Ordinanza cautelare 26 febbraio 2021
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 26/02/2021, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 00119/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2021, proposto da
LA DA AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Dal Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IE NA in Venezia, Santa Croce 252;
contro
Comune di Bassano del Grappa, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Dal Pra', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Morgagni n. 44;
nei confronti
AR SA CA, LE LB, CO IO LB, rappresentati e difesi dall'avvocato Fulvio Lorigiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 565 del 29.12.2020, a firma del dirigente dell'Area 5 – Urbanistica. Ambiente, Commercio, Sostenibilità del Comune di Bassano del Grappa, ing. Walter Stocco, con cui l'Ente civico ha annullato in autotutela il permesso di costruire n. 2019/04187 del 13.02.2020 rilasciato alla ricorrente per “ristrutturazione con ampliamento mediante sopraelevazione ai sensi della L.R. n. 14/2009 “Piano Casa”;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa, di AR SA CA, di LE LB e di CO IO LB;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
L’istanza cautelare non merita accoglimento in quanto l’originario permesso di costruire, poi annullato in autotutela dalla P.A., è stato rilasciato sulla base di una errata rappresentazione dello stato di fatto da parte della ricorrente (erronea rappresentazione della terrazza come esistente e della linea di confine) imputabile prima facie a colpa grave del progettista;
Ritenuto che la ricorrente non possa vantare alcun affidamento da tutelare in ordine alla conservazione di un permesso di costruire rilasciato sulla base di una erronea rappresentazione dello stato di fatto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune e dei controinteressati, che liquida in € 1000 per ciascuna parte, anche se plurisoggettiva.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 202, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO