Art. 4.
L' articolo 171 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 171. - (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e all'imputato). - Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato o dell'imputato, che non sia detenuto ne' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare uno dei luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169, o ad eleggere domicilio per le notificazioni. Della dichiarazione o dell'elezione, ovvero del rifiuto di compierle, e' fatta menzione nel processo verbale.
Fuori della suddetta ipotesi, l'invito a fare la dichiarazione o l'elezione prevedute dalle disposizioni precedenti, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico ministero, e' formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualita', gli venga notificato nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti.
L'imputato e' altresi' avvertito che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto e' stato notificato. II luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla cancelleria o alla segreteria dell'autorita' che procede, con dichiarazione raccolta a processo verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata in entrambi i casi da un notaio o da persona autorizzata.
La comunicazione puo' essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo ove si trovi l'imputato; in tale caso il cancelliere trasmette immediatamente la comunicazione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio precedente.
L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, al momento della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto dal direttore dell'istituto o dello stabilimento. Il direttore iscrive le dichiarazioni ricevute nel registro indicato nell'articolo 80 e ne da' immediatamente comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
Ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto deve essere comunicata dall'indiziato o dall'imputato all'autorita' che procede con le forme prevedute dal primo capoverso. Finche' l'ufficio procedente non abbia ricevuto la comunicazione sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
Salvo quanto disposto dal primo capoverso, se mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore.
Si provvede nello stesso modo quando le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso.
L' articolo 171 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 171. - (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e all'imputato). - Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato o dell'imputato, che non sia detenuto ne' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare uno dei luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169, o ad eleggere domicilio per le notificazioni. Della dichiarazione o dell'elezione, ovvero del rifiuto di compierle, e' fatta menzione nel processo verbale.
Fuori della suddetta ipotesi, l'invito a fare la dichiarazione o l'elezione prevedute dalle disposizioni precedenti, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico ministero, e' formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualita', gli venga notificato nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti.
L'imputato e' altresi' avvertito che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto e' stato notificato. II luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla cancelleria o alla segreteria dell'autorita' che procede, con dichiarazione raccolta a processo verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata in entrambi i casi da un notaio o da persona autorizzata.
La comunicazione puo' essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo ove si trovi l'imputato; in tale caso il cancelliere trasmette immediatamente la comunicazione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio precedente.
L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, al momento della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto dal direttore dell'istituto o dello stabilimento. Il direttore iscrive le dichiarazioni ricevute nel registro indicato nell'articolo 80 e ne da' immediatamente comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
Ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto deve essere comunicata dall'indiziato o dall'imputato all'autorita' che procede con le forme prevedute dal primo capoverso. Finche' l'ufficio procedente non abbia ricevuto la comunicazione sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
Salvo quanto disposto dal primo capoverso, se mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore.
Si provvede nello stesso modo quando le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso.