunale di AV aventi R.G. n.
1451/2015 e n. 1452/2015 condanna i predetti convenuti al pagamento, in solido tra loro, in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di euro 93.681,83, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Rigetta nel resto le domande attoree.
Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite nei rapporti tra le parti.
Condanna l'avv. e l'avv. LA BA al rimborso in Controparte_5
favore delle parti attrici della restante quota delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 363,33 per esposti ed in euro 9.402,00 per compensi, oltre
15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti nei termini di cui in motivazione.
Così deciso in Torino, in data 13.06.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
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