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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Composta dai seguenti magistrati: dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1324/2024 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. MARCO Parte_2
SILVESTRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Genova, Via Garibaldi n. 3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), ( ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. ALESSIO D'AMICO ed
[...] C.F._4
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Empoli, Via Ricasoli n. 5
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore
APPELLATA CONTUMACE pagina 1 di 15 Avente ad oggetto: fideiussione sulle seguenti conclusioni
Per l'appellante “Piaccia alla Ecc.ma Corte, Parte_1
disattesa diversa domanda, eccezione e difesa e previa le declaratorie tutte del caso, in parziale riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, n. 1793/23 pubblicata l'8/03/23 nel giudizio RG n. 33907/19, rep. n. 1890/3, notificata il
31.03.23, nella parte in cui “accerta e dichiara l'intervenuta decadenza delle convenute, ai sensi dell'art.1957 cc, con conseguente liberazione dei fideiussori dalla garanzia fideiussoria per cui è causa” previa se del caso ogni opportuna declaratoria quanto alla piena validità ed efficacia della fideiussione di cui all'art. 8 del contratto di mutuo in data 11.07.07, rigettare ogni domanda svolta dagli attori odierni appellanti verso . Conseguentemente rimuovere la decisione Controparte_6
anche nel capo in cui in ragione della erroneamente affermata soccombenza, ha condannato
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore degli attori […] liquidate in € 25.825,55 per CP_6
compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate nonché alla restituzione dell'importo poiché corrisposto. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per parti appellate e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettare nel merito il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto respingere, e per l'effetto e comunque confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 1793/23 del
08/03/23 resa dal Tribunale di Milano, - Sezione specializzata in materia di impresa – nel giudizio RG
n. 33907/2019, Rep. n. 1890/23, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario in vigore al momento della liquidazione , IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il processo di primo grado
I.1 , e e convenivano in giudizio dinanzi al CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di impresa “A” e Controparte_6 [...]
esponendo in fatto: CP_5
pagina 2 di 15 • che l'11.7.2007 la s.r.l. Bucalossi Nello Arreda s.r.l. aveva sottoscritto con l'allora
[...] un contratto di mutuo edilizio garantito da ipoteca per l'importo di € CP_7
1.500.000,00 (cfr. doc. n. 1);
• , e e si erano costituiti contestualmente CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
“fideiussori solidali della parte mutuataria per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal presente contratto e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della NC par capitale interessi ed accessori di qualsiasi natura nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, nei limiti dell'importo di Euro 3.000.000,00”
(cfr. art. 8 contratto);
• “per effetto di una serie di avvicendamenti nell'azienda creditizia” (cfr. atto di citazione, p. 3), era subentrata nella titolarità del rapporto di mutuo, per poi cedere Controparte_6
successivamente il relativo credito alla;
Controparte_5
• la società mutuataria veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza del
12.09.2016.
Tanto premesso in fatto, la difesa attorea deduceva:
Par
• la nullità del contratto di mutuo per: (i) indeterminata ed errata indicazione dell' ; (ii) usurarietà del tasso di interesse applicato (ricavato dalla difesa sommando al TAE la maggiorazione di 3 punti percentuale prevista per il tasso di mora;
(iii) indeterminatezza dell'oggetto, essendo il saggio degli interessi parametrato all'Euribor; (iv) violazione dell'art. 2, comma 3 L. n. 287/1990 (L. antitrust), posto che, a fronte dell'indicizzazione degli interessi al suddetto parametro, il contratto risultava espressione di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto la manipolazione dell'Euribor, accertata con il provvedimento della Commissione europea C (2013)8512 per il periodo compreso tra aprile 2005 e marzo 2009 – periodo in cui ricadeva la data di stipulazione del contratto per cui era causa (occorsa l'11.07.2007);
• l'annullabilità del contratto sia per errore – essendosi la mutuataria determinata a contrarre a causa dell'errata prefigurazione dell'Euribor quale parametro di indicizzazione idoneo a rappresentare l'obiettivo andamento dei tassi interbarcari – sia ex art. 1439, comma 2 c.c., essendo tale circostanza oggetto di un raggiro noto alla banca, da cui la medesima aveva tratto vantaggio;
pagina 3 di 15 • la nullità della fideiussione ex art. 1939 c.c. in quanto inserita in un contratto nullo, nonché per la violazione dell'art. 2 L. antitrust, avendo le parti previsto la clausola di sopravvivenza di cui all'art. 8 del modello ABI del 2003 sanzionato dalla NC d'AL col provvedimento n.
55/2005; clausola da ritenersi, in ogni caso, inefficace, in quanto sfornita della doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.;
• che, in ogni caso, l'intesa anticoncorrenziale di cui la fideiussione costitutiva espressione aveva determinato agli attori un danno “ragguagliabile a quanto dovessero essere chiamati a pagare per effetto della cd. Clausola di sopravvivenza, il cui inserimento in contratto è frutto […] di un'intesa lesiva della concorrenza cui ha aderito la NC mutuante” (atto di citazione, pp. 36-
37).
Conclusivamente, gli attori chiedevano: in via principale, l'accertamento con declaratoria della nullità del mutuo e, per l'effetto, della fideiussione, nonché, in ogni caso, della clausola di sopravvivenza ivi prevista;
in subordine, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni conseguenti all'inserimento di tale ultima clausola nel contratto di fideiussione;
in ulteriore subordine,
l'accertamento della liberazione dei garanti ex art. 1957 c.c., per non avere le convenute “proposto le loro istanze contro i fideiussori” entro il termine semestrale ivi previsto;
in via ulteriormente subordinata, la rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo senza l'applicazione di alcun tasso di interesse ex art. 1815 c.c., ovvero con la sostituzione dei tassi convenzionali con quelli ex art. 117 TUB;
in ogni caso, l'accertamento che nulla fosse dovuto dagli attori in forza della fideiussione.
I.2 Si costituiva in giudizio premettendo in fatto: Controparte_6
• che, a far data dall'8.11.2016, aveva riacquistato da Controparte_8 Controparte_5
il credito controverso, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
[...]
26.11.2016, foglio inserzioni, n. 140 (doc. n. 2);
• che il successivo 16 dicembre, era stata incorporata in Controparte_8 CP_6
(doc. n. 3);
[...]
• che la banca risultava regolarmente ammessa al passivo del fallimento della società mutuataria per l'importo di € 1.080.329,69 (doc. n. 4).
pagina 4 di 15 Tanto esposto in fatto, parte convenuta deduceva l'estrema genericità e l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree di cui chiedeva il rigetto, osservando che: l'eventuale nullità della clausola di pattuizione degli interessi avrebbe importato solo la sostituzione dei tassi convenuti con
Par quelli ex art. 117 TUB, e non anche la nullità dell'intero contratto;
l' risultava chiaramente previsto in contratto nella misura del 5,35%; il TAN pattuito era nettamente al di sotto del TSU;
con riguardo alla manipolazione dell'Euribor, la mancata partecipazione al cartello sia di che CP_6 dell'originaria parte mutuante rendeva la relativa eccezione di nullità del tutto infondata;
la garanzia rilasciata dagli attori (che, del resto, non era conforme al modello ABI del 2003), in ogni caso doveva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia e, come tale, non accessoria rispetto all'obbligazione garantita;
la domanda di accertamento della decadenza della banca ex art. 1957 c.c. doveva ritenersi estremamente generica oltre che infondata, essendosi tempestivamente attivata per il CP_6
recupero del proprio credito, insinuandosi al passivo del fallimento della debitrice principale.
I.3 pur ritualmente citata, non si costituiva e, all'udienza di prima Controparte_5
comparizione, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con la nota depositata in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la difesa attorea produceva la pec del curatore ricevuta il 18.2.2022, con cui veniva allegato il conto della gestione, da cui avrebbe potuto desumersi la tardività della proposizione dell'istanza di insinuazione al passivo da parte della banca.
D'altro canto, l'istituto di credito convenuto, con la memoria di replica, produceva due telegrammi del
5.04.2016 trasmessi rispettivamente alla s.r.l. Bucalossi Nello Arreda ed ai fideiussori, in cui la banca aveva comunicato la revoca degli affidamenti e intimato il pagamento immediato di € 1.072.885,28.
I.4 All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di impresa “A”, con sentenza n. 1793/2023 pubblicata il 6 luglio 2023, così decideva:
• accerta e dichiara l'intervenuta decadenza delle convenute, ai sensi dell'art.1957 cc, con conseguente liberazione dei fideiussori dalla garanzia fideiussoria per cui è causa;
• rigetta ogni altra domanda;
• condanna la convenuta al Controparte_9
pagamento delle spese di lite in favore degli attori , , Controparte_1 Controparte_2
, , liquidate in € 25.825,55 per compensi, oltre Controparte_3 Controparte_4
imborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate
pagina 5 di 15 • spese definitivamente a carico degli attori con riguardo alla citazione in giudizio della convenuta contumace Controparte_5
Le motivazioni poste alla base della decisione possono essere riassunte come segue:
• doveva ritenersi l'attuale titolare del credito controverso, non avendo la Controparte_6 parte attrice contestato l'avvenuta retrocessione del credito da a Controparte_5 [...]
nel 2016; CP_6
• la garanzia rilasciata dagli attori doveva qualificarsi come una fideiussione (e non come contratto autonomo di garanzia). Ad avviso del primo giudice, pur essendo stata prevista la clausola di pagamento “a prima richiesta” (indice presuntivo della natura autonoma della garanzia), dal contenuto dell'intero contratto emergeva la volontà delle parti di rendere la garanzia accessoria all'obbligazione principale;
• trattavasi, in particolare, di una fideiussione specifica, in quanto rilasciata a garanzia della sola obbligazione che traeva titolo nel contratto di mutuo in cui era stata inserita;
ciò impediva alla difesa attorea di giovarsi, quale prova privilegiata, del provvedimento n. 55/2005 della NC
d'AL (relativo alle sole fideiussioni omnibus) e poneva quindi sulla medesima l'onere di allegare e provare l'esistenza e l'eventuale oggetto dell'intesa anticoncorrenziale di cui la fideiussione rilasciata sarebbe stata espressione: essendo tale onere rimasto integralmente non assolto, l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della l. antitrust doveva essere respinta;
• la clausola di sopravvivenza doveva considerarsi lecita, a fronte della pacifica derogabilità delle disposizioni disciplinanti la fideiussione;
• tutte le censure mosse rispetto alla validità del mutuo dovevano ritenersi del tutto infondate;
in particolare: Par i. l'erronea indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali, né determina la nullità del tasso convenuto per indeterminatezza, potendo rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni, ove allegati e richiesti;
pagina 6 di 15 ii. con riguardo alla manipolazione dell'Euribor, la difesa attorea non aveva dedotto la partecipazione della banca al cartello oggetto dell'accertamento della Commissione europea: pertanto, l'azione proposta dagli attori rientrava, anche in questo caso, nelle stand-alone actions, con conseguente onere della difesa di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui l'esistenza, all'epoca della sottoscrizione del contratto, di un'intesa illecita cui la mutuante aveva preso parte. Tale onere, tuttavia, non era stato assolto e la relativa doglianza doveva, quindi, essere respinta;
iii. parimenti infondata era l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti, in quanto basata sull'erronea pretesa di sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi;
• la domanda subordinata di risarcimento del danno era del tutto priva di fondamento, a fronte della genericità delle deduzioni svolte sul punto;
• con riferimento alla domanda subordinata di accertamento della decadenza ex art. 1957 c.c., il primo giudice ha osservato:
- che la fideiussione per cui era causa non prevedesse alcuna deroga al rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- che l'obbligazione principale fosse scaduta il 12.09.2016, allorquando era stato dichiarato il fallimento della s.r.l. Bucalossi Nello Arreda: era in tale momento, quindi, che doveva individuarsi il dies a quo del termine semestrale previsto dalla disposizione codicistica;
- che, tuttavia, non fosse nota la data in cui era stato proposto dalla banca il ricorso per l'insinuazione al passivo, non avendo la medesima prodotto in giudizio il relativo atto.
Infatti, “l'unica produzione documentale relativa alla presenza di CP_6 nell'ambito della procedura fallimentare [era] quella relativa all'udienza di discussione e formazione dello stato passivo in data 27/02/2018; data alla quale era già intervenuta la decadenza” (sentenza, p. 14);
pagina 7 di 15 - pertanto, la domanda attorea di accertamento della liberazione dei fideiussori per inutile decorso del termine ex art. 1957 c.c. era meritevole di accoglimento, a nulla rilevando in senso opposto le argomentazioni svolte dalla convenuta in ordine alla sua ritenuta genericità, “dovendosi ritenere sufficiente, al riguardo, la deduzione dell'intervenuto decorso del termine in assenza di un'istanza del creditore” (ibidem, p. 14). Né, ad avviso del giudice, la documentazione prodotta dalla banca tardivamente solo con la memoria di replica (comprendente un telegramma trasmesso ai fideiussori il 5.4.2016 per intimare loro il pagamento dell'importo garantito relativo alla residua esposizione debitoria della società debitrice principale per il mutuo concesso) poteva dare adito ad un diverso convincimento: ciò in quanto “Di tale produzione – relativa a documento necessariamente già in possesso della banca all'atto della costituzione in giudizio – non [poteva] tenersi conto ai fini della
[…] decisione” (ibidem, p. 14);
II. L'appello di Parte_1
II.1 (cessionaria pro soluto del credito avente titolo nel Parte_1
contratto di mutuo, in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, come da avviso di cessione pubblicato sulla G. U. del 2.1.2020, prodotta sub doc. n. 4) ha proposto appello, concludendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. svolta dagli odierni appellati, con restituzione dell'importo corrisposto in esecuzione della stessa.
Sono stati articolati due motivi di appello, come di seguito riassunti.
pagina 8 di 15 1) Col primo motivo, parte appellante si duole della qualificazione della garanzia come fideiussione, cui il giudice di prime cure sarebbe pervenuto valorizzando esclusivamente l'inserimento della garanzia stessa all'interno del contratto di mutuo;
al contrario, sarebbero stati del tutto trascurati ulteriori elementi, in tesi significativi della connotazione autonoma della garanzia. Tale sarebbe, anzitutto, la previsione della clausola di pagamento a prima richiesta scritta, da sola sufficiente a denotare la volontà delle parti di derogare alla disciplina legale della fideiussione;
infatti, sarebbero del tutto ininfluenti sia “la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni””, sia l'utilizzo dei vocaboli “fideiussore” o “fideiussione” nella pattuizione, sia, infine, l'inserimento della garanzia all'interno del contratto, “bene potendosi affermare l'esistenza di garanzie autonome così strutturate”. Di conseguenza, a fronte della connotazione autonoma della garanzia prestata, l'art. 1957 c.c. dovrebbe ritenersi inapplicabile, in quanto disposizione strettamente correlata all'accessorietà della garanzia fideiussoria, instaurando “un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale” (atto di appello, p. 8).
2) Col secondo motivo di impugnazione, formulato in subordine al rigetto del primo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accertato la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la relativa eccezione correttamente e tempestivamente formulata;
ciò in quanto nell'atto di citazione di primo grado le controparti non avevano svolto alcuna espressa contestazione al riguardo, omettendo di chiarire in che termini la banca sarebbe incorsa in decadenza e limitandosi a chiedere l'accoglimento della domanda nelle conclusioni ivi riportate (peraltro chiedendo l'accertamento della intempestiva proposizione di “istanze contro i fideiussori” e non contro il debitore principale, come voluto dal dettato codicistico). Né tale contegno poteva essere “sanato” – come invece ritenuto dal primo giudice – dalle deduzioni svolte dalla difesa avversaria nella prima memoria istruttoria per replicare all'eccezione di genericità sollevata dall'allora parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta: in tesi, infatti, ogni eventuale chiarimento al riguardo poteva ritenersi tempestivo solo ove fosse stato compiuto in prima udienza – circostanza non verificatasi.
pagina 9 di 15 In subordine, parte appellante si duole della ritenuta mancanza di prova della data di formalizzazione dell'istanza di ammissione allo stato passivo da parte della banca, nonostante i garanti avessero in tesi espressamente riconosciuto la tempestività della sua attivazione per il recupero del proprio credito. In particolare, osserva la difesa, la banca, costituendosi in giudizio, aveva precisato di essere stata ammessa al passivo del fallimento per l'importo di € 1.080.329,69, come da doc. n. 4: pur essendo vero che tale documento non indica la data di presentazione del relativo ricorso, in ogni caso, la controparte non aveva svolto alcuna contestazione e, pertanto, la tempestività dell'azione dell'istituto di credito doveva ritenersi pienamente riconosciuta, senza che fosse quindi necessario introdurre in giudizio ulteriore documentazione a supporto. Tuttavia, la produzione avversaria della pec del curatore con la nota di precisazione delle conclusioni aveva determinato la “necessità […] di ri-aprire il contraddittorio”, necessità che avrebbe legittimato la banca a produrre i due telegrammi di revoca del
5.04.2016 (precedenti alla dichiarazione di fallimento) per destituire di fondamento le allegazioni ex adverso articolate (trattandosi di garanzia a prima richiesta, anche un'istanza stragiudiziale è, in tesi, idonea ad interrompere il termine semestrale ex art. 1957 c.c.).
II.2 Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti , e e CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 concludendo per il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
[...]
La parte appellata ha manifestato condivisione all'iter argomentativo percorso dal primo giudice, asseritamente immune dalle censure ex adverso prospettate, osservando ulteriormente che:
- l'appellante ha omesso di indicare quali siano le previsioni contrattuali (ulteriori rispetto alla clausola di pagamento a prima richiesta) idonee a far venir meno l'accessorietà della garanzia;
- in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non sarebbe incompatibile con il contratto autonomo di garanzia;
- gli odierni appellati hanno invocato la liberazione dei fideiussori sin dall'atto introduttivo
(senza trascurare che, in ogni caso, non si tratterebbe di un'eccezione in senso stretto, bensì di un'eccezione rilevabile d'ufficio). Ad ogni buon conto, il contegno tenuto dalla difesa, che nel corso del giudizio ha costantemente insistito nella decadenza dell'istituto di credito, non si è mai tradotto in un'acquiescenza alla produzione documentale della banca ovvero alla tempestività della sua azione nei confronti della debitrice principale;
pagina 10 di 15 - le argomentazioni spese dall'appellante in ordine ai documenti depositati dagli appellati in sede di precisazione delle conclusioni risultano inconferenti, trattandosi di documentazione irrilevante: il primo giudice, infatti, ha omesso ogni considerazione al riguardo, decidendo esclusivamente sulla base dei documenti acquisiti nel contraddittorio delle parti.
II.3 pur ritualmente citata, non si è costituita e, all'udienza di prima Controparte_5
comparizione delle parti, celebrata il 13.12.2023, ne è stata dichiarata la contumacia. In quella stessa sede, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 6.11.2024, assegnando alle parti i termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
con decreto del 15.4.2024, l'udienza è stata rinviata al 09.04.2025 e, in quella sede, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe1.
La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
III. Le osservazioni della Corte
III.1 Anzitutto, deve rilevarsi come sia pacifica la titolarità del credito e, quindi la legittimazione attiva, di – cessionaria del credito avente titolo nel Parte_1
contratto di mutuo per cui è causa, come da avviso di cessione prodotto sub doc. n. 4 – non avendo gli appellati opposto alcuna contestazione al riguardo.
Ancora in via preliminare, occorre evidenziare come tutte le contestazioni relative alla validità del contratto di mutuo e della garanzia siano estranee all'oggetto del presente giudizio, essendo state respinte dal Tribunale di Milano con decisione non sottoposta in questa sede ad appello incidentale, e, quindi, coperte dal giudicato interno.
pagina 11 di 15 L'odierno thema decidendum è, invero, circoscritto alla valutazione in ordine al rispetto, da parte della creditrice (odierna appellante), del termine semestrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c., come del resto può evincersi dal tenore delle difese articolate dalla parte appellante nei due motivi di impugnazione;
difatti, anche la questione relativa alla qualificazione della garanzia per cui è causa, che secondo l'appellante rappresenterebbe una garanzia autonoma e non una fideiussione (come invece ritenuto dal giudice di primo grado), viene svolta e trattata esclusivamente in funzione della ritenuta incompatibilità dell'art. 1957 c.c. con il contratto autonomo di garanzia e, quindi, per ottenere il rigetto della relativa domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati.
III.2 Ciò posto, facendo applicazione del cd. principio della ragione più liquida – ossia del principio desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis,
Cass. civ. n. 363/2019 e n. 693/2024) – questa Corte si appresta a trattare la questione inerente alla validità della proposizione della domanda di accertamento della decadenza ex art. 1957 c.c., oggetto del secondo motivo di appello (pur formulato in via subordinata), rilevandosene la fondatezza nei termini che si vanno ad esporre.
Nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado, gli odierni appellati non hanno sviluppato alcuna argomentazione in ordine alla intempestiva azione della banca per il recupero del credito.
E' ben vero che nelle conclusioni hanno chiesto di “accertare e dichiarare che le convenute non hanno proposto le loro istanze contro i fideiussori, né le hanno diligentemente coltivate nei termini stabiliti dall'art. 1957 c.c. con conseguente liberazione dei fideiussori” (con la precisazione che all'udienza di prima comparizione il difensore ha dichiarato che “per mero errore materiale […] la parola fideiussori deve intendersi debitori”), tuttavia trattasi di una conclusione del tutto priva di una parte argomentativa a sostegno. Ed è sufficiente leggere l'indice degli argomenti, in grassetto all'inizio dell'atto di citazione, per intuire come l'eccezione non fosse in effetti destinata a essere trattata.
pagina 12 di 15 Detto ciò, la parte che agisce in giudizio può compiere, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., argomentazioni finalizzate a precisare i termini della domanda già formulata in atto di citazione.
I chiarimenti e le precisazioni apportati devono essere, all'evidenza, tali da fugare ogni eventuale dubbio in ordine ai fatti principali che vengono posti a fondamento della domanda stessa: in caso contrario, l'eventuale difetto di allegazione proprio dell'atto introduttivo del giudizio non può dirsi sanato.
Nel caso di specie, a fronte di un atto introduttivo che non conteneva allegazioni a sostegno della domanda ex art. 1957 c.c., la controparte aveva contestato quest'ultima poiché “assunta soltanto in via subordinata in fine all'atto di citazione e senza che siano chiariti i termini della questione” (comparsa di primo grado, p. 6). In risposta a tale contestazione, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c., la difesa attorea si è limitata ad affermare: “assume rilievo pregnante l'inattività della NC per oltre sei mesi dal momento in cui si è manifestata l'insolvenza della Bucalossi Nello Arreda S.r.l.”
(memoria, p. 16. Sottolineatura aggiunta). Tale, ritenuto, momento di manifestazione dell'insolvenza, non è stato meglio esplicitato.
Dunque, l'estrema genericità dell'espressione non ha consentito di individuare in modo specifico a quale evento temporale gli attori intendessero ancorare il dies a quo del termine di cui, pure, deducevano la violazione, il ché ha indubbiamente precluso alla parte convenuta, odierna appellante, un esercizio adeguato del diritto di difesa.
All'individuata carenza di allegazione non può sopperire il giudice, come sostenuto dalla appellata sull'erroneo assunto per cui l'eccezione ex art. 1957 c.c. sarebbe rilevabile d'ufficio: come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, sulla scia di un orientamento da ritenersi ormai consolidato e da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, “l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024)”, sicché è valutabile solo ove svolta tempestivamente dalla parte che invoca la propria liberazione (cfr.
Cass. n. 1170/2025, che su tale presupposto, ha evidenziato che “il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”).
La genericità nell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda di accertamento della decadenza ex art. 1957 c.c., non sanata entro il maturare delle preclusioni assertive, ne preclude la valutazione nel merito.
Le superiori considerazioni inducono all'accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
pagina 13 di 15 Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda di accertamento della decadenza, ex art. 1957 c.c., della titolare del credito controverso, deve essere respinta.
Ne consegue la condanna degli appellati alla restituzione dell'importo versato da
[...]
in esecuzione della sentenza impugnata, così come da quest'ultima Parte_1
domandato nel presente giudizio, maggiorato degli interessi legali, ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla data del pagamento al saldo.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (atteso che: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18)”), seguono la soccombenza, e vengono, quindi, poste a carico solidale degli appellati. La liquidazione avviene nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per il valore della causa già dichiarato in primo grado (da € 520.001 ad € 1.000.000), avuto riguardo all'attività difensiva concretamente svolta.
Con riguardo al rapporto processuale tra gli appellati e la contumace se da un Controparte_5 lato resta ferma la condanna disposta a loro carico alla rifusione delle spese di primo grado “con riguardo alla citazione in giudizio della convenuta contumace , oggetto di Controparte_5 capo condannatorio non sottoposto ad impugnazione incidentale, d'altro canto nulla si dispone con riferimento alle spese del presente giudizio di appello, essendo la società rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella contumacia di avverso la sentenza n. 1793/2023 del Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Milano pubblicata il 06.07.2023, così provvede:
pagina 14 di 15 1. in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta ex art. 1957 c.c. da e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e per l'effetto Controparte_4
2. condanna e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
solido fra loro, alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo da questa versato in esecuzione della sentenza n. 1793/2023 del Tribunale di
Milano, oltre interessi come da motivazione.
3. Conferma nel resto.
4. Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 47.704,00 (di cui € 29.193,00 per il primo grado ed € 18.511,00 per il grado d'appello) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nessuna delle parti ha depositato entro i termini le note contenenti la precisazione delle conclusioni: tuttavia, parte appellante le ha trascritte nella comparsa conclusionale, così come da atto di appello, mentre gli appellati, nella propria comparsa, hanno richiamato quelle della comparsa di costituzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Composta dai seguenti magistrati: dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1324/2024 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. MARCO Parte_2
SILVESTRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Genova, Via Garibaldi n. 3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), ( ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. ALESSIO D'AMICO ed
[...] C.F._4
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Empoli, Via Ricasoli n. 5
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore
APPELLATA CONTUMACE pagina 1 di 15 Avente ad oggetto: fideiussione sulle seguenti conclusioni
Per l'appellante “Piaccia alla Ecc.ma Corte, Parte_1
disattesa diversa domanda, eccezione e difesa e previa le declaratorie tutte del caso, in parziale riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, n. 1793/23 pubblicata l'8/03/23 nel giudizio RG n. 33907/19, rep. n. 1890/3, notificata il
31.03.23, nella parte in cui “accerta e dichiara l'intervenuta decadenza delle convenute, ai sensi dell'art.1957 cc, con conseguente liberazione dei fideiussori dalla garanzia fideiussoria per cui è causa” previa se del caso ogni opportuna declaratoria quanto alla piena validità ed efficacia della fideiussione di cui all'art. 8 del contratto di mutuo in data 11.07.07, rigettare ogni domanda svolta dagli attori odierni appellanti verso . Conseguentemente rimuovere la decisione Controparte_6
anche nel capo in cui in ragione della erroneamente affermata soccombenza, ha condannato
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore degli attori […] liquidate in € 25.825,55 per CP_6
compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate nonché alla restituzione dell'importo poiché corrisposto. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per parti appellate e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettare nel merito il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto respingere, e per l'effetto e comunque confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 1793/23 del
08/03/23 resa dal Tribunale di Milano, - Sezione specializzata in materia di impresa – nel giudizio RG
n. 33907/2019, Rep. n. 1890/23, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario in vigore al momento della liquidazione , IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il processo di primo grado
I.1 , e e convenivano in giudizio dinanzi al CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di impresa “A” e Controparte_6 [...]
esponendo in fatto: CP_5
pagina 2 di 15 • che l'11.7.2007 la s.r.l. Bucalossi Nello Arreda s.r.l. aveva sottoscritto con l'allora
[...] un contratto di mutuo edilizio garantito da ipoteca per l'importo di € CP_7
1.500.000,00 (cfr. doc. n. 1);
• , e e si erano costituiti contestualmente CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
“fideiussori solidali della parte mutuataria per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal presente contratto e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della NC par capitale interessi ed accessori di qualsiasi natura nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, nei limiti dell'importo di Euro 3.000.000,00”
(cfr. art. 8 contratto);
• “per effetto di una serie di avvicendamenti nell'azienda creditizia” (cfr. atto di citazione, p. 3), era subentrata nella titolarità del rapporto di mutuo, per poi cedere Controparte_6
successivamente il relativo credito alla;
Controparte_5
• la società mutuataria veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza del
12.09.2016.
Tanto premesso in fatto, la difesa attorea deduceva:
Par
• la nullità del contratto di mutuo per: (i) indeterminata ed errata indicazione dell' ; (ii) usurarietà del tasso di interesse applicato (ricavato dalla difesa sommando al TAE la maggiorazione di 3 punti percentuale prevista per il tasso di mora;
(iii) indeterminatezza dell'oggetto, essendo il saggio degli interessi parametrato all'Euribor; (iv) violazione dell'art. 2, comma 3 L. n. 287/1990 (L. antitrust), posto che, a fronte dell'indicizzazione degli interessi al suddetto parametro, il contratto risultava espressione di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto la manipolazione dell'Euribor, accertata con il provvedimento della Commissione europea C (2013)8512 per il periodo compreso tra aprile 2005 e marzo 2009 – periodo in cui ricadeva la data di stipulazione del contratto per cui era causa (occorsa l'11.07.2007);
• l'annullabilità del contratto sia per errore – essendosi la mutuataria determinata a contrarre a causa dell'errata prefigurazione dell'Euribor quale parametro di indicizzazione idoneo a rappresentare l'obiettivo andamento dei tassi interbarcari – sia ex art. 1439, comma 2 c.c., essendo tale circostanza oggetto di un raggiro noto alla banca, da cui la medesima aveva tratto vantaggio;
pagina 3 di 15 • la nullità della fideiussione ex art. 1939 c.c. in quanto inserita in un contratto nullo, nonché per la violazione dell'art. 2 L. antitrust, avendo le parti previsto la clausola di sopravvivenza di cui all'art. 8 del modello ABI del 2003 sanzionato dalla NC d'AL col provvedimento n.
55/2005; clausola da ritenersi, in ogni caso, inefficace, in quanto sfornita della doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.;
• che, in ogni caso, l'intesa anticoncorrenziale di cui la fideiussione costitutiva espressione aveva determinato agli attori un danno “ragguagliabile a quanto dovessero essere chiamati a pagare per effetto della cd. Clausola di sopravvivenza, il cui inserimento in contratto è frutto […] di un'intesa lesiva della concorrenza cui ha aderito la NC mutuante” (atto di citazione, pp. 36-
37).
Conclusivamente, gli attori chiedevano: in via principale, l'accertamento con declaratoria della nullità del mutuo e, per l'effetto, della fideiussione, nonché, in ogni caso, della clausola di sopravvivenza ivi prevista;
in subordine, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni conseguenti all'inserimento di tale ultima clausola nel contratto di fideiussione;
in ulteriore subordine,
l'accertamento della liberazione dei garanti ex art. 1957 c.c., per non avere le convenute “proposto le loro istanze contro i fideiussori” entro il termine semestrale ivi previsto;
in via ulteriormente subordinata, la rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo senza l'applicazione di alcun tasso di interesse ex art. 1815 c.c., ovvero con la sostituzione dei tassi convenzionali con quelli ex art. 117 TUB;
in ogni caso, l'accertamento che nulla fosse dovuto dagli attori in forza della fideiussione.
I.2 Si costituiva in giudizio premettendo in fatto: Controparte_6
• che, a far data dall'8.11.2016, aveva riacquistato da Controparte_8 Controparte_5
il credito controverso, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
[...]
26.11.2016, foglio inserzioni, n. 140 (doc. n. 2);
• che il successivo 16 dicembre, era stata incorporata in Controparte_8 CP_6
(doc. n. 3);
[...]
• che la banca risultava regolarmente ammessa al passivo del fallimento della società mutuataria per l'importo di € 1.080.329,69 (doc. n. 4).
pagina 4 di 15 Tanto esposto in fatto, parte convenuta deduceva l'estrema genericità e l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree di cui chiedeva il rigetto, osservando che: l'eventuale nullità della clausola di pattuizione degli interessi avrebbe importato solo la sostituzione dei tassi convenuti con
Par quelli ex art. 117 TUB, e non anche la nullità dell'intero contratto;
l' risultava chiaramente previsto in contratto nella misura del 5,35%; il TAN pattuito era nettamente al di sotto del TSU;
con riguardo alla manipolazione dell'Euribor, la mancata partecipazione al cartello sia di che CP_6 dell'originaria parte mutuante rendeva la relativa eccezione di nullità del tutto infondata;
la garanzia rilasciata dagli attori (che, del resto, non era conforme al modello ABI del 2003), in ogni caso doveva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia e, come tale, non accessoria rispetto all'obbligazione garantita;
la domanda di accertamento della decadenza della banca ex art. 1957 c.c. doveva ritenersi estremamente generica oltre che infondata, essendosi tempestivamente attivata per il CP_6
recupero del proprio credito, insinuandosi al passivo del fallimento della debitrice principale.
I.3 pur ritualmente citata, non si costituiva e, all'udienza di prima Controparte_5
comparizione, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con la nota depositata in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la difesa attorea produceva la pec del curatore ricevuta il 18.2.2022, con cui veniva allegato il conto della gestione, da cui avrebbe potuto desumersi la tardività della proposizione dell'istanza di insinuazione al passivo da parte della banca.
D'altro canto, l'istituto di credito convenuto, con la memoria di replica, produceva due telegrammi del
5.04.2016 trasmessi rispettivamente alla s.r.l. Bucalossi Nello Arreda ed ai fideiussori, in cui la banca aveva comunicato la revoca degli affidamenti e intimato il pagamento immediato di € 1.072.885,28.
I.4 All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di impresa “A”, con sentenza n. 1793/2023 pubblicata il 6 luglio 2023, così decideva:
• accerta e dichiara l'intervenuta decadenza delle convenute, ai sensi dell'art.1957 cc, con conseguente liberazione dei fideiussori dalla garanzia fideiussoria per cui è causa;
• rigetta ogni altra domanda;
• condanna la convenuta al Controparte_9
pagamento delle spese di lite in favore degli attori , , Controparte_1 Controparte_2
, , liquidate in € 25.825,55 per compensi, oltre Controparte_3 Controparte_4
imborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate
pagina 5 di 15 • spese definitivamente a carico degli attori con riguardo alla citazione in giudizio della convenuta contumace Controparte_5
Le motivazioni poste alla base della decisione possono essere riassunte come segue:
• doveva ritenersi l'attuale titolare del credito controverso, non avendo la Controparte_6 parte attrice contestato l'avvenuta retrocessione del credito da a Controparte_5 [...]
nel 2016; CP_6
• la garanzia rilasciata dagli attori doveva qualificarsi come una fideiussione (e non come contratto autonomo di garanzia). Ad avviso del primo giudice, pur essendo stata prevista la clausola di pagamento “a prima richiesta” (indice presuntivo della natura autonoma della garanzia), dal contenuto dell'intero contratto emergeva la volontà delle parti di rendere la garanzia accessoria all'obbligazione principale;
• trattavasi, in particolare, di una fideiussione specifica, in quanto rilasciata a garanzia della sola obbligazione che traeva titolo nel contratto di mutuo in cui era stata inserita;
ciò impediva alla difesa attorea di giovarsi, quale prova privilegiata, del provvedimento n. 55/2005 della NC
d'AL (relativo alle sole fideiussioni omnibus) e poneva quindi sulla medesima l'onere di allegare e provare l'esistenza e l'eventuale oggetto dell'intesa anticoncorrenziale di cui la fideiussione rilasciata sarebbe stata espressione: essendo tale onere rimasto integralmente non assolto, l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della l. antitrust doveva essere respinta;
• la clausola di sopravvivenza doveva considerarsi lecita, a fronte della pacifica derogabilità delle disposizioni disciplinanti la fideiussione;
• tutte le censure mosse rispetto alla validità del mutuo dovevano ritenersi del tutto infondate;
in particolare: Par i. l'erronea indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali, né determina la nullità del tasso convenuto per indeterminatezza, potendo rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni, ove allegati e richiesti;
pagina 6 di 15 ii. con riguardo alla manipolazione dell'Euribor, la difesa attorea non aveva dedotto la partecipazione della banca al cartello oggetto dell'accertamento della Commissione europea: pertanto, l'azione proposta dagli attori rientrava, anche in questo caso, nelle stand-alone actions, con conseguente onere della difesa di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui l'esistenza, all'epoca della sottoscrizione del contratto, di un'intesa illecita cui la mutuante aveva preso parte. Tale onere, tuttavia, non era stato assolto e la relativa doglianza doveva, quindi, essere respinta;
iii. parimenti infondata era l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti, in quanto basata sull'erronea pretesa di sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi;
• la domanda subordinata di risarcimento del danno era del tutto priva di fondamento, a fronte della genericità delle deduzioni svolte sul punto;
• con riferimento alla domanda subordinata di accertamento della decadenza ex art. 1957 c.c., il primo giudice ha osservato:
- che la fideiussione per cui era causa non prevedesse alcuna deroga al rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- che l'obbligazione principale fosse scaduta il 12.09.2016, allorquando era stato dichiarato il fallimento della s.r.l. Bucalossi Nello Arreda: era in tale momento, quindi, che doveva individuarsi il dies a quo del termine semestrale previsto dalla disposizione codicistica;
- che, tuttavia, non fosse nota la data in cui era stato proposto dalla banca il ricorso per l'insinuazione al passivo, non avendo la medesima prodotto in giudizio il relativo atto.
Infatti, “l'unica produzione documentale relativa alla presenza di CP_6 nell'ambito della procedura fallimentare [era] quella relativa all'udienza di discussione e formazione dello stato passivo in data 27/02/2018; data alla quale era già intervenuta la decadenza” (sentenza, p. 14);
pagina 7 di 15 - pertanto, la domanda attorea di accertamento della liberazione dei fideiussori per inutile decorso del termine ex art. 1957 c.c. era meritevole di accoglimento, a nulla rilevando in senso opposto le argomentazioni svolte dalla convenuta in ordine alla sua ritenuta genericità, “dovendosi ritenere sufficiente, al riguardo, la deduzione dell'intervenuto decorso del termine in assenza di un'istanza del creditore” (ibidem, p. 14). Né, ad avviso del giudice, la documentazione prodotta dalla banca tardivamente solo con la memoria di replica (comprendente un telegramma trasmesso ai fideiussori il 5.4.2016 per intimare loro il pagamento dell'importo garantito relativo alla residua esposizione debitoria della società debitrice principale per il mutuo concesso) poteva dare adito ad un diverso convincimento: ciò in quanto “Di tale produzione – relativa a documento necessariamente già in possesso della banca all'atto della costituzione in giudizio – non [poteva] tenersi conto ai fini della
[…] decisione” (ibidem, p. 14);
II. L'appello di Parte_1
II.1 (cessionaria pro soluto del credito avente titolo nel Parte_1
contratto di mutuo, in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, come da avviso di cessione pubblicato sulla G. U. del 2.1.2020, prodotta sub doc. n. 4) ha proposto appello, concludendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. svolta dagli odierni appellati, con restituzione dell'importo corrisposto in esecuzione della stessa.
Sono stati articolati due motivi di appello, come di seguito riassunti.
pagina 8 di 15 1) Col primo motivo, parte appellante si duole della qualificazione della garanzia come fideiussione, cui il giudice di prime cure sarebbe pervenuto valorizzando esclusivamente l'inserimento della garanzia stessa all'interno del contratto di mutuo;
al contrario, sarebbero stati del tutto trascurati ulteriori elementi, in tesi significativi della connotazione autonoma della garanzia. Tale sarebbe, anzitutto, la previsione della clausola di pagamento a prima richiesta scritta, da sola sufficiente a denotare la volontà delle parti di derogare alla disciplina legale della fideiussione;
infatti, sarebbero del tutto ininfluenti sia “la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni””, sia l'utilizzo dei vocaboli “fideiussore” o “fideiussione” nella pattuizione, sia, infine, l'inserimento della garanzia all'interno del contratto, “bene potendosi affermare l'esistenza di garanzie autonome così strutturate”. Di conseguenza, a fronte della connotazione autonoma della garanzia prestata, l'art. 1957 c.c. dovrebbe ritenersi inapplicabile, in quanto disposizione strettamente correlata all'accessorietà della garanzia fideiussoria, instaurando “un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale” (atto di appello, p. 8).
2) Col secondo motivo di impugnazione, formulato in subordine al rigetto del primo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accertato la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la relativa eccezione correttamente e tempestivamente formulata;
ciò in quanto nell'atto di citazione di primo grado le controparti non avevano svolto alcuna espressa contestazione al riguardo, omettendo di chiarire in che termini la banca sarebbe incorsa in decadenza e limitandosi a chiedere l'accoglimento della domanda nelle conclusioni ivi riportate (peraltro chiedendo l'accertamento della intempestiva proposizione di “istanze contro i fideiussori” e non contro il debitore principale, come voluto dal dettato codicistico). Né tale contegno poteva essere “sanato” – come invece ritenuto dal primo giudice – dalle deduzioni svolte dalla difesa avversaria nella prima memoria istruttoria per replicare all'eccezione di genericità sollevata dall'allora parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta: in tesi, infatti, ogni eventuale chiarimento al riguardo poteva ritenersi tempestivo solo ove fosse stato compiuto in prima udienza – circostanza non verificatasi.
pagina 9 di 15 In subordine, parte appellante si duole della ritenuta mancanza di prova della data di formalizzazione dell'istanza di ammissione allo stato passivo da parte della banca, nonostante i garanti avessero in tesi espressamente riconosciuto la tempestività della sua attivazione per il recupero del proprio credito. In particolare, osserva la difesa, la banca, costituendosi in giudizio, aveva precisato di essere stata ammessa al passivo del fallimento per l'importo di € 1.080.329,69, come da doc. n. 4: pur essendo vero che tale documento non indica la data di presentazione del relativo ricorso, in ogni caso, la controparte non aveva svolto alcuna contestazione e, pertanto, la tempestività dell'azione dell'istituto di credito doveva ritenersi pienamente riconosciuta, senza che fosse quindi necessario introdurre in giudizio ulteriore documentazione a supporto. Tuttavia, la produzione avversaria della pec del curatore con la nota di precisazione delle conclusioni aveva determinato la “necessità […] di ri-aprire il contraddittorio”, necessità che avrebbe legittimato la banca a produrre i due telegrammi di revoca del
5.04.2016 (precedenti alla dichiarazione di fallimento) per destituire di fondamento le allegazioni ex adverso articolate (trattandosi di garanzia a prima richiesta, anche un'istanza stragiudiziale è, in tesi, idonea ad interrompere il termine semestrale ex art. 1957 c.c.).
II.2 Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti , e e CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 concludendo per il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
[...]
La parte appellata ha manifestato condivisione all'iter argomentativo percorso dal primo giudice, asseritamente immune dalle censure ex adverso prospettate, osservando ulteriormente che:
- l'appellante ha omesso di indicare quali siano le previsioni contrattuali (ulteriori rispetto alla clausola di pagamento a prima richiesta) idonee a far venir meno l'accessorietà della garanzia;
- in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non sarebbe incompatibile con il contratto autonomo di garanzia;
- gli odierni appellati hanno invocato la liberazione dei fideiussori sin dall'atto introduttivo
(senza trascurare che, in ogni caso, non si tratterebbe di un'eccezione in senso stretto, bensì di un'eccezione rilevabile d'ufficio). Ad ogni buon conto, il contegno tenuto dalla difesa, che nel corso del giudizio ha costantemente insistito nella decadenza dell'istituto di credito, non si è mai tradotto in un'acquiescenza alla produzione documentale della banca ovvero alla tempestività della sua azione nei confronti della debitrice principale;
pagina 10 di 15 - le argomentazioni spese dall'appellante in ordine ai documenti depositati dagli appellati in sede di precisazione delle conclusioni risultano inconferenti, trattandosi di documentazione irrilevante: il primo giudice, infatti, ha omesso ogni considerazione al riguardo, decidendo esclusivamente sulla base dei documenti acquisiti nel contraddittorio delle parti.
II.3 pur ritualmente citata, non si è costituita e, all'udienza di prima Controparte_5
comparizione delle parti, celebrata il 13.12.2023, ne è stata dichiarata la contumacia. In quella stessa sede, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 6.11.2024, assegnando alle parti i termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
con decreto del 15.4.2024, l'udienza è stata rinviata al 09.04.2025 e, in quella sede, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe1.
La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
III. Le osservazioni della Corte
III.1 Anzitutto, deve rilevarsi come sia pacifica la titolarità del credito e, quindi la legittimazione attiva, di – cessionaria del credito avente titolo nel Parte_1
contratto di mutuo per cui è causa, come da avviso di cessione prodotto sub doc. n. 4 – non avendo gli appellati opposto alcuna contestazione al riguardo.
Ancora in via preliminare, occorre evidenziare come tutte le contestazioni relative alla validità del contratto di mutuo e della garanzia siano estranee all'oggetto del presente giudizio, essendo state respinte dal Tribunale di Milano con decisione non sottoposta in questa sede ad appello incidentale, e, quindi, coperte dal giudicato interno.
pagina 11 di 15 L'odierno thema decidendum è, invero, circoscritto alla valutazione in ordine al rispetto, da parte della creditrice (odierna appellante), del termine semestrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c., come del resto può evincersi dal tenore delle difese articolate dalla parte appellante nei due motivi di impugnazione;
difatti, anche la questione relativa alla qualificazione della garanzia per cui è causa, che secondo l'appellante rappresenterebbe una garanzia autonoma e non una fideiussione (come invece ritenuto dal giudice di primo grado), viene svolta e trattata esclusivamente in funzione della ritenuta incompatibilità dell'art. 1957 c.c. con il contratto autonomo di garanzia e, quindi, per ottenere il rigetto della relativa domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati.
III.2 Ciò posto, facendo applicazione del cd. principio della ragione più liquida – ossia del principio desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis,
Cass. civ. n. 363/2019 e n. 693/2024) – questa Corte si appresta a trattare la questione inerente alla validità della proposizione della domanda di accertamento della decadenza ex art. 1957 c.c., oggetto del secondo motivo di appello (pur formulato in via subordinata), rilevandosene la fondatezza nei termini che si vanno ad esporre.
Nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado, gli odierni appellati non hanno sviluppato alcuna argomentazione in ordine alla intempestiva azione della banca per il recupero del credito.
E' ben vero che nelle conclusioni hanno chiesto di “accertare e dichiarare che le convenute non hanno proposto le loro istanze contro i fideiussori, né le hanno diligentemente coltivate nei termini stabiliti dall'art. 1957 c.c. con conseguente liberazione dei fideiussori” (con la precisazione che all'udienza di prima comparizione il difensore ha dichiarato che “per mero errore materiale […] la parola fideiussori deve intendersi debitori”), tuttavia trattasi di una conclusione del tutto priva di una parte argomentativa a sostegno. Ed è sufficiente leggere l'indice degli argomenti, in grassetto all'inizio dell'atto di citazione, per intuire come l'eccezione non fosse in effetti destinata a essere trattata.
pagina 12 di 15 Detto ciò, la parte che agisce in giudizio può compiere, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., argomentazioni finalizzate a precisare i termini della domanda già formulata in atto di citazione.
I chiarimenti e le precisazioni apportati devono essere, all'evidenza, tali da fugare ogni eventuale dubbio in ordine ai fatti principali che vengono posti a fondamento della domanda stessa: in caso contrario, l'eventuale difetto di allegazione proprio dell'atto introduttivo del giudizio non può dirsi sanato.
Nel caso di specie, a fronte di un atto introduttivo che non conteneva allegazioni a sostegno della domanda ex art. 1957 c.c., la controparte aveva contestato quest'ultima poiché “assunta soltanto in via subordinata in fine all'atto di citazione e senza che siano chiariti i termini della questione” (comparsa di primo grado, p. 6). In risposta a tale contestazione, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c., la difesa attorea si è limitata ad affermare: “assume rilievo pregnante l'inattività della NC per oltre sei mesi dal momento in cui si è manifestata l'insolvenza della Bucalossi Nello Arreda S.r.l.”
(memoria, p. 16. Sottolineatura aggiunta). Tale, ritenuto, momento di manifestazione dell'insolvenza, non è stato meglio esplicitato.
Dunque, l'estrema genericità dell'espressione non ha consentito di individuare in modo specifico a quale evento temporale gli attori intendessero ancorare il dies a quo del termine di cui, pure, deducevano la violazione, il ché ha indubbiamente precluso alla parte convenuta, odierna appellante, un esercizio adeguato del diritto di difesa.
All'individuata carenza di allegazione non può sopperire il giudice, come sostenuto dalla appellata sull'erroneo assunto per cui l'eccezione ex art. 1957 c.c. sarebbe rilevabile d'ufficio: come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, sulla scia di un orientamento da ritenersi ormai consolidato e da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, “l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024)”, sicché è valutabile solo ove svolta tempestivamente dalla parte che invoca la propria liberazione (cfr.
Cass. n. 1170/2025, che su tale presupposto, ha evidenziato che “il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”).
La genericità nell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda di accertamento della decadenza ex art. 1957 c.c., non sanata entro il maturare delle preclusioni assertive, ne preclude la valutazione nel merito.
Le superiori considerazioni inducono all'accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
pagina 13 di 15 Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda di accertamento della decadenza, ex art. 1957 c.c., della titolare del credito controverso, deve essere respinta.
Ne consegue la condanna degli appellati alla restituzione dell'importo versato da
[...]
in esecuzione della sentenza impugnata, così come da quest'ultima Parte_1
domandato nel presente giudizio, maggiorato degli interessi legali, ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla data del pagamento al saldo.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (atteso che: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18)”), seguono la soccombenza, e vengono, quindi, poste a carico solidale degli appellati. La liquidazione avviene nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per il valore della causa già dichiarato in primo grado (da € 520.001 ad € 1.000.000), avuto riguardo all'attività difensiva concretamente svolta.
Con riguardo al rapporto processuale tra gli appellati e la contumace se da un Controparte_5 lato resta ferma la condanna disposta a loro carico alla rifusione delle spese di primo grado “con riguardo alla citazione in giudizio della convenuta contumace , oggetto di Controparte_5 capo condannatorio non sottoposto ad impugnazione incidentale, d'altro canto nulla si dispone con riferimento alle spese del presente giudizio di appello, essendo la società rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella contumacia di avverso la sentenza n. 1793/2023 del Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Milano pubblicata il 06.07.2023, così provvede:
pagina 14 di 15 1. in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta ex art. 1957 c.c. da e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e per l'effetto Controparte_4
2. condanna e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
solido fra loro, alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo da questa versato in esecuzione della sentenza n. 1793/2023 del Tribunale di
Milano, oltre interessi come da motivazione.
3. Conferma nel resto.
4. Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 47.704,00 (di cui € 29.193,00 per il primo grado ed € 18.511,00 per il grado d'appello) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nessuna delle parti ha depositato entro i termini le note contenenti la precisazione delle conclusioni: tuttavia, parte appellante le ha trascritte nella comparsa conclusionale, così come da atto di appello, mentre gli appellati, nella propria comparsa, hanno richiamato quelle della comparsa di costituzione.