Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 944/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 944/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VANDELLI Parte_1 C.F._1
MONICA, con domicilio eletto presso il difensore e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APICELLA Controparte_1 C.F._2
CARLA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
1. “SEPARAZIONE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Le parti danno atto che la casa coniugale sita in Fiorano Modenese, Via del Molino n. 57, in comproprietà nella misura del 50% ciascuno, rimarrà assegnata definitivamente alla SInora
alle condizioni delle quali si dirà al punto successivo. Parte_1
Il SInor con il consenso della moglie, ha già lasciato l'immobile trasferendosi in CP_1
Maranello, Via Claudia n.20/2.
2. SULLE QUESTIONI DI NATURA PATRIMONIALE
a) La casa coniugale
Le parti precisano che la regolamentazione delle sorti dell'abitazione coniugale, a definitiva tacitazione di reciproche pretese sorte in costanza di matrimonio, è stata elemento indispensabile ed essenziale per la soluzione del conflitto tra le parti e per la conclusione del presente accordo.
Le parti danno atto che la casa coniugale sita in Fiorano Modenese (MO), Via del Molino n.57,
in comproprietà nella misura del 50% ciascuno, rimarrà nella disponibilità del SI.r , Parte_1
alle condizioni indicate di seguito.
L'immobile ad uso civile abitazione risulta essere costituito da:
- un appartamento posto al primo piano, civico n.57, composto da sala pranzo-soggiorno, cucina con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, due bagni, due camere, centrale termica, loggia,
terrazzo e fioriera, il tutto confinante con l'appartamento di cui al subalterno n.16, con il vano scale, con l'area sub 10 a sbalzo, salvo altri;
- un garage, civico 55, di pertinenza del suddetto appartamento, al piano primo sottostrada, confinante con la rampa comune, con i beni sub. 27, con il terrapieno, salvo altri;
- un posto auto coperto, di pertinenza del suddetto appartamento, al piano primo sottostrada,
confinante con i beni sub.25, con i beni sub.23, con la rampa comune, salvo altri.
La consistenza immobiliare è censita al NCEU del Comune di Fiorano Modenese (MO), al foglio 22 con i seguenti mappali:
- 459 sub.17, Via del Molino SNC, piano 1, categ. A/2, classe 4, vani 5,5, superficie catastale mq.120, totale escluse aree scoperte 116 mq, rendita € 639,12;
- 459 sub.26, Via del Molino SNC, piano S1, categ. C/6, classe 8, mq. 20, superficie catastale mq.24, rendita € 50,61;
- 459 sub.24, Via del Molino SNC, piano S1, categ. C/6, classe 9, mq.15, superficie catastale mq.16, rendita € 44,16.
La provenienza dell'immobile suddetto è avvenuta per acquisto dei coniugi ciascuno per la metà
dalla Società GM IMMOBILIARE S.R.L. in data 4.04.2024, a Ministero Dott. Per_1
Notaio in Fiorano Modenese, con atto registrato a Modena, il 22.04.2024 al n. 10181,
[...]
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Modena il 23.04.2024 al n. 12024
Reg. Gen. e n. 9014 Reg. Part. nonché con i patti e pertinenze quote comuni ad esso pervenuti,
indicati e costituiti come leggasi nel precitato rogito che integralmente deve intendersi riportato.
Il SInor anche a tacitazione di ogni e futura questione patrimoniale insorta nel CP_1
corso del matrimonio, si impegna a trasferire alla moglie, SI.r che accetta, la Parte_1
propria quota dell'immobile coniugale pari al 50% sito in Fiorano Modenese (MO), Via del
Molino, garantendo che il compendio immobiliare oggetto di trasferimento è libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Tale trasferimento, che dovrà formalizzarsi entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, viene effettuato senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici attivi e passivi tra i coniugi ed è elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale. A fronte del trasferimento succitato, la signora si Parte_1
obbliga sin d'ora al pagamento in favore del SI. dell'importo concordato di € CP_1
60.000,00 (sessantamila,00), importo che verrà corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla stipula innanzi al Notaio, dott. con studio in Via S. Persona_1
Caterina da Siena 30/32, Fiorano Modenese (MO), le cui spese saranno interamente pagate dalla SI.ra . Al riguardo le parti concordano, congiuntamente, anche al fine di dar Parte_1
corso agli adempimenti sopra precisati entro il termine convenuto, di rinunciare sin d'ora all'impugnazione della sentenza di separazione e del successivo divorzio.
La proprietà di cui sopra, verrà dunque trasferita dal marito SI lla moglie SInora CP_1
con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteca Parte_1
nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione,
pertinenza, servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati.
Come detto, l'immobile in questione è stato acquistato dai coniugi con beneficio 1° casa e pertanto le parti precisano ulteriormente come segue.
Posto che all'attualità non risulta ancora decorso il termine di 5 anni, al fine di evitare per la parte alienante, SI. la perdita dei benefici fiscali acquisiti in ragione della stipula CP_1
dell'atto di acquisto con beneficio 1°casa dell'immobile coniugale qui regolato, lo stesso SI.
si impegna, successivamente alla cessione della propria quota dell'immobile sopra CP_1
citato alla moglie, ad acquistare altro immobile entro i termini previsti per legge, obbligandosi,
in caso contrario, a corrispondere al fisco le maggiori imposte, sanzioni, interessi conseguenti alla perdita del beneficio sopra indicato.
Il sig. si impegna dunque a tenere manlevata la SInora da ogni vincolo CP_1 Parte_1
solidale eventualmente esistente e derivante da quanto sopra precisato.
Detto trasferimento, per tutte le ragioni già precisate, sarà pertanto esente da imposte di registro,
ipotecarie e catastali, tassa di archivio e bolli ai sensi all'art. 19 L.6 marzo 1987 n. 74, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, n. 31/2016, come meglio articolato e confermato da diverse pronunce da parte dell'Agenzia delle Entrate (Circolare Agenzia Entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E; Circolare
Agenzia Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E, così come confermate dalla Circolare dell'Agenzia
delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014).
Il SIno come detto nelle premesse ha già lasciato la casa coniugale pertanto fino CP_1
alla data di stipula dell'atto definitivo le parti concordano di suddividersi nella misura della metà
tutte le spese di natura straordinaria relative alla casa coniugale, mentre le spese ordinarie saranno sostenute dalla SInor . A decorrere dalla data di trasferimento dell'immobile Parte_1
familiare, la SInora diverrà proprietaria unica ed esclusiva dell'intero compendio Parte_1
immobiliare sopra menzionato e rinuncerà, in via definitiva, a richiedere qualsivoglia contributo,
quale che ne sia il titolo, al SI. A decorrere dalla data del rogito anche le spese CP_1
straordinarie saranno pagate in via esclusiva dalla SInora . Il SInor Parte_1 CP_1
rinuncia, al perfezionarsi dell'atto di trasferimento della quota immobiliare a favore della
SInora , ad ogni pretesa e/o rivendicazione che trovi titolo e/o ragione nel suddetto Parte_1
immobile, ivi compresa ogni richiesta di rimborso di somme dalla stessa versate, in costanza di rapporto di coniugio, per l'acquisto e/o la manutenzione dell'immobile medesimo.
Il SIno i impegna a prestare la massima collaborazione alla SInor per CP_1 Parte_1
gli adempimenti necessari alle volture delle utenze relative alla casa coniugale, impegnandosi a sottoscrivere ogni documento all'uopo necessario, rinunciando sin d'ora a chiedere eventuali conguagli o rimborsi da esso corrisposti a tale titolo.
Con il suddetto trasferimento il SInor rinuncia ad ogni diritto sull'arredo CP_1
dell'abitazione coniugale che rimarrà di proprietà esclusiva della SInor . Parte_1
3. RINUNCIA AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed autonome, essendo entrambe percettrici di reddito proprio e pertanto rinunciano in via definitiva ed irrevocabile ad ogni domanda reciproca di contribuzione al proprio mantenimento. La SInora è occupata come insegnante, con contratto a tempo determinato e Parte_1
percepisce mensilmente uno stipendio di € 1.500,00 mentre il SI occupato come CP_1
impiegato con contratto a tempo indeterminato e percepisce mensilmente uno stipendio di €
2.000,00.
4. CONTI CORRENTI E/O DEPOSITI COMUNI
Le parti dichiarano di non avere conti correnti e/o depositi comuni e di aver già diviso ogni bene rinunciando sin d'ora a rivendicare diritti su quanto già pattuito e diviso.
5. BENI MOBILI REGISTRATI
Il veicolo Lancia Ypsilon, tg. CJ796LA intestato al SI a in uso alla moglie, rimane CP_1
ad ella assegnato, con impegno a provvedere al passaggio di proprietà entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Le parti chiedono di potersi avvalere dei benefici fiscali, ove previsti, per il trasferimento dei beni in sede di separazione e divorzio.
Il veicolo Volkswagen, tg. EH806TF rimane in uso al SI. come da relativa CP_1
intestazione.
6.ALTRI PATTI
Con l'esatto e puntuale adempimento dei patti sopra descritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente fra i medesimi e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, con la sola eccezione di quanto qui previsto.
Le parti si obbligano dunque ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente l'immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
Le parti precisano altresì che tutte le obbligazioni qui assunte devono considerarsi inscindibili e, pertanto, ciascuna parte potrà ritenersi adempiente solo se avrà adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico. Con la firma del presente accordo, i coniugi garantiscono l'uno verso l'altro, il massimo rispetto senza nulla confliggere sulle decisioni personali che ciascun coniuge deciderà di intraprendere successivamente alla separazione personale qui invocata e si impegnano a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
7.SPESE LEGALI
Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate dalle parti. Ognuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese legali del proprio difensore, mentre le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 24/09/1984 e nato a [...] il Controparte_1
05/10/1968.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NAPOLI (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2016, atto n. 148, Parte II Serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale