Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5410/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5410/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
14/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 20/12/2024,
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla Via Foggia Parte_1 C.F._1
n. 218 in San Giovanni Rotondo, presso lo studio dell'Avv. Russo Luca, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado;
- APPELLANTE
E
c.f.: ); Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE
E
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 41/2022 depositata il 22/02/2022 dal Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo;
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/10/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 21/09/2022, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 41/2022 depositata il 22/02/2022 dal Giudice di Pace di San
Giovanni Rotondo che ha accolto solo parzialmente, riconoscendo un concorso di colpa al
50% in capo ai conducenti, la domanda da lui proposta per il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura Peugeot 2008 tg. FL837ES in occasione del sinistro verificatosi il
19/02/2020 alle ore 20:00 circa sulla S.S. 272, tratto San Giovanni Rotondo – San Marco in
Lamis, direzione San Marco in Lamis, frazione Borgo Celano, allorquando la conducente della medesima autovettura, giunta all'altezza di Via Caduti in Guerra, Controparte_3
dopo aver regolarmente e puntualmente azionato l'indicatore di direzione e mentre si accingeva a svoltare a sinistra, veniva collisa dalla EL Astra Station tg. BV819TZ di proprietà di , nell'occasione condotta da e assicurata con la Controparte_2 Controparte_4
che, non avvedendosi della manovra di svolta a sinistra della Peugeot 2008, CP_5
aveva intrapreso una manovra di sorpasso in tratto vietato dalla segnaletica orizzontale.
L'appellante ha proposto appello avverso la suddetta sentenza lamentando “difetto, erroneità, contradditorietà della motivazione della sentenza in ordine ad un punto decisivo della controversia e precisamente sulla valutazione della responsabilità nella causazione del sinistro”, dolendosi anche di una “motivazione apparente, illogica” e della “errata interpretazione di disposizioni di legge” con riferimento all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. e ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, anche in punto di spese di lite, nella parte in cui non ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale del conducente della EL Astra con integrale accoglimento della domanda proposta nel primo grado di giudizio.
Nella contumacia delle parti appellate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 14/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. L'appello è tempestivo, essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
L'appello è altresì ammissibile e procedibile, ai sensi degli artt. 342, 348 e
348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle citate norme.
3. Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, per i motivi che seguono, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, l'unico teste escusso,
, ha precisato che il conducente della Peugeot 2008 aveva azionato Testimone_1
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l'indicatore di direzione sinistro “per svoltare”, senza quindi avere già iniziato la manovra di svolta, e “nel medesimo istante” l'EL Astra iniziava una manovra di sorpasso in tratto di strada dove tale manovra era vietata dalla segnaletica, con conseguente impatto tra i veicoli.
E' pertanto inconferente la giurisprudenza richiamata dall'appellante sull'assenza dell'obbligo di ispezionare la strada a tergo da parte del conducente che si trovi già nella fase di esecuzione della manovra di svolta.
Nella specie, infatti, non avendo ancora il conducente della Peugeot 2008 iniziato la sua manovra di svolta, aveva l'obbligo, in conformità all'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Giudice di Pace, di assicurarsi che altri veicoli non sopraggiungessero, secondo un criterio di comune prudenza.
Le dichiarazioni del teste non sono contraddette e, anzi, precisano quanto dichiarato dai conducenti nel modulo CAI.
Parimenti, le fotografie agli atti, che attestano come l'impatto sarebbe avvenuto sullo sportello del conducente e, dunque, sulla parte latero-anteriore o quantomeno latero-centrale della Peugeot 2008, non contraddicono e, anzi, avvalorano la dinamica esposta dal testimone, secondo cui l'inizio della manovra di sorpasso avrebbe preceduto l'esecuzione della manovra di svolta da parte del conducente della Peugeot 2008.
D'altronde, nello stesso atto di citazione di primo grado, è la parte attrice a scrivere che “… la Peugeot 2008, dopo aver regolarmente e puntualmente azionato l'indicatore di direzione, si accingeva a operare la svolta a sinistra, quando veniva collisa da una EL
Astra …”, confermando quando emerso dalla testimonianza e quanto esposto conseguentemente nella pronuncia gravata.
Ragion per cui si reputa corretta la valutazione di corresponsabilità compiuta nella sentenza impugnata.
Conseguentemente, la sentenza di primo grado va confermata anche in punto di spese di lite, in ordine alle quali l'appellante non ha dato prova di errori di quantificazione, poiché risulta che il Giudice di Pace abbia fatto corretta applicazione del D.M. n. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, e nello specifico dello scaglione da euro 1.101 ad euro
5.200, per tutte le fasi, con lieve riduzione dei parametri medi ai sensi dell'art. 4, co. 1, D.M. cit., tenuto conto, presumibilmente, della scarsa complessità della controversia. Salva la decurtazione del 50% dovuta alla parziale soccombenza.
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4. La sentenza di primo grado impugnata va, dunque, pienamente confermata, con integrale rigetto dell'appello.
5. Ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., le spese di lite del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili, considerata la soccombenza dell'appellante e la contumacia degli appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio irripetibili;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Foggia, il 24/01/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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