Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia
Majorano udite le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna e sentita la discussione orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2647/24 R.G. Lavoro
TRA
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 01/12/1941, elett.te dom.ta presso il proprio studio in Bacoli (NA) in Via G. de
Rosa n. 97, ai sensi dell'art. 86 cpc per le facoltà conferitegli dagli artt. 1130 e 1131
c.c., che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. 14.03.2005, convertito in legge n.
80 del 14.05.2005 (G.U. n. 111 del 14 maggio 2005), di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/19305275 e/o al proprio indirizzo di posta elettronica pec: Email_1 Email_2
e
Part l (cod. fisc. 78 75 05 87), in Controparte_1
persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024, numero Repertorio n. 37875, a rogito del Notaio Per_1
dall' avv. Amodio Marzocchella (P.E.C.
[...]
t - cod. fisc. ) Email_3 CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napo-li alla Via A. De
Gasperi n. 55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 5.2.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva:
1
b) condannare l' in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma alla via Ciro il Grande
n. 21, -Partita Iva: e/o l P.IVA_2 Controparte_2
-sede provinciale di Napoli-, in persona del suo legale rappresentante p.t.
[...]
dom.to per la carica in presso la sede in Via Guantai ad Orsolona n. 4 80131
NAPOLI, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.310,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
”
Rappresentava:
• che la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità cat. SOCTPS n°
09853142;
• che, la ricorrente in data 04/01/2019 rimaneva vedova;
• che la ricorrente ha 79 anni;
• che la ricorrente ha un reddito inferiore a 13.405,08 dal 2019;
• che in data 04/12/2020 la ricorrente presentava domanda di ricostituzione di pensione per quattordicesima, per non aver percepito tale prestazione per gli anni 2019 e 2020, con contestuale richiesta di pagamento per gli anni 2019 e 2020 a decorrere dalla maturazione del requisito
(05/01/2019);
• che essendo decorsi oltre 14 mesi dalla presentazione della domanda parte ricorrente per il tramite del sottoscritto adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento e la liquidazione di quanto spettante a titolo di quattordicesima;
• che incardinatosi il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli R.G.
3724/2022, all'udienza del 21/03/2022 la resistente si costitutiva in CP_2
giudizio dichiarando di aver provveduto a liquidare la quota spettante e contabilizzata per il mese di Aprile 2023;
2 • che il giudizio si concludeva con sentenza n. 2757/2023 con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma lamentava che CP_ l' non avesse provato il titolo dell'attribuzione della somma liquidata di fatto erogata a titolo di ANF..
Concludeva come sopra indicato.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l convenuto che, CP_2
preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti nonché l'infondatezza del ricorso;
ha in particolare sostenuto che la ricorrente è titolare di pensione a carico dello Stato di reversibilità erogata dalla CTPS, la Cassa dei Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato, nella qualità di vedova del sig. ; che per le pensioni a carico dello Persona_2
Stato la giurisdizione non appartiene al Giudice Ordinario.
Ha concluso chiedendo in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;
in via subordinata, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di giurisdizione sollevata dall'ente convenuto.
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
L'art. 13 del R.D. 12.7.1934 n. 1214 stabilisce che la Corte di Conti giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo al decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico del
21.2.1985 n. 70.
L'articolo 62 del predetto regio decreto stabilisce che: “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione della pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte dei Conti, nonché le istanze
3 dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti sorge il diritto a pensione, assegno o indennità”. Il combinato disposto di queste due norme è interpretato dalla consolidata giurisprudenza nel senso che alla Corte dei Conti sono attribuiti tutti i giudizi concernenti la concessione, la misura della pensione ed ogni altra controversia in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ribadito la giurisdizione della
Corte dei Conti nel giudizio pensionistico (cfr. Cass. sez. un. 18.3.1999 n. 152), affermando che si tratta di una vera e propria giurisdizione di carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale.
La Corte, nella sentenza citata, richiama, a sua volta, l'esistenza di un orientamento pacifico secondo il quale, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. 12.7.1934
n. 1214, in materia di trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti le controversie che attengono ai trattamenti stessi sia sotto il profilo dell'”an” che sotto quello del “quantum” (Cass. n.
8682 del 1996).
Più di recente, la Cassazione a SS.UU. ha ribadito che “La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate ( Cassazione civile , sez. un.
, 12/08/2021 , n. 2274) .
Inoltre, ”La giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, pertanto la stessa è competente in relazione a tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l'elemento identificativo del petitum sostanziale, quali quelle riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 22/06/2020, n.6870)
4 Pertanto i giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato e/o a carico degli enti previdenziali confluiti nell' spettano in via esclusiva alla giurisdizione CP_3
della Corte dei Conti, sia quando la controversia abbia ad oggetto l'esistenza del diritto alla pensione, sia la sua entità. Come si sottolineato, nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale.
Orbene, nella specie, stante il contenuto anche delle note di trattazione scritta depositate a cura della ricorrente, non vi è contestazione in ordine a quanto riferito dal convenuta nella propria memoria, vale a dire che la pensione di reversibilità di cui fruisce la ricorrente sia a carico dello Stato
Per quanto innanzi va dichiarato il difetto di giurisdizione, essendo la controversia devoluta alla Corte dei Conti, trattandosi – appunto – di pensione erogata dalla
, dei dipendenti dello Stato, nella qualità di CP_4 Controparte_5
vedova di . Per_2 Persona_2
Non si tratta nella specie di pervenire a decisione di merito in virtù del criterio della “ragione più liquida” ma di pervenire a decisione in ordine alla corretta attribuzione della controversia al Giudice dotato di giurisdizione sulla materia.
Va pertanto dichiarato nella specie il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello contabile.
In considerazione della definizione in rito della questione, si ritiene ricorrano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Napoli, 27.1.25
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