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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1157/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 29/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ; (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. ) con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. GUARNIERI LORENZO e dell'avv. ROTANGO NICOLETTA;
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PILUSO PIERPAOLO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “voglia il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e in merito, così giudicare: accertare la sussistenza della malattia professionale in capo al defunto sig. dichiarare che la Pt_1
morte del sig. è sopraggiunta per cause riconducibili alla malattia professionale;
CP_2
per l'effetto riconoscere e dichiarare che la vedova sig.ra aveva diritto Controparte_3 alla rendita superstiti ex art. 85 DPR 1124/6; condannare l' a pagare agli eredi della CP_1
sig.ra i ratei di rendita maturanti e maturandi dalla data di presentazione dell'istanza CP_3
o, in subordine dal momento che risulterà dovuto nel corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi legali. Con vittoria di compensi e spese, oltre agli accessori come per legge. In via istruttoria: si chiede ammettersi consulenza medico legale atta a confermare la patologia di cui era affetto il sig. e la sussistenza del rapporto causale tra il decesso e tale patologia, Pt_1
confermando, altresì, come tale patologia fosse direttamente collegata all'attività lavorativa svolta dal 1974 al 1991 dal sig. presso la Carrozzeria Moderna di CP_2
Abbiategrasso.”. Per la parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, azione e deduzione disattesa, così decidere: - In via preliminare: rigettare il ricorso senza dare ingresso alla CTU medico-legale in ragione del difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza del preteso nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dall'assicurato e la CP_2 patologia da quest'ultimo contratta;
- nel merito: rigettare comunque il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata di merito: per il denegato caso di accoglimento del presente ricorso, contenere in ogni caso l'eventuale riconoscimento delle prestazioni di legge al periodo temporale compreso tra la presentazione della domanda in via amministrativa e l'intervenuto decesso del coniuge avente diritto, rigettando comunque la pretesa avversaria di cumulare sulle eventuali prestazioni dovute interessi legali e rivalutazione monetaria, per le considerazioni espresse in narrativa. - Spese come per legge.
Per la denegata ipotesi di ammissione di CTU medico-legale, da affidarsi a
[...]
l'Istituto chiede che la stessa miri ad indagare la natura della patologia CP_4 riportata da , l'eventuale sussistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa CP_2 da quest'ultimo svolta presso Carrozzeria Moderna e la patologia in questione, nonché infine se la patologia de qua abbia causato il decesso dell'assicurato avvenuto in data CP_2
17\3\2017”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. e hanno agito in giudizio nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro qualità di eredi di , rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate. Controparte_3
Per l'accoglimento di queste ultime, le ricorrenti hanno allegato che Controparte_3
è stata moglie di deceduto il 17/3/2017 a causa di un mesotelioma pleurico CP_2
contratto in occasione dello svolgimento delle mansioni lavorative di verniciatore presso la
Carrozzeria Moderna di Abbiategrasso.
1.1. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda sul CP_1
presupposto della mancata dimostrazione di un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dall'assicurato e la patologia dallo stesso contratta.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
L'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Pag. 2 di 6 L'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce poi che “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio
2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio”.
2.1. Parte resistente ha allegato la mancata dimostrazione da parte delle ricorrenti delle mansioni concretamente svolte dal defunto.
La circostanza che abbia lavorato alle dipendenze della Carrozzeria CP_2
Moderna di Abbiategrasso dal 23.4.1974 al 31.12.1991 emerge dall'estratto conto previdenziale prodotto dalle ricorrenti (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente); che lo stesso abbia svolto le mansioni di verniciatore si evince da una intervista resa dalla moglie agli addetti del Registro Mesoteliomi della Lombardia nel 2017 (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente); dalla stessa intervista emerge che anche dal 1962 al 1973 aveva CP_2 lavorato presso un'altra carrozzeria di Abbiategrasso.
Si ritiene che dette dichiarazioni siano attendibili in quanto rese in un'epoca di molto antecedente all'odierna vicenda processuale e a quella amministrativa che ha preceduto il presente giudizio.
Ciò posto, devono richiamarsi le conclusioni della ctu svolta in corso di causa in ordine alle ragioni del decesso di e alla sua avvenuta esposizione alle fibre di CP_2
amianto. Contr
Durante l'accertamento sono stati acquisiti presso l' Milano Ovest i documenti citati nella relazione depositata agli atti.
La Consulente, a seguito dell'analisi della documentazione medica agli atti, ha evidenziato che è deceduto a causa di un mesotelioma pleurico che, come è CP_2
noto, è una neoplasia caratterizzata da un'elevata correlazione con l'esposizione ad amianto.
Dalla documentazione acquisita in seno alla ctu emerge che la Carrozzeria Moderna si era trasferita dal 1969 in via Robecco n. 90 ad Abbiategrasso;
detta sede era costituita da un ampio capannone il cui tetto era in eternit. Tale ultima circostanza emerge in particolare dal
“Mod. NA1 (censimento MCA) che la (nella quale a partire dal 2004 era Parte_4
Contr confluita la Carrozzeria Moderna) ha inviato all' nel febbraio 2007 (cfr. all. 2 ctu).
Pag. 3 di 6 Dal documento risulta la presenza di 38 m3 di amianto in matrice compatta (coperture in cemento-amianto, anno di posa compreso tra il 1968 e il 1982) e la presenza di amianto friabile per coibentazione di impianti termici (anno di posa 1984)”.
Nel citato documento “l'amianto è descritto presente nel fabbricato e nell'impianto, non confinato, accessibile, sito in aree dove si svolgono attività lavorative”.
Peraltro, a conferma di quanto sopra, è stata acquisita documentazione attestante la circostanza che l'occupante successivo dell'immobile ha eseguito le opere di bonifica dall'amianto (cfr. all. 3 ctu).
Dagli accertamenti compiuti dall'ATS ed acquisiti in seno alla ctu è emerso, inoltre, che:
- la Carrozzeria Moderna ha impiegato nel tempo operai in una misura totale compresa tra 15 e 47 tra i quali vi erano lattonieri e verniciatori;
- “i compiti lavorativi propri della mansione di lattoniere consistevano nella riparazione di carrozzeria, rimozione dei materiali isolanti e antirombo nella sottoscocca dei veicoli, rimozione dei pavimenti in linoleum dai pullman della ditta battitura di lastre, saldatura;
nella preparazione alla saldatura di carrozzerie, per CP_6
impedire al fuoco di saldatura di danneggiare parti di carrozzeria indenni adiacenti a quella da trattare l'operatore applicava sulla superficie da proteggere una pastella termoisolante a base di amianto. Detta pastella era ottenuta sbriciolando manualmente fogli o cartoni di amianto da inumidire con acqua, così da produrre una sorta di gesso protettivo, capace di evitare il contatto della fiamma con la superficie sottostante;
- il verniciatore si occupava della preparazione dei vari pezzi metallici;
veniva eseguita in successione smerigliatura a secco mediante dischetti abrasivi e smerigliatura a umido mediante solventi. L'applicazione della vernice veniva eseguita mediante pistola a spruzzo, infine il pezzo veniva introdotto in forno per l'asciugatura. Secondo quanto riferito dai lavoratori intervistati dall'ATS, sulle scocche dei veicoli si applicavano anche vernici antirombo, nelle quali è nota la presenza di amianto, e sulle autobotti dei pompieri veniva applicato mediante pistola a spruzzo un materiale granulare che si diceva contenesse amianto. I verniciatori eseguivano anche la manutenzione straordinaria della cabina di verniciatura;
tale intervento consisteva nella rimozione dei residui di vernice dalle griglie di ferro e dalle pareti interne dei forni. L'operazione veniva eseguita manualmente con l'ausilio di spazzole di ferro. Il materiale veniva raccolto in una vasca poi trasferito con un badile in appositi contenitori per lo smaltimento”.
Pag. 4 di 6 In definitiva, “l'esposizione diretta per il verniciatore è correlata principalmente alla smerigliatura a secco con dischetti abrasivi, che comporta aerodispersione di fibre e, per conseguenza, esposizione dell'operatore” nonché “alla manutenzione straordinaria della cabina di verniciatura, che comportava la rimozione manuale dei residui di vernice secca con spazzole di ferro. Detta operazione sbriciolava e polverizzava la vernice secca:
considerato che
all'epoca dei fatti erano utilizzate vernici antirombo, nella cui composizione era incluso amianto, la raschiatura dei residui secchi depositati sulle griglie del forno contribuiva all'aerodispersione di fibre di asbesto”.
Sulla base di questi accertamenti documentali la ctu ha evidenziato che CP_2
ha avuto una esposizione diretta alle fibre di amianto per le mansioni di verniciatore oltre ad una esposizione ambientale dovuta all'aerodispersione di fibre liberatesi dalle attività di altri lavoratori, inclusa la rimozione dei materiai isolanti e antirombo posizionati nella sottoscocca dei veicoli e la produzione della pastella protettiva creata manualmente da cartone-amianto sbriciolato bagnato in acqua.
La ctu ha, poi, evidenziato che “la latenza tra inizio dell'esposizione (1974) e manifestazione clinica della neoplasia (2016) è pari a 42 anni, compatibile con quanto stabilito dall'osservatorio epidemiologico nazionale RENAM” di modo che “la neoplasia che ha condotto a morte il sig. ome Malattia Professionale tabellata secondo il DM 141 CP_2
del 15 novembre 2023: Lista I gruppo 6 tumori professionali – Parte_5
da esposizione ad asbesto (codice I.
6.03 C45.0)”.
[...]
Non può poi trascurarsi che l'ATS ha registrato che ulteriori 5 soggetti impiegati tra il
1968 ed il 2007 presso la Carrozzeria Moderna sono deceduti per mesotelioma pleurico;
si tratta di un verniciatore, tre lattonieri ed il titolare della società.
La ctu ha, quindi, sottolineato che, a fronte di una incidenza media di mesotelioma pleurico osservata in Italia nel 2017 nella popolazione generale pari ad un valore percentuale di 3,41 per gli uomini e 0,99 per le donne su 100.000 abitanti, nella Carrozzeria citata, pur considerando il valore massimo di dipendenti occupati, il tasso sale al 17%.
Si ritiene, conclusivamente, che, avuto riguardo anche alla esposizione ambientale alle fibre di amianto, appare molto più che probabile che abbia contratto la malattia CP_2
che lo ha condotto al decesso a causa delle sue mansioni lavorative.
2.2. Accertata quindi l'esistenza di una malattia professionale che ha condotto al decesso del lavoratore si osserva che è documentato che fosse la moglie di Controparte_3
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente); che la stessa sia deceduta in data CP_2
Pag. 5 di 6 28/9/2021 ed abbia disposto, mediante testamento, delle proprie sostanze interamente a favore delle presenti ricorrenti (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
All'interno del patrimonio morendo dismesso, per quanto dianzi motivato, sussiste anche il diritto di a vedersi riconosciuta la rendita di cui all'art. 85 del Controparte_3
D.P.R. n. 1124 del 1965 nella misura ivi prevista al n. 1 del primo comma nel periodo compreso tra il decesso di ed il 28/9/2021. CP_2
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000, rito previdenziale.
3.1. Le spese di ctu, liquidate con decreto separato, vengono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara che è deceduto a causa della malattia professionale CP_2
specificata in parte motiva;
- dichiara la sussistenza del diritto delle ricorrenti, quali eredi di , a vedersi Controparte_3 riconosciuta la rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965 nella misura e per il tempo previsti dal n. 1 primo comma del medesimo articolo, oltre interessi legali a decorrere dal 121esimo giorno successivo alla presentazione della domanda;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti che si liquidano in CP_1
euro 9.273 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di ctu.
30/04/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 6 di 6
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1157/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 29/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ; (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. ) con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. GUARNIERI LORENZO e dell'avv. ROTANGO NICOLETTA;
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PILUSO PIERPAOLO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “voglia il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e in merito, così giudicare: accertare la sussistenza della malattia professionale in capo al defunto sig. dichiarare che la Pt_1
morte del sig. è sopraggiunta per cause riconducibili alla malattia professionale;
CP_2
per l'effetto riconoscere e dichiarare che la vedova sig.ra aveva diritto Controparte_3 alla rendita superstiti ex art. 85 DPR 1124/6; condannare l' a pagare agli eredi della CP_1
sig.ra i ratei di rendita maturanti e maturandi dalla data di presentazione dell'istanza CP_3
o, in subordine dal momento che risulterà dovuto nel corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi legali. Con vittoria di compensi e spese, oltre agli accessori come per legge. In via istruttoria: si chiede ammettersi consulenza medico legale atta a confermare la patologia di cui era affetto il sig. e la sussistenza del rapporto causale tra il decesso e tale patologia, Pt_1
confermando, altresì, come tale patologia fosse direttamente collegata all'attività lavorativa svolta dal 1974 al 1991 dal sig. presso la Carrozzeria Moderna di CP_2
Abbiategrasso.”. Per la parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, azione e deduzione disattesa, così decidere: - In via preliminare: rigettare il ricorso senza dare ingresso alla CTU medico-legale in ragione del difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza del preteso nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dall'assicurato e la CP_2 patologia da quest'ultimo contratta;
- nel merito: rigettare comunque il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata di merito: per il denegato caso di accoglimento del presente ricorso, contenere in ogni caso l'eventuale riconoscimento delle prestazioni di legge al periodo temporale compreso tra la presentazione della domanda in via amministrativa e l'intervenuto decesso del coniuge avente diritto, rigettando comunque la pretesa avversaria di cumulare sulle eventuali prestazioni dovute interessi legali e rivalutazione monetaria, per le considerazioni espresse in narrativa. - Spese come per legge.
Per la denegata ipotesi di ammissione di CTU medico-legale, da affidarsi a
[...]
l'Istituto chiede che la stessa miri ad indagare la natura della patologia CP_4 riportata da , l'eventuale sussistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa CP_2 da quest'ultimo svolta presso Carrozzeria Moderna e la patologia in questione, nonché infine se la patologia de qua abbia causato il decesso dell'assicurato avvenuto in data CP_2
17\3\2017”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. e hanno agito in giudizio nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro qualità di eredi di , rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate. Controparte_3
Per l'accoglimento di queste ultime, le ricorrenti hanno allegato che Controparte_3
è stata moglie di deceduto il 17/3/2017 a causa di un mesotelioma pleurico CP_2
contratto in occasione dello svolgimento delle mansioni lavorative di verniciatore presso la
Carrozzeria Moderna di Abbiategrasso.
1.1. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda sul CP_1
presupposto della mancata dimostrazione di un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dall'assicurato e la patologia dallo stesso contratta.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
L'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Pag. 2 di 6 L'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce poi che “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio
2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio”.
2.1. Parte resistente ha allegato la mancata dimostrazione da parte delle ricorrenti delle mansioni concretamente svolte dal defunto.
La circostanza che abbia lavorato alle dipendenze della Carrozzeria CP_2
Moderna di Abbiategrasso dal 23.4.1974 al 31.12.1991 emerge dall'estratto conto previdenziale prodotto dalle ricorrenti (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente); che lo stesso abbia svolto le mansioni di verniciatore si evince da una intervista resa dalla moglie agli addetti del Registro Mesoteliomi della Lombardia nel 2017 (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente); dalla stessa intervista emerge che anche dal 1962 al 1973 aveva CP_2 lavorato presso un'altra carrozzeria di Abbiategrasso.
Si ritiene che dette dichiarazioni siano attendibili in quanto rese in un'epoca di molto antecedente all'odierna vicenda processuale e a quella amministrativa che ha preceduto il presente giudizio.
Ciò posto, devono richiamarsi le conclusioni della ctu svolta in corso di causa in ordine alle ragioni del decesso di e alla sua avvenuta esposizione alle fibre di CP_2
amianto. Contr
Durante l'accertamento sono stati acquisiti presso l' Milano Ovest i documenti citati nella relazione depositata agli atti.
La Consulente, a seguito dell'analisi della documentazione medica agli atti, ha evidenziato che è deceduto a causa di un mesotelioma pleurico che, come è CP_2
noto, è una neoplasia caratterizzata da un'elevata correlazione con l'esposizione ad amianto.
Dalla documentazione acquisita in seno alla ctu emerge che la Carrozzeria Moderna si era trasferita dal 1969 in via Robecco n. 90 ad Abbiategrasso;
detta sede era costituita da un ampio capannone il cui tetto era in eternit. Tale ultima circostanza emerge in particolare dal
“Mod. NA1 (censimento MCA) che la (nella quale a partire dal 2004 era Parte_4
Contr confluita la Carrozzeria Moderna) ha inviato all' nel febbraio 2007 (cfr. all. 2 ctu).
Pag. 3 di 6 Dal documento risulta la presenza di 38 m3 di amianto in matrice compatta (coperture in cemento-amianto, anno di posa compreso tra il 1968 e il 1982) e la presenza di amianto friabile per coibentazione di impianti termici (anno di posa 1984)”.
Nel citato documento “l'amianto è descritto presente nel fabbricato e nell'impianto, non confinato, accessibile, sito in aree dove si svolgono attività lavorative”.
Peraltro, a conferma di quanto sopra, è stata acquisita documentazione attestante la circostanza che l'occupante successivo dell'immobile ha eseguito le opere di bonifica dall'amianto (cfr. all. 3 ctu).
Dagli accertamenti compiuti dall'ATS ed acquisiti in seno alla ctu è emerso, inoltre, che:
- la Carrozzeria Moderna ha impiegato nel tempo operai in una misura totale compresa tra 15 e 47 tra i quali vi erano lattonieri e verniciatori;
- “i compiti lavorativi propri della mansione di lattoniere consistevano nella riparazione di carrozzeria, rimozione dei materiali isolanti e antirombo nella sottoscocca dei veicoli, rimozione dei pavimenti in linoleum dai pullman della ditta battitura di lastre, saldatura;
nella preparazione alla saldatura di carrozzerie, per CP_6
impedire al fuoco di saldatura di danneggiare parti di carrozzeria indenni adiacenti a quella da trattare l'operatore applicava sulla superficie da proteggere una pastella termoisolante a base di amianto. Detta pastella era ottenuta sbriciolando manualmente fogli o cartoni di amianto da inumidire con acqua, così da produrre una sorta di gesso protettivo, capace di evitare il contatto della fiamma con la superficie sottostante;
- il verniciatore si occupava della preparazione dei vari pezzi metallici;
veniva eseguita in successione smerigliatura a secco mediante dischetti abrasivi e smerigliatura a umido mediante solventi. L'applicazione della vernice veniva eseguita mediante pistola a spruzzo, infine il pezzo veniva introdotto in forno per l'asciugatura. Secondo quanto riferito dai lavoratori intervistati dall'ATS, sulle scocche dei veicoli si applicavano anche vernici antirombo, nelle quali è nota la presenza di amianto, e sulle autobotti dei pompieri veniva applicato mediante pistola a spruzzo un materiale granulare che si diceva contenesse amianto. I verniciatori eseguivano anche la manutenzione straordinaria della cabina di verniciatura;
tale intervento consisteva nella rimozione dei residui di vernice dalle griglie di ferro e dalle pareti interne dei forni. L'operazione veniva eseguita manualmente con l'ausilio di spazzole di ferro. Il materiale veniva raccolto in una vasca poi trasferito con un badile in appositi contenitori per lo smaltimento”.
Pag. 4 di 6 In definitiva, “l'esposizione diretta per il verniciatore è correlata principalmente alla smerigliatura a secco con dischetti abrasivi, che comporta aerodispersione di fibre e, per conseguenza, esposizione dell'operatore” nonché “alla manutenzione straordinaria della cabina di verniciatura, che comportava la rimozione manuale dei residui di vernice secca con spazzole di ferro. Detta operazione sbriciolava e polverizzava la vernice secca:
considerato che
all'epoca dei fatti erano utilizzate vernici antirombo, nella cui composizione era incluso amianto, la raschiatura dei residui secchi depositati sulle griglie del forno contribuiva all'aerodispersione di fibre di asbesto”.
Sulla base di questi accertamenti documentali la ctu ha evidenziato che CP_2
ha avuto una esposizione diretta alle fibre di amianto per le mansioni di verniciatore oltre ad una esposizione ambientale dovuta all'aerodispersione di fibre liberatesi dalle attività di altri lavoratori, inclusa la rimozione dei materiai isolanti e antirombo posizionati nella sottoscocca dei veicoli e la produzione della pastella protettiva creata manualmente da cartone-amianto sbriciolato bagnato in acqua.
La ctu ha, poi, evidenziato che “la latenza tra inizio dell'esposizione (1974) e manifestazione clinica della neoplasia (2016) è pari a 42 anni, compatibile con quanto stabilito dall'osservatorio epidemiologico nazionale RENAM” di modo che “la neoplasia che ha condotto a morte il sig. ome Malattia Professionale tabellata secondo il DM 141 CP_2
del 15 novembre 2023: Lista I gruppo 6 tumori professionali – Parte_5
da esposizione ad asbesto (codice I.
6.03 C45.0)”.
[...]
Non può poi trascurarsi che l'ATS ha registrato che ulteriori 5 soggetti impiegati tra il
1968 ed il 2007 presso la Carrozzeria Moderna sono deceduti per mesotelioma pleurico;
si tratta di un verniciatore, tre lattonieri ed il titolare della società.
La ctu ha, quindi, sottolineato che, a fronte di una incidenza media di mesotelioma pleurico osservata in Italia nel 2017 nella popolazione generale pari ad un valore percentuale di 3,41 per gli uomini e 0,99 per le donne su 100.000 abitanti, nella Carrozzeria citata, pur considerando il valore massimo di dipendenti occupati, il tasso sale al 17%.
Si ritiene, conclusivamente, che, avuto riguardo anche alla esposizione ambientale alle fibre di amianto, appare molto più che probabile che abbia contratto la malattia CP_2
che lo ha condotto al decesso a causa delle sue mansioni lavorative.
2.2. Accertata quindi l'esistenza di una malattia professionale che ha condotto al decesso del lavoratore si osserva che è documentato che fosse la moglie di Controparte_3
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente); che la stessa sia deceduta in data CP_2
Pag. 5 di 6 28/9/2021 ed abbia disposto, mediante testamento, delle proprie sostanze interamente a favore delle presenti ricorrenti (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
All'interno del patrimonio morendo dismesso, per quanto dianzi motivato, sussiste anche il diritto di a vedersi riconosciuta la rendita di cui all'art. 85 del Controparte_3
D.P.R. n. 1124 del 1965 nella misura ivi prevista al n. 1 del primo comma nel periodo compreso tra il decesso di ed il 28/9/2021. CP_2
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000, rito previdenziale.
3.1. Le spese di ctu, liquidate con decreto separato, vengono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara che è deceduto a causa della malattia professionale CP_2
specificata in parte motiva;
- dichiara la sussistenza del diritto delle ricorrenti, quali eredi di , a vedersi Controparte_3 riconosciuta la rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965 nella misura e per il tempo previsti dal n. 1 primo comma del medesimo articolo, oltre interessi legali a decorrere dal 121esimo giorno successivo alla presentazione della domanda;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti che si liquidano in CP_1
euro 9.273 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di ctu.
30/04/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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