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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5493 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 36258/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice
Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 36258/2024 promossa da: nato il [...] in [...], (CUI 03IGP69 - Parte_1
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Ferrone ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Formia (LT) alla Via Vendicio n. 28 come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Via dei
Portoghesi n. 12
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 19 ter D.Lvo 150/2011 e 281 decies ess. C.P.C., presentato il
6 settembre 2024, ha chiesto l'annullamento del Parte_1 provvedimento di diniego Cat. A. 11- 2024, prot. Nr. 419/2024, assunto dal Questore della Provincia di Latina in data 20 giugno 2024 e notificato il 6 settembre 2024. In via principale, ha chiesto accertarsi il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1 TU immigrazione come novellato dal D.L.130/2020, e per l'effetto, ordinare alla Questura di il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione CP_1
Speciale. In via incidentale, ha chiesto la sospensione del provvedimento di diniego.
Il GI ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato e ha fissato l'udienza cartolare del 05-03-25.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 febbraio 2025, il e la Questura di , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_1 CP_1
Generale dello Stato, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi integralmente alla relazione della Questura di del 19 febbraio CP_1
2025.
In fatto, risulta che, in data 03.02.2023, ha presentato alla Parte_1
Questura di un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per "Protezione CP_1 Speciale ex art 19 co. 1.2" D.Lgs 286/98. La Questura di , a sua volta, ha CP_1 richiesto alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma il parere vincolante previsto dalla legge;
la predetta
Commissione in data 29.03.2024 ha espresso parere negativo in merito alla domanda di protezione speciale ritenendo
- non sussistenti fondati motivi per ritenere che il richiedente possa essere oggetto di persecuzione ovvero possa essere rinviato verso altro stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione ex art. 19, comma 1, D.lgs. 286/1998 e s.s.m.;
- non sussistenti fondati motivi per ritenere che il richiedente possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani degradanti ex art 19, comma 1.1., art
19 D.lgs. 286/1998 e s.s.m.;
- non sussistenti fondati motivi tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. 286/1998; in particolare la Commissione ha ritenuto che “..alla luce del lungo periodo di residenza in Italia, dalla documentazione prodotta agli atti, non emerge che lo stesso abbia intrapreso un concreto e stabile percorso di integrazione…”.
Conseguentemente, il Questore di Latina, sulla scorta del parere negativo reso dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma, in data 20.06.2024 ha decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale;
l'Amministrazione resistente ha motivato il diniego ritenendo non sussistenti i motivi per riconoscere la protezione speciale, escludendo i presupposti previsti dall'art. 19, comma 1.1. del T.U.I.
Avverso tale diniego, , tramite l'avvocato Emiliano Ferrone, ha Parte_1 presentato ricorso al Tribunale Ordinario di Roma in data 6 settembre 2024. Nel ricorso , si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e, in riforma dello stesso, l'accertamento del diritto alla protezione speciale e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno. A sostegno delle conclusioni, il ricorrente ha fatto presente di essere presente sul territorio nazionale dal 2008, di aver intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa, di aver frequentato corsi di italiano, e che il diniego impugnato è viziato da difetto di istruttoria e motivazione. Il ricorrente ha evidenziato il rischio di un'illegittima separazione dal contesto sociale di e CP_1 di un rientro forzato in Marocco con conseguenze critiche per la sua vita.
Al ricorso sono stati allegati diversi documenti, ed in particolare: procura alle liti;
copia del provvedimento impugnato;
copia dell'istanza di emersione irregolare del
14.10.2012; copia della sentenza del Giudice del Lavoro di Roma n. 9620/2016
NRG 35637/2014; modello UNILAV da cui si evince prestazione attività lavorativa con mansione di aiuto commesso dal 18.03.2023; modello UNILAV da cui si evince prestazione attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 01.06.2023 al
01.09.2023; modello UNILAV da cui si evince prestazione attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 18.05.2024 al 17.06.2024; buste paga relative alle mensilità di giugno 2023, luglio 2023; agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023,
Pag. 2 di 6 maggio 2024; copia domanda di iscrizione per l'anno scolastico 2023/2024 al percorso di primo livello di lingua italiana.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato in data 4 novembre 2024 ulteriore documentazione, ed in particolare: certificato del CPIA 1 Roma attestante la frequenza, per un totale di 68 ore, di parte ricorrente al corso di Primo Livello Primo in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025; modello UNILAV da cui si evince prestazione attività lavorativa con mansione di garagista dal 31.10.2024 al
30.01.2025.
In data 24.02.2025, parte ricorrente ha depositato i seguenti documenti: certificato del CPIA 1 Roma attestante la frequenza, per ulteriori 3 ore, di parte ricorrente al corso di Primo Livello Primo in relazione all'anno scolastico 2024/2025; modello
UNILAV da cui si evince prestazione attività lavorativa con mansione di garagista dal 31.10.2025 con proroga del rapporto originariamente fissato al 30.04.2025; buste paga relative alle mensilità di novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025.
Dalla documentazione risulta che nel 2012 parte ricorrente ha presentato domanda di emersione dal lavoro nero, identificata dal numero RM4803720461, la quale è stata registrata il 14 ottobre 2012. L'accertamento del rapporto di lavoro è avvenuto in giudizio. Di fatti, la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n.
9620/2016, pubblicata l'8 novembre 2016, ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra dal 2 maggio 2012 al 22 settembre 2014, Pt_1 CP_2 con diritto all'inquadramento nel 5° livello del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (CCNL) del Commercio. Di conseguenza, la società è stata CP_2 condannata a pagare a la somma di € 68.929,67 a titolo di differenze Pt_1 retributive e Trattamento di Fine Rapporto (TFR). La sentenza fa riferimento alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare presentata nel 2012.
In seguito, parte ricorrente è stato regolarmente assunto con mansione di aiuto commesso dal 18.03.2023 alle dipendenze della ditta YE MO IM
LI; successivamente lo stesso ha prestato attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 01.06.2023 al 01.09.2023 alle dipendenze della CP_3 successivamente il ricorrente ha prestato attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 18.05.2024 al 17.06.2024 alle dipendenze della CP_4
Ed ancora, risulta che il ricorrente ha prestato attività lavorativa con mansione di garagista dal 31.10.2024 al 30.01.2025 alle dipendenze della;
Controparte_5 tale rapporto di lavoro è stato prorogato - in data 11.01.2025 - sino al 30.04.2025.
L'Amministrazione ha ribadito la correttezza del proprio operato riportandosi alla relazione della Questura del 19.02.2025; con la predetta relazione la Questura di ha ribadito la legittimità del diniego, richiamando il parere negativo della CP_1
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma del 29 marzo 2024. Parte resistente ha sottolineato che il Questore, nel rilasciare un permesso per protezione speciale, deve attenersi alla natura obbligatoria e vincolante del parere richiesto alla Commissione Territoriale. La
Pag. 3 di 6 relazione allega il decreto di rifiuto numero 419/2024 emesso dal Questore della
Provincia di Latina in data 20/06/2024.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata in data 03.02.2023, vale a dire prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto anche della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e
c. Regno Unito [GC]). ( e LI c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_6 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; BU c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e TA Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Pag. 4 di 6 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie il ricorrente ha rappresentato di avere lasciato il paese d'origine da ormai oltre 15 anni e ha dimostrato di avere avviato in Italia un positivo percorso di integrazione lavorativa e sociale.
Ed infatti, parte ricorrente ha allegato documentazione attestante la frequentazione, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025, del corso di Primo Livello Primo Periodo Didattico nella classe OL55LM del plesso 04 Policastro;
in particolare, parte ricorrente risulta aver frequentato il predetto corso in maniera continuativa per un totale di 71 ore, a riprova della volontà di volersi integrare nel tessuto sociale italiano tramite l'apprendimento della lingua italiana. Ed ancora, sul piano lavorativo preme evidenziare come risulti che lo stesso abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze della dal 02.05.2012 al CP_2
22.09.2014 cosi come attestato, a seguito della presentazione dell'istanza di emersione del lavoro nero, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sentenza n.
9620/2016, pubblicata l'8 novembre 2016.
In seguito, parte ricorrente è stato regolarmente assunto con mansione di aiuto commesso dal 18.03.2023 alle dipendenze della ditta YE MO IM
LI; successivamente lo stesso ha prestato attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 01.06.2023 al 01.09.2023 alle dipendenze della CP_3 successivamente il ricorrente ha prestato attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 18.05.2024 al 17.06.2024 alle dipendenze della CP_4
Ed ancora, risulta che il ricorrente ha prestato attività lavorativa con mansione di garagista dal 31.10.2024 al 30.01.2025 alle dipendenze della;
Controparte_5 tale rapporto di lavoro è stato prorogato - in data 11.01.2025 - sino al 30.04.2025.
Pertanto, ad oggi parte ricorrente risulta assunto regolarmente con contratto di lavoro a tempo determinato riuscendo, dunque, a svolgere una vita dignitosa nell'ambito della legalità come dimostrato dalle numerose buste paga allegate.
Si ritiene, dunque, che nonostante le difficoltà riscontrate nei primi anni di residenza in Italia, parte ricorrente abbia dimostrato di volersi integrare nel tessuto socio – economico italiano, riuscendo ad ottenere, con continuità, la stipula di contratti di lavoro regolari.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
Pag. 5 di 6 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 36258/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di nato il [...] in [...], Parte_1
CUI 03IGP69, alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al
Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n°
25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 05/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 36258/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice
Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 36258/2024 promossa da: nato il [...] in [...], (CUI 03IGP69 - Parte_1
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Ferrone ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Formia (LT) alla Via Vendicio n. 28 come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Via dei
Portoghesi n. 12
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 19 ter D.Lvo 150/2011 e 281 decies ess. C.P.C., presentato il
6 settembre 2024, ha chiesto l'annullamento del Parte_1 provvedimento di diniego Cat. A. 11- 2024, prot. Nr. 419/2024, assunto dal Questore della Provincia di Latina in data 20 giugno 2024 e notificato il 6 settembre 2024. In via principale, ha chiesto accertarsi il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1 TU immigrazione come novellato dal D.L.130/2020, e per l'effetto, ordinare alla Questura di il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione CP_1
Speciale. In via incidentale, ha chiesto la sospensione del provvedimento di diniego.
Il GI ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato e ha fissato l'udienza cartolare del 05-03-25.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 febbraio 2025, il e la Questura di , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_1 CP_1
Generale dello Stato, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi integralmente alla relazione della Questura di del 19 febbraio CP_1
2025.
In fatto, risulta che, in data 03.02.2023, ha presentato alla Parte_1
Questura di un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per "Protezione CP_1 Speciale ex art 19 co. 1.2" D.Lgs 286/98. La Questura di , a sua volta, ha CP_1 richiesto alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma il parere vincolante previsto dalla legge;
la predetta
Commissione in data 29.03.2024 ha espresso parere negativo in merito alla domanda di protezione speciale ritenendo
- non sussistenti fondati motivi per ritenere che il richiedente possa essere oggetto di persecuzione ovvero possa essere rinviato verso altro stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione ex art. 19, comma 1, D.lgs. 286/1998 e s.s.m.;
- non sussistenti fondati motivi per ritenere che il richiedente possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani degradanti ex art 19, comma 1.1., art
19 D.lgs. 286/1998 e s.s.m.;
- non sussistenti fondati motivi tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. 286/1998; in particolare la Commissione ha ritenuto che “..alla luce del lungo periodo di residenza in Italia, dalla documentazione prodotta agli atti, non emerge che lo stesso abbia intrapreso un concreto e stabile percorso di integrazione…”.
Conseguentemente, il Questore di Latina, sulla scorta del parere negativo reso dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma, in data 20.06.2024 ha decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale;
l'Amministrazione resistente ha motivato il diniego ritenendo non sussistenti i motivi per riconoscere la protezione speciale, escludendo i presupposti previsti dall'art. 19, comma 1.1. del T.U.I.
Avverso tale diniego, , tramite l'avvocato Emiliano Ferrone, ha Parte_1 presentato ricorso al Tribunale Ordinario di Roma in data 6 settembre 2024. Nel ricorso , si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e, in riforma dello stesso, l'accertamento del diritto alla protezione speciale e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno. A sostegno delle conclusioni, il ricorrente ha fatto presente di essere presente sul territorio nazionale dal 2008, di aver intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa, di aver frequentato corsi di italiano, e che il diniego impugnato è viziato da difetto di istruttoria e motivazione. Il ricorrente ha evidenziato il rischio di un'illegittima separazione dal contesto sociale di e CP_1 di un rientro forzato in Marocco con conseguenze critiche per la sua vita.
Al ricorso sono stati allegati diversi documenti, ed in particolare: procura alle liti;
copia del provvedimento impugnato;
copia dell'istanza di emersione irregolare del
14.10.2012; copia della sentenza del Giudice del Lavoro di Roma n. 9620/2016
NRG 35637/2014; modello UNILAV da cui si evince prestazione attività lavorativa con mansione di aiuto commesso dal 18.03.2023; modello UNILAV da cui si evince prestazione attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 01.06.2023 al
01.09.2023; modello UNILAV da cui si evince prestazione attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 18.05.2024 al 17.06.2024; buste paga relative alle mensilità di giugno 2023, luglio 2023; agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023,
Pag. 2 di 6 maggio 2024; copia domanda di iscrizione per l'anno scolastico 2023/2024 al percorso di primo livello di lingua italiana.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato in data 4 novembre 2024 ulteriore documentazione, ed in particolare: certificato del CPIA 1 Roma attestante la frequenza, per un totale di 68 ore, di parte ricorrente al corso di Primo Livello Primo in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025; modello UNILAV da cui si evince prestazione attività lavorativa con mansione di garagista dal 31.10.2024 al
30.01.2025.
In data 24.02.2025, parte ricorrente ha depositato i seguenti documenti: certificato del CPIA 1 Roma attestante la frequenza, per ulteriori 3 ore, di parte ricorrente al corso di Primo Livello Primo in relazione all'anno scolastico 2024/2025; modello
UNILAV da cui si evince prestazione attività lavorativa con mansione di garagista dal 31.10.2025 con proroga del rapporto originariamente fissato al 30.04.2025; buste paga relative alle mensilità di novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025.
Dalla documentazione risulta che nel 2012 parte ricorrente ha presentato domanda di emersione dal lavoro nero, identificata dal numero RM4803720461, la quale è stata registrata il 14 ottobre 2012. L'accertamento del rapporto di lavoro è avvenuto in giudizio. Di fatti, la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n.
9620/2016, pubblicata l'8 novembre 2016, ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra dal 2 maggio 2012 al 22 settembre 2014, Pt_1 CP_2 con diritto all'inquadramento nel 5° livello del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (CCNL) del Commercio. Di conseguenza, la società è stata CP_2 condannata a pagare a la somma di € 68.929,67 a titolo di differenze Pt_1 retributive e Trattamento di Fine Rapporto (TFR). La sentenza fa riferimento alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare presentata nel 2012.
In seguito, parte ricorrente è stato regolarmente assunto con mansione di aiuto commesso dal 18.03.2023 alle dipendenze della ditta YE MO IM
LI; successivamente lo stesso ha prestato attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 01.06.2023 al 01.09.2023 alle dipendenze della CP_3 successivamente il ricorrente ha prestato attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 18.05.2024 al 17.06.2024 alle dipendenze della CP_4
Ed ancora, risulta che il ricorrente ha prestato attività lavorativa con mansione di garagista dal 31.10.2024 al 30.01.2025 alle dipendenze della;
Controparte_5 tale rapporto di lavoro è stato prorogato - in data 11.01.2025 - sino al 30.04.2025.
L'Amministrazione ha ribadito la correttezza del proprio operato riportandosi alla relazione della Questura del 19.02.2025; con la predetta relazione la Questura di ha ribadito la legittimità del diniego, richiamando il parere negativo della CP_1
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma del 29 marzo 2024. Parte resistente ha sottolineato che il Questore, nel rilasciare un permesso per protezione speciale, deve attenersi alla natura obbligatoria e vincolante del parere richiesto alla Commissione Territoriale. La
Pag. 3 di 6 relazione allega il decreto di rifiuto numero 419/2024 emesso dal Questore della
Provincia di Latina in data 20/06/2024.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata in data 03.02.2023, vale a dire prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto anche della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e
c. Regno Unito [GC]). ( e LI c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_6 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; BU c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e TA Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Pag. 4 di 6 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie il ricorrente ha rappresentato di avere lasciato il paese d'origine da ormai oltre 15 anni e ha dimostrato di avere avviato in Italia un positivo percorso di integrazione lavorativa e sociale.
Ed infatti, parte ricorrente ha allegato documentazione attestante la frequentazione, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025, del corso di Primo Livello Primo Periodo Didattico nella classe OL55LM del plesso 04 Policastro;
in particolare, parte ricorrente risulta aver frequentato il predetto corso in maniera continuativa per un totale di 71 ore, a riprova della volontà di volersi integrare nel tessuto sociale italiano tramite l'apprendimento della lingua italiana. Ed ancora, sul piano lavorativo preme evidenziare come risulti che lo stesso abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze della dal 02.05.2012 al CP_2
22.09.2014 cosi come attestato, a seguito della presentazione dell'istanza di emersione del lavoro nero, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sentenza n.
9620/2016, pubblicata l'8 novembre 2016.
In seguito, parte ricorrente è stato regolarmente assunto con mansione di aiuto commesso dal 18.03.2023 alle dipendenze della ditta YE MO IM
LI; successivamente lo stesso ha prestato attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 01.06.2023 al 01.09.2023 alle dipendenze della CP_3 successivamente il ricorrente ha prestato attività lavorativa con mansione di lavapiatti dal 18.05.2024 al 17.06.2024 alle dipendenze della CP_4
Ed ancora, risulta che il ricorrente ha prestato attività lavorativa con mansione di garagista dal 31.10.2024 al 30.01.2025 alle dipendenze della;
Controparte_5 tale rapporto di lavoro è stato prorogato - in data 11.01.2025 - sino al 30.04.2025.
Pertanto, ad oggi parte ricorrente risulta assunto regolarmente con contratto di lavoro a tempo determinato riuscendo, dunque, a svolgere una vita dignitosa nell'ambito della legalità come dimostrato dalle numerose buste paga allegate.
Si ritiene, dunque, che nonostante le difficoltà riscontrate nei primi anni di residenza in Italia, parte ricorrente abbia dimostrato di volersi integrare nel tessuto socio – economico italiano, riuscendo ad ottenere, con continuità, la stipula di contratti di lavoro regolari.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
Pag. 5 di 6 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 36258/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di nato il [...] in [...], Parte_1
CUI 03IGP69, alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al
Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n°
25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 05/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
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