TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/07/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 6449/2022 di R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. , rapp.to e difeso, giusta procura in calce C.F._1 al presente atto, dall'avv. Domenico Piccolo C.F. , elettivamente C.F._2 dom.to in Torre Annunziata alla via Terragneta n. 68 presso lo studio di quest'ultimo giusta procura in atti;
Contro
P. Iva ), in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante (C.F. , con sede Controparte_2 C.F._3 legale in Milano (Mi), Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. con studio in La C.F._4 C.F._5
Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti per atto del Dott.
Notaio in La Spezia,dell'11 ottobre 2021, Repertorio n. 12.175 Persona_1
e Raccolta n. 5.624 (cfr. doc. n. 1), e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n.
170, 19125 - La Spezia.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Preliminarmente deve dedursi che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno
2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ.,
Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass.
Civ., Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione. Dunque, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
Ciò posto deve dedursi che parte opposta ha depositato il fascicolo monitorio ed altra documentazione opposizione dove si evince il contratto stipulato dalla parte , non contestato, e pertanto l'origine del credito deve darsi per certo contrariamente a quanto dedotto da parte opponente.
Ogni altra contestazione deve ritenersi assorbita dal dato fattuale sopra indicato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo ed in considerazione della natura della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) condanna parte opponente al pagamento dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 900,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario
15%;
Torre Annunziata,
IL giudice
(dott. Salvatore Nasti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 6449/2022 di R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. , rapp.to e difeso, giusta procura in calce C.F._1 al presente atto, dall'avv. Domenico Piccolo C.F. , elettivamente C.F._2 dom.to in Torre Annunziata alla via Terragneta n. 68 presso lo studio di quest'ultimo giusta procura in atti;
Contro
P. Iva ), in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante (C.F. , con sede Controparte_2 C.F._3 legale in Milano (Mi), Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. con studio in La C.F._4 C.F._5
Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti per atto del Dott.
Notaio in La Spezia,dell'11 ottobre 2021, Repertorio n. 12.175 Persona_1
e Raccolta n. 5.624 (cfr. doc. n. 1), e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n.
170, 19125 - La Spezia.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Preliminarmente deve dedursi che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno
2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ.,
Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass.
Civ., Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione. Dunque, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
Ciò posto deve dedursi che parte opposta ha depositato il fascicolo monitorio ed altra documentazione opposizione dove si evince il contratto stipulato dalla parte , non contestato, e pertanto l'origine del credito deve darsi per certo contrariamente a quanto dedotto da parte opponente.
Ogni altra contestazione deve ritenersi assorbita dal dato fattuale sopra indicato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo ed in considerazione della natura della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) condanna parte opponente al pagamento dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 900,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario
15%;
Torre Annunziata,
IL giudice
(dott. Salvatore Nasti)