Art. 41. (Dopolavoro postelegrafonico Commissione - Entrate)
Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 9 luglio
1926, n. 1271 , e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"La commissione e' composta da 16 membri, dei quali 9 nominati dal
Ministro per le poste e le telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva e 7 designati dalle organizzazioni sindacali di cui uno appartenente agli uffici locali ed uno ai telefoni di Stato.
La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione. Le sue sedute sono valide se siano presenti almeno 11 membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente".
Il primo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271 , e' sostituito dal seguente:
"L'azione di controllo della gestione contabile delle attivita' dopolavoristiche svolte nella periferia con contribuzione da parte dell'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico e' esercitata dai direttori provinciali e circondariale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo del sindaco revisore nominato dai direttori predetti tra gli impiegati della carriera direttiva".
L' articolo 5 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, numero 1271 , e' sostituito dal seguente:
"Allo scopo di promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro postelegrafonico o da questo comunque incrementate, viene costituito un fondo alimentato annualmente dalle seguenti entrate:
a) una somma fissa di lire 11.250.000 a carico di ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) una contribuzione variabile a carico di ciascuna delle predette aziende commisurata alle istituzioni promosse dall'ufficio centrale del dopolavoro o da questo comunque incrementate, in ragione di lire 750 per ogni iscritto ad una o piu' delle predette istituzioni;
c) contribuzioni delle istituzioni dopolavoristiche;
d) una aliquota dei proventi del tesseramento dei soci nella misura che sara' fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni con proprio decreto, sentita la commissione del dopolavoro.
e) altri proventi derivanti da attivita' turistiche e ricreative o, comunque, svolte nell'interesse dei soci che siano autorizzate con decreto dello stesso Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Le somme non erogate in ogni singolo esercizio saranno conservate fra i residui ad aumento delle disponibilita' dell'esercizio successivo".
Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 9 luglio
1926, n. 1271 , e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"La commissione e' composta da 16 membri, dei quali 9 nominati dal
Ministro per le poste e le telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva e 7 designati dalle organizzazioni sindacali di cui uno appartenente agli uffici locali ed uno ai telefoni di Stato.
La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione. Le sue sedute sono valide se siano presenti almeno 11 membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente".
Il primo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271 , e' sostituito dal seguente:
"L'azione di controllo della gestione contabile delle attivita' dopolavoristiche svolte nella periferia con contribuzione da parte dell'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico e' esercitata dai direttori provinciali e circondariale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo del sindaco revisore nominato dai direttori predetti tra gli impiegati della carriera direttiva".
L' articolo 5 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, numero 1271 , e' sostituito dal seguente:
"Allo scopo di promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro postelegrafonico o da questo comunque incrementate, viene costituito un fondo alimentato annualmente dalle seguenti entrate:
a) una somma fissa di lire 11.250.000 a carico di ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) una contribuzione variabile a carico di ciascuna delle predette aziende commisurata alle istituzioni promosse dall'ufficio centrale del dopolavoro o da questo comunque incrementate, in ragione di lire 750 per ogni iscritto ad una o piu' delle predette istituzioni;
c) contribuzioni delle istituzioni dopolavoristiche;
d) una aliquota dei proventi del tesseramento dei soci nella misura che sara' fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni con proprio decreto, sentita la commissione del dopolavoro.
e) altri proventi derivanti da attivita' turistiche e ricreative o, comunque, svolte nell'interesse dei soci che siano autorizzate con decreto dello stesso Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Le somme non erogate in ogni singolo esercizio saranno conservate fra i residui ad aumento delle disponibilita' dell'esercizio successivo".