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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 470 del Ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ciccarè per procura Parte_1 in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mastrocola per procura CP_1 in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 8 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 306 emessa dal Tribunale di Macerata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 22.04.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, ed in specifica riforma delle prescrizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Macerata ove difformi da quanto si richiede: (…)
- nel merito in via principale, in accoglimento dei motivi n. I e II del presente atto di appello nonché alla luce dei fatti sopravvenuti:
1. affidare le minori e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, mantenendo la residenza presso l'abitazione di NA (MC), via del Colle, n. 11, catastalmente contraddistinto al Foglio 23, p.lla 816, sub. 8, del catasto immobili del Comune di NA (MC);
2.A. essendo decorso il mese di agosto 2024, disporre che la Sig.ra CP_1 subentri formalmente al Sig. nella locazione dell'abit Parte_1
NA (MC), in via del Colle, n. 11, con intestazione del relativo contratto esclusivamente a suo nome, con condanna alla restituzione di quanto provvisoriamente corrisposto dal Sig. a partire dal mese di settembre Pt_1
2024; in subordine
2.B. disporre che la Sig.ra subentri formalmente al Sig. CP_1 Pt_1 nella locazione dell'a n NA (MC), in via del Coll
[...] con intestazione del relativo contratto esclusivamente a suo nome, con contribuzione del Sig. al pagamento della locazione mensile per un importo Pt_1 massimo di € 300,00, da versare direttamente al locatore Sig. CP_2 ovvero alla Sig.ra , quale ulteriore contributo al mante CP_1 figlie minori di età ed Per_1 Per_2
3. disporre che le d ze di luce e gas relative all'abitazione in via del Colle, n. 11 a NA (MC) inerenti al periodo degli eventi sismici del 2016, siano divise a metà tra le parti, mentre per quelle a venire siano totalmente a carico della sig.ra , che dovrà impegnarsi quindi a fare la voltura delle CP_1 utenze a suo nome
4. disporre che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle minori (ad es. scuola, sport, tempo libero, visite mediche e specialistiche, pagina 2 di 8 etc.) venga presa di comune accordo da entrambi i genitori;
5. disporre che il possa tenere con sé le figlie nel proprio domicilio sito in Penna San Pt_1 ni (MC), alla contrada San Rocco, n. 259, ovvero al nuovo domicilio di NA nel caso di assegnazione dell'alloggio a suo favore, situato ai piani superiori della nuova Caserma dei Carabinieri, e ciò per un pomeriggio a settimana da individuarsi nel giorno del mercoledì dalle 16:00 alle ore 21:00 (con possibilità di individuare altro giorno alternativo infrasettimanale nel caso in cui le figlie siano impegnate in attività scolastiche o visite mediche), oltre alla permanenza a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
disporre in ogni caso che sia la Sig.ra ad accompagnare le figlie al domicilio indicato dal Sig. al CP_1 Pt_1 fine di consentire il graduale recupero del rapporto paterno.
6. disporre che entrambi i genitori possano, previo accordo tra di loro, accompagnare, anche separatamente, le minori a visite o cure di cui le stesse necessitino;
7. disporre che le minori possano trascorrere, durante le vacanze estive (giugno- agosto), un periodo continuativo di 15 giorni con il da concordare Pt_1 preventivamente di anno in anno con la;
CP_1
8. disporre che le minori possano trascorrere un periodo continuativo, non oltre 15 giorni, sempre nel periodo delle vacanze estive (giugno-agosto) e sempre previo accordo tra i genitori, presso l'abitazione dei nonni materni in Gorgo al Monticano (TV);
9. disporre che le minori possano trascorrere le festività natalizie ad anni alternati il giorno del 24 dicembre con un genitore, i giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre con l'altro genitore e i giorni dal primo gennaio al 6 gennaio con il genitore con il quale hanno trascorso il 24 dicembre;
10. disporre che le minori possano trascorrere le festività pasquali ad anni alternati il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
11. disporre che tutte le altre festività (25 aprile, primo maggio, 2 giugno, primo novembre, 8 dicembre) siano regolate in base al principio dell'alternanza;
12. disporre il divieto di espatrio delle minori;
13. disporre che il padre possa contattare telefonicamente le minori tutti i giorni con una videochiamata e/o chiamata pomeridiana o serale in base alle attività delle stesse;
14. disporre che il versi mensilmente a favore delle figlie, a titolo di Pt_1 contributo al mante , la somma complessiva di euro 500,00 a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla;
15. disporre che entrambi i CP_1 genitori contribuiscano al pagamento delle traordinarie relative alle minori nella misura del 50% ciascuno, nelle modalità e secondo le regole individuate nelle vigenti Linee Guida del Distretto della Corte di Appello di Ancona;
16. disporre che le spese relative al trasporto scolastico delle minori siano suddivise a metà tra i genitori;
17. disporre che eventuali beni personali del presenti nell'abitazione di via Pt_1 del Colle, n. 11, a NA (MC), possano e relevati previo accordo tra le parti;
pagina 3 di 8 18. ordinare ai genitori l'avvio e la prosecuzione di un percorso con l'assistenza dei servizi sociali per il recupero del rapporto fra padre e figlie, disponendo ogni più idonea forma di coinvolgimento nell'interesse esclusivo delle minori.
-ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.39 c.p.c. ed in accoglimento del motivo n. III del presente atto di appello, valutare l'irrogazione di eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale che si ritengano opportuni avverso la Sig.ra . CP_1
In ogni caso con vittoria di spese come per legge.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, disattesa ogni contraria eccezione, (…)
• rigettare la richiesta di adozione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale in capo alla Sig.ra CP_1 per i motivi esposti in premessa;
• rigettare le conclusioni di controparte per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza;
• Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi a carico dello Stato giusto provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in atti”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le istanze e le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta, nell'interesse esclusivo della prole e in conformità alla giurisprudenza in materia. Chiede il rigetto del ricorso “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Macerata chiedendo che venga disposto CP_1
l'affidamento condiviso delle minori ed nate rispettivamente in data Per_1 Per_2
30.09.2012 e in data 30.10.2014 dalla relazione intrattenuta more uxorio con e che venga posto a carico del padre un contributo per le figlie Parte_1
pagina 4 di 8 pari ad euro 250,00 per ciascuna minore, oltre all'80% delle spese straordinarie che si rendano necessarie.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il resistente ha lamentato il difficile rapporto con le figlie, ma si è sostanzialmente associato alle domande proposte dalla controparte, pur chiedendo la pari ripartizione delle spese straordinarie;
il ha altresì chiesto che vengano regolati i rapporti discendenti dal contratto Pt_1 di locazione stipulato per l'abitazione familiare e le ulteriori questioni economiche pendenti tra le parti e meglio descritte in comparsa.
All'esito dell'ascolto della figlia maggiore delle parti, il Tribunale di Macerata ha disposto l'affidamento condiviso delle minori, collocandole in via prevalente presso la madre (cui è stata assegnata l'abitazione familiare) e prevedendo che il padre possa vederle secondo le modalità ivi meglio indicate;
i primi giudici hanno altresì posto a carico del un contributo mensile pari ad euro 500,00 quale Pt_1 concorso al mantenimento di entrambe le minori, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'obbligo di pagare il canone di locazione dell'abitazione familiare, la metà delle spese per le utenze e le spese di trasporto per le minori;
hanno da ultimo invitato entrambe le parti a seguire un percorso di sostegno psicologico curato dai competenti servizi sociali
Ha proposto appello avverso tale sentenza il lamentando che gli oneri Pt_1 posti a proprio carico siano eccessivi rispetto alle proprie condizioni economiche, oltre che superiori a quanto richiesto dalla stessa controparte;
ha altresì ribadito le difficoltà incontrate nel mantenere adeguati rapporti con le figlie, chiedendo che venga verificata l'effettiva capacità genitoriale della controparte e che sia previsto un più concreto intervento da parte dei servizi sociali.
Costituendosi nella presente sede, la ha chiesto il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
Intervenendo nel presente giudizio, anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia appellata, ritenendola corrispondente alle esigenze delle parti.
All'esito delle relazioni trasmesse dai competenti servizi sociali, la presente causa
è stata trattenuta in decisione in data 04.12.2025.
pagina 5 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici lo hanno Parte_1 condannato a pagare non soltanto il contributo al mantenimento delle figlie, ma anche il canone di locazione dell'abitazione familiare e tutte le spese meglio indicate in sentenza;
l'appellante lamenta che tali oneri sarebbero troppo gravosi e che il loro pagamento non sarebbe stato richiesto neppure dalla controparte.
Tale motivo d'appello dev'essere accolto.
Le disposizioni previste dall'art. 337 bis e ss. c.c. attribuiscono infatti al giudice il compito di regolare l'affidamento ed il mantenimento dei figli a seguito della crisi familiare, consentendogli di prevedere un contributo economico a carico di uno dei genitori;
risultano invece inammissibili nella presente sede le domande relative ad altri rapporti che non presentino una connessione c.d. forte con il contenzioso familiare (leggasi in particolar modo Cass. Sez. I, sentenza n. 18870 del 08.09.2014).
La sentenza di primo grado va quindi riformata nella parte in cui i primi giudici, pur richiamando il principio appena accennato, hanno comunque posto a carico dell'odierno appellante le spese discendenti dal contratto di locazione dell'abitazione familiare e gli ulteriori oneri ivi indicati, così regolando rapporti estranei rispetto al presente giudizio.
Tenuto conto peraltro dei redditi documentati dal (pari per il 2024 ad Pt_1 euro 37.374,00 lordi), delle concrete necessità delle ragazze e del fatto che la loro madre non risulta svolgere una regolare attività lavorativa, sussistono i presupposti per riformare parzialmente la sentenza e rideterminare il citato contributo nel maggiore importo pari complessivamente ad euro 600,00 (ovvero 300,00 per ciascuna figlia); né rileva il fatto che la non abbia impugnato in via riconvenzionale il CP_1 contributo previsto dai primi giudici, tenuto conto che a tutela dei minori pagina 6 di 8 può essere adottato anche d'ufficio ogni provvedimento opportuno ai sensi dell'art. 473bis.2 c.p.c..
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, il lamenta che i primi giudici Pt_1 non abbiano disposto una C.T.U. volta ad approfondire le capacità genitoriali dell'appellata e che non abbiano previsto rapporti più ampi tra il padre e le figlie minori, chiedendo a tal fine un più incisivo intervento da parte dei servizi sociali.
Tali censure possono essere accolte solo nei limiti di seguito indicati.
Non sussistono infatti ragioni per disporre una C.T.U. genitoriale nel momento in cui lo stesso appellante propone che le proprie figlie siano affidate in via condivisa tra i genitori ed abbiano il prevalente domicilio presso la madre, presumendone pertanto un'adeguata capacità genitoriale;
dalle relazioni trasmesse dai servizi sociali non emergono del resto serie carenze, quanto piuttosto una perdurante conflittualità tra i genitori ed una evidente difficoltà di entrambi nel preservare le figlie da tale contrasto.
Le modalità di visita previste dai primi giudici risultano altresì adeguate a consentire un continuativo rapporto tra le minori e l'odierno appellante, essendo piuttosto necessario avviare un percorso che le renda effettivamente praticabili.
In tale prospettiva ed in parziale riforma della sentenza appellata, risulta quindi necessario prevedere che i competenti servizi sociali svolgano un continuativo monitoraggio del nucleo familiare, avviando ogni opportuno intervento al fine di favorire la ripresa dei rapporti tra il padre e le ragazze;
dall'istruttoria complessivamente svolta non sono del resto emersi elementi dai quali poter desumere che il abbia tenuto comportamenti violenti Pt_1
o comunque inadeguati nei confronti della compagna e delle figlie.
3. Tenuto conto che la maggior parte delle questioni sono state definite sulla base delle richieste avanzate in modo sostanzialmente analogo dalle parti e che gli ulteriori aspetti sono stati regolati in considerazione delle prioritarie esigenze delle minori coinvolte, sussistono da ultimo ragionevoli motivi per compensare integralmente anche le spese del presente grado.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 306 emessa dal Tribunale di Macerata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 22.04.2025 cosí dispone:
In parziale riforma della sentenza appellata,
PONE a carico di un contributo mensile pari ad euro 300,00, Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale concorso nel mantenimento di ciascuna figlia, oltre al pari concorso nelle spese straordinarie che si renderanno necessarie.
REVOCA ogni altra contribuzione posta a suo carico nella sentenza.
DISPONE che i servizi sociali presso il comune di NA monitorino le condizioni delle minori ed curando ogni opportuno intervento al fine di Per_1 Persona_2 riavviare i rapporti con il padre e trasmettendo ogni tre mesi una relazione al competente giudice tutelare.
CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Anna Bora
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 470 del Ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ciccarè per procura Parte_1 in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mastrocola per procura CP_1 in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 8 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 306 emessa dal Tribunale di Macerata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 22.04.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, ed in specifica riforma delle prescrizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Macerata ove difformi da quanto si richiede: (…)
- nel merito in via principale, in accoglimento dei motivi n. I e II del presente atto di appello nonché alla luce dei fatti sopravvenuti:
1. affidare le minori e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, mantenendo la residenza presso l'abitazione di NA (MC), via del Colle, n. 11, catastalmente contraddistinto al Foglio 23, p.lla 816, sub. 8, del catasto immobili del Comune di NA (MC);
2.A. essendo decorso il mese di agosto 2024, disporre che la Sig.ra CP_1 subentri formalmente al Sig. nella locazione dell'abit Parte_1
NA (MC), in via del Colle, n. 11, con intestazione del relativo contratto esclusivamente a suo nome, con condanna alla restituzione di quanto provvisoriamente corrisposto dal Sig. a partire dal mese di settembre Pt_1
2024; in subordine
2.B. disporre che la Sig.ra subentri formalmente al Sig. CP_1 Pt_1 nella locazione dell'a n NA (MC), in via del Coll
[...] con intestazione del relativo contratto esclusivamente a suo nome, con contribuzione del Sig. al pagamento della locazione mensile per un importo Pt_1 massimo di € 300,00, da versare direttamente al locatore Sig. CP_2 ovvero alla Sig.ra , quale ulteriore contributo al mante CP_1 figlie minori di età ed Per_1 Per_2
3. disporre che le d ze di luce e gas relative all'abitazione in via del Colle, n. 11 a NA (MC) inerenti al periodo degli eventi sismici del 2016, siano divise a metà tra le parti, mentre per quelle a venire siano totalmente a carico della sig.ra , che dovrà impegnarsi quindi a fare la voltura delle CP_1 utenze a suo nome
4. disporre che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle minori (ad es. scuola, sport, tempo libero, visite mediche e specialistiche, pagina 2 di 8 etc.) venga presa di comune accordo da entrambi i genitori;
5. disporre che il possa tenere con sé le figlie nel proprio domicilio sito in Penna San Pt_1 ni (MC), alla contrada San Rocco, n. 259, ovvero al nuovo domicilio di NA nel caso di assegnazione dell'alloggio a suo favore, situato ai piani superiori della nuova Caserma dei Carabinieri, e ciò per un pomeriggio a settimana da individuarsi nel giorno del mercoledì dalle 16:00 alle ore 21:00 (con possibilità di individuare altro giorno alternativo infrasettimanale nel caso in cui le figlie siano impegnate in attività scolastiche o visite mediche), oltre alla permanenza a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
disporre in ogni caso che sia la Sig.ra ad accompagnare le figlie al domicilio indicato dal Sig. al CP_1 Pt_1 fine di consentire il graduale recupero del rapporto paterno.
6. disporre che entrambi i genitori possano, previo accordo tra di loro, accompagnare, anche separatamente, le minori a visite o cure di cui le stesse necessitino;
7. disporre che le minori possano trascorrere, durante le vacanze estive (giugno- agosto), un periodo continuativo di 15 giorni con il da concordare Pt_1 preventivamente di anno in anno con la;
CP_1
8. disporre che le minori possano trascorrere un periodo continuativo, non oltre 15 giorni, sempre nel periodo delle vacanze estive (giugno-agosto) e sempre previo accordo tra i genitori, presso l'abitazione dei nonni materni in Gorgo al Monticano (TV);
9. disporre che le minori possano trascorrere le festività natalizie ad anni alternati il giorno del 24 dicembre con un genitore, i giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre con l'altro genitore e i giorni dal primo gennaio al 6 gennaio con il genitore con il quale hanno trascorso il 24 dicembre;
10. disporre che le minori possano trascorrere le festività pasquali ad anni alternati il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
11. disporre che tutte le altre festività (25 aprile, primo maggio, 2 giugno, primo novembre, 8 dicembre) siano regolate in base al principio dell'alternanza;
12. disporre il divieto di espatrio delle minori;
13. disporre che il padre possa contattare telefonicamente le minori tutti i giorni con una videochiamata e/o chiamata pomeridiana o serale in base alle attività delle stesse;
14. disporre che il versi mensilmente a favore delle figlie, a titolo di Pt_1 contributo al mante , la somma complessiva di euro 500,00 a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla;
15. disporre che entrambi i CP_1 genitori contribuiscano al pagamento delle traordinarie relative alle minori nella misura del 50% ciascuno, nelle modalità e secondo le regole individuate nelle vigenti Linee Guida del Distretto della Corte di Appello di Ancona;
16. disporre che le spese relative al trasporto scolastico delle minori siano suddivise a metà tra i genitori;
17. disporre che eventuali beni personali del presenti nell'abitazione di via Pt_1 del Colle, n. 11, a NA (MC), possano e relevati previo accordo tra le parti;
pagina 3 di 8 18. ordinare ai genitori l'avvio e la prosecuzione di un percorso con l'assistenza dei servizi sociali per il recupero del rapporto fra padre e figlie, disponendo ogni più idonea forma di coinvolgimento nell'interesse esclusivo delle minori.
-ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.39 c.p.c. ed in accoglimento del motivo n. III del presente atto di appello, valutare l'irrogazione di eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale che si ritengano opportuni avverso la Sig.ra . CP_1
In ogni caso con vittoria di spese come per legge.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, disattesa ogni contraria eccezione, (…)
• rigettare la richiesta di adozione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale in capo alla Sig.ra CP_1 per i motivi esposti in premessa;
• rigettare le conclusioni di controparte per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza;
• Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi a carico dello Stato giusto provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in atti”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le istanze e le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta, nell'interesse esclusivo della prole e in conformità alla giurisprudenza in materia. Chiede il rigetto del ricorso “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Macerata chiedendo che venga disposto CP_1
l'affidamento condiviso delle minori ed nate rispettivamente in data Per_1 Per_2
30.09.2012 e in data 30.10.2014 dalla relazione intrattenuta more uxorio con e che venga posto a carico del padre un contributo per le figlie Parte_1
pagina 4 di 8 pari ad euro 250,00 per ciascuna minore, oltre all'80% delle spese straordinarie che si rendano necessarie.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il resistente ha lamentato il difficile rapporto con le figlie, ma si è sostanzialmente associato alle domande proposte dalla controparte, pur chiedendo la pari ripartizione delle spese straordinarie;
il ha altresì chiesto che vengano regolati i rapporti discendenti dal contratto Pt_1 di locazione stipulato per l'abitazione familiare e le ulteriori questioni economiche pendenti tra le parti e meglio descritte in comparsa.
All'esito dell'ascolto della figlia maggiore delle parti, il Tribunale di Macerata ha disposto l'affidamento condiviso delle minori, collocandole in via prevalente presso la madre (cui è stata assegnata l'abitazione familiare) e prevedendo che il padre possa vederle secondo le modalità ivi meglio indicate;
i primi giudici hanno altresì posto a carico del un contributo mensile pari ad euro 500,00 quale Pt_1 concorso al mantenimento di entrambe le minori, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'obbligo di pagare il canone di locazione dell'abitazione familiare, la metà delle spese per le utenze e le spese di trasporto per le minori;
hanno da ultimo invitato entrambe le parti a seguire un percorso di sostegno psicologico curato dai competenti servizi sociali
Ha proposto appello avverso tale sentenza il lamentando che gli oneri Pt_1 posti a proprio carico siano eccessivi rispetto alle proprie condizioni economiche, oltre che superiori a quanto richiesto dalla stessa controparte;
ha altresì ribadito le difficoltà incontrate nel mantenere adeguati rapporti con le figlie, chiedendo che venga verificata l'effettiva capacità genitoriale della controparte e che sia previsto un più concreto intervento da parte dei servizi sociali.
Costituendosi nella presente sede, la ha chiesto il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
Intervenendo nel presente giudizio, anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia appellata, ritenendola corrispondente alle esigenze delle parti.
All'esito delle relazioni trasmesse dai competenti servizi sociali, la presente causa
è stata trattenuta in decisione in data 04.12.2025.
pagina 5 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici lo hanno Parte_1 condannato a pagare non soltanto il contributo al mantenimento delle figlie, ma anche il canone di locazione dell'abitazione familiare e tutte le spese meglio indicate in sentenza;
l'appellante lamenta che tali oneri sarebbero troppo gravosi e che il loro pagamento non sarebbe stato richiesto neppure dalla controparte.
Tale motivo d'appello dev'essere accolto.
Le disposizioni previste dall'art. 337 bis e ss. c.c. attribuiscono infatti al giudice il compito di regolare l'affidamento ed il mantenimento dei figli a seguito della crisi familiare, consentendogli di prevedere un contributo economico a carico di uno dei genitori;
risultano invece inammissibili nella presente sede le domande relative ad altri rapporti che non presentino una connessione c.d. forte con il contenzioso familiare (leggasi in particolar modo Cass. Sez. I, sentenza n. 18870 del 08.09.2014).
La sentenza di primo grado va quindi riformata nella parte in cui i primi giudici, pur richiamando il principio appena accennato, hanno comunque posto a carico dell'odierno appellante le spese discendenti dal contratto di locazione dell'abitazione familiare e gli ulteriori oneri ivi indicati, così regolando rapporti estranei rispetto al presente giudizio.
Tenuto conto peraltro dei redditi documentati dal (pari per il 2024 ad Pt_1 euro 37.374,00 lordi), delle concrete necessità delle ragazze e del fatto che la loro madre non risulta svolgere una regolare attività lavorativa, sussistono i presupposti per riformare parzialmente la sentenza e rideterminare il citato contributo nel maggiore importo pari complessivamente ad euro 600,00 (ovvero 300,00 per ciascuna figlia); né rileva il fatto che la non abbia impugnato in via riconvenzionale il CP_1 contributo previsto dai primi giudici, tenuto conto che a tutela dei minori pagina 6 di 8 può essere adottato anche d'ufficio ogni provvedimento opportuno ai sensi dell'art. 473bis.2 c.p.c..
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, il lamenta che i primi giudici Pt_1 non abbiano disposto una C.T.U. volta ad approfondire le capacità genitoriali dell'appellata e che non abbiano previsto rapporti più ampi tra il padre e le figlie minori, chiedendo a tal fine un più incisivo intervento da parte dei servizi sociali.
Tali censure possono essere accolte solo nei limiti di seguito indicati.
Non sussistono infatti ragioni per disporre una C.T.U. genitoriale nel momento in cui lo stesso appellante propone che le proprie figlie siano affidate in via condivisa tra i genitori ed abbiano il prevalente domicilio presso la madre, presumendone pertanto un'adeguata capacità genitoriale;
dalle relazioni trasmesse dai servizi sociali non emergono del resto serie carenze, quanto piuttosto una perdurante conflittualità tra i genitori ed una evidente difficoltà di entrambi nel preservare le figlie da tale contrasto.
Le modalità di visita previste dai primi giudici risultano altresì adeguate a consentire un continuativo rapporto tra le minori e l'odierno appellante, essendo piuttosto necessario avviare un percorso che le renda effettivamente praticabili.
In tale prospettiva ed in parziale riforma della sentenza appellata, risulta quindi necessario prevedere che i competenti servizi sociali svolgano un continuativo monitoraggio del nucleo familiare, avviando ogni opportuno intervento al fine di favorire la ripresa dei rapporti tra il padre e le ragazze;
dall'istruttoria complessivamente svolta non sono del resto emersi elementi dai quali poter desumere che il abbia tenuto comportamenti violenti Pt_1
o comunque inadeguati nei confronti della compagna e delle figlie.
3. Tenuto conto che la maggior parte delle questioni sono state definite sulla base delle richieste avanzate in modo sostanzialmente analogo dalle parti e che gli ulteriori aspetti sono stati regolati in considerazione delle prioritarie esigenze delle minori coinvolte, sussistono da ultimo ragionevoli motivi per compensare integralmente anche le spese del presente grado.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 306 emessa dal Tribunale di Macerata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 22.04.2025 cosí dispone:
In parziale riforma della sentenza appellata,
PONE a carico di un contributo mensile pari ad euro 300,00, Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale concorso nel mantenimento di ciascuna figlia, oltre al pari concorso nelle spese straordinarie che si renderanno necessarie.
REVOCA ogni altra contribuzione posta a suo carico nella sentenza.
DISPONE che i servizi sociali presso il comune di NA monitorino le condizioni delle minori ed curando ogni opportuno intervento al fine di Per_1 Persona_2 riavviare i rapporti con il padre e trasmettendo ogni tre mesi una relazione al competente giudice tutelare.
CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Anna Bora
pagina 8 di 8