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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1075/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17640/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IMU 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081799774 000 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58240 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13217/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso ed annullamento dell'avviso di accertamento n. 58240
Resistente: accoglimento parziale del ricorso e conferma per il resto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di intimazione n. 09720249081799774 000, notificato in data 11.11.2024, ed al silenzio rifiuto della istanza di annullamento in autotutela relativi a debiti di imposta tra cui IMU, interessi, sanzioni e costo notifica atti, anno 2016 , riferito all'avviso di accertamento n. 00000058240 emesso da
Roma Capitale per un importo complessivo di euro 13.491,31.
Il ricorrente eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per il 2016 in quanto effettuata in data 28.09.21 in Indirizzo_1 quando invece la propria residenza anagrafica era già all'epoca stabilita in Roma, Indirizzo_2.
Come ulteriore motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la prescrizione del credito oggetto di intimazione.
L'agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva riguardo le eccezioni sollevate da parte ricorrente in quanto riferibili esclusivamente all'operato dell'Ente impositore.
Roma Capitale si costituisce in giudizio sostenendo di aver preso atto della nullità della notifica comunicando che prenderà gli opportuni provvedimento chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso e la conferma della esigibilità dell'altro avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 oggetto di intimazione.
Spese a carico di Roma Capitale in ragione del mancato annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come oggetto di impugnazione sia la validità della intimazione limitatamente all'avviso di accertamento n. 00000058240 in relazione al quale il ricorrente eccepisce la nullità della notifica e l'intervenuta prescrizione.
Sul punto lo stesso Ente impositore Roma Capitale aderisce alla eccezione di parte ricorrente riconoscendo la nullità della notifica.
Così delineato l'oggetto della controversia, la Corte ritiene il ricorso meritevole di integrale accoglimento con annullamento dell'avviso di accertamento n. 00000058240 e sua espunzione dalla intimazione di pagamento in quanto credito ormai prescritto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 900,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente estensore
FE NT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17640/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IMU 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081799774 000 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58240 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13217/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso ed annullamento dell'avviso di accertamento n. 58240
Resistente: accoglimento parziale del ricorso e conferma per il resto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di intimazione n. 09720249081799774 000, notificato in data 11.11.2024, ed al silenzio rifiuto della istanza di annullamento in autotutela relativi a debiti di imposta tra cui IMU, interessi, sanzioni e costo notifica atti, anno 2016 , riferito all'avviso di accertamento n. 00000058240 emesso da
Roma Capitale per un importo complessivo di euro 13.491,31.
Il ricorrente eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per il 2016 in quanto effettuata in data 28.09.21 in Indirizzo_1 quando invece la propria residenza anagrafica era già all'epoca stabilita in Roma, Indirizzo_2.
Come ulteriore motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la prescrizione del credito oggetto di intimazione.
L'agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva riguardo le eccezioni sollevate da parte ricorrente in quanto riferibili esclusivamente all'operato dell'Ente impositore.
Roma Capitale si costituisce in giudizio sostenendo di aver preso atto della nullità della notifica comunicando che prenderà gli opportuni provvedimento chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso e la conferma della esigibilità dell'altro avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 oggetto di intimazione.
Spese a carico di Roma Capitale in ragione del mancato annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come oggetto di impugnazione sia la validità della intimazione limitatamente all'avviso di accertamento n. 00000058240 in relazione al quale il ricorrente eccepisce la nullità della notifica e l'intervenuta prescrizione.
Sul punto lo stesso Ente impositore Roma Capitale aderisce alla eccezione di parte ricorrente riconoscendo la nullità della notifica.
Così delineato l'oggetto della controversia, la Corte ritiene il ricorso meritevole di integrale accoglimento con annullamento dell'avviso di accertamento n. 00000058240 e sua espunzione dalla intimazione di pagamento in quanto credito ormai prescritto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 900,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente estensore
FE NT