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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/07/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1380/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 1380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promosso da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido BLANDINI
APPELLANTE
CONTRO
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni CP_1 C.F._1
PARIS, presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLATO
Materia: Responsabilità aquiliana
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale dell'udienza del giorno 27.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il 2.11.2021, il ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 253/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avezzano e pubblicata il
24.9.2021 con la quale la domanda di primo grado, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti dall'appellata a causa della caduta - avvenuta 14.7.2016, alle ore 13,00 circa, in
Via Bultrini - è stata accolta. Pt_1 L'appellante ha impugnato, in sostanza, la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno fondata sulla sentenza n. 26/2018, resa in data 18.1.2018, con cui la domanda risarcitoria formulata nei confronti del Pt_1 appellante era stata respinta per difetto di legittimazione passiva dell'ente, in quanto non proprietario dell'area in cui è avvenuta la caduta.
L'appellante ha, poi, censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in difetto di prova del potere di fatto e dei doveri Pt_1 giuridici fondanti la nozione del rapporto di custodia e, altresì, per non aver ritenuto il caso fortuito o, in subordine, il concorso di colpa del danneggiato.
Ha quindi domandato l'integrale riforma della sentenza appellata, con rigetto della domanda attorea.
B. La parte appellata si è costituita in giudizio evidenzia come la sentenza n. 26/2018 fosse sentenza in rito, dunque inidonea al giudicato, per aver ritenuto il difetto di legittimazione passiva in capo all'appellante.
Ha, inoltre esposto come, a seguito di quella pronuncia, avesse convenuto CP_1 in giudizio la società (proc. n. 855/2018). Tale giudizio si Controparte_2 concludeva con il rigetto della domanda perché veniva ritenuto che la proprietà del suolo, luogo del sinistro, fosse privata ma destinata ad uso pubblico, con responsabilità del
. A questo punto, quindi, esercitò nuovamente Parte_1 CP_1
l'azione contro l'appellante, ottenendone la condanna.
L'appellata, deducendo altresì l'infondatezza degli ulteriori motivi d'appello ha quindi domandato il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposto, con conferma della sentenza di primo grado.
1. Il rilievo dell'appellante fondato sulla eccezione di cosa giudicata è fondato.
Con sentenza n. 26/2018 pubblicata il 18.1.2018 e non impugnata il Giudice di Pace di aveva rigettato la domanda di risarcimento fondata sulla stessa causa petendi ed Pt_1 avente ad oggetto lo stesso petitum, poi riproposta nel giudizio definitivo con la sentenza impugnata. Tale rigetto era fondato sulla mancata prova della qualità di custode in capo al per essere l'area ove avvenne il sinistro in proprietà della società Parte_1
Non si tratta, all'evidenza, di pronuncia in rito in quanto venne Controparte_2 accertato che l'appellante non fosse titolare passivo del rapporto giuridico, del che la pag. 2/4 questione atteneva alla fondatezza della domanda stessa (Cass. SS.UU. 16.2.2016, n.
2951). Ciò a differenza dell'ipotesi di difetto di legittimazione: la legittimazione ad agire, il cui difetto dà luogo a pronuncia in rito (segnatamente di inammissibilità), consiste infatti nella prospettazione assertiva da parte dell'attore di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e, simmetricamente, di indicare il convenuto come il soggetto titolare sella situazione passiva.
Il difetto di tale legittimazione va riscontrato sulla semplice evidenza della affermazioni delle parti ed è, perciò, distinto dalla effettiva coincidenza del soggetto convenuto con quello titolare della situazione giuridica passiva.
Nel caso di specie, quindi, la domanda successivamente (ri)proposta da CP_1 contro l'appellante era stata già decisa con sentenza passata in cosa giudicata, con conseguenti effetti ex art. 2909 c.c., stante la coincidenza dei tre elementi dell'azione
(soggetti, causa petendi e petitum), dunque l'identità di cause. Si evidenzia, sul punto, come la causa petendi dedotto in giudizio in entrambe le domande sia il rapporto di custodia tra il
(come pure sottolineato nell'atto introduttivo del successivo Parte_1 giudizio) e la res e come, in ogni caso, il giudicato copra il dedotto ed il deducibile.
A nulla rileva il fatto che pure la domanda contro la Controparte_2 fosse stata rigettata per lo speculare motivo che, in quel giudizio, si ritenne responsabile il
. Tale statuizione non produce effetti sul giudicato oramai consolidatosi Parte_1
e non dà luogo né ad un conflitto pratico di giudicati (che suppone la coincidenza di soggetti e la pratica contemporanea ineseguibilità dei relativi comandi, con applicazione del criterio cronologico) né un mero conflitto meramente logico tra giudicati (che suppone comunque l'identità di personae e la decisione di una causa pregiudicante e di una causa pregiudicata in maniera idealmente inconciliabile ma praticamente eseguibile) ma piuttosto a giudicati tra soggetti diversi, in cui la questione controversia è risolta in maniera antipodica. La situazione creatasi, avrebbe potuto essere perciò prevenuta unicamente mediante la chiamata in causa della per comunanza di lite ex art. 106 c.p.c., nel primo giudizio. Controparte_2
Da quanto sopra consegue che la sentenza appellata debba essere riformata, assorbito ogni altro motivo di appello, e la domanda di dichiarata CP_1 inammissibile.
2. La peculiarità della vicenda processuale rappresenta grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
pag. 3/4
P.Q.M.
ll Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da contro il CP_1 Parte_1
;
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Avezzano, 25 giugno 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 1380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promosso da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido BLANDINI
APPELLANTE
CONTRO
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni CP_1 C.F._1
PARIS, presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLATO
Materia: Responsabilità aquiliana
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale dell'udienza del giorno 27.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il 2.11.2021, il ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 253/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avezzano e pubblicata il
24.9.2021 con la quale la domanda di primo grado, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti dall'appellata a causa della caduta - avvenuta 14.7.2016, alle ore 13,00 circa, in
Via Bultrini - è stata accolta. Pt_1 L'appellante ha impugnato, in sostanza, la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno fondata sulla sentenza n. 26/2018, resa in data 18.1.2018, con cui la domanda risarcitoria formulata nei confronti del Pt_1 appellante era stata respinta per difetto di legittimazione passiva dell'ente, in quanto non proprietario dell'area in cui è avvenuta la caduta.
L'appellante ha, poi, censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in difetto di prova del potere di fatto e dei doveri Pt_1 giuridici fondanti la nozione del rapporto di custodia e, altresì, per non aver ritenuto il caso fortuito o, in subordine, il concorso di colpa del danneggiato.
Ha quindi domandato l'integrale riforma della sentenza appellata, con rigetto della domanda attorea.
B. La parte appellata si è costituita in giudizio evidenzia come la sentenza n. 26/2018 fosse sentenza in rito, dunque inidonea al giudicato, per aver ritenuto il difetto di legittimazione passiva in capo all'appellante.
Ha, inoltre esposto come, a seguito di quella pronuncia, avesse convenuto CP_1 in giudizio la società (proc. n. 855/2018). Tale giudizio si Controparte_2 concludeva con il rigetto della domanda perché veniva ritenuto che la proprietà del suolo, luogo del sinistro, fosse privata ma destinata ad uso pubblico, con responsabilità del
. A questo punto, quindi, esercitò nuovamente Parte_1 CP_1
l'azione contro l'appellante, ottenendone la condanna.
L'appellata, deducendo altresì l'infondatezza degli ulteriori motivi d'appello ha quindi domandato il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposto, con conferma della sentenza di primo grado.
1. Il rilievo dell'appellante fondato sulla eccezione di cosa giudicata è fondato.
Con sentenza n. 26/2018 pubblicata il 18.1.2018 e non impugnata il Giudice di Pace di aveva rigettato la domanda di risarcimento fondata sulla stessa causa petendi ed Pt_1 avente ad oggetto lo stesso petitum, poi riproposta nel giudizio definitivo con la sentenza impugnata. Tale rigetto era fondato sulla mancata prova della qualità di custode in capo al per essere l'area ove avvenne il sinistro in proprietà della società Parte_1
Non si tratta, all'evidenza, di pronuncia in rito in quanto venne Controparte_2 accertato che l'appellante non fosse titolare passivo del rapporto giuridico, del che la pag. 2/4 questione atteneva alla fondatezza della domanda stessa (Cass. SS.UU. 16.2.2016, n.
2951). Ciò a differenza dell'ipotesi di difetto di legittimazione: la legittimazione ad agire, il cui difetto dà luogo a pronuncia in rito (segnatamente di inammissibilità), consiste infatti nella prospettazione assertiva da parte dell'attore di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e, simmetricamente, di indicare il convenuto come il soggetto titolare sella situazione passiva.
Il difetto di tale legittimazione va riscontrato sulla semplice evidenza della affermazioni delle parti ed è, perciò, distinto dalla effettiva coincidenza del soggetto convenuto con quello titolare della situazione giuridica passiva.
Nel caso di specie, quindi, la domanda successivamente (ri)proposta da CP_1 contro l'appellante era stata già decisa con sentenza passata in cosa giudicata, con conseguenti effetti ex art. 2909 c.c., stante la coincidenza dei tre elementi dell'azione
(soggetti, causa petendi e petitum), dunque l'identità di cause. Si evidenzia, sul punto, come la causa petendi dedotto in giudizio in entrambe le domande sia il rapporto di custodia tra il
(come pure sottolineato nell'atto introduttivo del successivo Parte_1 giudizio) e la res e come, in ogni caso, il giudicato copra il dedotto ed il deducibile.
A nulla rileva il fatto che pure la domanda contro la Controparte_2 fosse stata rigettata per lo speculare motivo che, in quel giudizio, si ritenne responsabile il
. Tale statuizione non produce effetti sul giudicato oramai consolidatosi Parte_1
e non dà luogo né ad un conflitto pratico di giudicati (che suppone la coincidenza di soggetti e la pratica contemporanea ineseguibilità dei relativi comandi, con applicazione del criterio cronologico) né un mero conflitto meramente logico tra giudicati (che suppone comunque l'identità di personae e la decisione di una causa pregiudicante e di una causa pregiudicata in maniera idealmente inconciliabile ma praticamente eseguibile) ma piuttosto a giudicati tra soggetti diversi, in cui la questione controversia è risolta in maniera antipodica. La situazione creatasi, avrebbe potuto essere perciò prevenuta unicamente mediante la chiamata in causa della per comunanza di lite ex art. 106 c.p.c., nel primo giudizio. Controparte_2
Da quanto sopra consegue che la sentenza appellata debba essere riformata, assorbito ogni altro motivo di appello, e la domanda di dichiarata CP_1 inammissibile.
2. La peculiarità della vicenda processuale rappresenta grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
pag. 3/4
P.Q.M.
ll Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da contro il CP_1 Parte_1
;
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Avezzano, 25 giugno 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pag. 4/4